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Decisione

80.2024.86

Reddito della sostanza mobiliare: prelevamento anticipato di utile, incasso da parte dell’azionista di compensi spettanti a società, redditi ricostruiti in base a documentazione sequestrata in procedimento penale

23 aprile 2025Italiano20 min

unico, e negli anni 2011 e 2012 esercitava anche un’attività lucrativa indipendente.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.86

80.2024.87

Lugano

23 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 aprile 2024 contro

·

la decisione del 20 marzo 2024 in

materia di IC e IFD 2011;

·

le decisioni del 27 marzo 2024

in materia di IC e IFD 2012, 2013, 2014 e 2015.

Fatti

Fatti

A. RI 1, economista SUPSI,

è dipendente della __________, società di cui è pure azionista e amministratore

unico, e negli anni 2011 e 2012 esercitava anche un’attività lucrativa indipendente.

Nelle

dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali dal 2011 al 2015 ha dichiarato i

seguenti elementi imponibili:

2011

2012

2013

2014

2015

Reddito attività dipendente

42’579

13’316

12’262

24’042

37’422

Reddito attività indipendente

- 1’506

500

0

0

0

Reddito sostanza mobiliare

38

8

3

3

1

Sostanza imponibile

153’562

136’661

158’630

121’930

749’743

B. Il 7 luglio 2016 la

Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento diRI 1.

L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS),

avvertito da __________, informava il Ministero pubblico ticinese del fatto che

“poco prima del suo fallimento, dai conti bancari a lui intestati, sono

stati trasferiti fondi e titoli per circa CHF 1 milione sul conto intestato al

padre, __________”. Il trasferimento in questione sarebbe stato

giustificato da RI 1 come una donazione a favore del padre (cfr. Rapporto dell’Ispettorato

fiscale del 18 settembre 2017, p. 1).

C. a.

Con decisione del

21 dicembre 2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) ha

notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito

imponibile in fr. 45'900.-, per l’IC, e in fr. 49'900.-, per l’IFD, e la

sostanza imponibile in fr. 208'000.-.

b.

Il 23 dicembre 2016 il

Procuratore pubblico __________ inviava una segnalazione all’Ispettorato

fiscale, indicando che, nei confronti di RI 1, dichiarato in fallimento dal

mese di luglio del 2016, era stato aperto un procedimento penale per “le

ipotesi di crimini e delitti nel fallimento, nonché per riciclaggio di denaro,

a seguito di una comunicazione MROS”. Nell’ambito dell’indagine in

questione sarebbe emerso che il contribuente avrebbe occultato l’esistenza di

ingenti capitali, non solamente all’Ufficio fallimenti, ma altresì all’autorità

fiscale, facendoli per l’appunto confluire nella (formale) disponibilità del

padre __________ (cfr. Rapporto dell’Ispettorato fiscale del 18 settembre 2017,

p. 1).

c.

Con reclamo del 6 febbraio

2017, RI 1 ha impugnato la tassazione IC/IFD 2011, chiedendo di poter essere

convocato per comprendere il contenuto della decisione.

d.

Il 18 settembre 2017,

l’Ispettorato fiscale rassegnava il proprio rapporto inerente il contribuente. In

particolare, dopo aver analizzato gli estratti dei conti bancari ottenuti

grazie alla compulsazione degli atti presso l’autorità giudiziaria penale, aveva

potuto verificare l’esistenza di diverse relazioni bancarie, che non figuravano

nelle dichiarazioni fiscali personali di RI 1. Il fisco aveva potuto pure

accertare che gli accrediti, che confluivano sulle stesse, non erano stati

dichiarati nei redditi. Limitatamente al periodo fiscale 2011, l’Ispettorato

fiscale riteneva pertanto che al 31.12.2011 il contribuente non avesse indicato

l’esistenza di ulteriore sostanza per fr. 466'621.- e ulteriori redditi per fr.

196'155.-.

e.

Dopo che il contribuente

non aveva dato seguito a delle richieste di documentazione, l’UT lo ha

avvertito che la tassazione avrebbe dovuto essere rivista a suo sfavore (reformatio

in pejus) con l’aggiunta di redditi da attività indipendente per fr.

195'017.-, di dividendi per fr. 1'136.85 e di sostanza non dichiarata per fr.

466'620.-.

Ad un’ulteriore richiesta

di documentazione, con la comminatoria di una multa per violazione degli

obblighi procedurali e di una tassazione d’ufficio, il 12 giugno 2019 il

reclamante si è detto del tutto in disaccordo con l’operato dell’UT e con le

richieste presentate e ha definito la procedura giudiziaria aperta nei suoi

confronti del tutto errata.

f.

Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 18 settembre 2019 l’UT ha commisurato il reddito

imponibile in fr. 221'000.- per l’IC 2011 e in fr. 225'000.- per l’IFD e la

sostanza imponibile in fr. 675'000.-, con la seguente motivazione:

Con tempestivo reclamo del 7 febbraio 2017 il

contribuente contestava genericamente la decisione di tassazione chiedendo al

contempo di essere convocato. A seguito di un procedimento pendente a carico

del contribuente presso il Ministero pubblico, (…), sono emersi elementi

potenzialmente rilevanti dal profilo fiscale. Con lettera del 9 maggio 2019 il

contribuente è stato convocato chiedendo al contempo la produzione di

documentazione. In particolare è stata inviata una lista di prelievi in

contanti dal conto __________ intestato a __________, società di cui il

contribuente deteneva 49 azioni su 100 ed era amministratore unico. Prelievi

che, come gli stessi conti, non risultano dalla contabilità della società.

Nella stessa lettera il contribuente veniva avvisato che la decisione di

tassazione avrebbe dovuto essere rivista a suo sfavore aggiungendo al reddito

aziendale i prelievi effettuati per fr. 195'017.-, oltre a reddito da dividendi

per fr. 1'136.85 e sostanza per fr. 466'620.-. All’audizione del 25 giugno 2019

il contribuente non ha presentato la documentazione richiesta, è quindi stato

allestito un verbale con scadenze precise per presentare i giustificativi che

comprovassero la destinazione data ai fondi prelevati a contanti dai conti

sopra citati. I documenti relativi al reclamo IC/IFD 2011 avrebbero dovuto

essere presentati entro il 2 agosto 2019. Con lettera del 16.7.2019 il

contribuente ha inviato documenti relativi ad anni successivi. Con lettera del

25 agosto il contribuente comunica di non riuscire a produrre la documentazione

necessaria per tempo. In assenza di documentazione chiara i prelievi

effettuati, come comunicato, vengono considerati reddito imponibile. A titolo

prudenziale vengono considerati soltanto i prelievi superiori a fr. 3'000.-.

Il reclamo veniva pertanto

respinto e la decisione veniva modificata aggiungendo l’importo di fr.

174'000.- al reddito aziendale portandolo a fr. 185'000.- oltre a fr. 1'136.-

quale reddito da titoli e fr. 466'620.- quale sostanza liquida.

g.

Con sentenza n.

80.2019.337/338 del 9 gennaio 2020, la Camera di diritto tributario ha

annullato la suddetta decisione e ha rinviato gli atti all’autorità di

tassazione, per stabilire se i prelievi effettuati da RI 1 dai conti della __________

SA fossero qualificabili quali redditi da attività indipendente oppure redditi

della sostanza mobiliare (prelevamento anticipato di utile).

D. Nel

frattempo, con decisioni del 18 settembre 2019, l’UT ha notificato al

contribuente le tassazioni IC/IFD 2012, 2013, 2014 e 2015, accertando i

seguenti fattori imponibili:

2012

2013

2014

2015

Reddito attività dipendente

13’316

12’262

24’042

37’422

Reddito attività indipendente

511’200

800’942

87’513

43’845

Reddito sostanza mobiliare

3’840

6’600

4’800

4’800

Reddito imponibile IC

529’900

827’900

90’400

60’100

Reddito imponibile IFD

533’900

831’900

94’400

64’100

Sostanza imponibile

973’000

973’000

1'146’000

989’000

Il

17 ottobre 2019 il contribuente ha interposto reclamo contro le decisioni in

questione, lamentando la “enorme disparità di trattamento subita […]

rispetto agli altri utenti da parte della stessa Amministrazione cantonale

delle contribuzioni” e contestando l’ottenimento dei dati riguardanti i

redditi che, a suo dire, erano “stati ottenuti […] illegalmente”.

L’autorità di tassazione avrebbe

di conseguenza “inegualmente fatto

passare per dei miei redditi, pagamenti fatti ad altri”.

E. Con decisione del 20

marzo 2024, l’UT ha notificato la nuova decisione su reclamo IC e IFD 2011. Con

tre decisioni del 27 marzo 2024, ha parzialmente accolto il reclamo in materia

di IC e IFD 2012, 2013, 2014 e 2015.

Questi

gli elementi imponibili stabiliti con le decisioni citate:

2011

2012

2013

2014

2015

Reddito attività dipendente

46’137

13’316

12’262

24’042

37’422

Reddito attività indipendente

0

14’961

1’200

0

0

Reddito sostanza mobiliare

114’840

272’288

461’030

47’660

31’107

Reddito imponibile IC

147’000

301’900

480’400

43’600

37’000

Reddito imponibile IFD

151’000

305’900

484’400

47’600

41’000

Sostanza imponibile

675’000

823’000

872’000

851’000

625’000

L’autorità di

tassazione motivava le cinque decisioni allo stesso modo, ovvero:

il

reclamo viene evaso in base ai documenti a disposizione […], si richiama i[n]

particolare il verbale del 25 giugno 2019 nel quale sono stati chiesti i

dettagli dei prelievi dai conti della Spettabile __________, prelievi che non

sono mai stati giustificati dal contribu[en]te, inoltre si riprende quanto

espresso nella sentenza CDT 80.2019.337-338 del 9 gennaio 2020.

Dai

documenti a disposizione dell’autorità di tassazione risulta chiaro che dai

conti della Spettabile __________ sono stati prelevati fondi entrati nella

sfera di competenza del contribu[en]te, considerato che il contribuente non ha

mai fornito una spiegazione relativa a tali prelievi si ritengono prestazioni

valutabili in denaro imponibili in forma attenuata in ragione del 60%,

relativamente all’analisi della qualifica si rimanda alla citata sentenza.

Il

contribuente, o il suo rappresenta[n]te, sono stati sentiti innumerevoli volte

in via telefonica e in sede di audizione l’ultima volta il 16 gennaio 2024.

Considerato

che non sono mai stat[i] forniti i documenti richiesti la decisione viene evasa

con quanto a disposizione della scrivente autorità e i valori sono considerati

in maniera identica a quanto fatto con la decisione dopo reclamo 2011

(ignorando i prelievi uguali o inferiori a CHF 3000) e alle considerazioni

contenute nella citata sentenza CDT.

La

decisione di tassazione è quindi rivista a favo[r]e del contribuen[t]e, il

citato prelievo è considerato prestazione valutabile in denaro pari a […] che

va aggiunto ai vantaggi già esposti […].

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni dopo

reclamo IC/IFD 2011-2015.

Il ricorrente lamenta “l’assenza

di buon senso” dell’UT, che crea “una sorta di denegata giustizia in

merito al diritto di essere tassati – magari dopo, essere anche

personalmente sentiti (da UCT) – con equità e uguaglianza (parità) di

trattamento”.

L’insorgente afferma che

le sue “tassazioni […] NON sono eque (adeguate) in proporzione alle reali

risorse” di cui dispone e che “non è stata fatta una valutazione precisa

e corretta”.

Contesta all’UT di non

aver proceduto ad “una vera indagine in cui (dove) si coinvolga

personalmente” il contribuente, essendosi limitato “a sentire unicamente

il Ministero pubblico e la Pretura 4 di Lugano”. L’insorgente si chiede “sulla

base di cosa (come) l’UTC abbia fatto i suoi calcoli, oltremodo senza mai

(neppure) interpellare una sola volta il sottoscritto”.

A mente del ricorrente,

inoltre, “dall’incarto penale non emergono aspetti di rilevanza fiscale e

quindi di informazioni necessarie per l’applicazione della relativa

legislazione, ai sensi dell’art. 112 LIFD e 185 LT”. A suo avviso, il

fisco, “senza fornire alcun indizio, si limita a rivendicare il diritto

indiscriminato di accesso agli atti dell’incarto penale”.

L’insorgente postula

dunque l’annullamento delle cinque decisioni e il rinvio degli atti all’UT, “1)

per capire sulla base di cosa UCT sta decidendo e 2) sul mio diritto di essere

ascoltato e caso mai correggere quelle informazioni totalmente sbagliate, poi

risolte da parte di UCT con le sue decisioni per gli anni in corso delle

tassazioni in questione”.

G. Il 10 giugno 2024, l’RS

1 (di seguito: UG) presenta le sue osservazioni al ricorso, proponendone la

reiezione.

Dopo aver ripercorso i

fatti che hanno portato alla presente vertenza, l’UG evidenzia che “per gli

anni 2011 e seguenti il ricorrente non ha mai apportato alcun documento

giustificativo pertinente e non ha fornito alcuna spiegazione. L’insorgente in

nessun modo ha collaborato a chiarire i fatti pertinenti della fattispecie

[nonostante] la vertenza [sia] stata – per il tramite del

rappresentante legale del contribuente ‑ più volte discussa con

l’Ufficio delle procedure speciali, sia telefonicamente che in presenza”.

L’autorità fiscale afferma

quindi che “la medesima conclusione a cui era giunto Codesto Lodevole

Tribunale nella summenzionata sentenza si impone anche in questa sede”,

avendo “stabilito che i redditi non dichiarati da parte di RI 1 erano costituiti

da prelievi operati su conti, anch’essi non dichiarati, di pertinenza di __________”.

Pertanto, “i redditi incamerati dal contribuente sono qualificabili come

redditi della sostanza mobiliare, quindi trattasi di prelievi anticipati

dell’utile soggetti ad imposizione attenuata.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 20

cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, sono imponibili quali

redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di

liquidazione e le prestazioni valutabili in denaro provenienti da

partecipazioni di qualsiasi genere. Tra le prestazioni valutabili in denaro

imponibili possono rientrare le distribuzioni dissimulate di utili menzionate agli

articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT. Una

distribuzione dissimulata di utili è data quando: (a) una società esegue una

prestazione senza ottenere una controprestazione o una controprestazione

corrispondente; (b) questa prestazione è accordata ad un azionista o a una

persona comunque vicina, mentre non sarebbe stata concessa alle medesime

condizioni a un qualunque terzo; (c) il carattere particolarmente vantaggioso

della prestazione è riconoscibile per gli organi societari (sentenza del TF

9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

Quella che è considerata

come una distribuzione dissimulata di utili a livello societario rappresenta di

principio anche una prestazione valutabile in denaro imponibile per

l'azionista, e ciò vale in particolare quando la società procede a dei

pagamenti che non sono né contabilizzati né giustificati (sentenza del TF

9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

1.2.

Confrontata a casi

relativi a prestazioni valutabili in denaro, l'autorità fiscale deve portare la

prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una

prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata. Se adduce indizi

sufficienti in merito all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al

contribuente dimostrare il contrario.

Va tuttavia rilevato che,

in presenza di una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello

societario, l’azionista che è anche organo della società e/o socio

maggioritario non si può limitare a contestare la percezione di prestazioni

valutabili in denaro con obiezioni generiche, ma deve criticare nel dettaglio

natura e importo di dette prestazioni. Se non lo fa, una ripresa è giustificata

anche a livello dell’azionista (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025

consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

Considerandi

2.

2.1.

Come

ricordato, il 16 dicembre 2016 il Ministero pubblico aveva aperto un

procedimento penale a carico di RI 1 per “bancarotta fraudolenta e frode nel

pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, riciclaggio di

denaro e esercizio abusivo della professione di fiduciario” a seguito di

una informazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro (MROS).

In seguito ad una

segnalazione del Ministero pubblico, la Divisione delle contribuzioni ha

chiesto alla magistratura penale l’accesso agli atti del relativo procedimento.

Ne è scaturito il rapporto del 18 settembre 2017 dell’Ispettorato fiscale, dal

quale risulta che il ricorrente ha ammesso di aver conseguito redditi

professionali non dichiarati.

In particolare, dalla

verifica dei conti bancari è emerso che diverse relazioni non erano registrate

nei conti delle società __________ SA e __________ SA “ed è molto probabile

che gli accrediti che confluiscono nei conti succitati non siano nemmeno

dichiarati nei ricavi”. L’Ispettorato ha allora ricostruito i possibili

ricavi delle suddette società, che non erano stati contabilizzati e i possibili

redditi conseguiti dal contribuente, che era l’unica persona con diritto di

firma sulle relazioni bancarie in questione. Dal rapporto si apprende anche che

“i conti bancari, che sovente alla fine dell’anno fiscale presentano saldi non

importanti, sono caratterizzati da importanti movimenti di denaro provenienti

da varie società estere, alcune società ticinesi, nonché da versamenti in

contanti, i quali molto spesso vengono prelevati in contanti o girati sui conti

privati del signor RI 1” (v. rapporto Ispettorato, p. 11).

Inoltre, diverse relazioni

bancarie non erano indicate nelle dichiarazioni fiscali personali

dell’insorgente e il fisco ha ritenuto “molto probabile che gli accrediti

che confluiscono nei conti succitati non siano nemmeno stati dichiarati come

redditi”. L’autorità fiscale ha considerato redditi del ricorrente “i

prelievi e gli addebiti dai conti delle società, dato che sono stati

movimentati direttamente da RI 1 e la loro destinazione non è comprovata”.

Questa

la ricostruzione effettuata dall’Ispettorato fiscale:

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Versamento in contanti

2’650

Accredito __________

40’000

24’000

Accrediti RI 1

4’000

Accrediti __________

3’300

2’000

Accrediti __________

25’000

2’000

Accrediti da altre società

10’000

Interessi

1’091

5’442

10’525

Dividendi

1’137

1’165

1’208

Addebiti/prelievi da __________

195’018

107’861

222’660

11’521

33’000

Addebiti/prelievi da __________

381’543

506’213

28’850

320.

TOTALE DEI REDDITI NON DICHIARATI

196’155

493’219

799’472

87’8133

43’845

L’Ispettorato

fiscale ha concluso il suo rapporto affermando che “sulla base delle analisi

effettuate sugli estratti bancari e sugli atti istruttori compulsati presso il

Ministero Pubblico”, alle Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2011, 2012, 2013,

2014.

e 2015 di RI 1 dovevano essere aggiunti i seguenti fattori:

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Redditi non dichiarati

196’155

493’219

799’472

87’813

43’845

Sostanza non dichiarata

466’621

561’816

745’224

786’358

27’191

2.2

Nel corso della procedura

di reclamo 2012-2015, l’UT ha invitato il reclamante a presentare documentazione

che confutasse quanto accertato dall’autorità fiscale (lettere del 5 e del 24

maggio 2019) e lo ha convocato per il 25 giugno 2019, indicandogli che dalla

procedura penale erano emersi dei prelievi a contanti dal conto intestato a __________

e che tali movimentazioni sarebbero state considerate quale reddito imponibile

nella sua partita fiscale.

Non riuscendo ad ottenere

quanto richiesto, l’autorità di tassazione, diversamente da quanto asserito dal

ricorrente, ha proceduto ad accertare nuovamente la fattispecie ed ha deciso di

diminuire a titolo prudenziale gli importi determinati con la decisione di

tassazione, considerando unicamente i prelevamenti al di sopra dei

fr. 3'000.‑.

Inoltre, dando seguito

agli accertamenti esperiti successivamente alla sentenza della Camera di

diritto tributario n. 80.2019.337/338 del 9 gennaio 2020 relativa al periodo

fiscale 2011, l’UT ha imposto i redditi litigiosi nella misura del 60%, avendoli

qualificati quali redditi della sostanza mobiliare (distribuzione anticipata di

utile).

Come evidenziato dall’UG

nelle sue osservazioni, “il ricorrente non può sostenere […] di non sapere «sulla

base di cosa (come) l’UTC abbia fatto i suoi calcoli» e che non sia stata fatta

«una valutazione precisa e corretta» e “men che meno può affermare che

«da parte RS 1 v’è stata l’assenza della ricerca di ogni e qualsiasi indagine»”

2.3

Poiché nemmeno in sede di

ricorso è stata prodotta la documentazione richiesta, l’autorità giudicante non

può fare altro che basarsi su quanto versato agli atti. Ora, è chiaro che le

società del ricorrente e lui stesso detenevano conti bancari non dichiarati e

che l’operatività su questi conti era intensa. In particolare, l’insorgente ha

prelevato somme importanti dai conti delle società __________ e __________, da

lui personalmente amministrate con diritto di firma individuale, che venivano in

tal modo sistematicamente impoverite. Non fossero arrivati a lui o a persone a

lui vicine (in casu: il padre __________), i prelevamenti e/o i

pagamenti a contanti non sarebbero mai stati autorizzati ad un terzo alle

stesse condizioni. RI 1 ha potuto agire così perché, come stabilito

dall’autorità fiscale, controllava entrambe le società.

Come ricordato dalla

giurisprudenza del Tribunale federale, tra le distribuzioni dissimulate di

utili vanno annoverate anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista

o della persona vicina, con una corrispondente riduzione presso la società

dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile

in denaro, definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (“Gewinnvorwegnahme”),

sussiste quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua

competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista,

rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la

società esigerebbe da un terzo (sentenza del TF 2C_222/2009 del 24 luglio 2009,

consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

Nel caso in esame, quale

azionista delle società __________ SA e __________ SA, il ricorrente ha

beneficiato di prestazioni valutabili in denaro da parte delle stesse, avendo

direttamente incassato compensi loro spettanti e non avendo fornito alcuna

controprestazione per i prelevamenti dai loro conti, non registrati a bilancio

e non dichiarati al fisco.

2.4

Per quanto riguarda la

commisurazione delle prestazioni valutabili in denaro, in mancanza di ogni

collaborazione da parte del contribuente, il calcolo deve essere ritenuto prudenziale,

tenuto conto del fatto che, con le decisioni impugnate, l’autorità di

tassazione ha considerato unicamente i prelevamenti al di sopra dei 3'000

franchi.

Poiché le partecipazioni

dell’insorgente rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario delle

due società, gli importi delle prestazioni valutabili in denaro così come

accertati dall’UT devono essere imposti in maniera attenuata (al 60%; articoli

20.

cpv. 1bis LIFD e 19 cpv. 1bis LT).

3.

Nella misura in cui

il ricorrente contesta la legittimità dello scambio di informazioni fra il

Ministero pubblico cantonale e l’autorità di tassazione, si è già ricordato,

nella sentenza n. 80.2019.337/338 del 9 gennaio 2020 (consid. 1.3), che sia la

legge federale sia quella cantonale prevedono che le autorità della

Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni

comunichino, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge

stessa, ogni informazione necessaria per la sua applicazione (articoli 112 cpv.

1.

prima frase LIFD e 185 cpv. 1 prima frase LT).

Le autorità amministrative

e giudiziarie hanno addirittura il diritto (secondo l’art. 112 cpv. 1 seconda

frase LIFD) e l’obbligo (secondo l’art. 185 cpv. 1 seconda frase LT) di segnalare

spontaneamente all’autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro

attività, che possono configurare un’infrazione ai doveri fiscali.

Come già rilevato nella

pronuncia del 9 gennaio 2020 (consid. 1.3.6), dagli atti risulta che il fisco

cantonale ha ricevuto una segnalazione dal Ministero pubblico, che sospettava

evidentemente che fosse stato commesso un illecito fiscale. Su tale presupposto,

la Divisione delle contribuzioni ha chiesto all’autorità penale di poter

consultare gli atti del procedimento aperto nei confronti del ricorrente.

Ne consegue che,

contrariamente a quanto sostenuto dal con-tribuente, le informazioni richieste

e ottenute da parte del Mini-stero pubblico sono dipese dalla possibilità del

fisco di poter chiedere l’assistenza di altre autorità sulla base degli art.

112.

LIFD e 185 LT, proprio per poter accertare la fattispecie. La

com-pulsazione degli atti della procedura penale e il loro utilizzo non sono

pertanto illeciti, ma si fondano sull’assistenza amministra-tiva legittimamente

prestata dal Ministero pubblico cantonale nei confronti della Divisione delle

contribuzioni.

4.

4.1.

L’insorgente lamenta

altresì la violazione del diritto di essere sentito, perché non sarebbe stato

convocato personalmente ad un’audizione prima che l’UT emettesse le cinque

decisioni impugnate.

4.2

la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta

attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato o sentito

personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia

discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la

garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento

amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I

464.

consid. 4c e giurisprudenza citata). Come ha ricordato l’Alta Corte, ciò

vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla

totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette

(cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione

può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza TF

2A.438/2006 del 14.12.2006 consid. 3.2).

4.3

Contrariamente

a quanto sostenuto dal ricorrente, l’autorità fiscale lo ha ripetutamente

convocato personalmente in audizione. In particolare, il 25 giugno 2019 si è

tenuta un’udienza dinanzi all’Ufficio di tassazione; ancora il 16 gennaio 2024,

poi, il contribuente è stato convocato dall’Ufficio procedure speciali.

Sebbene non ne avesse l’obbligo, l’autorità fiscale ha pertanto

garantito al ricorrente il più esteso esercizio del diritto di essere sentito,

informandolo delle risultanze della sua inchiesta e invitandolo a presentare

documentazione a supporto della sua posizione.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 8’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 8’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: