80.2024.46
Imposta preventiva: rimborso, estinzione del diritto, scadenza della prestazione imponibile, presentazione dichiarazione d’imposta
5 novembre 2024Italiano13 min
reclamo, contestando il mancato rimborso dell’imposta preventiva complessiva richiesta.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.46
Lugano
5
novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana Balestra Gamboni
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 29 febbraio 2024 contro la decisione del
7 febbraio 2024 in materia di rimborso imposta preventiva 2018.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, pensionata, è stata
membro con firma individuale della __________ dal 18 giugno 1997 al 15 dicembre
2011.
Il 14 luglio 2017, la
società è stata messa in liquidazione e il 16 settembre 2021 è stata radiata
(v. estratto Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino; ultima
consultazione: 30.09.2024).
b.
Il 19 luglio 2021, la __________
ha inoltrato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC)
il Modulo 102, nel quale ha dichiarato di aver versato un dividendo
straordinario pari a fr. 74'998.10 in relazione all’esercizio 2018 e che
la prestazione imponibile era scaduta il 31 dicembre 2018. L’imposta preventiva
trattenuta con l’aliquota del 35% ammontava a fr. 26'249.35 ed è stata versata
all’AFC con valuta 30 luglio 2021.
c.
Il 21 novembre 2022, RI 1
presentava la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche 2021.
Nel Modulo 8.1
(partecipazioni qualificate nella sostanza aziendale) dichiarava di possedere
una quota di partecipazione del 55.00% nell’__________.
Per quanto qui
d’interesse, la contribuente formulava una pretesa di rimborso dell’imposta
preventiva pari a fr. 32'093.60, così composta:
·
fr. 17'656.80 per il periodo fiscale 2021: la contribuente
dichiarava di aver beneficiato di un dividendo pari a fr. 50’448.‑,
notificato all’AFC tramite il Modello 102, compilato il 28.02.2021; e
·
fr. 14'436.80 perché dal medesimo Modulo emergeva che la
società aveva distribuito un dividendo di fr. 74'998.‑ riferito
all’esercizio 2018, di cui la contribuente aveva beneficiato in ragione di
fr. 41'248.‑ (notificato all’AFC tramite il Mod. 102 compilato il 19.07.2021).
B. Con decisione del 23
agosto 2023, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava alla contribuente le decisioni
di tassazione IC/IFD 2021.
In particolare, l’autorità
di tassazione aggiungeva “reddito da titoli e capitali” in ragione di
fr. 28'090.‑ poiché – per l’IC ‑ “i
redditi lordi da partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del
capitale azionario o sociale di una persona giuridica) appartenente alla
sostanza privata sono imponibili in ragione del 70%”. Per l’IFD, invece,
tale aggiunta non era stata motivata.
L’UT aggiungeva altresì “altri
redditi” in ragione di fr. 31’100.‑ per l’IC e di fr. 11’600.‑
per l’IFD quali “recupero dei dividendi dell’__________ con scadenza
31.12.2018 (su questi dividendi il diritto di rimborso dell’IP è estinto per
decorrenza del termine secondo l’art. 32 cpv. 1 LIP)”.
Circa il rimborso
dell’imposta preventiva richiesto (fr. 32'093.60), l’UT ammetteva
unicamente fr. 14'045.15, argomentando che la “istanza [è] presentabile
al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la
prestazione imponibile e al più tardi entro 3 anni dalla fine dell’anno civile
in cui è scaduta la prestazione imponibile. [L’]istanza di rimborso [è]
respinta in tutto o in parte”.
C. Il 14 settembre 2023,
per il tramite della sua rappresentante, la RA 1, la contribuente presentava
reclamo, contestando il mancato rimborso dell’imposta preventiva complessiva richiesta.
La patrocinatrice
sottolineava altresì che “la prestazione [era] maturata in modo definitivo
nell’ambito della liquidazione dell’__________ e conseguente scioglimento della
Comunione Ereditaria __________ (mod. 102 inoltrato il 19.07.2021, pagamento
avvenuto il 30.07.2021)”.
D. Con decisione del 7
febbraio 2024, l’UT respingeva la “domanda di rimborso dell’imposta
preventiva sul dividendo/distribuzione straordinaria 2018, con scadenza
31.12.2018, […] in quanto i termini per il rimborso [erano] scaduti”.
Secondo l’autorità di tassazione, infatti, “la richiesta per il rimborso
dell’imposta preventiva doveva essere presentata nei 3 anni successivi alla
fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art.
32 LIP), cioè entro il 31.12.2021”. Invece, i contribuenti avevano “presentato
l’istanza di rimborso unicamente con la dichiarazione 2021 il 23 novembre 2022,
fuori termini”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dalla RA 1, lamenta
il mancato rimborso dell’imposta preventiva trattenuta dal dividendo
straordinario distribuito dall’__________ nel 2018.
L’insorgente ribadisce che
il Modulo 102 è stato inoltrato il 19 luglio 2021 quale conseguenza della
distribuzione di utile. L’imposta preventiva è stata pagata all’AFC il 30
luglio 2021 e la richiesta di rimborso è stata presentata con la Dichiarazione
d’imposta 2021, quindi nei termini di legge.
La ricorrente sottolinea altresì
che “la richiesta di rimborso non [avrebbe potuto] essere fatta prima della
decisione e della distribuzione”.
F. Nelle osservazioni al
ricorso, l’autorità di tassazione conferma la decisione impugnata e rimanda
alla già esaustiva motivazione allegata.
Anche l’AFC ha presentato
le proprie considerazioni, proponendo la reiezione del ricorso, poiché il
diritto al rimborso dell’imposta preventiva sarebbe definitivamente estinto e
la richiesta sarebbe stata interposta senza rispettare i termini di legge.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 1 cpv. 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta
preventiva (LIP; RS 642.21), la Confederazione riscuote un’imposta preventiva,
fra l’altro, sui redditi di capitali mobili.
Per
l’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP l’imposta preventiva sui redditi di capitali
mobili ha per oggetto, in particolare, i redditi da azioni emesse da una
persona domiciliata in Svizzera.
Per
i redditi di capitali mobili, l’art. 12 cpv. 1 LIP dispone che il credito
fiscale sorga alla scadenza della prestazione imponibile.
L’imposta preventiva sui
redditi di capitali mobili scade, secondo l’art. 16 cpv. 1 lett. c LIP,
30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12 LIP).
1.2.
L’art. 21 cpv. 1 lett. a
LIP riconosce che l’avente diritto può chiedere il rimborso dell’imposta
preventiva sui redditi di capitali mobili, ritenuta a suo carico dal debitore,
se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento
sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile.
Per l’art. 29 cpv. 1 LIP,
il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza
scritta all’autorità competente.
L’art. 32 cpv. 1 LIP
prevede che il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingua se
l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile
in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Il termine previsto
dall’art. 32 cpv. 1 LIP è perentorio: non può essere né sospeso, né interrotto
né prolungato. La scadenza della prestazione imponibile e la conseguente
nascita del credito fiscale (art. 12 cpv. 1 LIP) fanno partire il termine dal
1° gennaio dell’anno successivo (anno n+1) a quello della scadenza (anno n) e
concludere al 31 dicembre di tre anni dopo (anno n+4). Per il decorso di questo
termine non è dunque fondamentale sapere quando precisamente la prestazione
imponibile è scaduta (Beusch/Seiler,
in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, VStG, 3a ed., Basilea 2024, n. 6 ad art. 32 LIP, p.
1092).
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIP, se l’imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in
forza di una contestazione fatta dall’AFC e se il termine stabilito dal capoverso
1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino
alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare
l’istanza decorre dal pagamento dell’imposta.
L’estinzione del diritto
al rimborso a causa del tempo trascorso, secondo l’art. 32 LIP, presuppone
necessariamente che un simile diritto sia nato e che non si sia già estinto per
altri motivi, in particolar modo perché non sono adempiute le condizioni
previste dall’art. 23 LIP (Beusch/Seiler,
loc. cit., n. 2 ad art. 32 LIP, p. 1090).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso in disamina, la __________ è stata messa in liquidazione il 14 luglio
2017.
Per quanto concerne il
reddito litigioso, la __________ ha inoltrato all’AFC il Modulo 102 il 19
luglio 2021, dichiarando l’avvenuto versamento del dividendo straordinario di
fr. 74'998.10 relativo al periodo fiscale 2018, con scadenza 31 dicembre
2018.
Il verbale dell’Assemblea generale che ha deliberato il versamento del
dividendo non è agli atti e non è nota in particolare la data in cui
l’assemblea si è tenuta.
Ora, i ricorrenti chiedono
che siano loro rimborsati fr. 14'437.15 (corrispondenti al 55% di
fr. 26'249.35).
Si
tratta quindi di stabilire se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva
fosse già estinto, come sostenuto sia dall’UT nella decisione impugnata sia
dall’AFC nelle sue osservazioni al ricorso, oppure non lo fosse ancora, come
vorrebbe la ricorrente.
2.2
2.2.1
L’art. 21 cpv. 1
dell’Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev; RS
642.211) dispone che ogni società anonima o società a garanzia limitata
svizzera (art. 9 cpv. 1 LIP) sia tenuta a consegnare spontaneamente all’AFC,
nei 30 giorni successivi all’approvazione del conto annuale, il rapporto di
gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e
delle perdite), come pure una distinta su modulo ufficiale che indichi il
capitale esistente alla fine dell’esercizio, la data dell’assemblea generale,
l’ammontare e la scadenza della ripartizione dell’utile, e a pagare l’imposta
sui redditi maturati in seguito all’approvazione del conto annuale, in
particolar modo, se dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una
prestazione imponibile (lett. b) o se dall'esercizio commerciale risulta
una prestazione imponibile (lett. c).
Se non è stabilita la data
di scadenza del reddito, l’art. 21 cpv. 3 OIPrev stabilisce che il termine di
30.
giorni decorra dal giorno in cui viene deliberata la distribuzione o, non
dandosi una deliberazione, dal giorno della distribuzione del reddito.
2.2.2
Queste regole formano un
sistema privo di lacune, che consente di determinare in ogni caso il momento in
cui sorge il credito dell’imposta preventiva sui dividendi. Nel primo caso,
l’assemblea generale degli azionisti stabilisce la data di scadenza del
dividendo con la delibera sul pagamento del dividendo; in questa eventualità,
il credito fiscale sorge e il termine di 30 giorni (art. 16 cpv. 1 lett. c
LIP) inizia a decorrere quando il dividendo diventa esigibile. In alternativa,
l'assemblea generale delibera il versamento del dividendo senza fissare
espressamente una data di scadenza. In questo caso, il dividendo diventa
esigibile immediatamente con la delibera dell'assemblea generale e il termine
di 30 giorni inizia a decorrere immediatamente (sentenza TF 2C_730/2013 del 4
febbraio 2014 consid. 2.4).
2.3
2.3.1
Con l’inizio della
liquidazione, per l’art. 739 cpv. 2 CO, i poteri degli organi sociali sono
limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la
loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori.
Secondo l’art. 743 cpv. 1
CO, i liquidatori devono ultimare gli affari in corso, esigere il pagamento
delle somme che fossero ancora dovute sulle azioni, realizzare in contanti
l’attivo ed adempiere gli obblighi della società in quanto dal bilancio e dalla
diffida ai creditori non risulti che l’attivo non è sufficiente a coprire i
debiti della società.
L’art. 743 cpv. 5 CO
dispone che, se la liquidazione si protrae, i liquidatori debbano allestire
annualmente un conto intermedio.
In linea di principio,
l'assemblea generale non può più decidere la distribuzione dei dividendi dopo
l’apertura della liquidazione. Solo in circostanze eccezionali, quando la
società dispone di ingenti liquidità, l'assemblea degli azionisti, su proposta
dei liquidatori, può deliberare il versamento di un dividendo straordinario
nell’ambito della procedura di liquidazione (Rayroux,
in: Commentaire romand CO, vol. II, 3a ed., Basilea 2024, n. 15 ad
art. 739 CO, p. 1973).
2.3.2
Se
una società anonima viene sciolta, per l’art. 22 cpv. 1 OIPrev essa è tenuta a
informarne senza indugio l’AFC.
La
società disciolta è tenuta ad inviare all’AFC una copia firmata del bilancio
compilato dai liquidatori e ad informarla regolarmente, secondo le istruzioni
da essa impartite, quanto allo stato della liquidazione e, segnatamente, quanto
all’impiego dell’attivo; terminata la liquidazione, una copia firmata del conto
di liquidazione, corredata di una distinta concernente la ripartizione
dell’eccedenza che ne risulta, deve essere inviata all’AFC.
La
società è tenuta a pagare spontaneamente l’imposta in base a un rendiconto
speciale, nei 30 giorni successivi ad ogni distribuzione di una parte
dell’eccedenza di liquidazione (art. 22 cpv. 1-3 OIPrev).
2.4
Come
visto, nel caso in esame non è disponibile il verbale dell’assemblea che ha
deliberato il versamento del dividendo litigioso. La prestazione è stata
qualificata dividendo straordinario, essendo stata versata nel corso della
procedura di liquidazione della società.
Ciò che è determinante in
ogni caso è che la scadenza della prestazione è stata fissata al 31.12.2018,
come risulta non solo dal Modulo 102, inoltrato dal liquidatore all’AFC, ma
anche dalla contabilità della __________, che nel bilancio al 31.12.2018
allibrava una distribuzione di utile “a eredi fu __________” pari a
fr. 74'998.10 (v. all. AFC no. 2 e 3).
D’altra parte, l’AFC ha
messo a carico della società gli interessi di mora, proprio in considerazione
del fatto che l’imposta preventiva era stata pagata solo il 30 luglio 2021, e,
come rileva l’autorità fiscale federale nelle sue osservazioni al ricorso, la
debitrice li ha pagati senza eccepire.
Si impone dunque la
conclusione che il credito fiscale è sorto il 31 dicembre 2018, alla scadenza
della prestazione imponibile (art. 12 cpv. 1 LIP) e che l’imposta preventiva
sul dividendo è scaduta 30 giorni dopo, cioè il 31 gennaio 2019 (art. 16 cpv. 1
lett. c LIP).
Il diritto al rimborso
dell’imposta preventiva si è pertanto estinto secondo l’art. 32 cpv. 1 LIP, in
quanto l’istanza non è stata presentata nei tre anni successivi alla fine
dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile, cioè
entro il 31 dicembre 2021.
Dagli
atti si evince che la ricorrente ha presentato la domanda di rimborso dell’imposta
preventiva dedotta dal dividendo straordinario relativo all’esercizio 2018 con
la Dichiarazione d’imposta 2021 (Modulo 8.1), firmata il 21 novembre 2022,
inoltrata dopo che il diritto al rimborso si era ormai estinto.
2.5
Non
è necessario esaminare se l’art. 32 cpv. 2 LIP sia applicabile alla
fattispecie, in quanto non si tratta di un’imposta pagata e trasferita soltanto
in forza di una contestazione fatta dall’AFC.
In ogni caso, come
rilevato dall’AFC nelle sue osservazioni al ricorso, l’art. 32 cpv. 2 LIP fa
decorrere il nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza a partire dal
pagamento dell’imposta. Ora, nel caso in discussione, l’imposta è stata pagata
il 31 luglio 2021 e l’istanza è stata presentata solo il 21 novembre 2022.
3.
Di
conseguenza, il ricorso è respinto.
Visto
l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Per
questi motivi, visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di
applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo
d’imposte alla fonte e la trattenuta supplementare d’imposta USA (del 18
ottobre 1994) e l’art. 231 LT
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.-
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
per
un totale di fr. 880.-
sono
a carico della ricorrente.
3.
Copia
per conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La
cancelliera: