80.2024.86
Reddito della sostanza mobiliare: prelevamento anticipato di utile, incasso da parte dell’azionista di compensi spettanti a società, redditi ricostruiti in base a documentazione sequestrata in procedimento penale
23 aprile 2025Italiano20 min
unico, e negli anni 2011 e 2012 esercitava anche un’attività lucrativa indipendente.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.86
80.2024.87
Lugano
23 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 aprile 2024 contro
·
la decisione del 20 marzo 2024 in
materia di IC e IFD 2011;
·
le decisioni del 27 marzo 2024
in materia di IC e IFD 2012, 2013, 2014 e 2015.
Fatti
Fatti
A. RI 1, economista SUPSI,
è dipendente della __________, società di cui è pure azionista e amministratore
unico, e negli anni 2011 e 2012 esercitava anche un’attività lucrativa indipendente.
Nelle
dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali dal 2011 al 2015 ha dichiarato i
seguenti elementi imponibili:
2011
2012
2013
2014
2015
Reddito attività dipendente
42’579
13’316
12’262
24’042
37’422
Reddito attività indipendente
- 1’506
500
0
0
0
Reddito sostanza mobiliare
38
8
3
3
1
Sostanza imponibile
153’562
136’661
158’630
121’930
749’743
B. Il 7 luglio 2016 la
Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento diRI 1.
L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS),
avvertito da __________, informava il Ministero pubblico ticinese del fatto che
“poco prima del suo fallimento, dai conti bancari a lui intestati, sono
stati trasferiti fondi e titoli per circa CHF 1 milione sul conto intestato al
padre, __________”. Il trasferimento in questione sarebbe stato
giustificato da RI 1 come una donazione a favore del padre (cfr. Rapporto dell’Ispettorato
fiscale del 18 settembre 2017, p. 1).
C. a.
Con decisione del
21 dicembre 2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) ha
notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito
imponibile in fr. 45'900.-, per l’IC, e in fr. 49'900.-, per l’IFD, e la
sostanza imponibile in fr. 208'000.-.
b.
Il 23 dicembre 2016 il
Procuratore pubblico __________ inviava una segnalazione all’Ispettorato
fiscale, indicando che, nei confronti di RI 1, dichiarato in fallimento dal
mese di luglio del 2016, era stato aperto un procedimento penale per “le
ipotesi di crimini e delitti nel fallimento, nonché per riciclaggio di denaro,
a seguito di una comunicazione MROS”. Nell’ambito dell’indagine in
questione sarebbe emerso che il contribuente avrebbe occultato l’esistenza di
ingenti capitali, non solamente all’Ufficio fallimenti, ma altresì all’autorità
fiscale, facendoli per l’appunto confluire nella (formale) disponibilità del
padre __________ (cfr. Rapporto dell’Ispettorato fiscale del 18 settembre 2017,
p. 1).
c.
Con reclamo del 6 febbraio
2017, RI 1 ha impugnato la tassazione IC/IFD 2011, chiedendo di poter essere
convocato per comprendere il contenuto della decisione.
d.
Il 18 settembre 2017,
l’Ispettorato fiscale rassegnava il proprio rapporto inerente il contribuente. In
particolare, dopo aver analizzato gli estratti dei conti bancari ottenuti
grazie alla compulsazione degli atti presso l’autorità giudiziaria penale, aveva
potuto verificare l’esistenza di diverse relazioni bancarie, che non figuravano
nelle dichiarazioni fiscali personali di RI 1. Il fisco aveva potuto pure
accertare che gli accrediti, che confluivano sulle stesse, non erano stati
dichiarati nei redditi. Limitatamente al periodo fiscale 2011, l’Ispettorato
fiscale riteneva pertanto che al 31.12.2011 il contribuente non avesse indicato
l’esistenza di ulteriore sostanza per fr. 466'621.- e ulteriori redditi per fr.
196'155.-.
e.
Dopo che il contribuente
non aveva dato seguito a delle richieste di documentazione, l’UT lo ha
avvertito che la tassazione avrebbe dovuto essere rivista a suo sfavore (reformatio
in pejus) con l’aggiunta di redditi da attività indipendente per fr.
195'017.-, di dividendi per fr. 1'136.85 e di sostanza non dichiarata per fr.
466'620.-.
Ad un’ulteriore richiesta
di documentazione, con la comminatoria di una multa per violazione degli
obblighi procedurali e di una tassazione d’ufficio, il 12 giugno 2019 il
reclamante si è detto del tutto in disaccordo con l’operato dell’UT e con le
richieste presentate e ha definito la procedura giudiziaria aperta nei suoi
confronti del tutto errata.
f.
Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 18 settembre 2019 l’UT ha commisurato il reddito
imponibile in fr. 221'000.- per l’IC 2011 e in fr. 225'000.- per l’IFD e la
sostanza imponibile in fr. 675'000.-, con la seguente motivazione:
Con tempestivo reclamo del 7 febbraio 2017 il
contribuente contestava genericamente la decisione di tassazione chiedendo al
contempo di essere convocato. A seguito di un procedimento pendente a carico
del contribuente presso il Ministero pubblico, (…), sono emersi elementi
potenzialmente rilevanti dal profilo fiscale. Con lettera del 9 maggio 2019 il
contribuente è stato convocato chiedendo al contempo la produzione di
documentazione. In particolare è stata inviata una lista di prelievi in
contanti dal conto __________ intestato a __________, società di cui il
contribuente deteneva 49 azioni su 100 ed era amministratore unico. Prelievi
che, come gli stessi conti, non risultano dalla contabilità della società.
Nella stessa lettera il contribuente veniva avvisato che la decisione di
tassazione avrebbe dovuto essere rivista a suo sfavore aggiungendo al reddito
aziendale i prelievi effettuati per fr. 195'017.-, oltre a reddito da dividendi
per fr. 1'136.85 e sostanza per fr. 466'620.-. All’audizione del 25 giugno 2019
il contribuente non ha presentato la documentazione richiesta, è quindi stato
allestito un verbale con scadenze precise per presentare i giustificativi che
comprovassero la destinazione data ai fondi prelevati a contanti dai conti
sopra citati. I documenti relativi al reclamo IC/IFD 2011 avrebbero dovuto
essere presentati entro il 2 agosto 2019. Con lettera del 16.7.2019 il
contribuente ha inviato documenti relativi ad anni successivi. Con lettera del
25 agosto il contribuente comunica di non riuscire a produrre la documentazione
necessaria per tempo. In assenza di documentazione chiara i prelievi
effettuati, come comunicato, vengono considerati reddito imponibile. A titolo
prudenziale vengono considerati soltanto i prelievi superiori a fr. 3'000.-.
Il reclamo veniva pertanto
respinto e la decisione veniva modificata aggiungendo l’importo di fr.
174'000.- al reddito aziendale portandolo a fr. 185'000.- oltre a fr. 1'136.-
quale reddito da titoli e fr. 466'620.- quale sostanza liquida.
g.
Con sentenza n.
80.2019.337/338 del 9 gennaio 2020, la Camera di diritto tributario ha
annullato la suddetta decisione e ha rinviato gli atti all’autorità di
tassazione, per stabilire se i prelievi effettuati da RI 1 dai conti della __________
SA fossero qualificabili quali redditi da attività indipendente oppure redditi
della sostanza mobiliare (prelevamento anticipato di utile).
D. Nel
frattempo, con decisioni del 18 settembre 2019, l’UT ha notificato al
contribuente le tassazioni IC/IFD 2012, 2013, 2014 e 2015, accertando i
seguenti fattori imponibili:
2012
2013
2014
2015
Reddito attività dipendente
13’316
12’262
24’042
37’422
Reddito attività indipendente
511’200
800’942
87’513
43’845
Reddito sostanza mobiliare
3’840
6’600
4’800
4’800
Reddito imponibile IC
529’900
827’900
90’400
60’100
Reddito imponibile IFD
533’900
831’900
94’400
64’100
Sostanza imponibile
973’000
973’000
1'146’000
989’000
Il
17 ottobre 2019 il contribuente ha interposto reclamo contro le decisioni in
questione, lamentando la “enorme disparità di trattamento subita […]
rispetto agli altri utenti da parte della stessa Amministrazione cantonale
delle contribuzioni” e contestando l’ottenimento dei dati riguardanti i
redditi che, a suo dire, erano “stati ottenuti […] illegalmente”.
L’autorità di tassazione avrebbe
di conseguenza “inegualmente fatto
passare per dei miei redditi, pagamenti fatti ad altri”.
E. Con decisione del 20
marzo 2024, l’UT ha notificato la nuova decisione su reclamo IC e IFD 2011. Con
tre decisioni del 27 marzo 2024, ha parzialmente accolto il reclamo in materia
di IC e IFD 2012, 2013, 2014 e 2015.
Questi
gli elementi imponibili stabiliti con le decisioni citate:
2011
2012
2013
2014
2015
Reddito attività dipendente
46’137
13’316
12’262
24’042
37’422
Reddito attività indipendente
0
14’961
1’200
0
0
Reddito sostanza mobiliare
114’840
272’288
461’030
47’660
31’107
Reddito imponibile IC
147’000
301’900
480’400
43’600
37’000
Reddito imponibile IFD
151’000
305’900
484’400
47’600
41’000
Sostanza imponibile
675’000
823’000
872’000
851’000
625’000
L’autorità di
tassazione motivava le cinque decisioni allo stesso modo, ovvero:
il
reclamo viene evaso in base ai documenti a disposizione […], si richiama i[n]
particolare il verbale del 25 giugno 2019 nel quale sono stati chiesti i
dettagli dei prelievi dai conti della Spettabile __________, prelievi che non
sono mai stati giustificati dal contribu[en]te, inoltre si riprende quanto
espresso nella sentenza CDT 80.2019.337-338 del 9 gennaio 2020.
Dai
documenti a disposizione dell’autorità di tassazione risulta chiaro che dai
conti della Spettabile __________ sono stati prelevati fondi entrati nella
sfera di competenza del contribu[en]te, considerato che il contribuente non ha
mai fornito una spiegazione relativa a tali prelievi si ritengono prestazioni
valutabili in denaro imponibili in forma attenuata in ragione del 60%,
relativamente all’analisi della qualifica si rimanda alla citata sentenza.
Il
contribuente, o il suo rappresenta[n]te, sono stati sentiti innumerevoli volte
in via telefonica e in sede di audizione l’ultima volta il 16 gennaio 2024.
Considerato
che non sono mai stat[i] forniti i documenti richiesti la decisione viene evasa
con quanto a disposizione della scrivente autorità e i valori sono considerati
in maniera identica a quanto fatto con la decisione dopo reclamo 2011
(ignorando i prelievi uguali o inferiori a CHF 3000) e alle considerazioni
contenute nella citata sentenza CDT.
La
decisione di tassazione è quindi rivista a favo[r]e del contribuen[t]e, il
citato prelievo è considerato prestazione valutabile in denaro pari a […] che
va aggiunto ai vantaggi già esposti […].
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni dopo
reclamo IC/IFD 2011-2015.
Il ricorrente lamenta “l’assenza
di buon senso” dell’UT, che crea “una sorta di denegata giustizia in
merito al diritto di essere tassati – magari dopo, essere anche
personalmente sentiti (da UCT) – con equità e uguaglianza (parità) di
trattamento”.
L’insorgente afferma che
le sue “tassazioni […] NON sono eque (adeguate) in proporzione alle reali
risorse” di cui dispone e che “non è stata fatta una valutazione precisa
e corretta”.
Contesta all’UT di non
aver proceduto ad “una vera indagine in cui (dove) si coinvolga
personalmente” il contribuente, essendosi limitato “a sentire unicamente
il Ministero pubblico e la Pretura 4 di Lugano”. L’insorgente si chiede “sulla
base di cosa (come) l’UTC abbia fatto i suoi calcoli, oltremodo senza mai
(neppure) interpellare una sola volta il sottoscritto”.
A mente del ricorrente,
inoltre, “dall’incarto penale non emergono aspetti di rilevanza fiscale e
quindi di informazioni necessarie per l’applicazione della relativa
legislazione, ai sensi dell’art. 112 LIFD e 185 LT”. A suo avviso, il
fisco, “senza fornire alcun indizio, si limita a rivendicare il diritto
indiscriminato di accesso agli atti dell’incarto penale”.
L’insorgente postula
dunque l’annullamento delle cinque decisioni e il rinvio degli atti all’UT, “1)
per capire sulla base di cosa UCT sta decidendo e 2) sul mio diritto di essere
ascoltato e caso mai correggere quelle informazioni totalmente sbagliate, poi
risolte da parte di UCT con le sue decisioni per gli anni in corso delle
tassazioni in questione”.
G. Il 10 giugno 2024, l’RS
1 (di seguito: UG) presenta le sue osservazioni al ricorso, proponendone la
reiezione.
Dopo aver ripercorso i
fatti che hanno portato alla presente vertenza, l’UG evidenzia che “per gli
anni 2011 e seguenti il ricorrente non ha mai apportato alcun documento
giustificativo pertinente e non ha fornito alcuna spiegazione. L’insorgente in
nessun modo ha collaborato a chiarire i fatti pertinenti della fattispecie
[nonostante] la vertenza [sia] stata – per il tramite del
rappresentante legale del contribuente ‑ più volte discussa con
l’Ufficio delle procedure speciali, sia telefonicamente che in presenza”.
L’autorità fiscale afferma
quindi che “la medesima conclusione a cui era giunto Codesto Lodevole
Tribunale nella summenzionata sentenza si impone anche in questa sede”,
avendo “stabilito che i redditi non dichiarati da parte di RI 1 erano costituiti
da prelievi operati su conti, anch’essi non dichiarati, di pertinenza di __________”.
Pertanto, “i redditi incamerati dal contribuente sono qualificabili come
redditi della sostanza mobiliare, quindi trattasi di prelievi anticipati
dell’utile soggetti ad imposizione attenuata.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 20
cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, sono imponibili quali
redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di
liquidazione e le prestazioni valutabili in denaro provenienti da
partecipazioni di qualsiasi genere. Tra le prestazioni valutabili in denaro
imponibili possono rientrare le distribuzioni dissimulate di utili menzionate agli
articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT. Una
distribuzione dissimulata di utili è data quando: (a) una società esegue una
prestazione senza ottenere una controprestazione o una controprestazione
corrispondente; (b) questa prestazione è accordata ad un azionista o a una
persona comunque vicina, mentre non sarebbe stata concessa alle medesime
condizioni a un qualunque terzo; (c) il carattere particolarmente vantaggioso
della prestazione è riconoscibile per gli organi societari (sentenza del TF
9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
Quella che è considerata
come una distribuzione dissimulata di utili a livello societario rappresenta di
principio anche una prestazione valutabile in denaro imponibile per
l'azionista, e ciò vale in particolare quando la società procede a dei
pagamenti che non sono né contabilizzati né giustificati (sentenza del TF
9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
1.2.
Confrontata a casi
relativi a prestazioni valutabili in denaro, l'autorità fiscale deve portare la
prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una
prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata. Se adduce indizi
sufficienti in merito all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al
contribuente dimostrare il contrario.
Va tuttavia rilevato che,
in presenza di una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello
societario, l’azionista che è anche organo della società e/o socio
maggioritario non si può limitare a contestare la percezione di prestazioni
valutabili in denaro con obiezioni generiche, ma deve criticare nel dettaglio
natura e importo di dette prestazioni. Se non lo fa, una ripresa è giustificata
anche a livello dell’azionista (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025
consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
Considerandi
2.
2.1.
Come
ricordato, il 16 dicembre 2016 il Ministero pubblico aveva aperto un
procedimento penale a carico di RI 1 per “bancarotta fraudolenta e frode nel
pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, riciclaggio di
denaro e esercizio abusivo della professione di fiduciario” a seguito di
una informazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro (MROS).
In seguito ad una
segnalazione del Ministero pubblico, la Divisione delle contribuzioni ha
chiesto alla magistratura penale l’accesso agli atti del relativo procedimento.
Ne è scaturito il rapporto del 18 settembre 2017 dell’Ispettorato fiscale, dal
quale risulta che il ricorrente ha ammesso di aver conseguito redditi
professionali non dichiarati.
In particolare, dalla
verifica dei conti bancari è emerso che diverse relazioni non erano registrate
nei conti delle società __________ SA e __________ SA “ed è molto probabile
che gli accrediti che confluiscono nei conti succitati non siano nemmeno
dichiarati nei ricavi”. L’Ispettorato ha allora ricostruito i possibili
ricavi delle suddette società, che non erano stati contabilizzati e i possibili
redditi conseguiti dal contribuente, che era l’unica persona con diritto di
firma sulle relazioni bancarie in questione. Dal rapporto si apprende anche che
“i conti bancari, che sovente alla fine dell’anno fiscale presentano saldi non
importanti, sono caratterizzati da importanti movimenti di denaro provenienti
da varie società estere, alcune società ticinesi, nonché da versamenti in
contanti, i quali molto spesso vengono prelevati in contanti o girati sui conti
privati del signor RI 1” (v. rapporto Ispettorato, p. 11).
Inoltre, diverse relazioni
bancarie non erano indicate nelle dichiarazioni fiscali personali
dell’insorgente e il fisco ha ritenuto “molto probabile che gli accrediti
che confluiscono nei conti succitati non siano nemmeno stati dichiarati come
redditi”. L’autorità fiscale ha considerato redditi del ricorrente “i
prelievi e gli addebiti dai conti delle società, dato che sono stati
movimentati direttamente da RI 1 e la loro destinazione non è comprovata”.
Questa
la ricostruzione effettuata dall’Ispettorato fiscale:
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
Versamento in contanti
2’650
Accredito __________
40’000
24’000
Accrediti RI 1
4’000
Accrediti __________
3’300
2’000
Accrediti __________
25’000
2’000
Accrediti da altre società
10’000
Interessi
1’091
5’442
10’525
Dividendi
1’137
1’165
1’208
Addebiti/prelievi da __________
195’018
107’861
222’660
11’521
33’000
Addebiti/prelievi da __________
381’543
506’213
28’850
320.
TOTALE DEI REDDITI NON DICHIARATI
196’155
493’219
799’472
87’8133
43’845
L’Ispettorato
fiscale ha concluso il suo rapporto affermando che “sulla base delle analisi
effettuate sugli estratti bancari e sugli atti istruttori compulsati presso il
Ministero Pubblico”, alle Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2011, 2012, 2013,
2014.
e 2015 di RI 1 dovevano essere aggiunti i seguenti fattori:
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
Redditi non dichiarati
196’155
493’219
799’472
87’813
43’845
Sostanza non dichiarata
466’621
561’816
745’224
786’358
27’191
2.2
Nel corso della procedura
di reclamo 2012-2015, l’UT ha invitato il reclamante a presentare documentazione
che confutasse quanto accertato dall’autorità fiscale (lettere del 5 e del 24
maggio 2019) e lo ha convocato per il 25 giugno 2019, indicandogli che dalla
procedura penale erano emersi dei prelievi a contanti dal conto intestato a __________
e che tali movimentazioni sarebbero state considerate quale reddito imponibile
nella sua partita fiscale.
Non riuscendo ad ottenere
quanto richiesto, l’autorità di tassazione, diversamente da quanto asserito dal
ricorrente, ha proceduto ad accertare nuovamente la fattispecie ed ha deciso di
diminuire a titolo prudenziale gli importi determinati con la decisione di
tassazione, considerando unicamente i prelevamenti al di sopra dei
fr. 3'000.‑.
Inoltre, dando seguito
agli accertamenti esperiti successivamente alla sentenza della Camera di
diritto tributario n. 80.2019.337/338 del 9 gennaio 2020 relativa al periodo
fiscale 2011, l’UT ha imposto i redditi litigiosi nella misura del 60%, avendoli
qualificati quali redditi della sostanza mobiliare (distribuzione anticipata di
utile).
Come evidenziato dall’UG
nelle sue osservazioni, “il ricorrente non può sostenere […] di non sapere «sulla
base di cosa (come) l’UTC abbia fatto i suoi calcoli» e che non sia stata fatta
«una valutazione precisa e corretta» e “men che meno può affermare che
«da parte RS 1 v’è stata l’assenza della ricerca di ogni e qualsiasi indagine»”
2.3
Poiché nemmeno in sede di
ricorso è stata prodotta la documentazione richiesta, l’autorità giudicante non
può fare altro che basarsi su quanto versato agli atti. Ora, è chiaro che le
società del ricorrente e lui stesso detenevano conti bancari non dichiarati e
che l’operatività su questi conti era intensa. In particolare, l’insorgente ha
prelevato somme importanti dai conti delle società __________ e __________, da
lui personalmente amministrate con diritto di firma individuale, che venivano in
tal modo sistematicamente impoverite. Non fossero arrivati a lui o a persone a
lui vicine (in casu: il padre __________), i prelevamenti e/o i
pagamenti a contanti non sarebbero mai stati autorizzati ad un terzo alle
stesse condizioni. RI 1 ha potuto agire così perché, come stabilito
dall’autorità fiscale, controllava entrambe le società.
Come ricordato dalla
giurisprudenza del Tribunale federale, tra le distribuzioni dissimulate di
utili vanno annoverate anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista
o della persona vicina, con una corrispondente riduzione presso la società
dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile
in denaro, definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (“Gewinnvorwegnahme”),
sussiste quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua
competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista,
rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la
società esigerebbe da un terzo (sentenza del TF 2C_222/2009 del 24 luglio 2009,
consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
Nel caso in esame, quale
azionista delle società __________ SA e __________ SA, il ricorrente ha
beneficiato di prestazioni valutabili in denaro da parte delle stesse, avendo
direttamente incassato compensi loro spettanti e non avendo fornito alcuna
controprestazione per i prelevamenti dai loro conti, non registrati a bilancio
e non dichiarati al fisco.
2.4
Per quanto riguarda la
commisurazione delle prestazioni valutabili in denaro, in mancanza di ogni
collaborazione da parte del contribuente, il calcolo deve essere ritenuto prudenziale,
tenuto conto del fatto che, con le decisioni impugnate, l’autorità di
tassazione ha considerato unicamente i prelevamenti al di sopra dei 3'000
franchi.
Poiché le partecipazioni
dell’insorgente rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario delle
due società, gli importi delle prestazioni valutabili in denaro così come
accertati dall’UT devono essere imposti in maniera attenuata (al 60%; articoli
20.
cpv. 1bis LIFD e 19 cpv. 1bis LT).
3.
Nella misura in cui
il ricorrente contesta la legittimità dello scambio di informazioni fra il
Ministero pubblico cantonale e l’autorità di tassazione, si è già ricordato,
nella sentenza n. 80.2019.337/338 del 9 gennaio 2020 (consid. 1.3), che sia la
legge federale sia quella cantonale prevedono che le autorità della
Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni
comunichino, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge
stessa, ogni informazione necessaria per la sua applicazione (articoli 112 cpv.
1.
prima frase LIFD e 185 cpv. 1 prima frase LT).
Le autorità amministrative
e giudiziarie hanno addirittura il diritto (secondo l’art. 112 cpv. 1 seconda
frase LIFD) e l’obbligo (secondo l’art. 185 cpv. 1 seconda frase LT) di segnalare
spontaneamente all’autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro
attività, che possono configurare un’infrazione ai doveri fiscali.
Come già rilevato nella
pronuncia del 9 gennaio 2020 (consid. 1.3.6), dagli atti risulta che il fisco
cantonale ha ricevuto una segnalazione dal Ministero pubblico, che sospettava
evidentemente che fosse stato commesso un illecito fiscale. Su tale presupposto,
la Divisione delle contribuzioni ha chiesto all’autorità penale di poter
consultare gli atti del procedimento aperto nei confronti del ricorrente.
Ne consegue che,
contrariamente a quanto sostenuto dal con-tribuente, le informazioni richieste
e ottenute da parte del Mini-stero pubblico sono dipese dalla possibilità del
fisco di poter chiedere l’assistenza di altre autorità sulla base degli art.
112.
LIFD e 185 LT, proprio per poter accertare la fattispecie. La
com-pulsazione degli atti della procedura penale e il loro utilizzo non sono
pertanto illeciti, ma si fondano sull’assistenza amministra-tiva legittimamente
prestata dal Ministero pubblico cantonale nei confronti della Divisione delle
contribuzioni.
4.
4.1.
L’insorgente lamenta
altresì la violazione del diritto di essere sentito, perché non sarebbe stato
convocato personalmente ad un’audizione prima che l’UT emettesse le cinque
decisioni impugnate.
4.2
Né
la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta
attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato o sentito
personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia
discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la
garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento
amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I
464.
consid. 4c e giurisprudenza citata). Come ha ricordato l’Alta Corte, ciò
vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla
totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette
(cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione
può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza TF
2A.438/2006 del 14.12.2006 consid. 3.2).
4.3
Contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, l’autorità fiscale lo ha ripetutamente
convocato personalmente in audizione. In particolare, il 25 giugno 2019 si è
tenuta un’udienza dinanzi all’Ufficio di tassazione; ancora il 16 gennaio 2024,
poi, il contribuente è stato convocato dall’Ufficio procedure speciali.
Sebbene non ne avesse l’obbligo, l’autorità fiscale ha pertanto
garantito al ricorrente il più esteso esercizio del diritto di essere sentito,
informandolo delle risultanze della sua inchiesta e invitandolo a presentare
documentazione a supporto della sua posizione.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 8’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 8’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: