80.2024.43
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, presentazione della dichiarazione nel Cantone di domicilio
10 gennaio 2025Italiano10 min
conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella decisione su reclamo
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.43
Lugano
10 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 febbraio 2024 contro la decisione del 1 febbraio 2024 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 16
gennaio 2024 l’RS 1 (di seguito UT), dopo diffida, ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 100.-, per violazione degli obblighi procedurali, per non aver
presentato la dichiarazione d’imposta 2022.
B. Con e-mail del 25
gennaio 2024, il contribuente chiedeva l’annullamento della decisione con cui
gli era stata inflitta la multa disciplinare, invocando motivi giustificativi
per il ritardo nell’invio. Il contribuente invocava di aver correttamente
inviato elettronicamente la dichiarazione d’imposta nel Canton __________, dove
aveva il domicilio, e di essere stato impossibilitato ad inviare la
documentazione destinata al fisco ticinese a causa di una malattia.
C. L’UT considerava
l’e-mail in questione reclamo contro la decisione del 16 gennaio 2024 e, con
decisione del 1° febbraio 2024, lo respingeva, rilevando che il reclamante non
aveva dato seguito alla diffida notificatagli il 13 novembre 2023 e che la
dichiarazione era stata presentata solo il 26 gennaio 2024, cioè dopo la multa.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario,RI 1 postula nuovamente
l’annullamento della multa. Ribadisce di aver inoltrato la dichiarazione alle
autorità fiscali del Cantone di domicilio e sostiene di aver ottenuto una
proroga per presentare la dichiarazione nel Canton Ticino fino al 31 dicembre
2023. Produce poi un certificato medico che attesterebbe una sua malattia nel
mese di gennaio del 2024.
E. Con osservazioni del
20 marzo 2024, l’UT postula la
conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella decisione su reclamo
impugnata.
Diritto
1. Deve essere rilevato
preliminarmente che il reclamo presentato dal contribuente non rispettava i
requisiti di forma previsti dalla legge.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica. Le stesse disposizioni si applicano anche alle decisioni
che concernono le multe per violazione degli obblighi procedurali (articoli 266
cpv. 4 seconda frase LT e 182 cpv. 3 LIFD).
Oltre al requisito
temporale, il reclamo deve ossequiare anche la forma scritta, come indicato
dalla legge agli articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206 cpv. 1 LT. L’invio per e-mail
(come del resto pure l’invio tramite telefax) del reclamo non è infatti
sufficiente, essendo sprovvisto della firma autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 18a ad art. 132
LIFD, p. 2220 e giurisprudenza citata).
Nella fattispecie, il
contribuente si era limitato a inviare all’UT un’email, con la quale chiedeva
l’annullamento della multa. Il reclamo era pertanto irricevibile, per vizio di
forma.
Di conseguenza, la Camera
di diritto tributario non potrebbe entrare nel merito del ricorso del
contribuente, essendo la multa inflitta a quest’ultimo già passata in
giudicato. Per le ragioni che seguono, il ricorso dovrebbe comunque essere respinto
anche nel merito.
Considerandi
2.
2.1.
La
multa disciplinare è stata inflitta sulla base dell’art. 257 cpv. 1 LT, secondo
cui chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa
in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a)
non consegna la dichiarazione
d’imposta o gli allegati;
b)
non adempie all’obbligo di
fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c)
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non
presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è
punito con la multa.
Il
capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di
tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
2.2
Secondo
l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione
pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che
non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo
il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in
modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati
prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta
il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
Il
capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.
Il
capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i
termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di
analogo tenore l’art. 124 LIFD.
2.3
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste
nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione
intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire
la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a
collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
3.
3.1.
Nel caso in esame, al
ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato
entro il termine impartitogli, e nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta
per il periodo fiscale 2022.
Il ricorrente, infatti,
aveva ricevuto una proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine per presentare
la dichiarazione d’imposta solo dopo aver ricevuto una diffida il 13 novembre
2023.
Tuttavia, il ricorrente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta
nemmeno entro il termine prorogato. Per questo motivo, scaduto quest’ultimo e
avendo già precedentemente emesso una diffida con invito a collaborare, l’UT ha
emesso la multa disciplinare.
3.2
La circostanza che
l’insorgente abbia presentato la dichiarazione d’imposta nel Cantone di
domicilio entro il termine attribuitogli da quest’ultimo è irrilevante.
A tale riguardo, l'art. 2
cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9
marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica,
sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede,
bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in
questi altri Cantoni.
Pertanto in ogni cantone
in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene
eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto
cantonale.
La Circolare n. 16 del 31
agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) osserva a tale
riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio
deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale
riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).
Evidentemente, ciò non
significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga
ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa
disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai
singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale (cfr. le sentenze CDT
n. 80.2021.188 del 26 ottobre 2021 consid. 2.4.2 e n. 80.2014.34 del 14 marzo
2014.
consid. 2.4).
3.3
L’insorgente giustifica
poi il ritardo nell’inoltro della dichiarazione con l’impossibilità fisica di
recarsi nel suo ufficio per ritirare la dichiarazione già pronta e successivamente
alla Posta, a causa di malattia.
Nel caso d’invio tardivo della dichiarazione d’imposta e, se
la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di
rinvio tardivo, l'inosservanza del termine dev’essere scusata qualora il contribuente
provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia
o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in
tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti
sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale, cfr. art. 192
cpv. 5 LT).
Se una malattia viene
invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da
impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire
mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della
libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia
sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una
malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo
la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un
certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che
l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera
colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere
l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento
incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid.
4.3.2
e giurisprudenza citata).
Nel caso in esame, il
ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale della malattia che gli avrebbe
impedito di muoversi dal proprio domicilio, limitandosi ad allegare una ricetta
medica del 22 gennaio 2024 in cui gli venivano prescritti due medicinali, l’uno
contro l'ipertensione e l’altro per il trattamento delle verruche. Tale
documento, tuttavia, non è idoneo a dimostrare che il ricorrente fosse impedito
da una malattia ad adempiere i suoi obblighi procedurali.
3.4
Neppure le ulteriori
contestazioni relative alle difficoltà di comprensione dei documenti in
italiano ricevuti dall’amministrazione fiscale ticinese, a causa della sua lingua
madre francese, possono supportare la sua posizione. Come già ricordato,
avrebbe potuto adempiere i suoi obblighi inviando semplicemente una copia della
dichiarazione presentata nel Cantone di domicilio.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: