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Decisione

80.2024.270

Procedura: ricorso, ricevibilità, precedente ricorso irricevibile, successiva decisione su reclamo, decisione nel merito del ricorso

12 febbraio 2025Italiano22 min

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) trasmetteva ai coniugi __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.270

Lugano

12 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Raffaele Guffi, Vice Presidente, ,

(in sostituzione di , ricusatosi)

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

RI

2

tutti

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 dicembre 2024 contro la decisione del 27 novembre 2024 in materia di IFD

2014.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________)

e __________ (__________), coniugati, il 31.10.2014 indicavano di essersi

trasferiti dal Comune di __________ a quello di __________.

B. Per il 2014, i

contribuenti presentavano la dichiarazione fiscale in Ticino, ad inizio del

mese di maggio del 2015, rilevando di essere imponibili unicamente per

appartenenza economica in quanto proprietari di immobili. Precisavano di essere

illimitatamente imponibili nel Canton Svitto ed allegavano la dichiarazione

fiscale presentata al fisco svittese. Dichiaravano un reddito imponibile pari a

fr. 1'163'235.- ed una sostanza di fr. 3'572'690.-.

C. Il 27.4.2017,

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) emanava una decisione

relativa all’IC 2014, nella quale stabiliva il reddito imponibile in fr.

51'300.- (reddito determinante per l’aliquota in fr. 1'310'800.-) e la sostanza

in fr. 1'075'000.- (l’importo determinante per l’aliquota in fr. 13'317'000.-).

D. Con reclamo

30.4/4.5.2017, __________ insorgeva contro la decisione di tassazione IC 2014.

In particolare, il contribuente, dopo aver censurato vari malfunzionamenti

all’interno dell’amministrazione anche in relazione al suo trasferimento di

domicilio, lamentava il fatto che, nella notifica di tassazione, per quanto

concerneva i dati “dichiarati”, gli stessi venivano tutti indicati con lo “0”,

mentre sosteneva di aver presentato la dichiarazione fiscale perfettamente

compilata. Esigeva la notifica di una nuova decisione fiscale, comprensiva dei

dati da lui dichiarati.

E. Il 14.8.2018

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) trasmetteva ai coniugi __________

(all’indirizzo “__________”) in accordo con la competente autorità del Comune

di __________, la decisione di assoggettamento illimitato alle imposte cantonale

e federale con effetto a partire dal 1°.1.2014, con domicilio nel Comune di __________.

La decisione si basava sui

seguenti fatti:

·

(…) __________ lavora presso la __________

di __________, si tratta di una società a conduzione famigliare costituita nel

1950 e dove è amministratore unico;

·

è amministratore unico della __________

di __________, società holding che detiene una quota parte della società __________

e un portafoglio titoli la cui gestione viene fatta da __________;

·

inoltre è anche amministratore

unico delle società __________ e __________ tutte e due con sede __________;

·

è proprietario della particella __________

PPP __________ di __________ in via __________, si tratta di un appartamento di

220 m2 di 5.5. locali dove abita con la moglie __________ e dove figura la sede

della società __________;

·

da verifiche effettuate sul

consumo di energia elettrica e acqua potabile per il periodo dal 2015 ad oggi

si può costatare che vi sono dei consumi regolari e che gli stessi fanno

presumere un utilizzo costante dell’appartamento;

·

è proprietario della particella __________

di __________, si tratta di una casa con 3 appartamenti (…) affittati a terze

persone e lei risulta l’unico amministratore;

·

è proprietario della particella __________,

si tratta di un rustico/grotto in zona Cantine di __________ dove si reca

regolarmente con il suo natante ormeggiato al porto di __________;

·

il 19 luglio 2017 ha immatricolato

una vettura __________, targata TI __________ e il 4 luglio 2014 ha

immatricolato un natante __________ 645 targato TI __________;

·

da verifiche effettuate

dall’ufficio controllo abitanti della città di __________ tramite la Polizia

per il servizio esterno, il contribuente viene visto regolarmente recarsi al

lavoro a bordo della sua vettura marca __________, targata SZ __________ o __________

targata __________ presso la __________.

Dopo aver ricordato le

disposizioni applicabili in materia in ambito di domicilio fiscale, il fisco

cantonale indicava di non riconoscere la partenza per __________, annunciata il

31.10.2014. In particolare, l’UT era dell’avviso che il domicilio primario dei

contribuenti si trovava nel Canton Ticino, luogo in cui erano stabilite le

relazioni più intense e dove si trova il loro centro degli interessi ideali e

materiali/economici legati alle diverse società a conduzione famigliare con

sede a __________. Per contro nel Canton Svitto non sembravano esserci rapporti

professionali e nemmeno rapporti personali.

F. La Divisione delle

contribuzioni, con scritto 15.10.2019, inviato per posta APlus ai coniugi __________,

comunicava che la decisione di assoggettamento illimitato del 14.8.2018 era

cresciuta in giudicato.

G. Il 6.11.2019, il __________

trasmetteva a __________ __________, all’indirizzo “__________” le decisioni

fiscali 2014 – 2019 “Veranlagungsverfügung Kantonale Steuern/Direkte

Bundessteuer, definitiv” 2014-2019, con le quali riteneva, nonostante la

presentazione delle dichiarazioni fiscali in tale Cantone, non esistesse alcun

fattore imponibile.

H. Con scritto

25.11.2019, l’Ufficio di tassazione di __________ trasmetteva ai coniugi __________

una richiesta di documentazione. In particolare veniva domandato l’invio della

copia integrale della dichiarazione fiscale presentata al Canton __________,

comprensiva di tutti gli allegati secondo gli art. 199 LT, rispettivamente 125

LIFD. Veniva inoltre indicato che, facendo seguito alla “decisione di

assoggettamento emessa il 14 agosto 2018 e cresciuta in giudicato, a partire

dal periodo fiscale 2014 sarete imposti in maniera illimitata in Canton Ticino”.

Ai contribuenti veniva inoltre chiesto di voler presentare le proprie

osservazioni in relazione ai calcoli del valore delle azioni della __________, __________

e __________.

I. a.

Con scritto 27/29.11.2019,

__________ si rivolgeva all’autorità fiscale ticinese segnalando che il

contribuente aveva ricevuto un rimborso d’imposta da parte dell’ufficio

contribuzioni di Svitto con l’informazione che egli sarebbe stato assoggettato

illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino (Comune di __________) e non nel

__________. Dopo un colloquio telefonico con le autorità fiscali svittesi, si

apprendeva che il rimborso era avvenuto in base ad una comunicazione ricevuta

per posta elettronica da parte del fisco ticinese.

__________ aveva

comunicato a __________ “(…) di non aver ricevuto alcuna comunicazione da

parte del vostro ufficio in relazione ad una presunta pretesa di

assoggettamento illimitato e nemmeno siano state ricevute delle notifiche di

tassazione da parte ticinese. Egli precisa che il suo indirizzo a Svitto è

sempre stato il medesimo e mai si è modificato”. Veniva richiesto l’accesso

agli atti e veniva chiesto di considerare la missiva – a titolo cautelativo –

quale reclamo rispettivamente istanza di revisione.

b.

Con ulteriore scritto

16/17.12.2019, __________, si rivolgeva nuovamente all’UT di __________,

rilevando che al precedente scritto non era ancora stata data risposta. Ad ogni

modo si precisava che __________ non era, nel frattempo, rimasto inattivo ed

aveva cominciato a “raccogliere i primi chiarimenti anche presso il

Municipio di __________”. Dalla corrispondenza con il Comune di __________

era in particolare emerso che, l’UT, il 14.8.2018 avrebbe indirizzato uno

scritto cointestato al contribuente ed alla sua (ora ex) moglie a Lugano. Si

indicava che la decisione non era mai stata ricevuta da parte del contribuente,

ritenuto come la stessa era stata trasmessa al recapito di via __________ e non

all’indirizzo di __________. Tale errore procedurale avrebbe pertanto “precluso

al nostro cliente la possibilità di conoscere per tempo, e di potersi esprimere

in concreto, sugli elementi e sulle motivazioni da voi indicate in tale scritto”.

Da ultimo, preso atto di

tale (evidente) e ripetuto errore procedurale, si chiedeva che i termini

venissero nuovamente assegnati per permettere a __________ la presentazione

delle proprie osservazioni.

L. Con missiva del

20.10.2020, inviata a __________ per posta APlus, l’UT di __________ faceva il

punto della situazione in relazione alla procedura di tassazione inerente i

coniugi __________. Comunicava preliminarmente che, contro la decisione di

tassazione per il periodo fiscale 2014, era stato presentato reclamo il

30.4.2017. In seguito, e meglio sulla base degli accertamenti esperiti dal

Comune di Lugano, ai contribuenti era stata inviata una lettera datata

14.8.2018 per il tramite della quale l’UT confermava il loro assoggettamento

illimitato alle imposte in Ticino per l’anno 2014. Tale concetto veniva

ribadito anche dalla Divisione delle contribuzioni con lettera datata

15.10.2019.

__________ divenuta

rappresentante fiscale dei contribuenti, con scritto datato 29.11.2019, faceva

rilevare che i contribuenti non avevano ricevuto alcuna pretesa di

assoggettamento illimitato da parte del Canton Ticino.

L’autorità fiscale

indicava che, se da un lato vi era la possibilità che lo scritto del 14.8.2018

non fosse mai stato recapitato al contribuente, d’altro canto, “(…) non

essendo formalmente mai cessato l’assoggettamento illimitato dei contribuenti

in Canton Ticino (il Canton Svitto non ha infatti mai proceduto ad una

tassazione per appartenenza personale), una decisione pregiudiziale di

assoggettamento non si rende a questo punto necessaria”. Motivo per il

quale veniva rinnovato l’invito a dar seguito alla richiesta di documentazione

inviata ai contribuenti il 25.11.2019, entro il 20.11.2020. I contribuenti

venivano inoltre avvisati che nel caso in cui non fosse stato dato seguito alla

richiesta di documentazione del 25.11.2019, il reclamo sarebbe stato evaso in

base agli atti già a disposizione dell’autorità fiscale.

M. Il 16.12.2020 si è

svolta un’udienza presso __________. A sostegno del domicilio nel Canton

Svitto, __________ aveva prodotto – in visione – alcuni documenti relativi a

movimentazioni bancarie (conto CH __________), a rifornimenti di carburante

mediante carta (indirizzata alla società __________), la tassa sul cane emessa

dal Comune di Svitto per l’anno 2015 e 2016, l’abbonamento di sci per la

località di __________ per la stagione 2015/2016, l’abbonamento al giornale

locale “__________” per il periodo 01.03-31.08.2016, la fattura emessa dallo

studio veterinario __________ per l’intervento del 21.12.2015 e consumi di

energia a partire dal 31.10.2014 (__________ AG). L’autorità fiscale chiedeva

di produrre, entro il 31.12.2020, il contratto di affitto per l’immobile

ubicato in __________

N. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014 del 15.12.2021 l’Ufficio di tassazione di

Lugano, accertava per l’IC un reddito imponibile pari a fr. 867'200.- (medesimo

importo determinante per l’aliquota) ed una sostanza di fr. 16'800'000.-

(stesso importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile

veniva stabilito in fr. 871'600.- (stesso importo determinante per l’aliquota).

In merito alla questione

dell’assoggettamento illimitato all’imposta, l’UT riepilogava i fatti alla base

dei quali ritenere che nel 2014 non fosse mai avvenuta la partenza dal Canton

Ticino al Canton Svitto. L’unico legame con il Canton Svitto risultava essere

l’appartamento, ad una pigione di fr. 2'000.- mensili (esclusi parcheggio e

spese). Inoltre, nella dichiarazione fiscale presentata al Canton Svitto, il

contribuente dichiarava di essere un “Wochenaufenthalter” con

pernottamento settimanale nell’appartamento di proprietà. Secondo il fisco,

nulla sembrava essere mutato – rispetto all’anno precedente – se non il fatto

che il contribuente asseriva di aver trascorso il fine settimana nel Canton

Svitto.

La coniuge non sembrava

aver interessi particolari nel Canton Svitto: secondo il fisco, sulla base

degli atti a disposizione sembrava inoltre che la coniuge non fosse mai partita

per Svitto (partenza da Lugano al 31.10.2014 e arrivo a Lugano l’1.11.2014).

Oltre a ciò, il fisco

indicava che, il Canton Svitto aveva rinunciato ad imporre i contribuenti.

Nel merito degli elementi

imponibili, l’UT accertava in fr. 24'930.- il reddito percepito dalla __________

e in fr. 119'112.- da __________. Inoltre, il valore delle partecipazioni

veniva stabilito in fr. 4'011'500.- per la __________ (fr. 35'000.- per

azione), mentre quello della __________ in fr. 10'210'000.- (fr. 102'000.- per

azione). Le spese per l’amministrazione dei titoli venivano inoltre rettificate

in fr. 155.- (secondo gli importi effettivi) e, per quanto concerneva la

deduzione per le spese professionali la stessa non veniva ammessa non essendo

la situazione mutata rispetto al 2013.

O. Il 12/13.1.2022 i

coniugi __________ presentavano ricorso, rappresentati da __________, contro la

decisione di tassazione IC/IFD 2014 (inc. CDT 80.2022.7/8).

I ricorrenti rilevavano di

aver trasferito il proprio domicilio, dal Ticino al Canton __________, per

motivi personali nel 2014. Ancora nel 2022, __________, nel frattempo

separatosi dalla moglie, risiedeva nella “medesima unità abitativa”.

Per quanto concerneva

l’IFD 2014, i ricorrenti rilevavano che mal si comprendeva come l’UT avesse

potuto – almeno per l’IFD 2014 – emettere una decisione su reclamo, quando non

aveva ancora adottato una decisione di tassazione iniziale.

Inoltre, il modo di

procedere dell’UT di Lugano, che, il 14.8.2018 aveva trasmesso – posteriormente

alla decisione IC 2014 (per appartenenza economica) - una decisione

pregiudiziale di assoggettamento per il 2014, confermerebbe che il reclamo del

30.4.2017 contro la decisione IC 2014 emessa per appartenenza economica non era

stato considerato tale. Secondo i ricorrenti con la rivendicazione del

14.8.2018, l’UT tenterebbe di “rientrare su una precedente decisione già

presa e cresciuta in giudicato”.

Per quanto concerneva

l’IFD 2014, il diritto di tassare era, secondo gli insorgenti, prescritto. Per

il resto i contribuenti contestavano che, il loro domicilio fiscale fosse, nel

2014 nel Canton Ticino.

P. Con decisione

dell’11.11.2024 (inc. CDT 80.2022.7/8), la Camera di diritto tributario, per

quanto concerneva l’IC 2014, respingeva il ricorso presentato dai coniugi R1,

rilevando come il loro domicilio fiscale fosse in Ticino. Per quanto concerneva

l’IFD 2014, dopo aver rilevato che il diritto di tassare non era prescritto, stabiliva

che l’impugnata tassazione IFD 2014 su reclamo, avrebbe dovuto essere

considerata alla stregua di “prima tassazione dell’IFD”. Il ricorso era,

pertanto, irricevibile e doveva essere trasmesso, come reclamo all’UT.

Q. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IFD 2014 del 27.11.2024, l’autorità fiscale accertava

un reddito imponibile di fr. 871'600.-.

A motivazione della

decisione si indicava quanto segue:

“Contro la decisione di tassazione 2014 i

contribuenti inoltravano tempestivo reclamo in data 30 aprile 2017, in data 14

agosto 2018 è stato comunicato allo stesso che i contribuenti rimanevano

illimitatamente imponibili nel Canton Ticino anche a far stato dall’1.1.2014.

Durante la procedura di reclamo è stato sentito più volte il rappresentante il

quale ha fornito documenti a comprova della presenza dei contribuenti nel

Canton Svitto, durante le audizioni è stato comunicato che la partenza non era

ritenuta valida o effettiva, tra gli altri in base ai seguenti indizi:

-

Il contribuente è proprietario e

dirigente della __________ con sede a __________;

- A __________ possiede un immobile di pregio che è

sempre rimasto a disposizione del contribuente stesso, non essendo stato

venduto o affittato a terzi (l’affitto alla propria Holding non è sufficiente a

impedirne l’utilizzo);

- L’unico legame con il __________ risulta essere

l’appartamento con un canone d’affitto di Fr. 2000 al mese (escluso parcheggio

e spese), appartamento che sembra modesto rispetto a quello posseduto a Lugano;

- Nella dichiarazione del Canton Svitto il contribuente

dichiara di essere Wochenaufenthalter con pernottamento settimanale

nell’appartamento di proprietà ove era domiciliato, nulla sembra quindi essere

cambiato rispetto all’anno 2013 se non che il contribuente abbia passato il

fine settimana nel Canton Svitto;

- La coniuge non sembra avere interessi particolari nel

Canton Svitto, addirittura non sembrerebbe mai essere partita (…);

- Il Canton Svitto ha rinunciato a tassare il

contribuente;

-

Con effetto all’1.11.2021 il

contribuente ha comunicato al Comune di Lugano la partenza per il Canton

Svitto, presso lo stesso appartamento nel quale dichiarava risiedere dal 2014;

(…).

Con sentenza CDT 80.2022.8 dell’11 novembre 2024 il

ricorso contro la decisione IFD 2014 è stato dichiarato irricevibile non

essendo emessa una decisione dopo reclamo. Reclamo che viene evaso con le

stesse motivazioni della decisione di tassazione IC contestata in sede di

ricorso e oggetto di sentenza CDT 80.2022.7 dell’11.11.2024 (…). Si richiama

inoltre quanto esposto nella citata sentenza CDT”.

R. Con ricorso

23/24.12.2024, __________, insorgono contro la decisione IFD 2014 su reclamo. I

contribuenti rilevano come, l’autorità fiscale ha emanato la decisione

impugnata, senza neppure attendere la scadenza del termine di ricorso contro la

precedente sentenza della Camera di diritto tributario (inc. CDT 80.2022.7/8

dell’11.11.2024). I ricorrenti precisano di aver impugnato, il 12.12.2024, la

sentenza della Camera di diritto tributario dinanzi al Tribunale federale (inc.

9C_706/2024), patrocinati dall’avv. __________. Nell’ambito del ricorso al

Tribunale federale, per quanto concerne l’IFD, viene richiesto di confermare

l’intervenuta prescrizione per il prelievo dell’IFD 2014.

I contribuenti indicano di

aver pertanto presentato il ricorso alla Camera di diritto tributario “a

salvaguardia” dei loro diritti processuali e chiedono che, l’esame del gravame

“(…) intervenga unicamente dopo l’emissione della decisione del Tribunale

federale (se favorevole ai contribuenti), oppure, in caso di soccombenza da

parte dei medesimi, si provvederà al ritiro”.

S. L’autorità fiscale,

con osservazioni del 13/15.1.2025, spiega di aver proceduto all’emissione della

sentenza IFD 2014, in base alle indicazioni contenute nella sentenza CDT

80.2022.7/8 dell’11.11.2014. In merito alle censure esposte in sede ricorsuale,

per quanto concerne la prescrizione del diritto di tassare si rimanda a quanto

indicato dalla Camera di diritto tributario.

In merito alla scelta di

emanare la decisione su reclamo IFD 2014, la stessa è giustificata da motivi di

“economia processuale”: “L’autorità fiscale ha infatti optato per

un’emanazione tempestiva della decisione, al fine di evitare un’eventuale

duplicazione delle procedure. Ciò risponde al principio di celerità e ragionevole

durata del procedimento e per permettere che la posizione dei contribuenti

possa essere esaminata dal Tribunale federale tanto per l’imposta cantonale che

per l’imposta federale diretta 2014”.

Tale scelta non arreca

inoltre alcun pregiudizio ai ricorrenti, i quali possono, senz’altro,

esercitare pienamente i propri diritti di difesa, sia dinanzi alla CDT che

dinanzi al Tribunale federale. Nessuna garanzia procedurale è stata lesa.

T. __________, con

replica del 1°/3.2.2025, ribadiscono le censure di natura formale relative

all’emissione della decisione di tassazione su reclamo IFD 2014, indicando

come, sulla questione della prescrizione sia ancora pendente al Tribunale

federale. L’agire dell’autorità fiscale, che ha emesso la decisione di

tassazione su reclamo IFD 2014, senza attendere l’esito della vertenza al TF,

comporterebbe ingenti costi processuali che, con ragionevolezza, potevano

essere evitati.

I ricorrenti informano

inoltre che, nel frattempo, il Canton Svitto ha emesso tutte le notifiche

cantonali, comunali e federali dal 2014 al 2022 “(…) rendendo di fatto nulla

la decisione del Canton Ticino qui contestata”.

Diritto

1. Contestata,

nel caso sub judice, è la decisione di tassazione dopo reclamo IFD 2014,

del 27.11.2014. I contribuenti censurano, dapprima la legittimità dell’autorità

fiscale nell’emettere la decisione su reclamo per l’IFD, in pendenza della

procedura dinanzi al TF. Ribadiscono la contestazione relativa alla prescrizione

del diritto di tassare e, in sede di replica, sostengono che la decisione su

reclamo IFD 2014 sia nulla, visto visto che, nel frattempo il Canton Svitto ha

emesso le decisioni fiscali dal 2014 al 2022.

Considerandi

2.

2.1.

La Camera di diritto tributario,

con sentenza 11.11.2024 (inc. CDT 80.2022.7/8) per quanto concerne l’IFD 2014,

ha ritenuto il ricorso irricevibile.

Il ricorso dev’essere

dichiarato irricevibile, nel caso in cui non viene rispettato un requisito procedurale

(ad esempio la competenza del Tribunale, la legittimazione del ricorrente,

l’ammissibilità dell’oggetto della contestazione, il rispetto dei termini, la

presentazione per iscritto del ricorso corredato da una motivazione) (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a. ed., Zurigo 2023, n. 3 ad art. 143 LIFD, n. 4 ad

art. 140 LIFD).

Ora, oggetto del ricorso

dev’essere una decisione su reclamo ai sensi dell’art. 135 LIFD, con la quale

viene conclusa la procedura di reclamo (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

op. cit., n. 13 ad art. 140 LIFD): ciò che non era il caso per quanto concerne

l’IFD 2014, nella quale difettava l’esistenza, per quanto concerne la

definizione degli elementi imponibili, di un doppio grado di giudizio.

2.2

Per quanto concerne l’IFD

2014, la sentenza 80.2022.7/8 non era una decisione finale: il ricorso è stato

ritenuto un reclamo e gli atti sono stati retrocessi all’istanza inferiore

proprio per permettere ai ricorrenti di poter esercitare i loro diritti

procedurali in maniera integrale, senza essere privati di un grado di giudizio,

rispettivamente del loro diritto di essere sentiti giusta l’art. 29 Cost.

Del resto lo scopo del reclamo è sostanzialmente

quello di dare la possibilità al contribuente di esprimersi, consentendo

all’autorità di tassazione di riesaminare la prima decisione sulla base di

nuovi elementi (cfr. Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Basilea 2015, n. 29

ad Einführung zu Art. 109 ff., p. 156).

2.3

Motivo per il quale

l’autorità fiscale, sulla base della sentenza di rinvio, ha trattato il ricorso

quale reclamo, ed ha poi emesso, il 27.11.2024 la decisione su reclamo. Tale

modo di procedere, diversamente da quanto asserito dai contribuenti, serve a garantire

la celerità del procedimento, diritto tutelato altresì dall’art. 29 Cost. e

permette di non tardare oltremodo, nell’ottenere un unico giudizio al Tribunale

federale, su tutti gli aspetti.

Ciò anche alla luce del

fatto che il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro

decisioni che mettono fine all'intero procedimento (art. 90

LTF, decisioni finali), oppure - a determinate condizioni - a una parte

di esso (art. 91 LTF, decisioni parziali),

rispettivamente contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF).

Contro

altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente è invece

possibile solo quando queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art.

93.

cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe

immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura

probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).

L'impugnazione autonoma di simili decisioni è infatti un'eccezione al principio

secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su una fattispecie una

volta soltanto ed è permessa unicamente in presenza di requisiti precisi (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 144 III 253 consid. 1.3; sentenza 9C_629/2022 del 26 gennaio 2023

consid. 1.2.1; 9C_36/2023 del 24.10.2023, consid. 1.1.).

2.4

Ciò posto, non sussiste

alcuna violazione procedurale, da parte dell’UT, nell’aver emanato, già il

27.11.2024

la decisione su reclamo IFD 2014, comprensiva degli elementi

imponibili.

3.

Nel merito del

ricorso, i ricorrenti lamentano la prescrizione del diritto di essere tassato

inerente l’IFD 2014. Tale aspetto, che dev’essere esaminato d’ufficio (cfr. Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand

[a cura di Noël/Aubry], 2a. ed., Basilea 2017, n. 22 ad art. 120 LIFD) è già

stato oggetto della decisione di cui all’inc. CDT 80.2022.7/8, alla quale si

rinvia integralmente (in particolare ai considerandi 2-4).

4.

4.1.

Da ultimo occorre esaminare,

la competenza al prelievo dell’IFD 2014 da parte del Canton Ticino. I

ricorrenti sostengono – in replica – che avendo il Canton Svitto, nel frattempo

emanato le decisioni di tassazione IC-IFD 2014 – 2022, la decisione IFD 2014

sarebbe “nulla”.

4.2

In ambito di imposta

federale diretta, il principio dell'unità del luogo della tassazione e della

percezione delle imposte esige che una persona fisica sia tassata in un solo

luogo, nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale (art. 105 cpv. 1 LIFD; sentenza

TF 9C_447/2024 del 15.1.2025, consid. 5; DTF 137 I 273 consid. 3.3.1; sentenza

2C_806/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 5.4). Tenuto conto della necessità di

un'armonizzazione verticale delle imposte (art. 128 e 129 Cost.), il concetto

di domicilio fiscale previsto per il diritto cantonale (art. 3 cpv. 2 LAID) e

per il diritto federale (art. 3 cpv. 2 LIFD) vanno inoltre definiti in base a

criteri analoghi.

Di conseguenza, la

conferma dell'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, in virtù del

domicilio fiscale in questo Cantone, ha di regola un effetto pregiudiziale

anche per il luogo della tassazione per l'imposta federale diretta (sentenze

753/2020 del 23 dicembre 2021 consid. 1.2.1; 2C_806/2019, citata, consid. 5.4).

4.3

Ora, è vero che se il

luogo della tassazione è controverso o incerto ed entrano in linea di conto più

Cantoni, questo luogo dev'essere deciso dall'AFC e non da un'istanza cantonale,

e che ancora di recente il Tribunale federale ha rilevato nel mancato

coinvolgimento dell'AFC un motivo di nullità (art. 108 cpv. 1 LIFD; DTF 150 II

244.

consid. 4; sentenze 9C_323/2023 del 7 agosto 2024 consid. 3.3 segg.,

destinata a pubblicazione; 2C_806/2019, citata, consid. 5).

Va però considerato che il

Tribunale federale è giunto a tale conclusione esprimendosi su decisioni che

avevano definito il domicilio in modo errato. In relazione al mantenimento di

queste decisioni non vi era di conseguenza nemmeno un particolare interesse

giuridico, da contrapporre all'interesse ad un'applicazione corretta dell'art.

108.

cpv. 1 LIFD (DTF 148 II 564 consid. 7.2; 139 II 243 consid. 11.2).

4.4

La stessa situazione non è

tuttavia riscontrabile nel caso che ci occupa, perché la soluzione prospettata

in materia di imposta federale diretta corrisponde a quella presentata in

materia di imposte cantonali (e l'interesse giuridico a confermare questa

soluzione anche in materia di imposta federale diretta - evitando un'ulteriore

incertezza dovuta al fatto di rimetterla in discussione insieme alla tassazione

già eseguita - è quindi dato) (in merito sentenza TF 9C_447/2024 del 15.1.2025,

consid. 5.3.).

Inoltre, un eventuale

riconoscimento della nullità in relazione alla mancata applicazione dell'art.

108.

cpv. 1 LIFD non permetterebbe neppure di tenere conto delle ragioni di

economia processuale che nei casi di nullità menzionati hanno permesso al Tribunale

federale di rinunciare a un rinvio dell'incarto all'AFC (DTF 150 II 244 consid.

4.5, sentenza 2C_806/2019, citata, consid. 5.4)

4.5

Ora, per quanto noto i contribuenti

non hanno chiesto l’accertamento del luogo della tassazione all’AFC, come previsto

dall’art. 108 cpv. 2 LIFD.

Motivo per il quale, visto

quanto deciso in merito al domicilio fiscale dei contribuenti nell’ambito

dell’inc. CDT 80.2022.7/8 del 27.11.2024 (al quale si rinvia), il Ticino aveva

la competenza per emanare parimenti la decisione concernente l’IFD 2014 (cfr.

anche sentenza 9C_447/2024 del 15.1.2025, consid. 5).

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 144 LIFD

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il prese

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

Vice Presidente: La cancelliera: