80.2024.3
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, risanamento piscina, parti costitutive dell’immobile non considerate nel valore locativo, annullamento della decisione
16 dicembre 2025Italiano11 min
appartenenza economica quale proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.3
Lugano
16 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 dicembre 2023 contro la decisione del 29 novembre 2023 in materia di IC
2022.
Fatti
Fatti
A. Nel periodo fiscale
2022, RI 1, domiciliata a __________ (ZH), era assoggettata alle imposte per
appartenenza economica quale proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________.
Nella dichiarazione
d’imposta 2022, la contribuente ha attribuito all’immobile un valore locativo
di fr. 48'000.– ed ha fatto valere in deduzione spese di manutenzione per
complessivi fr. 153’071.–. Fra queste ultime, i costi per il risanamento della
piscina ammontavano a fr. 124'767.–, importo dal quale la contribuente aveva
dedotto una quota di miglioria del 10%, sicché le spese deducibili
corrispondevano a fr. 112’291.–.
B. Con
decisione dell’11 ottobre 2023, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la
tassazione IC 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 18'200.– e quello
determinante per l’aliquota in fr. 255'800.–. Per quanto concerne l’immobile di
__________, ha ammesso in deduzione dal valore locativo di fr. 48'000.– spese
di manutenzione per complessivi fr. 26'683.–, argomentando che la deduzione
effettiva era “concessa solamente se giustificata, documentata e nei limiti
stabiliti dalle vigenti norme”.
C. La contribuente ha
impugnato la suddetta decisione con reclamo del 10 ottobre 2023, contestando la
mancata deduzione di tutte le spese di manutenzione fatte valere. Negli anni
2022 e 2023 avrebbe rinnovato la piscina, che aveva oltre 20 anni, e gli
impianti tecnici necessari. Per tener conto della costruzione di una nuova
scala d’accesso e di “miglioramenti del comfort”, aveva dedotto dalle spese
sostenute la quota del 10%.
Con decisione del 29
novembre 2023, l’autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo, elevando
la deduzione delle spese deducibili a fr. 30'953.– e precisando di non avere
ammesso le spese per il giardino e la piscina e quelle per l’abbonamento
dell’allarme e di avere riconosciuto nella misura del 50% l’abbonamento lift.
Per quanto concerne in particolare le spese per la manutenzione del giardino e
della piscina, il fisco cantonale si è così espresso:
Al riguardo si precisa che a
partire dal 2013, dopo reclamo della contribuente, il valore locativo della
proprietà immobiliare ticinese è stato ridotto, come a richiesta della
contribuente, a Fr. 48'000 lordi annui.
L'autorità fiscale aveva
accettato come valido tale importo, precisando già allora che le spese riferite
alla cura del giardino e della piscina non potevano essere accettate quale
costo di manutenzione in quanto oggetti non produttivi di reddito e non
considerati nella determinazione del valore locativo.
Si rimanda alle decisioni su
reclamo per gli anni 2014 e 2015 che citavano testualmente “per quanto riguarda
le spese immobiliari effettive si precisa che quando un immobile è utilizzato
direttamente dal proprietario non sono deducibili le spese di gestione
corrente, di amministrazione e di cura e manutenzione del giardino (e di una
eventuale piscina esterna)”.
Non
rimane quindi che continuare con questa procedura, accettata come valida da
entrambe le parti, anche per l'anno 2022 (principio della buona fede).
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione
di tutte le spese di manutenzione fatte valere con la dichiarazione d’imposta.
I lavori di risanamento della piscina, in particolare, sarebbero stati imposti
dalle “perdite d’acqua”, che avrebbero provocato una diminuzione di valore
dell’immobile. La ricorrente ritiene “incomprensibile” il riferimento ad una
decisione del 2015, che concerneva un reclamo con cui aveva contestato
l’aumento “arbitario” del valore locativo da fr. 48'000.– a fr. 60'000.–.
E. Nelle sue
osservazioni dell’8 gennaio 2024, l’autorità di tassazione propone di
respingere il ricorso, invocando il principio della buona fede, secondo cui, “a
seguito della determinazione del valore locativo, così come a suo tempo
richiesto dalla contribuente, era chiaro ad entramb[e] le parti che eventuali
interventi alla piscina non potevano rientrare tra le spese di manutenzione
fiscalmente deducibili nella tassazione ordinari[a]”. Propone poi uno
specchietto, da cui risulta l’ammontare del valore locativo stabilito per tutti
i periodi fiscali dal 2009 in avanti e quello delle spese di manutenzione
ammesse in deduzione.
Diritto
1. Il ricorso verte
essenzialmente sulla deducibilità dal reddito imponibile della ricorrente delle
spese per il risanamento della piscina, sostenute nel periodo fiscale in
discussione.
Mentre l’insorgente
ritiene che i presupposti per la deduzione siano adempiuti, trattandosi per la
maggior parte di spese di manutenzione e solo per un decimo di costi di
miglioria, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione fatta valere,
argomentando che la piscina non sarebbe stata considerata nella determinazione
del valore locativo, con la conseguenza che i costi per la sua manutenzione non
sarebbero causalmente legati al conseguimento del reddito imponibile. Il fisco
cantonale basa la sua decisione in particolar modo sulla decisione con cui ha
accolto il reclamo per i periodi fiscali 2014 e 2015 ed ha ridotto il valore
locativo da fr. 60'000.– a fr. 48'000.–, anticipando che non avrebbe più
ammesso in deduzione future spese di “manutenzione del giardino (e di una
eventuale piscina esterna)”.
2. Secondo l’art. 9
cpv. 3 LAID, di uguale tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD, il contribuente che
possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le
spese d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale (art. 31 cpv. 2 LT).
Le spese di manutenzione devono
essere distinte dalle spese di miglioria di un immobile (cfr. articoli 33 lett.
d LT e 34 lett. d LIFD). Mentre le spese di manutenzione servono
a conservare i valori già esistenti, le spese di miglioria creano nuovi valori
aggiuntivi (DTF 149 II 27 consid. 4.1).
Le spese di manutenzione
vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p.
687);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de
remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e
tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): se installazioni non più conformi alle esigenze
moderne vengono sostituite, le relative spese sono deducibili, a condizione che
le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano
le vecchie ai tempi in cui furono installate (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27
gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).
3. 3.1.
Secondo l’autorità di
tassazione, il valore locativo attribuito alla proprietà immobiliare della
ricorrente non terrebbe conto della piscina esterna, oggetto degli interventi
di risanamento intrapresi nel periodo fiscale litigioso.
3.2.
Il reddito da sostanza
immobiliare è assoggettato all’imposta sul reddito federale e cantonale quale
reddito imponibile. Vi rientra segnatamente il valore locativo di immobili o di
parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza
del suo diritto di proprietà (articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv.
1 lett. b LT).
Per determinare il reddito
netto si deducono dai proventi lordi imponibili le spese d’acquisizione e le
deduzioni generali di cui agli articoli 26–33a LIFD (art. 55 LIFD) e 25-32c LT
(art. 24 LT). Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le
spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova
acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di
terzi (articoli 32 cpv. 2 prima frase LIFD e 31 cpv. 2 prima frase LT).
Per gli immobili occupati
dallo stesso proprietario, sono deducibili solo le spese di manutenzione che
sono in relazione diretta con il valore locativo (imponibile). Si tratta
praticamente delle spese sostenute dal contribuente per le riparazioni e il
rinnovo del bene immobiliare, che rappresentano dei costi e non degli
investimenti. Non sono per contro deducibili le spese d’acquisto, di
fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali secondo gli articoli 34 lett.
d LIFD e 33 lett. d LT, cioè quei costi di investimento che
producono l’effetto di incrementare il valore dell’immobile (sentenza del TF 2C_1003/2017
del 21 giugno 2018 consid. 5.1, con riferimento a giurisprudenza e dottrina).
Per quanto concerne le spese
relative alla manutenzione del giardino, come pure di attrezzature quali campi
da gioco e da tennis, piscine ecc., le stesse non sono deducibili se tali
elementi non sono stati considerati effettivamente nella determinazione del
valore locativo (Locher, Kommentar
DBG, 2a ed., Basilea 2019, n. 29 ad art. 32 LIFD, p. 957 e
giurisprudenza citata).
3.3.
In una sentenza del 17
luglio 2020 (n. 80.2019.118/119, in RtiD I-2021 n. 6t), la Camera di diritto
tributario ha annullato una decisione, con la quale l’Ufficio di tassazione aveva
negato la deduzione delle importanti spese, sostenute dal ricorrente per la
riparazione della piscina, argomentando che quest’ultima non era stata
considerata nella determinazione del valore locativo. Infatti, il valore
locativo, che deve essere assoggettato alle imposte sul reddito, concerne tutti
i beni immobili e tutte le parti costitutive degli stessi, ad eccezione di
eventuali installazioni o strutture particolarmente lussuose, che devono essere
assimilate a beni di consumo e come tali non considerate nel valore locativo.
Siccome la piscina dei ricorrenti non era particolarmente lussuosa e
stravagante, doveva essere considerata nel calcolo del valore locativo della
loro abitazione. Gli atti sono stati pertanto rinviati all’autorità di
tassazione, affinché determinasse il valore locativo dell’immobile, tenendo
conto anche della piscina esterna. Essa avrebbe poi verificato se le spese
fatte valere per il risanamento della piscina costituissero spese di
manutenzione deducibili secondo la legge e la giurisprudenza applicabili (cfr.
anche la sentenza CDT n. 80.2022.126 del 30 giugno 2022).
3.4.
Nel caso in esame, il
valore locativo dell’immobile della ricorrente è stato stabilito in fr.
48'000.–. Non è noto in base a quali criteri sia stato determinato.
Coerentemente con le
decisioni poc’anzi citate, anche nella fattispecie in discussione si impongono
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di
tassazione. Quest’ultima deve infatti stabilire il valore locativo della
proprietà immobiliare dell’insorgente, tenendo conto anche della piscina
esterna, nel caso in cui fosse verificato che non vi è compreso.
3.5.
L’autorità di tassazione
ha tuttavia spiegato di aver ridotto il valore locativo, che in precedenza
ammontava a fr. 60'000.–, in seguito ad un reclamo della contribuente, a
partire dal periodo fiscale 2013.
Nelle decisioni relative
ai periodi fiscali 2014 e 2015, in particolare, l’UT avrebbe “precisato” che “quando
un immobile è utilizzato direttamente dal proprietario non sono deducibili le
spese di gestione corrente, di amministrazione immobiliare e di cura e
manutenzione del giardino (e di una eventuale piscina esterna)”.
Secondo il fisco
cantonale, “in considerazione del principio della buona fede… era chiaro ad
entrambe e parti che interventi alla piscina non potevano rientrare tra le
spese di manutenzione fiscalmente deducibili nella tassazione ordinaria”.
Ora, non risulta tuttavia
che la riduzione del valore locativo, decisa in seguito al reclamo della
contribuente, sia stata determinata dalla mancata considerazione della piscina
esterna.
D’altra parte, per le
ragioni precedentemente esposte, il valore locativo deve comprendere tutte le
parti costitutive degli immobili di cui il proprietario ha il godimento,
comprese le piscine.
Quanto alla frase inserita
nella motivazione delle decisioni relative ai periodi 2014 e 2015, la stessa si
limita ad escludere la deduzione di determinate spese, “quando un immobile è
utilizzato direttamente dal proprietario”, senza riferirsi tuttavia alle
particolarità del caso in esame, tanto è vero che menziona una “eventuale”
piscina esterna.
Non sono pertanto
adempiute le condizioni perché si possa ritenere che la contribuente abbia
rinunciato a far valere le spese di manutenzione della piscina. Un’eventuale
rinuncia a far valere deduzioni previste dalla legge sarebbe peraltro
estremamente problematica, considerata la portata che ha il principio di
legalità nell’ambito delle imposte (art. 127 cpv. 1 Cost.; cfr. anche DTF 151
Considerandi
II 262 consid. 7.1).
4.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tasse di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 29 novembre 2024 è annullata e gli
atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: