80.2024.66
Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, spese di alloggio, appartamento di proprietà del contribuente, divisione del valore locativo per il numero di locali dell’appartamento
14 novembre 2024Italiano20 min
parziale [80%], alle dipendenze del Canton Grigioni, quale responsabile del __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.66
80.2024.67
Lugano
14 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° aprile 2024 contro la decisione del 6 marzo 2024 in materia di IC e IFD
2022.
Fatti
Fatti
A.
a.
__________ (__________) è
domiciliato a __________ unitamente alla convivente __________ e alla loro
figlia __________. Svolge la professione di ingegnere forestale, a tempo
parziale [80%], alle dipendenze del Canton Grigioni, quale responsabile del __________.
b.
Nella dichiarazione d’imposta
2022 il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr.
37'740.- ed una sostanza imponibile di fr. 348'580.-.
B. Con decisione del 3
agosto 2023, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio (di seguito UT) notificava al
contribuente la tassazione IC e IFD 2022, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 52'800.- per l’IC (fr. 60'700.- il reddito imponibile per
l’aliquota) e in fr. 70'200.- per l’IFD.
In
particolare, rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale
non aveva riconosciuto, fra altre deduzioni, le spese supplementari per “alloggio
+ cucina” [fr. 12'000.-] e per “vitto + cucina” [fr. 3'200.-], con la seguente
motivazione:
La deduzione non viene ammessa
in quanto non vi è esborso effettivo dell’affitto e la capacità contributiva
non è diminuita.
C. Con reclamo del 10
agosto 2023, il contribuente contestava il mancato riconoscimento della
deduzione per spese supplementari di alloggio e per “vitto e cucina”.
Nel gravame precisava di essere un “Wochenaufenthalter”, che risiedeva
durante la settimana nel Canton Grigioni, nel Comune di __________, e rientrava
al domicilio nel fine settimana “per stare con la propria famiglia”. Sosteneva
una doppia economia domestica, dovendo provvedere al vitto ed all’alloggio nel
Comune in cui lavorava durante la settimana. In quest’ultimo Comune viveva in
una casa di proprietà, mentre al proprio domicilio abitava in una casa presa in
locazione. A suo avviso, “questa particolare situazione dovrebbe essere
giudicata per analogia, uguale a quella di un contribuente che fosse
proprietario di una casa nel luogo di domicilio che dovesse pagare un affitto
nel luogo di lavoro dove risiedesse durante la settimana”.
D. Con
decisione del 6 marzo 2024, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente
motivazione:
Va innanzitutto rilevato come
il contribuente non abbia lavorato fuori cantone per l’intero periodo fiscale,
bensì a partire dal 1.5.2022.
La scrivente autorità si
riconferma nella sua decisione di prima sede, ritenendo non possibile
l’esposizione di una deduzione fittizia per alloggio di fr. 12'000.- (per altro
comunque errata visto il periodo di attività). La capacità contributiva del contribuente
non risulta infatti diminuita a “causa” dell’attività lavorativa in loco. Il
possesso dell’immobile infatti vede l’imposizione di un valore locativo
indipendentemente dal fatto che il contribuente vi alloggi per lavoro o meno.
Inoltre è sì vero che si impone il valore locativo ma nel contempo si ammettono
in deduzione le spese di manutenzione (forfettarie o effettive) mentre quelle di
gestione non sono in ogni caso deducibili fiscalmente. Per quanto riguarda la
deduzione per il pasto serale, la stessa non può essere ammessa in quanto il
contribuente ha a disposizione, nell’immobile di proprietà, una cucina, ciò che
gli permette di consumare il pasto serale in casa.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ rileva, a titolo preliminare, e
diversamente da quanto indicato dall’autorità fiscale, di lavorare nel Canton
Grigioni già dal 1° maggio 2021. Per il fatto di lavorare fuori Cantone durante
la settimana, sarebbe “obbligato” a mantenere una “seconda abitazione per
questioni di lavoro”. Ciò che comporterebbe dei costi deducibili e riconosciuti
come “deduzione per spese supplementari in caso di rientro settimanale a
domicilio”.
Vista questa situazione, la decisione dell’UT,
motivata con il fatto che la sua capacità contributiva non risulterebbe
diminuita, non sarebbe comprensibile. La questione andrebbe risolta, non sulla
base del fatto che la casa nella quale risiede in settimana è di proprietà
bensì sulla circostanza che esiste una seconda economia domestica che cagiona
delle spese supplementari. Secondo il ricorrente, l’argomentazione addotta
dall’autorità fiscale circa il fatto di poter dedurre delle spese di
manutenzione della casa non sarebbe rilevante. Le spese di manutenzione sarebbero
infatti deducibili per qualsiasi proprietario.
Anche la questione della
mancata deducibilità del pasto serale, negata per l’esistenza dell’abitazione
di proprietà sul luogo di lavoro, sarebbe errata. In particolare, secondo le stesse
“Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2022 delle
persone fisiche”, se si risiede in un alloggio con cucina sarebbero ammesse
deduzioni per vitto di 15.- fr./giorno, senza specificare che “debba” essere in
affitto.
In conclusione, secondo
l’insorgente, l’autorità fiscale sarebbe infastidita dal fatto che il
ricorrente non abbia preso una casa in affitto ma l’abbia acquistata. Tale
scelta sarebbe stata dettata da questioni di opportunità: da una parte sarebbe
estremamente difficile trovare, in quella zona, un alloggio sia esso in affitto
o in proprietà; dall’altra, l’acquisto di una casa bifamiliare sarebbe un
investimento eseguito impegnando tutto il suo patrimonio.
Diritto
1. Contestata, nel caso
di specie, è la mancata deduzione delle spese legate alla doppia economia
domestica.
Secondo il contribuente,
il fatto di essere proprietario dell’abitazione in cui risiede nel luogo di
lavoro settimanale non dovrebbe avere alcuna influenza sulla deducibilità delle
spese di vitto e di alloggio.
Di diverso parere
l’autorità fiscale, la quale ritiene le postulate deduzioni come “fittizie”,
non essendoci un reale esborso e quindi una diminuzione della capacità
contributiva.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 25
cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a),
come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso
di lavo-ro a turni (lett. b) e le altre spese necessarie per l’esercizio
della professione (lett. c). Per le spese professionali, l’art. 25 cpv.
2.
LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni
complessive. Per l’imposta federale diretta, le spese di trasporto sono deducibili
entro un limite massimo di 3'000 franchi. Per le spese per i pasti e le altre
spese professionali, una delega all’esecutivo per stabilire deduzioni
complessive è prevista dall’art. 26 cpv. 2 LIFD.
2.2
Costituiscono spese di
acquisizione del reddito quelle che il contribuente non può evitare e che sono,
essenzialmente, dovute o causate dalla realizzazione del reddito. È necessario
che la spesa sia economicamente necessaria al conseguimento del reddito e che
non si possa esigere dal contribuente che vi rinunci. Il requisito della
necessità dev’essere inteso in senso lato. La giurisprudenza del Tribunale
federale non esige infatti che il contribuente non possa acquisire il reddito
dell’attività lucrativa senza sostenere le spese professionali della quale
richiede la deduzione. L’esistenza
di un legame sufficientemente stretto tra la spesa, della quale viene domandata
la deduzione, ed il reddito imponibile dev’essere esaminata in funzione
dell’insieme delle circostanze concrete (sentenza TF 2C_877/2018 del 7
maggio 2019, consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
2.3
2.3.1
Per quanto concerne le
imposte cantonali, le spese professionali sono stabilite dal Decreto esecutivo
concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo
fiscale 2022 è del 10 novembre 2021), segnatamente dagli articoli 3 e seguenti,
che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia
domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per
l’imposta federale diretta, dagli articoli 5, 6 e 9 dell’Ordinanza del
Dipartimento federale delle finanze del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente
(Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1) e dalla relativa appendice,
aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza sulle spese professionali e l’art. 3 del Decreto
esecutivo, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al
conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E
contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le
spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità
diretta con il conseguimento del relativo reddito.
2.3.2
Per quanto concerne le
spese supplementari di alloggio, l’art. 5 cpv. 1 del Decreto cantonale, prevede
che siano considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal
pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i
giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine
settimana.
Per l’art. 5 cpv. 2 del
Decreto è ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di 800
franchi per l’affitto di una camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di
1’000 franchi per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di
cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al
domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 3 per il trasporto
dalla propria abitazione al luogo di lavoro.
2.3.3
L’art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza
federale sulle spese professionali, da parte sua, dispone che i contribuenti
che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di
conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al
proprio domicilio fiscale, possano dedurre le spese supplementari del soggiorno
fuori domicilio.
Secondo l’art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza, per le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa
sono fissate deduzioni forfettarie (art. 3). È esclusa la giustificazione di
spese più elevate.
Per l’art. 9 cpv. 3 per le
spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per
una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
2.4
L’Alta Corte ha più volte indicato
che, nel caso in cui il luogo di lavoro del contribuente è troppo distante dal suo
domicilio, non viene ammessa la deduzione delle spese di trasporto con il
veicolo privato. La soluzione che s’impone generalmente consiste nell’ammettere
la deduzione delle spese di alloggio sul luogo di lavoro e quelle per il
ritorno al domicilio durante il fine settimana. Sono queste spese che appaiono
come necessarie all’acquisizione del reddito (sentenza TF 2C_445/2008 del 26
novembre 2008 consid. 5.2 e giurisprudenza citata; il TF ha invece riconosciuto
le spese di trasporto nella sentenza 9C_706/2022 del 23 novembre 2023).
3.
3.1.
Nel caso in esame, il ricorrente,
durante la settimana risiede – per motivi di lavoro – presso l’abitazione di __________,
di sua proprietà. Si tratta di una casa con due appartamenti. Il contribuente è
impiegato all’80% ed è dipendente del Canton __________. Lavora a __________,
un Comune che si trova nelle immediate vicinanze di __________ (cfr.
certificato di salario agli atti).
Nel Modulo 7 (Immobili,
determinazione della sostanza e del reddito immobiliare), il ricorrente
indicava un valore locativo di fr. 16'470.-, con la seguente nota
accompagnatoria:
Dichiarato il 90% del reddito
locativo per “Wohnung 1” + “Parkplatz”. Wohnung 2 non è stato affittato e non
ha generato reddito poiché manca di una scala di accesso.
Dal
1.1.2023
l’appartamento è affittato ed è stata costruita la scala di accesso,
il reddito locativo verrà adeguato di conseguenza.
Come visto, per l’uso
dell’appartamento a __________, nel Modulo 4 (Spese professionali del
contribuente), ha chiesto in deduzione l’importo di fr. 12'000.-, relativo ad
un alloggio con cucina.
3.2
Neppure il fisco cantonale
mette in discussione la necessità, per il ricorrente, di disporre di un
alloggio nel Canton Grigioni, per trascorrervi le notti durante le settimane
lavorative. Non si potrebbe infatti pretendere da quest’ultimo che intraprenda
la tratta di andata e ritorno dal domicilio a __________ giornalmente, ritenuto
come con i mezzi pubblici la sola andata dura dalle 3 ore e 11 minuti alle 3
ore e 54 minuti e che con l’automobile la durata della trasferta ammonta
comunque a 1 ora e 43 minuti.
3.3
Come ricordato, l’autorità
di tassazione ha tuttavia negato la deduzione delle spese di alloggio,
argomentando che si sarebbe trattato di una “deduzione fittizia” e che la
capacità contributiva del contribuente non risultava diminuita a “causa” dell’attività
lavorativa nel Canton Grigioni.
Ora, la motivazione
addotta dall’autorità fiscale cantonale si scontra anzitutto con quanto più
volte affermato dal Tribunale federale, secondo cui il valore locativo dell’immobile
destinato all’uso personale non rappresenta un introito fittizio, bensì un
reddito reale in natura (sentenza TF n. 2C_5/2007 del 21 giugno 2007 consid.
2.3
e giurisprudenza citata). La possibilità di utilizzare l’immobile, da parte
del proprietario, incrementa infatti la sua capacità contributiva (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a
ed., Basilea 2019, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 660).
Se il valore locativo
costituisce un reddito in natura, come tale soggetto all’imposta sul reddito,
non si vede come si possa qualificare fittizia la deduzione fatta valere
dall’insorgente, per il solo fatto che non ha avuto un corrispondente esborso
monetario. D’altra parte, è innegabile che, riservandosene l’uso personale, non
ha potuto cedere in locazione l’appartamento a terzi, conseguendo un reddito
immobiliare in forma pecuniaria.
Nel caso in cui
l’abitazione in questione fosse stata ceduta in locazione a terzi, dal punto di
vista fiscale il reddito immobiliare non sarebbe mutato, trattandosi di
un’abitazione secondaria, per la quale il valore locativo corrisponde al valore
di mercato (DTF 124 I 145 consid. 3a).
Pronunciandosi su un caso
riguardante un contribuente che trascorreva la settimana lavorativa in una casa
di vacanza di sua proprietà, il Tribunale amministrativo del Canton Berna non
ha escluso in linea di principio la deduzione calcolata sul valore locativo, ma
ha riformato la decisione impugnata ammettendo in deduzione le spese ipotetiche
per la locazione di una camera in una località più vicina al luogo di lavoro
(sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Berna 100.2016.139/140 del 27
novembre 2017 consid. 5, in StE 2018 B 22.3 n. 120).
Non si vede pertanto per
quale ragione la deduzione invocata dal ricorrente dovrebbe essergli negata per
il solo fatto che le spese professionali non corrispondono ad un esborso
monetario. Con la decisione contestata, di fatto al contribuente non viene riconosciuto
il diritto di dedurre spese di doppia economia domestica, costi che tuttavia
sono necessari per poter svolgere, nel Canton Grigioni, la propria attività
lavorativa.
3.4
La situazione del
ricorrente, che pretende la deduzione di spese professionali legate al valore
locativo della propria abitazione, presenta evidenti analogie con quella in cui
si trova il contribuente che usa una camera privata per scopi professionali.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, i costi per l’uso professionale di un locale privato
possono essere considerati non spese per il mantenimento personale bensì altre spese
professionali, se il contribuente deve svolgere a casa una parte essenziale
della sua attività professionale, per il fatto che il datore di lavoro non
mette a sua disposizione un locale di lavoro adeguato e a condizione che il
contribuente disponga nella sua abitazione privata di un locale specifico, che
serve precipuamente a scopi professionali e non privati. Se un locale
professionale viene usato principalmente, ma non esclusivamente, per scopi
professionali, si deve riprendere quale spesa per il mantenimento personale la
quota dei costi che si riferisce all’uso privato (sentenza del Tribunale
federale 2C_1033/2017 del 31 maggio 2018 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
In questo contesto, è
irrilevante che il locale di lavoro faccia parte di un immobile preso in
locazione o di proprietà del contribuente. Per calcolare la misura della
deduzione, ci si basa o su una quota dei costi effettivi di locazione o di una
quota del valore locativo fiscalmente determinante, inclusi i costi accessori (Suter/Meier, in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 43 ad art. 26 LIFD, p.
627; Locher, op. cit., n. 47 ad
art. 26 LIFD, p. 805; v. anche la sentenza CDT n. 80.1998.301 dell’8 febbraio
2000.
consid. 4.2, in: RDAT II-2000 n. 3t).
Se viene considerato spesa
professionale anche l’uso di una camera privata per scopi professionali nella
casa appartenente allo stesso contribuente, ci si domanda cosa impedisca di
ammettere in deduzione quale spesa professionale il valore locativo
dell’abitazione occupata dal contribuente che durante i giorni lavorativi deve risiedere
al luogo di lavoro.
3.5
Per i motivi esposti, la
deduzione delle spese di doppia economia domestica fatte valere dal ricorrente
deve essere ammessa.
4.
4.1.
Come già ricordato, l’art.
9.
cpv. 3 dell’Ordinanza sulle spese professionali prevede che per le spese
supplementari causate dall’alloggio possano essere dedotte le spese per una
camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno. Per l’imposta
cantonale, l’art. 5 cpv. 2 del Decreto esecutivo ammette la deduzione
dell’effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per l’affitto di una
camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di 1’000 franchi per l’affitto
di un monolocale o di un appartamento munito di cucina.
4.2
Il Tribunale federale ha
affermato che il termine “camera”, secondo l’Ordinanza sulle spese professionali,
dev’essere interpretato in modo attuale e tenendo conto dell’adeguatezza
dell’alloggio. In questa prospettiva ha ritenuto che non si può certo
pretendere che una persona adulta, che lavora e che deve vivere lontano da casa
durante la settimana per motivi professionali, trascorra questo tempo ad
esempio in un appartamento in comune e che si accontenti di condividere semplicemente
il bagno e la cucina. L’art. 9 cpv. 3 dell’Ordinanza sulle spese professionali
va quindi inteso nel senso che il termine “camera” si riferisce
fondamentalmente a un monolocale o a uno studio con bagno e piccola cucina o
angolo cottura. Tuttavia, se il contribuente prende in locazione un alloggio
più grande o particolarmente lussuoso nel luogo in cui soggiorna durante la
settimana, allora si tratta di spese che potrebbe evitare. Sebbene il
contribuente sia ovviamente libero di sostenerle, le spese aggiuntive che ne
derivano non costituiscono pertanto costi di acquisizione del reddito secondo
l’art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD. Nella misura in cui un contribuente
sostiene spese che vanno al di là di quanto necessario e ragionevole per il
conseguimento del reddito, ad esempio per motivi di maggiore comodità, si
tratta piuttosto del soddisfacimento di esigenze personali nell’ambito dell’impiego
del reddito e quindi di spese di mantenimento non deducibili (cfr. art. 34
lett. a LIFD). In questi casi, le autorità fiscali devono quindi
procedere a una corrispondente esclusione della parte eccedente dei costi (sentenza
TF 2C_728/2010 del 25 marzo 2011 consid. 2.1).
La Suprema Corte ha
ritenuto conforme al diritto federale il calcolo della deduzione basato sulla
divisione della pigione annua per il numero di locali che compongono
l’abitazione. Nel caso concreto, trattandosi di 2 locali e mezzo, il canone di
locazione è staro diviso per 2.5. Il fatto che in tal modo bagno e cucina non
fossero considerati interamente ma solo proporzionalmente, rispetto al caso
della locazione del monolocale, è stato ritenuto giustificato, in considerazione
del fatto che questi ambienti sono solitamente più ampi e meglio arredati in
appartamento di più locali (sentenza TF 2C_728/2010 del 25 marzo 2011 consid.
2.2).
4.3
Nel caso in esame, non è
noto il numero di locali che compongono l’appartamento di proprietà del
ricorrente, da lui occupato durante la settimana lavorativa.
Gli atti sono pertanto
rinviati all’UT, perché proceda alla verifica della situazione abitativa del
contribuente e stabilisca l’ammontare della deduzione, dividendo il valore locativo
annuo per il numero di locali dell’appartamento.
5.
5.1.
Nella propria
dichiarazione d’imposta, il contribuente ha inoltre chiesto in deduzione la
somma di fr. 3'200.- relativa al vitto. Nella decisione su reclamo l’autorità
fiscale ha precisato che, per quanto concerneva la deduzione del pasto serale,
la stessa non poteva essere ammessa siccome il contribuente aveva a
disposizione, nell’immobile di proprietà, una cucina.
5.2
5.2.1
In relazione ai contribuenti
che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di
conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al
proprio domicilio fiscale, l’art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle spese
professionali prevede che, per le spese supplementari causate dai pasti presi
fuori casa, siano fissate deduzioni forfettarie (art. 3) ed esclude la
giustificazione di spese più elevate.
L’appendice dell’Ordinanza
dispone che la deduzione intera ammonti a fr. 6'400.- all’anno e quella
parziale (applicabile se, conformemente all’art. 6 cpv. 2, per uno dei pasti
principali è concessa soltanto la mezza deduzione) a fr. 4'800.-.
Se
tuttavia il contribuente ha a disposizione una cucina nel luogo di residenza
settimanale, ha diritto alla deduzione per un solo pasto (sentenza TF
2C_14/2009 del 22 aprile 2009 consid. 2.1).
5.2.2
Per l’imposta cantonale,
l’art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo prevede che siano considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente
quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale,
la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a
domicilio.
L’art. 4 cpv. 2 del
Decreto stabilisce che la deduzione è stabilita come segue:
a) se
il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale
consumato fuori casa: 15 franchi il giorno o 3’200 franchi l’anno se i pasti a
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se
il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni
pasto consumato fuori casa: 15 franchi, vale a dire 30 franchi il giorno o
6’400 franchi l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.
L’art. 4 cpv. 3 del
Decreto precisa che, se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un
monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il
pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha
alcuna spesa supplementare.
5.2.3
Per quanto concerne l’onere
della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale l'autorità
deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico
impositivo, men-tre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito
verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133 II 153
consid. 4.3 p. 158).
5.3
Ora, il contribuente non
ha richiesto la deduzione del pasto serale, bensì di quello di mezzogiorno. Non
è tuttavia noto se, nelle pause pranzo, faccia rientro a __________ per
consumarvi il pranzo né se l’attività lucrativa (80%) sia esercitata su 5 o 4
giorni settimanali.
Motivo per il quale, anche
su questo punto la decisione dev’essere annullata e gli atti rinviati all’UT, il
quale, dopo aver interpellato, su tale aspetto, il contribuente, dovrà emanare
una nuova decisione.
6.
Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi. La decisione è annullata e l’incarto è trasmesso
all’UT perché adotti una nuova decisione. Non si prelevano tassa di giustizie e
spese. Al contribuente, non patrocinato, non vengono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 6 marzo 2024 è annullata e gli atti
sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione dopo
gli accertamenti necessari.
2. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
3. Non vengono assegnate
ripetibili.
4. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: