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Decisione

80.2024.36

Procedura: reclamo, requisiti formali, richiesta di chiarimenti al fisco per “decidere se continuare o meno nell’azione di ricorso”, non condizione sospensiva, ricevibile

13 novembre 2025Italiano11 min

casa plurifamiliare denominata “__________”, il cui valore di mercato (Verkehrswert)

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.36

Lugano

13 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° febbraio 2024 contro la decisione del 17 gennaio 2024 in materia di IC

2018.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2

, domiciliati nel Canton Zurigo, sono assoggettati alle imposte nel Canton

Ticino per appartenenza economica, quali proprietari di sostanza immobiliare

nel Comune di __________.

Nella dichiarazione

d’imposta 2018, presentata alle autorità fiscali del Cantone di domicilio e

prodotta in copia al fisco ticinese il 18 novembre 2019, i contribuenti hanno

dichiarato redditi da sostanza immobiliare complessivi pari a fr. 129'913.–.

In particolare, nel Canton Ticino dichiaravano di essere proprietari di una

casa plurifamiliare denominata “__________”, il cui valore di mercato (Verkehrswert)

era di fr. 3'346'600.– e il valore locativo netto di fr. 95'221.–

(valore locativo lordo pari a fr. 181'713.– ./. spese di manutenzione

effettive pari a fr. 86'492.–).

B. Con decisione del 22

gennaio 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la

tassazione IC 2018, commisurando il reddito imponibile in fr. 139'200.–

(determinante per l’aliquota: fr. 301'400.–) e la sostanza imponibile in

fr. 2'166'000.– (determinante per l’aliquota: fr. 7'773'000.–).

Per quanto concerne gli

immobili ticinesi, il reddito lordo era stabilito in fr. 198'842.– e le spese

di manutenzione in fr. 41'762.–. Nella motivazione della decisione, il fisco ha

argomentato che “il valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde

al valore di mercato delle pigioni della zona” e che “l’agevolazione

fiscale prevista per le abitazioni primarie non può essere ammessa”.

C. Con lettera

raccomandata del 14 febbraio 2020, i contribuenti, rappresentati da RA 1, hanno

dichiarato di presentare “ricorso contro la decisione di tassazione imposta

cantonale (IC) 2018”, chiedendo il dettaglio delle spese di gestione e

manutenzione immobili accordate, aggiungendo che solo sulla base delle

informazioni ricevute avrebbe potuto “decidere se continuare o meno

nell’azione di ricorso”.

Ne è seguito uno scambio

di corrispondenza elettronica fra le parti.

In particolare, il 21

febbraio 2020, l’autorità di tassazione ha trasmesso una distinta delle spese

di manutenzione che non aveva accettato e gli consigliava di “inoltrare

reclamo”.

Il 27 febbraio 2020 il

rappresentante dei reclamanti ha chiesto ulteriori spiegazioni.

Il 3 marzo 2020, il fisco

cantonale ha risposto alle domande, invitando infine il rappresentante a “voler

scrivere una nuova lettera cartacea dicendo di voler fa[r] valere quale reclamo

la lettera […] inoltrata in data 14.02.2020”.

Con lettera del 3 aprile

2020, il rappresentante si è nuovamente rivolto all’UT per spiegazioni in

merito alle spese non ammesse in deduzione.

Non avendo ricevuto

risposta, il 9 giugno 2020 ha sollecitato all’allora direttore della Divisione

delle contribuzioni l’evasione del reclamo.

Con scritto del 29

novembre 2023, inviato per Posta A Plus, l’UT ha indirizzato ai reclamanti una

richiesta di documentazione, attribuendogli un termine fino al 29 novembre 2023

per produrre “le planimetrie dell’immobile sito sul mappale __________ di __________,

compreso di fotografie interne ed esterne a colori”. In caso di mancata

risposta, il reclamo sarebbe stato “deciso sulla base della documentazione

già a disposizione dell’autorità”.

D. Con decisione del 17

gennaio 2024, l’autorità di tassazione ha dichiarato il reclamo irricevibile

perché tardivo. Nella motivazione, ha argomentato che “per un errore da

parte dell’Ufficio di tassazione, il reclamo [era] stato iscritto quale

ricevibile”. Inoltre, ha fatto riferimento alla richiesta di documentazione

inviata ai reclamanti il 29 novembre 2023, per concludere che “considerato

che non è stata trasmessa nessuna documentazione, e che il reclamo sarebbe

stato irricevibile, la decisione di tassazione emessa in data 22.01.2020 viene

riconfermata”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati

da RA 1, chiedono di rinviare gli atti all’UT, affinché entri nel merito del

reclamo. Sostengono di aver inviato la documentazione, richiesta loro

dall’Ufficio di tassazione (piano catastale e 19 fotografie a colori), il 14

dicembre 2023, ovvero nel termine attribuitogli fino al 19 dicembre 2023. A

loro avviso, se l’autorità fiscale non l’avesse ricevuta, avrebbe dovuto inviar

loro un sollecito.

F. Nelle sue

osservazioni, l’UT propone la reiezione del ricorso.

Premesso che “la

dichiarazione presentata non è di immediata leggibilità essendo relativa ad un

altro Cantone”, il fisco sottolinea la particolare difficoltà incontrata

nel determinare il reddito e i costi relativi ai 200‰ del mappale __________

RFD di __________, “essendo parte della cantina vinicola __________”.

La documentazione supplementare, richiesta “per una corretta valutazione

del reddito dell’abitazione secondaria”, non sarebbe tuttora stata inviata.

Ritiene comunque il reddito contestato “prudenziale rispetto al mercato

attuale (CHF 744 mensili per un 2.5 locali in zona turistica)”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente per pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’autorità di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, l’UT ha

dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, perché lo ha ritenuto

tardivo.

Questa Camera si limiterà

perciò a verificare se sia legittima la decisione con cui l’UT ha dichiarato

irricevibile il reclamo, senza procedere ad alcun esame del merito della

decisione.

Considerandi

2.

2.1.

Per l’imposta cantonale,

l’art. 206 cpv. 1 LT (analogo agli articoli 48 cpv. 1 LAID e 132 cpv. 1 LIFD)

prevede che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per

scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

2.2

Secondo il diritto

federale dell’imposta federale diretta e quello dell’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, l’interposizione di un ricorso non è

soggetta ad alcun requisito di forma. In particolare, non è neppure necessario

che contenga una richiesta valida. È sufficiente che dalla comunicazione

scritta risulti la volontà di opporsi senza riserve, espressa in modo esplicito

o implicito. È determinante quel che risulta da una valutazione di tutte le

circostanze del singolo caso. Se tuttavia non è chiaro se sussista tale

volontà, bisogna attribuire al reclamante un termine per chiarire se la sua

richiesta si debba considerare reclamo. Se tuttavia una lettera del

contribuente non è chiaramente intesa come reclamo, non può essere qualificata

come tale a posteriori. In questo caso non è neppure necessario attribuire un

termine di grazia (sentenza del TF 2C_393/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 3.1,

con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

2.3

Nel caso di specie, la

decisione di tassazione contestata è stata notificata al rappresentante dei

contribuenti il 22 gennaio 2020.

Con raccomandata inviata

il 15 febbraio 2020 e ricevuta il 17 febbraio 2020, lo stesso ha formulato un

“ricorso contro la decisione di tassazione imposta cantonale (IC) 2018”. Il

reclamante ha affermato di non riuscire a comprendere quali spese di gestione e

manutenzione immobili fossero state ammesse in deduzione e ha chiesto di

fornirgli ulteriori ragguagli, alfine di “decidere se continuare o meno

nell’azione di ricorso”.

Nonostante l’uso del

termine “ricorso” anziché reclamo, è chiara la preoccupazione di salvaguardare il

termine per contestare il calcolo dell’imposta sul reddito. Non riuscendo a

“comprendere” tuttavia il calcolo fatto dall’autorità fiscale, il reclamante ha

chiesto dapprima di fornirgli spiegazioni in merito. La frase conclusiva,

secondo cui “solo sulla base [di queste] informazioni potrò decidere se

continuare o meno nell’azione di ricorso” va intesa non quale condizione

sospensiva della volontà di reclamare, ma piuttosto quale disponibilità a

ritirare il reclamo, a dipendenza della portata delle spiegazioni ricevute.

Come visto, un reclamo non

necessita di essere motivato. Pertanto, lo scritto del 14 febbraio 2020 deve

essere considerato un reclamo e non una semplice richiesta di informazioni.

2.4

Il fatto che, in un paio

di email, l’autorità di tassazione inviti il reclamante a “inoltrare

reclamo” o a “voler fa[r] valere quale reclamo la lettera […] inoltrata

in data 14.02.2020” non può comportare una diversa conclusione. Non si vede

quali altri requisiti formali dovessero ancora adempiere i contribuenti perché

il loro reclamo fosse considerato valido. Certo, permanevano dubbi in merito

alle spese contestate, ma gli stessi dipendevano secondo i reclamanti proprio

dal fisco cantonale, dalla cui decisione non risultava chiaramente quali costi

fossero stati ammessi e quali esclusi.

In ogni caso, l’UT non ha

attribuito ai contribuenti un termine di grazia per confermare la volontà di

interporre reclamo contro la decisione di tassazione.

D’altra parte, se la

volontà di reclamare fosse stata in dubbio, non si comprende perché l’autorità

di tassazione, il 29 novembre 2023, cioè oltre tre anni dalla presentazione del

reclamo, abbia indirizzato ai contribuenti una richiesta di documentazione, che

si concludeva con l’avvertimento secondo cui, “in caso di inosservanza del

presente invito, il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a

disposizione dell’autorità”.

3.

3.1.

La motivazione della

decisione impugnata sembra contenere una seconda argomentazione. Dopo aver

affrontato la questione della tempestività del reclamo, l’autorità di

tassazione ha fatto riferimento alla richiesta di documentazione inviata ai

reclamanti il 29 novembre 2023, per concludere che “considerato che non è

stata trasmessa nessuna documentazione, e che il reclamo sarebbe stato

irricevibile, la decisione di tassazione emessa in data 22.01.2020 viene

riconfermata”. Sebbene la formulazione di quest’ultima frase sia tutt’altro

che chiara, par di comprendere che secondo l’UT la richiesta di documentazione

era accompagnata da una comminatoria di irricevibilità nel caso di mancata

risposta da parte dei reclamanti.

3.2

In caso di reclamo,

l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati

dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e,

sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del

medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).

La decisione dev’essere

motivata e notificata al contribuente (art. 208 cpv. 2 prima frase LT).

Per giurisprudenza, la

motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è

rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della

portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione

di causa. In quest'ottica, non è necessario che l'autorità discuta tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che esponga, almeno in

breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un

altro (sentenza 9C_642/2022 del 18 settembre 2023 consid. 4.1 e giurisprudenza

citata).

3.3

Ora, il fatto – peraltro

contestato – che il reclamante non abbia dato seguito alla richiesta di

documentazione non giustifica certamente la decisione dell’autorità di

tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo. Come aveva indicato nella

lettera del 29 novembre 2023 lo stesso UT, la conseguenza della mancata

produzione dei documenti richiesti sarebbe consistita nel fatto che “il

reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a disposizione

dell’autorità”.

Invece, il fisco cantonale

non ha riesaminato la propria decisione, ma si è limitato a confermare la

decisione impugnata, senza esaminarla nel merito. In tal modo, è tuttavia venuto

meno all’obbligo di motivare la decisione con cui ha respinto il reclamo.

Anche per questo motivo la

decisione deve essere annullata.

4.

Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1, perché entri

nel merito del reclamo dei contribuenti.

Visto l’esito del gravame,

non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 17 gennaio 2024 è annullata e gli atti

sono ritornati all’RS 1 perché entri nel merito del reclamo dei contribuenti.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: