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Decisione

80.2024.46

Imposta preventiva: rimborso, estinzione del diritto, scadenza della prestazione imponibile, presentazione dichiarazione d’imposta

5 novembre 2024Italiano13 min

reclamo, contestando il mancato rimborso dell’imposta preventiva complessiva richiesta.

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.46

Lugano

5

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del

Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana Balestra Gamboni

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 29 febbraio 2024 contro la decisione del

7 febbraio 2024 in materia di rimborso imposta preventiva 2018.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1, pensionata, è stata

membro con firma individuale della __________ dal 18 giugno 1997 al 15 dicembre

2011.

Il 14 luglio 2017, la

società è stata messa in liquidazione e il 16 settembre 2021 è stata radiata

(v. estratto Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino; ultima

consultazione: 30.09.2024).

b.

Il 19 luglio 2021, la __________

ha inoltrato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC)

il Modulo 102, nel quale ha dichiarato di aver versato un dividendo

straordinario pari a fr. 74'998.10 in relazione all’esercizio 2018 e che

la prestazione imponibile era scaduta il 31 dicembre 2018. L’imposta preventiva

trattenuta con l’aliquota del 35% ammontava a fr. 26'249.35 ed è stata versata

all’AFC con valuta 30 luglio 2021.

c.

Il 21 novembre 2022, RI 1

presentava la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche 2021.

Nel Modulo 8.1

(partecipazioni qualificate nella sostanza aziendale) dichiarava di possedere

una quota di partecipazione del 55.00% nell’__________.

Per quanto qui

d’interesse, la contribuente formulava una pretesa di rimborso dell’imposta

preventiva pari a fr. 32'093.60, così composta:

·

fr. 17'656.80 per il periodo fiscale 2021: la contribuente

dichiarava di aver beneficiato di un dividendo pari a fr. 50’448.‑,

notificato all’AFC tramite il Modello 102, compilato il 28.02.2021; e

·

fr. 14'436.80 perché dal medesimo Modulo emergeva che la

società aveva distribuito un dividendo di fr. 74'998.‑ riferito

all’esercizio 2018, di cui la contribuente aveva beneficiato in ragione di

fr. 41'248.‑ (notificato all’AFC tramite il Mod. 102 compilato il 19.07.2021).

B. Con decisione del 23

agosto 2023, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava alla contribuente le decisioni

di tassazione IC/IFD 2021.

In particolare, l’autorità

di tassazione aggiungeva “reddito da titoli e capitali” in ragione di

fr. 28'090.‑ poiché – per l’IC ‑ “i

redditi lordi da partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del

capitale azionario o sociale di una persona giuridica) appartenente alla

sostanza privata sono imponibili in ragione del 70%”. Per l’IFD, invece,

tale aggiunta non era stata motivata.

L’UT aggiungeva altresì “altri

redditi” in ragione di fr. 31’100.‑ per l’IC e di fr. 11’600.‑

per l’IFD quali “recupero dei dividendi dell’__________ con scadenza

31.12.2018 (su questi dividendi il diritto di rimborso dell’IP è estinto per

decorrenza del termine secondo l’art. 32 cpv. 1 LIP)”.

Circa il rimborso

dell’imposta preventiva richiesto (fr. 32'093.60), l’UT ammetteva

unicamente fr. 14'045.15, argomentando che la “istanza [è] presentabile

al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la

prestazione imponibile e al più tardi entro 3 anni dalla fine dell’anno civile

in cui è scaduta la prestazione imponibile. [L’]istanza di rimborso [è]

respinta in tutto o in parte”.

C. Il 14 settembre 2023,

per il tramite della sua rappresentante, la RA 1, la contribuente presentava

reclamo, contestando il mancato rimborso dell’imposta preventiva complessiva richiesta.

La patrocinatrice

sottolineava altresì che “la prestazione [era] maturata in modo definitivo

nell’ambito della liquidazione dell’__________ e conseguente scioglimento della

Comunione Ereditaria __________ (mod. 102 inoltrato il 19.07.2021, pagamento

avvenuto il 30.07.2021)”.

D. Con decisione del 7

febbraio 2024, l’UT respingeva la “domanda di rimborso dell’imposta

preventiva sul dividendo/distribuzione straordinaria 2018, con scadenza

31.12.2018, […] in quanto i termini per il rimborso [erano] scaduti”.

Secondo l’autorità di tassazione, infatti, “la richiesta per il rimborso

dell’imposta preventiva doveva essere presentata nei 3 anni successivi alla

fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art.

32 LIP), cioè entro il 31.12.2021”. Invece, i contribuenti avevano “presentato

l’istanza di rimborso unicamente con la dichiarazione 2021 il 23 novembre 2022,

fuori termini”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dalla RA 1, lamenta

il mancato rimborso dell’imposta preventiva trattenuta dal dividendo

straordinario distribuito dall’__________ nel 2018.

L’insorgente ribadisce che

il Modulo 102 è stato inoltrato il 19 luglio 2021 quale conseguenza della

distribuzione di utile. L’imposta preventiva è stata pagata all’AFC il 30

luglio 2021 e la richiesta di rimborso è stata presentata con la Dichiarazione

d’imposta 2021, quindi nei termini di legge.

La ricorrente sottolinea altresì

che “la richiesta di rimborso non [avrebbe potuto] essere fatta prima della

decisione e della distribuzione”.

F. Nelle osservazioni al

ricorso, l’autorità di tassazione conferma la decisione impugnata e rimanda

alla già esaustiva motivazione allegata.

Anche l’AFC ha presentato

le proprie considerazioni, proponendo la reiezione del ricorso, poiché il

diritto al rimborso dell’imposta preventiva sarebbe definitivamente estinto e

la richiesta sarebbe stata interposta senza rispettare i termini di legge.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 1 cpv. 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta

preventiva (LIP; RS 642.21), la Confederazione riscuote un’imposta preventiva,

fra l’altro, sui redditi di capitali mobili.

Per

l’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP l’imposta preventiva sui redditi di capitali

mobili ha per oggetto, in particolare, i redditi da azioni emesse da una

persona domiciliata in Svizzera.

Per

i redditi di capitali mobili, l’art. 12 cpv. 1 LIP dispone che il credito

fiscale sorga alla scadenza della prestazione imponibile.

L’imposta preventiva sui

redditi di capitali mobili scade, secondo l’art. 16 cpv. 1 lett. c LIP,

30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12 LIP).

1.2.

L’art. 21 cpv. 1 lett. a

LIP riconosce che l’avente diritto può chiedere il rimborso dell’imposta

preventiva sui redditi di capitali mobili, ritenuta a suo carico dal debitore,

se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento

sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile.

Per l’art. 29 cpv. 1 LIP,

il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza

scritta all’autorità competente.

L’art. 32 cpv. 1 LIP

prevede che il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingua se

l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile

in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Il termine previsto

dall’art. 32 cpv. 1 LIP è perentorio: non può essere né sospeso, né interrotto

né prolungato. La scadenza della prestazione imponibile e la conseguente

nascita del credito fiscale (art. 12 cpv. 1 LIP) fanno partire il termine dal

1° gennaio dell’anno successivo (anno n+1) a quello della scadenza (anno n) e

concludere al 31 dicembre di tre anni dopo (anno n+4). Per il decorso di questo

termine non è dunque fondamentale sapere quando precisamente la prestazione

imponibile è scaduta (Beusch/Seiler,

in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, VStG, 3a ed., Basilea 2024, n. 6 ad art. 32 LIP, p.

1092).

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIP, se l’imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in

forza di una contestazione fatta dall’AFC e se il termine stabilito dal capoverso

1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino

alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare

l’istanza decorre dal pagamento dell’imposta.

L’estinzione del diritto

al rimborso a causa del tempo trascorso, secondo l’art. 32 LIP, presuppone

necessariamente che un simile diritto sia nato e che non si sia già estinto per

altri motivi, in particolar modo perché non sono adempiute le condizioni

previste dall’art. 23 LIP (Beusch/Seiler,

loc. cit., n. 2 ad art. 32 LIP, p. 1090).

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso in disamina, la __________ è stata messa in liquidazione il 14 luglio

2017.

Per quanto concerne il

reddito litigioso, la __________ ha inoltrato all’AFC il Modulo 102 il 19

luglio 2021, dichiarando l’avvenuto versamento del dividendo straordinario di

fr. 74'998.10 relativo al periodo fiscale 2018, con scadenza 31 dicembre

2018.

Il verbale dell’Assemblea generale che ha deliberato il versamento del

dividendo non è agli atti e non è nota in particolare la data in cui

l’assemblea si è tenuta.

Ora, i ricorrenti chiedono

che siano loro rimborsati fr. 14'437.15 (corrispondenti al 55% di

fr. 26'249.35).

Si

tratta quindi di stabilire se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva

fosse già estinto, come sostenuto sia dall’UT nella decisione impugnata sia

dall’AFC nelle sue osservazioni al ricorso, oppure non lo fosse ancora, come

vorrebbe la ricorrente.

2.2

2.2.1

L’art. 21 cpv. 1

dell’Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev; RS

642.211) dispone che ogni società anonima o società a garanzia limitata

svizzera (art. 9 cpv. 1 LIP) sia tenuta a consegnare spontaneamente all’AFC,

nei 30 giorni successivi all’approvazione del conto annuale, il rapporto di

gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e

delle perdite), come pure una distinta su modulo ufficiale che indichi il

capitale esistente alla fine dell’esercizio, la data dell’assemblea generale,

l’ammontare e la scadenza della ripartizione dell’utile, e a pagare l’imposta

sui redditi maturati in seguito all’approvazione del conto annuale, in

particolar modo, se dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una

prestazione imponibile (lett. b) o se dall'esercizio commerciale risulta

una prestazione imponibile (lett. c).

Se non è stabilita la data

di scadenza del reddito, l’art. 21 cpv. 3 OIPrev stabilisce che il termine di

30.

giorni decorra dal giorno in cui viene deliberata la distribuzione o, non

dandosi una deliberazione, dal giorno della distribuzione del reddito.

2.2.2

Queste regole formano un

sistema privo di lacune, che consente di determinare in ogni caso il momento in

cui sorge il credito dell’imposta preventiva sui dividendi. Nel primo caso,

l’assemblea generale degli azionisti stabilisce la data di scadenza del

dividendo con la delibera sul pagamento del dividendo; in questa eventualità,

il credito fiscale sorge e il termine di 30 giorni (art. 16 cpv. 1 lett. c

LIP) inizia a decorrere quando il dividendo diventa esigibile. In alternativa,

l'assemblea generale delibera il versamento del dividendo senza fissare

espressamente una data di scadenza. In questo caso, il dividendo diventa

esigibile immediatamente con la delibera dell'assemblea generale e il termine

di 30 giorni inizia a decorrere immediatamente (sentenza TF 2C_730/2013 del 4

febbraio 2014 consid. 2.4).

2.3

2.3.1

Con l’inizio della

liquidazione, per l’art. 739 cpv. 2 CO, i poteri degli organi sociali sono

limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la

loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori.

Secondo l’art. 743 cpv. 1

CO, i liquidatori devono ultimare gli affari in corso, esigere il pagamento

delle somme che fossero ancora dovute sulle azioni, realizzare in contanti

l’attivo ed adempiere gli obblighi della società in quanto dal bilancio e dalla

diffida ai creditori non risulti che l’attivo non è sufficiente a coprire i

debiti della società.

L’art. 743 cpv. 5 CO

dispone che, se la liquidazione si protrae, i liquidatori debbano allestire

annualmente un conto intermedio.

In linea di principio,

l'assemblea generale non può più decidere la distribuzione dei dividendi dopo

l’apertura della liquidazione. Solo in circostanze eccezionali, quando la

società dispone di ingenti liquidità, l'assemblea degli azionisti, su proposta

dei liquidatori, può deliberare il versamento di un dividendo straordinario

nell’ambito della procedura di liquidazione (Rayroux,

in: Commentaire romand CO, vol. II, 3a ed., Basilea 2024, n. 15 ad

art. 739 CO, p. 1973).

2.3.2

Se

una società anonima viene sciolta, per l’art. 22 cpv. 1 OIPrev essa è tenuta a

informarne senza indugio l’AFC.

La

società disciolta è tenuta ad inviare all’AFC una copia firmata del bilancio

compilato dai liquidatori e ad informarla regolarmente, secondo le istruzioni

da essa impartite, quanto allo stato della liquidazione e, segnatamente, quanto

all’impiego dell’attivo; terminata la liquidazione, una copia firmata del conto

di liquidazione, corredata di una distinta concernente la ripartizione

dell’eccedenza che ne risulta, deve essere inviata all’AFC.

La

società è tenuta a pagare spontaneamente l’imposta in base a un rendiconto

speciale, nei 30 giorni successivi ad ogni distribuzione di una parte

dell’eccedenza di liquidazione (art. 22 cpv. 1-3 OIPrev).

2.4

Come

visto, nel caso in esame non è disponibile il verbale dell’assemblea che ha

deliberato il versamento del dividendo litigioso. La prestazione è stata

qualificata dividendo straordinario, essendo stata versata nel corso della

procedura di liquidazione della società.

Ciò che è determinante in

ogni caso è che la scadenza della prestazione è stata fissata al 31.12.2018,

come risulta non solo dal Modulo 102, inoltrato dal liquidatore all’AFC, ma

anche dalla contabilità della __________, che nel bilancio al 31.12.2018

allibrava una distribuzione di utile “a eredi fu __________” pari a

fr. 74'998.10 (v. all. AFC no. 2 e 3).

D’altra parte, l’AFC ha

messo a carico della società gli interessi di mora, proprio in considerazione

del fatto che l’imposta preventiva era stata pagata solo il 30 luglio 2021, e,

come rileva l’autorità fiscale federale nelle sue osservazioni al ricorso, la

debitrice li ha pagati senza eccepire.

Si impone dunque la

conclusione che il credito fiscale è sorto il 31 dicembre 2018, alla scadenza

della prestazione imponibile (art. 12 cpv. 1 LIP) e che l’imposta preventiva

sul dividendo è scaduta 30 giorni dopo, cioè il 31 gennaio 2019 (art. 16 cpv. 1

lett. c LIP).

Il diritto al rimborso

dell’imposta preventiva si è pertanto estinto secondo l’art. 32 cpv. 1 LIP, in

quanto l’istanza non è stata presentata nei tre anni successivi alla fine

dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile, cioè

entro il 31 dicembre 2021.

Dagli

atti si evince che la ricorrente ha presentato la domanda di rimborso dell’imposta

preventiva dedotta dal dividendo straordinario relativo all’esercizio 2018 con

la Dichiarazione d’imposta 2021 (Modulo 8.1), firmata il 21 novembre 2022,

inoltrata dopo che il diritto al rimborso si era ormai estinto.

2.5

Non

è necessario esaminare se l’art. 32 cpv. 2 LIP sia applicabile alla

fattispecie, in quanto non si tratta di un’imposta pagata e trasferita soltanto

in forza di una contestazione fatta dall’AFC.

In ogni caso, come

rilevato dall’AFC nelle sue osservazioni al ricorso, l’art. 32 cpv. 2 LIP fa

decorrere il nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza a partire dal

pagamento dell’imposta. Ora, nel caso in discussione, l’imposta è stata pagata

il 31 luglio 2021 e l’istanza è stata presentata solo il 21 novembre 2022.

3.

Di

conseguenza, il ricorso è respinto.

Visto

l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico

della ricorrente, soccombente.

Per

questi motivi, visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di

applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo

d’imposte alla fonte e la trattenuta supplementare d’imposta USA (del 18

ottobre 1994) e l’art. 231 LT

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.-

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-

per

un totale di fr. 880.-

sono

a carico della ricorrente.

3.

Copia

per conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La

cancelliera: