80.2024.35
Imposta di successione: legato, gioielli, determinazione dell’imponibile, valore commerciale
13 novembre 2024Italiano9 min
propri gioielli ai nipoti, __________, __________, __________ e __________, __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.35
Lugano
13 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 gennaio 2024 contro la decisione del 18 gennaio 2024 in materia di imposte
di successione.
Fatti
Fatti
A. __________ è deceduta
a __________ il __________.
Quest’ultima, con
testamento olografo del 28 febbraio 2015 aveva, in particolare, lasciato i
propri gioielli ai nipoti, __________, __________, __________ e __________, __________
e __________, da suddividere tra loro.
Il 26 aprile 2022, il
Pretore del Distretto di __________, __________, rilasciava il certificato
ereditario a favore dei nipoti __________, __________, __________ e dei
pronipoti __________ e __________.
B. Il 29 novembre 2022,
veniva presentato all’Ufficio delle imposte di successione e di donazione (di
seguito UISD) l’inventario dettagliato. In particolare, il totale dell’attivo
della successione era stato quantificato in di fr. 8'500.- (importo relativo
alla totalità del valore dei “gioielli”) ed il totale del passivo era stato
quantificato in fr. 12'117.44. La sostanza netta veniva pertanto stabilita in
fr. 0.-.
C. Con decisione del 23
febbraio 2023, l’UISD notificava a RI 1 la tassazione dell’imposta di
successione relativa al legato di cui aveva beneficiato. Il valore complessivo
del legato era stabilito in fr. 12'490.- (valore secondo la realizzazione dei
preziosi al 2 novembre 2022), la quota della contribuente in fr. 2'498.- e
l’imposta dovuta in fr. 185.65.
A motivazione della
decisione si indicava:
Per economia di giudizio, poiché la successione
risulta passiva, vengono indicati solo i beneficiari del legato.
L’importo esposto per i
gioielli è stato modificato in chf. 12'490.- come da realizzazione del
2.11.2022; poiché non è stato indicato come sono stati suddivisi i gioielli
l’importo viene diviso per 5 (ogni legatario beneficia pertanto di chf.
2'498.-).
D. Con reclamo del 24
febbraio 2023, __________ contestava il calcolo dell’imposta, argomentando che
la somma a lei pertoccata era di fr. 1'759.50 e non di fr. 2'498.-.
Con scritto integrativo
del 13 marzo 2023, la reclamante produceva copia della “(…) comunicazione
della ripartizione operata dal notaio __________ in data 15.11.2022” dalla
quale si evinceva l’importo attribuitole.
Con scritto del 10/11
gennaio 2024, __________ produceva ulteriore documentazione, relativa in
particolare alla vendita dei preziosi.
E. Con decisione del 18
gennaio 2024, l’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo,
riducendo il valore totale della devoluzione imponibile veniva a fr. 9'400.-, sulla
base dello scritto dell’avv. __________. La parte spettante alla reclamante
veniva stabilita in fr 1'880.- (1/5 di fr. 9'400.-). La motivazione della
decisione era la seguente:
L’attivo oggetto di legato (valore dei gioielli) è
pari a CHF 11'200.- (ref. Lettera avv. __________ del 15.11.2022). I
beneficiari del legato, secondo testamento, sono solamente 5 (6 quote totali) viene
dunque tassato, al lordo di spese, l’importo di CHF 9'400.00.
I legati, come previsto dalla
Legge tributaria, non beneficiano della riduzione di passivi.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta che, ancora una volta,
l’autorità fiscale sarebbe incorsa in un errore, per il fatto che la “cifra a
[lei] devoluta” ammonterebbe a fr. 1'759.40.- e non a fr. 1'880.-. L’insorgente
sostiene poi di essere “una affine e non erede della defunta __________”.
G. Con osservazioni dell’8/9
febbraio 2024, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni rileva
che l’autorità fiscale, a fronte di un ricavo di realizzazione di fr. 12'490.40
ha preso in ogni caso in considerazione l’importo effettivamente depositato
presso il conto clienti dell’avv. __________.
Secondo il fisco le passività
non potrebbero entrare in considerazione per determinare la parte spettante a __________,
trattandosi di un legato.
Diritto
1. Il ricorso verte sul
valore del legato, di cui ha beneficiato __________ in base al testamento della
defunta † __________, consistente in diversi gioielli, da spartire con altri legatari.
I preziosi sono stati oggetto di vendita e la quota spettante alla ricorrente,
stabilita dall’avv. __________, ammonta a fr. 1'759.40. L’UISD ha preso invece
in considerazione, quale quota parte, l’importo di fr. 1'880.- siccome,
trattandosi di un legato, non entrerebbero in linea di conto le “eventuali
ulteriori passività”.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 141 lett. b
LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni, in particolare, le
trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di
morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o
contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria,
fondazione o donazione.
Secondo l’art. 484 cpv. 1
del Codice civile svizzero (CC; RS 210), il disponente può assegnare, a titolo
di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. Per l’art. 484
cpv. 2 CC, egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante
all’eredità, o l’usufrutto dell’eredità o di una sua parte, od anche imporre
agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni
ereditari, o di liberarlo da un’obbligazione.
2.2
La de cujus, nel
testamento olografo del 28 febbraio 2015 ha espressamente lasciato i propri
gioielli “ai [suoi] nipoti __________, __________, __________ e __________, __________
e __________”.
Eredi, secondo il
certificato ereditario del 26 aprile 2022, rilasciato dal Pretore del Distretto
di __________, sono i nipoti __________ __________, __________ __________ e __________,
nonché i pronipoti, __________ e __________ __________.
La ricorrente non è
pertanto erede, ma legataria.
3.
3.1.
L’art. 157 LT dispone che
per la determinazione della sostanza imponibile faccia stato il valore al
momento dell’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità.
L'imposta di successione e
donazione richiede la valutazione individuale di ogni bene trasferito. Ciò vale
in particolare per le donazioni e i legati, che per definizione riguardano di
solito oggetti selezionati (Oehrli/Attinger,
in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar Erbschafts- und
Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 20, n. 15, p. 231). Per l’art. 159 cpv. 1
LT i beni mobili sono di regola valutati al loro valore commerciale.
Per quanto concerne la
valutazione degli oggetti d’arredamento, d’arte, gioielli, metalli e pietre
preziose, la determinazione del loro valore non è sempre agevole, in quanto
presuppone conoscenze tecniche, artistiche e del mercato che non sono sempre
patrimonio delle persone obbligate a notificare i beni in sede di inventario.
In buona parte dei casi la valutazione degli oggetti di arredamento, d’arte,
dei gioielli e delle pietre preziose avviene attraverso la rielaborazione dei
valori assicurati. Ai fini della valutazione, possono entrare in linea di
conto, oltre ai valori assicurati, anche altri elementi quali le fatture emesse
in occasione dell’acquisto di beni (se recenti), cataloghi, listini dei prezzi
e altra documentazione. In taluni casi, specialmente in presenza di collezioni
o di pezzi di particolare pregio, l’autorità fiscale si riserva il diritto di
far allestire una valutazione da un perito da essa designato. In tal caso i
contribuenti ed i loro rappresentanti possono sottoporre tale perizia al
giudizio di un loro perito; se del caso, essi possono presentare una
controperizia. Per quanto concerne i metalli preziosi essi sono valutati ed
imposti al loro valore di borsa o di mercato in vigore al giorno dell’apertura
della successione (Primi, op.
cit., p. 93 s.).
3.2
3.2.1
Dagli atti si apprende che
i preziosi appartenuti alla de cujus sono stati fatti valutare presso l’__________
a __________ il 30 maggio 2022 e le monete presso la __________ di __________ [valore
al 3 agosto 2022] ed il valore, complessivo degli stessi (secondo il ricapitolativo
del 5 agosto 2022) era stato accertato in fr. 13'871.90. Gli stessi sono poi
stati venduti/realizzati il 2 novembre 2022 ed il ricavo è stato di fr.
12'490.-.
3.2.2
Con scritto del 15
novembre 2022, l’avv. __________ si è rivolto agli aventi diritto, informandoli
in merito all’avvenuta realizzazione dei beni della successione e della “proposta
di ripartizione delle quote di ognuno tenuto conto delle spese”. Il legale
precisava che, sul suo conto clienti, era stata depositata la somma di fr.
11'199.10 da parte di __________. La cifra rappresentava il provento della “realizzazione
di quasi tutti i beni, tenuto conto che parte di questi, che non sono stati
ritenuti realizzabili da parte delle ditte incaricate, permangono a
disposizione di eredi e affini”.
Allegata alla lettera vi
era pure una tabella relativa alla ripartizione delle “quote eredi”, dalla
quale risultava che la cifra spettante a __________ era di fr. 1'759.40. Infatti,
dal valore di partenza di fr. 2'077.23 erano stati dedotti “(…) le spese
sostenute dalla signora __________, le quali pure comprendono l’onorario dello
scrivente patrocinatore” e un’ulteriore fattura che __________ aveva
ritenuto di poter caricare “sulla comunione ereditaria in virtù
dell’incarico ricevuto il 17 marzo 2022”.
3.3
Orbene, l’UISD si è
dimostrato finanche generoso, nel prendere in considerazione quale valore
complessivo del legato la somma di fr. 11'200.-, come indicato dalla lettera
dell’avv. __________, risultante dal versamento di __________ sul conto
clienti.
In primo luogo, tale somma
non ingloba parte dei beni “che non sono stati ritenuti realizzabili da
parte delle ditte incaricate” e che permanevano a disposizione di eredi e
di affini, ma che, da preventivo, avevano un valore.
In secondo luogo, secondo
la legge l’imposta dovrebbe essere calcolata sulla base del valore venale dei
beni oggetto del legato, al momento dell’apertura della successione. Nella
presente fattispecie, sarebbe pertanto stato determinante il valore dei
preziosi al momento dell’apertura della successione, in base alla perizia. Dal
testamento si evince infatti chiaramente che oggetto del legato sono i
“gioielli” e non il provento della loro realizzazione.
In altri termini, l’importo
in denaro ricevuto dall’insorgente è frutto della volontà dei legatari di
realizzare gli oggetti ricevuti. La realizzazione ha comportato delle spese,
che tuttavia non diminuiscono il valore dei beni legati né sono causalmente
connesse con il conseguimento del legato. Motivo per il quale, la decisione
dell’UISD merita tutela.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: