80.2024.70
Procedura: prescrizione del diritto di tassare, interruzione e sospensione
15 novembre 2024Italiano11 min
2016, consegnata all’RS 1 (UT) il 30 marzo 2018, i coniugi RI 1 e __________ dichiaravano
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.70
80.2024.71
Lugano
15 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 marzo 2024 contro la decisione del 6 marzo 2024 in materia di IC e IFD
2016.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione d’imposta
2016, consegnata all’RS 1 (UT) il 30 marzo 2018, i coniugi RI 1 e __________ dichiaravano
un reddito imponibile di fr. 297'476.– ed una sostanza imponibile complessiva
pari a fr. 487'851.–.
B. Con decisione del 3
marzo 2021, l’UT commisurava il reddito imponibile in fr. 321'200.– per l’IC e in
fr. 328'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 760'000.–.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione, con “ricorso” [reclamo] del 2 aprile 2021.
Il 10 gennaio 2024 l’UT inviava
ai reclamanti, per posta APlus, una richiesta di documentazione, a seguito del loro
reclamo.
Con decisione del 6
marzo 2024, l’UT respingeva il reclamo, commisurando il reddito imponibile in
fr. 321'500.– per l’IC e in fr. 328'400.–, l’IFD e la sostanza imponibile in
fr. 765'000.–.
C. Con tempestivo
ricorso all’UT, trasmesso per competenza a questa Camera il 2 aprile 2024, RI 1
contesta la decisione dopo reclamo, sostenendo che, per l’anno 2016, è
intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.
D. Con osservazioni del 23/25
aprile 2024, l’UT rileva che la decisione di tassazione 2016 è stata emessa il
3 marzo 2021, il reclamo è stato inoltrato il 6 aprile 2021 e la decisione dopo
reclamo il 6 marzo 2024. L’autorità resistente ritiene pertanto perfettamente
rispettati i termini di prescrizione.
Diritto
1. I contribuenti lamentano
la prescrizione del diritto di tassare per l’anno 2016. Ritengono, in
particolare, che la decisione di tassazione dopo reclamo sia intervenuta oltre
i termini consentiti dalla legge.
Di diversa opinione
l’autorità fiscale la quale ritiene, che, per il periodo fiscale 2016 non sia
intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 120 cpv. 1
LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si
prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Con l’interruzione (cfr.
art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo termine
di prescrizione. Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici
anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5
LT).
2.2
Un nuovo termine di
prescrizione decorre, in primo luogo, con ogni atto ufficiale inteso
all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al
contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a
LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. a LT).
Ciò si verifica in
particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla
determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o
una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a
conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale, come
pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del termine di
prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).
2.3
Il Tribunale federale si è
già espresso in più occasioni stabilendo quali atti - comunicati al
contribuente o al corresponsabile d’imposta - potessero essere considerati
interruttivi della prescrizione del diritto di tassare (cfr. Beusch/Brunner, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 46 ad art. 120
LIFD; Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2018, n. 33-34 ad art. 120 LIFD; Rostetter, Die Verjährung im Recht der
direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, p. 126).
Si citano a titolo esemplificativo:
·
l’invio dello formulario della dichiarazione d’imposta con la
richiesta di ritornarlo firmato (DTF 137 I 273, consid. 3.4.1.);
·
la comunicazione secondo cui la decisione fiscale giungerà in un
momento successivo (DTF 126 II 1 consid. 2; DTF 142 II 182 consid. 3.2.);
·
la citazione e l’audizione del contribuente;
·
le richieste di completazione degli allegati alla dichiarazione
fiscale.
3.
3.1.
Per gli articoli 120 cpv.
3.
lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre
parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del
contribuente o del corresponsabile d’imposta.
3.2
La
dottrina (in particolare Beusch)
ritiene che l’interruzione della prescrizione possa avvenire con qualsiasi
tipologia di dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del
contribuente, oppure del responsabile solidale dell’imposta.
Per dichiarazione non si
deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del
debitore, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona
fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi
rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una richiesta di condono o di
dilazione.
Per quanto riguarda la
posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i
medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.
A livello procedurale ci si
deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.
Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione
incomba all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un
verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure
un’e-mail (Beusch, Der Untergang
der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 s. e riferimenti ivi citati in
particolare Beusch, Kommentar
VStG, 2a ed., Basilea 2012, n. 18 ad art. 17 LIP; Beusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di],
Kommentar DBG, n. 43 ad art. 120 LIFD).
3.3
Per quanto riguarda, in
particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da
parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto
interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale
federale in una sentenza recente (n. 2C_884/2018 del 30.1.2019).
In particolare l’Alta
Corte si è soffermata su una differenza, che intercorre fra la formulazione
degli art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 LAID, da una parte, e dell’art.
135.
CO, dall’altra.
Nei rapporti contrattuali,
l’art. 135 cpv. 1 CO ammette che il riconoscimento del credito possa avvenire
anche in modo non «esplicito». Si considera interruttivo della prescrizione
ogni comportamento del debitore, che in buona fede il creditore può
interpretare come una conferma dell’obbligazione giuridica. Determinante è il
punto di vista del creditore, per cui occorre tener conto delle circostanze del
caso specifico.
Siccome nell’ambito delle
imposte dirette la manifestazione di volontà deve invece essere «esplicita», si
deve esigere che non solo l’autorità di tassazione (quale rappresentante del
creditore), ma anche il contribuente siano del parere che quell’atto implichi
il riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito d’imposta. Il
riconoscimento del credito d’imposta non deve, come indicato, poter avvenire in
modo inaspettato e involontario (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019
B 92.9 n. 13 consid. 2.2.6; v. anche RtiD II-2020 p. 763).
Tenuto conto delle
considerazioni che precedono, il Tribunale federale ha ritenuto di dover
riesaminare la propria giurisprudenza, risalente a prima che fosse introdotto
il requisito del carattere «esplicito» del riconoscimento. Era stato in
particolar modo deciso che la presentazione (incondizionata) della
dichiarazione d’imposta da parte del contribuente poteva essere sufficiente per
interrompere il decorso del termine di prescrizione, poiché in tal modo si
verificava il «riconoscimento del credito d’imposta» (DTF 90 I 18 consid. 2b).
Alla luce degli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID,
l’Alta Corte ha dunque precisato che la presentazione della dichiarazione
d’imposta in quanto tale non basta senz’altro a fungere da riconoscimento
esplicito del credito d’imposta. Ad esempio, se un contribuente o un
corresponsabile d’imposta ritorna la dichiarazione d’imposta senza completarla
affatto, ciò non basta certamente a interrompere la prescrizione. Non è l’atto
in sé di inoltrare la dichiarazione d’imposta a costituire un «riconoscimento
esplicito» del credito d’imposta, bensì il contenuto della dichiarazione.
Secondo il diritto vigente, una dichiarazione d’imposta interrompe il termine
di prescrizione solo se è stata compilata e presentata senza riserve. In questo
caso, l’atto del contribuente o del corresponsabile d’imposta si presenta in
modo tale che, da un lato, deve oggettivamente essere considerato un
riconoscimento espresso del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione
anche se non ancora definito nel suo ammontare e, dall’altro, non può essere
soggettivamente compreso altrimenti dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130
= RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD
II-2020 p. 764).
3.4
Più in generale, nella
stessa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per quanto debba essere
«esplicito», non si richiede tuttavia che il riconoscimento del debito
d’imposta venga verbalizzato in questi termini (esempio: «Con la presente riconosco
il credito d’imposta che risulta dal reddito che ho dichiarato»). La legge
non esige niente del genere. Tuttavia, diversamente da quanto previsto
dall’art. 135 cpv. 1 CO, la manifestazione di volontà deve essere formulata in
modo esplicito, il che significa che in generale il contribuente o il
corresponsabile d’imposta può esprimere la propria volontà di interrompere solo
con un atto che si inserisce nel contesto dell’adempimento dei suoi obblighi
procedurali. Semplici atti concludenti non possono essere considerati
«espliciti» (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid.
2.2.9; v. anche RtiD II-2020 p. 765).
Nel caso esaminato dal
Tribunale federale, due e-mail, inviate all’autorità di tassazione dal
contribuente dopo l’inoltro della dichiarazione d’imposta sono state
considerate come un riconoscimento «esplicito» del credito fiscale. Con la
prima, il rappresentante del contribuente aveva chiesto di attendere con la
tassazione, poiché la dichiarazione d’imposta sarebbe stata completata; con la
seconda, veniva prodotta documentazione integrativa. Le e-mail in questione,
secondo l’Alta Corte, hanno quindi avuto l’effetto di interrompere il decorso
della prescrizione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid.
3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.).
4.
La prescrizione non
decorre o è sospesa inoltre durante una procedura di reclamo, di ricorso o di
revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a
LT). Il tempo che trascorre durante queste procedure non viene considerato nel
calcolo del termine di prescrizione. Il termine ricomincia a decorrere a
partire dal momento in cui il motivo di sospensione viene meno. La sospensione
durante le procedure – perlomeno per quella di ricorso – si spiega per il fatto
che l’autorità fiscale non ha più la conduzione del procedimento e non può, di
conseguenza, far avanzare la tassazione (Masmejean-Fey/Vianin,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ed., Basilea 2017, n. 11 s. ad art. 120 LIFD, p. 1620).
5.
Ora, tornando al
caso che qui ci occupa, il termine di prescrizione è stato, in più occasioni, rispettivamente,
interrotto e sospeso.
I contribuenti hanno
trasmesso la loro dichiarazione fiscale 2016, il 30 marzo 2018, dichiarando
elementi di reddito e di sostanza: da tale data è partito un nuovo termine di
prescrizione di 5 anni. Entro tale nuovo termine, il 3 marzo 2021 è stata
notificata la decisione di tassazione IC/IFD 2016, contro la quale è stato
presentato reclamo. Con l’inoltro del gravame il termine di prescrizione è
stato sospeso.
La decisione di tassazione
dopo reclamo IC/IFD 2021, peraltro preceduta da una richiesta di documentazione
da parte dell’UT, è stata notificata il 6 marzo 2024, quando il termine di
prescrizione assoluto del diritto di tassare non era ancora, evidentemente,
trascorso.
Non essendo intervenuta la
prescrizione del diritto di tassare, il ricorso non merita alcuna tutela.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: