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Decisione

80.2024.68

Procedura: ricorso, condizioni di ricevibilità, non lettera con cui il contribuente chiede una proroga per raccogliere prove e documenti per ricorrere

25 aprile 2024Italiano3 min

- con scritto del 2 aprile

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.68

80.2024.69

Lugano

25 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 2 aprile 2024 contro la decisione del 6 marzo 2024 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

- con scritto del 2 aprile

2024, RI 1 si è rivolto alla Camera di diritto tributario, allegando una

decisione del 6 marzo 2024, con la quale l’RS 1 ha respinto un suo reclamo e

chiedendo una proroga, per permettergli “di raccogliere tutti i

giustificativi, rispettivamente le prove da allegare al ricorso” contro la

suddetta decisione;

- con lettera del 3 aprile

2024, la Camera di diritto tributario ha comunicato al contribuente che il

termine di ricorso è un termine perentorio e come tale non è prorogabile e lo

ha avvertito di non poter entrare nel merito di un ricorso inoltrato dopo la

scadenza del termine legale.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto

Considerandi

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- secondo l’art. 227 cpv. 2

LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,

secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui

quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono

essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un

congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

- lo stesso principio vale

anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;

- il contribuente non ha

presentato un ricorso, ma si è limitato a chiedere una proroga del termine per

il suo inoltro;

- con scritto del 3 aprile

2024, la Camera di diritto tributario ha attirato la sua attenzione sulla

circostanza che il termine di ricorso è un termine perentorio (articoli 119

cpv. 1 LIFD e 192 cpv. 1 LT) e come tale non può essere prorogato (sentenza del

Tribunale federale n. 2C_80/2012 del 16.1.2013 consid. 4.2);

- il contribuente non ha mai

presentato un ricorso conforme ai requisiti legali;

- il suo ricorso si rivela

pertanto irricevibile;

- eccezionalmente si

rinuncia a porre a carico del contribuente la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La

segretaria: