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Decisione

80.2024.82

Reddito dell’attività lucrativa dipendente: acquisto a prezzo di favore delle azioni della società datrice di lavoro, valutazione della società solo sulla base degli utili riportati, inosservanza della Circolare 28 della CSI

21 febbraio 2025Italiano17 min

contribuente la tassazione (dopo rettificazione) IC/IFD 2018, nella quale stabiliva

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.82

80.2024.83

Lugano

21 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 aprile 2024 contro la decisione del 5 aprile 2024 in materia di IC e IFD

2018.

Fatti

Fatti

A.

a.

__________ (__________),

cittadino __________, a beneficio di un permesso di domicilio, è dipendente,

socio e presidente della gerenza di __________, attiva nella “fornitura, il

commercio, la posa di marmi, di graniti, di travertini (…). La società può

acquistare immobili nonché eseguire ogni operazione anche solo indirettamente

connessa allo scopo sociale” (www.zefix.ch,

sito consultato il 6.2.2025).

b.

Con “Contratto di cessione

di quote sociali” secondo l’art. 758 CO, il 1° febbraio 2018 __________ cedeva

a __________ 1 (una) quota della __________, del valore nominale di CHF

10'000.-, al prezzo di complessivi fr. 200'000.-, in base alla situazione

contabile al 31.12.2017. In seguito all’aggiornamento delle iscrizioni a

Registro di commercio, effettuato il 2 febbraio 2018, __________ risultava

essere l’unico proprietario delle due quote sociali del valore nominale di fr.

10'000.- cadauna.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2018, __________ dichiarava un reddito imponibile di fr. 80'226.- ed

una sostanza imponibile di fr. 464'142.-.

C. Con decisione del 18

novembre 2020, l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito UT) notificava al

contribuente la tassazione (dopo rettificazione) IC/IFD 2018, nella quale stabiliva

il reddito imponibile in fr. 200'100.-, per l’IC, e in fr. 202'900.-, per

l’IFD, e la sostanza imponibile in fr. 1'390'000.-. Rispetto ai dati dichiarati

dal contribuente, erano stati in particolare aggiunti fr. 7'000.- a titolo di

“altri redditi della sostanza mobiliare” con la spiegazione “Imposizione dei

vantaggi economici goduti nell’ambito della persona giuridica (70% in caso di

partecipazione qualificata per l’imposta cantonale)”, nonché “altri

redditi” per fr. 110'301.- con l’indicazione: “Viene aggiunto (in base art.

16b LT e 17b LIFD) il provento di partecipazioni vere e proprie di

collaboratore; la prestazione imponibile corrisponde al valore venale diminuito

del prezzo d’acquisto”.

D. Con reclamo del 19

novembre 2020, il contribuente censurava la decisione di tassazione IC/IFD 2018,

in relazione all’aggiunta di “altri redditi” per fr. 110'301.-. Per quanto

concerneva la definizione del prezzo di cessione della quota sociale, rilevava

che, alla fine del 2017, gli utili riportati in società ammontavano a fr.

622'603.73, i quali “suddivisi al 50% sarebbero stati da attribuire al

Signor __________ per un importo di CHF 300'000 circa”. Il motivo per il

quale il socio uscente era stato liquidato con la somma di fr. 200'000.- era da

ricondurre al fatto che, al momento della cessione delle quote, era pendente

una procedura civile promossa nei confronti della società da un cliente, il

quale chiedeva un risarcimento per i difetti dell’opera pari a fr. 392'753.-.

Sino al 9 ottobre 2020, la società aveva già versato la somma di fr 33'395.10 per

spese legali, spese della Pretura, spese della perizia. Motivo per il quale, il

prezzo pagato per l’acquisto delle quote sociali sarebbe stato congruo.

E. Con scritto trasmesso

mediante invio APlus del 26 febbraio 2024, l’autorità fiscale attribuiva al

reclamante un termine fino al 22 marzo 2024 per trasmetterle “tutte le

sentenze, cresciute in giudicato, inerenti la causa attivata dal __________ nei

confronti __________ e/o dei suoi amministratori”.

Con risposta del 13/15

marzo 2024, il contribuente trasmetteva la sentenza del 24 gennaio 2023 della

Pretura di Locarno, quella del 9 maggio 2023 del Tribunale d’appello e quella

del 1° febbraio 2024 del Tribunale federale. Secondo i citati giudizi, la __________

Sagl non sarebbe stata “riconosciuta responsabile dei danni per i quali il

Sig. __________ ha intentato causa”. Il contribuente rilevava ad ogni modo

che i costi generati dalla causa ed il rischio aziendale legato alla stessa

permettevano di ritenere “totalmente inesatta” la ripresa operata nei redditi

per l‘anno 2018.

F. Con decisione del 5

aprile 2024, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo e riduceva gli

“altri redditi” a fr. 103'701.-, con la seguente motivazione:

L’autorità di tassazione, dalla ricezione del

reclamo, ha più volte monitorato l’andamento della causa intrapresa contro la __________.

La stessa autorità, il

26.2.2024, ha inviato al contribuente una richiesta di documentazione, scadenza

il 22.3.2024, con la chiara indicazione che in caso di inosservanza dell’invito

il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già a

disposizione. Il 13.3.2024 il contribuente inviava la sentenza del 24.1.2023

della Pretura di __________, la sentenza del 9.5.2023 del Tribunale d’appello e

la sentenza del Tribunale Federale del 1.2.2024.

Dall’esame della

documentazione, e come giustamente indicato dal contribuente, la __________ non

è stata riconosciuta responsabile dei danni per i quali è stata citata. Va

comunque annotato che la __________ ha ammesso di dover, all’istante della

causa, un importo massimo di sfr. 15'200.- per qualche irregolarità

nell’esecuzione dei lavori. Importo che il Pretore aggiunto ha confermato,

nella decisione del 24.1.2023, e che è andato in compensazione delle spese

ripetibili, dovute alla __________, dall’istante della causa.

Ne consegue che gli utili,

riportati nella società, dovevano ammontare a sfr. 607'404.- (622'604 / 15'200)

al 31.12.2017.

Il giusto prezzo, al momento

dell’acquisto del 50% delle quote, doveva ammontare a sfr. 303'702.-.

Il prezzo pagato è stato di

sfr. 200'000.-.

Quanto precede porta ad una

prestazione imponibile (art. 16b LT e 17b LIFD) pari a fr. 103'702.- (sfr.

303'702 ./. 200'000).

G. Con ricorso del 17/18

aprile 2024 RI 1 impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2018. Al momento

dell’acquisto del 50% delle quote sociali dall’ex socio __________, __________,

il cui valore societario al 31.12.2017 ammontava a fr. 607'404.-, era

confrontata ad una vertenza con __________, relativa ad opere eseguite presso

la sua abitazione a __________. Quest’ultimo aveva poi, nel 2019, intentato una

causa in Pretura nei confronti della società per fr. 407'956.-. A fronte di

tale situazione, “la quota pari al 50% di CHF 303'702 spettante al sig. __________

[sarebbe stata] ridotta a CHF 200'000 a copertura del rischio sopra esposto ed

assunto in toto dal sottoscritto”.

Il ricorrente avrebbe

passato 7 anni a difendersi con perizie, convocazioni in Pretura, incontri con

avvocati (ecc.) ed ogni costo sarebbe stato assunto da __________. Per potersi

dedicare a comprovare la “totale infondatezza delle accuse del __________, [avrebbe]

tolto tempo all’esecuzione dei lavori usuali di __________, tempo che avrebbe

potuto portare ad un incremento della cifra d’affari e di conseguenza ad un

maggior guadagno”.

Secondo l’insorgente,

inoltre, le ripetibili risarcite __________, pari a fr. 30'800.-, non avrebbero

coperto tutte le spese effettive, ma vi sarebbe una differenza di fr.

33’728.60, sostenuta dalla società.

H. Con osservazioni del 26/29

aprile 2024, l’UT di Locarno chiede la conferma della decisione impugnata.

Diritto

1. Contestata, nel caso

sub judice, è la ripresa, nei redditi del ricorrente, dell’importo di

fr. 103'701.- a titolo di “altri redditi”. L’autorità fiscale ritiene, in

applicazione degli art. 16b LT e 17b LIFD, che il prezzo di

cessione pattuito con l’ex socio non sia congruo, per rispetto al reale valore

delle quote sociali, e che di conseguenza l’insorgente abbia beneficiato di una

vendita a prezzo di favore. Di diverso avviso il ricorrente, secondo cui il

prezzo stabilito tra le parti sarebbe perfettamente giustificato, in ragione

del fatto che era pendente una vertenza con un cliente, il quale chiedeva di

essere tacitato – a seguito di asseriti difetti dell’opera realizzata e di un

minor valore della stessa – con un importo quantificato in oltre fr. 400'000.-.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo gli articoli 16

LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,

periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della

legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei

comuni (LAID).

Come ha ripetutamente sottolineato

il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio

dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art.

16.

cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una

clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22

LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un

elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644

= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Le eccezioni, in un

sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere

interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020

consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale

derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale

(art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID;

art. 23 lett. a LT).

2.2

Per gli articoli 17 cpv. 1

LIFD e 16 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi di un’attività

dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi

accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,

premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi

valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri

vantaggi valutabili in denaro.

Secondo la consolidata

giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività

lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra

dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma

ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività

una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza

dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione

in considerazione della sua attività (sentenza 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29

novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95, e riferimenti).

2.3

Anche prestazioni di terzi

sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in

relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal

senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un

prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di

acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF

2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid.

2.1

e dottrina citata).

Nel caso in cui il gerente

di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA,

sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia

beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare

l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato

che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a

garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si

deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa

dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società

datrice di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton

Argovia del 29 marzo 2007, in StE 2008 B 22.1 n. 5).

2.4

Dal 1° gennaio 2013 sono

in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a

cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di

collaboratore:

a. le azioni, i

buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società

cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua

società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;

b. le opzioni per

l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

È considerato datore di

lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è

impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i

cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il

collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la società-madre

svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo caso, la

società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di fatto (Circolare

n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,

Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p. 3).

Se la partecipazione è

consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica

(ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una

partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a LIFD.

Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro, l’applicazione

per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore

(Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).

3.

Nel 2018, il

ricorrente era dipendente di __________, società della quale era socio e

gerente.

Il 1° febbraio 2018, __________

ha ceduto al contribuente, mediante “contratto di cessione di quote sociali” ai

sensi dell’art. 758 CO, la propria quota della __________, del valore nominale

di CHF 10'000.-, al prezzo di complessivi fr. 200'000.-, in base alla

situazione contabile al 31.12.2017.

Per stabilire il valore

venale delle singole partecipazioni societarie, l’UT ha effettuato il seguente

calcolo, dopo aver indicato che, nel contesto della vertenza giudiziaria era

stato riconosciuto alla controparte l’importo di fr. 15'200.-:

.. gli utili, riportati nella

società, dovevano ammontare a sfr. 607'404.- (622'604 / 15'200) al 31.12.2017.

Il giusto prezzo, al momento

dell’acquisto del 50% delle quote, doveva ammontare a sfr. 303'702.-.

Il prezzo pagato è stato di

sfr. 200'000.-.

Quanto precede porta ad una

prestazione imponibile (art. 16b LT e 17b LIFD) pari a fr. 103'702.- (sfr.

303'702 ./. 200'000).

4.

4.1.

Come anticipato, secondo

la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente

non rientra solo la con-troprestazione pattuita contrattualmente in senso

stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua

attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la

conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la

prestazione in considerazione della sua attività (v. supra, consid. 2.2).

Vi può essere pertanto red-dito del lavoro anche laddove una persona acquisti

azioni ad un prezzo di favore.

Ora, il presupposto è

chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore

dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Deve essere

dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.

4.2

Nel diritto tributario, il

valore venale è il valore oggettivo di mer-cato di un bene. Tale valore

corrisponde al prezzo che si può presumibilmente ottenere vendendo il bene in

normali relazioni d’affari, ossia il prezzo che un acquirente imparziale

sarebbe di-sposto a pagare in circostanze normali (sentenza TF 2C_1057/2018 del

7.

aprile 2020 consid. 4.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

Nel caso di titoli non

quotati in borsa per i quali non esistono quotazioni ufficiali o che non sono

scambiati o lo sono solo ra-ramente, il valore di mercato deve essere

determinato sulla base dei principi di valutazione che consentono la

determinazione più affidabile del valore. Direttive corrispondenti sono

contenute nella Circolare n. 28 della CSI (Istruzioni per la valutazione dei titoli

non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza; versione del 28 agosto 2008,

valida per le valutazioni con data di bilancio a partire dal 1° gennaio 2008;

cfr. www.steuerkonferenz.ch). Inol-tre, il 16 dicembre 2010, la CSI ha

pubblicato un commentario alle istruzioni, che da allora viene pubblicato

annualmente in una versione modificata (cfr. www.steuerkonferenz.ch, loc.

cit.). Lo scopo delle Istruzioni è di rendere uniforme in Svizzera la valutazione

dei titoli nazionali ed esteri non negoziati in borsa ai fini dell'imposta

sulla sostanza. Le Istruzioni sono finalizzate all'armonizzazione fiscale tra i

Cantoni (cifra 1, cpv. 1). Secondo le Istruzioni, per la valutazione si deve

distinguere in base al tipo di impresa.

Le Istruzioni non

rientrano né nel diritto federale né nel diritto intercantonale, ma

costituiscono semplici ordinanze amministra-tive. Non stabiliscono alcun

diritto né alcun obbligo, ma preve-dono unicamente regole amministrative

interne per l’operato dell’amministrazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza

con-solidata del Tribunale federale, Istruzioni sono considerate un metodo

affidabile per determinare il valore venale, in quanto esprimono le

considerazioni generalmente rilevanti per la determinazione del prezzo delle

azioni non quotate in borsa. Di conseguenza, almeno per quanto riguarda

l'imposta sulla sostanza, si ritiene che le Istruzioni debbano essere applicate

in generale per determinare il valore venale dei titoli non quotati in borsa,

ma che una deroga a questa ordinanza amministrativa sia giustificata se ciò

consente di meglio stabilire il valore venale (sentenza 2C_1057/2018 del 7

aprile 2020 consid. 4.2.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

Queste regole trovano

applicazione essenzialmente anche quando si tratta di determinare il valore

venale delle azioni dei collaboratori ai fini del calcolo dell’imposta sul

reddito (sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.3).

4.3

Secondo la cifra 2

capoverso 4 delle Istruzioni, il valore venale dei titoli non quotati per i

quali non è nota la quotazione corri-sponde al valore intrinseco. In generale

viene calcolato in base alle regole di valutazione previste dalle Istruzioni

secondo il principio di continuità aziendale. Se tali titoli sono stati oggetto

di un significativo trasferimento di proprietà tra terzi indipendenti, il

valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Il riferimento al

prezzo di acquisto è conforme alla giurisprudenza, secondo cui una stima basata

su regole di valutazione schematiche deve cedere il passo se il valore venale

può essere ricavato con sufficiente certezza da transazioni effettive a prezzi

che rappresentano il valore venale.

Il valore delle azioni non

quotate è determinato in particolare dagli utili passati e previsti, dalla redditività

della società e da altri fattori quali il patrimonio della società, la

liquidità della società e la stabilità dell’attività aziendale. Il valore

venale delle azioni deve quindi essere generalmente determinato sulla base del

va-lore di sostanza e del valore di reddito. Coerentemente con que-sti

principi, le Istruzioni prevedono che il valore dell’impresa, de-terminante per

stabilire il valore venale delle azioni di società commerciali, industriali e

di servizi, deve essere stabilito, se non vi è stato un trasferimento di

proprietà tra terzi indipendenti, se-condo il cosiddetto metodo pratico,

ponderando due volte il valo-re di reddito capitalizzato e una volta il valore

di sostanza (Istru-zioni, cifra 34 e seguenti).

Il valore di reddito si

ricava dall'utile netto degli esercizi presi in considerazione, che possono

essere o due o tre a dipendenza del modello scelto (Istruzioni, cifra 35). La

base per la determi-nazione del valore patrimoniale netto è il bilancio

annuale, che tiene conto di tutte le attività e passività (punto 11 e

seguenti). Per quanto concerne il valore di sostanza, ci si basa sui conti

annuali, prendendo in considerazione attivi e passivi nella loro completezza

(sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.2).

4.4

Le società a garanzia

limitata vengono stimate secondo gli stessi principi delle società anonime

(Circolare CSI 28, cifra 4, p. 10).

5.

Nel caso in esame, non

risulta che l’UT, nel determinare il valore venale della quota di

partecipazione acquistata dal ricorrente, si sia attenuto al metodo di

valutazione indicato nella Circolare n. 28 della CSI. Per quanto noto, si è

infatti limitato a prendere in considerazione gli utili riportati alla fine del

periodo fiscale precedente.

D’altra parte, agli atti

non è reperibile alcuna valutazione della società al momento della cessione.

Non essendo disponibile il bilancio della società, non è neppure possibile

verificare se e quando sia stato registrato un accantonamento per il rischio legato

alla causa in corso né si possono verificare le conseguenze fiscali

dell’eventuale scioglimento dello stesso, al momento della conclusione della

vertenza legale.

Dispositivo

Per questi motivi, la

decisione impugnata dev’essere annullata e gli atti sono rinviati all’autorità

di tassazione, affinché proceda a stabilire il valore venale della quota sociale

acquistata dal ricorrente, seguendo le Istruzioni della Circolare n. 28 della

CSI (in merito cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024).

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano tasse di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

di tassazione dopo reclamo del 5 aprile 2024 è annullata e gli atti sono

ritornati all’UT affinché adotti una nuova decisione, dopo aver stabilito il

valore venale della quota sociale acquistata dal ricorrente conformemente alle

Istruzioni della CSI.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: