Lexipedia

Decisione

80.2024.35

Imposta di successione: legato, gioielli, determinazione dell’imponibile, valore commerciale

13 novembre 2024Italiano9 min

propri gioielli ai nipoti, __________, __________, __________ e __________, __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.35

Lugano

13 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 gennaio 2024 contro la decisione del 18 gennaio 2024 in materia di imposte

di successione.

Fatti

Fatti

A. __________ è deceduta

a __________ il __________.

Quest’ultima, con

testamento olografo del 28 febbraio 2015 aveva, in particolare, lasciato i

propri gioielli ai nipoti, __________, __________, __________ e __________, __________

e __________, da suddividere tra loro.

Il 26 aprile 2022, il

Pretore del Distretto di __________, __________, rilasciava il certificato

ereditario a favore dei nipoti __________, __________, __________ e dei

pronipoti __________ e __________.

B. Il 29 novembre 2022,

veniva presentato all’Ufficio delle imposte di successione e di donazione (di

seguito UISD) l’inventario dettagliato. In particolare, il totale dell’attivo

della successione era stato quantificato in di fr. 8'500.- (importo relativo

alla totalità del valore dei “gioielli”) ed il totale del passivo era stato

quantificato in fr. 12'117.44. La sostanza netta veniva pertanto stabilita in

fr. 0.-.

C. Con decisione del 23

febbraio 2023, l’UISD notificava a RI 1 la tassazione dell’imposta di

successione relativa al legato di cui aveva beneficiato. Il valore complessivo

del legato era stabilito in fr. 12'490.- (valore secondo la realizzazione dei

preziosi al 2 novembre 2022), la quota della contribuente in fr. 2'498.- e

l’imposta dovuta in fr. 185.65.

A motivazione della

decisione si indicava:

Per economia di giudizio, poiché la successione

risulta passiva, vengono indicati solo i beneficiari del legato.

L’importo esposto per i

gioielli è stato modificato in chf. 12'490.- come da realizzazione del

2.11.2022; poiché non è stato indicato come sono stati suddivisi i gioielli

l’importo viene diviso per 5 (ogni legatario beneficia pertanto di chf.

2'498.-).

D. Con reclamo del 24

febbraio 2023, __________ contestava il calcolo dell’imposta, argomentando che

la somma a lei pertoccata era di fr. 1'759.50 e non di fr. 2'498.-.

Con scritto integrativo

del 13 marzo 2023, la reclamante produceva copia della “(…) comunicazione

della ripartizione operata dal notaio __________ in data 15.11.2022” dalla

quale si evinceva l’importo attribuitole.

Con scritto del 10/11

gennaio 2024, __________ produceva ulteriore documentazione, relativa in

particolare alla vendita dei preziosi.

E. Con decisione del 18

gennaio 2024, l’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo,

riducendo il valore totale della devoluzione imponibile veniva a fr. 9'400.-, sulla

base dello scritto dell’avv. __________. La parte spettante alla reclamante

veniva stabilita in fr 1'880.- (1/5 di fr. 9'400.-). La motivazione della

decisione era la seguente:

L’attivo oggetto di legato (valore dei gioielli) è

pari a CHF 11'200.- (ref. Lettera avv. __________ del 15.11.2022). I

beneficiari del legato, secondo testamento, sono solamente 5 (6 quote totali) viene

dunque tassato, al lordo di spese, l’importo di CHF 9'400.00.

I legati, come previsto dalla

Legge tributaria, non beneficiano della riduzione di passivi.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta che, ancora una volta,

l’autorità fiscale sarebbe incorsa in un errore, per il fatto che la “cifra a

[lei] devoluta” ammonterebbe a fr. 1'759.40.- e non a fr. 1'880.-. L’insorgente

sostiene poi di essere “una affine e non erede della defunta __________”.

G. Con osservazioni dell’8/9

febbraio 2024, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni rileva

che l’autorità fiscale, a fronte di un ricavo di realizzazione di fr. 12'490.40

ha preso in ogni caso in considerazione l’importo effettivamente depositato

presso il conto clienti dell’avv. __________.

Secondo il fisco le passività

non potrebbero entrare in considerazione per determinare la parte spettante a __________,

trattandosi di un legato.

Diritto

1. Il ricorso verte sul

valore del legato, di cui ha beneficiato __________ in base al testamento della

defunta † __________, consistente in diversi gioielli, da spartire con altri legatari.

I preziosi sono stati oggetto di vendita e la quota spettante alla ricorrente,

stabilita dall’avv. __________, ammonta a fr. 1'759.40. L’UISD ha preso invece

in considerazione, quale quota parte, l’importo di fr. 1'880.- siccome,

trattandosi di un legato, non entrerebbero in linea di conto le “eventuali

ulteriori passività”.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 141 lett. b

LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni, in particolare, le

trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di

morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o

contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria,

fondazione o donazione.

Secondo l’art. 484 cpv. 1

del Codice civile svizzero (CC; RS 210), il disponente può assegnare, a titolo

di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. Per l’art. 484

cpv. 2 CC, egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante

all’eredità, o l’usufrutto dell’eredità o di una sua parte, od anche imporre

agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni

ereditari, o di liberarlo da un’obbligazione.

2.2

La de cujus, nel

testamento olografo del 28 febbraio 2015 ha espressamente lasciato i propri

gioielli “ai [suoi] nipoti __________, __________, __________ e __________, __________

e __________”.

Eredi, secondo il

certificato ereditario del 26 aprile 2022, rilasciato dal Pretore del Distretto

di __________, sono i nipoti __________ __________, __________ __________ e __________,

nonché i pronipoti, __________ e __________ __________.

La ricorrente non è

pertanto erede, ma legataria.

3.

3.1.

L’art. 157 LT dispone che

per la determinazione della sostanza imponibile faccia stato il valore al

momento dell’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità.

L'imposta di successione e

donazione richiede la valutazione individuale di ogni bene trasferito. Ciò vale

in particolare per le donazioni e i legati, che per definizione riguardano di

solito oggetti selezionati (Oehrli/Attinger,

in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar Erbschafts- und

Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 20, n. 15, p. 231). Per l’art. 159 cpv. 1

LT i beni mobili sono di regola valutati al loro valore commerciale.

Per quanto concerne la

valutazione degli oggetti d’arredamento, d’arte, gioielli, metalli e pietre

preziose, la determinazione del loro valore non è sempre agevole, in quanto

presuppone conoscenze tecniche, artistiche e del mercato che non sono sempre

patrimonio delle persone obbligate a notificare i beni in sede di inventario.

In buona parte dei casi la valutazione degli oggetti di arredamento, d’arte,

dei gioielli e delle pietre preziose avviene attraverso la rielaborazione dei

valori assicurati. Ai fini della valutazione, possono entrare in linea di

conto, oltre ai valori assicurati, anche altri elementi quali le fatture emesse

in occasione dell’acquisto di beni (se recenti), cataloghi, listini dei prezzi

e altra documentazione. In taluni casi, specialmente in presenza di collezioni

o di pezzi di particolare pregio, l’autorità fiscale si riserva il diritto di

far allestire una valutazione da un perito da essa designato. In tal caso i

contribuenti ed i loro rappresentanti possono sottoporre tale perizia al

giudizio di un loro perito; se del caso, essi possono presentare una

controperizia. Per quanto concerne i metalli preziosi essi sono valutati ed

imposti al loro valore di borsa o di mercato in vigore al giorno dell’apertura

della successione (Primi, op.

cit., p. 93 s.).

3.2

3.2.1

Dagli atti si apprende che

i preziosi appartenuti alla de cujus sono stati fatti valutare presso l’__________

a __________ il 30 maggio 2022 e le monete presso la __________ di __________ [valore

al 3 agosto 2022] ed il valore, complessivo degli stessi (secondo il ricapitolativo

del 5 agosto 2022) era stato accertato in fr. 13'871.90. Gli stessi sono poi

stati venduti/realizzati il 2 novembre 2022 ed il ricavo è stato di fr.

12'490.-.

3.2.2

Con scritto del 15

novembre 2022, l’avv. __________ si è rivolto agli aventi diritto, informandoli

in merito all’avvenuta realizzazione dei beni della successione e della “proposta

di ripartizione delle quote di ognuno tenuto conto delle spese”. Il legale

precisava che, sul suo conto clienti, era stata depositata la somma di fr.

11'199.10 da parte di __________. La cifra rappresentava il provento della “realizzazione

di quasi tutti i beni, tenuto conto che parte di questi, che non sono stati

ritenuti realizzabili da parte delle ditte incaricate, permangono a

disposizione di eredi e affini”.

Allegata alla lettera vi

era pure una tabella relativa alla ripartizione delle “quote eredi”, dalla

quale risultava che la cifra spettante a __________ era di fr. 1'759.40. Infatti,

dal valore di partenza di fr. 2'077.23 erano stati dedotti “(…) le spese

sostenute dalla signora __________, le quali pure comprendono l’onorario dello

scrivente patrocinatore” e un’ulteriore fattura che __________ aveva

ritenuto di poter caricare “sulla comunione ereditaria in virtù

dell’incarico ricevuto il 17 marzo 2022”.

3.3

Orbene, l’UISD si è

dimostrato finanche generoso, nel prendere in considerazione quale valore

complessivo del legato la somma di fr. 11'200.-, come indicato dalla lettera

dell’avv. __________, risultante dal versamento di __________ sul conto

clienti.

In primo luogo, tale somma

non ingloba parte dei beni “che non sono stati ritenuti realizzabili da

parte delle ditte incaricate” e che permanevano a disposizione di eredi e

di affini, ma che, da preventivo, avevano un valore.

In secondo luogo, secondo

la legge l’imposta dovrebbe essere calcolata sulla base del valore venale dei

beni oggetto del legato, al momento dell’apertura della successione. Nella

presente fattispecie, sarebbe pertanto stato determinante il valore dei

preziosi al momento dell’apertura della successione, in base alla perizia. Dal

testamento si evince infatti chiaramente che oggetto del legato sono i

“gioielli” e non il provento della loro realizzazione.

In altri termini, l’importo

in denaro ricevuto dall’insorgente è frutto della volontà dei legatari di

realizzare gli oggetti ricevuti. La realizzazione ha comportato delle spese,

che tuttavia non diminuiscono il valore dei beni legati né sono causalmente

connesse con il conseguimento del legato. Motivo per il quale, la decisione

dell’UISD merita tutela.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 300.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorn

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: