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Decisione

80.2024.56

Procedura: ricorso, condizioni di ricevibilità, lingua italiana, termine di grazia, mancata traduzione

23 aprile 2024Italiano5 min

- con decisione del 12

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.56

Lugano

23 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 marzo 2024 contro la decisione del 12 febbraio 2024 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

- con decisione del 12

febbraio 2024, l’RS 1 ha respinto il reclamo, interposto da RI 1 contro la

diffida, notificatagli il 16 gennaio 2024 per non aver presentato la

dichiarazione d’imposta 2022;

- con ricorso, redatto in

tedesco, inviato per posta A e pervenuto alla Camera di diritto tributario il

18 marzo 2024, il contribuente contesta la “multa” (“Busse”) di fr. 50.–

messa a suo carico, in quanto ha inoltrato la dichiarazione d’imposta il 1°

febbraio 2024;

- con scritto del 3 aprile

2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine

di dieci giorni per tradurre in italiano il suo ricorso e per prendere

posizione in merito alla questione della tempestività del ricorso, ritenuto che

era stato inviato per posta semplice ed era pervenuto solo il 18 marzo 2024;

- il ricorrente non ha dato

seguito all’invito in questione.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- si precisa dapprima che la

decisione impugnata non concerne una multa (“Busse”) ma unicamente una

diffida, inviata secondo l’art. 198 cpv. 3 LT al contribuente che omette di

inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto;

- per ogni diffida, infatti,

è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida

è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);

- la Camera di diritto

tributario non può tuttavia entrare nel merito del ricorso del contribuente;

- in primo luogo, il ricorso

è irricevibile perché redatto in lingua tedesca;

- nei rapporti con le

autorità, infatti, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal

principio della lingua ufficiale: con riserva di disposizioni particolari (p.

es. gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di

principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da

quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio

Considerandi

di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- l’art.

8.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che

la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;

- pertanto, l'osservanza

della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata

un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti

i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua

italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.

1975.

p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- ne consegue

che ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone o non

corredati da una traduzione in questa lingua possono essere dichiarati

irricevibili senza violare il diritto federale (DTF 83 III 57 s.), anche se

l'atto è scritto in un'altra lingua ufficiale della Confederazione (cfr. anche

sentenza CDT 80.2022.38 del 25.4.2022);

- sebbene la Camera di

diritto tributario abbia segnalato al ricorrente il vizio di forma del suo

ricorso e gli abbia attribuito un termine per rimediarvi, lo stesso non vi ha

provveduto;

- in secondo luogo, è

perlomeno dubbio che il ricorso sia stato interposto nel rispetto del termine

previsto dalla legge;

- secondo l’art. 227 cpv. 1

prima frase LT, infatti, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la

decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

- la prova

dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del

reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2);

- tale prova risulta in

linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b;

cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre

2008.

consid. 4.2);

- tuttavia, se la data in

questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto

nel termine legale: l’interessato può in tal caso portare la prova con altri

mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia

247.

consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della

parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre

2008.

consid. 3.1);

- nel caso in esame, il

ricorrente ha consegnato alla posta la busta contenente il suo ricorso, con

l’affrancatura di CHF 1.20, corrispondente al costo dell’invio per posta A;

- poiché dal timbro sulla

busta non è leggibile alcuna data, la Camera di diritto tributario si è rivolta

al ricorrente, attribuendogli un termine per provare la tempestività

dell’invio;

- anche in questo caso,

tuttavia, l’insorgente non ha dato seguito all’invito ricevuto;

- il ricorso si rivela

pertanto irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: