80.2024.36
Procedura: reclamo, requisiti formali, richiesta di chiarimenti al fisco per “decidere se continuare o meno nell’azione di ricorso”, non condizione sospensiva, ricevibile
13 novembre 2025Italiano11 min
casa plurifamiliare denominata “__________”, il cui valore di mercato (Verkehrswert)
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.36
Lugano
13 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° febbraio 2024 contro la decisione del 17 gennaio 2024 in materia di IC
2018.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
, domiciliati nel Canton Zurigo, sono assoggettati alle imposte nel Canton
Ticino per appartenenza economica, quali proprietari di sostanza immobiliare
nel Comune di __________.
Nella dichiarazione
d’imposta 2018, presentata alle autorità fiscali del Cantone di domicilio e
prodotta in copia al fisco ticinese il 18 novembre 2019, i contribuenti hanno
dichiarato redditi da sostanza immobiliare complessivi pari a fr. 129'913.–.
In particolare, nel Canton Ticino dichiaravano di essere proprietari di una
casa plurifamiliare denominata “__________”, il cui valore di mercato (Verkehrswert)
era di fr. 3'346'600.– e il valore locativo netto di fr. 95'221.–
(valore locativo lordo pari a fr. 181'713.– ./. spese di manutenzione
effettive pari a fr. 86'492.–).
B. Con decisione del 22
gennaio 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la
tassazione IC 2018, commisurando il reddito imponibile in fr. 139'200.–
(determinante per l’aliquota: fr. 301'400.–) e la sostanza imponibile in
fr. 2'166'000.– (determinante per l’aliquota: fr. 7'773'000.–).
Per quanto concerne gli
immobili ticinesi, il reddito lordo era stabilito in fr. 198'842.– e le spese
di manutenzione in fr. 41'762.–. Nella motivazione della decisione, il fisco ha
argomentato che “il valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde
al valore di mercato delle pigioni della zona” e che “l’agevolazione
fiscale prevista per le abitazioni primarie non può essere ammessa”.
C. Con lettera
raccomandata del 14 febbraio 2020, i contribuenti, rappresentati da RA 1, hanno
dichiarato di presentare “ricorso contro la decisione di tassazione imposta
cantonale (IC) 2018”, chiedendo il dettaglio delle spese di gestione e
manutenzione immobili accordate, aggiungendo che solo sulla base delle
informazioni ricevute avrebbe potuto “decidere se continuare o meno
nell’azione di ricorso”.
Ne è seguito uno scambio
di corrispondenza elettronica fra le parti.
In particolare, il 21
febbraio 2020, l’autorità di tassazione ha trasmesso una distinta delle spese
di manutenzione che non aveva accettato e gli consigliava di “inoltrare
reclamo”.
Il 27 febbraio 2020 il
rappresentante dei reclamanti ha chiesto ulteriori spiegazioni.
Il 3 marzo 2020, il fisco
cantonale ha risposto alle domande, invitando infine il rappresentante a “voler
scrivere una nuova lettera cartacea dicendo di voler fa[r] valere quale reclamo
la lettera […] inoltrata in data 14.02.2020”.
Con lettera del 3 aprile
2020, il rappresentante si è nuovamente rivolto all’UT per spiegazioni in
merito alle spese non ammesse in deduzione.
Non avendo ricevuto
risposta, il 9 giugno 2020 ha sollecitato all’allora direttore della Divisione
delle contribuzioni l’evasione del reclamo.
Con scritto del 29
novembre 2023, inviato per Posta A Plus, l’UT ha indirizzato ai reclamanti una
richiesta di documentazione, attribuendogli un termine fino al 29 novembre 2023
per produrre “le planimetrie dell’immobile sito sul mappale __________ di __________,
compreso di fotografie interne ed esterne a colori”. In caso di mancata
risposta, il reclamo sarebbe stato “deciso sulla base della documentazione
già a disposizione dell’autorità”.
D. Con decisione del 17
gennaio 2024, l’autorità di tassazione ha dichiarato il reclamo irricevibile
perché tardivo. Nella motivazione, ha argomentato che “per un errore da
parte dell’Ufficio di tassazione, il reclamo [era] stato iscritto quale
ricevibile”. Inoltre, ha fatto riferimento alla richiesta di documentazione
inviata ai reclamanti il 29 novembre 2023, per concludere che “considerato
che non è stata trasmessa nessuna documentazione, e che il reclamo sarebbe
stato irricevibile, la decisione di tassazione emessa in data 22.01.2020 viene
riconfermata”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati
da RA 1, chiedono di rinviare gli atti all’UT, affinché entri nel merito del
reclamo. Sostengono di aver inviato la documentazione, richiesta loro
dall’Ufficio di tassazione (piano catastale e 19 fotografie a colori), il 14
dicembre 2023, ovvero nel termine attribuitogli fino al 19 dicembre 2023. A
loro avviso, se l’autorità fiscale non l’avesse ricevuta, avrebbe dovuto inviar
loro un sollecito.
F. Nelle sue
osservazioni, l’UT propone la reiezione del ricorso.
Premesso che “la
dichiarazione presentata non è di immediata leggibilità essendo relativa ad un
altro Cantone”, il fisco sottolinea la particolare difficoltà incontrata
nel determinare il reddito e i costi relativi ai 200‰ del mappale __________
RFD di __________, “essendo parte della cantina vinicola __________”.
La documentazione supplementare, richiesta “per una corretta valutazione
del reddito dell’abitazione secondaria”, non sarebbe tuttora stata inviata.
Ritiene comunque il reddito contestato “prudenziale rispetto al mercato
attuale (CHF 744 mensili per un 2.5 locali in zona turistica)”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente per pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’autorità di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, l’UT ha
dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, perché lo ha ritenuto
tardivo.
Questa Camera si limiterà
perciò a verificare se sia legittima la decisione con cui l’UT ha dichiarato
irricevibile il reclamo, senza procedere ad alcun esame del merito della
decisione.
Considerandi
2.
2.1.
Per l’imposta cantonale,
l’art. 206 cpv. 1 LT (analogo agli articoli 48 cpv. 1 LAID e 132 cpv. 1 LIFD)
prevede che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per
scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
2.2
Secondo il diritto
federale dell’imposta federale diretta e quello dell’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, l’interposizione di un ricorso non è
soggetta ad alcun requisito di forma. In particolare, non è neppure necessario
che contenga una richiesta valida. È sufficiente che dalla comunicazione
scritta risulti la volontà di opporsi senza riserve, espressa in modo esplicito
o implicito. È determinante quel che risulta da una valutazione di tutte le
circostanze del singolo caso. Se tuttavia non è chiaro se sussista tale
volontà, bisogna attribuire al reclamante un termine per chiarire se la sua
richiesta si debba considerare reclamo. Se tuttavia una lettera del
contribuente non è chiaramente intesa come reclamo, non può essere qualificata
come tale a posteriori. In questo caso non è neppure necessario attribuire un
termine di grazia (sentenza del TF 2C_393/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 3.1,
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
2.3
Nel caso di specie, la
decisione di tassazione contestata è stata notificata al rappresentante dei
contribuenti il 22 gennaio 2020.
Con raccomandata inviata
il 15 febbraio 2020 e ricevuta il 17 febbraio 2020, lo stesso ha formulato un
“ricorso contro la decisione di tassazione imposta cantonale (IC) 2018”. Il
reclamante ha affermato di non riuscire a comprendere quali spese di gestione e
manutenzione immobili fossero state ammesse in deduzione e ha chiesto di
fornirgli ulteriori ragguagli, alfine di “decidere se continuare o meno
nell’azione di ricorso”.
Nonostante l’uso del
termine “ricorso” anziché reclamo, è chiara la preoccupazione di salvaguardare il
termine per contestare il calcolo dell’imposta sul reddito. Non riuscendo a
“comprendere” tuttavia il calcolo fatto dall’autorità fiscale, il reclamante ha
chiesto dapprima di fornirgli spiegazioni in merito. La frase conclusiva,
secondo cui “solo sulla base [di queste] informazioni potrò decidere se
continuare o meno nell’azione di ricorso” va intesa non quale condizione
sospensiva della volontà di reclamare, ma piuttosto quale disponibilità a
ritirare il reclamo, a dipendenza della portata delle spiegazioni ricevute.
Come visto, un reclamo non
necessita di essere motivato. Pertanto, lo scritto del 14 febbraio 2020 deve
essere considerato un reclamo e non una semplice richiesta di informazioni.
2.4
Il fatto che, in un paio
di email, l’autorità di tassazione inviti il reclamante a “inoltrare
reclamo” o a “voler fa[r] valere quale reclamo la lettera […] inoltrata
in data 14.02.2020” non può comportare una diversa conclusione. Non si vede
quali altri requisiti formali dovessero ancora adempiere i contribuenti perché
il loro reclamo fosse considerato valido. Certo, permanevano dubbi in merito
alle spese contestate, ma gli stessi dipendevano secondo i reclamanti proprio
dal fisco cantonale, dalla cui decisione non risultava chiaramente quali costi
fossero stati ammessi e quali esclusi.
In ogni caso, l’UT non ha
attribuito ai contribuenti un termine di grazia per confermare la volontà di
interporre reclamo contro la decisione di tassazione.
D’altra parte, se la
volontà di reclamare fosse stata in dubbio, non si comprende perché l’autorità
di tassazione, il 29 novembre 2023, cioè oltre tre anni dalla presentazione del
reclamo, abbia indirizzato ai contribuenti una richiesta di documentazione, che
si concludeva con l’avvertimento secondo cui, “in caso di inosservanza del
presente invito, il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a
disposizione dell’autorità”.
3.
3.1.
La motivazione della
decisione impugnata sembra contenere una seconda argomentazione. Dopo aver
affrontato la questione della tempestività del reclamo, l’autorità di
tassazione ha fatto riferimento alla richiesta di documentazione inviata ai
reclamanti il 29 novembre 2023, per concludere che “considerato che non è
stata trasmessa nessuna documentazione, e che il reclamo sarebbe stato
irricevibile, la decisione di tassazione emessa in data 22.01.2020 viene
riconfermata”. Sebbene la formulazione di quest’ultima frase sia tutt’altro
che chiara, par di comprendere che secondo l’UT la richiesta di documentazione
era accompagnata da una comminatoria di irricevibilità nel caso di mancata
risposta da parte dei reclamanti.
3.2
In caso di reclamo,
l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati
dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e,
sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del
medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).
La decisione dev’essere
motivata e notificata al contribuente (art. 208 cpv. 2 prima frase LT).
Per giurisprudenza, la
motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è
rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della
portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione
di causa. In quest'ottica, non è necessario che l'autorità discuta tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che esponga, almeno in
breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un
altro (sentenza 9C_642/2022 del 18 settembre 2023 consid. 4.1 e giurisprudenza
citata).
3.3
Ora, il fatto – peraltro
contestato – che il reclamante non abbia dato seguito alla richiesta di
documentazione non giustifica certamente la decisione dell’autorità di
tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo. Come aveva indicato nella
lettera del 29 novembre 2023 lo stesso UT, la conseguenza della mancata
produzione dei documenti richiesti sarebbe consistita nel fatto che “il
reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a disposizione
dell’autorità”.
Invece, il fisco cantonale
non ha riesaminato la propria decisione, ma si è limitato a confermare la
decisione impugnata, senza esaminarla nel merito. In tal modo, è tuttavia venuto
meno all’obbligo di motivare la decisione con cui ha respinto il reclamo.
Anche per questo motivo la
decisione deve essere annullata.
4.
Di conseguenza, la
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1, perché entri
nel merito del reclamo dei contribuenti.
Visto l’esito del gravame,
non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 gennaio 2024 è annullata e gli atti
sono ritornati all’RS 1 perché entri nel merito del reclamo dei contribuenti.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: