80.2024.80
Procedura: decisione pregiudiziale di assoggettamento, contribuente già sottoposto a tassazione insieme alla moglie, successiva scoperta del suo domicilio in Svizzera, ricupero d’imposta
13 marzo 2025Italiano19 min
propria attività lavorativa nel Canton Ticino alle dipendenze __________ SA di __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.80
80.2024.81
Lugano
13 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 aprile 2024 contro la decisione del 15 marzo 2024 in materia di
assoggettamento alle imposte cantonali e all’imposta federale diretta 2018
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1 ha svolto la
propria attività lavorativa nel Canton Ticino alle dipendenze __________ SA di __________,
società attiva nel settore finanziario, sino al 30 giugno 2018. Il 30 settembre
2018 ha annunciato il trasferimento del proprio domicilio all’estero, e meglio
in __________, ove aveva anche costituito la __________ SA, pure attiva nel
settore finanziario, con l’intento di continuare, quale indipendente, lo
svolgimento della propria attività sul mercato sudamericano.
b.
RI 1 è coniugato e
padre di due figli, che all’epoca del trasferimento all’estero erano minorenni e
scolarizzati. Il maggiore frequentava il __________ ad __________, mentre il
minore le Scuole Medie di __________. La moglie __________ esercitava, nel 2018,
un’attività lucrativa dipendente presso la __________ ed ha mantenuto il
proprio domicilio a __________, nell’abitazione di proprietà.
B. a.
Per il periodo fiscale 2018,
i coniugi __________ presentavano la dichiarazione fiscale, indicando un
reddito imponibile complessivo di fr. 92'082.- ed una sostanza imponibile
complessiva di fr. 348'309.-. Nelle “Comunicazioni e note per l’Ufficio di
tassazione” indicavano:
Il Signor __________ ha lasciato il Cantone per
trasferirsi in __________ per motivi di lavoro, in allegato il certificato del
Comune di Lugano. (…).
b.
Con decisione del 25
novembre 2020, l’RS 1 notificava ai coniugi __________, all’indirizzo __________,
__________, la tassazione IC/IFD 2018, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 99'100.- per l’IC (determinante per l’aliquota in fr.
93'800.-) e in fr. 105'700.- per l’IFD (per l’aliquota in fr. 100'400.-) e la
sostanza imponibile in fr. 332'000.- (fr. 454'000.- l’ammontare determinante
per l’aliquota). Veniva inoltre eseguito il riparto internazionale, con il
quale veniva attribuita parte della sostanza mobiliare al __________.
Non impugnata, la suddetta
decisione è passata in giudicato.
C.
a.
La posizione del ricorrente,
a seguito del trasferimento di domicilio all’estero, è stata sottoposta a
verifica da parte dell’RS 1 (di seguito UT) che, con scritto del 2 febbraio 2023,
ha chiesto la produzione di una serie di documentazione atta a dimostrare “l’effettivo
spostamento del centro degli interessi vitali” in __________.
b.
In data 8 maggio 2023
la RA 1, in rappresentanza di RI 1, ha indicato le ragioni del trasferimento
all’estero, e meglio il licenziamento subito e la volontà di proseguire la
propria attività nell’ambito finanziario su di un mercato che conosceva. Il contribuente
inviava la carta d’identità, rilasciata dalle autorità __________, un
certificato di residenza, oltre a due contratti di locazione relativi al
periodo dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2021 e dal 1° giugno 2021 al 31 maggio
2023, relativi al medesimo appartamento di 3,5 locali adibito ad abitazione
primaria. Allegava anche le dichiarazioni di imposta per gli anni dal 2019 al 2021,
oltre al conteggio del pagamento dell’IVA per il periodo dal 2019 al 2022.
Il contribuente sosteneva
inoltre di aver pagato in __________ le imposte sui dividendi derivanti dalla
società a lui riconducibili nella misura dell’8%, rispetto al 15% previsto
invece per coloro che non sono residenti nel Paese. Inoltrava anche la polizza
assicurativa malattia stipulata in __________ per gli anni dal 2019 al 2022 (pur
avendo mantenuto anche l’assicurazione malattia in Svizzera) oltre a copia del
passaporto con i timbri relativi ai viaggi effettuati nel Sud America.
Produceva anche alcuni
cedolini di prelevamenti bancari in __________, non potendo produrre gli
estratti della carta di credito, per il fatto che “in __________ il metodo
di pagamento più utilizzato (sarebbe) il contante”.
Il ricorrente produceva
anche:
·
la licenza di condurre ottenuta in __________;
·
due contratti annuali per il 2020 e 2021 relativi al noleggio
dell’auto;
·
tre fatture relative “alla quota di abbonamento annuale” in
palestra per gli anni 2020 - 2022;
·
delle fatture relative alle spese di telefonia per il periodo da
luglio/agosto 2018 a marzo/aprile 2023;
·
una “lista delle fatture mensili per gli anni 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023 in merito alle utenze dell’appartamento”.
Quanto trasmesso,
dimostrava a suo avviso “l’effettiva residenza in __________ e l’intenzione
di rimanervi in modo duraturo” e sottolineava che in futuro vi si sarebbe
potuta trasferire anche la moglie, “non appena i figli diventeranno
economicamente indipendenti”.
D. Con decisione del 31
maggio 2023, sulla base delle informazioni a disposizione, l’UT decideva di
iscrivere RI 1 nel registro fiscale ticinese quale “contribuente
illimitatamente imponibile sia per l’imposta comunale, cantonale e federale con
effetto retroattivo a partire dal 01.01.2018 con domicilio nel Comune di __________”.
L’autorità fiscale motivava
la decisione facendo riferimento ai fatti seguenti:
·
il signor RI 1 ha stipulato una
polizza 3B __________ a decorrere dal 2018 con scadenza 2033;
·
viene pagato un premio malattia
sia svizzero che estero;
·
i veicoli del nucleo familiare
sono interamente intestati al signor RI 1;
·
sono stati fatti dei soggiorni
superiori a 30 giorni in Svizzera;
·
lo stabilimento estero non è
considerato duraturo ed al di sotto della reale capacità contributi(va) del
contribuente (appartamento in affitto con scadenza biennale ed autoveicolo a
noleggio);
·
la sostanza mobiliare è di fatto
quasi interamente stata riportata sui conti svizzeri;
·
tra il periodo fiscale 2020 e 2021
è stato istituito un diritto di compera e l’acquisto di due appartamenti nel
Canton __________ ed __________ (esercizio del diritto di compera);
·
è stato stabilito un contratto di
compravendita delle azioni della società estera con un contribuente domiciliato
in TI”.
L’incarto
veniva anche trasmesso all’Ufficio procedure speciali per l’avvio di una
procedura di recupero d’imposta (art. 236 ss. LT) e di contravvenzione per
sottrazione d’imposta (art. 258 ss. LT) per gli anni 2018 e 2019. A partire dal
periodo fiscale 2020 si precisava che il contribuente era “iscritto come
contribuente illimitatamente imponibile nel Canton Ticino”.
E. a.
Con reclamo del 26
giugno 2023 il contribuente ha ribadito quanto affermato nel suo precedente
scritto dell’8 maggio 2023. Ha poi precisato che “il trasferimento in __________
non è scelto a caso ma ponderato in quanto già durante gli anni di permanenza
in __________ SA (il contribuente) si occupava quasi esclusivamente del
settore finanziario del mercato sudamericano in particolare __________, __________,
__________ e __________ e aveva accumulato una grande esperienza in quel
mercato con una rete di conoscenze del settore ampie.
Senza dimenticare che
conosce la lingua spagnola molto bene, motivo per cui non vi sarebbe stato
alcun problema di adattamento alla realtà del posto”.
In merito alle motivazioni
addotte dall’UT a sostegno della decisione di assoggettamento, il contribuente
si è così espresso:
·
la stipulazione di una polizza 3B
nel 2018 con scadenza 2033 è dovuta al fatto che con il trasferimento della
residenza in __________, __________ voleva assicurare i rischi morte e
invalidità nel caso gli succedesse un sinistro all’estero in modo da proteggere
i propri investimenti;
·
è stata stipulata una polizza
malattia in __________ perché è lo Stato di residenza. La copertura malattia
mantenuta in __________ è solo ai fini di avere una sicurezza ulteriore in
quanto vi è una copertura internazionale e quindi nel caso non pagasse
l’assicurazione del __________;
·
sono stati effettuati soggiorni
superiori a 30 giorni in Svizzera ma senza attività lucrativa e mai superiori a
90 giorni;
·
i veicoli sono rimasti intestati a
__________ solo per un motivo di praticità, ma di fatto __________ non li ha
mai utilizzati in quanto residente all’estero. I veicoli sono stati trapassati
in questi giorni alla moglie e quindi __________ non sarà più detentore di
alcun veicolo in Svizzera;
·
l’appartamento che __________ ha
preso in affitto in __________ risulta essere un 3.5 locali che per una persona
sola è più che sufficiente, non vi è motivo per cui dovrebbe risiedere in un
appartamento più grande solo ed esclusivamente perché la sua capacità
contributiva risulta essere elevata. Per quanto riguarda il contratto di
locazione con scadenza biennale non vediamo problemi in quanto lo stesso viene
rinnovato tacitamente.
·
Il fatto che quasi tutta la
sostanza mobiliare è situata in Svizzera non deve essere un problema ai fini
della residenza. Ogni persona è libera di scegliere dove collocare la propria
sostanza mobiliare senza dover correre il rischio di essere attratti in uno
Stato solo per il fatto che ha collocato sostanza mobiliare. Si può capire che
possa scegliere di collocare i propri capitali in Svizzera dove la stabilità
economica e politica è maggiore rispetto al __________;
·
Gli investimenti immobiliari
effettuati in Svizzera e più precisamente ad __________ e nel Canton Grigioni
non sono vietati a persone residenti all’estero. (…) La Svizzera è riconosciuta
a livello mondiale per la propria stabilità dei valori immobiliari e quindi si
può capire che possa investire in Svizzera;
·
Il fatto che una quota di
minoranza di una società estera sia stata venduta ad un contribuente
domiciliato in Ticino non significa che il venditore venga attratto fiscalmente
in Ticino. (…) Tra l’altro si tratta di una società con sede negli Stati Uniti
(USA) e quindi niente a che vedere con lo Stato di residenza del __________.
·
Infine (…) abbiamo dimostrato con
opportuna documentazione che CK paga le proprie imposte in __________.
Con ciò considerando
il __________ quale “centro delle relazioni personali ed economiche più
strette”.
b.
Con scritto del 9 novembre
2023 l’UT ha attribuito al reclamante un termine fino al 29 novembre 2023 per
produrre la seguente documentazione:
·
comprova inequivocabile dello stabilimento d’impresa del
contribuente in __________;
·
comprova del pagamento delle imposte all’estero;
·
copia della decisione di assoggettamento illimitato nello Stato
estero.
c.
Con e-mail del 29 novembre
2023, il reclamante produceva la “conferma del commercialista del __________”
del fatto che “la legge tributaria non permette ad un azionista di essere
contemporaneamente anche dipendente, motivo per cui (il contribuente) ha dovuto
iscriversi come indipendente e di conseguenza emettere delle fatture per le
proprie prestazioni” soggette ad IVA e incluse nella dichiarazione d’imposta.
Allegava anche le relative
dichiarazioni d’imposta per gli anni 2019/2021 e la prova del pagamento dei
tributi, oltre all’estratto di “assoggettamento illimitato in __________” da
cui si evinceva anche l’iscrizione del reclamante nel “registro dei
contribuenti (RUC) quale persona fisica con un numero fiscale”.
F. Con decisione del 15
marzo 2024 l’UT ha respinto il reclamo e confermato “l’assoggettamento
illimitato retroattivo a far stato dal 1° gennaio 2018” di RI 1 in Svizzera.
Nella motivazione l’UT richiamava quanto già indicato in data 31 maggio 2023 a
fondamento della decisione, aggiungendo che:
L’attività indipendente svolta
dal contribuente può essere svolta in mobilità, la presenza in __________ può
essere soltanto saltuaria”, oltre al fatto che “in assenza di una CDI non vi è
nessuna limitazione nell’imposizione di un’attività aziendale svolta
all’estero. Il costo delle imposte estere può essere considerato quale costo
aziendale giustificato e necessario a conseguire il reddito.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre patrocinato da __________
ribadisce di essersi stabilito in __________, Paese nel quale gli è anche stata
rilasciata la carta di identità ed ove svolge la propria attività lavorativa.
In Svizzera rientrerebbe
per periodi comunque inferiori a 90 giorni e avrebbe investito nell’acquisto di
immobili “considerata la buona reputazione come Stato ai fini degli
investimenti”, senza che ciò possa determinare il suo centro d’interessi in
Svizzera, tanto più che i due appartamenti acquistati “sono indicati come
appartamenti di vacanza”.
Il ricorrente vanterebbe
poi un giro d’affari molto importante in __________, ciò che sarebbe stato
possibile ottenere unicamente garantendo una sua presenza fisica in loco, ove spiega
di incontrare, settimanalmente, i propri clienti.
La presenza fisica in __________
si evincerebbe anche dal consumo di elettricità dell’appartamento, per cui
risulta un consumo medio annuale di 4'800 kWh, perfettamente in media con
immobili della medesima dimensione, senza contare i costi sostenuti e
dimostrati per TV, internet, palestra e noleggio dell’autovettura.
Ritenuto dunque il __________
quale centro delle relazioni personali ed economiche, il ricorrente chiede che
il ricorso sia accolto e la decisione impugnata annullata.
H. Con osservazioni del 3/6
giugno 2024 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ribadisce
la propria posizione e rileva, quanto ai soggiorni in Svizzera, che il
ricorrente non ne ha dimostrato l’asserita brevità, ciò che, peraltro, sarebbe
stato piuttosto semplice presentando le conferme elettroniche della
prenotazione dei biglietti aerei. Senza contare che nemmeno sono stati forniti
i riscontri relativi alle utenze domestiche, e meglio i consumi di gas, luce e
acqua.
Per il fisco, “in
base alle stesse dichiarazioni del contribuente”, questi soggiornerebbe in
Svizzera per circa metà dell’anno, fattore che non sarebbe nemmeno
incompatibile con l’attività svolta in __________.
In definitiva il
contribuente avrebbe “mantenuto forti ed evidenti legami con il Canton
Ticino e non ha provato l’esistenza di strette relazioni con lo Stato in cui
afferma di essere domiciliato, le stesse essendo in specie in ogni caso
circoscritte alla sfera professionale”. Tanto più che il __________ è
considerato “un paradiso fiscale nel quale è notoriamente molto semplice
acquistare la residenza senza risiedere concretamente nel Paese e con il quale
la Svizzera non ha stipulato alcuna Convenzione contro la doppia imposizione
(CDI), di modo che il diritto di imporre della Svizzera non è limitato”.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso di specie,
contestato è l’assoggettamento illimitato alle imposte di __________, il quale
sostiene di essersi trasferito in __________, per motivi professionali, nel
corso del periodo fiscale 2018. L’autorità fiscale, dopo aver proceduto a delle
verifiche, ritiene invece che il contribuente non abbia trasferito il proprio
domicilio all’estero. La decisione impugnata è una decisione pregiudiziale di
assoggettamento retroattiva “a far tempo dal 1.1.2018”.
1.2.
Nella sentenza 9C_322/2024
del 4.11.2024 (consid. 6.4.), il Tribunale federale ha ancora ricordato che
formulazioni aperte come quella utilizzata nella decisione di assoggettamento
ad esempio “dal 1° gennaio 2017” andrebbero evitate (sentenza 9C_133/2023 del
22.6.2023 consid. 4.3). In effetti, l’oggetto della procedura di accertamento
del domicilio fiscale è la determinazione dell’obbligo fiscale soggettivo (in
materia intercantonale anche della competenza di accertamento cantonale), per
uno o eventualmente più, ma in ogni caso determinati periodi d’imposta. Una
decisione sul domicilio fiscale non può avere alcun valore giuridico per il
futuro, o per i periodi d’imposta futuri, soprattutto perché i fatti rilevanti
per l’obbligo fiscale soggettivo, non sono ancora stati accertati (sentenza TF
2C_211/2019 del 6.4.2022, consid. 7.3.). Le autorità fiscali coinvolte nella
procedura inerente la questione del domicilio fiscale dovrebbero pertanto
identificare – specificatamente – i periodi d’imposta interessati, almeno se
non è già chiaro dalle circostanze quali periodi d’imposta sono coperti.
1.3.
Motivo per il quale, il
presente giudizio si confronterà unicamente con l’assoggettamento per il
periodo fiscale 2018.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2018, i contribuenti hanno presentato la dichiarazione d’imposta
e l’UT ha successivamente notificato loro, con decisione del 25 novembre 2020,
la tassazione IC/IFD 2018, nella quale ha tenuto conto dell’asserito
trasferimento del contribuente in __________ (cfr. decisione di riparto
internazionale). La decisione, non impugnata, è cresciuta in giudicato.
Nel corso del 2023, l’UT
ha ritenuto necessario procedere a degli accertamenti inerenti il domicilio
fiscale del contribuente, addivenendo alla conclusione che il preteso
trasferimento all’estero di __________ non fosse avvenuto. Motivo per il quale,
dopo avergli richiesto della documentazione, gli ha notificato la decisione di
assoggettamento del 31 maggio 2023, ritenendolo illimitatamente imponibile in
Svizzera retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2018.
Si tratta anzitutto di
accertare se è legittima una decisione di assoggettamento “retroattiva”,
allorquando, per il periodo fiscale in questione, è già stata notificata, ed è
passata in giudicato, una decisione di tassazione che concerne entrambi i
coniugi. In questo contesto, il marito era già stato considerato imponibile in
Svizzera per appartenenza economica, essendo comproprietario di fondi insieme
alla moglie.
2.2
2.2.1
Se una persona, che
l’autorità fiscale ritiene sia soggetta alla sovranità fiscale svizzera,
contesta l’assoggettamento, l’autorità le notifica una decisione di
accertamento su questo aspetto, nella forma di una decisione pregiudiziale.
Nella decisione pregiudiziale di assoggettamento, l’autorità si pronuncia solo
sull’assoggettamento all’imposta e non sul calcolo dell’imposta. Fintantoché la
decisione sull’assoggettamento non è passata in giudicato, la procedura di
tassazione non può essere continuata (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 105 ad art. 3 LIFD,
p. 62 e giurisprudenza citata).
Una volta che la decisione
pregiudiziale è passata in giudicato, la questione del domicilio fiscale non
può più essere rimessa in discussione nella successiva procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op.
cit., n. 109 ad art. 3 LIFD, p. 63 e giurisprudenza citata). Lo scopo della
decisione pregiudiziale, nel caso in cui l’assoggettamento è controverso, è
d’altronde proprio quello di evitare una procedura di tassazione che potrebbe
rivelarsi inutile in seguito alla verifica dell’inadempimento del presupposto
per l’imposizione stessa; la decisione è dunque giustificata da esigenze di
semplificazione della procedura. Una volta stabilito che una persona fisica o
giuridica è assoggettata all’imposta cantonale, la successiva decisione di
tassazione deve limitarsi al calcolo dell’imposta. Non può per contro essere
rimesso in discussione un presupposto che è già stato verificato in un’apposita
procedura, che si è conclusa con una decisione passata in giudicato (sentenza
CDT n. 80.2019.309/ 310 dell’8 giugno 2020 consid. 2.5).
2.2.2
Con la decisione di
tassazione notificata al contribuente e alla moglie il 25 novembre 2020,
l’autorità di tassazione si è pronunciata già sia sul loro assoggettamento alle
imposte sia sul calcolo delle imposte. La decisione di tassazione per il
periodo fiscale 2018, che concerne il ricorrente, è da tempo passata in
giudicato.
Secondo il Tribunale
federale, la legge prevede un “numerus clausus” di presupposti per riaprire
una decisione passata in giudicato in ambito fiscale. Quando si tratta di
modificare una simile decisione a sfavore del contribuente, unicamente il
ricupero d’imposta può entrare in considerazione. Inoltre, i motivi che
permettono di procedere ad un ricupero d’imposta sono enumerati, in maniera
esaustiva, nella LIFD e nelle normative fiscali cantonali (sentenza del TF
9C_14/2023 del 21 novembre 2023 consid. 5.2.3.; 2C_217/2021 del 4 novembre 2021
consid. 5.1; 2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6.3; 2C_519/2011 del 24
febbraio 2012 consid. 3.3).
Secondo gli articoli 151
cpv. 1 LIFD e 236 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale procede al ricupero
dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di
prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è
stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è
incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine
o a un delitto contro l’autorità fiscale.
2.2.3
Secondo l’art. 14 del
Regolamento della legge tributaria (RLT; RL 640.110), per il ricupero
d’imposta, procedura prevista agli artt. 151 LIFD e 236 LT, competente è
l’Ufficio delle procedure speciali. Ufficio, peraltro al quale, pure l’UT si è
rivolto, nella prima decisione di assoggettamento, del 31.5.2023, salvo poi
emettere una decisione su reclamo, inerente l’assoggettamento fiscale del
contribuente, a partire dal 1°.1.2018.
2.3
2.3.1
Ora, quando ha adottato la
decisione del 31 maggio 2023 sull’assoggettamento del contribuente alle imposte
federale e cantonale per il periodo fiscale 2018, l’UT di Lugano non aveva più
alcuna competenza per pronunciarsi nuovamente su tale periodo fiscale, proprio
perché, per lo stesso periodo, aveva già notificato una decisione di tassazione
completa, basata sul presupposto dell’assoggettamento del ricorrente per
appartenenza economica e non personale.
2.3.2
Generalmente, gli atti
amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se
non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè
l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:
·
il vizio che la inficia è particolarmente grave
·
il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e
·
inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in
pericolo la certezza del diritto.
Le cause di nullità
concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di
un’autorità o l’esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la
persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se
una decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in
ogni momento e d’ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273
consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366
consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1).
2.3.3
Ne discende che, per il periodo
fiscale 2018, la decisione di assoggettamento notificata dall’UT di Lugano è
nulla, in quanto quest’autorità non disponeva più di alcuna competenza in
materia.
3.
Per le ragioni che
precedono, per il periodo fiscale 2018 ed eventualmente per i successivi
periodi per i quali le tassazioni dovessero già essere passate in giudicato, la
competenza per adottare eventuali decisioni di ricupero d’imposta e di
contravvenzione per sottrazione d’imposta è dell’Ufficio delle procedure
speciali e non dell’UT.
L’Ufficio delle procedure
speciali non è peraltro tenuto a notificare al contribuente una decisione (pregiudiziale)
di assoggettamento. Né lo è l’Ufficio di tassazione, in relazione ad eventuali
periodi fiscali, per i quali non dovesse ancora essere stata notificata una
decisione di tassazione.
In una sentenza del 18
settembre 2018 (n. 2C_799/2017 e 2C_800/2017 consid. 4.1.2, in RF 74/2019 p.
53), in un caso in cui era controversa l’estensione dell’assoggettamento alle
imposte in Svizzera di un contribuente residente all’estero, la Suprema Corte
ha escluso che il contribuente abbia diritto ad una decisione pregiudiziale
sull’assoggettamento, se si tratta solo di stabilire se l’assoggettamento sia
illimitato (mentre l’assoggettamento limitato non è contestato, sicché è
litigiosa solo l’estensione dell’assoggettamento), per il fatto che
l’assoggettamento soggettivo alle imposte è incontrovertibilmente stabilito
(anche se solo limitato).
Nel caso del ricorrente,
pertanto, una decisione pregiudiziale di assoggettamento non è necessaria, ritenuto
come lo stesso sia comunque assoggettato alle imposte in Svizzera per
appartenenza economica, essendo comproprietario di beni immobili.
4.
La decisione di
assoggettamento del 15 marzo 2024, per quanto attiene al periodo fiscale 2018,
è nulla. Per il resto il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. L’autorità
fiscale dovrà procedere nei propri incombenti come indicato. Non si prelevano
tasse di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso
ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza,
è constatata la nullità della decisione di assoggettamento del 31 maggio 2023 inerente
il periodo fiscale 2018.
§§ Gli atti sono
trasmessi all’Ufficio delle procedure speciali per quanto di sua competenza.
2. Non si prelevano tasse di giustizia
e spese.
L’anticipo di fr. 3'000.-
viene restituito al ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: