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Decisione

80.2024.253

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, casella F del certificato di salario crociata dal datore di lavoro, nessuna deduzione

29 aprile 2025Italiano12 min

novembre 2020, il contribuente chiedeva di riconoscere la deduzione afferente al

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.253

80.2024.254

Lugano

29 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 dicembre 2024 contro la decisione del 12 novembre 2024 in materia di IC

e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

divorziato, nel 2019 era impiegato presso l’Esercito svizzero.

Nella dichiarazione

fiscale 2019, indicava un reddito imponibile complessivo di fr. 98'668.- nonché

una sostanza imponibile di fr. 61'641.-.

Nel Modulo 1, indicava,

quale luogo di lavoro “__________”. Nelle deduzioni faceva valere, in

particolare, “Spese professionali dei dipendenti” per fr. 23'370.-, tra le

quali fr. 5'670.- a titolo di spese di trasporto dal domicilio al luogo di

lavoro (ossia da __________ a __________).

B. Con decisione del 28

ottobre 2020, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al

contribuente la tassazione IC/IFD 2019, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 101'600.- per l’IC e in fr. 103'600.- per l’IFD e la sostanza

imponibile in fr. 61'000.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’UT non riconosceva

le spese per l’abbonamento per il mezzo pubblico del contribuente, pari a fr.

5'670.-, con la motivazione “Deduzione non ammessa difettando dei requisiti

di legge”, mentre ammetteva le “spese per pasto principale fuori casa”, le

spese supplementari di alloggio con cucina, nonché le “spese professionali

forfait contribuente”.

C. a.

Con reclamo del 30

novembre 2020, il contribuente chiedeva di riconoscere la deduzione afferente al

costo per l’abbonamento del mezzo pubblico.

b.

Il 9 ottobre 2024

l’autorità fiscale attribuiva al reclamante un termine fino al 29 ottobre 2024

per produrre una “attestazione rilasciata dal datore di lavoro indicante che

la totalità del costo dell’abbonamento pubblico SBB di CHF 5'670 sia stato

preso a carico del contribuente”.

Con e-mail del 28 ottobre

2024, __________ inviava il certificato di salario precisando che, in calce

allo stesso vi era “la nota e l’importo corrispondente”.

c.

Con decisione di

tassazione del 12 novembre 2024, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente

motivazione:

In

data 28.10.2024 il Signor __________, allega quale risposta alla richiesta di

documentazione il suo certificato di salario, indicando che nello stesso al pt.

15 (osservazioni) vi è la nota con l’importo corrispondente. Considerato che

non è stata fornita un’attestazione rilasciata dal datore di lavoro indicante

se la totalità del costo dell’abbonamento del __________ fosse stato preso a

carico da parte del contribuente, l’Ufficio di tassazione non può fare altro

che riconfermare la decisione di tassazione del 28.10.2020, di conseguenza il

reclamo è respinto.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta di non aver dato

seguito alla richiesta di documentazione, rilevando di aver presentato il

certificato di salario, nel quale vi era in calce una nota a proposito delle

spese di abbonamento del mezzo pubblico. Nel gravame spiega di aver preso

contatto con le “risorse umane dello staff dell’Esercito” e sostiene che “a

quel tempo, i GA venivano ricevuti su richiesta delle risorse umane e

trattenuti direttamente sullo stipendio il mese successivo”. A suo dire, “anche

l’impiegata (signora __________) non è stata in grado di spiegare come sia

arrivato l’importo di fr. 5'760.-, ma sul mio certificato di stipendio

(allegato 1) (…), risulta un importo di Fr. 3'780.-“.

Produce un estratto dello

stipendio ricevuto nel mese di novembre 2019 da parte del datore di lavoro, dal

quale risultava una trattenuta di fr. 3'780.- a titolo di “__________

E. Con osservazioni del 10

dicembre 2024, l’autorità fiscale rileva che sul certificato di salario del

contribuente risulta crociata la casella F (Trasporto gratuito dal domicilio al

luogo di lavoro) e sottolinea che “nessuna dichiarazione del datore di

lavoro in merito ad un’indicazione errata è giunta all’autorità fiscale”,

con la conseguenza che “riteniamo quanto esposto corretto”.

Lo scritto è stato inviato

per conoscenza al ricorrente, il quale non ha presentato alcuna replica.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali

deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio

o in caso di lavoro a turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione.

Secondo l’art. 25 cpv. 2

LT, per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono

stabilite deduzioni complessive.

Giusta l’art. 25 cpv. 2

LIFD, per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b e c sono

stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettera c

il contribuente può giustificare spese più elevate.

1.2.

1.2.1.

Secondo l’art. 3 cpv. 1 del

decreto esecutivo del 12 dicembre 2018 concernente l’imposizione delle persone

fisiche, valido per il periodo fiscale 2019, sono considerate spese di

trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di

domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come

segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art.

3 cpv. 2 decreto esecutivo citato).

1.2.2.

Anche per l’imposta

federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il

trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro fino all’importo massimo di

3000 franchi (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali

delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio

1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2

Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di

trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata sino ad un

importo massimo di fr. 3'000 all’anno.

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente nel 2019

aveva il proprio domicilio a __________ e lavorava a __________ (era pertanto

un “Wochenaufenthalter”). L’autorità fiscale ha riconosciuto, nella

propria decisione, le spese supplementari legate alla doppia economia

domestica, negando tuttavia le spese spese di trasporto. Il contribuente chiede

che venga riconosciuto l’importo relativo all’abbonamento generale delle

Ferrovie federali svizzere (FFS), per l’importo di fr. 5'670.-. In sede di

ricorso, produce poi la busta paga del mese di novembre 2019, dalla quale

emerge che il costo di fr. 3'780.-, relativo alle spese per l’abbonamento

generale in 1a classe delle FFS è stato trattenuto dal suo

stipendio. Chiede pertanto di riconoscere almeno tale importo a titolo di spese

di trasporto.

2.2

2.2.1

Nel

caso che qui ci occupa, il ricorrente ha prodotto il certificato di salario,

rilasciato dal datore di lavoro, l’Esercito svizzero, nel quale è crociata la

casella “F” (Trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro) ed in calce

allo stesso, nelle osservazioni, si legge quanto segue: “Spesenreglement

durch Kanton BE am 19.12.2006 genehmigt, Selbstkost. GA SBB dienstl CHF 5670”.

2.2.2

Dalle Istruzioni per la

compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite

(modulo 11) allestite dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) (valide

sino al periodo fiscale 2024 compreso, https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/certificato-di-salario-attestazione-delle-rendite.html,

sito visualizzato il 14.4.2025), risulta che il datore di lavoro deve crociare

la casella “F” nel caso in cui al proprio dipendente non deriva alcun costo per

il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro, come, ad esempio, la messa a

disposizione di un abbonamento generale da utilizzare per scopi professionali.

Se il dipendente riceve un abbonamento generale senza la necessità di

utilizzarlo a scopo professionale, l’abbonamento generale è da dichiarare al

suo valore di mercato alla cifra 2.3 del certificato di salario (cfr. p. 9

delle Istruzioni appena citate).

2.2.3

Considerato

che il dipendente può far valere in deduzione le spese di trasporto necessarie

dal domicilio al luogo di lavoro, allo scopo di evitare una deduzione non

giustificata di tali spese rispettivamente di evitare una doppia deduzione nel

certificato di salario e nella dichiarazione di imposta, l’autorità fiscale è

tenuta a sapere se il dipendente si assume queste spese o no. Di conseguenza,

la casella “F” deve essere sempre crociata nel caso in cui al dipendente non sorgono

costi del tragitto dalla sua abitazione al luogo di lavoro ovvero, nel caso in

cui i costi vengono rimborsati integralmente. Ciò è il caso, ad esempio, anche

laddove si tratta di un collaboratore esterno, il quale raggiunge il cliente

direttamente dal proprio domicilio e il datore di lavoro rimborsa tutte le

spese di trasporto per l’uso del veicolo privato in base ai chilometri

effettivamente percorsi oppure tramite un rimborso forfettario (in quel caso,

per chiarezza e anche per evitare disguidi in merito alle deduzioni per le

spese di trasporto, nel certificato di salario si deve dichiarare anche il

rimborso forfettario così come la trasferta gratuita dal domicilio al posto di

lavoro).

Nel

caso in cui il datore di lavoro prevede il rimborso dell’utilizzo dei mezzi

pubblici, egli deve apporre la crocetta nella casella F solamente se i costi

del tragitto dal domicilio al luogo di lavoro vengono rimborsati integralmente.

In

presenza di rimborso parziale, l’importo risarcito deve essere invece aggiunto

al salario (cifra 1 del certificato di salario). In tal caso il dipendente può

dedurre integralmente le spese per il tragitto nella sua dichiarazione (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis –

Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 32 s.).

3.

3.1.

Nel caso in esame,

l’autorità fiscale, con scritto del 9 ottobre 2024, ha espressamente chiesto al

contribuente di voler produrre l’attestazione indicante che la totalità del

costo dell’abbonamento fosse a carico del datore di lavoro. Il ricorrente ha

ribadito che ciò risulta dal certificato di salario. In sede di osservazioni al

ricorso, il fisco ha espressamente segnalato che nel certificato di salario

2019, risultava crociata la casella “F”.

3.2

Il certificato di salario

è un’attestazione del datore di lavoro sotto forma di un formulario ufficiale

stabilito dall’autorità fiscale competente (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea

2022, n. 11 ad art. 125 LIFD).

Il contribuente, che per

legge è obbligato ad allegare alla dichiarazione d’imposta i certificati di

salario (articoli 125 cpv. 1 lett. a LIFD e 199 cpv. 1 lett. a

LT), è tenuto anche a verificare che il certificato ricevuto sia completo ed

esatto, nella misura in cui ciò sia possibile e esigibile. Nel caso in cui

riscontri dei vizi, deve renderne attento il datore di lavoro e pretendere un

certificato corretto. Se il datore di lavoro si rifiuta di farlo, deve informarne

le autorità fiscali. Se non lo fa, subirà le conseguenze del mancato

adempimento dei suoi obblighi procedurali. Il contribuente deve quindi

presentare il certificato di salario anche se ritiene che sia errato e spiegare

all'autorità fiscale quale certificato di salario ritiene corretto (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 11-13 ad

art. 125 LIFD).

3.3

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un consolidato principio della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (decisione TF n. 2C_388/2016 e n. 2C_389/2016

del 23 febbraio 2017, consid. 2.2.1. e giurisprudenza ivi citata; DTF 133 II

153.

e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

3.4

Ora, nel caso di specie, l’autorità

di tassazione ha stabilito le deduzioni delle spese professionali, tenendo

conto delle indicazioni risultanti dal certificato di salario rilasciato dal

datore di lavoro, cioè dall’Esercito svizzero.

Il ricorrente sostiene

tuttavia che quanto risulta dal certificato di salario non corrisponda alla

situazione effettiva. Con il ricorso, tuttavia, non solo non ha documentato

quanto da lui sostenuto, ma ha addirittura presentato la busta paga del mese di

novembre 2019, recante l’indicazione della detrazione per le spese relative

all’abbonamento generale, con un altro importo, rispetto a quello chiesto

originariamente in deduzione__________ è stato invitato a delucidare la

concreta fattispecie, rivolgendosi al datore di lavoro. Agli atti non si ha tuttavia

alcuna presa di posizione da parte dell’Esercito svizzero né ha prodotto un

certificato di salario corretto secondo le sue pretese (ossia senza la casella

F crociata).

Motivo per il quale, in

queste concrete circostanze la decisione su reclamo dell’autorità fiscale

dev’essere confermata.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: