80.2024.34
Procedura: revisione, imposta di donazione, fatto nuovo, sentenza che obbliga il donatario a restituire all’erede parte dei beni donati
12 giugno 2025Italiano8 min
successorio sottoscritto nel 1995 dalla stessa __________ e dal marito __________.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.34
Lugano
12 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI 1
RI 2
RI 3
tutti
rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
istanza
di revisione del 22 gennaio 2024 della sentenza della Camera di diritto
tributario n. 80.2021.282 del 16 marzo 2023 in materia di imposte di
successione e donazione.
Fatti
Fatti
A. Con sentenza n.
80.2021.282 del 16 marzo 2023, la Camera di diritto tributario ha respinto il
ricorso presentato da RI 1 contro la decisione dell’RS 1 (di seguito: RS 1).
La ricorrente aveva contestato
la quota di donazione accertata dall’RS 1 pari a fr. 211'185.‑. In
particolare, RI 1 si era aggravata contro il valore dei gioielli donati.
B. Con sentenza del 5
gennaio 2024, il Pretore di Locarno-Campagna ha condannato RI 1 e i figli RI 2
e RI 3 a pagare a __________, rispettivamente, fr. 39'953.‑ la madre e
fr. 34'693.50 ciascuno i figli. Il giudice ha infatti ritenuto che le donazioni
fatte in vita da __________ ai convenuti fossero incompatibili con il contratto
successorio sottoscritto nel 1995 dalla stessa __________ e dal marito __________.
Il 22 gennaio 2024, l’avv.
RA 1, in nome e per conto di RI 1, RI 2 e RI 3, ha presentato all’RS 1 una “domanda
di revisione della decisione di tassazione su reclamo del 16 dicembre 2021”.
C. Il 31 gennaio 2024, l’RS
1 ha trasmesso l’istanza di revisione alla Camera di diritto tributario per
competenza.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 234 cpv. 1
LT, la revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o la
sentenza.
Se esiste un motivo di
revisione, l’autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e decide di
nuovo (art. 234 cpv. 2 LT).
Nel
caso in esame, il rappresentante degli istanti ha indirizzato l’istanza di
revisione all’RS 1. Correttamente, l’autorità di tassazione ha trasmesso
l’istanza alla Camera di diritto tributario quale autorità che si è espressa
per ultima emanando la sentenza litigiosa (v. art. 192 cpv. 4 LT). Spetta
quindi alla Camera di diritto tributario decidere la fattispecie.
1.2.
Nella misura in cui è
presentata da RI 2 e da RI 3 l’istanza di revisione è irricevibile.
La decisione dell’UISD del
16 dicembre 2021 e, di conseguenza, la sentenza del 16 marzo 2023 della Camera
di diritto tributario, concernono infatti solo RI 1.
I figli minorenni di
quest’ultima non hanno mai partecipato alla procedura di tassazione e l’RS 1
non ha mai notificato loro una decisione di tassazione, ma ha imposto l’intera
quota donata nella tassazione della madre.
1.3.
Per l’art. 233 LT la
domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta
del motivo di revisione nei casi previsti dalle lettere a, b e c
del capoverso 1 dell’articolo 232 e entro trenta giorni per il caso della
lettera d del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla
notifica della decisione o della sentenza.
Nella fattispecie, il
termine di 90 giorni dalla scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova
decisivi è rispettato. La sentenza del Pretore della Giurisdizione di __________
è datata 5 gennaio 2024 mentre l’istanza è stata presentata il 22 gennaio 2024,
meno di 90 giorni dopo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 232 cpv. 1
LT una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a
vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:
a) se
vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) se
l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato
principi essenziali della procedura;
c) se
un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le
norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare
il proprio diritto di imporre.
2.2
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente
pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il
motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,
2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art.
147.
LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
3.
3.1.
Secondo l’istante, la
sentenza del Pretore di Locarno Campagna del 5 gennaio 2024 costituisce “un
fatto nuovo, che legittima la revisione”.
3.2
In linea di principio, si
considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che
vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina
si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Looser, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht – Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea
2019, § 38, n. 12, p. 504).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla
decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura
in cui retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la
valutazione dei fatti allora intrapresa (sentenza TF del 14.10.1998, in: RF
1999.
p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).
3.3
In casu, la Camera
di diritto tributario aveva esaminato la fattispecie, partendo dalla decisione
su reclamo del 16 dicembre 2021, che accertava una quota di donazione
complessiva pari a fr. 211’185.‑. In particolare, l’autorità
giudicante si era chinata sul valore dei gioielli donati a RI 1. Infatti, l’attivo
netto delle liberalità imponibili era composto da “contanti, gioielli e beni
mobili”.
In questa sede è litigioso
l’ammontare dei contanti donati dalla defunta __________ a RI 1.
L’importo in contanti accertato
dall’RS 1 ammontava a fr. 136'850.‑, comprensivo di una prima
donazione pari a fr. 50'000.‑ fatta dalla de cujus direttamente
a RI 1 (v. donazione n. 2446-20, valuta 31.12.2019) e di una seconda liberalità
di fr. 86’850.‑, donati ai due figli minorenni della signora RI 1, __________
e __________ (v. sentenza __________ del 5.01.2024, n. D).
Dalla sentenza del 5
gennaio 2024 del Pretore di __________ (consid. 1.4) si evince che
le donazioni in contanti di
fr. 50'000.‑ a RI 1 e di fr. 43'425.‑ ciascuno a __________
e __________ sono inconciliabili […] con il contratto successorio, nella misura
in cui oltrepassano fr. 27'510.‑, visto che […] __________ era
libera di disporre di tale valore. Le donazioni in questione devono pertanto
essere ridotte di fr. 109'340.‑ (fr. 136'850.‑ /
fr. 27'510.‑). Tale riduzione deve essere sopportata dai convenuti
in proporzione alle donazioni ricevute, così che RI 1 è tenuta a restituire
fr. 39'953.‑ (pari al 36.54%) e __________ e __________
fr. 34'693.50 a testa (pari al 31,73% a testa)
3.4
Ora, l__________ di parte
dell’importo dei contanti donati, ordinata dal Pretore, configura un fatto
nuovo, perché scoperto solo successivamente alla sentenza della Camera di
diritto tributario, facendone apparire errata la valutazione dei fatti allora
intrapresa.
Pertanto, l’istanza di
revisione deve essere accolta ed il valore dei contanti donati aRI 1 dalla de
cujus __________ deve essere diminuito a fr. 27'510.‑.
4.
Di conseguenza,
l’istanza di revisione, nella misura in cui è presentata da RI 1, è accolta.
La sentenza __________ della
Camera di diritto tributario intimata il 16 marzo 2023 deve essere modificata
nel senso che la quota di donazione complessiva, comprensiva di “contanti,
gioielli e beni mobili”, deve essere ridotta a fr. 101'845.‑.
Visto l’esito, non sono
prelevate né la tassa di giustizia né le spese di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui
ricevibile, l’istanza di revisione è accolta.
§ Di
conseguenza, la sentenza __________ della Camera di diritto tributario intimata
il 16 marzo 2023 è modificata nel senso che la quota di donazione complessivamente
accertata, comprensiva di “contanti, gioielli e beni mobili”, è ridotta
a fr. 101'845.‑.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: