80.2024.261
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, condizioni di ricevibilità, mancata presentazione della dichiarazione, bilancio e conto economico allegati al reclamo
28 gennaio 2025Italiano11 min
decisione del 4 settembre 2024, l’RS 1 (in seguito: UT) notificava ad RI 1 e a RI
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Incarti n.
80.2024.261
80.2024.262
Lugano
28 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 dicembre 2024 contro la decisione del 11 dicembre 2024 in materia di IC-IFD
2023.
Fatti
Fatti
A. Con
decisione del 4 settembre 2024, l’RS 1 (in seguito: UT) notificava ad RI 1 e a RI
2 la tassazione IC e IFD relativa al periodo fiscale 2023, allestita d’ufficio
a causa del mancato inoltro della relativa dichiarazione. L’utile imponibile
veniva stabilito in fr. 83'000.-- per l’IC e in fr. 83'800.-- per l’IFD e la
sostanza imponibile in fr. 859'000.--.
Nella motivazione della decisione, l’UT indicava che
la stessa poteva essere impugnata soltanto per manifesta inesattezza e che il
reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò che
significava che al reclamo doveva essere allegata la dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e corredata dalla relativa documentazione. I contribuenti
venivano resi attenti al fatto che un eventuale reclamo che non soddisfacesse i
requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza
che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
B. Con un
reclamo del 28 ottobre 2024, i contribuenti contestavano la tassazione
d’ufficio, sostenendo che l’attività lavorativa indipendente del marito si
fosse conclusa alla fine di aprile 2024 e che, a partire da maggio, egli
percepisse una rendita di vecchiaia AVS. Inoltre, segnalavano che la gestione
dell’azienda agricola era passata alla moglie e al figlio. I contribuenti
ritenevano quindi che, siccome “da diversi anni” l’attività agricola veniva
gestita congiuntamente dai coniugi (“a parità di diritti”), il reddito totale
dovesse corrispondere a fr. 75'000.--, cioè il doppio del reddito attribuito dall’UT
alla moglie, e non ai fr. 95'000.-- calcolati dall’autorità fiscale computando
al marito un reddito di fr. 57'500.--. Il reddito del marito, a loro avviso,
andava poi ricondotto a fr. 12'500.--, tenuto conto del fatto che, nel 2023, egli
aveva lavorato soltanto quattro mesi. I reclamanti concludevano scusandosi per
essersi accorti dell’errore “solo all’arrivo delle polizze di versamento”.
C. Con scritto
del 13 novembre 2023 l’UT rilevava la tardività del reclamo. Evidenziava
inoltre come il contribuente non avesse comprovato la manifesta inesattezza
della tassazione d’ufficio impartendogli un termine scadente il 23 novembre
2024 per giustificare il ritardo e per presentare la dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e corredata dai relativi allegati, motivando e
comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio.
D. Con decisione su
reclamo del 11 dicembre 2024 l’UT, rilevando come il termine assegnato agli
insorgenti per giustificare il proprio ritardo e per comprovare la manifesta
inesattezza della decisione di tassazione allestita d’ufficio fosse scaduto
infruttuoso, dichiarava il reclamo irricevibile.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la
decisione su reclamo, sostenendo di aver presentato il 26 novembre 2024 una
"completa dichiarazione d’imposta 2023". La ragione della tardività
di tale invio, sarebbe da ricercarsi nella brevità del termine assegnato
dall’UT, insufficiente a predisporre la necessaria chiusura fiscale. I
contribuenti lamentano inoltre che le precedenti dichiarazioni, corredate dalla
chiusura fiscale allestita da un ufficio contabile, non siano mai state
considerate, circostanza che li aveva spinti a rinunciare in passato alla
presentazione delle dichiarazioni. Chiedono ora di valutare i “dati reali” da
loro messi a disposizione.
F.
Con osservazioni del 18
dicembre 2024, l’autorità fiscale postula la conferma della propria decisione
rilevando che, contrariamente a quanto dichiarato dai contribuenti, non era
stata presentata alcuna dichiarazione d’imposta per il 2023.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie in esame,
l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro
la decisione di tassazione d’ufficio del 4 settembre 2024, in quanto lo ha
ritenuto tardivo e carente di un requisito di forma, ovvero l’allegazione della
documentazione atta a dimostrare la manifesta inesattezza della decisione
reclamata. La Camera si limiterà pertanto a verificare tali aspetti formali,
mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione dei
contribuenti.
Considerandi
2.
2.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Il
termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
Gli
articoli 192 cpv. 1 e 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando
esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è
provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a
servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.3
Nel
caso in esame, i ricorrenti sono stati tassati d’ufficio e le relative
decisioni sono state notificate loro con la data del 4 settembre 2024, per
posta semplice.
Invitati
dall’autorità fiscale a giustificare il ritardo del reclamo del 30 ottobre 2024,
gli insorgenti hanno lasciato scadere il termine loro attribuito senza
rispondere. Nel loro scritto allegato al ricorso, che sostengono di avere
inviato all’autorità di tassazione il 26 novembre 2024, non hanno comunque
fatto alcun riferimento alla questione della tempestività del reclamo.
2.4
Notoriamente nell’ambito
dell’amministrazione di massa le decisioni vengono, per motivi di costo,
unicamente comunicate per posta semplice: in tal caso, è l’autorità che
deve sopportare il rischio dell’assenza di prova della data di
notificazione. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e
sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle
dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del
Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid.
2.1
e giurisprudenza citata). La giurisprudenza non richiede tuttavia la prova piena
della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete
permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia
stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b;
120.
V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
art. 138 CPC, p. 579);
2.5
Tornando al caso in esame,
sebbene l’UT non abbia provato quando la decisione è stata notificata ai
contribuenti, va comunque rilevato che questi ultimi, nel loro reclamo del 30
ottobre 2024, si sono scusati per essersi accorti dell’errore nella tassazione
“solo all’arrivo delle polizze di versamento”, lasciando perlomeno supporre che
avessero ricevuto la decisione di tassazione ma che non l’avessero esaminata
accuratamente. Che da tale ammissione si possa desumere la tardività del
rimedio giuridico può tuttavia rimanere indeciso. Infatti,
quand’anche fosse stato tempestivo, nondimeno l’autorità fiscale avrebbe dovuto
dichiararlo irricevibile in quanto inficiato da un altro vizio di forma, come
meglio si vedrà in seguito.
3.
3.1.
Come già accennato, il
contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il
motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, se lo fa, il reclamo dev’essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.
3.
LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti
sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì
prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve
neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre
1997, in DTF 123 II 552).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie
i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per
apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al
reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra
Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le
sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30
ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.
1.6);
3.2
Ora, al momento
dell’intimazione della decisione di tassazione ai contribuenti, l’UT ha
espressamente informato i medesimi in merito ai requisiti di forma del rimedio
giuridico, indicando che “al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione
d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati,
attestazioni, documenti ecc.”. Dopo aver ricevuto il reclamo, il quale non
adempiva i summenzionati requisiti di forma, l’UT, oltre a chiedere di
giustificare il ritardo, ha nuovamente invitato i contribuenti a “presentare
la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e firmata e corredata dai
relativi giustificativi, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della
tassazione operata d’ufficio” entro il 23 novembre 2024. Ciononostante i
reclamanti non hanno allegato al reclamo contro la tassazione d’ufficio alcuna
dichiarazione d’imposta. Insieme al ricorso hanno tuttavia prodotto una
lettera, che avrebbero inviato all’UT il 26 novembre 2024 e cui sarebbero stati
acclusi il bilancio ed il conto economico dell’attività agricola del 2023. Tuttavia,
se anche tali documenti fossero stati inviati all’autorità di tassazione
insieme al reclamo, non avrebbero adempiuto i presupposti formali previsti
dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio.
3.3
Infatti, secondo il
Tribunale federale, la presentazione di un reclamo cui è allegato il
certificato di salario del contribuente, che esercita un’attività lucrativa
dipendente, non soddisfa i requisiti di ricevibilità di un reclamo contro una
tassazione d’ufficio. Infatti, continua a mancare una rappresentazione
equivalente alla dichiarazione d’imposta, che fornisca informazioni su tutti i
redditi (e le deduzioni) e che allo stesso tempo possa essere considerata come
dichiarazione dell’esattezza e della completezza delle informazioni fornite (sentenza
2C_36/2017 e 2C_37/2017 del 30 gennaio 2017 consid. 2.3.1 e giurisprudenza
citata).
Ne consegue che, per gli
stessi motivi, in assenza di una valida dichiarazione nemmeno può essere
considerata sufficiente la produzione del bilancio e del conto economico
dell’attività indipendente dei contribuenti.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: