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Decisione

80.2024.261

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, condizioni di ricevibilità, mancata presentazione della dichiarazione, bilancio e conto economico allegati al reclamo

28 gennaio 2025Italiano11 min

decisione del 4 settembre 2024, l’RS 1 (in seguito: UT) notificava ad RI 1 e a RI

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.261

80.2024.262

Lugano

28 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 dicembre 2024 contro la decisione del 11 dicembre 2024 in materia di IC-IFD

2023.

Fatti

Fatti

A. Con

decisione del 4 settembre 2024, l’RS 1 (in seguito: UT) notificava ad RI 1 e a RI

2 la tassazione IC e IFD relativa al periodo fiscale 2023, allestita d’ufficio

a causa del mancato inoltro della relativa dichiarazione. L’utile imponibile

veniva stabilito in fr. 83'000.-- per l’IC e in fr. 83'800.-- per l’IFD e la

sostanza imponibile in fr. 859'000.--.

Nella motivazione della decisione, l’UT indicava che

la stessa poteva essere impugnata soltanto per manifesta inesattezza e che il

reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò che

significava che al reclamo doveva essere allegata la dichiarazione d’imposta

debitamente compilata e corredata dalla relativa documentazione. I contribuenti

venivano resi attenti al fatto che un eventuale reclamo che non soddisfacesse i

requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza

che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.

B. Con un

reclamo del 28 ottobre 2024, i contribuenti contestavano la tassazione

d’ufficio, sostenendo che l’attività lavorativa indipendente del marito si

fosse conclusa alla fine di aprile 2024 e che, a partire da maggio, egli

percepisse una rendita di vecchiaia AVS. Inoltre, segnalavano che la gestione

dell’azienda agricola era passata alla moglie e al figlio. I contribuenti

ritenevano quindi che, siccome “da diversi anni” l’attività agricola veniva

gestita congiuntamente dai coniugi (“a parità di diritti”), il reddito totale

dovesse corrispondere a fr. 75'000.--, cioè il doppio del reddito attribuito dall’UT

alla moglie, e non ai fr. 95'000.-- calcolati dall’autorità fiscale computando

al marito un reddito di fr. 57'500.--. Il reddito del marito, a loro avviso,

andava poi ricondotto a fr. 12'500.--, tenuto conto del fatto che, nel 2023, egli

aveva lavorato soltanto quattro mesi. I reclamanti concludevano scusandosi per

essersi accorti dell’errore “solo all’arrivo delle polizze di versamento”.

C. Con scritto

del 13 novembre 2023 l’UT rilevava la tardività del reclamo. Evidenziava

inoltre come il contribuente non avesse comprovato la manifesta inesattezza

della tassazione d’ufficio impartendogli un termine scadente il 23 novembre

2024 per giustificare il ritardo e per presentare la dichiarazione d’imposta

debitamente compilata e corredata dai relativi allegati, motivando e

comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio.

D. Con decisione su

reclamo del 11 dicembre 2024 l’UT, rilevando come il termine assegnato agli

insorgenti per giustificare il proprio ritardo e per comprovare la manifesta

inesattezza della decisione di tassazione allestita d’ufficio fosse scaduto

infruttuoso, dichiarava il reclamo irricevibile.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la

decisione su reclamo, sostenendo di aver presentato il 26 novembre 2024 una

"completa dichiarazione d’imposta 2023". La ragione della tardività

di tale invio, sarebbe da ricercarsi nella brevità del termine assegnato

dall’UT, insufficiente a predisporre la necessaria chiusura fiscale. I

contribuenti lamentano inoltre che le precedenti dichiarazioni, corredate dalla

chiusura fiscale allestita da un ufficio contabile, non siano mai state

considerate, circostanza che li aveva spinti a rinunciare in passato alla

presentazione delle dichiarazioni. Chiedono ora di valutare i “dati reali” da

loro messi a disposizione.

F.

Con osservazioni del 18

dicembre 2024, l’autorità fiscale postula la conferma della propria decisione

rilevando che, contrariamente a quanto dichiarato dai contribuenti, non era

stata presentata alcuna dichiarazione d’imposta per il 2023.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie in esame,

l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro

la decisione di tassazione d’ufficio del 4 settembre 2024, in quanto lo ha

ritenuto tardivo e carente di un requisito di forma, ovvero l’allegazione della

documentazione atta a dimostrare la manifesta inesattezza della decisione

reclamata. La Camera si limiterà pertanto a verificare tali aspetti formali,

mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione dei

contribuenti.

Considerandi

2.

2.1.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione

di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione

coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi

procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

Il

termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

Gli

articoli 192 cpv. 1 e 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine,

stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando

esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è

provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a

servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi

riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.3

Nel

caso in esame, i ricorrenti sono stati tassati d’ufficio e le relative

decisioni sono state notificate loro con la data del 4 settembre 2024, per

posta semplice.

Invitati

dall’autorità fiscale a giustificare il ritardo del reclamo del 30 ottobre 2024,

gli insorgenti hanno lasciato scadere il termine loro attribuito senza

rispondere. Nel loro scritto allegato al ricorso, che sostengono di avere

inviato all’autorità di tassazione il 26 novembre 2024, non hanno comunque

fatto alcun riferimento alla questione della tempestività del reclamo.

2.4

Notoriamente nell’ambito

dell’amministrazione di massa le decisioni vengono, per motivi di costo,

unicamente comunicate per posta semplice: in tal caso, è l’autorità che

deve sopportare il rischio dell’assenza di prova della data di

notificazione. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e

sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle

dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del

Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid.

2.1

e giurisprudenza citata). La giurisprudenza non richiede tuttavia la prova piena

della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete

permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia

stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b;

120.

V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

art. 138 CPC, p. 579);

2.5

Tornando al caso in esame,

sebbene l’UT non abbia provato quando la decisione è stata notificata ai

contribuenti, va comunque rilevato che questi ultimi, nel loro reclamo del 30

ottobre 2024, si sono scusati per essersi accorti dell’errore nella tassazione

“solo all’arrivo delle polizze di versamento”, lasciando perlomeno supporre che

avessero ricevuto la decisione di tassazione ma che non l’avessero esaminata

accuratamente. Che da tale ammissione si possa desumere la tardività del

rimedio giuridico può tuttavia rimanere indeciso. Infatti,

quand’anche fosse stato tempestivo, nondimeno l’autorità fiscale avrebbe dovuto

dichiararlo irricevibile in quanto inficiato da un altro vizio di forma, come

meglio si vedrà in seguito.

3.

3.1.

Come già accennato, il

contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il

motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, se lo fa, il reclamo dev’essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.

3.

LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti

sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì

prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve

neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre

1997, in DTF 123 II 552).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie

i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per

apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al

reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,

in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra

Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le

sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30

ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.

1.6);

3.2

Ora, al momento

dell’intimazione della decisione di tassazione ai contribuenti, l’UT ha

espressamente informato i medesimi in merito ai requisiti di forma del rimedio

giuridico, indicando che “al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione

d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati,

attestazioni, documenti ecc.”. Dopo aver ricevuto il reclamo, il quale non

adempiva i summenzionati requisiti di forma, l’UT, oltre a chiedere di

giustificare il ritardo, ha nuovamente invitato i contribuenti a “presentare

la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e firmata e corredata dai

relativi giustificativi, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della

tassazione operata d’ufficio” entro il 23 novembre 2024. Ciononostante i

reclamanti non hanno allegato al reclamo contro la tassazione d’ufficio alcuna

dichiarazione d’imposta. Insieme al ricorso hanno tuttavia prodotto una

lettera, che avrebbero inviato all’UT il 26 novembre 2024 e cui sarebbero stati

acclusi il bilancio ed il conto economico dell’attività agricola del 2023. Tuttavia,

se anche tali documenti fossero stati inviati all’autorità di tassazione

insieme al reclamo, non avrebbero adempiuto i presupposti formali previsti

dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio.

3.3

Infatti, secondo il

Tribunale federale, la presentazione di un reclamo cui è allegato il

certificato di salario del contribuente, che esercita un’attività lucrativa

dipendente, non soddisfa i requisiti di ricevibilità di un reclamo contro una

tassazione d’ufficio. Infatti, continua a mancare una rappresentazione

equivalente alla dichiarazione d’imposta, che fornisca informazioni su tutti i

redditi (e le deduzioni) e che allo stesso tempo possa essere considerata come

dichiarazione dell’esattezza e della completezza delle informazioni fornite (sentenza

2C_36/2017 e 2C_37/2017 del 30 gennaio 2017 consid. 2.3.1 e giurisprudenza

citata).

Ne consegue che, per gli

stessi motivi, in assenza di una valida dichiarazione nemmeno può essere

considerata sufficiente la produzione del bilancio e del conto economico

dell’attività indipendente dei contribuenti.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: