80.2024.59
Procedura: ricorso, garanzia per le tasse di giustizia e le spese processuali, mancato versamento, irricevibile
24 aprile 2024Italiano4 min
fino al 19 aprile 2024 per versare un anticipo di fr. 3’000.– a titolo di garanzia
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.59
Lugano
24 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1 Milano
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 marzo 2024 contro la decisione del 22 febbraio 2024 in materia di imposta
di successione.
Fatti
Fatti
- con decisione del 22
febbraio 2024, l’RS 1 ha accolto parzialmente il reclamo, interposto da RI 1
contro la decisione del 24 novembre 2022 in materia di imposta di successione,
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di essere debitore
dell’imposta di successione;
- con scritto del 22 marzo
2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine
fino al 19 aprile 2024 per versare un anticipo di fr. 3’000.– a titolo di garanzia
per le tasse di giustizia e le spese processuali, avvertendolo che in caso di
mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- la raccomandata del 22
marzo 2024 non è stata ritirata dal destinatario ed è ritornata al mittente il
4 aprile 2024;
- la Camera di diritto
tributario ha inviato la lettera al ricorrente per posta semplice lo stesso
giorno;
- l’insorgente non ha
provveduto al pagamento dell’anticipo richiesto.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera
di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente
causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- per l’art. 231 cpv. 1 LT
la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in
Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento
di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le
Considerandi
spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la
comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;
- tale disposizione è stata
introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per
tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il
problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non
solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono
essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non
sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7
ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause
amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le
contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,
par. I);
- il ricorrente risiede
all’estero, ragione per cui la Camera di diritto tributario, il 22 marzo 2024, gli
ha attribuito un termine fino al 19 aprile 2024 per il versamento di fr. 3'000.–
a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura;
- la raccomandata, inviata
all’indirizzo indicato dal ricorrente, è ritornata al mittente non ritirata il
4.
aprile 2024;
- lo stesso giorno la
lettera è stata inviata all’insorgente per posta semplice;
- secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per
lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a);
- l’invio raccomandato è
stato depositato presso l’ufficio postale di destinazione fino al 29 marzo
2024, giorno in cui si considera avvenuta la notificazione, senza tuttavia che,
nel termine attribuitogli, il ricorrente abbia provveduto al versamento
dell’anticipo richiesto;
- il ricorso si rivela
pertanto irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: