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Decisione

80.2024.50

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente assoggettato alle imposte per appartenenza economica che ha presentato la dichiarazione nel Cantone di domicilio

23 gennaio 2025Italiano9 min

avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.50

Lugano

23 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 marzo 2024 contro la decisione del 7 febbraio 2024 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. RI 1 era domiciliato

a __________ (Canton Zugo), ma assoggettato alle imposte nel Canton Ticino

quale proprietario di un immobile.

Nonostante un richiamo, il

contribuente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2022.

In data 16 gennaio 2024 l’RS

1 (di seguito: UT) gli ha pertanto notificato una diffida, con la quale gli ha

attribuito un termine di 20 giorni per adempiere gli obblighi di procedura,

avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.

B. Con reclamo del 2 febbraio 2024, il

contribuente ha contestato la diffida, rimproverando all’UT di non aver

risposto alla sua precedente comunicazione (in risposta al richiamo), nella

quale aveva chiesto “la base legale per la vostra richiesta considerato che

si tratta di un assoggettamento limitato all’immobile e il Cantone di domicilio

dovrebbe fornirvi le informazioni necessarie” ed inoltre “in via

subordinata avevo chiesto di considerare lo scritto come richiesta di proroga,

nel caso vi fosse stato un errore da parte mia in merito all’interpretazione”.

C. Con decisione su

reclamo del 7 febbraio 2024 l’UT respingeva il reclamo confermando la diffida con

la seguente motivazione:

Il termine per presentare la

dichiarazione d’imposta 2022 è stato prorogato fino al 31.12.2023. Nel termine

assegnato tramite proroga non è stata presentata la dichiarazione d’imposta né

alcuna richiesta volta ad ottenere un’ulteriore proroga. In data 17.10.2023 era

già stato inviato un richiamo.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su reclamo.

Ribadisce di non aver mai ricevuto una risposta alla sua lettera del 7 novembre

2023, neppure nella forma della concessione di una proroga del termine, e

argomenta che non gli sarebbe mai stato inviato il modulo per la presentazione

della dichiarazione d’imposta. Ritiene inoltre che sarebbe spettato

all’autorità fiscale del Cantone di domicilio informare il fisco ticinese in

merito all’immobile qui situato.

E. Con osservazioni del

13 marzo 2024 l’UT postula la

conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella decisione su

reclamo impugnata, precisando che “in seguito a richiesta è stata concessa

una proroga al 31.12.2023 per la presentazione della dichiarazione fiscale

2022, fatto che è facilmente desumibile dalla data della diffida emessa a

gennaio 2024 e non a dicembre 2023. Relativamente al Modulo 1, non risulta

alcuna richiesta di copia del suddetto modulo, ma non è neppure indispensabile

al fine di adempiere ai propri obblighi potendo il contribuente inviare copia

della dichiarazione del Cantone di Domicilio indicando semplicemente i propri

dati (numero di controllo o di registro)”.

F. Con replica spontanea

del 25 marzo 2024 il ricorrente si riconferma nelle sue motivazioni e aggiunge

che “la mia prima comunicazione era volta a richiedere informazioni e

chiarimenti in via primaria, e a richiedere una proroga in via sussidiaria”.

Lamenta inoltre “le difficoltà legate alla comprensione delle disposizioni intercantonali

e che spesso la prassi è definita da circolari di difficile accesso a semplici

contribuenti”.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso concreto, oggetto

del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali.

A questo proposito, va ricordato

che l’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione

pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro

che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente. (198 cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD, nelle versioni

in vigore fino al 31.12.2023).

Il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e

inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine

stabilito (art. 198 cpv. 2 LT; art. 124 cpv. 2 LIFD, nelle versioni in vigore

fino al 31.12.2023).

Il contribuente che omette

di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto è

diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124

cpv. 3 LIFD, nelle versioni in vigore fino al 31.12.2023).

1.2.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad

art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.

130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2201).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2021, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una

tassa di fr. 50.−.

1.3.

Ne consegue che il ricorso

è ricevibile solo nella misura in cui concerne la diffida in materia di imposta

cantonale e non anche per l’imposta federale diretta.

Considerandi

2.

Nel caso in esame, il

contribuente è stato richiamato ad adempiere i suoi obblighi procedurali il 16

ottobre 2023, dopo la scadenza del termine già prorogato. Il 7 novembre 2023 si

è rivolto all’UT, affermando di ritenersi esentato dall’obbligo di presentare

la dichiarazione, “in quanto come gli altri cantoni sono loro stessi a

chiedere la dichiarazione fiscale all’ufficio imposre del cantone di residenza”;

ha comunicato poi di aver ricevuto una proroga dell’autorità fiscale del

Cantone di domicilio fino al 31 ottobre 2023 e pertanto, “in via

subordinata”, ha chiesto una proroga “almeno al 31 gennaio 2024”.

Il 9 novembre 2023

l’autorità di tassazione gli ha concesso una proroga fino al 31 dicembre 2023.

Nella misura in cui entro

la fine del 2023 il contribuente non aveva presentato la dichiarazione, il 16

gennaio 2024 l’UT gli ha legittimamente notificato la diffida ad adempiere gli

obblighi di collaborazione.

3.

3.1.

Per quanto attiene alla

pretesa dell’insorgente di essere esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione,

essendo assoggettato alle imposte solo per appartenenza economica, gli va

ricordato che l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge

federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali,

del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza

economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o

di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge

anche in questi altri Cantoni.

Pertanto in ogni cantone

in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene

eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto

cantonale.

La Circolare n. 16 del 31

agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) osserva a tale

riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio

deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale

riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).

Evidentemente, ciò non significa

che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga ottenuta

nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa

disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai

singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale (cfr. la sentenza CDT

n. 80.2014.34 del 14 marzo 2014 consid. 2.4).

3.2

L’insorgente era pertanto

tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta anche nel Canton Ticino, sebbene

vi fosse assoggettato alle imposte solo per appartenenza economica. Se anche

non ne fosse stato certo, il fatto che l’UT gli abbia concesso una proroga, in

seguito alla sua lettera del 7 novembre 2023, bastava a fugare ogni suo

eventuale dubbio.

Come ha sottolineato anche

l’UT nelle sue osservazioni al ricorso, sarebbe del resto stato sufficiente

l’invio di copia della dichiarazione già presentata nel Canton Zugo.

L’eventuale mancata disponibilità del modulo ufficiale non poteva in tal modo

rappresentare un ostacolo all’adempimento dei suoi obblighi. Si è già ricordato

peraltro come la legge obblighi coloro che non hanno ricevuto il modulo a

chiederlo all’autorità competente (198 cpv. 1 LT).

In ogni caso, il fisco

cantonale non era obbligato a concedere la proroga nella misura richiesta dal

ricorrente. Quando quest’ultimo si è rivolto all’UT, in seguito al richiamo

inviatogli, ha fatto riferimento ad una proroga concessagli nel Cantone di

domicilio “fino al 31 ottobre 2023”. Il termine prorogato era cioè già scaduto.

In queste circostanze, il fisco ticinese avrebbe anche potuto negare

un’ulteriore proroga del termine.

3.3

L’insorgente sostiene peraltro

che l’autorità di tassazione non si sarebbe mai pronunciata neppure sulla sua

richiesta (subordinata) di proroga del termine.

Ora, una proroga del

termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla

decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.

Nel diritto fiscale i

termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la

procedura (Masmejan-Fey/Vianin,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,

Basilea, 2017, n. 1 ad art. 119 LIFD).

Un termine stabilito

dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.

119.

cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda

frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa

delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di

un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad

art. 119 LIFD, p. 1612 s.).

L’eventuale inoltro della

domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di

un termine attribuito dall’autorità.

Se il ricorrente non

avesse ricevuto una comunicazione in merito alla proroga del termine, che

sapeva essere scaduto, doveva aspettarsi l’invio di una diffida. In ogni caso,

non poteva presumere la concessione di una ulteriore proroga.

4.

Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia

e spese sono poste a cario del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: