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Decisione

80.2024.41

Deduzioni: alimenti per figli minorenni, onere della prova, assenza di convenzione omologata dall’autorità competente, annullamento della decisione

23 aprile 2025Italiano20 min

dicembre 2023, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (in seguito UT) ha notificato

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.41

80.2024.42

Lugano

23 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 febbraio 2024 contro la decisione del 21 febbraio 2024 in materia di IC

e IFD 2022.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1 (__________), è

giunto nel Comune di Gambarogno il 1.1.2021, proveniente dal Kirghizistan.

Divorziato dal 2011, è pensionato ed è padre di __________ (__________). La

figlia minorenne è domiciliata con la madre, __________, nel Canton Zurigo, e,

nel periodo fiscale 2022, frequentava il liceo __________, in internato.

b.

Per il periodo fiscale

2022, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile complessivo pari a

fr. 33'510.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 425'748.-. Nelle

deduzioni, in particolare, ha fatto valere fr. 20'000.- a titolo di “alimenti

versati al coniuge divorziato” ed ha inoltre indicato nelle Comunicazioni e

note per l’Ufficio di tassazione, che le spese da lui sostenute a titolo di

alimenti per i figli minorenni erano pari a fr. 19'000.- (corrispondenti alle

spese di formazione presso il liceo ad __________).

B. Con decisione del 19

dicembre 2023, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (in seguito UT) ha notificato

al contribuente la tassazione IC/IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in

fr. 56'000.- per l’IC (in fr. 64'000.- quello determinante per l’aliquota) e in

fr. 65'500.- per l’IFD e la sostanza in fr. 149'000.- (in fr. 200'000.-

l’importo determinante per l’aliquota). Rispetto a quanto dichiarato dal

contribuente, l’autorità fiscale, ha, tra le altre cose, riconosciuto la

deduzione di fr. 20'000.- per alimenti versati alla figlia minorenne anziché

alla ex coniuge e ha negato le deduzioni per figlio a carico e figli agli studi

con la motivazione “Deduzione considerata in base alla situazione al 31

dicembre 2022. Sono concessi gli alimenti versati”.

C. Con reclamo del 4/5

gennaio 2024, il contribuente ha impugnato la decisione di tassazione IC/IFD

2022, sostenendo che la figlia minorenne __________, dal mese di giugno del 2022,

aveva iniziato il ginnasio ad __________. Alle spese della scuola (fr. 34'000.-

annui) andavano aggiunti i costi supplementari, quali quelli per le escursioni,

i biglietti del treno per recarsi da __________ a __________ __________ e a __________,

diversi libri, nonché un PC richiesto dalla scuola per un totale di fr.

20'000.- per il primo semestre. Il reclamante avrebbe corrisposto sia fr.

20'000.- alla ex moglie (nonché madre della minore), a titolo di alimenti, sia

la totalità delle spese legate alla scuola frequentata da __________. Tutte le

spese da lui sostenute per il mantenimento della minore avrebbero dovuto essere

intese quali alimenti deducibili.

D. a.

Con scritto del 22

gennaio 2024, l’autorità fiscale ha rilevato che, nella documentazione allegata

al reclamo, non risultavano alimenti alla ex coniuge, bensì versamenti a favore

della figlia (“__________”). Quanto versato doveva pertanto essere

considerato alimenti alla figlia minorenne e non alla ex coniuge. Secondo la

documentazione bancaria fornita, i versamenti effettuati nel 2022 assommavano a

fr. 9'595.-. La cauzione di fr. 2'000.-, versata alla scuola frequentata dalla

figlia, non poteva essere considerata nel calcolo degli alimenti, trattandosi

di un importo soggetto a restituzione da parte della scuola.

Le spese pagate nel corso

del 2022 per la frequenza del ginnasio di __________ erano pari a fr. 17'100.-.

Quelle pagate il 21 marzo 2023 non potevano essere considerate invece ai fini

del periodo fiscale 2022. Ulteriori alimenti a favore della figlia non erano,

secondo il fisco, documentati. Motivo per il quale, a titolo di alimenti a

favore del figlio, doveva essere ammessa la somma di complessivi fr. 26'695.-. Per

le visite della figlia in Ticino, era esclusa la deducibilità di ulteriori

spese. Al contribuente veniva inoltre spiegato che “versando e deducendo gli

alimenti per la figlia minorenne, le deduzioni sociali dal reddito non possono

essere ammesse aggiuntivamente a quella per alimenti”. Motivo per il quale

il contribuente veniva invitato, entro il 20 febbraio 2024, a voler prendere

posizione in merito a quanto verificato da parte del fisco, nonché a

trasmettere copia della convenzione di divorzio (vidimata dal giudice), con la

quale quale erano stati stabiliti gli alimenti da versare alla ex moglie ed

alla figlia, come pure la prova del versamento di ulteriori contributi alimentari.

b.

Con risposta del

5/6.2.2024, il reclamante ha prodotto i documenti richiesti, ricapitolando

l’insieme delle spese sostenute per il mantenimento della figlia e cifrandole

in complessivi fr. 41'014.-. A suo avviso, legge del __________ consentirebbe

ai divorziati di trovare da soli un accordo in merito a tali contributi.

E. Con decisione del 21

febbraio 2024, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo, riducendo il reddito

imponibile a fr. 42'700.-, per l’IC (fr. 48'900.- l’importo determinante per

l’aliquota) e a fr. 50'400.- per l’IFD. La deduzione degli alimenti per la

figlia era stabilita in fr. 33'900.-. Ricordato che, generalmente, i contributi

alimentari sono stabiliti in una convenzione o ordinati mediante una decisione

giudiziaria, il fisco ha agggiunto che il Tribunale federale ha lasciato aperta

la questione se il contributo di mantenimento debba fondarsi su una convenzione

ratificata dall’autorità tutoria o se l’imposizione presso il genitore che

riceve la prestazione e la deduzione presso quello che la eroga debbano

intervenire anche se si tratta di contributi pagati senza convenzione.

Il reclamante, nel corso

del 2022, aveva effettuato diversi pagamenti, a titolo di alimenti per il

mantenimento della figlia minorenne, domiciliata fuori Cantone con la madre, per

un totale di fr. 16'800.-, oltre al versamento diretto di fr. 17'100.- per le

spese di formazione della minore. Avrebbe inoltre proceduto ad ulteriori

pagamenti (vestiti; spese dei mezzi pubblici di trasporto; acquisto di un PC;

paghetta; abbonamento telefonico; attività sportive). I contributi alimentari

dovuti non erano tuttavia stati stabiliti mediante una convenzione e neppure

una decisione giudiziaria. Nonostante il reclamante avesse fornito copia di un

accordo privato sottoscritto con la ex coniuge, il fisco si chiedeva se quanto

versato potesse essere integralmente dedotto a titolo di contributo alimentare

e concludeva che fossero deducibili unicamente i versamenti all’ex coniuge pari

a fr. 16'800.- e l’importo di fr. 17'100.- per le spese di frequenza scolastica

della figlia. Gli altri costi chiesti in deduzione, erano, secondo l’autorità

fiscale, “contributi fittizi e di mantenimento diretto della figlia, non

deducibili ai sensi degli articoli 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD”.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________ contesta l’ammontare degli

alimenti riconosciuti in deduzione a favore della figlia minorenne. In

particolare censura il fatto che, l’UT, dopo avergli richiesto i giustificativi

relativi al mantenimento della minore, non li abbia poi presi in

considerazione. L’insorgente ritiene che, nel computo degli alimenti versati,

debbano essere riconosciuti anche le spese di viaggio con le __________, la

paghetta mensile direttamente accreditata sul conto personale, l’acquisto di un

PC per la scuola, le spese per l’abbonamento telefonico e il corso di “kickboxing…

benefico per la promozione della fiducia in sé stessa”.

La pretesa dell’UT di

prendere in considerazione le convenzioni di divorzio non avrebbe un fondamento

giuridico, specialmente laddove la fine dell’unione coniugale è stata decisa da

un giudice estero, in casu del __________. Quello che conta sarebbe

l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio. Non potendo computare tutte

le spese necessarie, un genitore divorziato si troverebbe penalizzato per

rapporto ai coniugati, in violazione dell’art. 8 Cost. Chiede pertanto di

prendere in considerazione la totalità dei costi di mantenimento fatti valere.

G. Con scritto del 14

marzo 2025 la Camera di diritto tributario si è rivolta al contribuente,

chiedendo la trasmissione dei documenti relativi al riconoscimento, in Svizzera,

della sentenza di divorzio, oltre a indicazioni in merito all’autorità svizzera

che aveva omologato un accordo tra i genitori relativo al mantenimento della

figlia minorenne. Al contribuente veniva ricordato che, trattandosi di una

deduzione, la prova rimaneva a suo carico ed al contempo che, in mancanza di

una presa di posizione entro il 7 aprile 2025, la Camera avrebbe deciso in base

agli atti a disposizione. Inoltre il ricorrente veniva avvertito che “in

mancanza di prove in merito alla modalità di definizione dell’obbligo di

mantenimento nei confronti della figlia la Camera potrà anche intraprendere una

modifica a suo sfavore della notifica di tassazione da lei impugnata”.

Nella sua risposta, il

ricorrente ha affermato che il divorzio è stato riconosciuto in Svizzera e

registrato presso l’Ufficio dello Stato civile del Canton Soletta. Nessuna

autorità svizzera si sarebbe invece occupata del contributo alimentare della

figlia. Il ricorrente ribadisce che secondo il diritto kirghiso, le parti

possono liberamente mettersi d’accordo circa gli alimenti da versare, senza che

ciò venga stabilito da un giudice.

Diritto

1. 1.1.

Dalla disamina dell’incarto

fiscale, prodotto dall’autorità di tassazione, risulta che l’insorgente ha

presentato la dichiarazione d’imposta priva di allegati. In particolare ha

dichiarato redditi di natura previdenziale (“pensioni della previdenza

professionale e individuale vincolata” nonché “rendite AVS”), senza allegare

alcuna attestazione; fatto valere deduzioni, senza giustificativi; dichiarato

una sostanza imponibile complessiva (in particolare, titoli e capitali per fr.

197'571.-), senza allegare alcun documento bancario. Il 19 dicembre 2023, l’UT gli

ha notificato le decisioni di tassazione IC/IFD 2023, senza aver richiesto al

contribuente la presentazione degli allegati.

1.2.

Secondo gli articoli 124

cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT, il contribuente deve compilare il modulo in modo

completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati

prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

Le persone fisiche devono

allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i certificati di salario

concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente, le attestazioni

sui compensi ricevuti come membri dell’amministrazione o di un altro organo di

una persona giuridica, gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (artt.

125 cpv. 1 LIFD e 199 cpv. 1 LT). Oltre alla dichiarazione fiscale comprensiva

dei moduli, il contribuente ha l’obbligo di allegare tutti i giustificativi che

si riferiscono alla sua situazione personale (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 1 ad art. 125 LIFD).

L’enumerazione degli

allegati non è esaustiva. Altri giustificativi, documenti, nonché liste possono

essere richiesti dall’autorità fi-scale nell’ambito dell’ulteriore

collaborazione che si deve atten-dere dal contribuente (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, n. 7 ad art. 125 LIFD).

Secondo gli articoli 124

cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la

dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta è

diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

1.3.

In applicazione degli art.

130 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT, l’autorità di tassazione è infatti tenuta a controllare

la dichiarazione d’imposta e procedere alle indagini necessarie.

Secondo il capoverso 2

della norma, l’autorità fiscale deve eseguire la tassazione d’ufficio, in base

a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non

soddisfa i suoi obblighi procedurali (tra i quali rientrano anche l’invio della

dichiarazione d’imposta e degli allegati) oppure se gli elementi imponibili non

possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può

tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente.

1.4.

Appare evidente che la

procedura seguita dall’autorità fiscale è irrita.

Trattandosi di una

dichiarazione fiscale priva di allegati, l’UT avrebbe dovuto diffidare il

contribuente alla presentazione degli allegati e a fare tutto il necessario per

consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD, art. 200

cpv. 1 LT), avvertendolo della possibilità di procedere ad una tassazione

d’ufficio in mancanza di quanto richiesto (art. 130 cpv. 2 LIFD, art. 204 cpv.

Considerandi

2.

LT).

Già solo per tale ragione,

la decisione su reclamo IC/IFD 2022 dev’essere annullata e gli atti rinviati

all’autorità di tassazione affinché richieda al ricorrente di produrre tutti i

giustificativi del caso, informandolo delle conseguenze in mancanza di invio

degli stessi.

2.

2.1.

Per quanto concerne

la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ritiene che possano essere

dedotti quali alimenti per la figlia minorenne unicamente i versamenti

effettuati sul conto della ex coniuge (per un importo di complessivi fr.

16'800.-) e la retta scolastica per l’internato (fr. 17'100.-) e non anche gli

ulteriori costi diretti, fatti valere dal contribuente. Di diverso avviso

quest’ultimo, secondo cui dovrebbero essere considerati tutti gli esborsi

riferiti al mantenimento della figlia, per un ammontare di fr. 41'014.-.

Ora, a prescindere dalla questione

di natura procedurale esposta al considerando precedente, vale la pena di

addentrarsi comunque nella questione della deduzione legata al contributo di

mantenimento della figlia minorenne, che pure dovrà essere oggetto di nuova

decisione da parte dell’autorità fiscale, nella misura in cui non dovrà essere

intrapresa una tassazione d’ufficio.

2.2

Giusta gli articoli 32

cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dai

proventi gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità

parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di

mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

2.3

Fintanto

che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri

al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il

contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili

dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a

LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli

alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua

autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f

LIFD; art. 22 lett. f LT) mentre sono deducibili per il contribuente che

li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c

LT).

2.4

Secondo il principio di

corrispondenza o congruenza (Korrespondenzprinzip; principe de concordance),

gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che li riceve per i

figli sotto la sua autorità parentale (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 58a s. ad art. 23

LIFD, p. 516; sentenza TF 2C_544/2019 del 21.04.2020 consid. 6.2 e 6.3 = RDAF

2020.

II p. 418 ss). D’altro canto, questi alimenti sono pienamente deducibili

per il genitore che li versa (articoli 33 cpv. 1 lett. c LIFD e 32 cpv.

1.

lett. c LT). La deducibilità degli alimenti per i figli minorenni vale

tuttavia solo per gli alimenti dovuti nell’ambito del diritto di famiglia, ma

non per gli alimenti versati a titolo volontario (Circ. AFC n. 30 del 21

dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta, n. 14.2.2., p. 32).

2.5

I contributi di

mantenimento sono deducibili unicamente fintantoché i figli sottostanno

all’autorità parentale del genitore che riceve gli alimenti (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit.,

n. 52 ad art. 33 LIFD, p. 683) e possono rivestire la forma di pagamenti (Geldleistungen)

diretti e ricorrenti ma anche di prestazioni in natura (Natural- und

Barunterhalt) o di assunzione di costi indiretti (Betreuungsunterhalt;

Locher, Kommentar zum DBG, 2a

ed., Basilea 2019, n. 34 ss, p. 992 ss, in particolare n. 48 ad art. 33 LIFD,

p. 995 e riferimenti citati; Hunziker/Mayer-Knobel

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

4a ediz., Basilea 2022, n. 23a ss. ad art. 23 LIFD, p. 563 s.).

Servono alla copertura dei bisogni vitali, senza che il destinatario benefici

di alcun incremento patrimoniale (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

op. cit., n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 683; n. 60 ad art. 23 LIFD, p. 516 s.).

Gli alimenti versati al coniuge

per il figlio minorenne o direttamente al figlio maggiorenne sono di regola

prestazioni pecuniarie dirette ricorrenti. Possono tuttavia essere versati

anche come pagamenti indiretti, ad esempio con la presa a carico degli

interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati. Sono possibili anche

prestazioni in natura (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, n. 14.2.2., p. 32).

3.

3.1.

Nel caso in esame, il

ricorrente non ha prodotto alcuna sentenza di divorzio né una convenzione sul

mantenimento della figlia minorenne.

3.2

3.2.1

Secondo l’art. 276 del

Codice civile svizzero (RS 210), che tratta l’oggetto e l’estensione del

mantenimento da parte dei genitori, il mantenimento consiste nella cura,

nell’educazione e in prestazioni pecuniarie (cpv. 1). Quando i genitori non

formano più una comunità domestica, in linea di principio le cure e

l’educazione del figlio passano al genitore titolare della custodia, ossia al

genitore con il quale il figlio vive prevalentemente, mentre l’altro dovrà

versare prestazioni pecuniarie (sentenza del TF 2C_274/2020 del 14 maggio 2020,

consid. 3.1, con riferimento all’art. 276 cpv. 2 CC e al Messaggio concernente

una modifica del Codice civile svizzero [Mantenimento del figlio], FF 2014 489,

in particolare cifra 1.2.3, p. 498).

3.2.2

I principi per il calcolo

degli alimenti per i figli sono stabiliti dall'art. 285 del Codice civile

svizzero nella versione del 20 marzo 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2017

(RU 2015 4299). In primo luogo, si tratta di pagamenti monetari nei casi in cui

i genitori non vivono nella stessa abitazione (DTF 145 V 154 consid. 4.2.2.1).

Per quanto riguarda il mantenimento del figlio in senso stretto,

dall'art. 285 cpv. 1 CC si evince che il contributo di mantenimento deve essere

commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità

dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. Il

diritto in vigore dal 2017 prevede anche un contributo di accudimento

(art. 285 cpv. 2 CC), che serve a garantire la cura del figlio da parte dei genitori

o di terzi. Dal 1° gennaio 2017, lo stato civile dei genitori non è più

rilevante a questo proposito (sentenza TF 2C_274/2020 del 14 maggio 2020

consid. 3.2, con riferimento a DTF 144 III 377 consid. 7.1.1).

3.2.3

La commisurazione del

contributo alimentare (per il mantenimento del figlio in senso stretto e del

contributo di accudimento) può avvenire tramite sentenza o accordo

contrattuale. Tuttavia, contratti circa l’obbligo di mantenimento conclusi in sede

extragiudiziale vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di

protezione dei minori (art. 287 cpv. 1 CC; DTF 126 III 49 consid. 2d). In

mancanza di tale approvazione, gli accordi di mantenimento basati sull’art. 276

CC non sono validi per il minore (DTF 126 III 49 consid. 2c). L’obbligo di approvazione

ha come scopo principale il bene del figlio e la sua protezione da eventuali

svantaggi. Tuttavia, serve anche nell’interesse della persona obbligata a

versare gli alimenti, in quanto quest’ultima non deve, in linea di principio,

pagare alcun contributo alimentare che pregiudichi il suo minimo vitale

(sentenza 2C_274/2020 del 14 maggio 2020 consid. 3.3 e giurisprudenza citata;

v. anche Hunziker/Mayer-Knobel,

op. cit., n. 21c ad art. 33 LIFD, p. 772 s.).

3.3

Tornando al caso che qui

ci occupa, occorre anzitutto rilevare che agli atti non vi è alcuna convenzione

per quanto concerne gli alimenti a favore della figlia minorenne. I coniugi

hanno divorziato il 4 luglio 2011 in __________ (cfr. anche www.movpop.ti.ch, sito consultato il 13.3.2025). Il

contribuente ha prodotto unicamente un certificato di divorzio ed ha anche

indicato, nello scritto del 5 febbraio 2024, che la legge di tale Paese

permetterebbe ai coniugi di trovare un accordo in relazione agli alimenti.

L’insorgente ha poi

presentato un documento – controfirmato dalla ex coniuge il 30 gennaio 2024 –

intitolato “Bestätigung der vereinbarten Unterhaltszahlungen (alimente) für

gemeinsame Tochter __________” e dal seguente tenore:

Ich habe die Liste der von meinem ex-Mann __________

im Jahre 2022 geleisteten Unterhaltszahlungen gesehen und kann hiermit

bestätigen, dass sie nicht nur der Wahrheit entsprechen aber unserer

gegenseitigen Übereinkunft für den Unterhalt unserer gemeinsamen Tochter. 2022

war ein schwieriges Jahr, da ich zum Teil ohne Arbeit war und die

Lebenshaltungskosten in Zürich signifikant anstiegen”.

La lista contemplava spese

per fr. 41'014.-: retta del ginnasio [fr. 17'100.-]; PC [fr. 1'100.-]; alimenti

pagati tramite versamenti a __________ [fr. 16’800]; “paghetta” alla figlia

[fr. 2'400.-]; abbonamento telefonico __________ [fr. 400.- ]; indumenti [fr.

600.-], trattamenti medici non pagati dalla cassa malati [fr. 437.-]; spese __________

[fr. 1'677.-]; kickboxing [fr. 500.-]).

Delle spese incluse in tale

lista, l’UT ha riconosciuto la retta del ginnasio e gli alimenti pagati tramite

versamenti alla ex moglie.

3.4

Alla luce del diritto

svizzero in vigore (in particolare art. 287 CC), l’autorità fiscale, in assenza

di una convenzione sugli alimenti omologata da parte di un’autorità – la quale

ha il compito di esaminare e ponderare gli interessi del minore ed infine

stabilire il corretto contributo di mantenimento prendendo in considerazione

altresì le situazioni finanziarie di entrambi i genitori – non può limitarsi a

riconoscere i pretesi versamenti unliateralmente fatti valere dal contribuente.

Come già ricordato, trattandosi di una deduzione, l’onere della prova incombe a

quest’ultimo.

Inoltre, diversamente da

quanto sostenuto dall’insorgente (nello scritto del 26 marzo 2025 alla Camera

di diritto tributario), in Svizzera l’interesse del minore è fortemente

tutelato dalle normative poc’anzi esposte, sicché non hanno alcuna rilevanza

eventuali disposizioni meno restrittive in vigore in altri Paesi.

3.5

In assenza di una

convenzione omologata, l’autorità fiscale è tenuta ad apprezzare il contributo

alimentare ed anche a decurtarlo, seguendo lo schema esposto nella sentenza del

Tribunale federale 2C_274/2020 del 14 maggio 2020.

Nel caso concreto, anche

se non esiste un accordo di mantenimento omologato dall’autorità, ciò non

significa che i contributi alimentari per la figlia non siano dovuti. Il

contribuente deve tuttavia dimostrare che la sua ex coniuge non sia in grado di

provvedere al mantenimento della figlia con i propri mezzi (compreso il proprio

patrimonio) e che l’importo concordato sia adeguato (sentenza 2C_274/2020 del

14.

maggio 2020 consid. 4.4.).

3.6

Oltre a ciò, occorrerà

valutare attentamente il rispetto del principio di corrispondenza,

verificando quale contributo alimentare __________ abbia dichiarato alle autorità

fiscali del Canton Zurigo, affinché quanto versato dal contribuente, a titolo

di contributo alimentare per la figlia minorenne, venga imposto nella partita

fiscale della madre.

A questo proposito si

rileva che, secondo un’opinione dottrinale, i pagamenti effettuati direttamente

a terzi e non all'altro genitore (ad esempio, le spese scolastiche dovute sulla

base di un contratto tra la scuola e il genitore pagante) non dovrebbero essere

deducibili sulla base dell'articolo 33 cpv. 1 lett. c LIFD (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a. ed., n. 53 ad art. 33 LIFD e sentenza cantonale [BL]

citata; di diverso avviso Hunziker/Mayer-Knobel,

op. cit., n. 18a ad art. 33 LIFD). Inoltre, trattandosi di un internato, come

si evince dal contratto agli atti – comprensivo quindi dei costi, oltre della

scuola anche del vitto e dell’alloggio – non si comprende come il contribuente

possa aver corrisposto, quantomeno dall’inizio della frequenza scolastica,

ancora fr. 1'500.- al mese a titolo di “Unterhalt Emily”.

4.

Di conseguenza la

decisione IC/IFD 2022 su reclamo è annullata e gli atti vengono trasmessi

all’UT di Bellinzona affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei

considerandi. Non si prelevano spese processuali e tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§

Di conseguenza la decisione su reclamo IC/IFD 2022 è annullata e gli atti sono

rinviati all’UT di Bellinzona affinché proceda nei propri incombenti ai sensi

dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

processuali e tassa di giustizia.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: