80.2024.82
Reddito dell’attività lucrativa dipendente: acquisto a prezzo di favore delle azioni della società datrice di lavoro, valutazione della società solo sulla base degli utili riportati, inosservanza della Circolare 28 della CSI
21 febbraio 2025Italiano17 min
contribuente la tassazione (dopo rettificazione) IC/IFD 2018, nella quale stabiliva
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.82
80.2024.83
Lugano
21 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 aprile 2024 contro la decisione del 5 aprile 2024 in materia di IC e IFD
2018.
Fatti
Fatti
A.
a.
__________ (__________),
cittadino __________, a beneficio di un permesso di domicilio, è dipendente,
socio e presidente della gerenza di __________, attiva nella “fornitura, il
commercio, la posa di marmi, di graniti, di travertini (…). La società può
acquistare immobili nonché eseguire ogni operazione anche solo indirettamente
connessa allo scopo sociale” (www.zefix.ch,
sito consultato il 6.2.2025).
b.
Con “Contratto di cessione
di quote sociali” secondo l’art. 758 CO, il 1° febbraio 2018 __________ cedeva
a __________ 1 (una) quota della __________, del valore nominale di CHF
10'000.-, al prezzo di complessivi fr. 200'000.-, in base alla situazione
contabile al 31.12.2017. In seguito all’aggiornamento delle iscrizioni a
Registro di commercio, effettuato il 2 febbraio 2018, __________ risultava
essere l’unico proprietario delle due quote sociali del valore nominale di fr.
10'000.- cadauna.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2018, __________ dichiarava un reddito imponibile di fr. 80'226.- ed
una sostanza imponibile di fr. 464'142.-.
C. Con decisione del 18
novembre 2020, l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito UT) notificava al
contribuente la tassazione (dopo rettificazione) IC/IFD 2018, nella quale stabiliva
il reddito imponibile in fr. 200'100.-, per l’IC, e in fr. 202'900.-, per
l’IFD, e la sostanza imponibile in fr. 1'390'000.-. Rispetto ai dati dichiarati
dal contribuente, erano stati in particolare aggiunti fr. 7'000.- a titolo di
“altri redditi della sostanza mobiliare” con la spiegazione “Imposizione dei
vantaggi economici goduti nell’ambito della persona giuridica (70% in caso di
partecipazione qualificata per l’imposta cantonale)”, nonché “altri
redditi” per fr. 110'301.- con l’indicazione: “Viene aggiunto (in base art.
16b LT e 17b LIFD) il provento di partecipazioni vere e proprie di
collaboratore; la prestazione imponibile corrisponde al valore venale diminuito
del prezzo d’acquisto”.
D. Con reclamo del 19
novembre 2020, il contribuente censurava la decisione di tassazione IC/IFD 2018,
in relazione all’aggiunta di “altri redditi” per fr. 110'301.-. Per quanto
concerneva la definizione del prezzo di cessione della quota sociale, rilevava
che, alla fine del 2017, gli utili riportati in società ammontavano a fr.
622'603.73, i quali “suddivisi al 50% sarebbero stati da attribuire al
Signor __________ per un importo di CHF 300'000 circa”. Il motivo per il
quale il socio uscente era stato liquidato con la somma di fr. 200'000.- era da
ricondurre al fatto che, al momento della cessione delle quote, era pendente
una procedura civile promossa nei confronti della società da un cliente, il
quale chiedeva un risarcimento per i difetti dell’opera pari a fr. 392'753.-.
Sino al 9 ottobre 2020, la società aveva già versato la somma di fr 33'395.10 per
spese legali, spese della Pretura, spese della perizia. Motivo per il quale, il
prezzo pagato per l’acquisto delle quote sociali sarebbe stato congruo.
E. Con scritto trasmesso
mediante invio APlus del 26 febbraio 2024, l’autorità fiscale attribuiva al
reclamante un termine fino al 22 marzo 2024 per trasmetterle “tutte le
sentenze, cresciute in giudicato, inerenti la causa attivata dal __________ nei
confronti __________ e/o dei suoi amministratori”.
Con risposta del 13/15
marzo 2024, il contribuente trasmetteva la sentenza del 24 gennaio 2023 della
Pretura di Locarno, quella del 9 maggio 2023 del Tribunale d’appello e quella
del 1° febbraio 2024 del Tribunale federale. Secondo i citati giudizi, la __________
Sagl non sarebbe stata “riconosciuta responsabile dei danni per i quali il
Sig. __________ ha intentato causa”. Il contribuente rilevava ad ogni modo
che i costi generati dalla causa ed il rischio aziendale legato alla stessa
permettevano di ritenere “totalmente inesatta” la ripresa operata nei redditi
per l‘anno 2018.
F. Con decisione del 5
aprile 2024, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo e riduceva gli
“altri redditi” a fr. 103'701.-, con la seguente motivazione:
L’autorità di tassazione, dalla ricezione del
reclamo, ha più volte monitorato l’andamento della causa intrapresa contro la __________.
La stessa autorità, il
26.2.2024, ha inviato al contribuente una richiesta di documentazione, scadenza
il 22.3.2024, con la chiara indicazione che in caso di inosservanza dell’invito
il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già a
disposizione. Il 13.3.2024 il contribuente inviava la sentenza del 24.1.2023
della Pretura di __________, la sentenza del 9.5.2023 del Tribunale d’appello e
la sentenza del Tribunale Federale del 1.2.2024.
Dall’esame della
documentazione, e come giustamente indicato dal contribuente, la __________ non
è stata riconosciuta responsabile dei danni per i quali è stata citata. Va
comunque annotato che la __________ ha ammesso di dover, all’istante della
causa, un importo massimo di sfr. 15'200.- per qualche irregolarità
nell’esecuzione dei lavori. Importo che il Pretore aggiunto ha confermato,
nella decisione del 24.1.2023, e che è andato in compensazione delle spese
ripetibili, dovute alla __________, dall’istante della causa.
Ne consegue che gli utili,
riportati nella società, dovevano ammontare a sfr. 607'404.- (622'604 / 15'200)
al 31.12.2017.
Il giusto prezzo, al momento
dell’acquisto del 50% delle quote, doveva ammontare a sfr. 303'702.-.
Il prezzo pagato è stato di
sfr. 200'000.-.
Quanto precede porta ad una
prestazione imponibile (art. 16b LT e 17b LIFD) pari a fr. 103'702.- (sfr.
303'702 ./. 200'000).
G. Con ricorso del 17/18
aprile 2024 RI 1 impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2018. Al momento
dell’acquisto del 50% delle quote sociali dall’ex socio __________, __________,
il cui valore societario al 31.12.2017 ammontava a fr. 607'404.-, era
confrontata ad una vertenza con __________, relativa ad opere eseguite presso
la sua abitazione a __________. Quest’ultimo aveva poi, nel 2019, intentato una
causa in Pretura nei confronti della società per fr. 407'956.-. A fronte di
tale situazione, “la quota pari al 50% di CHF 303'702 spettante al sig. __________
[sarebbe stata] ridotta a CHF 200'000 a copertura del rischio sopra esposto ed
assunto in toto dal sottoscritto”.
Il ricorrente avrebbe
passato 7 anni a difendersi con perizie, convocazioni in Pretura, incontri con
avvocati (ecc.) ed ogni costo sarebbe stato assunto da __________. Per potersi
dedicare a comprovare la “totale infondatezza delle accuse del __________, [avrebbe]
tolto tempo all’esecuzione dei lavori usuali di __________, tempo che avrebbe
potuto portare ad un incremento della cifra d’affari e di conseguenza ad un
maggior guadagno”.
Secondo l’insorgente,
inoltre, le ripetibili risarcite __________, pari a fr. 30'800.-, non avrebbero
coperto tutte le spese effettive, ma vi sarebbe una differenza di fr.
33’728.60, sostenuta dalla società.
H. Con osservazioni del 26/29
aprile 2024, l’UT di Locarno chiede la conferma della decisione impugnata.
Diritto
1. Contestata, nel caso
sub judice, è la ripresa, nei redditi del ricorrente, dell’importo di
fr. 103'701.- a titolo di “altri redditi”. L’autorità fiscale ritiene, in
applicazione degli art. 16b LT e 17b LIFD, che il prezzo di
cessione pattuito con l’ex socio non sia congruo, per rispetto al reale valore
delle quote sociali, e che di conseguenza l’insorgente abbia beneficiato di una
vendita a prezzo di favore. Di diverso avviso il ricorrente, secondo cui il
prezzo stabilito tra le parti sarebbe perfettamente giustificato, in ragione
del fatto che era pendente una vertenza con un cliente, il quale chiedeva di
essere tacitato – a seguito di asseriti difetti dell’opera realizzata e di un
minor valore della stessa – con un importo quantificato in oltre fr. 400'000.-.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 16
LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,
periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato
il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio
dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art.
16.
cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una
clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22
LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un
elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644
= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un
sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere
interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020
consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale
derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale
(art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID;
art. 23 lett. a LT).
2.2
Per gli articoli 17 cpv. 1
LIFD e 16 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi di un’attività
dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi
accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,
premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi
valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri
vantaggi valutabili in denaro.
Secondo la consolidata
giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività
lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra
dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma
ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività
una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza
dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione
in considerazione della sua attività (sentenza 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29
novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95, e riferimenti).
2.3
Anche prestazioni di terzi
sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in
relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal
senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un
prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di
acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF
2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid.
2.1
e dottrina citata).
Nel caso in cui il gerente
di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA,
sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia
beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare
l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato
che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a
garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si
deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa
dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società
datrice di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Argovia del 29 marzo 2007, in StE 2008 B 22.1 n. 5).
2.4
Dal 1° gennaio 2013 sono
in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a
cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di
collaboratore:
a. le azioni, i
buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società
cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua
società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
b. le opzioni per
l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
È considerato datore di
lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è
impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i
cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il
collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la società-madre
svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo caso, la
società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di fatto (Circolare
n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,
Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p. 3).
Se la partecipazione è
consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica
(ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una
partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a LIFD.
Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro, l’applicazione
per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore
(Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).
3.
Nel 2018, il
ricorrente era dipendente di __________, società della quale era socio e
gerente.
Il 1° febbraio 2018, __________
ha ceduto al contribuente, mediante “contratto di cessione di quote sociali” ai
sensi dell’art. 758 CO, la propria quota della __________, del valore nominale
di CHF 10'000.-, al prezzo di complessivi fr. 200'000.-, in base alla
situazione contabile al 31.12.2017.
Per stabilire il valore
venale delle singole partecipazioni societarie, l’UT ha effettuato il seguente
calcolo, dopo aver indicato che, nel contesto della vertenza giudiziaria era
stato riconosciuto alla controparte l’importo di fr. 15'200.-:
.. gli utili, riportati nella
società, dovevano ammontare a sfr. 607'404.- (622'604 / 15'200) al 31.12.2017.
Il giusto prezzo, al momento
dell’acquisto del 50% delle quote, doveva ammontare a sfr. 303'702.-.
Il prezzo pagato è stato di
sfr. 200'000.-.
Quanto precede porta ad una
prestazione imponibile (art. 16b LT e 17b LIFD) pari a fr. 103'702.- (sfr.
303'702 ./. 200'000).
4.
4.1.
Come anticipato, secondo
la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente
non rientra solo la con-troprestazione pattuita contrattualmente in senso
stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua
attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la
conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la
prestazione in considerazione della sua attività (v. supra, consid. 2.2).
Vi può essere pertanto red-dito del lavoro anche laddove una persona acquisti
azioni ad un prezzo di favore.
Ora, il presupposto è
chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore
dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Deve essere
dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.
4.2
Nel diritto tributario, il
valore venale è il valore oggettivo di mer-cato di un bene. Tale valore
corrisponde al prezzo che si può presumibilmente ottenere vendendo il bene in
normali relazioni d’affari, ossia il prezzo che un acquirente imparziale
sarebbe di-sposto a pagare in circostanze normali (sentenza TF 2C_1057/2018 del
7.
aprile 2020 consid. 4.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Nel caso di titoli non
quotati in borsa per i quali non esistono quotazioni ufficiali o che non sono
scambiati o lo sono solo ra-ramente, il valore di mercato deve essere
determinato sulla base dei principi di valutazione che consentono la
determinazione più affidabile del valore. Direttive corrispondenti sono
contenute nella Circolare n. 28 della CSI (Istruzioni per la valutazione dei titoli
non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza; versione del 28 agosto 2008,
valida per le valutazioni con data di bilancio a partire dal 1° gennaio 2008;
cfr. www.steuerkonferenz.ch). Inol-tre, il 16 dicembre 2010, la CSI ha
pubblicato un commentario alle istruzioni, che da allora viene pubblicato
annualmente in una versione modificata (cfr. www.steuerkonferenz.ch, loc.
cit.). Lo scopo delle Istruzioni è di rendere uniforme in Svizzera la valutazione
dei titoli nazionali ed esteri non negoziati in borsa ai fini dell'imposta
sulla sostanza. Le Istruzioni sono finalizzate all'armonizzazione fiscale tra i
Cantoni (cifra 1, cpv. 1). Secondo le Istruzioni, per la valutazione si deve
distinguere in base al tipo di impresa.
Le Istruzioni non
rientrano né nel diritto federale né nel diritto intercantonale, ma
costituiscono semplici ordinanze amministra-tive. Non stabiliscono alcun
diritto né alcun obbligo, ma preve-dono unicamente regole amministrative
interne per l’operato dell’amministrazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza
con-solidata del Tribunale federale, Istruzioni sono considerate un metodo
affidabile per determinare il valore venale, in quanto esprimono le
considerazioni generalmente rilevanti per la determinazione del prezzo delle
azioni non quotate in borsa. Di conseguenza, almeno per quanto riguarda
l'imposta sulla sostanza, si ritiene che le Istruzioni debbano essere applicate
in generale per determinare il valore venale dei titoli non quotati in borsa,
ma che una deroga a questa ordinanza amministrativa sia giustificata se ciò
consente di meglio stabilire il valore venale (sentenza 2C_1057/2018 del 7
aprile 2020 consid. 4.2.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Queste regole trovano
applicazione essenzialmente anche quando si tratta di determinare il valore
venale delle azioni dei collaboratori ai fini del calcolo dell’imposta sul
reddito (sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.3).
4.3
Secondo la cifra 2
capoverso 4 delle Istruzioni, il valore venale dei titoli non quotati per i
quali non è nota la quotazione corri-sponde al valore intrinseco. In generale
viene calcolato in base alle regole di valutazione previste dalle Istruzioni
secondo il principio di continuità aziendale. Se tali titoli sono stati oggetto
di un significativo trasferimento di proprietà tra terzi indipendenti, il
valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Il riferimento al
prezzo di acquisto è conforme alla giurisprudenza, secondo cui una stima basata
su regole di valutazione schematiche deve cedere il passo se il valore venale
può essere ricavato con sufficiente certezza da transazioni effettive a prezzi
che rappresentano il valore venale.
Il valore delle azioni non
quotate è determinato in particolare dagli utili passati e previsti, dalla redditività
della società e da altri fattori quali il patrimonio della società, la
liquidità della società e la stabilità dell’attività aziendale. Il valore
venale delle azioni deve quindi essere generalmente determinato sulla base del
va-lore di sostanza e del valore di reddito. Coerentemente con que-sti
principi, le Istruzioni prevedono che il valore dell’impresa, de-terminante per
stabilire il valore venale delle azioni di società commerciali, industriali e
di servizi, deve essere stabilito, se non vi è stato un trasferimento di
proprietà tra terzi indipendenti, se-condo il cosiddetto metodo pratico,
ponderando due volte il valo-re di reddito capitalizzato e una volta il valore
di sostanza (Istru-zioni, cifra 34 e seguenti).
Il valore di reddito si
ricava dall'utile netto degli esercizi presi in considerazione, che possono
essere o due o tre a dipendenza del modello scelto (Istruzioni, cifra 35). La
base per la determi-nazione del valore patrimoniale netto è il bilancio
annuale, che tiene conto di tutte le attività e passività (punto 11 e
seguenti). Per quanto concerne il valore di sostanza, ci si basa sui conti
annuali, prendendo in considerazione attivi e passivi nella loro completezza
(sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.2).
4.4
Le società a garanzia
limitata vengono stimate secondo gli stessi principi delle società anonime
(Circolare CSI 28, cifra 4, p. 10).
5.
Nel caso in esame, non
risulta che l’UT, nel determinare il valore venale della quota di
partecipazione acquistata dal ricorrente, si sia attenuto al metodo di
valutazione indicato nella Circolare n. 28 della CSI. Per quanto noto, si è
infatti limitato a prendere in considerazione gli utili riportati alla fine del
periodo fiscale precedente.
D’altra parte, agli atti
non è reperibile alcuna valutazione della società al momento della cessione.
Non essendo disponibile il bilancio della società, non è neppure possibile
verificare se e quando sia stato registrato un accantonamento per il rischio legato
alla causa in corso né si possono verificare le conseguenze fiscali
dell’eventuale scioglimento dello stesso, al momento della conclusione della
vertenza legale.
Dispositivo
Per questi motivi, la
decisione impugnata dev’essere annullata e gli atti sono rinviati all’autorità
di tassazione, affinché proceda a stabilire il valore venale della quota sociale
acquistata dal ricorrente, seguendo le Istruzioni della Circolare n. 28 della
CSI (in merito cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024).
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano tasse di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
di tassazione dopo reclamo del 5 aprile 2024 è annullata e gli atti sono
ritornati all’UT affinché adotti una nuova decisione, dopo aver stabilito il
valore venale della quota sociale acquistata dal ricorrente conformemente alle
Istruzioni della CSI.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: