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Decisione

80.2024.55

Imposta comunale, richiesta di esonero dalle spese di culto, rimborso quota parte dell’imposta che finanzia il culto, 50% per tener conto dello svolgimento di compiti non esclusivamente religiosi

2 dicembre 2024Italiano16 min

libertà di credo e di coscienza, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.55

Lugano

2 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 febbraio 2024 contro la decisione del 16 gennaio 2024 in materia di imposta

comunale 2022.

Fatti

Fatti

A. Con scritto del 9

gennaio 2024, RI 1 si è rivolto alla cancelleria del RS 1 (di seguito: il

Municipio) per chiedere il “rimborso quota parte dell’imposta di culto”

per l’anno 2022. La richiesta è stata effettuata sulla base della decisione del

Consiglio di Stato del 8 ottobre 2008, che, pronunciandosi sulla stessa

questione con riferimento all’imposta comunale 2005, gli aveva riconosciuto “il

rimborso della quota parte della congrua al parroco calcolata in base alla

percentuale derivante dal rapporto tra la cifra versata al parroco dal Comune

per il 2005 e il totale dei costi complessivi 2005 del Comune, percentuale da

applicare poi in ragione del 50% a quanto effettivamente versato dal ricorrente

quale imposta comunale 2005”.

B. Con

decisione del 16 gennaio 2024, il RS 1 ha negato il rimborso della quota parte

dell’imposta, sul presupposto che “un rimborso di una quota di imposta

comunale, intesa a non finanziare la congrua versata alla parrocchia, siccome

non contemplato in nessuna base legale (violando pertanto il principio di

legalità) conforma una chiara disparità con gli altri contribuenti (violando di

conseguenza il principio dell’uguaglianza giuridica) ed è contrario alle

modalità di funzionamento di un’amministrazione pubblica”.

Ciò indipendentemente dal

fatto che negli anni precedenti il contribuente avesse chiesto ed ottenuto il

rimborso dell’imposta, “tenuto conto che il principio della legalità è

previgente”.

C. Avverso tale

decisione RI 1 ha interposto ricorso al Consiglio di Stato in data 6 febbraio

2024. Il contribuente ha ribadito la richiesta di rimborso almeno parziale

dell’imposta comunale relativa alla quota parte destinata alle spese di culto,

ritenuta, altrimenti, la violazione dell’art. 15 Cost., che garantisce la

libertà di credo e di coscienza, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale

e della decisione del Consiglio di Stato del 8 ottobre 2008. A suo avviso, “l’instaurazione

delle entità politiche laiche ha stabilito la supremazia del Comune sulla Parrocchia”

e oggi l’obbligo di finanziare la parrocchia sarebbe vincolante solo

“per i cattolici credenti e praticanti”. Se le spese connesse alle pratiche

religiose sono assunte dal Comune, “la persona estranea all’ente religioso

comunitario (nel caso quello parrocchiale) ha il diritto di esserne esonerata”.

D. In risposta al

ricorso del contribuente, il RS 1, con scritto del 29 febbraio 2024, ha proposto

di respingere il ricorso. Secondo l’autorità comunale, “l’attività del

parroco non si limita al solo esercizio del ministero e più generalmente del

culto, ma persegue anche altri scopi di più ampio interesse pubblico e sociale,

quali la vicinanza e l’assistenza agli anziani, gli incontri con la gioventù,

l’insegnamento presso le scuole, come pure ogni altra attività a valenza

sociale a favore della comunità di __________ e questo indipendentemente

dall’appartenenza religiosa e confessionale dei singoli”.

Per il RS 1 occorre anche

tenere in considerazione il principio della parità di trattamento, ritenuto che

altrimenti “qualsiasi persona contraria ad una spesa sostenuta dall’ente

locale” potrebbe chiederne il rimborso della quota parte. Motivo per cui

chiede che il ricorso venga respinto, subordinatamente dichiarato irricevibile

per incompetenza del Consiglio di Stato.

E. In

data 5 marzo 2024 il Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso e la risposta

del Comune di __________ alla Camera di diritto tributario per competenza.

Con scritto del 22 marzo

2024, il RS 1 ha rinviato a quanto esposto in precedenza, ribadendo la

richiesta di rigettare il ricorso proposto.

Diritto

1. 1.1.

Contro la decisione di

assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio

entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro la decisione

su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario,

entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT).

Quanto alle modalità di

calcolo delle imposte dirette comunali, per l’art. 276 LT l’imposta comunale è

prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo

anno: più precisamente, è calcolata applicando il moltiplicatore comunale

all’imposta cantonale base.

Per la definizione di

moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo, l’art. 276 cpv.

3 LT rinvia all’art. 162 della legge organica comunale (LOC).

1.2.

Quando l’art. 299 LT si

riferisce al “calcolo” dell’imposta comunale, si deve dunque intendere la

semplice operazione, prevista dall’art. 276 LT, che consiste nell’applicare

all’imposta cantonale base il moltiplicatore stabilito in base ai principi

definiti dalla LOC. La legge tributaria non consente cioè al Comune di

intraprendere un proprio calcolo dell’imposta, indipendente da quello effettuato

per le imposte cantonali.

Del resto, la “decisione

di calcolo”, che è impugnabile per l’art. 299 LT dapprima con reclamo e quindi

con ricorso alla Camera di diritto tributario, è notificata al contribuente

dall’autorità comunale, unitamente alla richiesta di pagamento del conguaglio

d’imposta, solo in seguito alla notifica della tassazione dell’imposta

comunale, tanto è vero che, prima di tale momento, il comune può soltanto

procedere alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate (art. 296

cpv. 1 LT), non diversamente peraltro dal Cantone (sentenza CDT n. 80.2014.300

del 10 dicembre 2014).

1.3.

Nella

fattispecie, l’Ufficio circondariale di tassazione competente ha notificato al

contribuente la tassazione dell’imposta cantonale 2022 con decisione del 6

dicembre 2023. Il 19 dicembre 2023 il Comune di __________ gli ha notificato il

calcolo dell’imposta comunale. La lettera del 9 gennaio 2024, con la quale il

contribuente ha chiesto al Municipio il rimborso della “quota parte

dell’imposta di culto”, costituiva pertanto un reclamo tempestivo contro la

decisione di calcolo dell’imposta comunale. Reclamo che è stato respinto con la

decisione del 16 gennaio 2024, con cui il Municipio ha negato il rimborso

richiesto.

Il ricorso del 6 febbraio

2024 deve pertanto essere considerato quale ricorso alla Camera di diritto

tributario contro la decisione su reclamo del Comune, secondo l’art. 299 cpv. 2

LT.

Sebbene il ricorso sia

stato inviato al Consiglio di Stato, lo stesso deve essere considerato

tempestivo. L’art. 192 cpv. 4 LT prevede infatti che un atto presentato a un

ufficio incompetente debba essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale

competente e che il termine di presentazione dell’atto sia reputato osservato

se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio

postale svizzero il giorno della scadenza.

1.4.

Con sentenza n. 57/92 del

30 marzo 1993 (in RDAT II-1993 n. 19t), la Camera di diritto tributario ha

riconosciuto la propria competenza a pronunciarsi in materia di “imposta di

culto”, nella misura in cui la stessa è conglobata nell’imposta comunale.

Il ricorso è

conseguentemente ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1.

Nel merito, è controversa

la questione se il contribuente abbia diritto al rimborso della quota parte

dell’imposta comunale, che finanzia le attività della parrocchia. Il ricorrente

ritiene che sia un suo diritto, fondato in particolar modo sull’art. 15 Cost. e

già riconosciuto dal Consiglio di Stato in relazione alle imposte del 2005 e

dallo stesso Comune nei periodi fiscali seguenti. Di diverso avviso il

Municipio, secondo cui il parroco svolgerebbe diverse attività “di più ampio

interesse pubblico e sociale”, oltre al culto; inoltre, a suo avviso il

rimborso richiesto sarebbe in contrasto con il principio della parità di

trattamento, ritenuto che altrimenti “qualsiasi persona contraria ad una

spesa sostenuta dall’ente locale” potrebbe chiedere lo stesso.

2.2

L’insorgente

invoca la libertà di credo e di coscienza, garantita dall’art. 15 cpv. 1 Cost.

Secondo l’art. 15 cpv. 2

Cost. ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le

proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

Questo capoverso sancisce la libertà di culto, cioè il diritto, per tutte le

persone, d’avere il proprio convincimento religioso, vale a dire di credere in

Dio, di credere in più divinità o di non credere in alcun Dio, di professare un

credo particolare, di esprimersi (con la parola, lo scritto, l'immagine, la

musica, il film o con qualsiasi altro modo di espressione), di compiere, solo o

in comunità, atti di culto e di formare liberamente associazioni religiose. Per

atti di culto comunitari si intendono in particolare il servizio religioso, la

predicazione, la messa, le danze rituali, le processioni, l'amministrazione dei

sacramenti, il battesimo, il matrimonio, i canti religiosi, il suono delle

campane della chiesa o la preghiera del venerdì del musulmano (sentenza del TF

2P.152/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 2.1, con riferimento al Messaggio del

Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale del 20

novembre 1996, FF 1997 I 1, p. 145 s.).

La formulazione dell’art.

15.

cpv. 1 Cost. comprende implicitamente anche la disposizione dell’art. 49

cpv. 6 Cost. 1874, secondo cui nessuno è tenuto a pagare aggravi imposti a

causa propria e particolare dell’esercizio del culto di una associazione religiosa

alla quale non appartiene (sentenza 2P.152/2005 consid. 2.1, con riferimento al

Messaggio citato, FF 1997 I 1, p. 147). Con giurisprudenza costante, in

particolare in un caso vodese riguardante la città di Losanna, il Tribunale

federale ha stabilito che l’esenzione prevista dall’art. 49 cpv. 6 Cost. 1874

non poteva estendersi alle imposte generali riscosse da un Cantone che si

assume esso stesso le spese di culto di una chiesa nazionale. Ha per contro

deciso che la garanzia dell’art. 49 cpv. 6 Cost. 1874 restava intatta in

materia di spese comunali per il culto, anche nei casi in cui tali spese erano

coperte da uno stanziamento del bilancio generale del comune e non mediante un

contributo speciale (sentenza 2P.152/2005 consid. 2.1, con riferimento a DTF 107

Ia 126 consid. 2b, 99 Ia 739 consid. 3).

2.3

Con una sentenza del 22

novembre 2011 (2C_360/2010, in DTF 138 I 55), la Suprema Corte ha deciso che,

in considerazione del principio della generalità delle imposte, un contribuente

non può contestare l’assoggettamento all’imposta cantonale, fondandosi su

argomenti che riguardano l’impiego del gettito dell’imposta da parte del

Cantone.

Secondo il Tribunale

federale, il Cantone può esercitare la sovranità fiscale, garantita dall’art. 3

Cost., nella misura in cui non è limitata dalla Costituzione federale. In

considerazione della natura non causale delle imposte e del principio della

generalità dell’imposta, le spese sostenute dalla collettività per l’adempimento

dei suoi compiti pubblici generali impongono degli oneri per gli individui

soggetti alla sua sovranità territoriale, anche se non vi è alcun collegamento

tra loro e l'adempimento dei singoli compiti. Il gettito delle imposte

confluisce quindi nella cassa generale dello Stato e non è destinato a uno

scopo specifico, a meno che non sia espressamente disposto diversamente.

Data la natura generale

dell'imposta, l'appartenenza religiosa non gioca alcun ruolo nella sua

riscossione. L’obbligo di pagamento si basa sulla necessità generale di

finanziarsi dello Stato e non sul perseguimento di specifici scopi religiosi;

pertanto, in linea di principio, non ne deriva alcuna coercizione religiosa. L’assoggettamento

alle imposte in quanto tale non può quindi essere contestato con argomentazioni

che riguardano l'impiego del gettito d’imposta da parte dello Stato, poiché il

legame fra l’impiego dei mezzi e la loro raccolta presso il contribuente è così

labile che non si può dire che l'individuo sostenga una particolare comunità

religiosa mediante le sue imposte. Solo in questo caso la sua libertà di credo

e di coscienza, come diritto soggettivo individuale, verrebbe intaccata. L’Alta

Corte ha anche sottolineato che lo stesso ricorrente aveva calcolato che solo

una parte trascurabile della spesa totale del Cantone (0,813%) era destinata a

scopi di culto (DTF 138 I 55 consid. 3.1 con riferimenti a dottrina e

giurisprudenza).

Il Tribunale federale ha

ancora aggiunto che, se anche si fosse ravvisata una lesione della libertà di

credo e di coscienza, l’obbligo di pagare l’intera imposta cantonale avrebbe

dovuto essere considerato quale legittima restrizione di tale diritto

fondamentale, secondo l’art. 36 Cost. Si fonda infatti indiscutibilmente su una

base legale nel diritto tributario cantonale. L'interesse pubblico alla

riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza è evidente, così come il

sostegno dello Stato alle chiese nazionali riconosciute. Infine, anche il

principio di proporzionalità sarebbe rispettato, in quanto si potrebbe parlare

solo di una lieve violazione della libertà di credo e di coscienza (DTF 138 I

55.

consid. 3.4).

2.4

La

giurisprudenza del Tribunale federale distingue dunque, a proposito degli

effetti dell’art. 15 Cost. sull’assoggettamento ad imposte che finanziano anche

spese di culto, a seconda del fatto che si tratti di imposte cantonali o

comunali. Nel primo caso, ritiene prevalente il principio di generalità

dell’imposizione e conclude che il contribuente non abbia diritto all’esenzione

da tale tributo. Nel secondo caso, invece, gli riconosce il diritto di

rifiutarsi di pagare la quota dell’imposta comunale, che serve al finanziamento

del culto di una comunità religiosa (v. anche Blumenstein/Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 8a ed., Zurigo 2023, § 5 II, p. 75; Stöckli, in: Pahud de

Mortanges/Engi [a cura di], In Zeiten der Säkularisierung – Herausforderungen

für das Verhältnis von Staat und Religion, Zurigo 2023, p. 48; Obrist, Liberté religieuse et

financement des salaires de pasteurs par le biais de l’impôt sur le revenu,

CJN, 19 gennaio 2012, n. 13; Martenet/Zandirad,

Commentaire romand Constitution fédérale, Basilea 2021, n. 97 ad art. 15 Cost.,

p. 559; Müller/Schefer, Grundrechte

in der Schweiz, 4a ed., Berna 2008, p. 285).

3.

3.1.

Nella fattispecie, il

Comune di __________ versa annualmente un “contributo alla Curia vescovile”. Il

Comune non riscuote di conseguenza una vera e propria imposta di culto.

A tale riguardo, l’art. 20

della Legge del 16 dicembre 2002 sulla Chiesa cattolica (RL 191.100) menziona,

fra le fonti di finanziamento della Parrocchia sia i sussidi e contributi di

Enti pubblici, nonché le partecipazioni del Comune, sotto qualsiasi forma,

derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari (lett. b)

sia l’imposta di culto, se prevista dal regolamento parrocchiale, secondo le

modalità del decreto legislativo del 10 novembre 1992 (lett. e).

Sebbene il versamento

sembri essere fatto a favore della Curia vescovile, si deve ritenere che il

Comune di __________ partecipa dunque al finanziamento della Parrocchia in

virtù di convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari, secondo l’art. 20

lett. b della Legge sulla Chiesa cattolica.

Laddove è in vigore

l’imposta di culto, le persone fisiche e giuridiche possono dichiarare

l’esenzione dall’imposta attraverso istanza scritta da inoltrare al Consiglio

Parrocchiale (art. 8 del Decreto legislativo del 10 novembre 1992 concernente

l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa

evangelica riformata [RL 643.100]).

Conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale federale, il ricorrente ha pertanto diritto, in

linea di principio, all’esenzione dalla quota parte dell’imposta comunale, che serve

al finanziamento del culto.

3.2

Come

già ricordato, l’abrogato art. 49 cpv. 6 Cost. 1874 prevedeva l’esenzione dagli

“aggravi imposti a causa propria e particolare dell’esercizio del culto (“für

eigentliche Kultuszwecke”; “frais proprement dits du culte”) di una

associazione religiosa”. La giurisprudenza ha così affermato che

l’esenzione non si estende ai tributi finalizzati al finanziamento di altri

compiti di un’associazione religiosa, che sono di interesse generale (DTF 107

Ia 126 consid. 3a). Secondo la Suprema Corte, un’imposta è riscossa “a causa

propria e particolare dell’esercizio del culto” solo se il suo gettito può

essere impiegato solo a scopo di culto e non anche quando l’imposta, per i suoi

scopi e per l’uso del suo gettito, mira nel contempo a finanziare compiti e

esigenze non esclusivamente religiosi, ma anche pubblici, civici e sociali (DTF

107.

Ia 126 consid. 3c e giurisprudenza citata). Oltre alle prestazioni di

servizio, che la Chiese riconosciute offrono alla collettività, oggi si

sottolinea anche il loro contributo alla tutela dei beni culturali, in

particolare mediante la manutenzione di edifici religiosi (Süess/Tappenbeck/Pahud de Mortanges, Die

Kirchensteuer juristischer Personen, Zurigo 2013, p. 60 s. e dottrina citata). In

dottrina viene proposta la soluzione di concedere, al contribuente che non

appartiene alla comunità religiosa che beneficia delle imposte, una esenzione

fiscale proporzionale (Stöckli,

op. cit., p. 50 s.; Kühler, Das

Grundrecht der Gewissensfreiheit, Berna 2012, p. 271, in particolare nota

1065).

3.3

Nel caso in esame, non è

noto in quale misura il “contributo alla Curia vescovile”, versato annualmente

dal Comune, vada a finanziare l’esercizio del culto in quanto tale. La

questione non merita di essere ulteriormente approfondita per le ragioni che

seguono.

Come già ricordato, con

decisione dell’8 ottobre 2008, il Consiglio di Stato aveva accolto parzialmente

un ricorso del contribuente, riconoscendogli “il rimborso della quota parte

della congrua al parroco calcolata in base alla percentuale derivante dal

rapporto tra la cifra versata al parroco dal Comune per il 2005 e il totale dei

costi complessivi 2005 del Comune, percentuale da applicare poi in ragione del

50% a quanto effettivamente versato dal ricorrente quale imposta comunale

2005”.

Negli anni successivi,

come si apprende dalla risposta del 29 febbraio 2024 del Municipio al nuovo

ricorso del contribuente, “al contrario di quanto stabilito” con la decisione

del Consiglio di Stato, aveva rimborsato il 100% della quota esente.

Dalle decisioni, che il

ricorrente ha prodotto in copia, risulta che il contributo versato alla Curia

vescovile rappresentava, negli anni 2019 e 2020, rispettivamente, l’1,118% e

l’1,075% delle spese correnti del Comune. Il rimborso ammontava di conseguenza

a fr. 56.30 nel 2019 e a fr. 56.85 nel 2020.

Ora, la decisione a suo

tempo adottata dal Consiglio di Stato, consistente nel riconoscere al

contribuente il diritto al rimborso del 50% della quota parte dell’imposta

comunale destinata alla Parrocchia, si basa su argomenti che appaiono

senz’altro rispettosi della libertà di credo e di coscienza del ricorrente ed

anche del principio di proporzionalità, e che possono pertanto essere fatti propri

anche dalla CDT.

Considerata l’incidenza percentuale

del contributo alla Curia, rispetto alla spesa corrente del Comune, non sarebbe

giustificato, dal profilo della proporzionalità, un esame approfondito, anno

per anno, della destinazione del suddetto contributo comunale.

4.

Considerato il fatto

che lo stesso insorgente ha chiesto l’applicazione del “metodo di calcolo

fissato nella decisione del Consiglio di Stato dell’8 ottobre 2008”, ne

consegue che il ricorso è accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di

giustizia né spese processuali e al ricorrente, non patrocinato, non sono

riconosciute ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione del 16 gennaio 2023 del Municipio di __________ è

annullata e gli atti gli sono rinviati, affinché adotti una nuova decisione,

riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso della quota parte

dell’imposta comunale, corrispondente alla percentuale rappresentata dal

contributo alla Curia vescovile rispetto al totale delle spese correnti.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ;

- .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: