80.2024.55
Imposta comunale, richiesta di esonero dalle spese di culto, rimborso quota parte dell’imposta che finanzia il culto, 50% per tener conto dello svolgimento di compiti non esclusivamente religiosi
2 dicembre 2024Italiano16 min
libertà di credo e di coscienza, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.55
Lugano
2 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 febbraio 2024 contro la decisione del 16 gennaio 2024 in materia di imposta
comunale 2022.
Fatti
Fatti
A. Con scritto del 9
gennaio 2024, RI 1 si è rivolto alla cancelleria del RS 1 (di seguito: il
Municipio) per chiedere il “rimborso quota parte dell’imposta di culto”
per l’anno 2022. La richiesta è stata effettuata sulla base della decisione del
Consiglio di Stato del 8 ottobre 2008, che, pronunciandosi sulla stessa
questione con riferimento all’imposta comunale 2005, gli aveva riconosciuto “il
rimborso della quota parte della congrua al parroco calcolata in base alla
percentuale derivante dal rapporto tra la cifra versata al parroco dal Comune
per il 2005 e il totale dei costi complessivi 2005 del Comune, percentuale da
applicare poi in ragione del 50% a quanto effettivamente versato dal ricorrente
quale imposta comunale 2005”.
B. Con
decisione del 16 gennaio 2024, il RS 1 ha negato il rimborso della quota parte
dell’imposta, sul presupposto che “un rimborso di una quota di imposta
comunale, intesa a non finanziare la congrua versata alla parrocchia, siccome
non contemplato in nessuna base legale (violando pertanto il principio di
legalità) conforma una chiara disparità con gli altri contribuenti (violando di
conseguenza il principio dell’uguaglianza giuridica) ed è contrario alle
modalità di funzionamento di un’amministrazione pubblica”.
Ciò indipendentemente dal
fatto che negli anni precedenti il contribuente avesse chiesto ed ottenuto il
rimborso dell’imposta, “tenuto conto che il principio della legalità è
previgente”.
C. Avverso tale
decisione RI 1 ha interposto ricorso al Consiglio di Stato in data 6 febbraio
2024. Il contribuente ha ribadito la richiesta di rimborso almeno parziale
dell’imposta comunale relativa alla quota parte destinata alle spese di culto,
ritenuta, altrimenti, la violazione dell’art. 15 Cost., che garantisce la
libertà di credo e di coscienza, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale
e della decisione del Consiglio di Stato del 8 ottobre 2008. A suo avviso, “l’instaurazione
delle entità politiche laiche ha stabilito la supremazia del Comune sulla Parrocchia”
e oggi l’obbligo di finanziare la parrocchia sarebbe vincolante solo
“per i cattolici credenti e praticanti”. Se le spese connesse alle pratiche
religiose sono assunte dal Comune, “la persona estranea all’ente religioso
comunitario (nel caso quello parrocchiale) ha il diritto di esserne esonerata”.
D. In risposta al
ricorso del contribuente, il RS 1, con scritto del 29 febbraio 2024, ha proposto
di respingere il ricorso. Secondo l’autorità comunale, “l’attività del
parroco non si limita al solo esercizio del ministero e più generalmente del
culto, ma persegue anche altri scopi di più ampio interesse pubblico e sociale,
quali la vicinanza e l’assistenza agli anziani, gli incontri con la gioventù,
l’insegnamento presso le scuole, come pure ogni altra attività a valenza
sociale a favore della comunità di __________ e questo indipendentemente
dall’appartenenza religiosa e confessionale dei singoli”.
Per il RS 1 occorre anche
tenere in considerazione il principio della parità di trattamento, ritenuto che
altrimenti “qualsiasi persona contraria ad una spesa sostenuta dall’ente
locale” potrebbe chiederne il rimborso della quota parte. Motivo per cui
chiede che il ricorso venga respinto, subordinatamente dichiarato irricevibile
per incompetenza del Consiglio di Stato.
E. In
data 5 marzo 2024 il Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso e la risposta
del Comune di __________ alla Camera di diritto tributario per competenza.
Con scritto del 22 marzo
2024, il RS 1 ha rinviato a quanto esposto in precedenza, ribadendo la
richiesta di rigettare il ricorso proposto.
Diritto
1. 1.1.
Contro la decisione di
assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio
entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro la decisione
su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario,
entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT).
Quanto alle modalità di
calcolo delle imposte dirette comunali, per l’art. 276 LT l’imposta comunale è
prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo
anno: più precisamente, è calcolata applicando il moltiplicatore comunale
all’imposta cantonale base.
Per la definizione di
moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo, l’art. 276 cpv.
3 LT rinvia all’art. 162 della legge organica comunale (LOC).
1.2.
Quando l’art. 299 LT si
riferisce al “calcolo” dell’imposta comunale, si deve dunque intendere la
semplice operazione, prevista dall’art. 276 LT, che consiste nell’applicare
all’imposta cantonale base il moltiplicatore stabilito in base ai principi
definiti dalla LOC. La legge tributaria non consente cioè al Comune di
intraprendere un proprio calcolo dell’imposta, indipendente da quello effettuato
per le imposte cantonali.
Del resto, la “decisione
di calcolo”, che è impugnabile per l’art. 299 LT dapprima con reclamo e quindi
con ricorso alla Camera di diritto tributario, è notificata al contribuente
dall’autorità comunale, unitamente alla richiesta di pagamento del conguaglio
d’imposta, solo in seguito alla notifica della tassazione dell’imposta
comunale, tanto è vero che, prima di tale momento, il comune può soltanto
procedere alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate (art. 296
cpv. 1 LT), non diversamente peraltro dal Cantone (sentenza CDT n. 80.2014.300
del 10 dicembre 2014).
1.3.
Nella
fattispecie, l’Ufficio circondariale di tassazione competente ha notificato al
contribuente la tassazione dell’imposta cantonale 2022 con decisione del 6
dicembre 2023. Il 19 dicembre 2023 il Comune di __________ gli ha notificato il
calcolo dell’imposta comunale. La lettera del 9 gennaio 2024, con la quale il
contribuente ha chiesto al Municipio il rimborso della “quota parte
dell’imposta di culto”, costituiva pertanto un reclamo tempestivo contro la
decisione di calcolo dell’imposta comunale. Reclamo che è stato respinto con la
decisione del 16 gennaio 2024, con cui il Municipio ha negato il rimborso
richiesto.
Il ricorso del 6 febbraio
2024 deve pertanto essere considerato quale ricorso alla Camera di diritto
tributario contro la decisione su reclamo del Comune, secondo l’art. 299 cpv. 2
LT.
Sebbene il ricorso sia
stato inviato al Consiglio di Stato, lo stesso deve essere considerato
tempestivo. L’art. 192 cpv. 4 LT prevede infatti che un atto presentato a un
ufficio incompetente debba essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale
competente e che il termine di presentazione dell’atto sia reputato osservato
se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio
postale svizzero il giorno della scadenza.
1.4.
Con sentenza n. 57/92 del
30 marzo 1993 (in RDAT II-1993 n. 19t), la Camera di diritto tributario ha
riconosciuto la propria competenza a pronunciarsi in materia di “imposta di
culto”, nella misura in cui la stessa è conglobata nell’imposta comunale.
Il ricorso è
conseguentemente ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1.
Nel merito, è controversa
la questione se il contribuente abbia diritto al rimborso della quota parte
dell’imposta comunale, che finanzia le attività della parrocchia. Il ricorrente
ritiene che sia un suo diritto, fondato in particolar modo sull’art. 15 Cost. e
già riconosciuto dal Consiglio di Stato in relazione alle imposte del 2005 e
dallo stesso Comune nei periodi fiscali seguenti. Di diverso avviso il
Municipio, secondo cui il parroco svolgerebbe diverse attività “di più ampio
interesse pubblico e sociale”, oltre al culto; inoltre, a suo avviso il
rimborso richiesto sarebbe in contrasto con il principio della parità di
trattamento, ritenuto che altrimenti “qualsiasi persona contraria ad una
spesa sostenuta dall’ente locale” potrebbe chiedere lo stesso.
2.2
L’insorgente
invoca la libertà di credo e di coscienza, garantita dall’art. 15 cpv. 1 Cost.
Secondo l’art. 15 cpv. 2
Cost. ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le
proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.
Questo capoverso sancisce la libertà di culto, cioè il diritto, per tutte le
persone, d’avere il proprio convincimento religioso, vale a dire di credere in
Dio, di credere in più divinità o di non credere in alcun Dio, di professare un
credo particolare, di esprimersi (con la parola, lo scritto, l'immagine, la
musica, il film o con qualsiasi altro modo di espressione), di compiere, solo o
in comunità, atti di culto e di formare liberamente associazioni religiose. Per
atti di culto comunitari si intendono in particolare il servizio religioso, la
predicazione, la messa, le danze rituali, le processioni, l'amministrazione dei
sacramenti, il battesimo, il matrimonio, i canti religiosi, il suono delle
campane della chiesa o la preghiera del venerdì del musulmano (sentenza del TF
2P.152/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 2.1, con riferimento al Messaggio del
Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale del 20
novembre 1996, FF 1997 I 1, p. 145 s.).
La formulazione dell’art.
15.
cpv. 1 Cost. comprende implicitamente anche la disposizione dell’art. 49
cpv. 6 Cost. 1874, secondo cui nessuno è tenuto a pagare aggravi imposti a
causa propria e particolare dell’esercizio del culto di una associazione religiosa
alla quale non appartiene (sentenza 2P.152/2005 consid. 2.1, con riferimento al
Messaggio citato, FF 1997 I 1, p. 147). Con giurisprudenza costante, in
particolare in un caso vodese riguardante la città di Losanna, il Tribunale
federale ha stabilito che l’esenzione prevista dall’art. 49 cpv. 6 Cost. 1874
non poteva estendersi alle imposte generali riscosse da un Cantone che si
assume esso stesso le spese di culto di una chiesa nazionale. Ha per contro
deciso che la garanzia dell’art. 49 cpv. 6 Cost. 1874 restava intatta in
materia di spese comunali per il culto, anche nei casi in cui tali spese erano
coperte da uno stanziamento del bilancio generale del comune e non mediante un
contributo speciale (sentenza 2P.152/2005 consid. 2.1, con riferimento a DTF 107
Ia 126 consid. 2b, 99 Ia 739 consid. 3).
2.3
Con una sentenza del 22
novembre 2011 (2C_360/2010, in DTF 138 I 55), la Suprema Corte ha deciso che,
in considerazione del principio della generalità delle imposte, un contribuente
non può contestare l’assoggettamento all’imposta cantonale, fondandosi su
argomenti che riguardano l’impiego del gettito dell’imposta da parte del
Cantone.
Secondo il Tribunale
federale, il Cantone può esercitare la sovranità fiscale, garantita dall’art. 3
Cost., nella misura in cui non è limitata dalla Costituzione federale. In
considerazione della natura non causale delle imposte e del principio della
generalità dell’imposta, le spese sostenute dalla collettività per l’adempimento
dei suoi compiti pubblici generali impongono degli oneri per gli individui
soggetti alla sua sovranità territoriale, anche se non vi è alcun collegamento
tra loro e l'adempimento dei singoli compiti. Il gettito delle imposte
confluisce quindi nella cassa generale dello Stato e non è destinato a uno
scopo specifico, a meno che non sia espressamente disposto diversamente.
Data la natura generale
dell'imposta, l'appartenenza religiosa non gioca alcun ruolo nella sua
riscossione. L’obbligo di pagamento si basa sulla necessità generale di
finanziarsi dello Stato e non sul perseguimento di specifici scopi religiosi;
pertanto, in linea di principio, non ne deriva alcuna coercizione religiosa. L’assoggettamento
alle imposte in quanto tale non può quindi essere contestato con argomentazioni
che riguardano l'impiego del gettito d’imposta da parte dello Stato, poiché il
legame fra l’impiego dei mezzi e la loro raccolta presso il contribuente è così
labile che non si può dire che l'individuo sostenga una particolare comunità
religiosa mediante le sue imposte. Solo in questo caso la sua libertà di credo
e di coscienza, come diritto soggettivo individuale, verrebbe intaccata. L’Alta
Corte ha anche sottolineato che lo stesso ricorrente aveva calcolato che solo
una parte trascurabile della spesa totale del Cantone (0,813%) era destinata a
scopi di culto (DTF 138 I 55 consid. 3.1 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
Il Tribunale federale ha
ancora aggiunto che, se anche si fosse ravvisata una lesione della libertà di
credo e di coscienza, l’obbligo di pagare l’intera imposta cantonale avrebbe
dovuto essere considerato quale legittima restrizione di tale diritto
fondamentale, secondo l’art. 36 Cost. Si fonda infatti indiscutibilmente su una
base legale nel diritto tributario cantonale. L'interesse pubblico alla
riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza è evidente, così come il
sostegno dello Stato alle chiese nazionali riconosciute. Infine, anche il
principio di proporzionalità sarebbe rispettato, in quanto si potrebbe parlare
solo di una lieve violazione della libertà di credo e di coscienza (DTF 138 I
55.
consid. 3.4).
2.4
La
giurisprudenza del Tribunale federale distingue dunque, a proposito degli
effetti dell’art. 15 Cost. sull’assoggettamento ad imposte che finanziano anche
spese di culto, a seconda del fatto che si tratti di imposte cantonali o
comunali. Nel primo caso, ritiene prevalente il principio di generalità
dell’imposizione e conclude che il contribuente non abbia diritto all’esenzione
da tale tributo. Nel secondo caso, invece, gli riconosce il diritto di
rifiutarsi di pagare la quota dell’imposta comunale, che serve al finanziamento
del culto di una comunità religiosa (v. anche Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 8a ed., Zurigo 2023, § 5 II, p. 75; Stöckli, in: Pahud de
Mortanges/Engi [a cura di], In Zeiten der Säkularisierung – Herausforderungen
für das Verhältnis von Staat und Religion, Zurigo 2023, p. 48; Obrist, Liberté religieuse et
financement des salaires de pasteurs par le biais de l’impôt sur le revenu,
CJN, 19 gennaio 2012, n. 13; Martenet/Zandirad,
Commentaire romand Constitution fédérale, Basilea 2021, n. 97 ad art. 15 Cost.,
p. 559; Müller/Schefer, Grundrechte
in der Schweiz, 4a ed., Berna 2008, p. 285).
3.
3.1.
Nella fattispecie, il
Comune di __________ versa annualmente un “contributo alla Curia vescovile”. Il
Comune non riscuote di conseguenza una vera e propria imposta di culto.
A tale riguardo, l’art. 20
della Legge del 16 dicembre 2002 sulla Chiesa cattolica (RL 191.100) menziona,
fra le fonti di finanziamento della Parrocchia sia i sussidi e contributi di
Enti pubblici, nonché le partecipazioni del Comune, sotto qualsiasi forma,
derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari (lett. b)
sia l’imposta di culto, se prevista dal regolamento parrocchiale, secondo le
modalità del decreto legislativo del 10 novembre 1992 (lett. e).
Sebbene il versamento
sembri essere fatto a favore della Curia vescovile, si deve ritenere che il
Comune di __________ partecipa dunque al finanziamento della Parrocchia in
virtù di convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari, secondo l’art. 20
lett. b della Legge sulla Chiesa cattolica.
Laddove è in vigore
l’imposta di culto, le persone fisiche e giuridiche possono dichiarare
l’esenzione dall’imposta attraverso istanza scritta da inoltrare al Consiglio
Parrocchiale (art. 8 del Decreto legislativo del 10 novembre 1992 concernente
l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa
evangelica riformata [RL 643.100]).
Conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale, il ricorrente ha pertanto diritto, in
linea di principio, all’esenzione dalla quota parte dell’imposta comunale, che serve
al finanziamento del culto.
3.2
Come
già ricordato, l’abrogato art. 49 cpv. 6 Cost. 1874 prevedeva l’esenzione dagli
“aggravi imposti a causa propria e particolare dell’esercizio del culto (“für
eigentliche Kultuszwecke”; “frais proprement dits du culte”) di una
associazione religiosa”. La giurisprudenza ha così affermato che
l’esenzione non si estende ai tributi finalizzati al finanziamento di altri
compiti di un’associazione religiosa, che sono di interesse generale (DTF 107
Ia 126 consid. 3a). Secondo la Suprema Corte, un’imposta è riscossa “a causa
propria e particolare dell’esercizio del culto” solo se il suo gettito può
essere impiegato solo a scopo di culto e non anche quando l’imposta, per i suoi
scopi e per l’uso del suo gettito, mira nel contempo a finanziare compiti e
esigenze non esclusivamente religiosi, ma anche pubblici, civici e sociali (DTF
107.
Ia 126 consid. 3c e giurisprudenza citata). Oltre alle prestazioni di
servizio, che la Chiese riconosciute offrono alla collettività, oggi si
sottolinea anche il loro contributo alla tutela dei beni culturali, in
particolare mediante la manutenzione di edifici religiosi (Süess/Tappenbeck/Pahud de Mortanges, Die
Kirchensteuer juristischer Personen, Zurigo 2013, p. 60 s. e dottrina citata). In
dottrina viene proposta la soluzione di concedere, al contribuente che non
appartiene alla comunità religiosa che beneficia delle imposte, una esenzione
fiscale proporzionale (Stöckli,
op. cit., p. 50 s.; Kühler, Das
Grundrecht der Gewissensfreiheit, Berna 2012, p. 271, in particolare nota
1065).
3.3
Nel caso in esame, non è
noto in quale misura il “contributo alla Curia vescovile”, versato annualmente
dal Comune, vada a finanziare l’esercizio del culto in quanto tale. La
questione non merita di essere ulteriormente approfondita per le ragioni che
seguono.
Come già ricordato, con
decisione dell’8 ottobre 2008, il Consiglio di Stato aveva accolto parzialmente
un ricorso del contribuente, riconoscendogli “il rimborso della quota parte
della congrua al parroco calcolata in base alla percentuale derivante dal
rapporto tra la cifra versata al parroco dal Comune per il 2005 e il totale dei
costi complessivi 2005 del Comune, percentuale da applicare poi in ragione del
50% a quanto effettivamente versato dal ricorrente quale imposta comunale
2005”.
Negli anni successivi,
come si apprende dalla risposta del 29 febbraio 2024 del Municipio al nuovo
ricorso del contribuente, “al contrario di quanto stabilito” con la decisione
del Consiglio di Stato, aveva rimborsato il 100% della quota esente.
Dalle decisioni, che il
ricorrente ha prodotto in copia, risulta che il contributo versato alla Curia
vescovile rappresentava, negli anni 2019 e 2020, rispettivamente, l’1,118% e
l’1,075% delle spese correnti del Comune. Il rimborso ammontava di conseguenza
a fr. 56.30 nel 2019 e a fr. 56.85 nel 2020.
Ora, la decisione a suo
tempo adottata dal Consiglio di Stato, consistente nel riconoscere al
contribuente il diritto al rimborso del 50% della quota parte dell’imposta
comunale destinata alla Parrocchia, si basa su argomenti che appaiono
senz’altro rispettosi della libertà di credo e di coscienza del ricorrente ed
anche del principio di proporzionalità, e che possono pertanto essere fatti propri
anche dalla CDT.
Considerata l’incidenza percentuale
del contributo alla Curia, rispetto alla spesa corrente del Comune, non sarebbe
giustificato, dal profilo della proporzionalità, un esame approfondito, anno
per anno, della destinazione del suddetto contributo comunale.
4.
Considerato il fatto
che lo stesso insorgente ha chiesto l’applicazione del “metodo di calcolo
fissato nella decisione del Consiglio di Stato dell’8 ottobre 2008”, ne
consegue che il ricorso è accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di
giustizia né spese processuali e al ricorrente, non patrocinato, non sono
riconosciute ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 16 gennaio 2023 del Municipio di __________ è
annullata e gli atti gli sono rinviati, affinché adotti una nuova decisione,
riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso della quota parte
dell’imposta comunale, corrispondente alla percentuale rappresentata dal
contributo alla Curia vescovile rispetto al totale delle spese correnti.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: