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Decisione

80.2024.88

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, contribuente che contesta di essersi trasferito nel Canton Ticino, diritto a decisione pregiudiziale sull’assoggettamento

13 marzo 2025Italiano11 min

tardi, e meglio il 20 dicembre 2022, i contribuenti hanno notificato il loro arrivo

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.88

Lugano

13 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 aprile 2024 contro la decisione del 12 marzo 2024 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Il 12 luglio

2020 RI 1, cittadino straniero di un paese extra-UE/AELS, entrato in Svizzera e

gli è stato rilasciato un permesso di dimora (B). Nel Canton Lucerna. In questo

Cantone, egli ha domandato e ottenuto di essere imposto in base al dispendio.

In data 2 agosto 2022 la moglie __________ si è ricongiunta con quest’ultimo

nel Canton Lucerna, venendo posta al beneficio di un permesso di dimora (tipo

B) per ricongiungimento familiare.

B. In data 30 novembre

2022 il contribuente, per il tramite dei suoi patrocinatori di allora, ha preso

contatto con un responsabile dell’Ufficio di tassazione di Lugano, manifestando

l’interesse a trasferirsi, insieme alla moglie, nel Canton Ticino, a condizione

di poter continuare a beneficiare dell’imposizione secondo il dispendio. Dopo

un breve scambio di corrispondenza, l’accordo di imposizione globale secondo il

dispendio è stato siglato dai contribuenti e dall’UT in data 14 dicembre 2022.

Circa una settimana più

tardi, e meglio il 20 dicembre 2022, i contribuenti hanno notificato il loro arrivo

dal Canton Lucerna nel Canton Ticino, a __________. Entrambi i coniugi hanno

poi inviato all’Ufficio della migrazione di Bellinzona una domanda di modifica

del permesso di dimora, accludendovi le rispettive carte di soggiorno, come

indicato in una dichiarazione dell’Ufficio suddetto del 12 gennaio 2023 e

evincibile da una e-mail del 16 maggio 2023 dei contribuenti all’omonimo

Ufficio di Lucerna.

Essi hanno altresì

domandato e ottenuto un’attestazione di residenza fiscale datata 24 febbraio

2023 a conferma dell’avvenuto trasferimento nel Canton Ticino.

C. I contribuenti

risultano essere partiti da __________ per tornare a Lucerna, nell’omonimo

Cantone, in data 3 maggio 2023, in base alle certificazioni concordi del

Controllo abitanti del Comune di __________ e di quello della Città di Lucerna.

D. Con scritto del 2

giugno 2023 i contribuenti hanno inoltrato all’UT di Lugano, per il tramite dei

loro rappresentanti, un’istanza di “annullamento dell’obbligo di

assoggettamento fiscale” (Annullierung der Steuerpflicht), chiedendo

di non essere imposti fiscalmente nel Canton Ticino, poiché il già citato

annuncio di arrivo nel Comune di __________, effettuato per il tramite dei

precedenti patrocinatori, sarebbe avvenuto solo a causa di una “incomprensione”

(Missverständnis) da parte dei consulenti di Zurigo. Oltretutto, i

contribuenti non avrebbero mai realmente eseguito il loro trasferimento nel

Canton Ticino e non avrebbero mai preso possesso dell’oggetto locato a __________.

E. Con decisione del 13

febbraio 2024, l’UT ha formalmente diffidato i contribuenti a presentare la

dichiarazione d’imposta per l’anno 2022, avvertendoli che altrimenti sarebbero

incorsi in una multa per violazione degli obblighi procedurali.

Il giorno successivo, i

rappresentanti dei contribuenti hanno risposto per e-mail all’UT, sostenendo

che l’assoggettamento alle imposte cantonali per i periodi fiscali 2022 e 2023

nel Canton Ticino sarebbe venuto meno (“die Steuerpflicht für 2022 und 2023 erloschen

ist”).

F. Con decisione del 12

marzo 2024, l’UT ha inflitto a RI 1 una multa disciplinare di fr. 100.- per

violazione degli obblighi procedurali, e meglio per non avere compilato la

dichiarazione d’imposta entro il termine impartito con la summenzionata

diffida.

G. Il contribuente ha interposto

reclamo contro la multa sopracitata con uno scritto raccomandato del 13 marzo

2024, nel quale sostiene che, a fronte delle sue molteplici comunicazioni

rivolte all’UT, non sarebbe incorsi in alcun ritardo (sottinteso,

nell’adempimento dei loro obblighi procedurali).

Con decisione del 28 marzo

2024, l’UT ha respinto il reclamo, rilevando che nel periodo fiscale 2022 il

reclamante era assoggettato alle imposte del Canton Ticino in virtù

dell’accordo per l’imposizione globale del 12 dicembre 2022 e per il fatto che aveva

lasciato il Canton Ticino per Lucerna solo in data 3 maggio 2023.

H. Con tempestivo

ricorso, inviato all’UT e da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario

per competenza, RI 1 contesta la multa come pure “l’assoggettamento

all’imposta nel Canton Ticino”, con ciò facendo riferimento alla lettera

del 2 giugno 2023.

Secondo l’insorgente, il

suo “soggiorno” in Ticino si baserebbe su un errore dei precedenti

patrocinatori e si sarebbe protratto (“Die Aufenthalt war […]”) dal 12

dicembre 2022 fino all’annuncio di partenza ordinario (“ordentliche

Abmeldung”) del 3 maggio 2023. Non sarebbe stato fatto un annuncio

all’Ufficio della migrazione del Canton Ticino né sarebbe stata ricevuta alcuna

conferma da parte della SEM. Oltretutto, l’UT di Lugano avrebbe emesso una

decisione di imposizione dei contribuenti per l’anno 2022 solo in data 11

aprile 2024, ma, frattanto, e meglio in data 14 dicembre 2023,

l’amministrazione tributaria del Canton Lucerna avrebbe già proceduto a imporre

i contribuenti per l’anno 2022 nel proprio Cantone in una maniera legalmente

vincolante. Rimandando inoltre a diversi loro precedenti scritti, allegati

all’atto di ricorso, i ricorrenti contestano l’assoggettamento e chiedono

l’annullamento della multa confermata con decisione su reclamo del 28 marzo

2024.

I. Nelle sue

osservazioni del 29 aprile 2024, l’UT ha ricostruito brevemente la fattispecie

e ritenuto assodato che al 31 dicembre 2022 i contribuenti risiedessero e

volessero risiedere in Ticino. Rileva poi un contrasto nelle argomentazioni dei

contribuenti con il principio della buona fede.

L. Con scritto del 1°

maggio 2024, il ricorrente ha replicato spontaneamente alle osservazioni

dell’UT, ribadendo la loro posizione.

Diritto

1. 1.1.

La presente procedura

ricorsuale concerne la decisione con cui al ricorrente è stata inflitta la

multa di fr. 100.- per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2022.

1.2.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

Giusta

l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente

legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in

particolare:

a)

non consegna la dichiarazione d’imposta

o gli allegati;

b)

non adempie all’obbligo di

fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)

viola gli obblighi che gli

incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)

non versa il deposito o non

presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è

punito con la multa.

Il

capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

Di

tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

1.3.

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni

distinte:

·

la prima, soggettiva, che consiste

nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione

intenzionale, o anche per semplice negligenza;

·

e la seconda oggettiva, vale a

dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente

invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3,

con rimandi).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione,

bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito

anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6

marzo 2017, consid. 1.3).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, è

assodato che il ricorrente non ha presentato la dichiarazione d’imposta per il

periodo fiscale 2022. Con lettera del 2 giugno 2023, aveva tuttavia contestato

l’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino. L’UT non ha dato alcun

seguito all’istanza suddetta e ha dunque diffidato (in data 12 febbraio 2024) e

multato (in data 13 marzo 2024) il ricorrente per non avere presentato la

dichiarazione d’imposta. Sebbene non sia questa la sede per entrare nel merito

della questione dell’assoggettamento del ricorrente e della moglie alle imposte

cantonali, ci si domanda se, prima di infliggere la multa per violazione degli

obblighi di procedura, l’autorità di tassazione non avrebbe dovuto esprimersi

pregiudizialmente sul loro assoggettamento alle imposte nel nostro Cantone.

2.2

L’esistenza nel Canton

Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona

fisica, o della sede o dell’amministrazione effettiva, se si tratta di una

persona giuridica, costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato alle

imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della

procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza

ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale

sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della

decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta

oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di

evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del

debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che

non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il

contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere

una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover

adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale

parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale

sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio e la

conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la

sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).

2.3

ll contribuente, che ha

ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli

obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la

decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se

del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n.

80.2019.353

del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 5a ad art. 124 LIFD).

2.4

Nel caso in esame, il

ricorrente e la moglie, che non erano precedentemente soggetti alla sovranità

fiscale del Canton Ticino, avevano di per sé diritto a una decisione

pregiudiziale sul loro assoggettamento alle imposte nel nostro Cantone.

È pur vero che,

precedentemente, sono stati gli stessi contribuenti a domandare di essere

iscritti nel registro dei contribuenti ticinesi e che in seguito hanno persino

domandato un’attestazione di residenza fiscale a conferma dell’avvenuta iscrizione

nel registro. Essi hanno inoltre annunciato il trasferimento da Lucerna a __________

ai competenti Uffici del controllo abitanti e contestualmente domandato alle

competenti autorità della migrazione la modifica del proprio permesso di dimora

svizzero, per aggiornare la residenza a C__________. È dunque comprensibile che

l’UT abbia ritenuto che, al 31 dicembre 2022, i contribuenti dimorassero nel

nostro Cantone e che possa aver ravvisato nella loro successiva pretesa di non

avere mai preso domicilio nel Canton Ticino un comportamento contraddittorio e

contrario alla buona fede.

Tuttavia, queste

argomentazioni avrebbero semmai dovuto essere esposte in una decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento, richiesta dai contribuenti. I contribuenti

hanno infatti sostanzialmente richiesto una decisione pregiudiziale sul loro

assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino già con l’istanza del 2 giugno

2023, ben 8 mesi prima che l’UT li diffidasse a presentare la dichiarazione

d’imposta, con lo scritto del 12 febbraio 2024. In simili circostanze, non

conoscendo nemmeno l’esatta data dell’invio ai contribuenti del modulo per la

dichiarazione d’imposta, il diritto alla decisione pregiudiziale

sull’assoggettamento non può essere loro negato, con la conseguenza che la

procedura di tassazione non poteva proseguire e, in particolare, la multa

disciplinare non poteva essere pronunciata.

3.

A causa di questo

vizio formale, impregiudicata la decisione in merito alla questione se i

contribuenti fossero assoggettati o meno alle imposte cantonali per l’anno 2022,

il ricorso è accolto e la multa annullata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 28 marzo 2024 e la multa del 13 marzo

2024 sono annullate.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: