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Decisione

80.2024.28

Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti internazionali, trasferimento in Svizzera per lavoro, invio all’estero da parte del datore di lavoro, contestazione dell’assoggettamento, buona fede

18 marzo 2025Italiano27 min

rappresentante legale della succursale della società datrice di lavoro in __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.28

80.2024.29

Lugano

18 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 gennaio 2024 contro la decisione del 19 dicembre 2023 in materia di IC

e IFD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1, cittadino

italiano, è sposato con __________, anch’essa italiana, da cui ha avuto due

figli, __________ e __________, nati rispettivamente il 2 agosto 2015 ed il 9

gennaio 2020. Nel 2007 è stato assunto dalla società __________, ottenendo

contestualmente un permesso di dimora (B). All’inizio del 2012 è stato nominato

rappresentante legale della succursale della società datrice di lavoro in __________.

Dal 9 gennaio 2018 ha un permesso di domicilio (C).

B. a.

Con

scritto del 9 dicembre 2018, il contribuente, per il tramite del precedente

rappresentante __________, indicando quale luogo di domicilio “Casa __________”

a __________, chiedeva all’RS 1 (in seguito: UT) di essere iscritto al ruolo di

contribuente a partire dall’anno 2014 e di inviargli i moduli della

dichiarazione d’imposta per i periodi fiscali dal 2014 al 2018, “al fine di

dichiarare correttamente tutti gli elementi della sua sostanza”. Lo scopo era

di essere sottoposto a tassazione secondo la procedura ordinaria ulteriore al

fine di dichiarare le azioni della __________ da lui detenute ed i relativi

redditi.

b.

Il 31 gennaio 2020, il

contribuente trasmetteva all’UT le dichiarazioni d’imposta relative ai periodi

fiscali dal 2014 al 2018. Il 24 giugno 2020, forniva informazioni complementari

in merito agli immobili siti in Italia, di proprietà della moglie, e al debito

nei confronti della società __________.

c.

Con decisioni del 20

ottobre 2021, l’UT notificava al contribuente le tassazioni IC e IFD per i

periodi fiscali dal 2014 al 2018, nelle quali veniva imposto illimitatamente

nel Canton Ticino. Per gli anni dal 2011 al 2013 veniva avviata una procedura

di ricupero d’imposta, demandata all’__________.

C. a.

Il 15 novembre 2021 RI 1,

sempre rappresentato dalla __________, presentava reclamo contro le suddette

decisioni, lamentando la “mancata considerazione delle spese sostenute

all’estero per tutti i periodi oggetto di gravame”, in relazione all’impiego di

rappresentanza della succursale della società __________ in __________.

b.

Nell’ambito di uno scambio

di corrispondenza con l’UT, per e-mail datato 8 marzo 2022, il rappresentante

del reclamante trasmetteva “voluminosa documentazione” a comprova “della

presenza estera del RI 1” nei periodi fiscali in questione e meglio:

­

Attestazione da parte del datore

di lavoro della presenza fisica del RI 1 in quel del Perù;

­

Attestazione della camera di

commercio svizzera in Perù in cui il RI 1 dal 2016 è attivo. Dal 2018 ne è

diventato pure presidente;

­

Alcuni link di conferenze tenute

sul luogo e file di presentazioni;

­

Un file dedicato al figlio __________,

nato a __________. Troverai l'iscrizione all'asilo nido e varie corrispondenze

come pure una relazione pedagogica delle maestre. Tra l'altro il figlio ha pure

la cittadinanza __________;

­

File della richiesta della patente

estera sia per il RI 1 che per la moglie;

­

Contratti di locazione;

­

Allego anche una parte delle spese

della carta di credito per gli anni in questione in cui si evince, appunto, la presenza

estera.

Ci

sono state anche altre spese pagate a contanti, come supermercati,

parrucchiere, spese mediche, farmacie, ecc. Inoltre i coniugi hanno sempre

avuto una donna delle pulizie e a partire dal 2015 (nascita del figlio) una

bambinaia. Eventualmente posso procurarmi delle attestazioni in questo senso.

In tuo possesso hai già le dichiarazioni d'imposta italiane dove è chiaramente

menzionato che lei è cittadina italiana all'estero.

Alla luce della

documentazione esibita, ritenuta attestare esaurientemente la presenza

all’estero del contribuente nel periodo dal 2014 al 2018, veniva chiesto “il

100% dello sgravio”.

c.

Con decisioni del 19

dicembre 2023, l’UT respingeva il reclamo del contribuente con la seguente

motivazione:

Nel corso del 2019 il

rappresentante (__________) ha richiesto l'iscrizione a registro fiscale del

contribuente per la corretta imposizione della sostanza e il relativo reddito

posseduto.

In

particolare venivano dichiarate le azioni della __________ ed i relativi redditi

(con trattenuta dell'imposta preventiva) possedute. Indicativamente ca.

700'000/800'00 CHF di capitali e ca. 20'000/30'000 CHF di reddito annuo.

L'autorità

fiscale ha proceduto all'imposizione ordinaria dall'anno 2014 sulla base delle dichiarazioni

fiscali presentate, mentre per gli anni dal 2011 al 2013 la competenza è stata

demandata all'ufficio procedure speciali.

Le

decisioni (2014-2018) intimate in data 20 ottobre 2021 sono state contestate

chiedendo di considerare le spese sostenute all'estero dal contribuente.

Su

richiesta di comprovare queste spese il rappresentante ha invece invocato lo

sgravio totale del contribuente in quanto residente all'estero.

L'autorità

fiscale in base ai dati in suo possesso ritiene fiscalmente imponibile in

Ticino (rispettivamente in Svizzera) il contribuente, come da richiesta

iniziale della fiduciaria.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, postula

l’annullamento delle decisioni dopo reclamo IC e IFD per gli anni 2014-2018,

sostenendo di non essere imponibile illimitatamente in Svizzera. In subordine, chiede

la retrocessione degli atti all’UT per una nuova decisione.

Dopo essere stato

nominato, il 9 gennaio 2012, rappresentante della succursale della __________

in Perù si sarebbe trasferito a __________ con la famiglia, dove nel 2015 è

nato il suo primo figlio. Spiega che l’incarico avrebbe richiesto una presenza

costante in loco per sviluppare relazioni a livello istituzionale, con

il supporto dell’Ambasciata svizzera a __________. Anche grazie a tale

collaborazione, sarebbe stato nominato membro del Consiglio direttivo della

Camera di Commercio svizzera in __________. A sostegno della sua posizione, produce

documentazione che attesterebbe la frequente partecipazione, anche come

relatore, a conferenze specialistiche in __________.

Il figlio avrebbe

frequentato l’asilo nido in __________ e gli estratti delle carte di credito

dimostrerebbero la regolare presenza sua e della famiglia a __________, dove

negli anni avrebbero locato diversi appartamenti. D’altra parte, né la moglie

né il figlio avrebbero mai richiesto permessi di soggiorno in Ticino durante

gli anni in questione.

Ammettendo di aver

mantenuto un piccolo appartamento a __________ come soluzione di emergenza nel

caso in cui il trasferimento a __________ non fosse stato gradito dalla

famiglia, ribadisce come ciò non implichi, né dal punto di vista del diritto

interno né di quello convenzionale, che egli risiedesse in Svizzera.

Infine, il contribuente

lamenta l’insufficiente motivazione delle decisioni su reclamo dell’UT, le

quali non chiarirebbero adeguatamente le valutazioni svolte dall’autorità

fiscale. Assevera ancora che, anche in presenza di un permesso B, non si possa

presumere automaticamente lo status di soggetto fiscalmente residente in

Ticino/Svizzera. Sottolinea poi che, alla luce della documentazione prodotta

dal precedente rappresentante, l’UT avrebbe dovuto almeno considerare le

ingenti spese sostenute per il soggiorno a __________. A supporto della propria

posizione sostiene quindi, con riferimento a una dichiarazione del consulente

fiscale __________, che egli non fosse obbligato, secondo il diritto locale, a

presentare una dichiarazione fiscale in __________.

E. Nelle proprie osservazioni

del 5 marzo 2024, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha

sottolineato che, durante gli anni litigiosi, il contribuente era titolare di

un permesso B. In base alla normativa, avrebbe dovuto notificare la sua assenza,

qualora fosse stato all’estero per più di sei mesi. In tale eventualità, il

permesso B sarebbe stato revocato e il contribuente cancellato dal registro dei

contribuenti. L’autorità fiscale rileva inoltre che, con il rinnovo del

permesso di dimora ottenuto nel 2013, si presumeva una residenza stabile in

Svizzera, confermando così il domicilio fiscale. Durante i periodi fiscali in

questione, poi, il contribuente avrebbe continuato a pagare l’assicurazione

malattia svizzera e non avrebbe mai comunicato formalmente una partenza

all’estero.

L’autorità fiscale sottolinea

che il contribuente, proprio grazie al domicilio svizzero, avrebbe potuto

rappresentare la Confederazione in eventi in __________ e promuovere l’attività

del proprio datore di lavoro tramite la nomina di membro del Consiglio

direttivo della Camera di commercio svizzera in __________. Ulteriore indizio

del mantenimento del domicilio in Svizzera sarebbe il fatto che, su LinkedIn,

il contribuente ha continuato a indicare __________ come luogo di residenza.

L’autorità fiscale

sostiene inoltre che sarebbe contrario al principio della buona fede chiedere

l’iscrizione al registro dei contribuenti per il periodo 2014-2018, per poi

negare il proprio assoggettamento fiscale in Svizzera. In conclusione, vi

sarebbero solo due possibilità: o il contribuente ha dichiarato una residenza

fittizia per ottenere il permesso di dimora e successivamente il permesso di

domicilio, chiedendo l’iscrizione al registro dei contribuenti mentre era in

corso la procedura per l’ottenimento del permesso, salvo poi negare la propria

residenza fiscale una volta constatato di dover compensare le imposte,

risultando insufficienti i riversamenti dell’imposta alla fonte; oppure egli

era effettivamente domiciliato a __________.

Inoltre, in base alla

documentazione prodotta dal ricorrente, non sarebbe stato soggetto a imposizione

fiscale neppure in __________. Di conseguenza, anche le autorità __________, al

pari di quelle svizzere, avrebbero ritenuto valido il domicilio civile svizzero

dichiarato dal contribuente come effettivo domicilio fiscale.

In merito alle deduzioni

richieste dal contribuente, che avrebbero dovuto essere riconosciute qualora

l’autorità fiscale avesse confermato il suo domicilio fiscale in Svizzera,

l’autorità resistente osserva che tali spese non sono state adeguatamente

documentate.

F. Con “duplica” del 25

aprile 2024, RI 1 ribadisce la propria posizione sostenendo che il centro dei suoi

interessi familiari negli anni litigiosi era esclusivamente in __________. Il

fatto che egli abbia continuato a pagare la Cassa malati svizzera sarebbe poi

una scelta assolutamente legittima ed egli avrebbe usufruito della polizza in

un'unica occasione. Le allusioni dell’autorità fiscale in merito all’asserita

necessità di mantenere un legame con la Svizzera (domicilio) per poter

rappresentare il datore di lavoro in particolare quale membro del Consiglio

direttivo della Camera di Commercio svizzera in __________, sarebbero fuori

luogo, essendo unicamente determinante il fatto che vi sedesse in qualità di

rappresentante di un’entità elvetica (la __________). “Inquietante” sarebbe poi

l’osservazione dell’autorità fiscale circa il profilo Linkedin il quale non

verrebbe aggiornato ben dal 2011. Inoltre, la compilazione delle dichiarazioni

fiscali e la seguente negazione dell’assoggettamento non lederebbe “il principio

del venir contra factum proprium”. Semmai si sarebbe trattato di un

iniziale errore del precedente rappresentante e, anche, dell’UT di __________.

Nega infine di essersi annunciato in __________ come residente in Svizzera.

G. Nel corso

dell’udienza del 16 gennaio 2025, il rappresentante del ricorrente ha ribadito

che il fatto di avere un permesso B non farebbe sorgere automaticamente

l’assoggettamento illimitato in Svizzera, evidenziando come RI 1 risiedesse in __________

e si limitasse a tornare periodicamente in Svizzera per brevi periodi.

L’autorità fiscale ha rilevato di essersi basata sulle indicazioni fornite dal

contribuente, il quale dopo aver chiesto la deduzione delle spese

professionali, ha contestato l’assoggettamento solo nel 2022. Sottolinea quindi

come il contribuente abbia pagato i premi della cassa malati in Svizzera,

comprese le complementari, mentre non ha pagato alcuna imposta sul reddito in __________.

Diritto

1. 1.1.RI 1 sostiene

anzitutto che la motivazione della decisione impugnata sarebbe insufficiente e

non permetterebbe di comprendere le valutazioni effettuate dall’autorità

fiscale sicché, già per questo motivo, il ricorso andrebbe accolto e gli atti

rinviati per una nuova valutazione.

1.2.

Va ricordato che, adita

dal contribuente con reclamo, l’autorità fiscale deve prendere la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.

135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.

Considerandi

2.

LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il

diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua

violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato

se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17

consid. 1a).

L’art. 29 Cost. impone

alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni

delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti

da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente

quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.

2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

La motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es.

sentenza della CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

1.3

In concreto l’autorità

fiscale, dopo aver ripercorso gli avvenimenti che hanno condotto all’adozione

delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2014 al 2018, ha

evidenziato la contraddittorietà del comportamento del contribuente il quale,

dopo aver chiesto di essere iscritto al ruolo di contribuente ed aver reclamato,

chiedendo la deduzione delle spese professionali sostenute all’estero, aveva

poi contestato il proprio assoggettamento illimitato, sostenendo di aver

riseduto in __________ negli anni in questione. Per tale ragione ha ritenuto

determinante ai fini dell’assoggettamento del contribuente la “richiesta

iniziale della fiduciaria” volta ad ottenere l’iscrizione ai ruoli di

contribuente di RI 1.

Seppur succinta, la

decisione impugnata si esprime sui punti rilevanti per il giudizio e risulta

essere stata compresa dal ricorrente, il quale l’ha contestata in questa sede

con cognizione di causa, proponendo ulteriori argomentazioni a suffragio della

propria posizione. La stessa appare quindi conforme all’obbligo di motivazione

sgorgante dall’art. 29 cpv. 2 Cost.

2.

2.1.

Nel merito, il ricorrente

ritiene di non essere stato assoggettato illimitatamente alle imposte in

Svizzera nei periodi fiscali sub judice. Si sarebbe trasferito a __________

con la famiglia, dopo essere stato nominato rappresentante della succursale

della società datrice di lavoro in __________ all’inizio del 2012, e vi avrebbe

risieduto nei periodi fiscali in questione.

2.2

La

giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che

l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento illimitato,

possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona

ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un

permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in

Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili, l’imposizione

può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le

successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione non possono

essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il principio della

buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra

factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in

ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea

2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).

2.3

Dagli accertamenti

riguardanti i permessi svizzeri relativi a RI 1, risulta che, dopo aver

ottenuto un permesso di lavoro per frontalieri, contestualmente alla sua

assunzione presso la __________ nel 2007, il 26 febbraio 2008 egli abbia

ottenuto un permesso di dimora indicando quale domicilio __________. Il 25

febbraio 2013, ha quindi rinnovato per altri 5 anni il permesso di dimora

confermando il luogo di domicilio per poi ottenere, il 9 gennaio 2018, il

permesso di domicilio.

Quanto alle notifiche di

arrivo e partenza presso i comuni di domicilio, egli risulta essersi annunciato

il 15 marzo 2007 al Comune di __________ quale residente, per poi lasciarlo il

31.

maggio 2021 alla volta di __________, attuale comune di residenza.

La moglie, cittadina

italiana, anch’essa domiciliata a __________, risulta aver ottenuto un permesso

B di dimora il 1° giugno 2021. Nella medesima data, i figli __________ e __________

hanno ricevuto un permesso C di domicilio.

2.4

In quest’ottica va anche

segnalato che, per ammissione dello stesso contribuente, durante il periodo in

cui sostiene di aver vissuto con la famiglia in __________, egli ha sempre

mantenuto l’appartamento che deteneva in locazione a __________. L’insorgente

motiva tale scelta con la possibilità di dover tornare i Svizzera nel caso in

cui il trasferimento a __________ non fosse risultato gradito alla famiglia. A

ben vedere tale necessità avrebbe potuto ragionevolmente giustificare il

pagamento di una doppia pigione (quella __________ e appunto quella

dell’appartamento di __________) per qualche mese, ciò che gli avrebbe permesso

di valutare il gradimento o meno della famiglia per il nuovo paese, e non certo

per gli oltre sette anni (se si prende come data del preteso trasferimento

quella indicata nell’attestato del datore di lavoro prodotto dal ricorrente)

che il contribuente asserisce di aver trascorso in __________.

2.5

2.5.1

Oltre a ciò va anche

considerato che RI 1 abbia continuato a versare, almeno per gli anni 2017 e

2018, i premi della cassa malati base e dell’assicurazione complementare,

indicando quale indirizzo l’abitazione di __________ (__________, riferimento __________).

2.5.2

Ora, il pagamento del

premio assicurativo è dovuto in maniera obbligatoria da ogni persona

domiciliata in Svizzera per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera (art. 3 cpv. 1

della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie [LAMal; RS

832.10]). L’obbligo d’assicurazione può essere esteso a persone non aventi il

domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a) esercitano un’attività

in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale; b) lavorano all’estero per

conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (art. 3 cpv. 3 LAMal).

L’art 4 cpv. 1 dell’Ordinanza

del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) dispone che

rimangono soggetti all’assicurazione obbligatoria in Svizzera i lavoratori

distaccati all’estero, come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3

capoverso 2 che l’accompagnano se: a) erano assicurati d’obbligo in Svizzera

immediatamente prima di essere distaccati all’estero e b) lavorano per conto di

un datore di lavoro che ha il domicilio o la sede in Svizzera. Per i familiari,

l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attività lucrativa

che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria (cpv.

2). L’assicurazione obbligatoria si protrae per due anni. A domanda,

l’assicuratore la protrae per sei anni in tutto (cpv. 3).

2.5.3

Se avesse trasferito il

domicilio all’estero al momento dell’inizio dell’attività in Perù, il

contribuente avrebbe potuto mantenere l’assicurazione obbligatoria in Svizzera

per due o tutt’al più sei anni. Confrontato con l’osservazione dell’autorità

fiscale relativa al pagamento dei premi della cassa malati per gli anni 2017 e

2018.

l’insorgente non ha nemmeno sostenuto di essere (ancora) soggetto

all’assicurazione obbligatoria ai sensi dei menzionati disposti di legge. Egli

ha piuttosto sostenuto che si sarebbe trattato di una sua legittima scelta, come

confermato d’altronde dal fatto che, accanto ai premi della casa malati

obbligatoria, il contribuente abbia continuato a versare anche quelli per le

assicurazioni complementari.

In questa prospettiva, l’aver

pagato i premi della cassa malati, benché legittimo, costituisce un altro

elemento importante, oltre al permesso di dimora, per stabilire

l’assoggettamento illimitato in Svizzera (cfr. sentenza TF n. 2C_614/2011 del 4

maggio 2012, consid. 3.6.4).

2.6

Sempre nei periodi fiscali

litigiosi, risulta che il datore di lavoro svizzero abbia trattenuto l’imposta

alla fonte sui salari versati al ricorrente (cfr. certificati di salario 2017 e

2018, tutti recanti l’indirizzo a __________ del contribuente). Ora, per gli

articoli 83 cpv. 1 LIFD e 104 cpv. 1 LT i lavoratori senza permesso di

domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a

un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Se

ne conclude che sia per il datore di lavoro, tenuto a trattenere l’imposta alla

fonte, sia per il lavoratore, il quale non risulta essersi mai opposto a tale

trattenuta, era pacifico che il domicilio fiscale del ricorrente fosse nel

Canton Ticino.

2.7

Il ricorrente ha cambiato

la sua versione dei fatti solo nel corso della procedura di reclamo contro le

decisioni di tassazione. Infatti, come esposto in narrativa, dopo aver

inizialmente chiesto all’autorità fiscale di essere iscritto al ruolo di

contribuente per gli anni dal 2014 al 2018, l’insorgente contestava le

decisioni di tassazione chiedendo, in un primo momento, che gli venissero

dedotte le “spese sostenute all’estero per tutti i periodi oggetto di gravame”.

Solo in un secondo momento, confrontato con l’onere di comprovare l’esistenza

di spese non coperte dal datore di lavoro per il suo soggiorno in __________, RI

1.

sosteneva quindi di non essere illimitatamente imponibile in Svizzera. Tale

posizione è in evidente contrasto con la posizione assunta in precedenza nei

confronti dell’autorità fiscale sicché, già solo per questo motivo, il ricorso

deve essere respinto, considerato come il contribuente sia manifestamente

caduto in un comportamento contraddittorio, contrario al principio della buona

fede (“venire contra factum proprium”).

3.

3.1.

A ogni modo, quand’anche

si volesse fare astrazione del comportamento contraddittorio del contribuente,

si deve constatare che egli non ha portato elementi di prova determinanti a

comprova della tesi dell’esistenza di un domicilio all’estero, prevalente su quello

esistente nel Canton Ticino, nei periodi fiscali sub judice.

3.2

Le convenzioni

internazionali in materia di doppia imposizione contengono unicamente delle

regole che hanno quale scopo quello di limitare i poteri d’imposizione degli

Stati, ma non fondano l’imposizione in sé. Di conseguenza, si deve dapprima

accertare l’esistenza di un diritto (interno) d’imposizione e poi, se del caso,

verificare che tale diritto d’imporre non sia limitato da una disposizione

convenzionale che ha come scopo quello di restringere oppure eliminare

un’eventuale doppia imposizione internazionale (sentenza TF 2C_335/2014 del 19

gennaio 2015 consid. 4).

3.3

3.3.1

Le persone fisiche sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l’imposta federale diretta

(art. 3 cpv. 1 LIFD) e nel Canton Ticino, per l’imposta cantonale (art. 2 cpv.

1.

LT). Una persona ha domicilio fiscale in Svizzera e nel Cantone quando vi

risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto

federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 3 cpv. 2 LIFD;

art. 2 cpv. 2 LT).

L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle

imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta

federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale

(art. 5 cpv. 1 LT).

3.3.2

Secondo la consolidata

giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di

stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e

all’art. 3 cpv. 2 LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà

interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato esclusivamente

in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi, nei quali si

manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi durevolmente in

un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla luce di questi

fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali – il centro

della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti esterni rilevanti

si siano verificati è una questione di fatto; la determinazione del centro

della vita e quindi del domicilio sulla base dei fatti accertati, invece, è una

questione di diritto (DTF 150 II 244 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

3.3.3

Secondo l'art. 3 cpv. 2

LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece

quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni

esercitandovi un'attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni senza

esercitare un'attività lucrativa.

Se non sussiste neppure

una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta

federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di

collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr.

art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di

fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di

godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1

lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

3.4

L'esistenza del domicilio

fiscale principale, quale elemento che fonda o aumenta il carico impositivo, è

un aspetto che compete alle autorità fiscali di accertare (art. 123 cpv. 1

LIFD). Nel loro giudizio, esse non sono vincolate da decisioni prese in altri

ambiti (in materia di diritti politici, di controllo degli abitanti, ecc.), che

hanno valore di indizio. Da parte sua, il contribuente ha però un dovere di

collaborazione, e deve fornire indicazioni circostanziate riguardo a tutti gli

elementi propri a fondare l'assoggettamento (art. 124 segg. LIFD); in questo

contesto, deve in particolare rendere verosimile anche l'esistenza di relazioni

strette con lo Stato nel quale si dice domiciliato (sentenza del TF

2C_1066/2017 del 19 settembre 2019 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).

3.5

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, secondo il principio della “rémanence du domicile”,

il contribuente mantiene il domicilio stabilito nel Cantone fintantoché non ne

ha costituito uno nuovo all’estero, nel luogo in cui si è stabilito. Perché

venga meno l’assoggettamento illimitato alle imposte non basta infatti

annunciare la propria partenza, interrompere le relazioni con il domicilio nel

Cantone o averlo abbandonato, ma occorre anche che, tenuto conto dell’insieme

delle circostanze, sia stato costituito un nuovo domicilio all’estero. Un’altra

soluzione presenterebbe un pericolo di abuso troppo elevato (DTF 138 II 300

consid. 3.3). Per dimostrare la

costituzione di un nuovo domicilio in un luogo concreto all’estero, il

Tribunale federale considera per esempio il fatto che il contribuente sia

assoggettato all’imposta all’estero oppure che dimostri di esservi esentato (DTF

138.

II 300 consid. 3.6.3).

4.

4.1.

In concreto, è stato lo

stesso ricorrente a confermare l’adempimento dei presupposti per

l’assoggettamento illimitato in Svizzera e nel Canton Ticino. Dopo aver chiesto

e ottenuto il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera, ha infatti

pacificamente lasciato che venisse prelevata l’imposta alla fonte sui salari

dei periodi fiscali sub judice ed ha chiesto all’autorità fiscale

cantonale, il 9 dicembre 2018, di essere iscritto nel registro dei contribuenti,

indicando quale domicilio __________. Il 31 gennaio 2020 ha quindi trasmesso le

dichiarazioni allegandovi i certificati di lavoro i quali (perlomeno quelli

agli atti del 2017 e del 2018) fanno anch’essi riferimento al domicilio a __________.

Quanto al permesso di

dimora, lo stesso è stato rinnovato proprio il 25 febbraio 2013, quando cioè, secondo

l’attestato del datore di lavoro, aveva già cominciato a svolgere il compito di

responsabile della succursale in __________ (dal 2012). Durante l’asserito

soggiorno all’estero egli ha inoltre mantenuto l’appartamento preso in

locazione a __________, così come ha continuato a pagare i premi della cassa

malati e delle assicurazioni complementari in Svizzera.

4.2

Unicamente in sede di

reclamo, confrontato con l’onere di documentare le spese professionali asseritamente

sostenute in __________ e non coperte dal datore di lavoro, ha indicato di non

essere stato illimitatamente imponibile in Svizzera nel periodo litigioso, sostenendo

di essersi trasferito a __________ a seguito della sua nomina a rappresentante

legale della succursale della __________ in __________ nel 2012. A conferma del

proprio preteso trasferimento all’estero, ha riproposto in questa sede una

serie di documenti già prodotti con il reclamo e, meglio, un’attestazione del

proprio datore di lavoro, che conferma l’incarico di rappresentante legale

della succursale della società in __________, svolto dal 2012; i verbali del

Consiglio direttivo della Camera di commercio svizzera in __________ cui ha

partecipato; alcuni attestati di partecipazione a seminari specialistici cui ha

partecipato in Sud America (anche quale relatore); l’e-mail con cui l’asilo

nido “__________” informa la moglie sulle proposte organizzative ed educative

della struttura; il passaporto e la carta di identità __________ del figlio __________;

il permesso di soggiorno __________ della moglie; una “Certificaciòn legal” del

proprio consulente fiscale __________, cui ne ha fatto seguito un’altra

prodotta con la replica; alcuni contratti di affitto di abitazioni in __________

e la licenza di guida __________ a suo nome.

4.3

La documentazione prodotta

nel corso della procedura di reclamo e con il ricorso non basta tuttavia, in

applicazione della giurisprudenza ricordata ai paragrafi precedenti, a ritenere

l’esistenza di un domicilio all’estero.

In primo luogo,

l’insorgente non ha dimostrato di pagare le imposte in __________ o di esservi

esentato. Né ha del resto documentato il benché minimo contatto con le autorità

fiscali __________. Anzi egli stesso ammette di non aver pagato alcun’imposta

in quel paese. Ciò che del resto si spiega facilmente con il fatto che, nei

periodi fiscali sub judice, il datore di lavoro tratteneva l’imposta

alla fonte in Svizzera.

In quest’ottica a nulla

giova l’ambigua “Certificatión legal” del 15 gennaio 2024 e quella successiva

del 9 aprile 2024 del legale __________ prodotte dall’insorgente. In

particolare, nelle menzionate certificazioni viene indicato che, sebbene il

ricorrente fosse soggetto in __________ all’imposta sul reddito “de quinta

categoria”, secondo il diritto interno egli non era tenuto, negli anni in

questione, a presentare una “Declaración Jurada Anual del Impuesto a la

Renta de Persona Natural”.

Ora, a tal riguardo va

chiarito che effettivamente, secondo il diritto peruviano, le persone assoggettate

all’imposta sul reddito “de quinta categoria” (categoria nella quale

rientrano i lavoratori dipendenti) non sono tenute a presentare una “Declaración

Jurada del Impuesto a la Renta”, in quanto l’imposta viene trattenuta

direttamente dal datore di lavoro al momento del pagamento del salario.

Sennonché, nel caso di specie, tale configurazione non ha alcuna pertinenza,

dal momento che, come visto, il datore di lavoro di RI 1 tratteneva dal salario

l’imposta alla fonte secondo il diritto svizzero mentre nulla è stato pagato in

__________.

Di tutta evidenza, perciò,

il fatto che RI 1 non fosse tenuto a presentare una dichiarazione fiscale in __________

era dovuta al fatto che egli era considerato anche in quel Paese una persona

con domicilio fiscale in Svizzera, come tale imposto alla fonte dal datore di lavoro

secondo il diritto svizzero.

A nulla valgono anche le

ulteriori argomentazioni contenute nella menzionata “Certificatión legal”,

in relazione alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica

del __________ per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio (RS 0.672.964.11). A questo proposito, è appena il

caso di ricordare, come già accennato, che le Convenzioni di doppia

imposizione, per definizione, si limitano a prevenire una doppia imposizione

dovuta alla collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente

il diritto di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal

International, 4a ediz., Berna 2014, n. 139, p. 49). La

presente fattispecie, seppur a carattere internazionale, va pertanto

giudicata, in primo luogo, alla luce del diritto fiscale interno. Solo se il

ricorrente fosse stato assoggettato alle imposte anche in __________, sarebbero

state applicabili le regole contenute nella menzionata convenzione contro la

doppia imposizione.

4.4

Ne consegue che a ragione

l’autorità fiscale ha ritenuto che il ricorrente fosse imponibile

illimitatamente in svizzera nei periodi fiscali dal 2014 al 2018.

5.

Il ricorso è

respinto e le decisioni di tassazione IC e IFD dal 2014 al 2018 sono

confermate. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: