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Decisione

80.2024.38

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, invio della dichiarazione d’imposta, prova della manifesta inesattezza, partecipazioni in società estere, nessuna contabilità delle società

7 novembre 2024Italiano32 min

amministratore unico di diverse società, dipendente della __________, ed era attivo

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.38

80.2024.39

Lugano

7 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 febbraio 2024 contro la decisione dell’8 gennaio 2024 in materia di IC

e IFD 2013, 2014, 2015 e 2016.

Fatti

Fatti

A. a.

__________ (__________), cittadino

__________, residente a __________, è giunto in Ticino, da ____________________

il 1.3.2013. È stato al beneficio di un permesso di dimora (B) sino al

1.2.2023, e da tale data è al beneficio di un permesso di domicilio (C).

b.

A seguito di un’ispezione

fiscale inerente una persona giuridica terza, __________ veniva iscritto nel

registro dei contribuenti, il 6.2.2017, ritenuto che lo stesso era

amministratore unico di diverse società, dipendente della __________, ed era attivo

nella gestione di importanti cantieri immobiliari a __________.

B. Dopo

essere stato, dapprima diffidato ed in seguito multato per violazione degli

obblighi procedurali – per non aver presentato la dichiarazione fiscale - con

decisioni del 29 agosto 2018, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT)

ha notificato al contribuente quattro tassazioni d’ufficio per i periodi

fiscali dal 2013 al 2016. Gli elementi imponibili sono stati così stabiliti:

2013

2014

2015

2016

Reddito imponibile IC/IFD

100’000

100’000

120’000

120’000

Reddito determinante per l’aliquota IC/IFD

160’000

165’000

190’000

190’000

Sostanza imponibile IC

10'220’000

10'240’000

12'230’000

12'230’000

C. Con

reclamo del 27 settembre 2018, __________, rappresentato dalla __________ SA, censurava

le tassazioni d’ufficio, allegando le dichiarazioni fiscali, dalle quali

risultavano i seguenti elementi imponibili:

2013

2014

2015

2016

Reddito imponibile IC/IFD

55’082

63’647

63’780

59’653

Sostanza imponibile IC

5'676’997

5'078’225

3'860’195

3'199’604

D. a.

Con

richiesta del 24 luglio 2019, l’UT attribuiva al contribuente un termine fino al

13 agosto 2019 per produrre la seguente documentazione:

·

Visura camerale relativa alle

partecipazioni societarie in Italia;

·

Documentazione fiscale

italiana/certificazione unica per gli anni dal 2013 al 2016, in assenza

un’attestazione da parte dell’agenzia delle entrate di non assoggettamento per

i citati periodi fiscali;

·

Atto costitutivo e/o contratto

d’acquisto di ogni e qualsiasi società dal quale si evinca il grado

partecipazione alla società; per le società costituite dal 2013 il modo di

finanziamento.

·

Rendiconti contabili per gli anni

dal 2012 al 2016 per le seguenti società

Considerandi

- ____________________)

-

__________

·

Per i crediti __________ e __________

- Le relative schede contabili dal 2013 al 2015

- La comprova rimborso credito (girate ecc.).

b.

Il reclamante inviava uno

scritto il 20 novembre 2019, allegando diversi documenti. In primo luogo,

affermava di non detenere alcuna società attiva in Italia e di non aver

presentato, nel periodo indicato, alcuna dichiarazione fiscale in __________,

in quanto ritenuto soggetto fiscale illimitatamente imponibile in Svizzera. Un’attestazione

di non assoggettamento in __________ sarebbe stata richiesta ma non ancora

pervenuta.

Allegava documentazione

concernente le società __________), __________, __________. In merito ai

rendiconti contabili, sosteneva che la __________ e __________ non erano tenute

all’obbligo di allestire i bilanci contabili. Per la __________ produceva il

primo rendiconto, dal 28.8.2016 al 31.12.2017

Allegava inoltre la

dichiarazione scritta attestante il credito verso __________. Per quanto

concerneva il credito nei confronti della __________, inviava la tabella riassuntiva

dei movimenti, tutti eseguiti mediante bonifici bancari.

c.

Con richiesta del 26

luglio 2023 l’UT informava il contribuente che il gravame non rispettava i

requisiti formali richiesti, poiché contestava delle tassazioni allestite

d’ufficio, in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione d’imposta,

senza comprovarne la manifesta inesattezza. L’autorità fiscale precisava che,

per rispettare i requisiti formali sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza,

occorreva apportare la prova della manifesta inesattezza della tassazione

d’ufficio, motivandola (ossia esponendo la fattispecie in modo documentato) ed

indicando eventuali mezzi di prova. La reclamante veniva pertanto invitata a

presentare ulteriore documentazione, e meglio l’indicazione della destinazione

data ai capitali derivati dal rimborso del credito verso __________ (veniva

allegata una tabella che mostrava l’importante variazione di sostanza dal 2013 al

2016), nonché i rendiconti o qualsiasi altra documentazione atta a stabilire la

situazione patrimoniale (attivi e passivi) delle società __________, __________

e __________ (e di eventuali altre società partecipate) alla fine dei periodi

fiscali dal 2013 al 2016. In caso di mancato invio della documentazione entro

il 18 agosto 2023, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

d.

Il contribuente rispondeva

con scritto del 3 novembre 2023, tramite la __________. In merito alla

destinazione dei fondi ricevuti dal rimborso del credito __________, argomentava

di aver sostenuto importanti spese legali, dell’ordine di fr. 300'000.-, per

risolvere dei contenziosi legati alla __________. Produceva poi un calcolo del

dispendio annuale, indicando un consumo personale di sostanza di circa fr.

200'000.-/300'000.- a fronte di un tenore di vita importante e di frequenti

trasferte all’estero. Alla fine del 2016, avrebbe inoltre detenuto un numerario

a contanti di circa fr. 500'000.-. Nel 2008, si sarebbe poi prestato come

garante per un debito ipotecario concesso alla società __________, detenuta da

suo padre e fallita nel 2015. Recentemente la banca cessionaria gli avrebbe

intimato di rientrare in tale debito, per un importo di € 1'401'408.20. Motivo

per il quale chiedeva di voler inserire tale importo come “debito nelle dichiarazioni

fiscali IC/IFD dal 2013 al 2020”.

E. Con

decisioni dell’8 gennaio 2024, l’UT accoglieva parzialmente i reclami,

modificando gli elementi imponibili come segue:

2013.

2014.

2015.

2016.

Reddito imponibile IC/IFD

0.

0.

0.

120’000

Reddito determinante per l’aliquota IC/IFD

55’000

63’600

63’700

59’600

Sostanza imponibile IC

10'220’000

10'240’000

12'230’000

12'230’000

Nella motivazione delle

decisioni, l’autorità fiscale indicava che, in relazione all’imposta cantonale

e federale sul reddito, il reclamo era stato accolto.

Per quanto concerne

l’imposta sulla sostanza, il reclamo non soddisfaceva invece i requisiti

formali richiesti, in assenza della comprova della manifesta inesattezza della

tassazione d’ufficio. Il fisco si esprimeva in questi termini:

L’autorità di tassazione ha segnalato al

contribuente il vizio di forma che invalidava il reclamo e, con la comminatoria

di dichiararlo irricevibile, lo ha invitato a esprimere chiaramente la volontà

di contestare la tassazione. – per rispondere alla richiesta, inviata per posta

APlus in data 26 luglio 2023, al contribuente è stato assegnato un termine fino

al 18 agosto 2023. – quanto presentato in data 03.11.2023 non è sufficiente a

Dispositivo

sanare il vizio di forma. Per questi motivi, il reclamo è irricevibile, limitatamente

all’imposta sulla sostanza.

F. Con unico,

tempestivo, ricorso alla Camera di diritto tributario, __________,

rappresentato dalla __________, insorge contro le decisioni di tassazione

IC/IFD 2013-2016, ritenendo che la sostanza accertata d’ufficio dall’UT non

rappresenti la sua reale situazione finanziaria.

In particolare,

diversamente da quanto ritenuto dall’autorità fiscale, le società estere da lui

detenute non avrebbero al loro interno attivi importanti (immobili, crediti e/o

investimenti finanziari).

__________) sarebbe una

società inattiva, non soggetta ad alcun obbligo di allestire il bilancio e

attualmente in stato di “sospeso” (ossia la fase immediatamente precedente allo

stralcio), in quanto l’azionista non avrebbe adempiuto ai propri obblighi per

mantenerla in vita. Pertanto, non avrebbe alcun valore. Al ricorso è allegata

la corrispondenza con la fiduciaria incaricata di gestire la società., la quale

attesta di non essere a conoscenza di attivi di proprietà della stessa.

Quanto alla __________,

sarebbe stata costituita il 28.8.2016 e il primo rendiconto/bilancio contabile coprirebbe

il periodo dal 28.8.2016 al 31.12.2017. Dallo stesso si evincerebbe,

chiaramente, che il “patrimonio societario è negativo (AED 44'305.-)” e

che il contribuente ha un debito nei suoi confronti di AED 239'420.-. Lo stesso

si dovrebbe considerare come “prelievo di capitale, per questo motivo non è

stato indicato nel modulo 5 della dichiarazione fiscale IC/IFD 2017, avendo

esposto solo CHF 1.- come valore della società nell’elenco titoli”.

Per quanto concerne la __________

(__________) l’insorgente sostiene che (a) € 1'200'000.- erano stati investiti

prima del 2013; (b) € 929'569.- erano stati investiti nel 2015 (al 31.12.2015

non era stato esposto l’ulteriore aumento dell’investimento “in quanto

l’operazione immobiliare è in fase di cancellazione”; (c) nel 2019 il

contribuente è riuscito a recuperare solo parte dell’investimento per un

importo pari a € 1'520'254.-.

Pertanto, l’evoluzione

dell’esposizione inerente la società __________ sarebbe la seguente:

·

IC/IFD 2013 € 1'200'000.-;

·

IC/IFD 2014 € 1'200'000.-;

·

IC/IFD 2015 € 1'520'254.-;

·

IC/IFD 2016 € 1'520'254.-.

Alla fine del 2016, il

ricorrente avrebbe inoltre detenuto un numerario di fr. 500'000.-. Oltre agli

attivi già indicati nelle dichiarazioni dei periodi dal 2013 al 2016, si

dovrebbero considerare in aggiunta i seguenti elementi: al 31.12.2015, €

300'000.- dell’operazione __________ al 31.12.2016 € 300'000.- dell’operazione __________

fr. 500'000.- di numerario.

Al 31.12.2015 dovrebbe

inoltre essere considerato il debito ipotecario di € 1'401'408.20, addossato al

contribuente in qualità di “garante del prestito concesso alla società “__________”

(ex società del padre) e mai rimborsato da quest’ultima.

Motivo per il quale

l’imposta sulla sostanza dovrebbe essere calcolata sulla base dei seguenti dati:

·

nel 2013, una sostanza netta pari a fr. 5'676'997.-;

·

nel 2014 fr. 5'078'225.-;

·

nel 2015, fr. 4'186'415.- (titoli e capitali) ed € 1'401'408.20

di debiti;

·

nel 2016 fr. 3'392'564.- (titoli e capitali), fr. 500'000.-

numerario (…), € 1'401'408.20 (debiti).

G. Con osservazioni dell’11/12

aprile 2024, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la

reiezione del ricorso, in quanto il contribuente non avrebbe esposto in maniera

chiara, esaustiva e trasparente la situazione ai fini di una tassazione

completa ed esatta. In particolare, il fatto di non aver presentato i

rendiconti delle società estere __________, appellandosi al fatto che negli Stati

in cui hanno sede gli stessi non vige l’obbligo di tenere un bilancio

costituirebbe, per l’autorità fiscale “l’espressione di un chiaro e netto

rifiuto di collaborare da parte del contribuente”. Per quanto concerne la __________,

sebbene sia stato presentato solo il rendiconto dal 28.8.2016 al 31.12.2017,

siccome la società sarebbe stata costituita unicamente il 28.8.2016, la sua

detenzione sarebbe già stata indicata nell’elenco titoli del contribuente per

tutti i periodi fiscali oggetto di contestazione. Secondo il fisco, “il

contribuente pertanto afferma palesemente il falso”.

In relazione al credito

vantato nei confronti della __________, la dichiarazione scritta del 9.5.2018 lascerebbe

“il tempo che trova”, essendo stata redatta ai meri fini di causa, mentre il “Certificate

of incumbency” non direbbe nulla né in merito agli attivi della __________

né in merito al preteso credito vantato dal ricorrente nei confronti di

quest’ultima. Per quanto concerne il credito __________, la tabella riassuntiva

fornita dal ricorrente non sarebbe attendibile poiché non accompagnata dai

bonifici bancari. Il bonifico bancario dell’8.7.2019 per AED 6'262'915.- non

comproverebbe il rimborso del prestito da parte di __________. Inoltre, nella

lettera del 3.11.2023 il ricorrente avrebbe sostenuto che, a seguito del

bonifico bancario dell’8.7.2019, il prestito era stato totalmente saldato. Tuttavia,

lo stesso contribuente avrebbe indicato, nell’Elenco titoli e altri collocamenti

di capitale, allegato alla dichiarazione fiscale 2016, che il prestito era oramai

a zero. Motivo per il quale le informazioni e la documentazione fornite dal

ricorrente – oltre a non avere alcun valore probatorio – non sarebbero

attendibili.

Infine, per quanto

concerneva il numerario di fr. 500'000.- e il debito ipotecario di €

1'401'408.20, tutti elementi sollevati unicamente con scritto del 3 novembre 2023,

non sarebbe possibile entrare nel merito degli stessi in sede ricorsuale. E ciò

non solo perché si tratta di una tassazione d’ufficio, ma anche perché l’esistenza

del numerario non sarebbe comprovata ed il preteso debito, ancorché effettivo,

non sussisterebbe nei periodi fiscali sub judice.

L’Ufficio giuridico

conclude indicando che l’autorità fiscale sarebbe da poco venuta a conoscenza del

fatto che il contribuente, dal 2016, risulta pure essere azionista

maggioritario (75%) della __________, che a sua volta detiene il 50% della __________.

H. Con scritto del 12

aprile 2024, la Camera di diritto tributario si è rivolta ai rappresentanti del

contribuente, trasmettendo copia delle osservazioni dell’Ufficio giuridico. Il

ricorrente è stato reso attento del fatto che, sulla base delle informazioni inviate

dall’autorità fiscale, vi erano i presupposti per modificare la tassazione a suo

svantaggio, secondo gli art. 143 cpv. 1 LIFD e 230 cpv. 2 LT. Veniva attribuito

un termine di 20 giorni per prendere posizione su tale aspetto.

I. Con replica del 2/3

maggio 2024, l’insorgente ha affermato che, a seguito di un’informazione

imprecisa, ricevuta dal contribuente, __________ sarebbe stata indicata anche

nell’elenco titoli prima del 28.8.2016, data della sua costituzione. Come

richiesto, tuttavia, sono stati trasmessi i bilanci per il periodo dal

28.8.2016 al 31.12.2017.

In relazione alle società __________

e __________ ribadisce che le stesse “(…) secondo le legislazioni dei paesi

in cui sono state costituite non sottostanno all’obbligo dell’allestimento del

bilancio e del conto economico”. In merito al rimborso del credito vantato

verso la __________ avrebbe inviato l’estratto del conto corrente aperto presso

l’istituto finanziario __________, da cui si evincerebbe l’accredito di AED

6'262'915.-. Tale importo non “(…) copriva totalmente l’investimento

effettuato nel corso degli anni pari a circa € 2'130'000.-“. A

fronte della perdita dell’investimento, gli importi da inserire nella

dichiarazione fiscale, dovrebbero essere di € 1'200'000.- per il 2013, €

1'200'000.- per il 2014, € 1'520'254.- per il 2015 ed € 1'520'254.- per il

2016.

Per il credito __________,

sostiene che tutti i bonifici bancari sono a disposizione e allega una tabella

che riepiloga tutti i movimenti sui conti correnti di __________.

In merito al debito

ipotecario di € 1'401'408.20, concesso alla __________, il contribuente, in

qualità di garante sarebbe debitore solidale di tale importo. Tale debito dovrebbe

essere inserito nell’elenco debiti di __________ dal 2015, anno nel quale la

società è fallita ed il contribuente sarebbe diventato, automaticamente,

debitore solidale.

Per quanto attiene al

numerario, sarebbe la prima volta che ne viene richiesta la comprova dell’esistenza.

Il contribuente possederebbe una propria cassetta di sicurezza in Svizzera e altre

all’estero.

Relativamente alla __________,

conferma che, “per gli anni oggetto del ricorso la società risulta essere

azionista della stessa”.

Il reclamo avrebbe pertanto

dovuto essere accolto, ritenuta una “tassazione palesemente eccessiva”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre,

in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Poiché nella fattispecie

l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare irricevibile il reclamo,

questa Corte si confronterà unicamente con questo aspetto procedurale. Non

esaminerà pertanto le censure ricorsuali che concernono il merito della

tassazione.

1.3.

Va

ulteriormente precisato che, sebbene l’insorgente dichiari di impugnare la

decisione che concerne sia l’imposta cantonale sia l’imposta federale diretta,

le sue contestazioni si riferiscono solo all’imposta cantonale sulla sostanza.

D’altra

parte, nelle decisioni impugnate, l’imposta cantonale e l’imposta federale sul

reddito dei periodi fiscali litigiosi ammontano a zero franchi. Secondo l’art.

227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto

la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). Il ricorrente

non è leso nei suoi interessi personali dalle decisioni impugnate e non è

pertanto legittimato a interporre ricorso (cfr., al proposito, sentenza del

Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; sentenza CDT inc.

80.2016.292/293 del 22.12.2016).

2. 2.1.

Si tratta pertanto di

verificare se l’autorità fiscale ha legittimamente dichiarato irricevibile il

reclamo presentato contro l’imposta sulla sostanza, siccome non è stata

comprovata la manifesta inesattezza della precedente valutazione d’ufficio.

2.2.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.3.

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente

inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi

di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta

inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il

reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.4.

La prova della manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il

contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar

modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenza

TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1)

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione

d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo

se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata

superata per effetto dell’intervento del contribuente (cfr. ad esempio sentenza

del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

3. 3.1.

Nel caso in esame, la

tassazione d’ufficio concerne il calcolo dell’imposta sulla sostanza.

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1

LAID).

Essa si compone della

totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione

per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione

speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso

corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

All’imposta sulla sostanza

sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su

cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di

sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Teuscher/Lobsiger, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar StHG, 4a ed., Basilea 2022, n. 4 ss. ad art. 13

LAID, p. 444 s.). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in

denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono

essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, 8ª ed., Zurigo 2023, p. 215).

3.2.

Determinata in base al suo

stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT),

la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate

in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art. 42

cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima

ufficiale). La LAID non prescrive un

metodo di valutazione preciso. In questo contesto, i Cantoni dispongono

pertanto di un importante spazio di manovra: sia nella scelta del metodo di

calcolo applicabile per determinare il valore venale stesso che per definire,

visto il carattere potestativo dell'art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura

occorra considerare anche il valore di reddito (sentenza 2C_328/2019 del 16

settembre 2019 consid. 4.3; sentenza 2C_826/2015 del 5

gennaio 2017 consid. 4.1; sentenza 2C_728/2016 del 6 aprile 2017 consid. 3).

L’art. 45 cpv. 1 LT

prevede che i titoli che sono regolarmente oggetto di transazione siano

valutati alla quotazione del giorno determinante per l’imposta sulla sostanza. Secondo

l’art. 45 cpv. 2 LT, nella versione in vigore nei periodi fiscali litigiosi, le

azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione

non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro

valore di reddito e del loro valore intrinseco.

3.3.

La LAID stabilisce

l’imponibilità dei titoli e delle partecipazioni private al valore venale. La

base legale della LT precisa che, per i titoli non quotati, occorre considerare

sia il valore di reddito sia il valore intrinseco. Il valore fiscale di un

titolo corrisponde quindi valore dell’impresa diviso per il numero di titoli

(Circolare n. 28 del 28 agosto 2008 della Conferenza svizzera delle imposte [CSI],

n. 52; Teuscher/Lobsiger, op.

cit., n. 18 ad art. 14 LAID, p. 458).

La Circolare n. 28 della

CSI riprende questi requisiti (sentenza TF 2C_328/2019 del 16 settembre 2019

consid. 4.3.). I titoli non quotati rappresentano la categoria più ampia, con

le più disparate difficoltà interpretative e di valutazione. L’introduzione

della Circolare n. 28 è stata voluta per eliminare divergenze valutative fra i

Cantoni, ma anche all’interno degli stessi. L’obiettivo della Circolare n. 28 è

quello di raggiungere, nell’intero territorio nazionale, una valutazione

uniforme di tutti i titoli privati, non negoziati in borsa, siano essi svizzeri

o esteri (cfr. art. 60 delle Istruzioni).

Le regole di valutazione

sono indicate al punto 2 della Circolare n. 28: il valore imponibile

corrisponde al valore intrinseco e si determina, di regola, secondo il

principio della continuazione dell’attività. Le disposizioni della Circolare n.

28 valgono esclusivamente ai fini dell’imposta sulla sostanza delle persone

fisiche. La giurisprudenza del Tribunale federale precisa che la valutazione

del titolo deve, in linea di principio, essere conforme alla realtà economica,

quindi, deve corrispondere al valore venale al momento dell’imposizione (Bortolotto/Bernardoni, La valutazione

dei titoli per l’imposta cantonale, Analisi della Circolare n. 28 della

Conferenza svizzera delle imposte, in NF 7-8 2017, p. 201 ss.; Commentario Circolare

28 CSI, ed. 2023, p. 2).

4. 4.1.

Ai fini del calcolo del

valore venale dei titoli non quotati la Circolare n. 28 della CSI richiede, nel

primo capitolo, che, in linea di principio, siano disponibili i conti annuali

della società da valutare (cifra 4). Le Istruzioni sono applicabili unicamente

se è noto l’insieme degli elementi necessari per poter procedere alla

valutazione (cifra 5). Se una persona fisica deve essere sottoposta a

tassazione, sebbene manchi la documentazione necessaria per procedere alla

stima delle sue partecipazioni, il valore fiscale deve essere fissato per

apprezzamento (Commentario della Circolare n. 28, cifra 5).

4.2.

Nel caso sub judice,

per quanto concerne la sostanza, il contribuente, ha allegato a ciascuna delle

dichiarazioni d’imposta dei periodi fiscali dal 2013 al 2016, il Modulo 2 (“Elenco

dei titoli e di altri collocamenti di capitali”).

2013

Per quanto concerne il

2013, oltre ad aver presentato gli estratti delle relazioni bancarie, il

contribuente ha indicato la detenzione di società con sede all’estero: il 100%

della __________ [valore al 31.12., fr. 1__________il 100% della __________

[valore al 31.12., fr. 1.-]. Nei confronti della __________ ha inoltre fatto

valere l’esistenza di un debito di fr. 1'470'600.- e della __________ (della

quale non ha dichiarato la proprietà) di un debito di fr. 4'053'401.-.

2014

Per quanto concerne il

2014, oltre ad aver presentato gli estratti delle relazioni bancarie, il

contribuente ha indicato la detenzione di società con sede all’estero: il 100%

della __________ [valore al 31.12., fr. 1.-], il 100% della __________valore al

31.12, fr. 1.-], il 100% della __________ [valore al 31.12., fr. 1.-]. Nei

confronti della __________ ha fatto valere l’esistenza di un debito di fr.

1'442'820.- e della __________ (della quale non ha dichiarato la proprietà) di

un debito di fr. 3'518'208.-.

2015

Per quanto concerne il

2015, oltre ad aver presentato gli estratti delle relazioni bancarie, il

contribuente ha indicato la detenzione di società con sede all’estero: il 100%

della __________ [valore al 31.12., fr. 1.-], 100% della __________ [valore al

31.12, fr. 1.-], 100% della __________ [valore al 31.12., fr. 1.-]. Nei

confronti della __________ ha fatto valere l’esistenza di un debito di fr.

1'304’880.- __________ [valore al 31.12., fr. 2'459'580.-].

2016

Per quanto concerne il 2016,

oltre ad aver presentato gli estratti delle relazioni bancarie, il contribuente

ha indicato la detenzione di società con sede all’estero: il 100% della __________

[valore al 31.12., fr. 1.-], 100% della __________ [val__________ [valore al

31.12., fr. 1.-]. Nei confronti della __________ ha fatto valere l’esistenza di

un debito di fr. 1'608’000.- e della __________ di fr. 0.-.

4.3.

Con richiesta di

documentazione del 24 luglio 2019, l’autorità fiscale ha espressamente

richiesto alla rappresentante del contribuente di voler produrre, tra le altre

cose, i rendiconti contabili per gli anni dal 2012 al 2016 della __________,

della __________ e della __________ Con risposta del 20/21.11.2019 __________

(in nome e per conto di __________), ha affermato anzitutto che la __________

era stata costituita unicamente il 28.8.2016, ma che a causa di un’errata

informazione era stata inserita nell’elenco titoli anche per gli anni

precedenti. Ha presentato il bilancio per il periodo dal 28.8.2016 al

31.12.2017.

4.4.

Il

ricorrente afferma poi che le altre società da lui detenute, ossia la __________

__________) e la __________), non sarebbero obbligate alla tenuta dei bilanci.

Orbene, a prescindere dal

fatto che tale asserzione non è suffragata da alcun riferimento alla

legislazione dei Paesi di sede delle società, è alquanto difficile ipotizzare

che società apparentemente attive nel settore immobiliare e nel “mondo” degli

affari non tengano una contabilità. Perlomeno negli __________ i principi dell’__________

(International Financial Reporting Standards) non sembrano sconosciuti (in

merito anche, https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/view-jurisdiction/united-arab-emirates/,

sito visualizzato l’8.10.2024). Fatta questa premessa, occorre anche osservare

che essendo domiciliato il Svizzera, al contribuente non poteva certamente

sfuggire che tra gli obblighi fiscali cui è tenuto, per poter determinare la

sua sostanza, e meglio il valore delle quote sociali, vi è quello di mettere a

disposizione la contabilità delle società estere. In assenza di tali atti,

indipendentemente dall’obbligo o meno di tenere la contabilità negli __________,

rispettivamente nelle __________, non è possibile per l’autorità fiscale

elvetica determinare il valore delle società detenute da __________, se non per

apprezzamento.

4.5.

Inoltre, nelle sue

dichiarazioni d’imposta, il contribuente afferma di aver fatto dei prestiti

alla __________) e alla __________.Non sono tuttavia noti i legami intrattenuti

con quest’ultima società, né quali garanzie siano state eventualmente pattuite

tra le parti, visto l’ingente importo del mutuo concesso. Non avendo prodotto

del resto i bilanci della __________ né i contratti di prestito con le modalità

di restituzione della somma prestata, non è possibile verificare la congruità

degli stessi. Tanto più che, trattandosi di società con sede all’estero,

neppure è possibile effettuare un controllo incrociato dei dati.

4.6.

Il contribuente deve fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli

126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda

dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili,

giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni

d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).

La giurisprudenza esige

una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici

internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono

infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui

un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione

internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione

accresciuti (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015,

in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e

giurisprudenza).

Questa giurisprudenza

trova applicazione anche nei confronti di uno Stato estero con cui è in vigore

una convenzione per evitare la doppia imposizione CDI che soddisfa gli standard

attuali dell’OCSE in materia di scambio di informazioni (art. 26 del Modello di

convenzione fiscale dell’OCSE). Infatti, l’assistenza amministrativa

internazionale in materia fiscale sottostà al principio di sussidiarietà (cfr.

sentenza del TF n. 2C_1113/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 2.2.3, in RF 2019

p. 310). Quest’ultimo ha lo scopo di garantire che la domanda di assistenza amministrativa

intervenga solo a titolo sussidiario e non per far gravare sullo Stato

richiesto l’onere di ottenere informazioni che sarebbero alla portata dello

Stato richiedente in virtù della sua procedura fiscale interna (DTF 144 II 206

consid. 3.3.1).

4.7.

Appare evidente che, non

avendo il ricorrente prodotto i bilanci ed i rendiconti richiesti, per

l’autorità fiscale non era possibile entrare nel merito del reclamo: il fisco

lo ha pertanto legittimamente dichiarato irricevibile. In altri termini, le

dichiarazioni fiscali presentate con il reclamo non erano complete e non erano

idonee a comprovare la manifesta inesattezza delle tassazioni stabilite

d’ufficio. A confortare ulteriormente la posizione dell’autorità fiscale, e

meglio la non completezza di quanto presentato, vi sono poi le ulteriori

informazioni – giunte sia dopo la presentazione delle dichiarazioni fiscali,

sia ancora in fase ricorsuale – secondo le quali il ricorrente sarebbe

detentore anche di un’altra società e di altri capitali, mai dichiarati in

precedenza.

A ciò si aggiunge la

confusione creata dallo stesso contribuente, il quale dapprima dichiara __________

nelle dichiarazioni d’imposta a far tempo dal 2013, per poi indicare che la

stessa è stata costituita unicamente nel 2016, presentandone pure la

contabilità.

5. 5.1.

Stabilito che l’autorità fiscale non poteva sostituire

la tassazione d’ufficio con una ordinaria, a causa dell’inosservanza degli

obblighi procedurali da parte del contribuente, resta ancora da verificare se le

tassazioni contestate non siano palesemente eccessive.

5.2.

A

questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possono essere

censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è

manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto

essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza

del TF n. 2C_96/2019 del 19 settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a

ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,

p. 38). Una tassazione d’ufficio non è

manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è

oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima

inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla effettiva capacità

contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da

considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17

ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti alla sentenza del TF n. 2C_679/2016

dell’11 luglio 2017; sentenza TF 9C_673/2023 del 19.8.2024, consid. 6.3.).

5.3.

Anche

quando intraprende una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto

di tutti i fatti conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di

una tassazione ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i

documenti di cui dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio

2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile,

l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo

contribuente, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di

collaborazione previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT.

L’autorità può, se del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter

stabilire gli elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti

nell’incarto fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta

l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale

proceda ad inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone

di elementi probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o

all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono

ammissibili (Althaus-Houriet, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 23 ad

art. 130 LIFD).

5.4.

Non

da ultimo, l’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza

peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del

contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a

quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di

presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere

sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile

una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter

trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio

sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con

riferimenti giurisprudenziali).

5.5.

Il Tribunale federale, in

una recente sentenza, risalente al 19.8.2024 (9C_673/2023), la quale riprende,

per sommi capi quanto già stabilito nella precedente 2C_679/2016

dell’11.7.2017, ha ritenuto nulle delle tassazioni stabilite d’ufficio.

In particolare, i Giudici

di Lucerna hanno stabilito che il principio guida, anche per quanto attiene

alle tassazioni d’ufficio, deve rimanere la presunta capacità contributiva del

contribuente.

L'autorità di tassazione

non è obbligata a fissare i fattori fiscali nel modo più favorevole al

contribuente, entro il margine consentito, che è proprio di ogni stima (cfr.

DTF 148 I 210 consid. 4.4.4 con riferimenti; DTF 138 II 465 consid. 6.4;

sentenza TF 2C_679/2016 dell'11.7.2017 consid. 4.2.4, in: StE 2017 B 93.5 n.

33). Una stima sfavorevole per il contribuente non è quindi, di per sé,

un'indicazione del fatto che l'autorità di accertamento voglia penalizzarlo.

Tuttavia, si può

ipotizzare un movente punitivo se l'autorità fiscale aumenta i fattori imponibili

di un contribuente da un anno all'altro senza ulteriori giustificazioni, sebbene

non solo non abbia alcun elemento che deponga a favore di un aumento della

capacità contributiva, ma al contrario abbia indicazioni che le sue stime

precedenti erano troppo alte. In entrambe le sentenze citate (9C_673/2023 del

19.8.2024 e 2C_679/2016 dell'11.7.2017) il Tribunale federale ha ritenuto evidente

che, con le sue decisioni di tassazione, l'autorità fiscale non intendesse più

soltanto tassare i contribuenti in base alla loro presunta capacità economica,

ma anche “punirli” per la loro mancata collaborazione. In entrambi i casi,

l’autorità di tassazione era a conoscenza delle risultanze delle procedure

esecutive intraprese nei confronti dei contribuenti, dalle quali si evinceva

una situazione economica ben diversa da quella che sarebbe stata corrispondente

alla tassazione d’ufficio intrapresa dal fisco.

5.6.

Nel caso che qui ci

occupa, il contribuente nelle dichiarazioni presentate, indicava di possedere

la seguente sostanza: nel 2013 fr. 5'676'997.-; nel 2014 fr. 5'078'225; nel 2015

fr. 3'860'195.-; nel 2016 fr. 3'199'604. La sostanza dichiarata, come detto,

comprende partecipazioni in società estere come pure ingenti prestiti a società

estere, in parte asseritamente rimborsati.

L’autorità fiscale, dopo aver

sollecitato la presentazione dei bilanci delle società detenute dal

contribuente, non è entrata nel merito del reclamo contro la tassazione dell’imposta

sulla sostanza, ritenendo non comprovata la manifesta inesattezza della stessa.

Dovendo stabilire per

apprezzamento la sostanza del ricorrente, il fisco ha in particolare ritenuto,

sulla base di informazioni a disposizione, che il contribuente fosse beneficiario

economico di società attive in un cantiere immobiliare a __________. Con il

reclamo, il contribuente aveva dichiarato la proprietà, in particolare, della __________.

In sede ricorsuale (doc. 11-12), produce un accordo intitolato “Cancellation

and Relocation Agreement” risalente al 21 marzo 2015 tra la __________ in

veste di “purchaser” [acquirente] e la __________ quale “developer”

[promotore], secondo il quale la precedente caparra a titolo di riservazione,

data dall’acquirente alla società promotrice, veniva spostata dalla proprie)

sito visualizzato il 9.10.2024). Produce poi delle informazioni inerenti ad un

altro progetto denominato “__________”, sempre con __________ __________ che

sarebbe “in fase di cancellazione”.

Ora, a prescindere dal

fatto che, diversamente da quanto asserito, i progetti “__________” e “_____;

https://__________, ad ogni modo appare evidente un posizionamento della __________

__________) nel mondo immobiliare degli __________: in merito si vedano le

numerose proprietà oggetto del “Cancellation and Relocation Agreement”.

È pertanto altamente difficile ipotizzare il valore, dichiarato, di fr. 1.- per

azione della __________, per ciascuno dei periodi fiscali sub judice,

Anche per quanto concerne

il preteso rimborso dei prestiti ed il consumo del capitale ricevuto, le

spiegazioni ricevute, in assenza di documentazione convincente ed in

particolare della contabilità delle società, non sono probanti.

5.7.

Ora, tutto ben ponderato,

non emerge dagli atti che, nello stabilire l’imposta sulla sostanza per

apprezzamento vi sia stato un movente “punitivo”. Del resto, a ben vedere, nel

2013 l’autorità fiscale aveva accertato la sostanza imponibile in fr.

10'220'000.-, nel 2014 vi era stato un aumento di fr. 20'000.-, nel 2015 e nel

2016 la sostanza era stata stimata in fr. 12'230'000.-. Il contribuente ha inoltre

affermato che, al 31.12.2016, deteneva un numerario di fr. 500'000.- (non

dichiarato in precedenza). Per l’aumento della sostanza tra il biennio

2013-2014 e il biennio 2015-2016, se è vero che la cifra di quasi due milioni

appare importante, è altresì vero che il contribuente non ha dichiarato

dividendi. La stima non si rivela punitiva, anche perché ciò lascerebbe

supporre che le società possano aver capitalizzato gli utili generati. Inoltre

non vi è comprova né del rimborso dei prestiti né dell’eventuale consumo delle

somme ricevute.

In queste circostanze, la

stima operata dall’UT non appare punitiva, ma effettuata secondo i pochissimi

dati a disposizione dell’autorità fiscale, peraltro non sovvertiti, ma semmai

rinfrancati, dal contribuente nel corso della procedura.

5.8.

Ritenuto che, essendo

stato dichiarato irricevibile il reclamo ed essendo pertanto a questa Camera

precluso l’esame del merito delle decisioni, la sentenza viene trasmessa anche

all’Ufficio delle procedure speciali, per i propri incombenti, in relazione

alle informazioni trasmesse da parte dell’Ufficio giuridico con osservazioni dell’11.4.2024.

6. Il ricorso è

irricevibile per quanto concerne l’imposta sul reddito, mentre è respinto, per

quanto concerne l’imposta sulla sostanza. La tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico del contribuente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposta sul reddito IC/IFD 2013/2016, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’imposta sulla sostanza IC 2013/2016, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 4’000.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: