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Decisione

80.2024.8

Procedura: ricorso, tempestività, restituzione dei termini, infortunio occorso quasi un anno prima della notificazione della decisione impugnata

18 luglio 2024Italiano10 min

3.8.2023, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) notificava ai contribuenti

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.8

80.2024.9

Lugano

18 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 novembre 2023 contro la decisione del 20 settembre 2023 in materia di IC

e IFD 2022.

Fatti

Fatti

A. I coniugi __________

dichiaravano, per il periodo fiscale 2022, un reddito imponibile complessivo di

fr. 199'165.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 6'141'872.-.

B. Con decisione del

3.8.2023, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) notificava ai contribuenti

la tassazione IC/IFD 2022, commisurando il reddito imponibile fr. 199'100.- per

l’IC (fr. 208'200.- il reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 208'100.-

per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 5'243'000.- (in fr. 5'724'000.- la

sostanza determinante per l’aliquota).

C. Con scritto del

18/21.8.2023 intitolato “Reclamo/Domande”, i coniugi __________

sottoponevano tre censure all’autorità fiscale: una inerente le spese di

amministrazione dei titoli, indicando in particolar modo che la “__________”

non aveva indicato le spese nella ricapitolazione, ma i costi erano stati

pagati. I reclamanti avrebbero prodotto la documentazione nel corso del mese di

settembre. Veniva inoltre contestato il calcolo della deduzione per le spese di

malattia e, da ultimo, gli insorgenti rimarcavano di essere ancora in attesa

del rimborso dell’imposta preventiva, per un ammontare di fr. 47'338.-.

D. Con decisione del

20.9.2023, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito

imponibile in fr. 194'500.- per l’IC (in fr. 203'600.- il reddito determinante

per l’aliquota) e in fr. 203'500.- per l’IFD e la sostanza in fr. 5'248'000.- (in

fr. 5'750'000.- l’importo determinante per l’aliquota), con la seguente

motivazione:

La decisione di tassazione dopo reclamo è stabilita

alle condizioni e nei termini convenuti con il contribuente.

E. Con reclamo (recte:

ricorso) del 7.11.2023, intitolato “Imposta 2021 + 2022 + IP”, i coniugi

__________ impugnano la decisione di tassazione concernente il periodo fiscale

2022, contestando la deduzione relativa alle spese per l’amministrazione dei

titoli e il calcolo degli interessi di mora.

F. Con osservazioni dell’11/12.1.2024,

l’UT di __________ chiede la conferma della decisione impugnata.

G. a.

Con scritto del

5.3.2024, la Camera di diritto tributario si è rivolta ai ricorrenti, attirando

la loro attenzione sul fatto che il contribuente può impugnare con ricorso

scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione entro 30 giorni

dalla notifica. In base alla data indicata sulla decisione su reclamo 2022,

ossia il 20.9.2023, il ricorso presentato il 7.11.2023 appariva tardivo. Motivo

per il quale, dopo aver indicato i motivi di restituzione dei termini, agli

insorgenti è stato assegnato un termine fino al 21.3.2024 per prendere

posizione.

b.

Con scritto 20/21.3.2024,

i contribuenti hanno comunicato alla Camera di diritto tributario che l’anno

2023 era stato un anno “spiacevole”, motivo per il quale molte cose erano

andate “in tilt”. RI 1, a fine novembre 2022, sarebbe stato vittima di un

incidente di montagna in __________ - alla quota di 5’000-6'000 metri – che gli

avrebbe causato un congelamento ed una conseguente amputazione del “mignolo

della mano destra”. Sarebbe stato trattato dapprima presso un ospedale a __________

e poi rimpatriato in Svizzera e curato presso i nosocomi di __________ ed __________.

La situazione gli avrebbe procurato parecchi problemi fisici, limitando anche

la capacità di poter svolgere lavori d’ufficio. Il contribuente ha prodotto dei

giustificativi a comprova del suo stato di salute.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

Nel

caso che qui ci occupa il ricorso contro la decisione su reclamo del 20.9.2023

è stato inviato il 7.11.2023 per posta semplice al Dipartimento delle finanze e

dell’economia a Bellinzona, poi girato all’UT di __________ ed infine trasmesso per competenza ex art. 194

cpv. 4 LT e 133 cpv. 2 LIFD alla Camera di diritto tributario. Si tratta di valutare

se lo stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità

del gravame.

Considerandi

2.

2.1.

Gli

articoli 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT stabiliscono che il contribuente può

impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario.

Il

termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo

giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come

festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art.

192.

cpv. 2 LT; art. 113 cpv. 1 LIFD).

2.2

Una

decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne

prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè

nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in

modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del

Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF

67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome

la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata

forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante

invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr.

la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF

65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal

profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova

circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto

luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se

la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve

apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia

avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una

prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che

in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo

sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere

entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del

Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con

riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP

53/1999, p. 173).

2.3

Ora nel ricorso (intitolato

erroneamente “reclamo”) del 7.11.2023, il contribuente spiega preliminarmente

quanto occorso, a livello temporale, per la procedura di tassazione del 2022.

Indica di aver trasmesso la DF 2022 nel mese di aprile del 2023, di aver poi

presentato reclamo nel mese di agosto 2023, domandando espressamente altresì quando

sarebbe avvenuto il rimborso dell’imposta preventiva del 2022, ed in seguito, a

fine settembre di aver ricevuto “il calcolo dell’imponibile dopo reclamo”.

Occorre pertanto partire

dal presupposto che la decisione su reclamo, seppur trasmessa per posta

semplice è stata correttamente notificata ai contribuenti, che ne hanno preso

debitamente conoscenza a fine settembre 2023.

Il ricorso, presentato il

7.11.2023

è pertanto tardivo.

3.

3.1.

Questa Camera ha

sottoposto ai contribuenti la questione della tempestività del loro ricorso,

prospettando loro la possibilità di far valere la restituzione dei termini.

Con

scritto del 19/20.3.2024, i ricorrenti non contestano di aver ricevuto la

notifica di tassazione del 2022, ma indicano che il 2023 è stato un anno

“spiacevole” a causa di un incidente occorso ad __________ in __________, a

fine 2022, che gli avrebbe procurato delle gravi sequele fisiche, in particolare

alle mani. In sostanza imputano il ritardo – nell’aver presentato il gravame –

a tale situazione.

3.2

La

restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è

da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza

dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

Per

l’imposta federale diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive

soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile,

malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di

presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui

gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).

3.3

Se

una malattia viene invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve

essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel

termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo.

Secondo il principio della libera valutazione delle prove, la dimostrazione del

fatto che la malattia sia sufficientemente grave non sottostà a precisi

requisiti. Tuttavia, se una malattia viene invocata come motivo del mancato

rispetto del termine, secondo la prassi viene attribuita importanza decisiva

alla produzione di un certificato medico, rilasciato tempestivamente e

significativo, che attesti che l’inosservanza del termine non è dipesa da

alcuna o tutt’al più da una leggera colpa. L’onere della prova è a carico della

persona che è tenuta a compiere l’atto processuale, in quanto è essa che si

prevale dell’impedimento incolpevole (sentenza del Tribunale federale

2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).

3.4

Con

scritto del 20/21.3.2024, __________, oltre a spiegare l’incidente occorsogli

in __________, ha prodotto una serie di giustificativi medici: il certificato

medico del 30.11.2022 dell’”__________” di __________ e del dr. __________ __________

che ha diagnosticato un congelamento alle dita delle mani e dei piedi: “Diagnosis:

Grade I frost bite B/L hands (all finger) and B/L feet (all toes)”. Il

contribuente presenta inoltre della documentazione fotografica inerente lo

stato delle sue mani nonché una prescrizione di fisioterapia del 4.3.2024 del

dr. __________, __________, a seguito della diagnosi di “s. cervicale”.

3.5

Ora,

la decisione impugnata è stata notificata nel mese di settembre del 2023,

mentre l’infortunio documentato dal certificato medico risale alla fine di

novembre del 2022. Dalla compulsazione degli atti si rileva che il

contribuente, nonostante l’infortunio, è stato comunque in grado di allestire

la dichiarazione d’imposta 2022, nel mese di aprile del 2023, e di presentare reclamo

nel mese di agosto del 2023.

I

giustificativi presentati peraltro non attestano una malattia tanto grave da impedirgli

di inoltrare tempestivamente il ricorso alla Camera di diritto tributario.

In

ogni caso, per quanto attiene alla situazione procedurale dei coniugi non

separati legalmente o di fatto, essi esercitano ed assumono in comune i diritti

e gli obblighi che la legge conferisce al contribuente (art. 186 cpv. 1 LT;

art. 113 cpv. 1 LIFD). I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati

tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile (art. 186 cpv. 3 LT; art.

113.

cpv. 3 LIFD). Ora, dagli atti non emerge __________ avesse un impedimento a

presentare tempestivamente ricorso. Non vi sono pertanto le condizioni per

poter ammettere la restituzione dei termini.

4.

Il

ricorso del 7.11.2023 contro la decisione su reclamo IC/IFD 2022 è irricevibile.

La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: