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Decisione

80.2024.30

Procedura: ricorso, tempestività, restituzione dei termini, rientro irregolare al domicilio di un contribuente che lavora in un altro Cantone

11 dicembre 2024Italiano8 min

ottobre 2023, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato a RI 1 domiciliato a __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.30

80.2024.31

Lugano

11 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Stefano

Stillitano

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 gennaio 2024 contro la decisione del 27 dicembre 2023 in materia di IC

e IFD 2022.

Fatti

Fatti

A. Con decisioni dell’11

ottobre 2023, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato a RI 1 domiciliato a __________

e attivo professionalmente quale “elettricista” a __________ (BE), la

tassazione IC/IFD 2022.

B. Avverso tali

decisioni il contribuente ha interposto reclamo con scritto del 12/14 dicembre 2023,

nel quale così si è espresso in merito alla tempestività del gravame:

Desidero

preliminarmente comunicare che solo di recente ho ricevuto la documentazione,

poiché essendo impiegato nel Canton Berna, non ho potuto recarmi in Ticino a

causa degli impegni lavorativi nel fine settimana.

Quanto al merito

delle decisioni, in particolare ha contestato la mancata deduzione dei costi

del veicolo privato utilizzato per il raggiungimento del luogo di lavoro a __________,

quantificati nella dichiarazione d’imposta in CHF 7'200.-.

C. Con decisione del 27

dicembre 2023, l’UT ha dichiarato il reclamo irricevibile in quanto tardivo,

essendo stato presentato oltre il termine previsto dagli articoli 206 cpv. 1 LT

e 132 cpv. 1 LIFD e ritenuto peraltro che non sussisterebbe nel caso concreto

nessuna delle ipotesi previste per la richiesta di restituzione nel termine secondo

gli articoli 192 cpv. 5 LT e art. 133 LIFD.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha ribadito che non gli sarebbe

stato possibile “ottenere la documentazione necessaria per tempo”, in quanto

svolge la propria attività lavorativa in Svizzera interna e non gli sarebbe

stato “possibile tornare a casa ogni fine settimana”. Inoltre, sarebbero anche

sorti alcuni “inconvenienti” a causa del fermo posta, ragione per cui chiede

che il suo caso venga comunque esaminato.

Nel merito ribadisce la

necessità dell’utilizzo del veicolo privato, in considerazione del fatto che non

potrebbe altrimenti spostarsi da un cantiere all’altro con gli attrezzi da

lavoro.

E. Nelle sue osservazioni

del 31 gennaio 2024, l’UT ha chiesto la conferma delle decisioni impugnate,

ritenuto che la circostanza di non essere potuto rientrare regolarmente in

Ticino non giustificherebbe il ritardo nella presentazione del ricorso. Nel

merito ha evidenziato poi che, trattandosi di “un usuale rientro settimanale

a domicilio, la concessione della deduzione del solo mezzo pubblico è

ampiamente confermata da costante giurisprudenza”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione,

che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti

saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, l’UT ha

dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro le

decisioni di tassazione relative al periodo fiscale 2022, poiché tardivo. La

Camera si limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in

ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1

LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è

reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è

consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192

LT; art. 133 LIFD).

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità

fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale

raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza

del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396

consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

2.3

Nel caso in esame,

l’insorgente ha perlomeno implicitamente riconosciuto di aver ricevuto la

decisione di tassazione nella prima metà del mese di ottobre del 2023. Nel suo

reclamo del 12 dicembre 2023 ha infatti indicato “preliminarmente” di aver

ricevuto “solo di recente… la documentazione, poiché essendo impiegato nel

Canton Berna, non h[a] potuto recar[s]i in Ticino a causa degli impegni

lavorativi nel fine settimana”.

Ne consegue che il

reclamo, inoltrato due mesi dopo la notificazione della decisione, era tardivo.

3.

3.1

Considerato il fatto che

ancora nel suo ricorso l’insorgente attribuisce il ritardo nella presentazione

del reclamo al rientro irregolare al domicilio per il fine settimana, svolgendo

la sua attività lucrativa nel Canton Berna, oltre che a non meglio precisati

inconvenienti legati al fermo posta, ci si può ancora domandare se sussistano i

motivi per ammettere una restituzione dei termini.

3.2

La

restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è

da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza

dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

Per

l’imposta federale diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive

soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile,

malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di

presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui

gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).

3.3

Per impedimento non colpevole

si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza maggiore, ma anche

l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore

scusabile. L'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere di natura

tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di misure che non

si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo d’affari prudente.

L'assenza temporanea dal domicilio può costituire un impedimento di questo

tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con diligenza per garantire

che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi in tempo utile, se

necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid.

6.2.1

e giurisprudenza citata).

3.4

Le considerazioni esposte

dall’insorgente a fondamento della richiesta sono del tutto generiche, non

avendo in particolar modo indicato quali sono i fine settimana in cui non

avrebbe fatto rientro al domicilio. In ogni caso, si tratterebbe di assenze da

lui previste. Se effettivamente avesse deciso di non rientrare al proprio

domicilio per diverse settimane, avrebbe perlomeno dovuto provvedere affinché

una persona di fiducia prendesse in consegna la sua corrispondenza. Tale

negligenza, che non costituisce un caso di impossibilità oggettiva o soggettiva

dovuta a circostanze personali scusabili secondo la giurisprudenza, è

imputabile al ricorrente e di conseguenza preclude la restituzione del termine

per la presentazione del reclamo.

3.5

La decisione impugnata, con

cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è pertanto

legittima.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di

procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: