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Decisione

80.2024.80

Procedura: decisione pregiudiziale di assoggettamento, contribuente già sottoposto a tassazione insieme alla moglie, successiva scoperta del suo domicilio in Svizzera, ricupero d’imposta

13 marzo 2025Italiano19 min

propria attività lavorativa nel Canton Ticino alle dipendenze __________ SA di __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.80

80.2024.81

Lugano

13 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 aprile 2024 contro la decisione del 15 marzo 2024 in materia di

assoggettamento alle imposte cantonali e all’imposta federale diretta 2018

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1 ha svolto la

propria attività lavorativa nel Canton Ticino alle dipendenze __________ SA di __________,

società attiva nel settore finanziario, sino al 30 giugno 2018. Il 30 settembre

2018 ha annunciato il trasferimento del proprio domicilio all’estero, e meglio

in __________, ove aveva anche costituito la __________ SA, pure attiva nel

settore finanziario, con l’intento di continuare, quale indipendente, lo

svolgimento della propria attività sul mercato sudamericano.

b.

RI 1 è coniugato e

padre di due figli, che all’epoca del trasferimento all’estero erano minorenni e

scolarizzati. Il maggiore frequentava il __________ ad __________, mentre il

minore le Scuole Medie di __________. La moglie __________ esercitava, nel 2018,

un’attività lucrativa dipendente presso la __________ ed ha mantenuto il

proprio domicilio a __________, nell’abitazione di proprietà.

B. a.

Per il periodo fiscale 2018,

i coniugi __________ presentavano la dichiarazione fiscale, indicando un

reddito imponibile complessivo di fr. 92'082.- ed una sostanza imponibile

complessiva di fr. 348'309.-. Nelle “Comunicazioni e note per l’Ufficio di

tassazione” indicavano:

Il Signor __________ ha lasciato il Cantone per

trasferirsi in __________ per motivi di lavoro, in allegato il certificato del

Comune di Lugano. (…).

b.

Con decisione del 25

novembre 2020, l’RS 1 notificava ai coniugi __________, all’indirizzo __________,

__________, la tassazione IC/IFD 2018, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 99'100.- per l’IC (determinante per l’aliquota in fr.

93'800.-) e in fr. 105'700.- per l’IFD (per l’aliquota in fr. 100'400.-) e la

sostanza imponibile in fr. 332'000.- (fr. 454'000.- l’ammontare determinante

per l’aliquota). Veniva inoltre eseguito il riparto internazionale, con il

quale veniva attribuita parte della sostanza mobiliare al __________.

Non impugnata, la suddetta

decisione è passata in giudicato.

C.

a.

La posizione del ricorrente,

a seguito del trasferimento di domicilio all’estero, è stata sottoposta a

verifica da parte dell’RS 1 (di seguito UT) che, con scritto del 2 febbraio 2023,

ha chiesto la produzione di una serie di documentazione atta a dimostrare “l’effettivo

spostamento del centro degli interessi vitali” in __________.

b.

In data 8 maggio 2023

la RA 1, in rappresentanza di RI 1, ha indicato le ragioni del trasferimento

all’estero, e meglio il licenziamento subito e la volontà di proseguire la

propria attività nell’ambito finanziario su di un mercato che conosceva. Il contribuente

inviava la carta d’identità, rilasciata dalle autorità __________, un

certificato di residenza, oltre a due contratti di locazione relativi al

periodo dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2021 e dal 1° giugno 2021 al 31 maggio

2023, relativi al medesimo appartamento di 3,5 locali adibito ad abitazione

primaria. Allegava anche le dichiarazioni di imposta per gli anni dal 2019 al 2021,

oltre al conteggio del pagamento dell’IVA per il periodo dal 2019 al 2022.

Il contribuente sosteneva

inoltre di aver pagato in __________ le imposte sui dividendi derivanti dalla

società a lui riconducibili nella misura dell’8%, rispetto al 15% previsto

invece per coloro che non sono residenti nel Paese. Inoltrava anche la polizza

assicurativa malattia stipulata in __________ per gli anni dal 2019 al 2022 (pur

avendo mantenuto anche l’assicurazione malattia in Svizzera) oltre a copia del

passaporto con i timbri relativi ai viaggi effettuati nel Sud America.

Produceva anche alcuni

cedolini di prelevamenti bancari in __________, non potendo produrre gli

estratti della carta di credito, per il fatto che “in __________ il metodo

di pagamento più utilizzato (sarebbe) il contante”.

Il ricorrente produceva

anche:

·

la licenza di condurre ottenuta in __________;

·

due contratti annuali per il 2020 e 2021 relativi al noleggio

dell’auto;

·

tre fatture relative “alla quota di abbonamento annuale” in

palestra per gli anni 2020 - 2022;

·

delle fatture relative alle spese di telefonia per il periodo da

luglio/agosto 2018 a marzo/aprile 2023;

·

una “lista delle fatture mensili per gli anni 2019, 2020, 2021,

2022 e 2023 in merito alle utenze dell’appartamento”.

Quanto trasmesso,

dimostrava a suo avviso “l’effettiva residenza in __________ e l’intenzione

di rimanervi in modo duraturo” e sottolineava che in futuro vi si sarebbe

potuta trasferire anche la moglie, “non appena i figli diventeranno

economicamente indipendenti”.

D. Con decisione del 31

maggio 2023, sulla base delle informazioni a disposizione, l’UT decideva di

iscrivere RI 1 nel registro fiscale ticinese quale “contribuente

illimitatamente imponibile sia per l’imposta comunale, cantonale e federale con

effetto retroattivo a partire dal 01.01.2018 con domicilio nel Comune di __________”.

L’autorità fiscale motivava

la decisione facendo riferimento ai fatti seguenti:

·

il signor RI 1 ha stipulato una

polizza 3B __________ a decorrere dal 2018 con scadenza 2033;

·

viene pagato un premio malattia

sia svizzero che estero;

·

i veicoli del nucleo familiare

sono interamente intestati al signor RI 1;

·

sono stati fatti dei soggiorni

superiori a 30 giorni in Svizzera;

·

lo stabilimento estero non è

considerato duraturo ed al di sotto della reale capacità contributi(va) del

contribuente (appartamento in affitto con scadenza biennale ed autoveicolo a

noleggio);

·

la sostanza mobiliare è di fatto

quasi interamente stata riportata sui conti svizzeri;

·

tra il periodo fiscale 2020 e 2021

è stato istituito un diritto di compera e l’acquisto di due appartamenti nel

Canton __________ ed __________ (esercizio del diritto di compera);

·

è stato stabilito un contratto di

compravendita delle azioni della società estera con un contribuente domiciliato

in TI”.

L’incarto

veniva anche trasmesso all’Ufficio procedure speciali per l’avvio di una

procedura di recupero d’imposta (art. 236 ss. LT) e di contravvenzione per

sottrazione d’imposta (art. 258 ss. LT) per gli anni 2018 e 2019. A partire dal

periodo fiscale 2020 si precisava che il contribuente era “iscritto come

contribuente illimitatamente imponibile nel Canton Ticino”.

E. a.

Con reclamo del 26

giugno 2023 il contribuente ha ribadito quanto affermato nel suo precedente

scritto dell’8 maggio 2023. Ha poi precisato che “il trasferimento in __________

non è scelto a caso ma ponderato in quanto già durante gli anni di permanenza

in __________ SA (il contribuente) si occupava quasi esclusivamente del

settore finanziario del mercato sudamericano in particolare __________, __________,

__________ e __________ e aveva accumulato una grande esperienza in quel

mercato con una rete di conoscenze del settore ampie.

Senza dimenticare che

conosce la lingua spagnola molto bene, motivo per cui non vi sarebbe stato

alcun problema di adattamento alla realtà del posto”.

In merito alle motivazioni

addotte dall’UT a sostegno della decisione di assoggettamento, il contribuente

si è così espresso:

·

la stipulazione di una polizza 3B

nel 2018 con scadenza 2033 è dovuta al fatto che con il trasferimento della

residenza in __________, __________ voleva assicurare i rischi morte e

invalidità nel caso gli succedesse un sinistro all’estero in modo da proteggere

i propri investimenti;

·

è stata stipulata una polizza

malattia in __________ perché è lo Stato di residenza. La copertura malattia

mantenuta in __________ è solo ai fini di avere una sicurezza ulteriore in

quanto vi è una copertura internazionale e quindi nel caso non pagasse

l’assicurazione del __________;

·

sono stati effettuati soggiorni

superiori a 30 giorni in Svizzera ma senza attività lucrativa e mai superiori a

90 giorni;

·

i veicoli sono rimasti intestati a

__________ solo per un motivo di praticità, ma di fatto __________ non li ha

mai utilizzati in quanto residente all’estero. I veicoli sono stati trapassati

in questi giorni alla moglie e quindi __________ non sarà più detentore di

alcun veicolo in Svizzera;

·

l’appartamento che __________ ha

preso in affitto in __________ risulta essere un 3.5 locali che per una persona

sola è più che sufficiente, non vi è motivo per cui dovrebbe risiedere in un

appartamento più grande solo ed esclusivamente perché la sua capacità

contributiva risulta essere elevata. Per quanto riguarda il contratto di

locazione con scadenza biennale non vediamo problemi in quanto lo stesso viene

rinnovato tacitamente.

·

Il fatto che quasi tutta la

sostanza mobiliare è situata in Svizzera non deve essere un problema ai fini

della residenza. Ogni persona è libera di scegliere dove collocare la propria

sostanza mobiliare senza dover correre il rischio di essere attratti in uno

Stato solo per il fatto che ha collocato sostanza mobiliare. Si può capire che

possa scegliere di collocare i propri capitali in Svizzera dove la stabilità

economica e politica è maggiore rispetto al __________;

·

Gli investimenti immobiliari

effettuati in Svizzera e più precisamente ad __________ e nel Canton Grigioni

non sono vietati a persone residenti all’estero. (…) La Svizzera è riconosciuta

a livello mondiale per la propria stabilità dei valori immobiliari e quindi si

può capire che possa investire in Svizzera;

·

Il fatto che una quota di

minoranza di una società estera sia stata venduta ad un contribuente

domiciliato in Ticino non significa che il venditore venga attratto fiscalmente

in Ticino. (…) Tra l’altro si tratta di una società con sede negli Stati Uniti

(USA) e quindi niente a che vedere con lo Stato di residenza del __________.

·

Infine (…) abbiamo dimostrato con

opportuna documentazione che CK paga le proprie imposte in __________.

Con ciò considerando

il __________ quale “centro delle relazioni personali ed economiche più

strette”.

b.

Con scritto del 9 novembre

2023 l’UT ha attribuito al reclamante un termine fino al 29 novembre 2023 per

produrre la seguente documentazione:

·

comprova inequivocabile dello stabilimento d’impresa del

contribuente in __________;

·

comprova del pagamento delle imposte all’estero;

·

copia della decisione di assoggettamento illimitato nello Stato

estero.

c.

Con e-mail del 29 novembre

2023, il reclamante produceva la “conferma del commercialista del __________”

del fatto che “la legge tributaria non permette ad un azionista di essere

contemporaneamente anche dipendente, motivo per cui (il contribuente) ha dovuto

iscriversi come indipendente e di conseguenza emettere delle fatture per le

proprie prestazioni” soggette ad IVA e incluse nella dichiarazione d’imposta.

Allegava anche le relative

dichiarazioni d’imposta per gli anni 2019/2021 e la prova del pagamento dei

tributi, oltre all’estratto di “assoggettamento illimitato in __________” da

cui si evinceva anche l’iscrizione del reclamante nel “registro dei

contribuenti (RUC) quale persona fisica con un numero fiscale”.

F. Con decisione del 15

marzo 2024 l’UT ha respinto il reclamo e confermato “l’assoggettamento

illimitato retroattivo a far stato dal 1° gennaio 2018” di RI 1 in Svizzera.

Nella motivazione l’UT richiamava quanto già indicato in data 31 maggio 2023 a

fondamento della decisione, aggiungendo che:

L’attività indipendente svolta

dal contribuente può essere svolta in mobilità, la presenza in __________ può

essere soltanto saltuaria”, oltre al fatto che “in assenza di una CDI non vi è

nessuna limitazione nell’imposizione di un’attività aziendale svolta

all’estero. Il costo delle imposte estere può essere considerato quale costo

aziendale giustificato e necessario a conseguire il reddito.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre patrocinato da __________

ribadisce di essersi stabilito in __________, Paese nel quale gli è anche stata

rilasciata la carta di identità ed ove svolge la propria attività lavorativa.

In Svizzera rientrerebbe

per periodi comunque inferiori a 90 giorni e avrebbe investito nell’acquisto di

immobili “considerata la buona reputazione come Stato ai fini degli

investimenti”, senza che ciò possa determinare il suo centro d’interessi in

Svizzera, tanto più che i due appartamenti acquistati “sono indicati come

appartamenti di vacanza”.

Il ricorrente vanterebbe

poi un giro d’affari molto importante in __________, ciò che sarebbe stato

possibile ottenere unicamente garantendo una sua presenza fisica in loco, ove spiega

di incontrare, settimanalmente, i propri clienti.

La presenza fisica in __________

si evincerebbe anche dal consumo di elettricità dell’appartamento, per cui

risulta un consumo medio annuale di 4'800 kWh, perfettamente in media con

immobili della medesima dimensione, senza contare i costi sostenuti e

dimostrati per TV, internet, palestra e noleggio dell’autovettura.

Ritenuto dunque il __________

quale centro delle relazioni personali ed economiche, il ricorrente chiede che

il ricorso sia accolto e la decisione impugnata annullata.

H. Con osservazioni del 3/6

giugno 2024 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ribadisce

la propria posizione e rileva, quanto ai soggiorni in Svizzera, che il

ricorrente non ne ha dimostrato l’asserita brevità, ciò che, peraltro, sarebbe

stato piuttosto semplice presentando le conferme elettroniche della

prenotazione dei biglietti aerei. Senza contare che nemmeno sono stati forniti

i riscontri relativi alle utenze domestiche, e meglio i consumi di gas, luce e

acqua.

Per il fisco, “in

base alle stesse dichiarazioni del contribuente”, questi soggiornerebbe in

Svizzera per circa metà dell’anno, fattore che non sarebbe nemmeno

incompatibile con l’attività svolta in __________.

In definitiva il

contribuente avrebbe “mantenuto forti ed evidenti legami con il Canton

Ticino e non ha provato l’esistenza di strette relazioni con lo Stato in cui

afferma di essere domiciliato, le stesse essendo in specie in ogni caso

circoscritte alla sfera professionale”. Tanto più che il __________ è

considerato “un paradiso fiscale nel quale è notoriamente molto semplice

acquistare la residenza senza risiedere concretamente nel Paese e con il quale

la Svizzera non ha stipulato alcuna Convenzione contro la doppia imposizione

(CDI), di modo che il diritto di imporre della Svizzera non è limitato”.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso di specie,

contestato è l’assoggettamento illimitato alle imposte di __________, il quale

sostiene di essersi trasferito in __________, per motivi professionali, nel

corso del periodo fiscale 2018. L’autorità fiscale, dopo aver proceduto a delle

verifiche, ritiene invece che il contribuente non abbia trasferito il proprio

domicilio all’estero. La decisione impugnata è una decisione pregiudiziale di

assoggettamento retroattiva “a far tempo dal 1.1.2018”.

1.2.

Nella sentenza 9C_322/2024

del 4.11.2024 (consid. 6.4.), il Tribunale federale ha ancora ricordato che

formulazioni aperte come quella utilizzata nella decisione di assoggettamento

ad esempio “dal 1° gennaio 2017” andrebbero evitate (sentenza 9C_133/2023 del

22.6.2023 consid. 4.3). In effetti, l’oggetto della procedura di accertamento

del domicilio fiscale è la determinazione dell’obbligo fiscale soggettivo (in

materia intercantonale anche della competenza di accertamento cantonale), per

uno o eventualmente più, ma in ogni caso determinati periodi d’imposta. Una

decisione sul domicilio fiscale non può avere alcun valore giuridico per il

futuro, o per i periodi d’imposta futuri, soprattutto perché i fatti rilevanti

per l’obbligo fiscale soggettivo, non sono ancora stati accertati (sentenza TF

2C_211/2019 del 6.4.2022, consid. 7.3.). Le autorità fiscali coinvolte nella

procedura inerente la questione del domicilio fiscale dovrebbero pertanto

identificare – specificatamente – i periodi d’imposta interessati, almeno se

non è già chiaro dalle circostanze quali periodi d’imposta sono coperti.

1.3.

Motivo per il quale, il

presente giudizio si confronterà unicamente con l’assoggettamento per il

periodo fiscale 2018.

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2018, i contribuenti hanno presentato la dichiarazione d’imposta

e l’UT ha successivamente notificato loro, con decisione del 25 novembre 2020,

la tassazione IC/IFD 2018, nella quale ha tenuto conto dell’asserito

trasferimento del contribuente in __________ (cfr. decisione di riparto

internazionale). La decisione, non impugnata, è cresciuta in giudicato.

Nel corso del 2023, l’UT

ha ritenuto necessario procedere a degli accertamenti inerenti il domicilio

fiscale del contribuente, addivenendo alla conclusione che il preteso

trasferimento all’estero di __________ non fosse avvenuto. Motivo per il quale,

dopo avergli richiesto della documentazione, gli ha notificato la decisione di

assoggettamento del 31 maggio 2023, ritenendolo illimitatamente imponibile in

Svizzera retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2018.

Si tratta anzitutto di

accertare se è legittima una decisione di assoggettamento “retroattiva”,

allorquando, per il periodo fiscale in questione, è già stata notificata, ed è

passata in giudicato, una decisione di tassazione che concerne entrambi i

coniugi. In questo contesto, il marito era già stato considerato imponibile in

Svizzera per appartenenza economica, essendo comproprietario di fondi insieme

alla moglie.

2.2

2.2.1

Se una persona, che

l’autorità fiscale ritiene sia soggetta alla sovranità fiscale svizzera,

contesta l’assoggettamento, l’autorità le notifica una decisione di

accertamento su questo aspetto, nella forma di una decisione pregiudiziale.

Nella decisione pregiudiziale di assoggettamento, l’autorità si pronuncia solo

sull’assoggettamento all’imposta e non sul calcolo dell’imposta. Fintantoché la

decisione sull’assoggettamento non è passata in giudicato, la procedura di

tassazione non può essere continuata (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 105 ad art. 3 LIFD,

p. 62 e giurisprudenza citata).

Una volta che la decisione

pregiudiziale è passata in giudicato, la questione del domicilio fiscale non

può più essere rimessa in discussione nella successiva procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op.

cit., n. 109 ad art. 3 LIFD, p. 63 e giurisprudenza citata). Lo scopo della

decisione pregiudiziale, nel caso in cui l’assoggettamento è controverso, è

d’altronde proprio quello di evitare una procedura di tassazione che potrebbe

rivelarsi inutile in seguito alla verifica dell’inadempimento del presupposto

per l’imposizione stessa; la decisione è dunque giustificata da esigenze di

semplificazione della procedura. Una volta stabilito che una persona fisica o

giuridica è assoggettata all’imposta cantonale, la successiva decisione di

tassazione deve limitarsi al calcolo dell’imposta. Non può per contro essere

rimesso in discussione un presupposto che è già stato verificato in un’apposita

procedura, che si è conclusa con una decisione passata in giudicato (sentenza

CDT n. 80.2019.309/ 310 dell’8 giugno 2020 consid. 2.5).

2.2.2

Con la decisione di

tassazione notificata al contribuente e alla moglie il 25 novembre 2020,

l’autorità di tassazione si è pronunciata già sia sul loro assoggettamento alle

imposte sia sul calcolo delle imposte. La decisione di tassazione per il

periodo fiscale 2018, che concerne il ricorrente, è da tempo passata in

giudicato.

Secondo il Tribunale

federale, la legge prevede un “numerus clausus” di presupposti per riaprire

una decisione passata in giudicato in ambito fiscale. Quando si tratta di

modificare una simile decisione a sfavore del contribuente, unicamente il

ricupero d’imposta può entrare in considerazione. Inoltre, i motivi che

permettono di procedere ad un ricupero d’imposta sono enumerati, in maniera

esaustiva, nella LIFD e nelle normative fiscali cantonali (sentenza del TF

9C_14/2023 del 21 novembre 2023 consid. 5.2.3.; 2C_217/2021 del 4 novembre 2021

consid. 5.1; 2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6.3; 2C_519/2011 del 24

febbraio 2012 consid. 3.3).

Secondo gli articoli 151

cpv. 1 LIFD e 236 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale procede al ricupero

dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di

prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è

stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è

incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine

o a un delitto contro l’autorità fiscale.

2.2.3

Secondo l’art. 14 del

Regolamento della legge tributaria (RLT; RL 640.110), per il ricupero

d’imposta, procedura prevista agli artt. 151 LIFD e 236 LT, competente è

l’Ufficio delle procedure speciali. Ufficio, peraltro al quale, pure l’UT si è

rivolto, nella prima decisione di assoggettamento, del 31.5.2023, salvo poi

emettere una decisione su reclamo, inerente l’assoggettamento fiscale del

contribuente, a partire dal 1°.1.2018.

2.3

2.3.1

Ora, quando ha adottato la

decisione del 31 maggio 2023 sull’assoggettamento del contribuente alle imposte

federale e cantonale per il periodo fiscale 2018, l’UT di Lugano non aveva più

alcuna competenza per pronunciarsi nuovamente su tale periodo fiscale, proprio

perché, per lo stesso periodo, aveva già notificato una decisione di tassazione

completa, basata sul presupposto dell’assoggettamento del ricorrente per

appartenenza economica e non personale.

2.3.2

Generalmente, gli atti

amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se

non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè

l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:

·

il vizio che la inficia è particolarmente grave

·

il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e

·

inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in

pericolo la certezza del diritto.

Le cause di nullità

concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di

un’autorità o l’esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la

persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se

una decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in

ogni momento e d’ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273

consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366

consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1).

2.3.3

Ne discende che, per il periodo

fiscale 2018, la decisione di assoggettamento notificata dall’UT di Lugano è

nulla, in quanto quest’autorità non disponeva più di alcuna competenza in

materia.

3.

Per le ragioni che

precedono, per il periodo fiscale 2018 ed eventualmente per i successivi

periodi per i quali le tassazioni dovessero già essere passate in giudicato, la

competenza per adottare eventuali decisioni di ricupero d’imposta e di

contravvenzione per sottrazione d’imposta è dell’Ufficio delle procedure

speciali e non dell’UT.

L’Ufficio delle procedure

speciali non è peraltro tenuto a notificare al contribuente una decisione (pregiudiziale)

di assoggettamento. Né lo è l’Ufficio di tassazione, in relazione ad eventuali

periodi fiscali, per i quali non dovesse ancora essere stata notificata una

decisione di tassazione.

In una sentenza del 18

settembre 2018 (n. 2C_799/2017 e 2C_800/2017 consid. 4.1.2, in RF 74/2019 p.

53), in un caso in cui era controversa l’estensione dell’assoggettamento alle

imposte in Svizzera di un contribuente residente all’estero, la Suprema Corte

ha escluso che il contribuente abbia diritto ad una decisione pregiudiziale

sull’assoggettamento, se si tratta solo di stabilire se l’assoggettamento sia

illimitato (mentre l’assoggettamento limitato non è contestato, sicché è

litigiosa solo l’estensione dell’assoggettamento), per il fatto che

l’assoggettamento soggettivo alle imposte è incontrovertibilmente stabilito

(anche se solo limitato).

Nel caso del ricorrente,

pertanto, una decisione pregiudiziale di assoggettamento non è necessaria, ritenuto

come lo stesso sia comunque assoggettato alle imposte in Svizzera per

appartenenza economica, essendo comproprietario di beni immobili.

4.

La decisione di

assoggettamento del 15 marzo 2024, per quanto attiene al periodo fiscale 2018,

è nulla. Per il resto il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. L’autorità

fiscale dovrà procedere nei propri incombenti come indicato. Non si prelevano

tasse di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza,

è constatata la nullità della decisione di assoggettamento del 31 maggio 2023 inerente

il periodo fiscale 2018.

§§ Gli atti sono

trasmessi all’Ufficio delle procedure speciali per quanto di sua competenza.

2. Non si prelevano tasse di giustizia

e spese.

L’anticipo di fr. 3'000.-

viene restituito al ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: