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Decisione

80.2024.66

Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, spese di alloggio, appartamento di proprietà del contribuente, divisione del valore locativo per il numero di locali dell’appartamento

14 novembre 2024Italiano20 min

parziale [80%], alle dipendenze del Canton Grigioni, quale responsabile del __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.66

80.2024.67

Lugano

14 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° aprile 2024 contro la decisione del 6 marzo 2024 in materia di IC e IFD

2022.

Fatti

Fatti

A.

a.

__________ (__________) è

domiciliato a __________ unitamente alla convivente __________ e alla loro

figlia __________. Svolge la professione di ingegnere forestale, a tempo

parziale [80%], alle dipendenze del Canton Grigioni, quale responsabile del __________.

b.

Nella dichiarazione d’imposta

2022 il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr.

37'740.- ed una sostanza imponibile di fr. 348'580.-.

B. Con decisione del 3

agosto 2023, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio (di seguito UT) notificava al

contribuente la tassazione IC e IFD 2022, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 52'800.- per l’IC (fr. 60'700.- il reddito imponibile per

l’aliquota) e in fr. 70'200.- per l’IFD.

In

particolare, rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale

non aveva riconosciuto, fra altre deduzioni, le spese supplementari per “alloggio

+ cucina” [fr. 12'000.-] e per “vitto + cucina” [fr. 3'200.-], con la seguente

motivazione:

La deduzione non viene ammessa

in quanto non vi è esborso effettivo dell’affitto e la capacità contributiva

non è diminuita.

C. Con reclamo del 10

agosto 2023, il contribuente contestava il mancato riconoscimento della

deduzione per spese supplementari di alloggio e per “vitto e cucina”.

Nel gravame precisava di essere un “Wochenaufenthalter”, che risiedeva

durante la settimana nel Canton Grigioni, nel Comune di __________, e rientrava

al domicilio nel fine settimana “per stare con la propria famiglia”. Sosteneva

una doppia economia domestica, dovendo provvedere al vitto ed all’alloggio nel

Comune in cui lavorava durante la settimana. In quest’ultimo Comune viveva in

una casa di proprietà, mentre al proprio domicilio abitava in una casa presa in

locazione. A suo avviso, “questa particolare situazione dovrebbe essere

giudicata per analogia, uguale a quella di un contribuente che fosse

proprietario di una casa nel luogo di domicilio che dovesse pagare un affitto

nel luogo di lavoro dove risiedesse durante la settimana”.

D. Con

decisione del 6 marzo 2024, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente

motivazione:

Va innanzitutto rilevato come

il contribuente non abbia lavorato fuori cantone per l’intero periodo fiscale,

bensì a partire dal 1.5.2022.

La scrivente autorità si

riconferma nella sua decisione di prima sede, ritenendo non possibile

l’esposizione di una deduzione fittizia per alloggio di fr. 12'000.- (per altro

comunque errata visto il periodo di attività). La capacità contributiva del contribuente

non risulta infatti diminuita a “causa” dell’attività lavorativa in loco. Il

possesso dell’immobile infatti vede l’imposizione di un valore locativo

indipendentemente dal fatto che il contribuente vi alloggi per lavoro o meno.

Inoltre è sì vero che si impone il valore locativo ma nel contempo si ammettono

in deduzione le spese di manutenzione (forfettarie o effettive) mentre quelle di

gestione non sono in ogni caso deducibili fiscalmente. Per quanto riguarda la

deduzione per il pasto serale, la stessa non può essere ammessa in quanto il

contribuente ha a disposizione, nell’immobile di proprietà, una cucina, ciò che

gli permette di consumare il pasto serale in casa.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________ rileva, a titolo preliminare, e

diversamente da quanto indicato dall’autorità fiscale, di lavorare nel Canton

Grigioni già dal 1° maggio 2021. Per il fatto di lavorare fuori Cantone durante

la settimana, sarebbe “obbligato” a mantenere una “seconda abitazione per

questioni di lavoro”. Ciò che comporterebbe dei costi deducibili e riconosciuti

come “deduzione per spese supplementari in caso di rientro settimanale a

domicilio”.

Vista questa situazione, la decisione dell’UT,

motivata con il fatto che la sua capacità contributiva non risulterebbe

diminuita, non sarebbe comprensibile. La questione andrebbe risolta, non sulla

base del fatto che la casa nella quale risiede in settimana è di proprietà

bensì sulla circostanza che esiste una seconda economia domestica che cagiona

delle spese supplementari. Secondo il ricorrente, l’argomentazione addotta

dall’autorità fiscale circa il fatto di poter dedurre delle spese di

manutenzione della casa non sarebbe rilevante. Le spese di manutenzione sarebbero

infatti deducibili per qualsiasi proprietario.

Anche la questione della

mancata deducibilità del pasto serale, negata per l’esistenza dell’abitazione

di proprietà sul luogo di lavoro, sarebbe errata. In particolare, secondo le stesse

“Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2022 delle

persone fisiche”, se si risiede in un alloggio con cucina sarebbero ammesse

deduzioni per vitto di 15.- fr./giorno, senza specificare che “debba” essere in

affitto.

In conclusione, secondo

l’insorgente, l’autorità fiscale sarebbe infastidita dal fatto che il

ricorrente non abbia preso una casa in affitto ma l’abbia acquistata. Tale

scelta sarebbe stata dettata da questioni di opportunità: da una parte sarebbe

estremamente difficile trovare, in quella zona, un alloggio sia esso in affitto

o in proprietà; dall’altra, l’acquisto di una casa bifamiliare sarebbe un

investimento eseguito impegnando tutto il suo patrimonio.

Diritto

1. Contestata, nel caso

di specie, è la mancata deduzione delle spese legate alla doppia economia

domestica.

Secondo il contribuente,

il fatto di essere proprietario dell’abitazione in cui risiede nel luogo di

lavoro settimanale non dovrebbe avere alcuna influenza sulla deducibilità delle

spese di vitto e di alloggio.

Di diverso parere

l’autorità fiscale, la quale ritiene le postulate deduzioni come “fittizie”,

non essendoci un reale esborso e quindi una diminuzione della capacità

contributiva.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo gli articoli 25

cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a),

come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso

di lavo-ro a turni (lett. b) e le altre spese necessarie per l’esercizio

della professione (lett. c). Per le spese professionali, l’art. 25 cpv.

2.

LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni

complessive. Per l’imposta federale diretta, le spese di trasporto sono deducibili

entro un limite massimo di 3'000 franchi. Per le spese per i pasti e le altre

spese professionali, una delega all’esecutivo per stabilire deduzioni

complessive è prevista dall’art. 26 cpv. 2 LIFD.

2.2

Costituiscono spese di

acquisizione del reddito quelle che il contribuente non può evitare e che sono,

essenzialmente, dovute o causate dalla realizzazione del reddito. È necessario

che la spesa sia economicamente necessaria al conseguimento del reddito e che

non si possa esigere dal contribuente che vi rinunci. Il requisito della

necessità dev’essere inteso in senso lato. La giurisprudenza del Tribunale

federale non esige infatti che il contribuente non possa acquisire il reddito

dell’attività lucrativa senza sostenere le spese professionali della quale

richiede la deduzione. L’esistenza

di un legame sufficientemente stretto tra la spesa, della quale viene domandata

la deduzione, ed il reddito imponibile dev’essere esaminata in funzione

dell’insieme delle circostanze concrete (sentenza TF 2C_877/2018 del 7

maggio 2019, consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

2.3

2.3.1

Per quanto concerne le

imposte cantonali, le spese professionali sono stabilite dal Decreto esecutivo

concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo

fiscale 2022 è del 10 novembre 2021), segnatamente dagli articoli 3 e seguenti,

che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia

domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per

l’imposta federale diretta, dagli articoli 5, 6 e 9 dell’Ordinanza del

Dipartimento federale delle finanze del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente

(Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1) e dalla relativa appendice,

aggiornata di periodo in periodo.

Come precisano

ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza sulle spese professionali e l’art. 3 del Decreto

esecutivo, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al

conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E

contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le

spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità

diretta con il conseguimento del relativo reddito.

2.3.2

Per quanto concerne le

spese supplementari di alloggio, l’art. 5 cpv. 1 del Decreto cantonale, prevede

che siano considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal

pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i

giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine

settimana.

Per l’art. 5 cpv. 2 del

Decreto è ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di 800

franchi per l’affitto di una camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di

1’000 franchi per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di

cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al

domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 3 per il trasporto

dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

2.3.3

L’art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza

federale sulle spese professionali, da parte sua, dispone che i contribuenti

che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di

conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al

proprio domicilio fiscale, possano dedurre le spese supplementari del soggiorno

fuori domicilio.

Secondo l’art. 9 cpv. 2

dell’Ordinanza, per le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa

sono fissate deduzioni forfettarie (art. 3). È esclusa la giustificazione di

spese più elevate.

Per l’art. 9 cpv. 3 per le

spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per

una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.

2.4

L’Alta Corte ha più volte indicato

che, nel caso in cui il luogo di lavoro del contribuente è troppo distante dal suo

domicilio, non viene ammessa la deduzione delle spese di trasporto con il

veicolo privato. La soluzione che s’impone generalmente consiste nell’ammettere

la deduzione delle spese di alloggio sul luogo di lavoro e quelle per il

ritorno al domicilio durante il fine settimana. Sono queste spese che appaiono

come necessarie all’acquisizione del reddito (sentenza TF 2C_445/2008 del 26

novembre 2008 consid. 5.2 e giurisprudenza citata; il TF ha invece riconosciuto

le spese di trasporto nella sentenza 9C_706/2022 del 23 novembre 2023).

3.

3.1.

Nel caso in esame, il ricorrente,

durante la settimana risiede – per motivi di lavoro – presso l’abitazione di __________,

di sua proprietà. Si tratta di una casa con due appartamenti. Il contribuente è

impiegato all’80% ed è dipendente del Canton __________. Lavora a __________,

un Comune che si trova nelle immediate vicinanze di __________ (cfr.

certificato di salario agli atti).

Nel Modulo 7 (Immobili,

determinazione della sostanza e del reddito immobiliare), il ricorrente

indicava un valore locativo di fr. 16'470.-, con la seguente nota

accompagnatoria:

Dichiarato il 90% del reddito

locativo per “Wohnung 1” + “Parkplatz”. Wohnung 2 non è stato affittato e non

ha generato reddito poiché manca di una scala di accesso.

Dal

1.1.2023

l’appartamento è affittato ed è stata costruita la scala di accesso,

il reddito locativo verrà adeguato di conseguenza.

Come visto, per l’uso

dell’appartamento a __________, nel Modulo 4 (Spese professionali del

contribuente), ha chiesto in deduzione l’importo di fr. 12'000.-, relativo ad

un alloggio con cucina.

3.2

Neppure il fisco cantonale

mette in discussione la necessità, per il ricorrente, di disporre di un

alloggio nel Canton Grigioni, per trascorrervi le notti durante le settimane

lavorative. Non si potrebbe infatti pretendere da quest’ultimo che intraprenda

la tratta di andata e ritorno dal domicilio a __________ giornalmente, ritenuto

come con i mezzi pubblici la sola andata dura dalle 3 ore e 11 minuti alle 3

ore e 54 minuti e che con l’automobile la durata della trasferta ammonta

comunque a 1 ora e 43 minuti.

3.3

Come ricordato, l’autorità

di tassazione ha tuttavia negato la deduzione delle spese di alloggio,

argomentando che si sarebbe trattato di una “deduzione fittizia” e che la

capacità contributiva del contribuente non risultava diminuita a “causa” dell’attività

lavorativa nel Canton Grigioni.

Ora, la motivazione

addotta dall’autorità fiscale cantonale si scontra anzitutto con quanto più

volte affermato dal Tribunale federale, secondo cui il valore locativo dell’immobile

destinato all’uso personale non rappresenta un introito fittizio, bensì un

reddito reale in natura (sentenza TF n. 2C_5/2007 del 21 giugno 2007 consid.

2.3

e giurisprudenza citata). La possibilità di utilizzare l’immobile, da parte

del proprietario, incrementa infatti la sua capacità contributiva (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2019, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 660).

Se il valore locativo

costituisce un reddito in natura, come tale soggetto all’imposta sul reddito,

non si vede come si possa qualificare fittizia la deduzione fatta valere

dall’insorgente, per il solo fatto che non ha avuto un corrispondente esborso

monetario. D’altra parte, è innegabile che, riservandosene l’uso personale, non

ha potuto cedere in locazione l’appartamento a terzi, conseguendo un reddito

immobiliare in forma pecuniaria.

Nel caso in cui

l’abitazione in questione fosse stata ceduta in locazione a terzi, dal punto di

vista fiscale il reddito immobiliare non sarebbe mutato, trattandosi di

un’abitazione secondaria, per la quale il valore locativo corrisponde al valore

di mercato (DTF 124 I 145 consid. 3a).

Pronunciandosi su un caso

riguardante un contribuente che trascorreva la settimana lavorativa in una casa

di vacanza di sua proprietà, il Tribunale amministrativo del Canton Berna non

ha escluso in linea di principio la deduzione calcolata sul valore locativo, ma

ha riformato la decisione impugnata ammettendo in deduzione le spese ipotetiche

per la locazione di una camera in una località più vicina al luogo di lavoro

(sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Berna 100.2016.139/140 del 27

novembre 2017 consid. 5, in StE 2018 B 22.3 n. 120).

Non si vede pertanto per

quale ragione la deduzione invocata dal ricorrente dovrebbe essergli negata per

il solo fatto che le spese professionali non corrispondono ad un esborso

monetario. Con la decisione contestata, di fatto al contribuente non viene riconosciuto

il diritto di dedurre spese di doppia economia domestica, costi che tuttavia

sono necessari per poter svolgere, nel Canton Grigioni, la propria attività

lavorativa.

3.4

La situazione del

ricorrente, che pretende la deduzione di spese professionali legate al valore

locativo della propria abitazione, presenta evidenti analogie con quella in cui

si trova il contribuente che usa una camera privata per scopi professionali.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, i costi per l’uso professionale di un locale privato

possono essere considerati non spese per il mantenimento personale bensì altre spese

professionali, se il contribuente deve svolgere a casa una parte essenziale

della sua attività professionale, per il fatto che il datore di lavoro non

mette a sua disposizione un locale di lavoro adeguato e a condizione che il

contribuente disponga nella sua abitazione privata di un locale specifico, che

serve precipuamente a scopi professionali e non privati. Se un locale

professionale viene usato principalmente, ma non esclusivamente, per scopi

professionali, si deve riprendere quale spesa per il mantenimento personale la

quota dei costi che si riferisce all’uso privato (sentenza del Tribunale

federale 2C_1033/2017 del 31 maggio 2018 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

In questo contesto, è

irrilevante che il locale di lavoro faccia parte di un immobile preso in

locazione o di proprietà del contribuente. Per calcolare la misura della

deduzione, ci si basa o su una quota dei costi effettivi di locazione o di una

quota del valore locativo fiscalmente determinante, inclusi i costi accessori (Suter/Meier, in: Zweifel/Beusch [a cura

di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 43 ad art. 26 LIFD, p.

627; Locher, op. cit., n. 47 ad

art. 26 LIFD, p. 805; v. anche la sentenza CDT n. 80.1998.301 dell’8 febbraio

2000.

consid. 4.2, in: RDAT II-2000 n. 3t).

Se viene considerato spesa

professionale anche l’uso di una camera privata per scopi professionali nella

casa appartenente allo stesso contribuente, ci si domanda cosa impedisca di

ammettere in deduzione quale spesa professionale il valore locativo

dell’abitazione occupata dal contribuente che durante i giorni lavorativi deve risiedere

al luogo di lavoro.

3.5

Per i motivi esposti, la

deduzione delle spese di doppia economia domestica fatte valere dal ricorrente

deve essere ammessa.

4.

4.1.

Come già ricordato, l’art.

9.

cpv. 3 dell’Ordinanza sulle spese professionali prevede che per le spese

supplementari causate dall’alloggio possano essere dedotte le spese per una

camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno. Per l’imposta

cantonale, l’art. 5 cpv. 2 del Decreto esecutivo ammette la deduzione

dell’effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per l’affitto di una

camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di 1’000 franchi per l’affitto

di un monolocale o di un appartamento munito di cucina.

4.2

Il Tribunale federale ha

affermato che il termine “camera”, secondo l’Ordinanza sulle spese professionali,

dev’essere interpretato in modo attuale e tenendo conto dell’adeguatezza

dell’alloggio. In questa prospettiva ha ritenuto che non si può certo

pretendere che una persona adulta, che lavora e che deve vivere lontano da casa

durante la settimana per motivi professionali, trascorra questo tempo ad

esempio in un appartamento in comune e che si accontenti di condividere semplicemente

il bagno e la cucina. L’art. 9 cpv. 3 dell’Ordinanza sulle spese professionali

va quindi inteso nel senso che il termine “camera” si riferisce

fondamentalmente a un monolocale o a uno studio con bagno e piccola cucina o

angolo cottura. Tuttavia, se il contribuente prende in locazione un alloggio

più grande o particolarmente lussuoso nel luogo in cui soggiorna durante la

settimana, allora si tratta di spese che potrebbe evitare. Sebbene il

contribuente sia ovviamente libero di sostenerle, le spese aggiuntive che ne

derivano non costituiscono pertanto costi di acquisizione del reddito secondo

l’art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD. Nella misura in cui un contribuente

sostiene spese che vanno al di là di quanto necessario e ragionevole per il

conseguimento del reddito, ad esempio per motivi di maggiore comodità, si

tratta piuttosto del soddisfacimento di esigenze personali nell’ambito dell’impiego

del reddito e quindi di spese di mantenimento non deducibili (cfr. art. 34

lett. a LIFD). In questi casi, le autorità fiscali devono quindi

procedere a una corrispondente esclusione della parte eccedente dei costi (sentenza

TF 2C_728/2010 del 25 marzo 2011 consid. 2.1).

La Suprema Corte ha

ritenuto conforme al diritto federale il calcolo della deduzione basato sulla

divisione della pigione annua per il numero di locali che compongono

l’abitazione. Nel caso concreto, trattandosi di 2 locali e mezzo, il canone di

locazione è staro diviso per 2.5. Il fatto che in tal modo bagno e cucina non

fossero considerati interamente ma solo proporzionalmente, rispetto al caso

della locazione del monolocale, è stato ritenuto giustificato, in considerazione

del fatto che questi ambienti sono solitamente più ampi e meglio arredati in

appartamento di più locali (sentenza TF 2C_728/2010 del 25 marzo 2011 consid.

2.2).

4.3

Nel caso in esame, non è

noto il numero di locali che compongono l’appartamento di proprietà del

ricorrente, da lui occupato durante la settimana lavorativa.

Gli atti sono pertanto

rinviati all’UT, perché proceda alla verifica della situazione abitativa del

contribuente e stabilisca l’ammontare della deduzione, dividendo il valore locativo

annuo per il numero di locali dell’appartamento.

5.

5.1.

Nella propria

dichiarazione d’imposta, il contribuente ha inoltre chiesto in deduzione la

somma di fr. 3'200.- relativa al vitto. Nella decisione su reclamo l’autorità

fiscale ha precisato che, per quanto concerneva la deduzione del pasto serale,

la stessa non poteva essere ammessa siccome il contribuente aveva a

disposizione, nell’immobile di proprietà, una cucina.

5.2

5.2.1

In relazione ai contribuenti

che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di

conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al

proprio domicilio fiscale, l’art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle spese

professionali prevede che, per le spese supplementari causate dai pasti presi

fuori casa, siano fissate deduzioni forfettarie (art. 3) ed esclude la

giustificazione di spese più elevate.

L’appendice dell’Ordinanza

dispone che la deduzione intera ammonti a fr. 6'400.- all’anno e quella

parziale (applicabile se, conformemente all’art. 6 cpv. 2, per uno dei pasti

principali è concessa soltanto la mezza deduzione) a fr. 4'800.-.

Se

tuttavia il contribuente ha a disposizione una cucina nel luogo di residenza

settimanale, ha diritto alla deduzione per un solo pasto (sentenza TF

2C_14/2009 del 22 aprile 2009 consid. 2.1).

5.2.2

Per l’imposta cantonale,

l’art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo prevede che siano considerate spese

supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente

quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa

deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di

domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale,

la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a

domicilio.

L’art. 4 cpv. 2 del

Decreto stabilisce che la deduzione è stabilita come segue:

a) se

il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale

consumato fuori casa: 15 franchi il giorno o 3’200 franchi l’anno se i pasti a

mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;

b) se

il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma

rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni

pasto consumato fuori casa: 15 franchi, vale a dire 30 franchi il giorno o

6’400 franchi l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.

L’art. 4 cpv. 3 del

Decreto precisa che, se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un

monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il

pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha

alcuna spesa supplementare.

5.2.3

Per quanto concerne l’onere

della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale l'autorità

deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico

impositivo, men-tre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito

verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133 II 153

consid. 4.3 p. 158).

5.3

Ora, il contribuente non

ha richiesto la deduzione del pasto serale, bensì di quello di mezzogiorno. Non

è tuttavia noto se, nelle pause pranzo, faccia rientro a __________ per

consumarvi il pranzo né se l’attività lucrativa (80%) sia esercitata su 5 o 4

giorni settimanali.

Motivo per il quale, anche

su questo punto la decisione dev’essere annullata e gli atti rinviati all’UT, il

quale, dopo aver interpellato, su tale aspetto, il contribuente, dovrà emanare

una nuova decisione.

6.

Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi. La decisione è annullata e l’incarto è trasmesso

all’UT perché adotti una nuova decisione. Non si prelevano tassa di giustizie e

spese. Al contribuente, non patrocinato, non vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 6 marzo 2024 è annullata e gli atti

sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione dopo

gli accertamenti necessari.

2. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

3. Non vengono assegnate

ripetibili.

4. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: