80.2024.96
Procedura: ricusa di funzionari del fisco, inoltro tardivo, dopo aver cercato di ottenere intervento a proprio favore da parte di superiori gerarchici, nessuna apparenza di prevenzione
22 novembre 2024Italiano23 min
di ricorso, in merito alla “ricusa del capoufficio dell’Ispettorato fiscale __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.96
Lugano
22 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 maggio 2024 contro la decisione del 16 aprile 2024 in materia di ricusazione
dei funzionari __________ e __________.
Fatti
Fatti
A. a.
Con scritto del 10 gennaio
2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (UT) si è rivolto a RI 2,
attribuendogli un termine di 30 giorni per presentare una serie di documenti e
di informazioni “per stabilire il suo assoggettamento”.
L’8 marzo 2023 si è tenuto
un incontro fra le parti, al termine del quale il capoufficio dell’Ispettorato
fiscale, PI 4, ha indirizzato una comunicazione email al contribuente,
ribadendo la richiesta di documentazione e di informazioni, entro il termine
prorogato al 15 marzo 2023, e confermando la disponibilità a visionare gli
estratti delle carte di credito e l’agenda professionale “presso i suoi
uffici”.
b.
Il 21 marzo 2023 il
contribuente ha inviato all’UT della documentazione, affermando di tenere a
disposizione carte di credito e agenda elettronica interna “per visione su
appuntamento”. Nella lettera allegata, ha spiegato che la sua situazione
personale e professionale era “radicalmente mutata” a partire dal 2018, quando
aveva “acquisito una struttura ricettiva a __________ di medio-grandi
dimensioni”. Il suo “patrimonio allocato in Canton Ticino” rappresentava ora
“solo ca. il 15% dell’insieme”, mentre il resto era “ubicato in Svizzera e
all’estero”.
Il 23 aprile 2023 si è
svolta l’ispezione dei documenti presso la RA 1 a __________.
c.
Il 2 ottobre 2023, l’UT ha
notificato a RI 2 una decisione di “assoggettamento per appartenenza personale”
alle imposte cantonali a partire dal 1° gennaio 2021.
d.
Con reclamo del 31 ottobre
2023, il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, lamentando la
“violazione delle regole basilari di accertamento” e la “totale mancanza di
oggettività”. Nel merito, ha poi contestato le argomentazioni su cui si basava
la decisione impugnata.
e.
Il 3 gennaio 2024 l’UT ha
trasmesso al reclamante della documentazione raccolta, attribuendogli un
termine fino al 24 gennaio 2024 per prendere posizione.
Con scritto del 31 gennaio
2024, il contribuente ha preso posizione sul rapporto del capoufficio
dell’Ispettorato fiscale__________, e sull’ulteriore documentazione inviatagli.
A suo avviso, il rapporto in questione sarebbe stato “farcito di falsità, di
processi alle intenzioni pretestuosi e – non da ultimo – privo di argomenti
probatori”, ragione per cui chiedeva l’annullamento della decisione
impugnata. Il reclamante si è poi confrontato con i singoli punti del rapporto,
evidenziando le incongruenze e le “falsità” da lui denunciate. In conclusione,
ha dichiarato di “in primis il signor __________ e eventuali membri
della direzione che hanno commissionato l’ispezione senza poi accertare i
contenuti del relativo rapporto e ravvisare le gravi irregolarità contenute”.
B. a.
Con decisione del 5
ottobre 2023, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) ha
notificato alla RI 1 la tassazione IC/IFD 2021, attribuendo la totalità degli
attivi e dell’utile al Canton Ticino, “ritenuto come nel Canton Zugo non
siano presenti elementi quantitativi e qualitativi tali da giustificare
l’esistenza di uno stabilimento d’impresa nella forma di una succursale della
società”.
b.
La contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione il 3 novembre 2023. Oltre a
censurare il merito della decisione, la reclamante ha definito “evidente e
inequivocabile” il fatto che l’UTPG fosse “particolarmente astioso,
imparziale [sic!]” e che avesse usato “mezzi inappropriati per giungere…
alle sue conclusioni”.
c.
Il 10 gennaio 2024 l’UT ha
attribuito alla reclamante un termine fino al 31 gennaio 2024 per prendere
posizione sulla documentazione inviata a
Con scritto del 31 gennaio
2024, la contribuente ha preso posizione sul rapporto del capoufficio
dell’Ispettorato fiscale, __________, e sull’ulteriore documentazione
inviatagli. A suo avviso, il rapporto in questione sarebbe stato “farcito di
falsità, di processi alle intenzioni pretestuosi e – non da ultimo – privo di
argomenti probatori”, ragione per cui chiedeva l’annullamento della
decisione impugnata. La reclamante si è poi confrontata con le argomentazioni
del rapporto, evidenziando le incongruenze e le “falsità” da lui denunciate. In
conclusione, ha dichiarato di ricusare “in primis il signor __________
e eventuali membri della direzione che hanno commissionato l’ispezione senza
poi accertare i contenuti del relativo rapporto e ravvisare le gravi
irregolarità contenute”.
C. Con lettera del 7
febbraio 2024, la Divisione delle contribuzioni, nella persona del
vicedirettore __________, si è rivolta alla RI 1, attribuendole un termine di
dieci giorni per confermare la volontà di ottenere una decisione, suscettibile
di ricorso, in merito alla “ricusa del capoufficio dell’Ispettorato fiscale __________
e di eventuali membri della Direzione della Divisione delle contribuzioni”.
In merito al rapporto allestito dal capoufficio ricusato, il vicedirettore ha
precisato che l’incarico gli era stato dato dalla direzione della Divisione e
che lo scopo era “di valutare l’avvio di una procedura di rivendicazione di
domicilio nei confronti del contribuente RI 2 e il diniego del riparto
intecantonale con il Cantone Zugo accordato alla società RI 1”.
D. Con istanza dell’8
marzo 2024, inoltrata al Dipartimento delle finanze e dell’economia, la RI 1 e RI
2 hanno ricusato il capoufficio dell’Ispettorato fiscale __________ e il
vicedirettore della Divisione delle contribuzioni __________. Gli istanti hanno
lamentato che, nel rapporto d‘ispezione redatto da __________, loro consegnato
solo a fine dicembre del 2023 e impiegato per l’allestimento delle decisioni
che li concernevano, erano stati “inseriti dei passaggi palesemente falsi e
inesatti” ed erano stati ignorati “fatti comprovati ed evidenti”.
Pochi giorni dopo l’inoltro, da parte loro, di osservazioni a tale rapporto, il
vicedirettore __________ si era limitato a “lodare” l’operato del capoufficio
dell’Ispettorato, senza entrare “nel merito delle obiezioni e delle precise
richieste formulate”. Di conseguenza, gli istanti chiedevano la ricusa
“almeno” di __________ e __________ e, in via subordinata, “contro ignoti
poiché dagli incarti messi [loro] a disposizione non traspare chi abbia dato
eventuali istruzioni o abbia formulato degli ordini o partecipato alle
decisioni”. I due collaboratori ricusati non avrebbero avuto “la
necessaria e indispensabile serenità d’animo ed equidistanza” per
esprimersi sui loro incarti. Gli stessi avrebbero inoltre disatteso il Codice
di condotta in ambito fiscale 2021 della Conferenza svizzera delle imposte e
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
L’istanza è stata
respinta con decisione del 16 aprile 2024 del Consigliere di Stato Christian
Vitta, Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia. Dopo aver
rilevato che i “rimproveri” rivolti ai funzionari ricusati “non
costituiscono… la prova oggettiva di una violazione grave dei doveri d’ufficio”,
il direttore del DFE ha sostenuto che la verifica di eventuali errori avverrà “semmai…
solo nelle procedure amministrative e giudiziarie ricorsuali che saranno semmai
promosse”.
E. Con decisione del 3
maggio 2024, l’UT Lugano ha respinto il reclamo di RI 2 contro la decisione di
assoggettamento alle imposte cantonali.
Con decisione del 7 maggio
2024, l’UTPG ha respinto il reclamo della RI 1. contro la decisione di
tassazione IC/IFD 2021.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 e RI 2 postulano
l’accoglimento dell’istanza di ricusa di __________ e __________.
Contrariamente a quanto
ritenuto dal Direttore del DFE, a loro avviso gli errori procedurali commessi
dai funzionari ricusati avrebbero assunto “un peso particolare, sfociando in
una violazione dei doveri d’ufficio”. Il rapporto del capoufficio
dell’Ispettorato fiscale sarebbe stato notificato ai contribuenti solo nei
primi giorni del 2024 e sulla sua base sarebbero poi state adottate le
decisioni di assoggettamento di RI 2 e di tassazione della RI 1. I reclami
interposti contro queste decisioni sarebbero poi stati respinti “ancora
nella fase di possibilità di ricorso in ambito di ricusa”. Nelle decisioni
notificate ai contribuenti sarebbero inoltre stati “volutamente sottaciuti…
numerosi passaggi” e sarebbero stati “abilmente storpiati” documenti
“scritti in precedenza” dalla RI 1. Il capoufficio dell’Ispettorato, in
particolare, avrebbe modificato “a suo piacimento dei passaggi che non
corrispondono per nulla ai documenti figuranti negli incarti” e avrebbe “sistematicamente
considerat[o] ininfluenti… tutta una serie di documenti comprovanti le
relazioni personali del sig. RI 2”.
Da parte sua, il
vicedirettore della Divisione __________, “posto di fronte a documenti
falsati e fatti comprovati gravi”, avrebbe “in solo 7 giorni (di cui 2
giorni festivi) […] difeso e osannato su tutta la linea l’operato del capo
dell’Ispettorato fiscale Sig. __________, violando a sua volta i propri
doveri d’ufficio”.
I ricorrenti lamentano poi
il fatto che il DFE avrebbe negato loro l’accesso al “fascicolo completo
della documentazione (inclusa corrispondenza, scritti, atti, ecc.)”, sebbene
sia stato “sollecitato in più occasioni”.
L’autorità che ha respinto
l’istanza, infine, sarebbe incorsa nell’arbitrio, avendo preteso che “le
istanze di ricusa [siano] specificate per ogni singola persona”, quando
tuttavia l’UTPG non avrebbe “ancora precisato ai ricorrenti chi siano le
persone che si sono occupate dell’incarto e su cosa fondassero la decisione”.
G. Prendendo posizione
sul ricorso, con scritto del 28 maggio 2024, il direttore del DFE ha precisato
che la decisione impugnata “si basa sulla documentazione prodotta dal
ricorrente e dai relativi allegati”.
La Divisione delle
contribuzioni ha presentato osservazioni congiuntamente ai funzionati ricusati,
in data 25 giugno 2024, sostenendo che la ricerca indiscriminata, da parte dei
contribuenti, di funzionari da ricusare dimostrerebbe “l’inesistenza di
qualsivoglia valido motivo di ricusa” e “il chiaro intento dei
ricorrenti di rallentare le procedure in merito”. Dopo aver ripercorso i
fatti che hanno preceduto le decisioni di assoggettamento e di tassazione
censurate dai ricorrenti, il fisco cantonale e i funzionari ricusati rilevano
che nel ricorso non verrebbe sollevato “alcun motivo oggettivo che possa
giustificare la ricusa del vicedirettore __________ e del capoufficio __________”
e, in particolare, l’apparenza di prevenzione non sarebbe denotata da
circostanze oggettive. I ricorrenti conoscerebbero peraltro i nominativi dei
funzionari coinvolti nelle procedure che li concernono. Circa l’accusa ai
funzionari ricusati di aver inserito indicazioni false, in una nota interna
rivolta alla Direzione del fisco, per modificare i documenti, la stessa è
definita molto grave e “ai limiti della denuncia penale”.
H. In data 4 ottobre
2024 i ricorrenti hanno presentato una duplica. Dopo aver censurato il fatto
che la Divisione delle contribuzioni abbia presentato osservazioni
congiuntamente ai funzionari ricusati, ribadiscono di aver avuto conoscenza
dell’iniziativa del fisco solo all’inizio del 2024, quando è stato loro
notificato il rapporto del capoufficio dell’Ispettorato. Quanto alla
documentazione allegata alle osservazioni congiunte del fisco e dei funzionari
ricusati, a loro avviso servirebbe a tentare di “coinvolgere dei funzionari
(__________ e __________ in primis, e __________, non citato) che invece (siamo
portati a credere) hanno dovuto eseguire gli ordini provenienti da (presumiamo)
__________ e __________ e (in parte ancora) da ignoti, senza
poter dire o fare qualcosa nel merito”. Chiedono pertanto che i tre
funzionari menzionati vengano chiamati a testimoniare.
I. All’udienza del 21
ottobre 2024, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. In
particolare, i ricorrenti hanno confermato di aver ricevuto il rapporto __________
già all’inizio di dicembre del 2023, mentre gli allegati gli sono stati
consegnati solo nel gennaio del 2024.
Diritto
1. L’art. 182 cpv. 1
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che
chiunque, nell’esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o
partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi
se:
a) ha
un interesse personale nella causa;
b) è
il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;
bbis) è
parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado,
con una parte;
c) è
rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;
d) può
avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
I motivi di ricusazione
previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all’art. 109 cpv.
1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta
(LIFD; RS 642.11) e all’art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne gli
aspetti procedurali, secondo l’art. 109 cpv. 3 LIFD, se la ricusazione è
contestata, decide l’autorità designata dal diritto cantonale se si tratta di
un funzionario cantonale o il DFF se si tratta di un funzionario federale. Il
ricorso è salvo nei due casi.
L’art. 182 cpv. 2 LT
prevede, da parte sua, che il motivo della ricusazione possa essere invocato da
ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento
competente. Per l’art. 182 cpv. 3 LT contro la decisione del Dipartimento è
dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto
tributario del Tribunale di Appello.
2.2
Conformemente
a quanto previsto dall’art. 182 cpv. 2 LT, i ricorrenti hanno inoltrato l’istanza
di ricusa al Dipartimento delle finanze e dell’economia. La decisione con cui
quest’ultimo ha respinto l’istanza è conseguentemente suscettibile di ricorso
alla Camera di diritto tributario ex
art. 182 cpv. 3 LT.
3.
3.1.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, chi intende chiedere la ricusazione di una persona che
opera in seno a un'autorità deve presentare senza indugio la relativa domanda,
non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, e deve rendere verosimili
i fatti su cui fonda l’istanza. La tardività della domanda comporta la
decadenza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato
(DTF 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; 138 I 1 consid. 2.2). È infatti
contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva la critica per poi
sollevarla solo successivamente (per esempio soltanto in sede di ricorso,
quando la circostanza era nota), qualora l'esito della procedura sia
sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso
desiderato (sentenza 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 consid. 3.2 e
giurisprudenza citata).
3.2
Nel caso in esame,
l’istanza di ricusa non può essere considerata tempestiva.
Il motivo di ricusa
invocato viene ricondotto dai ricorrenti alla conoscenza del contenuto del
rapporto del 12 luglio 2023 del capoufficio dell’Ispettorato fiscale, loro
consegnato in copia nel corso del mese di dicembre del 2023. La prima
“richiesta di ricusa” nei confronti di __________ è stata tuttavia formulata
solo al termine delle “osservazioni complementari” inviate all’Ufficio di
tassazione di Lugano il 31 gennaio 2024.
Quando l’avv. __________,
vicedirettore della Divisione delle contribuzioni ha preso posizione sulle
suddette osservazioni, con scritto del 7 febbraio 2024, ha attribuito ai
contribuenti un termine di 10 giorni per confermare la domanda, indicare le
persone oggetto di ricusa e i motivi di ricusazione, avvertendoli che
altrimenti la questione sarebbe stata considerata “accantonata”.
L’istanza di ricusa è
stata tuttavia presentata al Dipartimento delle finanze e dell’economia solo
l’8 marzo 2024. Nel frattempo, secondo quanto emerge dai documenti allegati
all’istanza, i ricorrenti avevano preso contatto per posta elettronica con il
direttore della Divisione delle contribuzioni, chiedendogli in particolar modo
un incontro e dicendosi consapevoli della “portata delle inevitabili
ricadute sulla intera DDC”.
Proprio il messaggio inviato
al direttore del fisco cantonale induce a dubitare della tempestività
dell’istanza dell’8 marzo 2024. Il 12 febbraio 2024 gli istanti hanno infatti
lamentato la condotta processuale di __________ e di __________, affermando che
non era loro chiaro se il contenuto della lettera di __________ fosse condiviso
dal direttore e “dalla direzione tutta”. Hanno poi dichiarato che non era stato
“minimamente compreso l’assist che abbiamo fornito con la ventilata ricusa,
anzi, è stato fissato un termine per adire alle vie formali di servizio”.
Appare evidente dalle
parole indicate l’uso strumentale della ricusa, il cui scopo era quello di influire
sulle procedure di tassazione e di reclamo che concernevano i ricorrenti.
Questi ultimi si attendevano che, dopo aver ventilato (aggettivo non a
caso impiegato dagli stessi ricorrenti nella loro email), nella lettera del 31
gennaio 2024, la ricusa di __________ e di “eventuali membri della Direzione
che hanno commissionato l’ispezione”, il direttore del fisco intervenisse
sui suddetti funzionari, per evitare “ricadute sull’intera DDC”.
3.3
In queste circostanze, la
presentazione dell’istanza formale di ricusa solo l’8 marzo 2024 appare incompatibile
con il principio della buona fede. Lo svolgimento dei contatti con il direttore
della Divisione delle contribuzioni mostra infatti che gli indugi degli istanti
dipendevano dal loro intento di ottenere un suo intervento a loro favore
nell’ambito delle procedure che li concernevano. Non avendo ottenuto il
risultato auspicato, hanno infine formalizzato la domanda di ricusa. Il fatto
che lo stesso direttore del fisco, nella sua risposta email del 20 febbraio
2024, abbia concesso una “proroga del primo termine di __________
fino all’8 marzo 2024 in relazione alla eventuale… formalizzazione di una
ricusa” non giustifica una diversa conclusione. A parte del fatto che non
si trattava di un termine prorogabile, non competeva al direttore della
Divisione una sua concessione. D’altra parte, il 20 febbraio 2024 il termine di
dieci giorni previsto dalla lettera del 31 gennaio 2024 era ampiamente scaduto
e non poteva conseguentemente essere prorogato.
3.4
L’istanza di ricusa si
rivela pertanto irricevibile, in quanto tardiva. La stessa conclusione si
impone del resto per l’istanza, nella misura in cui chiede la ricusa di
“ignoti”.
4.
4.1.
Indipendentemente dalla
sua tempestività, l’istanza di ricusa si rivela infondata anche nel merito.
4.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza 9C_469/2011 del 18 giugno 2012
consid. 3.2 con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale
persegue lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze
estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a
favore o a pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle
regole cantonali sulla ricusa e l’esclusione o astensione obbligatoria.
Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale
(art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di
sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di
garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice
affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte,
non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice
sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano
circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far
sorgere un rischio di parzialità.
4.3
In generale, le
disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri di autorità
amministrative che per le autorità giudiziarie. Nei procedimenti amministrativi
si applica l’art. 29 cpv. 1 Cost., che riconosce ad ognuno il diritto alla
parità ed equità di trattamento. L’esigenza di imparzialità discende da tale
disposizione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i funzionari
pubblici devono essenzialmente ricusarsi solo se hanno un interesse personale
nella questione in esame, se hanno precedentemente espresso il loro disprezzo o
antipatia personale nei confronti della parte, o se hanno commesso errori
procedurali o di apprezzamento, che sono particolarmente gravi per la loro
natura o per la loro insolita frequenza ed equivalgono a una grave violazione
dei loro doveri d’ufficio nei confronti della persona interessata. Le
dichiarazioni inopportune di un funzionario possono essere considerate motivo
di ricusazione solo se costituiscono una grave scorrettezza nei confronti della
parte interessata (sentenza 2C_649/2021 del 21.10.2021 consid. 4.2 e
giurisprudenza citata).
5.
5.1.
I ricorrenti ritengono che
i funzionari ricusati abbiano una “prevenzione nella causa”, secondo gli
articoli 182 cpv. 1 lett. d LT e 109 cpv. 1 lett. d LIFD.
Rimproverano loro di aver commesso errori procedurali particolarmente gravi, “sfociando
in una violazione dei doveri d’ufficio”. Le critiche degli insorgenti si
concentrano in particolar modo sul rapporto, allestito dal capoufficio
dell’Ispettorato fiscale, sulla cui base sarebbe poi stata notificata la
decisione di assoggettamento nei confronti di RI 2 e sarebbe stata elaborata la
decisione di tassazione della RI 1 per il periodo fiscale 2021. In questo
rapporto, sarebbero stati riportati dei passaggi tratti da altri documenti, con
modifiche e omissioni, finalizzate a condizionare le successive decisioni a
sfavore dei contribuenti interessati. Per quanto concerne il vicedirettore
della Divisione delle contribuzioni, il suo errore sarebbe consistito nell’aver
difeso l’operato del capo dell’Ispettorato, senza riconoscere l’esistenza di “documenti
falsati e fatti comprovati gravi”.
5.2
5.2.1
Secondo
la giurisprudenza, un errore procedurale – o anche un'errata applicazione del
diritto sostanziale – non è di per sé sufficiente a determinare un’apparenza di
prevenzione. Ciò avviene solo se il membro di un’autorità amministrativa o
giudiziaria ha commesso errori grossolani o ripetuti che costituiscono una
grave violazione dei suoi doveri d’ufficio. Una persona che esercita poteri
sovrani deve necessariamente decidere questioni controverse o che dipendono in
larga misura dalla sua valutazione. Anche se nel normale esercizio del suo
ufficio prende una decisione che si rivela errata, non c'è motivo di dubitare
della sua imparzialità in futuro. D’altronde, la procedura di ricusazione non
può essere utilizzata per correggere errori - formali o materiali -
asseritamente commessi da una persona che esercita poteri sovrani; tali
contestazioni devono essere sollevate mediante ricorso sul merito della causa
(sentenza del TF n. 2C_110/2019 del 9 dicembre 2019 consid. 5.1 e
giurisprudenza citata).
5.2.2
Sulla base di questi
principi, il Tribunale federale ha ritenuto che non vi fosse un motivo di
ricusa nei confronti di un funzionario del fisco del Canton Argovia, che, dopo
che l’autorità di ricorso cantonale aveva annullato una tassazione d’ufficio da
lui allestita, si era rivolto al contribuente, invitandolo a produrre la
documentazione necessaria per una revisione dei conti, minacciandolo di una
tassazione d’ufficio e prospettandogli anche l’eventualità di una reformatio
in peius. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che eventuali errori commessi
dal funzionario dovessero essere corretti nella procedura ricorsuale e che
comunque non erano adempiuti i presupposti per una sua ricusazione (sentenza
2C_598/2009 dell’11.2.2010 consid. 3.3 in fine).
5.2.3
Alla
stessa conclusione la Suprema Corte è pervenuta in un caso concernente un
avvocato zurighese, che aveva ricusato una funzionaria del fisco cantonale, la
quale, dopo una verifica dei suoi conti, gli aveva prospettato delle
tassazioni, per tre periodi fiscali, basate su redditi molto elevati. Dopo
un’audizione con la stessa funzionaria, l’autorità fiscale cantonale gli aveva
tuttavia notificato delle decisioni di tassazioni, in cui il reddito imponibile
era stabilito in importi che corrispondevano circa alla metà di quelli
risultanti dai progetti di tassazione. Non essendo imputabile alla funzionaria
alcun errore grossolano o ripetuto, tale da assurgere a grave violazione dei
doveri d’ufficio, il Tribunale federale ha escluso che fosse prevenuta nei
confronti del contribuente (sentenza 2C_1/2011 del 7.4.2011 consid. 4).
5.2.4
Un motivo di ricusa è
stato escluso anche in un altro caso zurighese, in cui un contribuente si era
rivolto ad un funzionario fiscale, chiedendogli l’accesso agli atti, e si era
sentito rispondere che avrebbe potuto fissare un appuntamento, anche se non avrebbe
trovato nulla che non gli fosse già noto, come per esempio le dichiarazioni d’imposta
da lui compilate. Il contribuente, relazionandosi con il tassatore, aveva
manifestato la preoccupazione che la procedura di tassazione avesse subito una “contaminazione”
mediante l’acquisizione di documenti raccolti nell’ambito di un procedimento
della Divisione affari penali e inchieste (DAPI) dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni. In seguito alle rassicurazioni del funzionario aveva
rinunciato all’esame degli atti, ma aveva poi appreso che il tassatore aveva
effettivamente preso contatto con la DAPI e si era fatto inviare il rapporto
allestito da quest’ultima. Pur definendo maldestra la risposta del tassatore,
in quanto aveva potuto influenzare il comportamento del contribuente, l’Alta
Corte ha escluso che giustificasse la sua ricusa (sentenza 2C_649/2021 del 21
ottobre 2021).
5.3
Venendo al caso in esame,
non è certo questa la sede per passare in rassegna i singoli argomenti esposti
nel rapporto del capoufficio dell’Ispettorato fiscale, per verificare se effettivamente
abbia alterato dei passaggi di documenti citati o abbia altrimenti inserito
affermazioni non corrispondenti a quanto risulta dagli atti da lui esaminati.
Un tale controllo presuppone infatti che venga confrontato il contenuto di
tutti i documenti citati con quanto riportato nel rapporto in questione. Meno
ancora si può pretendere che sia verificata l’eventuale omissione di
dichiarazioni o di atti, che secondo i ricorrenti avrebbero invece dovuto
essere considerati nell’elaborazione del rapporto.
È infatti evidente che una
simile valutazione può essere intrapresa solo nell’ambito di una procedura di
reclamo e/o di ricorso contro le decisioni in materia di assoggettamento e di
tassazione, che si sono basate sul rapporto stesso. Con il ricorso alla Camera
di diritto tributario contro la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, in particolare, possono essere fatti valere tutti i vizi della
decisione impugnata e della procedura anteriore (articoli 227 cpv. 3 LT e 140
cpv. 3 LIFD). Nella misura in cui le decisioni che concernono l’assoggettamento
e il calcolo dell’imposta dei ricorrenti si fossero basate su fatti non
rispondenti a quanto effettivamente accaduto o su documenti falsi o alterati,
spetterebbe alla stessa autorità fiscale, in sede di reclamo, o all’autorità
giudiziaria, nella procedura di ricorso, constatare tali vizi e annullare le
decisioni impugnate.
All’attuale stato delle
cose, pertanto, non si può rimproverare ai funzionari ricusati alcun errore
procedurale. In ogni caso, quand’anche dovessero averne commessi, ciò non denoterebbe
per ciò stesso un’apparenza di prevenzione.
5.4
Per quanto concerne la
censura, rivolta all’autorità di tassazione per aver respinto i reclami
interposti contro le decisioni di assoggettamento e di tassazione “ancora
nella fase di possibilità di ricorso in ambito di ricusa”, si ricorda agli
insorgenti che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un’eventuale
decisione adottata ignorando l’obbligo di ricusazione dovrebbe essere annullata
indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia corretto (sentenza
2C_455/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4 e giurisprudenza citata). Adottando
le decisioni su reclamo, l’autorità di tassazione non ha pertanto in alcun modo
recato un pregiudizio ai contribuenti.
5.5
Quanto infine
all’affermazione dei ricorrenti, secondo cui il DFE avrebbe negato loro l’accesso
al “fascicolo completo della documentazione (inclusa corrispondenza,
scritti, atti, ecc.)”, sebbene sia stato “sollecitato in più occasioni”,
al ricorso è stato allegato un messaggio email con cui il il 19 aprile 2024 RI
2, per sé e per la RI 1, ha chiesto di volergli “trasmettere copia della
documentazione completa (scritti, corrispondenza, appunti, documentazione
diversa se non da noi fornita) su cui il CdS ha fondato la sua decisione”.
Con la risposta del 22 aprile 2024 la direzione del DFE ha informato l’istante
che la decisione era stata emessa e che poteva essere contestata con ricorso
alla Camera di diritto tributario.
In effetti, la richiesta
di esame degli atti è stata inoltrata dopo la notificazione della decisione,
avvenuta il 16 aprile 2024.
Come risulta dallo scritto
del 28 maggio 2024, con cui il Direttore del DFE ha preso posizione sul
ricorso, la decisione si è basata “sulla documentazione prodotta dal
ricorrente e [sui] relativi allegati, unitamente alle sentenze citate nella decisione”.
Non risulta pertanto che
il DFE abbia acquisito altri atti prima di pronunciarsi sull’istanza di ricusa.
In ogni caso, tutti i
documenti relativi agli scambi di corrispondenza fra fisco e contribuenti, che
hanno preceduto la ricusazione, sono stati allegati dalla Divisione delle
contribuzioni alle proprie osservazioni del 25 giugno 2024 e sono poi state
trasmesse agli insorgenti.
6.
Ne consegue che il
ricorso è irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’800.–
b. nelle
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: