80.2024.50
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente assoggettato alle imposte per appartenenza economica che ha presentato la dichiarazione nel Cantone di domicilio
23 gennaio 2025Italiano9 min
avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.50
Lugano
23 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 marzo 2024 contro la decisione del 7 febbraio 2024 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. RI 1 era domiciliato
a __________ (Canton Zugo), ma assoggettato alle imposte nel Canton Ticino
quale proprietario di un immobile.
Nonostante un richiamo, il
contribuente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2022.
In data 16 gennaio 2024 l’RS
1 (di seguito: UT) gli ha pertanto notificato una diffida, con la quale gli ha
attribuito un termine di 20 giorni per adempiere gli obblighi di procedura,
avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con reclamo del 2 febbraio 2024, il
contribuente ha contestato la diffida, rimproverando all’UT di non aver
risposto alla sua precedente comunicazione (in risposta al richiamo), nella
quale aveva chiesto “la base legale per la vostra richiesta considerato che
si tratta di un assoggettamento limitato all’immobile e il Cantone di domicilio
dovrebbe fornirvi le informazioni necessarie” ed inoltre “in via
subordinata avevo chiesto di considerare lo scritto come richiesta di proroga,
nel caso vi fosse stato un errore da parte mia in merito all’interpretazione”.
C. Con decisione su
reclamo del 7 febbraio 2024 l’UT respingeva il reclamo confermando la diffida con
la seguente motivazione:
Il termine per presentare la
dichiarazione d’imposta 2022 è stato prorogato fino al 31.12.2023. Nel termine
assegnato tramite proroga non è stata presentata la dichiarazione d’imposta né
alcuna richiesta volta ad ottenere un’ulteriore proroga. In data 17.10.2023 era
già stato inviato un richiamo.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su reclamo.
Ribadisce di non aver mai ricevuto una risposta alla sua lettera del 7 novembre
2023, neppure nella forma della concessione di una proroga del termine, e
argomenta che non gli sarebbe mai stato inviato il modulo per la presentazione
della dichiarazione d’imposta. Ritiene inoltre che sarebbe spettato
all’autorità fiscale del Cantone di domicilio informare il fisco ticinese in
merito all’immobile qui situato.
E. Con osservazioni del
13 marzo 2024 l’UT postula la
conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella decisione su
reclamo impugnata, precisando che “in seguito a richiesta è stata concessa
una proroga al 31.12.2023 per la presentazione della dichiarazione fiscale
2022, fatto che è facilmente desumibile dalla data della diffida emessa a
gennaio 2024 e non a dicembre 2023. Relativamente al Modulo 1, non risulta
alcuna richiesta di copia del suddetto modulo, ma non è neppure indispensabile
al fine di adempiere ai propri obblighi potendo il contribuente inviare copia
della dichiarazione del Cantone di Domicilio indicando semplicemente i propri
dati (numero di controllo o di registro)”.
F. Con replica spontanea
del 25 marzo 2024 il ricorrente si riconferma nelle sue motivazioni e aggiunge
che “la mia prima comunicazione era volta a richiedere informazioni e
chiarimenti in via primaria, e a richiedere una proroga in via sussidiaria”.
Lamenta inoltre “le difficoltà legate alla comprensione delle disposizioni intercantonali
e che spesso la prassi è definita da circolari di difficile accesso a semplici
contribuenti”.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso concreto, oggetto
del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali.
A questo proposito, va ricordato
che l’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione
pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro
che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente. (198 cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD, nelle versioni
in vigore fino al 31.12.2023).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e
inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine
stabilito (art. 198 cpv. 2 LT; art. 124 cpv. 2 LIFD, nelle versioni in vigore
fino al 31.12.2023).
Il contribuente che omette
di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124
cpv. 3 LIFD, nelle versioni in vigore fino al 31.12.2023).
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad
art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2201).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2021, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una
tassa di fr. 50.−.
1.3.
Ne consegue che il ricorso
è ricevibile solo nella misura in cui concerne la diffida in materia di imposta
cantonale e non anche per l’imposta federale diretta.
Considerandi
2.
Nel caso in esame, il
contribuente è stato richiamato ad adempiere i suoi obblighi procedurali il 16
ottobre 2023, dopo la scadenza del termine già prorogato. Il 7 novembre 2023 si
è rivolto all’UT, affermando di ritenersi esentato dall’obbligo di presentare
la dichiarazione, “in quanto come gli altri cantoni sono loro stessi a
chiedere la dichiarazione fiscale all’ufficio imposre del cantone di residenza”;
ha comunicato poi di aver ricevuto una proroga dell’autorità fiscale del
Cantone di domicilio fino al 31 ottobre 2023 e pertanto, “in via
subordinata”, ha chiesto una proroga “almeno al 31 gennaio 2024”.
Il 9 novembre 2023
l’autorità di tassazione gli ha concesso una proroga fino al 31 dicembre 2023.
Nella misura in cui entro
la fine del 2023 il contribuente non aveva presentato la dichiarazione, il 16
gennaio 2024 l’UT gli ha legittimamente notificato la diffida ad adempiere gli
obblighi di collaborazione.
3.
3.1.
Per quanto attiene alla
pretesa dell’insorgente di essere esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione,
essendo assoggettato alle imposte solo per appartenenza economica, gli va
ricordato che l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge
federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali,
del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza
economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o
di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge
anche in questi altri Cantoni.
Pertanto in ogni cantone
in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene
eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto
cantonale.
La Circolare n. 16 del 31
agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) osserva a tale
riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio
deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale
riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).
Evidentemente, ciò non significa
che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga ottenuta
nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa
disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai
singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale (cfr. la sentenza CDT
n. 80.2014.34 del 14 marzo 2014 consid. 2.4).
3.2
L’insorgente era pertanto
tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta anche nel Canton Ticino, sebbene
vi fosse assoggettato alle imposte solo per appartenenza economica. Se anche
non ne fosse stato certo, il fatto che l’UT gli abbia concesso una proroga, in
seguito alla sua lettera del 7 novembre 2023, bastava a fugare ogni suo
eventuale dubbio.
Come ha sottolineato anche
l’UT nelle sue osservazioni al ricorso, sarebbe del resto stato sufficiente
l’invio di copia della dichiarazione già presentata nel Canton Zugo.
L’eventuale mancata disponibilità del modulo ufficiale non poteva in tal modo
rappresentare un ostacolo all’adempimento dei suoi obblighi. Si è già ricordato
peraltro come la legge obblighi coloro che non hanno ricevuto il modulo a
chiederlo all’autorità competente (198 cpv. 1 LT).
In ogni caso, il fisco
cantonale non era obbligato a concedere la proroga nella misura richiesta dal
ricorrente. Quando quest’ultimo si è rivolto all’UT, in seguito al richiamo
inviatogli, ha fatto riferimento ad una proroga concessagli nel Cantone di
domicilio “fino al 31 ottobre 2023”. Il termine prorogato era cioè già scaduto.
In queste circostanze, il fisco ticinese avrebbe anche potuto negare
un’ulteriore proroga del termine.
3.3
L’insorgente sostiene peraltro
che l’autorità di tassazione non si sarebbe mai pronunciata neppure sulla sua
richiesta (subordinata) di proroga del termine.
Ora, una proroga del
termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla
decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.
Nel diritto fiscale i
termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la
procedura (Masmejan-Fey/Vianin,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,
Basilea, 2017, n. 1 ad art. 119 LIFD).
Un termine stabilito
dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.
119.
cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda
frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa
delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di
un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad
art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
L’eventuale inoltro della
domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di
un termine attribuito dall’autorità.
Se il ricorrente non
avesse ricevuto una comunicazione in merito alla proroga del termine, che
sapeva essere scaduto, doveva aspettarsi l’invio di una diffida. In ogni caso,
non poteva presumere la concessione di una ulteriore proroga.
4.
Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia
e spese sono poste a cario del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: