80.2024.56
Procedura: ricorso, condizioni di ricevibilità, lingua italiana, termine di grazia, mancata traduzione
23 aprile 2024Italiano5 min
- con decisione del 12
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.56
Lugano
23 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 marzo 2024 contro la decisione del 12 febbraio 2024 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
- con decisione del 12
febbraio 2024, l’RS 1 ha respinto il reclamo, interposto da RI 1 contro la
diffida, notificatagli il 16 gennaio 2024 per non aver presentato la
dichiarazione d’imposta 2022;
- con ricorso, redatto in
tedesco, inviato per posta A e pervenuto alla Camera di diritto tributario il
18 marzo 2024, il contribuente contesta la “multa” (“Busse”) di fr. 50.–
messa a suo carico, in quanto ha inoltrato la dichiarazione d’imposta il 1°
febbraio 2024;
- con scritto del 3 aprile
2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine
di dieci giorni per tradurre in italiano il suo ricorso e per prendere
posizione in merito alla questione della tempestività del ricorso, ritenuto che
era stato inviato per posta semplice ed era pervenuto solo il 18 marzo 2024;
- il ricorrente non ha dato
seguito all’invito in questione.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- si precisa dapprima che la
decisione impugnata non concerne una multa (“Busse”) ma unicamente una
diffida, inviata secondo l’art. 198 cpv. 3 LT al contribuente che omette di
inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto;
- per ogni diffida, infatti,
è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida
è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);
- la Camera di diritto
tributario non può tuttavia entrare nel merito del ricorso del contribuente;
- in primo luogo, il ricorso
è irricevibile perché redatto in lingua tedesca;
- nei rapporti con le
autorità, infatti, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal
principio della lingua ufficiale: con riserva di disposizioni particolari (p.
es. gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di
principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da
quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio
Considerandi
di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- l’art.
8.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che
la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;
- pertanto, l'osservanza
della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975.
p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- ne consegue
che ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone o non
corredati da una traduzione in questa lingua possono essere dichiarati
irricevibili senza violare il diritto federale (DTF 83 III 57 s.), anche se
l'atto è scritto in un'altra lingua ufficiale della Confederazione (cfr. anche
sentenza CDT 80.2022.38 del 25.4.2022);
- sebbene la Camera di
diritto tributario abbia segnalato al ricorrente il vizio di forma del suo
ricorso e gli abbia attribuito un termine per rimediarvi, lo stesso non vi ha
provveduto;
- in secondo luogo, è
perlomeno dubbio che il ricorso sia stato interposto nel rispetto del termine
previsto dalla legge;
- secondo l’art. 227 cpv. 1
prima frase LT, infatti, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la
decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
- la prova
dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del
reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2);
- tale prova risulta in
linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre
2008.
consid. 4.2);
- tuttavia, se la data in
questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto
nel termine legale: l’interessato può in tal caso portare la prova con altri
mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia
247.
consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della
parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre
2008.
consid. 3.1);
- nel caso in esame, il
ricorrente ha consegnato alla posta la busta contenente il suo ricorso, con
l’affrancatura di CHF 1.20, corrispondente al costo dell’invio per posta A;
- poiché dal timbro sulla
busta non è leggibile alcuna data, la Camera di diritto tributario si è rivolta
al ricorrente, attribuendogli un termine per provare la tempestività
dell’invio;
- anche in questo caso,
tuttavia, l’insorgente non ha dato seguito all’invito ricevuto;
- il ricorso si rivela
pertanto irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: