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Decisione

80.2024.32

Procedura: reclamo, richiesta di documentazione da parte del fisco, reiezione senza entrare nel merito, annullamento della decisione

1 aprile 2025Italiano12 min

dipendente, presso la __________, ed era titolare di una ditta individuale, la __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.32

80.2024.33

Lugano

1 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi – Gianola

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 gennaio 2024 contro la decisione del 29 dicembre 2023 in materia di IC/IFD

2021.

Fatti

Fatti

A. a.

__________, celibe,

svolge la professione di agente di sicurezza. Nel 2021 svolgeva un’attività

dipendente, presso la __________, ed era titolare di una ditta individuale, la __________,

attiva sempre nello stesso ambito (www.zefix.ch, sito

consultato il 17.3.2025).

b.

Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere un reddito imponibile

complessivo di fr. 31'064.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr.

0.-. Per quanto concerne l’attività indipendente, dichiarava una perdita di fr.

13'158.-, attivi per fr. 50'096.- e debiti per fr. 193'042.-. A titolo di spese

professionali per l’attività dipendente, chiedeva in deduzione anche le spese

per il pasto fuori casa (fr. 3'200.-).

B. Con

decisione di tassazione del 14 aprile 2023, l’Ufficio di tassazione di

Mendrisio (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2021,

nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 76'500.- per l’IC ed in

fr. 78'500.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-. In particolare,

rispetto ai dati dichiarati, il reddito da attività indipendente era stato

stabilito in fr. 30'000.-, con la seguente motivazione:

Valori rettificati sulla base degli elementi noti

all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei

coefficienti d’utile medio validi per aziende locali del ramo.

Veniva inoltre negata la

deduzione relativa alle “spese per pasto principale fuori casa” con

l’indicazione “l’esigua distanza dal luogo di lavoro permette di consumare

un pasto principale a domicilio”.

C. Con reclamo del 15

maggio 2023, __________ rappresentato dalla __________, impugnava la decisione

di tassazione IC/IFD 2021, lamentando l’accertamento operato dal fisco in

merito all’utile generato dall’attività indipendente. La ripresa veniva, in

particolar modo, ritenuta “eccessiva e ingiustificata”. Secondo il

reclamante, non sussistevano costi di natura privata, all’infuori di parte

della pigione, motivo per il quale chiedeva di voler accertare l’utile

aziendale in fr. 7'542.-. Veniva inoltre postulata la concessione della

deduzione delle spese per pasto fuori casa, in quanto avrebbe svolto la

professione nei cantieri (veniva allegato, a comprova, un estratto dell’appalto

di un cantiere ad __________).

D. Con scritto del 17

novembre 2023, trasmesso mediante posta APlus, l’autorità fiscale attribuiva al

reclamante un termine fino al 7 dicembre 2023 per produrre la seguente

documentazione:

-

Copia contratti d’affitto completi

a comprova del costo indicato per l’anno 2021 pari a fr. 39'800.-;

-

Distinta dei salari presentati

all’ufficio dei contributi AVS/AI per l’anno 2021 indicati in fr. 293'079.-;

-

Copia dei contratti di

collaborazione sottoscritti con le seguenti società:

o __________ (vedi prestazioni da terzi ca. 95'600.-);

o

__________ (vedi ricavi ca. fr.

92'150.-).

E. Con decisione del 29

dicembre 2023 l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente

motivazione:

Il rappresentante del contribuente ha presentato

reclamo contro la decisione di tassazione emessa in sede di prima istanza

intimata in data 14 aprile 2023.

L’autorità di tassazione con

lettera APlus datata 17 novembre 2023 e recapitata dalla posta al contribuente

in data 21 novembre 2023 alle ore 07:55 richiedeva la documentazione necessaria

all’esame del reclamo interposto con l’avvertenza che nel caso di inosservanza

dell’invito, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione

già a disposizione dell’autorità fiscale e che la decisione emessa in sede di

prima istanza sarebbe stata confermata.

Ritenuto che non è stato dato

seguito alla richiesta sopra citata, l’autorità fiscale non può che confermare

la decisione emessa in sede di prima istanza, il reclamo è pertanto non ammesso.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________, sempre rappresentato dalla __________,

contesta, preliminarmente, di non aver inviato la documentazione richiesta

dall’autorità fiscale, che avrebbe trasmesso per posta “A”, e chiede pertanto che

gli atti inviati vengano considerati. Dagli stessi emergerebbe la natura “assolutamente

spropositata ed eccessiva” della ripresa sul reddito dell’attività

indipendente. In particolare, l’aggiunta di fr. 43'158.- sull’utile aziendale, decisa

in considerazione di “elementi noti e coefficienti d’utile medio valide per

aziende locali del ramo”, non sarebbe giustificata, in quanto tali

coefficienti non sarebbero “né applicabili e tantomeno paragonabili”.

Inoltre, neppure

sarebbe stata riconosciuta la “deduzione per spese per pasto principale

fuori casa”, siccome la sede della società era stata ritenuta quale posto

di lavoro. Il ricorrente, quale agente di sicurezza, sarebbe assegnato a

diversi cantieri di lunga durata “i quali formano una sede secondaria di

lavoro e non permettono un rientro al domicilio per consumare il pasto”.

Il ricorrente chiede

pertanto di accertare l’utile aziendale in fr. 7'542.- e di ammettere in

deduzione fr. 3'200.- a titolo di spese per pasti principali fuori casa.

G. L’UT, presa visione

del ricorso, non ha presentato osservazioni, ed ha trasmesso l’incarto del

contribuente.

Diritto

1. Contestati, nel caso

di specie, sono sia l’accertamento dell’utile aziendale sia la mancata

deduzione dei pasti fuori casa.

Nella decisione di

tassazione del 14 aprile 2023, l’UT aveva in particolare ridefinito l’utile

aziendale, a fronte di una perdita dichiarata di fr. 13'158.-, in fr. 30'000.-,

basandosi su “elementi noti all’autorità fiscale”, “indicazioni

fornite dal contribuente”, “coefficienti d’utile medio validi per

aziende locali del ramo”. Non aveva inoltre riconosciuto la deduzione per

pasto fuori casa, data “l’esigua distanza dal luogo di lavoro”. L’autorità

fiscale, nella decisione dopo reclamo, preso atto che il ricorrente non aveva

dato seguito alla richiesta di documentazione, si è limitata a confermare gli

elementi imponibili precedentemente accertati, senza entrare nel merito delle

censure esposte con il reclamo.

Considerandi

2.

2.1.

Dato che il diritto di

essere sentiti ha natura formale, che una sua lesione può solo eccezionalmente

essere sanata e che comporta di regola l'annullamento della decisione

impugnata, a prescindere dall'eventuale fondatezza delle critiche sollevate,

tale censura va esaminata preliminarmente (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Si

tratta anzitutto di verificare se vi è stata una violazione del diritto di

essere sentito di __________.

2.2

Ai

sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione

di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa

i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di

prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126

I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.

5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai

sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito –

nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata

qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di

ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art.

29.

cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la

portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di

procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3°; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006,

consid. 4.1.).

3.

3.1.

Ora, il contribuente, per

la propria attività indipendente, ha presentato un bilancio, comprensivo di

conto economico, dal quale emergeva una perdita.

L’UT, basandosi su

parametri allo stesso noti, ha rivalutato d’ufficio, senza interpellare il

contribuente, il reddito aziendale in fr. 30'000.-, operando pertanto una

ripresa di fr. 43'158.-.

3.2

L’autorità fiscale non è

però ricorsa alla tassazione d’ufficio vera e propria, che avrebbe presupposto

dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo del contribuente

(obbligo di motivazione accresciuto ex art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3

LIFD). Con decisione del 14 aprile 2023, l’autorità di tassazione ha infatti

notificato a __________ una tassazione ordinaria, con la conseguenza che

l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la

verità materiale, non è mai venuto meno.

Come ha stabilito la

giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio

non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi

imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere

della prova (sentenza TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006, consid. 3). Come

visto, la valutazione deve essere coscienziosa e l’autorità di tassazione può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130 cpv. 2 LIFD; sentenza TF

2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.; inc.

CDT 80.2019.203 del 17.12.2020 consid. 5.1.).

3.3

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206

cpv. 1 LT).

L’autorità di tassazione prende

la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare

nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare

la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD e 208 cpv.

1.

LT).

La decisione dev’essere

motivata e notificata al contribuente (art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD e 208

cpv. 2 prima frase LT).

Per giurisprudenza, la

motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è

rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della

portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione

di causa. In quest'ottica, non è necessario che l'autorità discuta tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che esponga, almeno in

breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un

altro (sentenza 9C_642/2022 del 18 settembre 2023 consid. 4.1 e giurisprudenza

citata).

3.4

Ora, il fatto stesso che la

decisione impugnata si limiti a giustificare il rigetto del reclamo,

argomentando che “non è stato dato seguito alla richiesta” di documentazione,

inoltrata al contribuente il 21 novembre 2023, è sufficiente a comportarne

l’annullamento. Infatti, invocando la mancata presentazione della documentazione

richiesta, l’autorità di tassazione si è praticamente rifiutata di entrare nel

merito del reclamo. Non ha infatti riesaminato la propria decisione, ma si è

limitata sostenere che il fatto che la documentazione richiesta non fosse stata

prodotta giustificava la conferma della decisione impugnata. In tal modo, è

tuttavia venuta meno all’obbligo di motivare la decisione con cui ha respinto

il reclamo.

3.5

D’altra parte, già la

decisione di tassazione in sé, che aveva sensibilmente aumentato il reddito

dell’attività lucrativa indipendente dichiarato dal contribuente, era motivata

in modo estremamente succinto.

Il diritto di essere

sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) impone all’autorità fiscale di sottoporre al

contribuente i coefficienti sperimentali (determinanti per la decisione),

insieme ai dati su cui si fondano, cioè deve rendere noti i criteri secondo cui

i dati e le cifre sono stati raccolti e valutati, come pure le basi statistiche

che sono state utilizzate, in modo tale che i coefficienti sperimentali possano

essere verificati. Dev’essere possibile verificare quando, dove ed in quale

misura sono stati raccolti dati sui risultati di attività che hanno una

struttura ed un’ampiezza paragonabile. Bisogna, in particolar modo, poter

verificare se le attività prese in considerazione, sono simili a quella del

contribuente (Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n.

48c ad art. 130 LIFD, p. 2206).

Dalla disamina degli atti della

procedura di tassazione non emerge che il contribuente sia stato informato in merito

ai dati comparativi presi come riferimento da parte dell’autorità fiscale né

che egli abbia potuto prendere posizione. Anche per tale ragione la decisione

dev’essere annullata. Del resto, neppure per quest’autorità giudicante,

chiamata ad esprimersi sulla correttezza dell’agire dell’autorità fiscale, è

comprensibile come quest’ultima sia addivenuta alla ripresa sopra indicata.

3.6

La stessa conclusione

s’impone, a maggior ragione, per quanto concerne la mancata deduzione per le

spese del pasto fuori casa. L’UT, nella propria decisione su reclamo, non è del

tutto entrata nel merito della censura, in violazione del diritto del

contribuente ad ottenere una decisione su reclamo motivata.

4.

Di conseguenza la

decisione su reclamo del 29 dicembre 2023 è annullata e gli atti sono rinviati

all’UT affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese. Al contribuente, patrocinato, vengono

assegnate congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2021 del 29 dicembre 2023 è

annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché proceda nei propri

incombenti.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Al contribuente,

patrocinato, è riconosciuta un’indennità di fr. 300.- a titolo di ripetibili.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: