80.2024.68
Procedura: ricorso, condizioni di ricevibilità, non lettera con cui il contribuente chiede una proroga per raccogliere prove e documenti per ricorrere
25 aprile 2024Italiano3 min
- con scritto del 2 aprile
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.68
80.2024.69
Lugano
25 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 aprile 2024 contro la decisione del 6 marzo 2024 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
- con scritto del 2 aprile
2024, RI 1 si è rivolto alla Camera di diritto tributario, allegando una
decisione del 6 marzo 2024, con la quale l’RS 1 ha respinto un suo reclamo e
chiedendo una proroga, per permettergli “di raccogliere tutti i
giustificativi, rispettivamente le prove da allegare al ricorso” contro la
suddetta decisione;
- con lettera del 3 aprile
2024, la Camera di diritto tributario ha comunicato al contribuente che il
termine di ricorso è un termine perentorio e come tale non è prorogabile e lo
ha avvertito di non poter entrare nel merito di un ricorso inoltrato dopo la
scadenza del termine legale.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto
Considerandi
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 2
LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,
secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un
congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
- il contribuente non ha
presentato un ricorso, ma si è limitato a chiedere una proroga del termine per
il suo inoltro;
- con scritto del 3 aprile
2024, la Camera di diritto tributario ha attirato la sua attenzione sulla
circostanza che il termine di ricorso è un termine perentorio (articoli 119
cpv. 1 LIFD e 192 cpv. 1 LT) e come tale non può essere prorogato (sentenza del
Tribunale federale n. 2C_80/2012 del 16.1.2013 consid. 4.2);
- il contribuente non ha mai
presentato un ricorso conforme ai requisiti legali;
- il suo ricorso si rivela
pertanto irricevibile;
- eccezionalmente si
rinuncia a porre a carico del contribuente la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria: