80.2024.28
Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti internazionali, trasferimento in Svizzera per lavoro, invio all’estero da parte del datore di lavoro, contestazione dell’assoggettamento, buona fede
18 marzo 2025Italiano27 min
rappresentante legale della succursale della società datrice di lavoro in __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.28
80.2024.29
Lugano
18 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 gennaio 2024 contro la decisione del 19 dicembre 2023 in materia di IC
e IFD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1, cittadino
italiano, è sposato con __________, anch’essa italiana, da cui ha avuto due
figli, __________ e __________, nati rispettivamente il 2 agosto 2015 ed il 9
gennaio 2020. Nel 2007 è stato assunto dalla società __________, ottenendo
contestualmente un permesso di dimora (B). All’inizio del 2012 è stato nominato
rappresentante legale della succursale della società datrice di lavoro in __________.
Dal 9 gennaio 2018 ha un permesso di domicilio (C).
B. a.
Con
scritto del 9 dicembre 2018, il contribuente, per il tramite del precedente
rappresentante __________, indicando quale luogo di domicilio “Casa __________”
a __________, chiedeva all’RS 1 (in seguito: UT) di essere iscritto al ruolo di
contribuente a partire dall’anno 2014 e di inviargli i moduli della
dichiarazione d’imposta per i periodi fiscali dal 2014 al 2018, “al fine di
dichiarare correttamente tutti gli elementi della sua sostanza”. Lo scopo era
di essere sottoposto a tassazione secondo la procedura ordinaria ulteriore al
fine di dichiarare le azioni della __________ da lui detenute ed i relativi
redditi.
b.
Il 31 gennaio 2020, il
contribuente trasmetteva all’UT le dichiarazioni d’imposta relative ai periodi
fiscali dal 2014 al 2018. Il 24 giugno 2020, forniva informazioni complementari
in merito agli immobili siti in Italia, di proprietà della moglie, e al debito
nei confronti della società __________.
c.
Con decisioni del 20
ottobre 2021, l’UT notificava al contribuente le tassazioni IC e IFD per i
periodi fiscali dal 2014 al 2018, nelle quali veniva imposto illimitatamente
nel Canton Ticino. Per gli anni dal 2011 al 2013 veniva avviata una procedura
di ricupero d’imposta, demandata all’__________.
C. a.
Il 15 novembre 2021 RI 1,
sempre rappresentato dalla __________, presentava reclamo contro le suddette
decisioni, lamentando la “mancata considerazione delle spese sostenute
all’estero per tutti i periodi oggetto di gravame”, in relazione all’impiego di
rappresentanza della succursale della società __________ in __________.
b.
Nell’ambito di uno scambio
di corrispondenza con l’UT, per e-mail datato 8 marzo 2022, il rappresentante
del reclamante trasmetteva “voluminosa documentazione” a comprova “della
presenza estera del RI 1” nei periodi fiscali in questione e meglio:
Attestazione da parte del datore
di lavoro della presenza fisica del RI 1 in quel del Perù;
Attestazione della camera di
commercio svizzera in Perù in cui il RI 1 dal 2016 è attivo. Dal 2018 ne è
diventato pure presidente;
Alcuni link di conferenze tenute
sul luogo e file di presentazioni;
Un file dedicato al figlio __________,
nato a __________. Troverai l'iscrizione all'asilo nido e varie corrispondenze
come pure una relazione pedagogica delle maestre. Tra l'altro il figlio ha pure
la cittadinanza __________;
File della richiesta della patente
estera sia per il RI 1 che per la moglie;
Contratti di locazione;
Allego anche una parte delle spese
della carta di credito per gli anni in questione in cui si evince, appunto, la presenza
estera.
Ci
sono state anche altre spese pagate a contanti, come supermercati,
parrucchiere, spese mediche, farmacie, ecc. Inoltre i coniugi hanno sempre
avuto una donna delle pulizie e a partire dal 2015 (nascita del figlio) una
bambinaia. Eventualmente posso procurarmi delle attestazioni in questo senso.
In tuo possesso hai già le dichiarazioni d'imposta italiane dove è chiaramente
menzionato che lei è cittadina italiana all'estero.
Alla luce della
documentazione esibita, ritenuta attestare esaurientemente la presenza
all’estero del contribuente nel periodo dal 2014 al 2018, veniva chiesto “il
100% dello sgravio”.
c.
Con decisioni del 19
dicembre 2023, l’UT respingeva il reclamo del contribuente con la seguente
motivazione:
Nel corso del 2019 il
rappresentante (__________) ha richiesto l'iscrizione a registro fiscale del
contribuente per la corretta imposizione della sostanza e il relativo reddito
posseduto.
In
particolare venivano dichiarate le azioni della __________ ed i relativi redditi
(con trattenuta dell'imposta preventiva) possedute. Indicativamente ca.
700'000/800'00 CHF di capitali e ca. 20'000/30'000 CHF di reddito annuo.
L'autorità
fiscale ha proceduto all'imposizione ordinaria dall'anno 2014 sulla base delle dichiarazioni
fiscali presentate, mentre per gli anni dal 2011 al 2013 la competenza è stata
demandata all'ufficio procedure speciali.
Le
decisioni (2014-2018) intimate in data 20 ottobre 2021 sono state contestate
chiedendo di considerare le spese sostenute all'estero dal contribuente.
Su
richiesta di comprovare queste spese il rappresentante ha invece invocato lo
sgravio totale del contribuente in quanto residente all'estero.
L'autorità
fiscale in base ai dati in suo possesso ritiene fiscalmente imponibile in
Ticino (rispettivamente in Svizzera) il contribuente, come da richiesta
iniziale della fiduciaria.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, postula
l’annullamento delle decisioni dopo reclamo IC e IFD per gli anni 2014-2018,
sostenendo di non essere imponibile illimitatamente in Svizzera. In subordine, chiede
la retrocessione degli atti all’UT per una nuova decisione.
Dopo essere stato
nominato, il 9 gennaio 2012, rappresentante della succursale della __________
in Perù si sarebbe trasferito a __________ con la famiglia, dove nel 2015 è
nato il suo primo figlio. Spiega che l’incarico avrebbe richiesto una presenza
costante in loco per sviluppare relazioni a livello istituzionale, con
il supporto dell’Ambasciata svizzera a __________. Anche grazie a tale
collaborazione, sarebbe stato nominato membro del Consiglio direttivo della
Camera di Commercio svizzera in __________. A sostegno della sua posizione, produce
documentazione che attesterebbe la frequente partecipazione, anche come
relatore, a conferenze specialistiche in __________.
Il figlio avrebbe
frequentato l’asilo nido in __________ e gli estratti delle carte di credito
dimostrerebbero la regolare presenza sua e della famiglia a __________, dove
negli anni avrebbero locato diversi appartamenti. D’altra parte, né la moglie
né il figlio avrebbero mai richiesto permessi di soggiorno in Ticino durante
gli anni in questione.
Ammettendo di aver
mantenuto un piccolo appartamento a __________ come soluzione di emergenza nel
caso in cui il trasferimento a __________ non fosse stato gradito dalla
famiglia, ribadisce come ciò non implichi, né dal punto di vista del diritto
interno né di quello convenzionale, che egli risiedesse in Svizzera.
Infine, il contribuente
lamenta l’insufficiente motivazione delle decisioni su reclamo dell’UT, le
quali non chiarirebbero adeguatamente le valutazioni svolte dall’autorità
fiscale. Assevera ancora che, anche in presenza di un permesso B, non si possa
presumere automaticamente lo status di soggetto fiscalmente residente in
Ticino/Svizzera. Sottolinea poi che, alla luce della documentazione prodotta
dal precedente rappresentante, l’UT avrebbe dovuto almeno considerare le
ingenti spese sostenute per il soggiorno a __________. A supporto della propria
posizione sostiene quindi, con riferimento a una dichiarazione del consulente
fiscale __________, che egli non fosse obbligato, secondo il diritto locale, a
presentare una dichiarazione fiscale in __________.
E. Nelle proprie osservazioni
del 5 marzo 2024, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha
sottolineato che, durante gli anni litigiosi, il contribuente era titolare di
un permesso B. In base alla normativa, avrebbe dovuto notificare la sua assenza,
qualora fosse stato all’estero per più di sei mesi. In tale eventualità, il
permesso B sarebbe stato revocato e il contribuente cancellato dal registro dei
contribuenti. L’autorità fiscale rileva inoltre che, con il rinnovo del
permesso di dimora ottenuto nel 2013, si presumeva una residenza stabile in
Svizzera, confermando così il domicilio fiscale. Durante i periodi fiscali in
questione, poi, il contribuente avrebbe continuato a pagare l’assicurazione
malattia svizzera e non avrebbe mai comunicato formalmente una partenza
all’estero.
L’autorità fiscale sottolinea
che il contribuente, proprio grazie al domicilio svizzero, avrebbe potuto
rappresentare la Confederazione in eventi in __________ e promuovere l’attività
del proprio datore di lavoro tramite la nomina di membro del Consiglio
direttivo della Camera di commercio svizzera in __________. Ulteriore indizio
del mantenimento del domicilio in Svizzera sarebbe il fatto che, su LinkedIn,
il contribuente ha continuato a indicare __________ come luogo di residenza.
L’autorità fiscale
sostiene inoltre che sarebbe contrario al principio della buona fede chiedere
l’iscrizione al registro dei contribuenti per il periodo 2014-2018, per poi
negare il proprio assoggettamento fiscale in Svizzera. In conclusione, vi
sarebbero solo due possibilità: o il contribuente ha dichiarato una residenza
fittizia per ottenere il permesso di dimora e successivamente il permesso di
domicilio, chiedendo l’iscrizione al registro dei contribuenti mentre era in
corso la procedura per l’ottenimento del permesso, salvo poi negare la propria
residenza fiscale una volta constatato di dover compensare le imposte,
risultando insufficienti i riversamenti dell’imposta alla fonte; oppure egli
era effettivamente domiciliato a __________.
Inoltre, in base alla
documentazione prodotta dal ricorrente, non sarebbe stato soggetto a imposizione
fiscale neppure in __________. Di conseguenza, anche le autorità __________, al
pari di quelle svizzere, avrebbero ritenuto valido il domicilio civile svizzero
dichiarato dal contribuente come effettivo domicilio fiscale.
In merito alle deduzioni
richieste dal contribuente, che avrebbero dovuto essere riconosciute qualora
l’autorità fiscale avesse confermato il suo domicilio fiscale in Svizzera,
l’autorità resistente osserva che tali spese non sono state adeguatamente
documentate.
F. Con “duplica” del 25
aprile 2024, RI 1 ribadisce la propria posizione sostenendo che il centro dei suoi
interessi familiari negli anni litigiosi era esclusivamente in __________. Il
fatto che egli abbia continuato a pagare la Cassa malati svizzera sarebbe poi
una scelta assolutamente legittima ed egli avrebbe usufruito della polizza in
un'unica occasione. Le allusioni dell’autorità fiscale in merito all’asserita
necessità di mantenere un legame con la Svizzera (domicilio) per poter
rappresentare il datore di lavoro in particolare quale membro del Consiglio
direttivo della Camera di Commercio svizzera in __________, sarebbero fuori
luogo, essendo unicamente determinante il fatto che vi sedesse in qualità di
rappresentante di un’entità elvetica (la __________). “Inquietante” sarebbe poi
l’osservazione dell’autorità fiscale circa il profilo Linkedin il quale non
verrebbe aggiornato ben dal 2011. Inoltre, la compilazione delle dichiarazioni
fiscali e la seguente negazione dell’assoggettamento non lederebbe “il principio
del venir contra factum proprium”. Semmai si sarebbe trattato di un
iniziale errore del precedente rappresentante e, anche, dell’UT di __________.
Nega infine di essersi annunciato in __________ come residente in Svizzera.
G. Nel corso
dell’udienza del 16 gennaio 2025, il rappresentante del ricorrente ha ribadito
che il fatto di avere un permesso B non farebbe sorgere automaticamente
l’assoggettamento illimitato in Svizzera, evidenziando come RI 1 risiedesse in __________
e si limitasse a tornare periodicamente in Svizzera per brevi periodi.
L’autorità fiscale ha rilevato di essersi basata sulle indicazioni fornite dal
contribuente, il quale dopo aver chiesto la deduzione delle spese
professionali, ha contestato l’assoggettamento solo nel 2022. Sottolinea quindi
come il contribuente abbia pagato i premi della cassa malati in Svizzera,
comprese le complementari, mentre non ha pagato alcuna imposta sul reddito in __________.
Diritto
1. 1.1.RI 1 sostiene
anzitutto che la motivazione della decisione impugnata sarebbe insufficiente e
non permetterebbe di comprendere le valutazioni effettuate dall’autorità
fiscale sicché, già per questo motivo, il ricorso andrebbe accolto e gli atti
rinviati per una nuova valutazione.
1.2.
Va ricordato che, adita
dal contribuente con reclamo, l’autorità fiscale deve prendere la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.
135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.
Considerandi
2.
LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il
diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua
violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato
se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17
consid. 1a).
L’art. 29 Cost. impone
alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
La motivazione deve dunque
consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es.
sentenza della CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
1.3
In concreto l’autorità
fiscale, dopo aver ripercorso gli avvenimenti che hanno condotto all’adozione
delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2014 al 2018, ha
evidenziato la contraddittorietà del comportamento del contribuente il quale,
dopo aver chiesto di essere iscritto al ruolo di contribuente ed aver reclamato,
chiedendo la deduzione delle spese professionali sostenute all’estero, aveva
poi contestato il proprio assoggettamento illimitato, sostenendo di aver
riseduto in __________ negli anni in questione. Per tale ragione ha ritenuto
determinante ai fini dell’assoggettamento del contribuente la “richiesta
iniziale della fiduciaria” volta ad ottenere l’iscrizione ai ruoli di
contribuente di RI 1.
Seppur succinta, la
decisione impugnata si esprime sui punti rilevanti per il giudizio e risulta
essere stata compresa dal ricorrente, il quale l’ha contestata in questa sede
con cognizione di causa, proponendo ulteriori argomentazioni a suffragio della
propria posizione. La stessa appare quindi conforme all’obbligo di motivazione
sgorgante dall’art. 29 cpv. 2 Cost.
2.
2.1.
Nel merito, il ricorrente
ritiene di non essere stato assoggettato illimitatamente alle imposte in
Svizzera nei periodi fiscali sub judice. Si sarebbe trasferito a __________
con la famiglia, dopo essere stato nominato rappresentante della succursale
della società datrice di lavoro in __________ all’inizio del 2012, e vi avrebbe
risieduto nei periodi fiscali in questione.
2.2
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che
l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento illimitato,
possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona
ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un
permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in
Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili, l’imposizione
può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le
successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione non possono
essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il principio della
buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra
factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in
ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea
2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).
2.3
Dagli accertamenti
riguardanti i permessi svizzeri relativi a RI 1, risulta che, dopo aver
ottenuto un permesso di lavoro per frontalieri, contestualmente alla sua
assunzione presso la __________ nel 2007, il 26 febbraio 2008 egli abbia
ottenuto un permesso di dimora indicando quale domicilio __________. Il 25
febbraio 2013, ha quindi rinnovato per altri 5 anni il permesso di dimora
confermando il luogo di domicilio per poi ottenere, il 9 gennaio 2018, il
permesso di domicilio.
Quanto alle notifiche di
arrivo e partenza presso i comuni di domicilio, egli risulta essersi annunciato
il 15 marzo 2007 al Comune di __________ quale residente, per poi lasciarlo il
31.
maggio 2021 alla volta di __________, attuale comune di residenza.
La moglie, cittadina
italiana, anch’essa domiciliata a __________, risulta aver ottenuto un permesso
B di dimora il 1° giugno 2021. Nella medesima data, i figli __________ e __________
hanno ricevuto un permesso C di domicilio.
2.4
In quest’ottica va anche
segnalato che, per ammissione dello stesso contribuente, durante il periodo in
cui sostiene di aver vissuto con la famiglia in __________, egli ha sempre
mantenuto l’appartamento che deteneva in locazione a __________. L’insorgente
motiva tale scelta con la possibilità di dover tornare i Svizzera nel caso in
cui il trasferimento a __________ non fosse risultato gradito alla famiglia. A
ben vedere tale necessità avrebbe potuto ragionevolmente giustificare il
pagamento di una doppia pigione (quella __________ e appunto quella
dell’appartamento di __________) per qualche mese, ciò che gli avrebbe permesso
di valutare il gradimento o meno della famiglia per il nuovo paese, e non certo
per gli oltre sette anni (se si prende come data del preteso trasferimento
quella indicata nell’attestato del datore di lavoro prodotto dal ricorrente)
che il contribuente asserisce di aver trascorso in __________.
2.5
2.5.1
Oltre a ciò va anche
considerato che RI 1 abbia continuato a versare, almeno per gli anni 2017 e
2018, i premi della cassa malati base e dell’assicurazione complementare,
indicando quale indirizzo l’abitazione di __________ (__________, riferimento __________).
2.5.2
Ora, il pagamento del
premio assicurativo è dovuto in maniera obbligatoria da ogni persona
domiciliata in Svizzera per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera (art. 3 cpv. 1
della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie [LAMal; RS
832.10]). L’obbligo d’assicurazione può essere esteso a persone non aventi il
domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a) esercitano un’attività
in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale; b) lavorano all’estero per
conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (art. 3 cpv. 3 LAMal).
L’art 4 cpv. 1 dell’Ordinanza
del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) dispone che
rimangono soggetti all’assicurazione obbligatoria in Svizzera i lavoratori
distaccati all’estero, come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3
capoverso 2 che l’accompagnano se: a) erano assicurati d’obbligo in Svizzera
immediatamente prima di essere distaccati all’estero e b) lavorano per conto di
un datore di lavoro che ha il domicilio o la sede in Svizzera. Per i familiari,
l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attività lucrativa
che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria (cpv.
2). L’assicurazione obbligatoria si protrae per due anni. A domanda,
l’assicuratore la protrae per sei anni in tutto (cpv. 3).
2.5.3
Se avesse trasferito il
domicilio all’estero al momento dell’inizio dell’attività in Perù, il
contribuente avrebbe potuto mantenere l’assicurazione obbligatoria in Svizzera
per due o tutt’al più sei anni. Confrontato con l’osservazione dell’autorità
fiscale relativa al pagamento dei premi della cassa malati per gli anni 2017 e
2018.
l’insorgente non ha nemmeno sostenuto di essere (ancora) soggetto
all’assicurazione obbligatoria ai sensi dei menzionati disposti di legge. Egli
ha piuttosto sostenuto che si sarebbe trattato di una sua legittima scelta, come
confermato d’altronde dal fatto che, accanto ai premi della casa malati
obbligatoria, il contribuente abbia continuato a versare anche quelli per le
assicurazioni complementari.
In questa prospettiva, l’aver
pagato i premi della cassa malati, benché legittimo, costituisce un altro
elemento importante, oltre al permesso di dimora, per stabilire
l’assoggettamento illimitato in Svizzera (cfr. sentenza TF n. 2C_614/2011 del 4
maggio 2012, consid. 3.6.4).
2.6
Sempre nei periodi fiscali
litigiosi, risulta che il datore di lavoro svizzero abbia trattenuto l’imposta
alla fonte sui salari versati al ricorrente (cfr. certificati di salario 2017 e
2018, tutti recanti l’indirizzo a __________ del contribuente). Ora, per gli
articoli 83 cpv. 1 LIFD e 104 cpv. 1 LT i lavoratori senza permesso di
domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a
un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Se
ne conclude che sia per il datore di lavoro, tenuto a trattenere l’imposta alla
fonte, sia per il lavoratore, il quale non risulta essersi mai opposto a tale
trattenuta, era pacifico che il domicilio fiscale del ricorrente fosse nel
Canton Ticino.
2.7
Il ricorrente ha cambiato
la sua versione dei fatti solo nel corso della procedura di reclamo contro le
decisioni di tassazione. Infatti, come esposto in narrativa, dopo aver
inizialmente chiesto all’autorità fiscale di essere iscritto al ruolo di
contribuente per gli anni dal 2014 al 2018, l’insorgente contestava le
decisioni di tassazione chiedendo, in un primo momento, che gli venissero
dedotte le “spese sostenute all’estero per tutti i periodi oggetto di gravame”.
Solo in un secondo momento, confrontato con l’onere di comprovare l’esistenza
di spese non coperte dal datore di lavoro per il suo soggiorno in __________, RI
1.
sosteneva quindi di non essere illimitatamente imponibile in Svizzera. Tale
posizione è in evidente contrasto con la posizione assunta in precedenza nei
confronti dell’autorità fiscale sicché, già solo per questo motivo, il ricorso
deve essere respinto, considerato come il contribuente sia manifestamente
caduto in un comportamento contraddittorio, contrario al principio della buona
fede (“venire contra factum proprium”).
3.
3.1.
A ogni modo, quand’anche
si volesse fare astrazione del comportamento contraddittorio del contribuente,
si deve constatare che egli non ha portato elementi di prova determinanti a
comprova della tesi dell’esistenza di un domicilio all’estero, prevalente su quello
esistente nel Canton Ticino, nei periodi fiscali sub judice.
3.2
Le convenzioni
internazionali in materia di doppia imposizione contengono unicamente delle
regole che hanno quale scopo quello di limitare i poteri d’imposizione degli
Stati, ma non fondano l’imposizione in sé. Di conseguenza, si deve dapprima
accertare l’esistenza di un diritto (interno) d’imposizione e poi, se del caso,
verificare che tale diritto d’imporre non sia limitato da una disposizione
convenzionale che ha come scopo quello di restringere oppure eliminare
un’eventuale doppia imposizione internazionale (sentenza TF 2C_335/2014 del 19
gennaio 2015 consid. 4).
3.3
3.3.1
Le persone fisiche sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l’imposta federale diretta
(art. 3 cpv. 1 LIFD) e nel Canton Ticino, per l’imposta cantonale (art. 2 cpv.
1.
LT). Una persona ha domicilio fiscale in Svizzera e nel Cantone quando vi
risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto
federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 3 cpv. 2 LIFD;
art. 2 cpv. 2 LT).
L’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle
imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta
federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale
(art. 5 cpv. 1 LT).
3.3.2
Secondo la consolidata
giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di
stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e
all’art. 3 cpv. 2 LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà
interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato esclusivamente
in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi, nei quali si
manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi durevolmente in
un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla luce di questi
fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali – il centro
della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti esterni rilevanti
si siano verificati è una questione di fatto; la determinazione del centro
della vita e quindi del domicilio sulla base dei fatti accertati, invece, è una
questione di diritto (DTF 150 II 244 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).
3.3.3
Secondo l'art. 3 cpv. 2
LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece
quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni
esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni senza
esercitare un'attività lucrativa.
Se non sussiste neppure
una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta
federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di
collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr.
art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di
fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di
godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1
lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
3.4
L'esistenza del domicilio
fiscale principale, quale elemento che fonda o aumenta il carico impositivo, è
un aspetto che compete alle autorità fiscali di accertare (art. 123 cpv. 1
LIFD). Nel loro giudizio, esse non sono vincolate da decisioni prese in altri
ambiti (in materia di diritti politici, di controllo degli abitanti, ecc.), che
hanno valore di indizio. Da parte sua, il contribuente ha però un dovere di
collaborazione, e deve fornire indicazioni circostanziate riguardo a tutti gli
elementi propri a fondare l'assoggettamento (art. 124 segg. LIFD); in questo
contesto, deve in particolare rendere verosimile anche l'esistenza di relazioni
strette con lo Stato nel quale si dice domiciliato (sentenza del TF
2C_1066/2017 del 19 settembre 2019 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).
3.5
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, secondo il principio della “rémanence du domicile”,
il contribuente mantiene il domicilio stabilito nel Cantone fintantoché non ne
ha costituito uno nuovo all’estero, nel luogo in cui si è stabilito. Perché
venga meno l’assoggettamento illimitato alle imposte non basta infatti
annunciare la propria partenza, interrompere le relazioni con il domicilio nel
Cantone o averlo abbandonato, ma occorre anche che, tenuto conto dell’insieme
delle circostanze, sia stato costituito un nuovo domicilio all’estero. Un’altra
soluzione presenterebbe un pericolo di abuso troppo elevato (DTF 138 II 300
consid. 3.3). Per dimostrare la
costituzione di un nuovo domicilio in un luogo concreto all’estero, il
Tribunale federale considera per esempio il fatto che il contribuente sia
assoggettato all’imposta all’estero oppure che dimostri di esservi esentato (DTF
138.
II 300 consid. 3.6.3).
4.
4.1.
In concreto, è stato lo
stesso ricorrente a confermare l’adempimento dei presupposti per
l’assoggettamento illimitato in Svizzera e nel Canton Ticino. Dopo aver chiesto
e ottenuto il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera, ha infatti
pacificamente lasciato che venisse prelevata l’imposta alla fonte sui salari
dei periodi fiscali sub judice ed ha chiesto all’autorità fiscale
cantonale, il 9 dicembre 2018, di essere iscritto nel registro dei contribuenti,
indicando quale domicilio __________. Il 31 gennaio 2020 ha quindi trasmesso le
dichiarazioni allegandovi i certificati di lavoro i quali (perlomeno quelli
agli atti del 2017 e del 2018) fanno anch’essi riferimento al domicilio a __________.
Quanto al permesso di
dimora, lo stesso è stato rinnovato proprio il 25 febbraio 2013, quando cioè, secondo
l’attestato del datore di lavoro, aveva già cominciato a svolgere il compito di
responsabile della succursale in __________ (dal 2012). Durante l’asserito
soggiorno all’estero egli ha inoltre mantenuto l’appartamento preso in
locazione a __________, così come ha continuato a pagare i premi della cassa
malati e delle assicurazioni complementari in Svizzera.
4.2
Unicamente in sede di
reclamo, confrontato con l’onere di documentare le spese professionali asseritamente
sostenute in __________ e non coperte dal datore di lavoro, ha indicato di non
essere stato illimitatamente imponibile in Svizzera nel periodo litigioso, sostenendo
di essersi trasferito a __________ a seguito della sua nomina a rappresentante
legale della succursale della __________ in __________ nel 2012. A conferma del
proprio preteso trasferimento all’estero, ha riproposto in questa sede una
serie di documenti già prodotti con il reclamo e, meglio, un’attestazione del
proprio datore di lavoro, che conferma l’incarico di rappresentante legale
della succursale della società in __________, svolto dal 2012; i verbali del
Consiglio direttivo della Camera di commercio svizzera in __________ cui ha
partecipato; alcuni attestati di partecipazione a seminari specialistici cui ha
partecipato in Sud America (anche quale relatore); l’e-mail con cui l’asilo
nido “__________” informa la moglie sulle proposte organizzative ed educative
della struttura; il passaporto e la carta di identità __________ del figlio __________;
il permesso di soggiorno __________ della moglie; una “Certificaciòn legal” del
proprio consulente fiscale __________, cui ne ha fatto seguito un’altra
prodotta con la replica; alcuni contratti di affitto di abitazioni in __________
e la licenza di guida __________ a suo nome.
4.3
La documentazione prodotta
nel corso della procedura di reclamo e con il ricorso non basta tuttavia, in
applicazione della giurisprudenza ricordata ai paragrafi precedenti, a ritenere
l’esistenza di un domicilio all’estero.
In primo luogo,
l’insorgente non ha dimostrato di pagare le imposte in __________ o di esservi
esentato. Né ha del resto documentato il benché minimo contatto con le autorità
fiscali __________. Anzi egli stesso ammette di non aver pagato alcun’imposta
in quel paese. Ciò che del resto si spiega facilmente con il fatto che, nei
periodi fiscali sub judice, il datore di lavoro tratteneva l’imposta
alla fonte in Svizzera.
In quest’ottica a nulla
giova l’ambigua “Certificatión legal” del 15 gennaio 2024 e quella successiva
del 9 aprile 2024 del legale __________ prodotte dall’insorgente. In
particolare, nelle menzionate certificazioni viene indicato che, sebbene il
ricorrente fosse soggetto in __________ all’imposta sul reddito “de quinta
categoria”, secondo il diritto interno egli non era tenuto, negli anni in
questione, a presentare una “Declaración Jurada Anual del Impuesto a la
Renta de Persona Natural”.
Ora, a tal riguardo va
chiarito che effettivamente, secondo il diritto peruviano, le persone assoggettate
all’imposta sul reddito “de quinta categoria” (categoria nella quale
rientrano i lavoratori dipendenti) non sono tenute a presentare una “Declaración
Jurada del Impuesto a la Renta”, in quanto l’imposta viene trattenuta
direttamente dal datore di lavoro al momento del pagamento del salario.
Sennonché, nel caso di specie, tale configurazione non ha alcuna pertinenza,
dal momento che, come visto, il datore di lavoro di RI 1 tratteneva dal salario
l’imposta alla fonte secondo il diritto svizzero mentre nulla è stato pagato in
__________.
Di tutta evidenza, perciò,
il fatto che RI 1 non fosse tenuto a presentare una dichiarazione fiscale in __________
era dovuta al fatto che egli era considerato anche in quel Paese una persona
con domicilio fiscale in Svizzera, come tale imposto alla fonte dal datore di lavoro
secondo il diritto svizzero.
A nulla valgono anche le
ulteriori argomentazioni contenute nella menzionata “Certificatión legal”,
in relazione alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
del __________ per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio (RS 0.672.964.11). A questo proposito, è appena il
caso di ricordare, come già accennato, che le Convenzioni di doppia
imposizione, per definizione, si limitano a prevenire una doppia imposizione
dovuta alla collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente
il diritto di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal
International, 4a ediz., Berna 2014, n. 139, p. 49). La
presente fattispecie, seppur a carattere internazionale, va pertanto
giudicata, in primo luogo, alla luce del diritto fiscale interno. Solo se il
ricorrente fosse stato assoggettato alle imposte anche in __________, sarebbero
state applicabili le regole contenute nella menzionata convenzione contro la
doppia imposizione.
4.4
Ne consegue che a ragione
l’autorità fiscale ha ritenuto che il ricorrente fosse imponibile
illimitatamente in svizzera nei periodi fiscali dal 2014 al 2018.
5.
Il ricorso è
respinto e le decisioni di tassazione IC e IFD dal 2014 al 2018 sono
confermate. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: