80.2024.32
Procedura: reclamo, richiesta di documentazione da parte del fisco, reiezione senza entrare nel merito, annullamento della decisione
1 aprile 2025Italiano12 min
dipendente, presso la __________, ed era titolare di una ditta individuale, la __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.32
80.2024.33
Lugano
1 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi – Gianola
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 gennaio 2024 contro la decisione del 29 dicembre 2023 in materia di IC/IFD
2021.
Fatti
Fatti
A. a.
__________, celibe,
svolge la professione di agente di sicurezza. Nel 2021 svolgeva un’attività
dipendente, presso la __________, ed era titolare di una ditta individuale, la __________,
attiva sempre nello stesso ambito (www.zefix.ch, sito
consultato il 17.3.2025).
b.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere un reddito imponibile
complessivo di fr. 31'064.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr.
0.-. Per quanto concerne l’attività indipendente, dichiarava una perdita di fr.
13'158.-, attivi per fr. 50'096.- e debiti per fr. 193'042.-. A titolo di spese
professionali per l’attività dipendente, chiedeva in deduzione anche le spese
per il pasto fuori casa (fr. 3'200.-).
B. Con
decisione di tassazione del 14 aprile 2023, l’Ufficio di tassazione di
Mendrisio (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2021,
nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 76'500.- per l’IC ed in
fr. 78'500.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-. In particolare,
rispetto ai dati dichiarati, il reddito da attività indipendente era stato
stabilito in fr. 30'000.-, con la seguente motivazione:
Valori rettificati sulla base degli elementi noti
all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei
coefficienti d’utile medio validi per aziende locali del ramo.
Veniva inoltre negata la
deduzione relativa alle “spese per pasto principale fuori casa” con
l’indicazione “l’esigua distanza dal luogo di lavoro permette di consumare
un pasto principale a domicilio”.
C. Con reclamo del 15
maggio 2023, __________ rappresentato dalla __________, impugnava la decisione
di tassazione IC/IFD 2021, lamentando l’accertamento operato dal fisco in
merito all’utile generato dall’attività indipendente. La ripresa veniva, in
particolar modo, ritenuta “eccessiva e ingiustificata”. Secondo il
reclamante, non sussistevano costi di natura privata, all’infuori di parte
della pigione, motivo per il quale chiedeva di voler accertare l’utile
aziendale in fr. 7'542.-. Veniva inoltre postulata la concessione della
deduzione delle spese per pasto fuori casa, in quanto avrebbe svolto la
professione nei cantieri (veniva allegato, a comprova, un estratto dell’appalto
di un cantiere ad __________).
D. Con scritto del 17
novembre 2023, trasmesso mediante posta APlus, l’autorità fiscale attribuiva al
reclamante un termine fino al 7 dicembre 2023 per produrre la seguente
documentazione:
-
Copia contratti d’affitto completi
a comprova del costo indicato per l’anno 2021 pari a fr. 39'800.-;
-
Distinta dei salari presentati
all’ufficio dei contributi AVS/AI per l’anno 2021 indicati in fr. 293'079.-;
-
Copia dei contratti di
collaborazione sottoscritti con le seguenti società:
o __________ (vedi prestazioni da terzi ca. 95'600.-);
o
__________ (vedi ricavi ca. fr.
92'150.-).
E. Con decisione del 29
dicembre 2023 l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente
motivazione:
Il rappresentante del contribuente ha presentato
reclamo contro la decisione di tassazione emessa in sede di prima istanza
intimata in data 14 aprile 2023.
L’autorità di tassazione con
lettera APlus datata 17 novembre 2023 e recapitata dalla posta al contribuente
in data 21 novembre 2023 alle ore 07:55 richiedeva la documentazione necessaria
all’esame del reclamo interposto con l’avvertenza che nel caso di inosservanza
dell’invito, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione
già a disposizione dell’autorità fiscale e che la decisione emessa in sede di
prima istanza sarebbe stata confermata.
Ritenuto che non è stato dato
seguito alla richiesta sopra citata, l’autorità fiscale non può che confermare
la decisione emessa in sede di prima istanza, il reclamo è pertanto non ammesso.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________, sempre rappresentato dalla __________,
contesta, preliminarmente, di non aver inviato la documentazione richiesta
dall’autorità fiscale, che avrebbe trasmesso per posta “A”, e chiede pertanto che
gli atti inviati vengano considerati. Dagli stessi emergerebbe la natura “assolutamente
spropositata ed eccessiva” della ripresa sul reddito dell’attività
indipendente. In particolare, l’aggiunta di fr. 43'158.- sull’utile aziendale, decisa
in considerazione di “elementi noti e coefficienti d’utile medio valide per
aziende locali del ramo”, non sarebbe giustificata, in quanto tali
coefficienti non sarebbero “né applicabili e tantomeno paragonabili”.
Inoltre, neppure
sarebbe stata riconosciuta la “deduzione per spese per pasto principale
fuori casa”, siccome la sede della società era stata ritenuta quale posto
di lavoro. Il ricorrente, quale agente di sicurezza, sarebbe assegnato a
diversi cantieri di lunga durata “i quali formano una sede secondaria di
lavoro e non permettono un rientro al domicilio per consumare il pasto”.
Il ricorrente chiede
pertanto di accertare l’utile aziendale in fr. 7'542.- e di ammettere in
deduzione fr. 3'200.- a titolo di spese per pasti principali fuori casa.
G. L’UT, presa visione
del ricorso, non ha presentato osservazioni, ed ha trasmesso l’incarto del
contribuente.
Diritto
1. Contestati, nel caso
di specie, sono sia l’accertamento dell’utile aziendale sia la mancata
deduzione dei pasti fuori casa.
Nella decisione di
tassazione del 14 aprile 2023, l’UT aveva in particolare ridefinito l’utile
aziendale, a fronte di una perdita dichiarata di fr. 13'158.-, in fr. 30'000.-,
basandosi su “elementi noti all’autorità fiscale”, “indicazioni
fornite dal contribuente”, “coefficienti d’utile medio validi per
aziende locali del ramo”. Non aveva inoltre riconosciuto la deduzione per
pasto fuori casa, data “l’esigua distanza dal luogo di lavoro”. L’autorità
fiscale, nella decisione dopo reclamo, preso atto che il ricorrente non aveva
dato seguito alla richiesta di documentazione, si è limitata a confermare gli
elementi imponibili precedentemente accertati, senza entrare nel merito delle
censure esposte con il reclamo.
Considerandi
2.
2.1.
Dato che il diritto di
essere sentiti ha natura formale, che una sua lesione può solo eccezionalmente
essere sanata e che comporta di regola l'annullamento della decisione
impugnata, a prescindere dall'eventuale fondatezza delle critiche sollevate,
tale censura va esaminata preliminarmente (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Si
tratta anzitutto di verificare se vi è stata una violazione del diritto di
essere sentito di __________.
2.2
Ai
sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione
di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa
i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di
prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126
I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.
5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai
sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito –
nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata
qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art.
29.
cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la
portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di
procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3°; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006,
consid. 4.1.).
3.
3.1.
Ora, il contribuente, per
la propria attività indipendente, ha presentato un bilancio, comprensivo di
conto economico, dal quale emergeva una perdita.
L’UT, basandosi su
parametri allo stesso noti, ha rivalutato d’ufficio, senza interpellare il
contribuente, il reddito aziendale in fr. 30'000.-, operando pertanto una
ripresa di fr. 43'158.-.
3.2
L’autorità fiscale non è
però ricorsa alla tassazione d’ufficio vera e propria, che avrebbe presupposto
dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo del contribuente
(obbligo di motivazione accresciuto ex art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3
LIFD). Con decisione del 14 aprile 2023, l’autorità di tassazione ha infatti
notificato a __________ una tassazione ordinaria, con la conseguenza che
l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la
verità materiale, non è mai venuto meno.
Come ha stabilito la
giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio
non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi
imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere
della prova (sentenza TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006, consid. 3). Come
visto, la valutazione deve essere coscienziosa e l’autorità di tassazione può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130 cpv. 2 LIFD; sentenza TF
2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.; inc.
CDT 80.2019.203 del 17.12.2020 consid. 5.1.).
3.3
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206
cpv. 1 LT).
L’autorità di tassazione prende
la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare
nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare
la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD e 208 cpv.
1.
LT).
La decisione dev’essere
motivata e notificata al contribuente (art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD e 208
cpv. 2 prima frase LT).
Per giurisprudenza, la
motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è
rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della
portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione
di causa. In quest'ottica, non è necessario che l'autorità discuta tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che esponga, almeno in
breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un
altro (sentenza 9C_642/2022 del 18 settembre 2023 consid. 4.1 e giurisprudenza
citata).
3.4
Ora, il fatto stesso che la
decisione impugnata si limiti a giustificare il rigetto del reclamo,
argomentando che “non è stato dato seguito alla richiesta” di documentazione,
inoltrata al contribuente il 21 novembre 2023, è sufficiente a comportarne
l’annullamento. Infatti, invocando la mancata presentazione della documentazione
richiesta, l’autorità di tassazione si è praticamente rifiutata di entrare nel
merito del reclamo. Non ha infatti riesaminato la propria decisione, ma si è
limitata sostenere che il fatto che la documentazione richiesta non fosse stata
prodotta giustificava la conferma della decisione impugnata. In tal modo, è
tuttavia venuta meno all’obbligo di motivare la decisione con cui ha respinto
il reclamo.
3.5
D’altra parte, già la
decisione di tassazione in sé, che aveva sensibilmente aumentato il reddito
dell’attività lucrativa indipendente dichiarato dal contribuente, era motivata
in modo estremamente succinto.
Il diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) impone all’autorità fiscale di sottoporre al
contribuente i coefficienti sperimentali (determinanti per la decisione),
insieme ai dati su cui si fondano, cioè deve rendere noti i criteri secondo cui
i dati e le cifre sono stati raccolti e valutati, come pure le basi statistiche
che sono state utilizzate, in modo tale che i coefficienti sperimentali possano
essere verificati. Dev’essere possibile verificare quando, dove ed in quale
misura sono stati raccolti dati sui risultati di attività che hanno una
struttura ed un’ampiezza paragonabile. Bisogna, in particolar modo, poter
verificare se le attività prese in considerazione, sono simili a quella del
contribuente (Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n.
48c ad art. 130 LIFD, p. 2206).
Dalla disamina degli atti della
procedura di tassazione non emerge che il contribuente sia stato informato in merito
ai dati comparativi presi come riferimento da parte dell’autorità fiscale né
che egli abbia potuto prendere posizione. Anche per tale ragione la decisione
dev’essere annullata. Del resto, neppure per quest’autorità giudicante,
chiamata ad esprimersi sulla correttezza dell’agire dell’autorità fiscale, è
comprensibile come quest’ultima sia addivenuta alla ripresa sopra indicata.
3.6
La stessa conclusione
s’impone, a maggior ragione, per quanto concerne la mancata deduzione per le
spese del pasto fuori casa. L’UT, nella propria decisione su reclamo, non è del
tutto entrata nel merito della censura, in violazione del diritto del
contribuente ad ottenere una decisione su reclamo motivata.
4.
Di conseguenza la
decisione su reclamo del 29 dicembre 2023 è annullata e gli atti sono rinviati
all’UT affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese. Al contribuente, patrocinato, vengono
assegnate congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2021 del 29 dicembre 2023 è
annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché proceda nei propri
incombenti.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Al contribuente,
patrocinato, è riconosciuta un’indennità di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: