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Decisione

80.2024.59

Procedura: ricorso, garanzia per le tasse di giustizia e le spese processuali, mancato versamento, irricevibile

24 aprile 2024Italiano4 min

fino al 19 aprile 2024 per versare un anticipo di fr. 3’000.– a titolo di garanzia

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.59

Lugano

24 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1 Milano

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 marzo 2024 contro la decisione del 22 febbraio 2024 in materia di imposta

di successione.

Fatti

Fatti

- con decisione del 22

febbraio 2024, l’RS 1 ha accolto parzialmente il reclamo, interposto da RI 1

contro la decisione del 24 novembre 2022 in materia di imposta di successione,

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di essere debitore

dell’imposta di successione;

- con scritto del 22 marzo

2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine

fino al 19 aprile 2024 per versare un anticipo di fr. 3’000.– a titolo di garanzia

per le tasse di giustizia e le spese processuali, avvertendolo che in caso di

mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- la raccomandata del 22

marzo 2024 non è stata ritirata dal destinatario ed è ritornata al mittente il

4 aprile 2024;

- la Camera di diritto

tributario ha inviato la lettera al ricorrente per posta semplice lo stesso

giorno;

- l’insorgente non ha

provveduto al pagamento dell’anticipo richiesto.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera

di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente

causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- per l’art. 231 cpv. 1 LT

la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in

Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento

di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le

Considerandi

spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la

comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;

- tale disposizione è stata

introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per

tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il

problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non

solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono

essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non

sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7

ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause

amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le

contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,

par. I);

- il ricorrente risiede

all’estero, ragione per cui la Camera di diritto tributario, il 22 marzo 2024, gli

ha attribuito un termine fino al 19 aprile 2024 per il versamento di fr. 3'000.–

a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura;

- la raccomandata, inviata

all’indirizzo indicato dal ricorrente, è ritornata al mittente non ritirata il

4.

aprile 2024;

- lo stesso giorno la

lettera è stata inviata all’insorgente per posta semplice;

- secondo la giurisprudenza

costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per

lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla

posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a);

- l’invio raccomandato è

stato depositato presso l’ufficio postale di destinazione fino al 29 marzo

2024, giorno in cui si considera avvenuta la notificazione, senza tuttavia che,

nel termine attribuitogli, il ricorrente abbia provveduto al versamento

dell’anticipo richiesto;

- il ricorso si rivela

pertanto irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorn

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: