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Decisione

80.2024.264

Assoggettamento illimitato: immobile all’estero (Italia), considerazione ai fini della definizione dell’aliquota, valore di stima e valore locativo, riferimento al valore catastale italiano

3 aprile 2025Italiano25 min

siti sul foglio 51, particella 991 sub. 1 e 2 in via __________ a __________, ai

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.264

80.2024.265

Lugano

3 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI 1 __________, in qualità di erede di __________

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 dicembre 2024 contro le decisioni 20 novembre 2024 in materia di IC e

IFD 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Fatti

Fatti

A. Il 3

dicembre 2023 è deceduto a Lugano __________, coniugato con RI 2. L’unico

figlio della coppia è __________, nato il 28 novembre 1989.

B. Il 28

settembre 2018, __________ e RI 2 hanno presentato un’“autodenuncia esente da

pena” con la quale hanno dichiarato all’__________ diversi beni mobili e

immobili posseduti in __________. Fra di essi figuravano, per quanto qui

d’interesse, tre immobili siti a __________ (IT) e in particolare, secondo le

indicazioni fornite dai contribuenti e le visure prodotte:

·

una “casa unifamiliare e autorimessa”

siti sul foglio 51, particella 991 sub. 1 e 2 in via __________ a __________, ai

quali erano attribuite delle rendite catastali pari a euro 1'544.21,

rispettivamente euro 71.58;

·

un “magazzino, locale deposito”

sul foglio 39, particella 649 sub. 1 e 2 in via __________ a __________, ai

quali erano attribuite delle rendite catastali di euro 252.91, rispettivamente

euro 175.60;

·

ventiquattro particelle composte

da “bosco, prato pascolo, ecc.” distribuite sui fogli 11, 18, 27, 28, 39, 40,

49, 50 e 51 a __________, alle quali era attribuito un reddito dominicale complessivo

di euro 67.23 ed un reddito agrario di euro 48.49.

C. Con dichiarazione

fiscale IC e IFD 2017 del 31 dicembre 2018, per quanto riguarda in particolare

la determinazione del reddito e della sostanza esteri, i contribuenti

rimandavano all’autodenuncia del 29 settembre 2018.

Per

quanto concerne i periodi fiscali successivi, hanno dichiarato i seguenti beni

e redditi all’estero:

2018

2019

2020

2021

2022

Part. 991:

·

sostanza

80’885

78’022

77’630

74’372

70’876

·

reddito

1’639

1’580

1’557

1’572

1’461

Part. 649:

·

sostanza

23’400

22’571

22’458

21’516

20’054

·

reddito

0

0

0

0

0

Altre:

·

sostanza

3’278

3’162

3’146

3’014

2’872

·

reddito

0

0

0

0

0

Relativamente

alla casa e all’autorimessa di via __________, crociavano la casella

“abitazione primaria” e, dal valore locativo, facevano valere in deduzione la

percentuale del 20% per spese di gestione, amministrazione e manutenzione.

Per il magazzino/deposito

di via __________ non veniva dichiarato alcun reddito, indicando che “si

tratta di una vecchia stalla, non agibile e priva di allacciamenti per

l’energia e l’acqua. Nessun valore locativo.”

Infine, per le 24

particelle di terreno agricolo, annotavano inoltre che “si tratta di terreni

agricoli non produttivi, in zona rurale, esonerati dall’imposta in Italia”.

D. Con

decisioni del 25 settembre 2024, l’UT ha notificato ai contribuenti le tassazioni

IC e IFD per i periodi fiscali dal 2017 al 2022, nelle quali accertava i

seguenti valori di reddito e sostanza:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Reddito:

·

Imponibile IC

83'400

111'400

80'000

80'300

80'400

80'000

·

Imponibile IFD

85'800

114'200

83'100

83'800

84'000

84'100

·

Per aliquota IC

100'900

114'500

96'700

96'100

96'200

94’600

·

Per aliquota IFD

103'700

117'700

100'500

100'300

100’500

99’400

Sostanza:

·

Imponibile

821'000

849'000

875'000

898'000

925'000

936'000

·

Per aliquota

1'215'000

1'225'000

1'238'000

1'259'000

1'285'000

1'262'000

E. Con quattro separati

reclami del 23 ottobre 2024, RI 2 e __________, in qualità di erede del defunto

__________, impugnavano le menzionate decisioni di tassazione. Chiedevano la

riduzione del valore attribuito alla casa di via __________ e alla “stalla” di

via __________ all’“effettivo valore di mercato”.

Riguardo alla casa di via __________,

sostenevano che, nella medesima zona, fossero in vendita abitazioni in

condizioni migliori al prezzo medio di euro 600/m2. Inoltre per anni

__________ avrebbe invano tentato di vendere tale proprietà per euro 135'000. Quantificavano

quindi il suo valore di mercato in euro 122'650 (223 m2 x euro 550 [e

non euro 600, trattandosi di una casa non ammobiliata]). In via subordinata

chiedevano che il valore venisse stabilito sulla base dei costi di costruzione

dell’immobile i quali, in assenza di un valore d’acquisto (in quanto “la casa

non fu acquistata”), sarebbero “indicativi del valore immobiliare”.

La costruzione di via __________

invece sarebbe un edificio “decadente e non abitabile”, privo di allacciamenti

all’energia elettrica, all’acqua potabile e alla fognatura. Pertanto il suo valore

si attesterebbe intorno agli euro 14'000.-.

Quanto ai terreni

agricoli, trattandosi per l’appunto di “terreni agricoli ricadenti in aree

montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27

dicembre 1977, n. 984” gli stessi sarebbero esenti dall’IMU. Il loro valore

sarebbe pertanto nullo.

Subordinatamente i

reclamanti chiedevano la riduzione dei valori della sostanza immobiliare

“conformemente e proporzionalmente al valore locativo”. A tal riguardo contestavano

il calcolo del valore locativo della casa di via __________ determinato sulla

base del 6% del valore dell’immobile in quanto non corrispondente al valore di

mercato delle pigioni della zona. L’edificio sarebbe suddiviso in due unità

abitative non collegate fra loro. L’appartamento al piano terra, “privo del

mobilio necessario, elettrodomestici, area cottura, forno, pianali di lavoro e

lavello”, avrebbe un valore locativo pari a fr. 0.-. L’intero stabile sarebbe poi

privo di riscaldamento e, quindi, inabitabile per sei mesi l’anno. Il valore

locativo dovrebbe essere ridotto ai mesi di potenziale utilizzo.

I reclamanti rilevavano

inoltre come l’affitto mensile medio in __________ era di euro 322 (dati

ISTAT); che __________ era un comune montano poco abitato; che il reddito medio

netto in __________ nel 2017 era di euro 25'091 l’anno; e che, sempre in __________,

la spesa media mensile per abitazioni era dell’11.7%. Sostenevano quindi che

nessuno avrebbe potuto permettersi di pagare i fr. 1'588.- mensili calcolati

dall’UT. A titolo di paragone, un appartamento di 450 m2 in un

comune adiacente, con garage e posto auto, sarebbe stato messo in affitto per

1'000 euro mensili.

Il valore locativo di

mercato della casa di via __________ si sarebbe attestato quindi a 233 euro al mese.

Lo stesso avrebbe poi dovuto essere ridotto al “60-70%” giusta l’art. 20 LT

ovvero euro 140 che, moltiplicati per i sei mesi abitabili all’anno,

condurrebbero ad un valore locativo di fr. 932.- annui per il 2017 e di fr. 968.-

annui per il 2018. Visto il già descritto stato fatiscente in cui si troverebbe

la “stalla” di via __________, la stessa non avrebbe potuto essere in alcun

modo utilizzata: il suo valore locativo sarebbe stato quindi pari a fr. 0.-. Il

valore locativo della casa di via __________ avrebbe dovuto essere inoltre

ridotto del 10% giusta l’art. 20 cpv. 3 LT, non trattandosi a loro avviso di

una casa di vacanza. Infatti __________ vi avrebbe passato almeno 150 giorni

all’anno, frequentandola in particolare durante i mesi estivi e primaverili.

F. Con

decisioni del 20 novembre 2024 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente

i reclami del contribuente e modificava come segue gli elementi imponibili:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Reddito:

·

Imponibile IC

82'900

111'000

79’200

79’800

79'900

79’600

·

Imponibile IFD

85'400

113'900

82'400

83'500

91'200

83’800

·

Per aliquota IC

94’400

94’400

90'400

91'100

83'700

90’900

·

Per aliquota IFD

97’200

111'900

94’100

95'300

95’500

95’600

Sostanza:

·

Imponibile

819'000

846'000

873'000

896'000

923'000

935'000

·

Per aliquota

1'148'000

1'164'000

1'191'000

1'213'000

1'239'000

1'148'000

A

motivazione delle proprie decisioni, l’autorità di tassazione adduceva:

Presa

visione della contestazione inoltrata e dopo riesame della documentazione,

sulla base delle vigenti disposizioni e in assenza di aggiuntive comprove, il

valore immobiliare estero per il calcolo dell’aliquota dell’imposta sulla

sostanza viene stabilito a partire dai dati ricavati dalle visure catastali

pari a fr 70'000.- per l’unità immobiliare di via __________ e fr. 268'000.-

per Via __________.

Per

quanto riguarda il valore locativo dell’immobile in Via __________, tenuto

conto delle osservazioni presentate circa l’asserito stato del fabbricato, lo

stesso viene azzerato mentre per l’ulteriore immobile situato in Via __________,

per il calcolo dell’aliquota dell’imposta sul reddito, viene definito in fr.

16'000 dal quale si deduce un importo forfettario del 20% quali spese di

manutenzione (cfr. sent.80.2015.225-226 CDT).

L’UT respingeva poi la

censura riguardante l’asserita prescrizione del diritto di tassare per i

periodi fiscali 2017 e 2018, indicando che il relativo termine era stato

ripetutamente interrotto.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 2 e __________, quale erede di __________,

impugnano le decisioni dopo reclamo IC e IFD dal 2017 al 2022. Ribadendo le

argomentazioni esposte nel reclamo, chiedono anzitutto la riduzione del valore

attribuito alla casa di via __________ e della “stalla” di via __________

all’“effettivo valore di mercato e alla condizione in cui giacciono”. Le stime

ufficiali del catasto, risalenti al periodo “post-costruzione” non

rifletterebbero il reale valore degli immobili. L’assenza della necessaria

manutenzione e lo spopolamento della zona montana in cui si situano ne avrebbe

diminuito sostanzialmente il valore. Ciò troverebbe conferma negli infruttuosi

tentativi di vendere la casa di via __________ al prezzo di euro 135'000. Del

resto, come addotto con il reclamo, case di simili dimensioni ed in condizioni

addirittura migliori avrebbero un valore di mercato compreso tra “211 e 719

euro/m2”.

Rimproverano quindi all’UT

di non aver nemmeno preso in considerazione la proposta di stimare il valore

della casa di via __________ partendo dai costi di costruzione, pari a circa

fr. 87'000.-, a loro avviso analoghi “ai costi per l’acquisto di una casa”.

Quanto alla stalla di via __________, la

stessa sarebbe sprovvista di allacciamenti ad acqua potabile, energia e

fognatura, ed addirittura la statica dell’edificio sarebbe compromessa.

Il valore di questi immobili sarebbe quantificabile in

euro 122'650 per l’abitazione e in euro 10'000 per la “stalla”.

Quanto al valore locativo attribuito

alla casa di via __________, lo stesso non corrisponderebbe poi al reddito

conseguibile in caso di locazione. Come addotto con il reclamo, una delle due abitazioni

di cui si compone l’immobile sarebbe infatti priva di cucina e non sarebbe

affittabile. L’assenza di riscaldamento renderebbe poi le abitazioni non

abitabili per sei mesi l’anno. Lo stabile sorgerebbe inoltre in una zona montana,

lontana da grandi centri urbani, con affitti di conseguenza più bassi. Tenendo

conto della media degli stipendi in Italia, i fr. 1'333.- mensili calcolati

dall’UT non potrebbero essere conseguiti. Il valore locativo dovrebbe essere

determinato partendo dal dato di 2.22 euro/m2, fornito con il

reclamo, come valore di riferimento per una casa di analoghe dimensioni in

quella zona, tenendo inoltre in considerazione l’inabitabilità di una delle due

unità e la possibilità di affittare l’intera struttura per soli 6 mesi l’anno.

Dovrebbe poi essere concessa la riduzione del 60-70% di cui all’art. 20 cpv. 2

LT. Inoltre, la “pertinenza” (subalterno 2) di 21 m2, distaccata

dalla casa, viste le infiltrazioni e la non conformità alle normative anti

incendio, potrebbe essere utilizzata solo come magazzino per attrezzi da

giardino e non avrebbe alcun valore locativo.

In caso di mancato

accoglimento delle censure in merito al calcolo della sostanza immobiliare, i

contribuenti chiedono che il valore della medesima venga ridotto a fr. 338'000.-

anziché ai fr. 348'000.- stabiliti dall’UT, avendo la stessa autorità di

tassazione attribuito alla casa di via __________ un valore di fr. 268'000.- e

all’edificio di via __________ un valore di fr. 70'000.-.

H. Nelle proprie

osservazioni del 2 gennaio 2025, l’UT si è confermato nelle argomentazioni

delle decisioni impugnate.

Diritto

1. Le persone fisiche

sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD; per l’imposta

cantonale, art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza

personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli

stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD; per

l’imposta cantonale, cfr. art. 5 cpv. 1 LT).

In quanto elemento

imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1

lett. b LT), il valore locativo del fondo viene tuttavia preso in

considerazione per la determinazione dell’aliquota dei contribuenti, sia per

l’IFD sia per l’IC (esenzione con riserva di progressività; art. 7 cpv. 1 LIFD;

decisione TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 5.1 e

riferimenti; per l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). Per l’imposta

cantonale, inoltre, il valore dell’immobile all’estero viene considerato per la

determinazione dell’aliquota che serve per calcolare l’imposta sulla sostanza.

Secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per

il valore di stima ufficiale.

La Convenzione tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41), prevede al suo articolo 6 paragrafo

1, che i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato

contraente in cui detti beni sono situati. Giusta l’art. 24 cifra 3 della medesima

Convenzione, se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un

patrimonio che, conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono

imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto

patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare

l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo

residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero

patrimonio senza tener conto dell’esenzione.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie in

esame, i ricorrenti contestano il valore attribuito dall’autorità fiscale alla

sostanza immobiliare estera, il quale non corrisponderebbe al reale valore di

mercato. Contestano inoltre il metodo di calcolo del valore locativo il quale

sarebbe nettamente superiore al reddito conseguibile dalla locazione degli

immobili.

2.2

L’art. 14 cpv. 1 LAID prevede

che la sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale può essere

preso in considerazione in modo appropriato.

A livello di legislazione

tributaria cantonale, l’art. 42 cpv. 1 LT, prevede che gli immobili e i loro

accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. Se la decisione di

stima è impugnata, il valore di stima che sarà contenuto nella decisione di

stima cresciuta in giudicato ha valenza a partire dalla data di entrata in

vigore della stima decretata dal Consiglio di Stato.

Nella sentenza CDT n.

80.2015.225/226 del 21.12.2017 (in RtiD I-2018 n. 4t), la Camera di diritto

tributario ha ritenuto corretto prendere in considerazione per il calcolo

dell’aliquota dell’imposta sulla sostanza, trattandosi di immobili in Italia,

il valore catastale stabilito a partire dai dati ricavati dalla “visura storica

per l’immobile” rilasciata dall’Agenzia delle entrate italiana (consid. 2.5.).

La Camera ha in particolare ricordato che il valore catastale stabilito a

partire dai dati ricavati dalla visura è un dato oggettivo, che proviene da

un’autorità fiscale estera e che è agevolmente reperibile.

Secondo le disposizioni

dell’ordinamento italiano, che si riferiscono al calcolo dell’Imposta

municipale sugli immobili (IMU), in vigore dal 2012, per i fabbricati iscritti

in catasto il valore dell’immobile, che funge da base di calcolo del tributo, è

costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti

in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5

per cento, dei moltiplicatori che dipendono dalla categoria catastale. In

particolare, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con

esclusione della categoria catastale A/10), il coefficiente è 160 (sentenza CDT

n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017 consid. 2.4).

2.3

2.3.1

Nel caso concreto, il calcolo

del valore catastale degli immobili ubicati a __________ è stato effettuato

sulla base dei dati ricavati dalle visure prodotti dai contribuenti. I

ricorrenti non contestano che tale calcolo sia stato operato correttamente ma

ritengono che il reddito e la sostanza così determinati siano nettamente

superiori ai valori reali reperibili sul mercato, considerati in particolare l’assenza

di domanda, lo stato degli immobili in questione e la loro remota ubicazione. Ritengono

quindi preferibile determinare il valore della casa di via __________ sulla

base dei costi di costruzione.

2.3.2

Ora, in conformità con la

decisione n. __________, non si può che confermare la correttezza dell’operato

dell’UT che è partito dai dati delle visure storiche catastali per definire il

valore di stima degli immobili. Come già indicato nella precedente decisione

della Camera di diritto tributario, prendere in considerazione altri fattori,

quali ad esempio il valore d’acquisto sarebbe certamente possibile, ma

l’accertamento sarebbe più complesso, poiché si dovrebbe tener conto del tempo

trascorso dal momento in cui il contribuente è divenuto proprietario. In concreto,

gli insorgenti sostengono che non esisterebbe un contratto di compravendita per

la casa di via __________ in quanto “la casa non fu acquistata”. A tal riguardo

si limitano ad asseverare che, per analogia, dovrebbero essere utilizzati i

costi di costruzione, quantificati in “circa CHF 87’000”, senza però documentare

in alcun modo tale spesa. Nulla hanno invece addotto i ricorrenti in merito

all’acquisto dell’edificio di via __________.

Dispositivo

Già per questi motivi non

si può che confermare la scelta dell’autorità di tassazione di basarsi sul

valore catastale stabilito a partire dai dati ricavati dalla visura il quale,

come ricordato da questa Camera nella citata sentenza, è un dato oggettivo, che

proviene da un’autorità fiscale estera e che è agevolmente reperibile.

Pertanto, non vi è alcun

motivo di discostarsi dai valori stabiliti dall’UT in fr. 268'000.- per lo

stabile di via __________ e in fr. 70'000.- per l’immobile di via __________,

sulla base della metodologia adottata da questa Camera con la menzionata

sentenza.

Nella decisione di

tassazione dopo reclamo IC 2017 del 20 novembre 2024, l’UT ha tuttavia indicato

un valore della sostanza immobiliare __________ di fr. 348'000.- mentre la

somma aritmetica dei valori attribuiti ai due fondi è di fr. 338'000.- (al

terzo fondo, composto da terreni agricoli, non risulta invece essere stato

attribuito alcun valore). La richiesta dei contribuenti di ridurre il valore

della sostanza immobiliare sita in __________ a fr. 338'000.- merita pertanto

accoglimento.

3. 3.1.

In

relazione al valore locativo, l’art. 21

cpv. 2 LIFD sancisce che viene stabilito

tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva

dell’abitazione al domicilio del contribuente. Secondo detta disposizione e la

giurisprudenza in materia d’imposta federale diretta, il valore locativo deve

essere stimato in base al valore di mercato (cfr. art. 16 cpv. 2 in fine

LIFD; DTF 123 II consid. 4b), prendendo in considerazione le condizioni locali

(sentenza TF n. 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 ottobre 2017, consid. 7.1.;

sentenza TF n. 2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 5.1.). Il valore

locativo deve inoltre corrispondere all’ammontare che il proprietario o il

detentore dei diritti di godimento dovrebbe pagare sul mercato per occupare il

bene immobile nelle stesse condizioni (sentenza TF n. 2C_829/2016 del 10

ottobre 2017, consid. 7.1 e riferimenti). Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, il valore locativo fissato dal Cantone in materia di

imposta federale diretta non deve essere al di sotto del 70% (del 60% per

l’imposta cantonale e comunale) del valore di mercato (sentenza TF n.

2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.1. e riferimenti). Il Tribunale

federale ha negato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD, che fa riferimento alle

condizioni locali, vieti di calcolare il valore locativo servendosi di un

metodo forfetario basato su una percentuale del valore fiscale dell’immobile.

Per

quanto concerne il valore locativo di un immobile situato all’estero, il

Tribunale federale ha ritenuto giustificato determinarlo nella misura di una

percentuale del valore fiscale o del valore venale. L’Alta Corte ha

sottolineato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un metodo di calcolo preciso

e che le stesse direttive dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del

25 marzo 1969 concernenti la determinazione del valore locativo delle case

d’abitazione (ASA 38 p. 121 ss.) prevedono che i cantoni possano fissare il

valore locativo in una percentuale del valore fiscale o venale. Secondo le

direttive citate, il valore locativo lordo rappresenterebbe in generale il 6%

del valore fiscale o, a titolo di controllo, un rendimento netto corrispondente

al 3% o al 4% del capitale proprio investito nell’immobile (sentenza TF n.

2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 7.2 e 7.3).

Su

questi presupposti, la Suprema Corte ha recentemente respinto il ricorso di un

contribuente, proprietario di un immobile in Italia, il cui valore locativo era

stato determinato nella misura del 6% del valore di stima dichiarato,

ricordando che la determinazione del valore locativo in ragione di una

percentuale del valore fiscale o venale di un immobile, che tiene quindi già

conto anche della sua collocazione geografica, è di principio ammessa e non

lede come tale il diritto federale (sentenza 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023

consid. 7.4, con riferimento alle sentenze 2C_724/2021 del 23 giugno 2022

consid. 5.3 e 7.3; 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.3, entrambe con

riferimento anche alle già citate direttive dell'Amministrazione federale delle

contribuzioni del 25 marzo 1969, che indicano proprio come il valore locativo

lordo in base alle stime cantonali corrisponde in generale al 6 % del valore

fiscale).

3.2.

Per

quanto concerne il diritto cantonale ticinese, secondo l’art. 1 del decreto

esecutivo del 2 dicembre 2020 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2021, il valore locativo corrisponde al valore di

mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione

(cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente

al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi

utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito

determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2). Per l’art.

20 cpv. 3 LT, la riduzione di cui al capoverso 2 non è invece ammessa per gli

immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.

Ora,

a parte il fatto che il “valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima”

non esiste, per definizione, in relazione a immobili siti all’estero, va anche

ricordato che, in una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n.

80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato la prassi

consistente nel servirsi del valore di reddito secondo il calcolo della stima

ufficiale, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una

circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua

illegalità.

In

una sentenza del 21 dicembre 2017 (n. 80.2015.225, in RtiD I-2018 n. 4t), la

Camera di diritto tributario ha stabilito che esigenze di praticabilità

impongono di stabilire il valore locativo degli immobili situati all’estero,

che serve unicamente a determinare l’aliquota per il calcolo dell’imposta in

Svizzera, nella misura di una percentuale del loro valore fiscale. Considerato

il fatto che l’autorità fiscale ticinese deduce ancora dal valore locativo le

spese di manutenzione (forfetarie), si giustifica l’applicazione del tasso del

6%, proposto dalle citate direttive dell’AFC.

Il

Tribunale federale ha già riconosciuto che è conforme al diritto federale

superiore determinare il valore locativo relativo all'imposta cantonale allo

stesso modo di quello stabilito per l’imposta federale diretta (sentenza

9C_646/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 8.2).

3.3.

Nel

caso in disamina, con l’autodenuncia del 28 settembre 2018__________ e RI 2 avevano

prodotto le visure degli immobili siti in __________, contenenti i valori delle

rendite catastali sulla base dei quali l’UT ne ha determinato il valore secondo

le modalità illustrate ai considerandi precedenti. A seguito del reclamo con

cui i contribuenti hanno spiegato che l’edificio di via __________consisteva in

una stalla fatiscente, l’UT ha esentato tale immobile dal reddito locativo.

Nemmeno per i terreni agricoli l’UT ha computato alcun reddito. Per la casa di

via __________ l’autorità di tassazione ha invece stabilito un valore locativo di

fr. 16'000.-, corrispondente al 6% del valore catastale attribuitogli (fr.

268'000.-), deducendo poi da tale importo il 20% a titolo di spese di

manutenzione.

4. 4.1.

Secondo i ricorrenti, alla

casa di via __________ sarebbe stato attribuito un valore locativo troppo

elevato. Una delle due unità abitative che compongono l’edificio sarebbe

infatti sprovvista della cucina e non potrebbe quindi essere ceduta in

locazione. Inoltre l’intero edificio non avrebbe il riscaldamento e potrebbe

essere affittato solo per sei mesi l’anno. Il “subalterno 2” sarebbe inoltre un

magazzino privo di valore locativo. Tali circostanze, unitamente alla

lontananza della costruzione da grandi centri abitati, e alle condizioni del

mercato renderebbero irrealizzabile il reddito di fr. 1'333.- calcolato

dall’UT, il quale non sarebbe nemmeno in linea con i parametri di redditi e

affitti italiani.

Asseverano inoltre i

ricorrenti di aver provato a vendere l’immobile per euro 135'000.- ma di non

aver trovato nessun acquirente.

4.2.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è

fiscalmente rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di

circostanze esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di

riscaldamento, sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno (cfr.

sentenza del TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 con

riferimenti). Non è neppure imponibile il valore locativo, nell’ipotesi in cui

l’oggetto resta vuoto, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può

essere locato o venduto (cfr. sentenze del TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; n.

2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2; n. 2C_773/2009 del 23 aprile

2010, consid. 2.2.1; DTF 72 I 223 consid. 3).

L’uso proprio assume

invece rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto,

nell’immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo. In tal modo,

egli detiene comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi

momento (cfr. sentenze del TF n.

2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 con riferimenti e n. 2C_773/2009

del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per l’imposizione del valore locativo non è

decisivo domandarsi se l’immobile è effettivamente utilizzato, bensì se lo

stesso è a disposizione per l’uso proprio e se sussiste la facoltà di godimento

(cfr. sentenza del TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2).

Il valore locativo è

imponibile tutto l’anno anche per quanto attiene alle residenze secondarie

oppure alle altre residenze di vacanza. Il contribuente ha l’onere della prova

circa le circostanze che comportano l’esenzione del valore locativo e sopporta

le conseguenze dell’assenza di prove, conseguenza che si traduce nel

mantenimento del valore locativo più elevato (Merlino,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2016, n. 98 ad art. 21 LIFD).

4.3.

Nella fattispecie in

esame, a ragione l’autorità di tassazione ha ritenuto che gli insorgenti non abbiano

addotto alcuna circostanza esterna oggettiva atta a comportare, ai sensi della

giurisprudenza, l’esenzione del valore locativo.

L’intenzione di vendere

l’immobile – così come del resto lo stato degli immobili – è rimasta allo

stadio di puro parlato non avendo gli insorgenti in alcun modo documentato tale

circostanza.

A titolo abbondanziale va

anche rilevato che, in una sentenza del 29 luglio 2019, la Suprema Corte ha

affermato che non basta che il proprietario abbia deciso di vendere l’immobile,

perché venga meno il valore locativo, ma deve essere accertato che egli viva

altrove e che non lo occupi più egli stesso (sentenza n. 2C_1087/2018, in RF

74/2019 p. 804). Nel caso in esame gli stessi insorgenti hanno evidenziato nel

reclamo che __________ trascorreva almeno 150 giorno l’anno, durante i mesi

estivi e primaverili, nella casa di via __________ a __________ (senza

specificare se venisse occupata solo un’unità abitativa o entrambe).

4.4.

Il concetto di abitazione

primaria si lega a quello di domicilio. I contribuenti hanno pertanto diritto

all’imposizione del valore locativo ridotto rispetto al valore di mercato delle

pigioni solo per quella casa o per quell’appartamento dove hanno il domicilio

fiscale (cfr. per analogia DTF 138 II 105, in particolare consid. 6.3.1, con

riferimento al requisito dell’”uso personale” dell’abitazione, ai fini del

differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare in caso di reinvestimento

privato).,

Ora, il descritto utilizzo

dell’abitazione di via __________, unitamente al fatto che nei periodi fiscali sub

judice i contribuenti abbiano sempre avuto il proprio domicilio fiscale in

Ticino, permette anche di rispondere negativamente alla richiesta di riduzione

del valore locativo al 60-70% del valore di mercato delle pigioni. Trattandosi

in tutta evidenza di un’abitazione secondaria, nella misura in cui l’autorità

di tassazione ha ritenuto che il valore locativo debba essere calcolato

applicando l’art. 20 cpv. 3 LT, la decisione deve essere confermata.

4.5.

Neppure i pretesi problemi

legati alle condizioni abitative giustificano una rinuncia alla considerazione

del valore locativo. La casa è infatti agibile, come dimostra il fatto stesso

che l’insorgente non abbia addotto di aver chiesto l’esenzione o perlomeno una

riduzione dell’IMU (Imposta municipale unica). D’altra parte, come già

ricordato, gli stessi insorgenti hanno ammesso che __________ ne faceva

regolarmente uso per diversi mesi all’anno.

4.6.

Il

ricorrente non ha pertanto provato l’esistenza di circostanze esterne oggettive

che abbiano impedito di utilizzare l’immobile in discussione.

5. Ne consegue che il

ricorso è parzialmente accolto, per il periodo fiscale 2017, limitatamente alla

quantificazione della sostanza immobiliare sita in __________. Per il resto il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei

ricorrenti in misura proporzionale alla loro soccombenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione dopo reclamo IC 2017 del 20 novembre 2024 è riformata

nel senso che la sostanza immobiliare ammonta a fr. 338'000.-.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di nove decimi (fr. 1'350.-).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: