80.2024.88
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, contribuente che contesta di essersi trasferito nel Canton Ticino, diritto a decisione pregiudiziale sull’assoggettamento
13 marzo 2025Italiano11 min
tardi, e meglio il 20 dicembre 2022, i contribuenti hanno notificato il loro arrivo
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.88
Lugano
13 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 aprile 2024 contro la decisione del 12 marzo 2024 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Il 12 luglio
2020 RI 1, cittadino straniero di un paese extra-UE/AELS, entrato in Svizzera e
gli è stato rilasciato un permesso di dimora (B). Nel Canton Lucerna. In questo
Cantone, egli ha domandato e ottenuto di essere imposto in base al dispendio.
In data 2 agosto 2022 la moglie __________ si è ricongiunta con quest’ultimo
nel Canton Lucerna, venendo posta al beneficio di un permesso di dimora (tipo
B) per ricongiungimento familiare.
B. In data 30 novembre
2022 il contribuente, per il tramite dei suoi patrocinatori di allora, ha preso
contatto con un responsabile dell’Ufficio di tassazione di Lugano, manifestando
l’interesse a trasferirsi, insieme alla moglie, nel Canton Ticino, a condizione
di poter continuare a beneficiare dell’imposizione secondo il dispendio. Dopo
un breve scambio di corrispondenza, l’accordo di imposizione globale secondo il
dispendio è stato siglato dai contribuenti e dall’UT in data 14 dicembre 2022.
Circa una settimana più
tardi, e meglio il 20 dicembre 2022, i contribuenti hanno notificato il loro arrivo
dal Canton Lucerna nel Canton Ticino, a __________. Entrambi i coniugi hanno
poi inviato all’Ufficio della migrazione di Bellinzona una domanda di modifica
del permesso di dimora, accludendovi le rispettive carte di soggiorno, come
indicato in una dichiarazione dell’Ufficio suddetto del 12 gennaio 2023 e
evincibile da una e-mail del 16 maggio 2023 dei contribuenti all’omonimo
Ufficio di Lucerna.
Essi hanno altresì
domandato e ottenuto un’attestazione di residenza fiscale datata 24 febbraio
2023 a conferma dell’avvenuto trasferimento nel Canton Ticino.
C. I contribuenti
risultano essere partiti da __________ per tornare a Lucerna, nell’omonimo
Cantone, in data 3 maggio 2023, in base alle certificazioni concordi del
Controllo abitanti del Comune di __________ e di quello della Città di Lucerna.
D. Con scritto del 2
giugno 2023 i contribuenti hanno inoltrato all’UT di Lugano, per il tramite dei
loro rappresentanti, un’istanza di “annullamento dell’obbligo di
assoggettamento fiscale” (Annullierung der Steuerpflicht), chiedendo
di non essere imposti fiscalmente nel Canton Ticino, poiché il già citato
annuncio di arrivo nel Comune di __________, effettuato per il tramite dei
precedenti patrocinatori, sarebbe avvenuto solo a causa di una “incomprensione”
(Missverständnis) da parte dei consulenti di Zurigo. Oltretutto, i
contribuenti non avrebbero mai realmente eseguito il loro trasferimento nel
Canton Ticino e non avrebbero mai preso possesso dell’oggetto locato a __________.
E. Con decisione del 13
febbraio 2024, l’UT ha formalmente diffidato i contribuenti a presentare la
dichiarazione d’imposta per l’anno 2022, avvertendoli che altrimenti sarebbero
incorsi in una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Il giorno successivo, i
rappresentanti dei contribuenti hanno risposto per e-mail all’UT, sostenendo
che l’assoggettamento alle imposte cantonali per i periodi fiscali 2022 e 2023
nel Canton Ticino sarebbe venuto meno (“die Steuerpflicht für 2022 und 2023 erloschen
ist”).
F. Con decisione del 12
marzo 2024, l’UT ha inflitto a RI 1 una multa disciplinare di fr. 100.- per
violazione degli obblighi procedurali, e meglio per non avere compilato la
dichiarazione d’imposta entro il termine impartito con la summenzionata
diffida.
G. Il contribuente ha interposto
reclamo contro la multa sopracitata con uno scritto raccomandato del 13 marzo
2024, nel quale sostiene che, a fronte delle sue molteplici comunicazioni
rivolte all’UT, non sarebbe incorsi in alcun ritardo (sottinteso,
nell’adempimento dei loro obblighi procedurali).
Con decisione del 28 marzo
2024, l’UT ha respinto il reclamo, rilevando che nel periodo fiscale 2022 il
reclamante era assoggettato alle imposte del Canton Ticino in virtù
dell’accordo per l’imposizione globale del 12 dicembre 2022 e per il fatto che aveva
lasciato il Canton Ticino per Lucerna solo in data 3 maggio 2023.
H. Con tempestivo
ricorso, inviato all’UT e da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario
per competenza, RI 1 contesta la multa come pure “l’assoggettamento
all’imposta nel Canton Ticino”, con ciò facendo riferimento alla lettera
del 2 giugno 2023.
Secondo l’insorgente, il
suo “soggiorno” in Ticino si baserebbe su un errore dei precedenti
patrocinatori e si sarebbe protratto (“Die Aufenthalt war […]”) dal 12
dicembre 2022 fino all’annuncio di partenza ordinario (“ordentliche
Abmeldung”) del 3 maggio 2023. Non sarebbe stato fatto un annuncio
all’Ufficio della migrazione del Canton Ticino né sarebbe stata ricevuta alcuna
conferma da parte della SEM. Oltretutto, l’UT di Lugano avrebbe emesso una
decisione di imposizione dei contribuenti per l’anno 2022 solo in data 11
aprile 2024, ma, frattanto, e meglio in data 14 dicembre 2023,
l’amministrazione tributaria del Canton Lucerna avrebbe già proceduto a imporre
i contribuenti per l’anno 2022 nel proprio Cantone in una maniera legalmente
vincolante. Rimandando inoltre a diversi loro precedenti scritti, allegati
all’atto di ricorso, i ricorrenti contestano l’assoggettamento e chiedono
l’annullamento della multa confermata con decisione su reclamo del 28 marzo
2024.
I. Nelle sue
osservazioni del 29 aprile 2024, l’UT ha ricostruito brevemente la fattispecie
e ritenuto assodato che al 31 dicembre 2022 i contribuenti risiedessero e
volessero risiedere in Ticino. Rileva poi un contrasto nelle argomentazioni dei
contribuenti con il principio della buona fede.
L. Con scritto del 1°
maggio 2024, il ricorrente ha replicato spontaneamente alle osservazioni
dell’UT, ribadendo la loro posizione.
Diritto
1. 1.1.
La presente procedura
ricorsuale concerne la decisione con cui al ricorrente è stata inflitta la
multa di fr. 100.- per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2022.
1.2.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta
l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a)
non consegna la dichiarazione d’imposta
o gli allegati;
b)
non adempie all’obbligo di
fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c)
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non
presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è
punito con la multa.
Il
capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di
tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni
distinte:
·
la prima, soggettiva, che consiste
nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione
intenzionale, o anche per semplice negligenza;
·
e la seconda oggettiva, vale a
dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente
invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3,
con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione,
bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6
marzo 2017, consid. 1.3).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, è
assodato che il ricorrente non ha presentato la dichiarazione d’imposta per il
periodo fiscale 2022. Con lettera del 2 giugno 2023, aveva tuttavia contestato
l’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino. L’UT non ha dato alcun
seguito all’istanza suddetta e ha dunque diffidato (in data 12 febbraio 2024) e
multato (in data 13 marzo 2024) il ricorrente per non avere presentato la
dichiarazione d’imposta. Sebbene non sia questa la sede per entrare nel merito
della questione dell’assoggettamento del ricorrente e della moglie alle imposte
cantonali, ci si domanda se, prima di infliggere la multa per violazione degli
obblighi di procedura, l’autorità di tassazione non avrebbe dovuto esprimersi
pregiudizialmente sul loro assoggettamento alle imposte nel nostro Cantone.
2.2
L’esistenza nel Canton
Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona
fisica, o della sede o dell’amministrazione effettiva, se si tratta di una
persona giuridica, costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato alle
imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della
procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza
ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale
sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della
decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta
oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di
evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del
debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che
non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il
contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere
una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover
adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale
parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale
sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio e la
conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la
sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).
2.3
ll contribuente, che ha
ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione
pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli
obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la
decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se
del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n.
80.2019.353
del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 5a ad art. 124 LIFD).
2.4
Nel caso in esame, il
ricorrente e la moglie, che non erano precedentemente soggetti alla sovranità
fiscale del Canton Ticino, avevano di per sé diritto a una decisione
pregiudiziale sul loro assoggettamento alle imposte nel nostro Cantone.
È pur vero che,
precedentemente, sono stati gli stessi contribuenti a domandare di essere
iscritti nel registro dei contribuenti ticinesi e che in seguito hanno persino
domandato un’attestazione di residenza fiscale a conferma dell’avvenuta iscrizione
nel registro. Essi hanno inoltre annunciato il trasferimento da Lucerna a __________
ai competenti Uffici del controllo abitanti e contestualmente domandato alle
competenti autorità della migrazione la modifica del proprio permesso di dimora
svizzero, per aggiornare la residenza a C__________. È dunque comprensibile che
l’UT abbia ritenuto che, al 31 dicembre 2022, i contribuenti dimorassero nel
nostro Cantone e che possa aver ravvisato nella loro successiva pretesa di non
avere mai preso domicilio nel Canton Ticino un comportamento contraddittorio e
contrario alla buona fede.
Tuttavia, queste
argomentazioni avrebbero semmai dovuto essere esposte in una decisione
pregiudiziale sull’assoggettamento, richiesta dai contribuenti. I contribuenti
hanno infatti sostanzialmente richiesto una decisione pregiudiziale sul loro
assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino già con l’istanza del 2 giugno
2023, ben 8 mesi prima che l’UT li diffidasse a presentare la dichiarazione
d’imposta, con lo scritto del 12 febbraio 2024. In simili circostanze, non
conoscendo nemmeno l’esatta data dell’invio ai contribuenti del modulo per la
dichiarazione d’imposta, il diritto alla decisione pregiudiziale
sull’assoggettamento non può essere loro negato, con la conseguenza che la
procedura di tassazione non poteva proseguire e, in particolare, la multa
disciplinare non poteva essere pronunciata.
3.
A causa di questo
vizio formale, impregiudicata la decisione in merito alla questione se i
contribuenti fossero assoggettati o meno alle imposte cantonali per l’anno 2022,
il ricorso è accolto e la multa annullata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 marzo 2024 e la multa del 13 marzo
2024 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: