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Decisione

80.2024.70

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, interruzione e sospensione

15 novembre 2024Italiano11 min

2016, consegnata all’RS 1 (UT) il 30 marzo 2018, i coniugi RI 1 e __________ dichiaravano

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.70

80.2024.71

Lugano

15 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 marzo 2024 contro la decisione del 6 marzo 2024 in materia di IC e IFD

2016.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione d’imposta

2016, consegnata all’RS 1 (UT) il 30 marzo 2018, i coniugi RI 1 e __________ dichiaravano

un reddito imponibile di fr. 297'476.– ed una sostanza imponibile complessiva

pari a fr. 487'851.–.

B. Con decisione del 3

marzo 2021, l’UT commisurava il reddito imponibile in fr. 321'200.– per l’IC e in

fr. 328'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 760'000.–.

I contribuenti impugnavano

la suddetta decisione, con “ricorso” [reclamo] del 2 aprile 2021.

Il 10 gennaio 2024 l’UT inviava

ai reclamanti, per posta APlus, una richiesta di documentazione, a seguito del loro

reclamo.

Con decisione del 6

marzo 2024, l’UT respingeva il reclamo, commisurando il reddito imponibile in

fr. 321'500.– per l’IC e in fr. 328'400.–, l’IFD e la sostanza imponibile in

fr. 765'000.–.

C. Con tempestivo

ricorso all’UT, trasmesso per competenza a questa Camera il 2 aprile 2024, RI 1

contesta la decisione dopo reclamo, sostenendo che, per l’anno 2016, è

intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.

D. Con osservazioni del 23/25

aprile 2024, l’UT rileva che la decisione di tassazione 2016 è stata emessa il

3 marzo 2021, il reclamo è stato inoltrato il 6 aprile 2021 e la decisione dopo

reclamo il 6 marzo 2024. L’autorità resistente ritiene pertanto perfettamente

rispettati i termini di prescrizione.

Diritto

1. I contribuenti lamentano

la prescrizione del diritto di tassare per l’anno 2016. Ritengono, in

particolare, che la decisione di tassazione dopo reclamo sia intervenuta oltre

i termini consentiti dalla legge.

Di diversa opinione

l’autorità fiscale la quale ritiene, che, per il periodo fiscale 2016 non sia

intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 120 cpv. 1

LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si

prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

Con l’interruzione (cfr.

art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo termine

di prescrizione. Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici

anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5

LT).

2.2

Un nuovo termine di

prescrizione decorre, in primo luogo, con ogni atto ufficiale inteso

all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al

contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a

LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. a LT).

Ciò si verifica in

particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla

determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o

una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a

conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale, come

pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del termine di

prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).

2.3

Il Tribunale federale si è

già espresso in più occasioni stabilendo quali atti - comunicati al

contribuente o al corresponsabile d’imposta - potessero essere considerati

interruttivi della prescrizione del diritto di tassare (cfr. Beusch/Brunner, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 46 ad art. 120

LIFD; Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2018, n. 33-34 ad art. 120 LIFD; Rostetter, Die Verjährung im Recht der

direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, p. 126).

Si citano a titolo esemplificativo:

·

l’invio dello formulario della dichiarazione d’imposta con la

richiesta di ritornarlo firmato (DTF 137 I 273, consid. 3.4.1.);

·

la comunicazione secondo cui la decisione fiscale giungerà in un

momento successivo (DTF 126 II 1 consid. 2; DTF 142 II 182 consid. 3.2.);

·

la citazione e l’audizione del contribuente;

·

le richieste di completazione degli allegati alla dichiarazione

fiscale.

3.

3.1.

Per gli articoli 120 cpv.

3.

lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre

parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del

contribuente o del corresponsabile d’imposta.

3.2

La

dottrina (in particolare Beusch)

ritiene che l’interruzione della prescrizione possa avvenire con qualsiasi

tipologia di dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del

contribuente, oppure del responsabile solidale dell’imposta.

Per dichiarazione non si

deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del

debitore, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona

fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi

rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una richiesta di condono o di

dilazione.

Per quanto riguarda la

posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i

medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.

A livello procedurale ci si

deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.

Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione

incomba all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un

verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure

un’e-mail (Beusch, Der Untergang

der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 s. e riferimenti ivi citati in

particolare Beusch, Kommentar

VStG, 2a ed., Basilea 2012, n. 18 ad art. 17 LIP; Beusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar DBG, n. 43 ad art. 120 LIFD).

3.3

Per quanto riguarda, in

particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da

parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto

interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale

federale in una sentenza recente (n. 2C_884/2018 del 30.1.2019).

In particolare l’Alta

Corte si è soffermata su una differenza, che intercorre fra la formulazione

degli art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 LAID, da una parte, e dell’art.

135.

CO, dall’altra.

Nei rapporti contrattuali,

l’art. 135 cpv. 1 CO ammette che il riconoscimento del credito possa avvenire

anche in modo non «esplicito». Si considera interruttivo della prescrizione

ogni comportamento del debitore, che in buona fede il creditore può

interpretare come una conferma dell’obbligazione giuridica. Determinante è il

punto di vista del creditore, per cui occorre tener conto delle circostanze del

caso specifico.

Siccome nell’ambito delle

imposte dirette la manifestazione di volontà deve invece essere «esplicita», si

deve esigere che non solo l’autorità di tassazione (quale rappresentante del

creditore), ma anche il contribuente siano del parere che quell’atto implichi

il riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito d’imposta. Il

riconoscimento del credito d’imposta non deve, come indicato, poter avvenire in

modo inaspettato e involontario (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019

B 92.9 n. 13 consid. 2.2.6; v. anche RtiD II-2020 p. 763).

Tenuto conto delle

considerazioni che precedono, il Tribunale federale ha ritenuto di dover

riesaminare la propria giurisprudenza, risalente a prima che fosse introdotto

il requisito del carattere «esplicito» del riconoscimento. Era stato in

particolar modo deciso che la presentazione (incondizionata) della

dichiarazione d’imposta da parte del contribuente poteva essere sufficiente per

interrompere il decorso del termine di prescrizione, poiché in tal modo si

verificava il «riconoscimento del credito d’imposta» (DTF 90 I 18 consid. 2b).

Alla luce degli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID,

l’Alta Corte ha dunque precisato che la presentazione della dichiarazione

d’imposta in quanto tale non basta senz’altro a fungere da riconoscimento

esplicito del credito d’imposta. Ad esempio, se un contribuente o un

corresponsabile d’imposta ritorna la dichiarazione d’imposta senza completarla

affatto, ciò non basta certamente a interrompere la prescrizione. Non è l’atto

in sé di inoltrare la dichiarazione d’imposta a costituire un «riconoscimento

esplicito» del credito d’imposta, bensì il contenuto della dichiarazione.

Secondo il diritto vigente, una dichiarazione d’imposta interrompe il termine

di prescrizione solo se è stata compilata e presentata senza riserve. In questo

caso, l’atto del contribuente o del corresponsabile d’imposta si presenta in

modo tale che, da un lato, deve oggettivamente essere considerato un

riconoscimento espresso del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione

anche se non ancora definito nel suo ammontare e, dall’altro, non può essere

soggettivamente compreso altrimenti dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130

= RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD

II-2020 p. 764).

3.4

Più in generale, nella

stessa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per quanto debba essere

«esplicito», non si richiede tuttavia che il riconoscimento del debito

d’imposta venga verbalizzato in questi termini (esempio: «Con la presente riconosco

il credito d’imposta che risulta dal reddito che ho dichiarato»). La legge

non esige niente del genere. Tuttavia, diversamente da quanto previsto

dall’art. 135 cpv. 1 CO, la manifestazione di volontà deve essere formulata in

modo esplicito, il che significa che in generale il contribuente o il

corresponsabile d’imposta può esprimere la propria volontà di interrompere solo

con un atto che si inserisce nel contesto dell’adempimento dei suoi obblighi

procedurali. Semplici atti concludenti non possono essere considerati

«espliciti» (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid.

2.2.9; v. anche RtiD II-2020 p. 765).

Nel caso esaminato dal

Tribunale federale, due e-mail, inviate all’autorità di tassazione dal

contribuente dopo l’inoltro della dichiarazione d’imposta sono state

considerate come un riconoscimento «esplicito» del credito fiscale. Con la

prima, il rappresentante del contribuente aveva chiesto di attendere con la

tassazione, poiché la dichiarazione d’imposta sarebbe stata completata; con la

seconda, veniva prodotta documentazione integrativa. Le e-mail in questione,

secondo l’Alta Corte, hanno quindi avuto l’effetto di interrompere il decorso

della prescrizione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid.

3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.).

4.

La prescrizione non

decorre o è sospesa inoltre durante una procedura di reclamo, di ricorso o di

revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a

LT). Il tempo che trascorre durante queste procedure non viene considerato nel

calcolo del termine di prescrizione. Il termine ricomincia a decorrere a

partire dal momento in cui il motivo di sospensione viene meno. La sospensione

durante le procedure – perlomeno per quella di ricorso – si spiega per il fatto

che l’autorità fiscale non ha più la conduzione del procedimento e non può, di

conseguenza, far avanzare la tassazione (Masmejean-Fey/Vianin,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 11 s. ad art. 120 LIFD, p. 1620).

5.

Ora, tornando al

caso che qui ci occupa, il termine di prescrizione è stato, in più occasioni, rispettivamente,

interrotto e sospeso.

I contribuenti hanno

trasmesso la loro dichiarazione fiscale 2016, il 30 marzo 2018, dichiarando

elementi di reddito e di sostanza: da tale data è partito un nuovo termine di

prescrizione di 5 anni. Entro tale nuovo termine, il 3 marzo 2021 è stata

notificata la decisione di tassazione IC/IFD 2016, contro la quale è stato

presentato reclamo. Con l’inoltro del gravame il termine di prescrizione è

stato sospeso.

La decisione di tassazione

dopo reclamo IC/IFD 2021, peraltro preceduta da una richiesta di documentazione

da parte dell’UT, è stata notificata il 6 marzo 2024, quando il termine di

prescrizione assoluto del diritto di tassare non era ancora, evidentemente,

trascorso.

Non essendo intervenuta la

prescrizione del diritto di tassare, il ricorso non merita alcuna tutela.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: