80.2024.4
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, condizioni di ricevibilità, mancata presentazione della dichiarazione, estratti conto bancari allegati al reclamo
30 settembre 2024Italiano15 min
di professione medico, con propria attività indipendente, è coniugata con __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.4
80.2024.5
Lugano
30 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 dicembre 2023 contro la decisione del 29 novembre 2023 in materia di IC
e IFD 2021 e 2022.
Fatti
Fatti
A. a.
__________ (__________),
di professione medico, con propria attività indipendente, è coniugata con __________
(__________). I coniugi hanno un figlio, __________ (__________).
b.
Dopo essere stati diffidati
a presentare le dichiarazioni fiscali, il 15.11.2022 per l’anno 2021 ed il
13.6.2023 per il 2022, ai contribuenti venivano inflitte due separate multe
disciplinari, notificate rispettivamente il 13.12.2022 ed il 18.7.2023, e
veniva rinnovata la diffida ad adempiere ai propri obblighi procedurali, entro
20 giorni.
B.
a. Periodo fiscale
2021
Con decisione del
30.8.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT), notificava ai
contribuenti una tassazione d’ufficio, stabilendo il reddito imponibile, per
l’IC, in fr. 42'200.- e per l’IFD in fr. 50'500.-. La sostanza, ai soli fini IC,
veniva commisurata in fr. 0.-.
A motivazione della
decisione si indicava:
Richiamata la diffida, ritenuto che alla richiesta
in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione
d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art.
204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,
documenti ecc. Si rende attendi che un eventuale reclamo con modalità e
contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato
irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva.
b. Periodo fiscale 2022
Con decisione del 30.8.2023,
l’UT notificava una tassazione d’ufficio, stabilendo il reddito imponibile, per
l’IC, in fr. 44'200.- e per l’IFD in fr. 52'500.-. La sostanza, ai soli fini
IC, veniva commisurata in fr. 0.-. La motivazione della decisione era la stessa
del periodo fiscale precedente.
C.
a. Periodo fiscale
2021
Con reclamo del 29.9.2023,
i coniugi __________ impugnavano la decisione di tassazione d’ufficio,
producendo la dichiarazione fiscale e dichiarando un reddito imponibile
complessivo di fr. 27'567.- ed una sostanza nulla.
b. Periodo fiscale 2022
Con reclamo del 29.9.2023,
i coniugi __________ impugnavano la decisione di tassazione d’ufficio,
producendo la dichiarazione fiscale e dichiarando un reddito imponibile
complessivo di fr. 35'300.- ed una sostanza nulla.
D. Con due decisioni del
29.11.2023, l’UT dichiarava irricevibili i reclami presentati dai contribuenti.
In particolare, l’autorità fiscale, dopo aver ricordato i presupposti per poter
impugnare una tassazione d’ufficio, prendeva atto del fatto che, i
contribuenti, non avevano prodotto alcuna contabilità per l’attività indipendente
quale medico della dr. med. __________, “(…) né
l’elenco completo dei titoli, crediti e debiti, apporti e prelevamenti privati”.
Secondo l’autorità fiscale, i contribuenti non avevano dimostrato la manifesta
infondatezza delle tassazioni d’ufficio impugnate.
E. Con unico, tempestivo,
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna le decisioni dopo
reclamo IC/IFD 2021 e 2022, presentando dei documenti giustificativi aggiuntivi
a complemento delle dichiarazioni fiscali.
La contribuente spiega di
aver avuto delle importanti difficoltà nel poter allestire le dichiarazioni
fiscali: il 2022 sarebbe stato un anno “complesso” per la sua famiglia,
caratterizzato da assenze dal lavoro durate settimane, alfine di curare parenti
malati di Covid. Pure il figlio, all’epoca 13enne, sarebbe stato ricoverato,
nel mese di settembre, per dieci giorni presso l’__________ a __________. Ciò avrebbe
causato la procrastinazione di svariati appuntamenti di lavoro ed una
burocrazia sempre più ingestibile al rientro. A fine 2022, la contribuente avrebbe
avuto un “esaurimento psico-fisico” e, pur riducendo la percentuale di lavoro,
indicava di non essere più riuscita a gestire “burocrazie, sia quelle di
casa/private, sia quelle riguardanti il lavoro (in questi giorni sto tentando
di correggere/far partire fatturazioni con 6 mesi di ritardo, con relativi
ritardi nei pagamenti)”. A fronte della situazione, se l’autorità fiscale
l’avesse contattata per richiedere i documenti mancanti, le sarebbe stato possibile
evitare “queste attuali complicazioni”.
Al ricorso allega, per
l’attività indipendente, il riassunto “2021 e 2022 del conto Cassa dei
Medici”. Spiega che metà “del guadagno veniva girato al Collega
(Direttore e proprietario dello Studio medico di gruppo – per utilizzo spazi,
assistenti di studio medico, ecc.) direttamente dalla Cassa dei medici, inoltre
da alcuni anni il Collega mi ha girato sul conto __________ direttamente un
aggiuntivo 10% (considerando che per anni avevo eseguito i picchetti medici per
la città di __________)”. L’insorgente produce anche i conteggi dei
pagamenti a __________ (contributi sociali LPP ed AVS) e un documento
attestante l’entrata pervenutale da __________ (consulenza in merito a prodotti
vitaminici). Sulla base di questi documenti, chiede la modifica degli elementi
imponibili accertati d’ufficio.
Infine, l’insorgente fa
notare che “abbiamo fornito i fogli dei movimenti bancari UBS dove risultano
tutte queste entrate (da Cassa medici, mio Collega e ditta __________) con ev.
qualche ulteriore entrata di rimborsi casse malati che in effetti non sono vere
e proprie entrate ma somme che si erano pagate in precedenza (…)”.
F. Con osservazioni
4.1.2024 l’UT si riconferma nelle decisioni impugnate.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UT ha
dichiarato irricevibili i reclami interposti dalla contribuente contro le
decisioni di tassazione d’ufficio del 29.11.2023, relative ai periodi fiscali 2021
e 2022, per carenza di un requisito minimo di forma, ovvero l’allegazione della
documentazione atta a dimostrare la manifesta inesattezza della decisione di
tassazione d’ufficio contestata.
Questa Camera si limiterà,
pertanto, a verificare il rispetto del requisito formale, mentre le è in ogni
caso precluso l’esame del merito delle tassazioni dei contribuenti.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
"manifestamente inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare
eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta
inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenza
TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1)
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione
d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo
se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata
superata per effetto dell’intervento del contribuente (cfr. ad esempio sentenza
del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).
3.
3.1.
3.1.1
Nel
caso di specie, la contribuente esercita un’attività indipendente. Con il
reclamo, per entrambi i periodi fiscali sub judice ha presentato un
estratto del conto UBS, con le varie movimentazioni, dal quale emergono
accrediti, per il 2021, per fr. 70'935.66 e per il 2022 di fr. 65'091.53. Questi
dati sono poi stati riportati, nelle dichiarazioni fiscali, quali redditi da
attività indipendente.
3.1.2
Per l’imposta cantonale,
l’art. 199 cpv. 2 LT, prevede che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa
indipendente debbano allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i
conti annuali firmati (conto economico, bilancio e l’allegato), per il periodo
fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso
commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle
uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a)
e gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).
Per l’imposta federale
diretta, secondo l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio
2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e
le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:
a) i
conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;
o
b) in
caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso
2.
CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione
patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
3.1.3
L’art. 125 cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che bisogna
intendere per “distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione
patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.
Le esigenze a cui devono rispondere queste distinte,
dipendono dal caso di specie, in particolare dal tipo di attività e
dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni caso, esse devono essere allestite in
maniera tale da far risultare in modo completo ed affidabile il reddito e la
sostanza legati all’attività lucrativa indipendente e poter essere controllate
in condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non
spetta alle autorità di tassazione ristabilire la contabilità manchevole
allestita dal contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del
29.
febbraio 2016, consid. 4.1.).
3.2
Nel caso in esame appare
evidente che quanto presentato dalla contribuente – e meglio la movimentazione
del conto __________ – non è idoneo a stabilire il reddito da attività
indipendente. La legge è chiara in merito alle esigenze della documentazione da
presentare. Neppure il resoconto allegato in sede ricorsuale (ancorché tale
nuova documentazione non può essere presa in considerazione, cfr. la sentenza
del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF
71/2016 p. 455, consid. 6.2.1. con riferimenti; sentenza CDT 80.2019.47/48 del
22.3.2019), richiesto alla Cassa dei medici, le rispettive spiegazioni in
merito alla ripartizione dei costi con il collega di studio e lo specchietto
“redditi / deduzioni” (senza l’accenno all’esistenza di alcuna sostanza
aziendale) risultano idonei a comprovare il reddito da attività indipendente.
Anzi, non fanno che dimostrare l’inattendibilità di quanto presentato in sede
di reclamo. A ciò si aggiunge anche che, per le deduzioni, in particolare i
contributi di legge e i costi di cassa malati, i contribuenti non hanno
prodotto alcun giustificativo fiscale, ma unicamente alcuni cedolini di
pagamento di contributi e premi alla cassa malati (senza presentare il
resoconto valido da allegare alla dichiarazione fiscale).
Anche per determinare la
sostanza mobiliare privata i contribuenti non hanno presentato alcun elenco
titoli corredato da documenti giustificativi validi ai fini fiscali. L’estratto
UBS relativo alla movimentazione bancaria non costituisce un valido
giustificativo utilizzabile a fini fiscali. Non vi figura infatti la menzione
“attestazione fiscale” né la dicitura “da conservare ai fini fiscali” (cfr. per
analogia la sentenza TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017, consid. 4.3.).
Sempre riallacciandosi
alla determinazione del reddito da attività indipendente, nella sostanza i
contribuenti non hanno indicato la sostanza commerciale, ossia quella relativa
all’attività lucrativa da medico.
In queste circostanze
l’autorità fiscale ha correttamente dichiarato irricevibile i reclami, ritenuto
come, quanto presentato dai coniugi __________ non fosse idoneo a comprovare la
manifesta inesattezza delle decisioni di tassazione d’ufficio impugnate.
4.
4.1.
Stabilito che l’autorità fiscale non poteva sostituire
la tassazione d’ufficio con una ordinaria, a causa dell’inosservanza degli
obblighi procedurali da parte dei contribuenti, resta ancora da verificare se le
tassazioni contestate non siano palesemente eccessive.
4.2
A
questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possono essere
censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è
manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto
essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza
del TF n. 2C_96/2019 del 19 settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a
ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,
p. 38). Una tassazione d’ufficio non è
manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è
oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima
inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla effettiva capacità
contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da
considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17
ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti alla sentenza del TF n. 2C_679/2016
dell’11 luglio 2017).
4.3
Anche
quando intraprende una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener
conto di tutti i fatti conosciuti al momento della tassazione e, come
nell’ambito di una tassazione ordinaria, deve prendere in considerazione
d’ufficio tutti i documenti di cui dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016
dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata). Nella misura del
possibile, l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di
ogni singolo contribuente, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli
obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201
ss LT. L’autorità può, se del caso, procedere ad atti istruttori addizionali
per poter stabilire gli elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti
nell’incarto fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario
giusta l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità
fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non
dispone di elementi probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del
dispendio o all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore
di vita sono ammissibili (Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 23 ad
art. 130 LIFD).
4.4
Non
da ultimo, l’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza
peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del
contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a
quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di
presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere
sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile
una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter
trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio
sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con
riferimenti giurisprudenziali).
4.5
Ritornando al caso che qui
ci occupa, l’UT non ha stabilito gli elementi imponibili in maniera palesemente
eccessiva.
Per il 2022, i contribuenti
hanno dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 35'300.- a fronte di
uno stimato per apprezzamento dall’autorità fiscale di fr. 44'200 (per l’IC e
di 52'500.- per l’IFD per effetto degli importi diversi delle deduzioni).
Per il 2021, la ricorrente
ha dichiarato un reddito imponibile di fr. 27’567.- a fronte di un reddito
stabilito d’ufficio dall’UT di fr. 42'200.- (per l’IFD di fr. 50'500.-).
Ora, come visto, il
reddito da attività indipendente non può essere stabilito correttamente in
assenza dei necessari dati e documenti. L’UT per sua parte ha comunque determinato
un reddito da attività indipendente non di molto distante da quanto dichiarato
(ma non comprovato dalla contribuente) prendendo anche in considerazione le
deduzioni che potevano entrare in linea di conto tenendo conto della situazione
concreta dei contribuenti.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: