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Decisione

80.2024.96

Procedura: ricusa di funzionari del fisco, inoltro tardivo, dopo aver cercato di ottenere intervento a proprio favore da parte di superiori gerarchici, nessuna apparenza di prevenzione

22 novembre 2024Italiano23 min

di ricorso, in merito alla “ricusa del capoufficio dell’Ispettorato fiscale __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.96

Lugano

22 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 maggio 2024 contro la decisione del 16 aprile 2024 in materia di ricusazione

dei funzionari __________ e __________.

Fatti

Fatti

A. a.

Con scritto del 10 gennaio

2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (UT) si è rivolto a RI 2,

attribuendogli un termine di 30 giorni per presentare una serie di documenti e

di informazioni “per stabilire il suo assoggettamento”.

L’8 marzo 2023 si è tenuto

un incontro fra le parti, al termine del quale il capoufficio dell’Ispettorato

fiscale, PI 4, ha indirizzato una comunicazione email al contribuente,

ribadendo la richiesta di documentazione e di informazioni, entro il termine

prorogato al 15 marzo 2023, e confermando la disponibilità a visionare gli

estratti delle carte di credito e l’agenda professionale “presso i suoi

uffici”.

b.

Il 21 marzo 2023 il

contribuente ha inviato all’UT della documentazione, affermando di tenere a

disposizione carte di credito e agenda elettronica interna “per visione su

appuntamento”. Nella lettera allegata, ha spiegato che la sua situazione

personale e professionale era “radicalmente mutata” a partire dal 2018, quando

aveva “acquisito una struttura ricettiva a __________ di medio-grandi

dimensioni”. Il suo “patrimonio allocato in Canton Ticino” rappresentava ora

“solo ca. il 15% dell’insieme”, mentre il resto era “ubicato in Svizzera e

all’estero”.

Il 23 aprile 2023 si è

svolta l’ispezione dei documenti presso la RA 1 a __________.

c.

Il 2 ottobre 2023, l’UT ha

notificato a RI 2 una decisione di “assoggettamento per appartenenza personale”

alle imposte cantonali a partire dal 1° gennaio 2021.

d.

Con reclamo del 31 ottobre

2023, il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, lamentando la

“violazione delle regole basilari di accertamento” e la “totale mancanza di

oggettività”. Nel merito, ha poi contestato le argomentazioni su cui si basava

la decisione impugnata.

e.

Il 3 gennaio 2024 l’UT ha

trasmesso al reclamante della documentazione raccolta, attribuendogli un

termine fino al 24 gennaio 2024 per prendere posizione.

Con scritto del 31 gennaio

2024, il contribuente ha preso posizione sul rapporto del capoufficio

dell’Ispettorato fiscale__________, e sull’ulteriore documentazione inviatagli.

A suo avviso, il rapporto in questione sarebbe stato “farcito di falsità, di

processi alle intenzioni pretestuosi e – non da ultimo – privo di argomenti

probatori”, ragione per cui chiedeva l’annullamento della decisione

impugnata. Il reclamante si è poi confrontato con i singoli punti del rapporto,

evidenziando le incongruenze e le “falsità” da lui denunciate. In conclusione,

ha dichiarato di “in primis il signor __________ e eventuali membri

della direzione che hanno commissionato l’ispezione senza poi accertare i

contenuti del relativo rapporto e ravvisare le gravi irregolarità contenute”.

B. a.

Con decisione del 5

ottobre 2023, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) ha

notificato alla RI 1 la tassazione IC/IFD 2021, attribuendo la totalità degli

attivi e dell’utile al Canton Ticino, “ritenuto come nel Canton Zugo non

siano presenti elementi quantitativi e qualitativi tali da giustificare

l’esistenza di uno stabilimento d’impresa nella forma di una succursale della

società”.

b.

La contribuente ha

interposto reclamo contro la suddetta decisione il 3 novembre 2023. Oltre a

censurare il merito della decisione, la reclamante ha definito “evidente e

inequivocabile” il fatto che l’UTPG fosse “particolarmente astioso,

imparziale [sic!]” e che avesse usato “mezzi inappropriati per giungere…

alle sue conclusioni”.

c.

Il 10 gennaio 2024 l’UT ha

attribuito alla reclamante un termine fino al 31 gennaio 2024 per prendere

posizione sulla documentazione inviata a

Con scritto del 31 gennaio

2024, la contribuente ha preso posizione sul rapporto del capoufficio

dell’Ispettorato fiscale, __________, e sull’ulteriore documentazione

inviatagli. A suo avviso, il rapporto in questione sarebbe stato “farcito di

falsità, di processi alle intenzioni pretestuosi e – non da ultimo – privo di

argomenti probatori”, ragione per cui chiedeva l’annullamento della

decisione impugnata. La reclamante si è poi confrontata con le argomentazioni

del rapporto, evidenziando le incongruenze e le “falsità” da lui denunciate. In

conclusione, ha dichiarato di ricusare “in primis il signor __________

e eventuali membri della direzione che hanno commissionato l’ispezione senza

poi accertare i contenuti del relativo rapporto e ravvisare le gravi

irregolarità contenute”.

C. Con lettera del 7

febbraio 2024, la Divisione delle contribuzioni, nella persona del

vicedirettore __________, si è rivolta alla RI 1, attribuendole un termine di

dieci giorni per confermare la volontà di ottenere una decisione, suscettibile

di ricorso, in merito alla “ricusa del capoufficio dell’Ispettorato fiscale __________

e di eventuali membri della Direzione della Divisione delle contribuzioni”.

In merito al rapporto allestito dal capoufficio ricusato, il vicedirettore ha

precisato che l’incarico gli era stato dato dalla direzione della Divisione e

che lo scopo era “di valutare l’avvio di una procedura di rivendicazione di

domicilio nei confronti del contribuente RI 2 e il diniego del riparto

intecantonale con il Cantone Zugo accordato alla società RI 1”.

D. Con istanza dell’8

marzo 2024, inoltrata al Dipartimento delle finanze e dell’economia, la RI 1 e RI

2 hanno ricusato il capoufficio dell’Ispettorato fiscale __________ e il

vicedirettore della Divisione delle contribuzioni __________. Gli istanti hanno

lamentato che, nel rapporto d‘ispezione redatto da __________, loro consegnato

solo a fine dicembre del 2023 e impiegato per l’allestimento delle decisioni

che li concernevano, erano stati “inseriti dei passaggi palesemente falsi e

inesatti” ed erano stati ignorati “fatti comprovati ed evidenti”.

Pochi giorni dopo l’inoltro, da parte loro, di osservazioni a tale rapporto, il

vicedirettore __________ si era limitato a “lodare” l’operato del capoufficio

dell’Ispettorato, senza entrare “nel merito delle obiezioni e delle precise

richieste formulate”. Di conseguenza, gli istanti chiedevano la ricusa

“almeno” di __________ e __________ e, in via subordinata, “contro ignoti

poiché dagli incarti messi [loro] a disposizione non traspare chi abbia dato

eventuali istruzioni o abbia formulato degli ordini o partecipato alle

decisioni”. I due collaboratori ricusati non avrebbero avuto “la

necessaria e indispensabile serenità d’animo ed equidistanza” per

esprimersi sui loro incarti. Gli stessi avrebbero inoltre disatteso il Codice

di condotta in ambito fiscale 2021 della Conferenza svizzera delle imposte e

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

L’istanza è stata

respinta con decisione del 16 aprile 2024 del Consigliere di Stato Christian

Vitta, Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia. Dopo aver

rilevato che i “rimproveri” rivolti ai funzionari ricusati “non

costituiscono… la prova oggettiva di una violazione grave dei doveri d’ufficio”,

il direttore del DFE ha sostenuto che la verifica di eventuali errori avverrà “semmai…

solo nelle procedure amministrative e giudiziarie ricorsuali che saranno semmai

promosse”.

E. Con decisione del 3

maggio 2024, l’UT Lugano ha respinto il reclamo di RI 2 contro la decisione di

assoggettamento alle imposte cantonali.

Con decisione del 7 maggio

2024, l’UTPG ha respinto il reclamo della RI 1. contro la decisione di

tassazione IC/IFD 2021.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 e RI 2 postulano

l’accoglimento dell’istanza di ricusa di __________ e __________.

Contrariamente a quanto

ritenuto dal Direttore del DFE, a loro avviso gli errori procedurali commessi

dai funzionari ricusati avrebbero assunto “un peso particolare, sfociando in

una violazione dei doveri d’ufficio”. Il rapporto del capoufficio

dell’Ispettorato fiscale sarebbe stato notificato ai contribuenti solo nei

primi giorni del 2024 e sulla sua base sarebbero poi state adottate le

decisioni di assoggettamento di RI 2 e di tassazione della RI 1. I reclami

interposti contro queste decisioni sarebbero poi stati respinti “ancora

nella fase di possibilità di ricorso in ambito di ricusa”. Nelle decisioni

notificate ai contribuenti sarebbero inoltre stati “volutamente sottaciuti…

numerosi passaggi” e sarebbero stati “abilmente storpiati” documenti

“scritti in precedenza” dalla RI 1. Il capoufficio dell’Ispettorato, in

particolare, avrebbe modificato “a suo piacimento dei passaggi che non

corrispondono per nulla ai documenti figuranti negli incarti” e avrebbe “sistematicamente

considerat[o] ininfluenti… tutta una serie di documenti comprovanti le

relazioni personali del sig. RI 2”.

Da parte sua, il

vicedirettore della Divisione __________, “posto di fronte a documenti

falsati e fatti comprovati gravi”, avrebbe “in solo 7 giorni (di cui 2

giorni festivi) […] difeso e osannato su tutta la linea l’operato del capo

dell’Ispettorato fiscale Sig. __________, violando a sua volta i propri

doveri d’ufficio”.

I ricorrenti lamentano poi

il fatto che il DFE avrebbe negato loro l’accesso al “fascicolo completo

della documentazione (inclusa corrispondenza, scritti, atti, ecc.)”, sebbene

sia stato “sollecitato in più occasioni”.

L’autorità che ha respinto

l’istanza, infine, sarebbe incorsa nell’arbitrio, avendo preteso che “le

istanze di ricusa [siano] specificate per ogni singola persona”, quando

tuttavia l’UTPG non avrebbe “ancora precisato ai ricorrenti chi siano le

persone che si sono occupate dell’incarto e su cosa fondassero la decisione”.

G. Prendendo posizione

sul ricorso, con scritto del 28 maggio 2024, il direttore del DFE ha precisato

che la decisione impugnata “si basa sulla documentazione prodotta dal

ricorrente e dai relativi allegati”.

La Divisione delle

contribuzioni ha presentato osservazioni congiuntamente ai funzionati ricusati,

in data 25 giugno 2024, sostenendo che la ricerca indiscriminata, da parte dei

contribuenti, di funzionari da ricusare dimostrerebbe “l’inesistenza di

qualsivoglia valido motivo di ricusa” e “il chiaro intento dei

ricorrenti di rallentare le procedure in merito”. Dopo aver ripercorso i

fatti che hanno preceduto le decisioni di assoggettamento e di tassazione

censurate dai ricorrenti, il fisco cantonale e i funzionari ricusati rilevano

che nel ricorso non verrebbe sollevato “alcun motivo oggettivo che possa

giustificare la ricusa del vicedirettore __________ e del capoufficio __________”

e, in particolare, l’apparenza di prevenzione non sarebbe denotata da

circostanze oggettive. I ricorrenti conoscerebbero peraltro i nominativi dei

funzionari coinvolti nelle procedure che li concernono. Circa l’accusa ai

funzionari ricusati di aver inserito indicazioni false, in una nota interna

rivolta alla Direzione del fisco, per modificare i documenti, la stessa è

definita molto grave e “ai limiti della denuncia penale”.

H. In data 4 ottobre

2024 i ricorrenti hanno presentato una duplica. Dopo aver censurato il fatto

che la Divisione delle contribuzioni abbia presentato osservazioni

congiuntamente ai funzionari ricusati, ribadiscono di aver avuto conoscenza

dell’iniziativa del fisco solo all’inizio del 2024, quando è stato loro

notificato il rapporto del capoufficio dell’Ispettorato. Quanto alla

documentazione allegata alle osservazioni congiunte del fisco e dei funzionari

ricusati, a loro avviso servirebbe a tentare di “coinvolgere dei funzionari

(__________ e __________ in primis, e __________, non citato) che invece (siamo

portati a credere) hanno dovuto eseguire gli ordini provenienti da (presumiamo)

__________ e __________ e (in parte ancora) da ignoti, senza

poter dire o fare qualcosa nel merito”. Chiedono pertanto che i tre

funzionari menzionati vengano chiamati a testimoniare.

I. All’udienza del 21

ottobre 2024, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. In

particolare, i ricorrenti hanno confermato di aver ricevuto il rapporto __________

già all’inizio di dicembre del 2023, mentre gli allegati gli sono stati

consegnati solo nel gennaio del 2024.

Diritto

1. L’art. 182 cpv. 1

della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che

chiunque, nell’esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o

partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi

se:

a) ha

un interesse personale nella causa;

b) è

il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;

bbis) è

parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado,

con una parte;

c) è

rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;

d) può

avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

I motivi di ricusazione

previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all’art. 109 cpv.

1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta

(LIFD; RS 642.11) e all’art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre

1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne gli

aspetti procedurali, secondo l’art. 109 cpv. 3 LIFD, se la ricusazione è

contestata, decide l’autorità designata dal diritto cantonale se si tratta di

un funzionario cantonale o il DFF se si tratta di un funzionario federale. Il

ricorso è salvo nei due casi.

L’art. 182 cpv. 2 LT

prevede, da parte sua, che il motivo della ricusazione possa essere invocato da

ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento

competente. Per l’art. 182 cpv. 3 LT contro la decisione del Dipartimento è

dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto

tributario del Tribunale di Appello.

2.2

Conformemente

a quanto previsto dall’art. 182 cpv. 2 LT, i ricorrenti hanno inoltrato l’istanza

di ricusa al Dipartimento delle finanze e dell’economia. La decisione con cui

quest’ultimo ha respinto l’istanza è conseguentemente suscettibile di ricorso

alla Camera di diritto tributario ex

art. 182 cpv. 3 LT.

3.

3.1.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, chi intende chiedere la ricusazione di una persona che

opera in seno a un'autorità deve presentare senza indugio la relativa domanda,

non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, e deve rendere verosimili

i fatti su cui fonda l’istanza. La tardività della domanda comporta la

decadenza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato

(DTF 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; 138 I 1 consid. 2.2). È infatti

contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva la critica per poi

sollevarla solo successivamente (per esempio soltanto in sede di ricorso,

quando la circostanza era nota), qualora l'esito della procedura sia

sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso

desiderato (sentenza 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 consid. 3.2 e

giurisprudenza citata).

3.2

Nel caso in esame,

l’istanza di ricusa non può essere considerata tempestiva.

Il motivo di ricusa

invocato viene ricondotto dai ricorrenti alla conoscenza del contenuto del

rapporto del 12 luglio 2023 del capoufficio dell’Ispettorato fiscale, loro

consegnato in copia nel corso del mese di dicembre del 2023. La prima

“richiesta di ricusa” nei confronti di __________ è stata tuttavia formulata

solo al termine delle “osservazioni complementari” inviate all’Ufficio di

tassazione di Lugano il 31 gennaio 2024.

Quando l’avv. __________,

vicedirettore della Divisione delle contribuzioni ha preso posizione sulle

suddette osservazioni, con scritto del 7 febbraio 2024, ha attribuito ai

contribuenti un termine di 10 giorni per confermare la domanda, indicare le

persone oggetto di ricusa e i motivi di ricusazione, avvertendoli che

altrimenti la questione sarebbe stata considerata “accantonata”.

L’istanza di ricusa è

stata tuttavia presentata al Dipartimento delle finanze e dell’economia solo

l’8 marzo 2024. Nel frattempo, secondo quanto emerge dai documenti allegati

all’istanza, i ricorrenti avevano preso contatto per posta elettronica con il

direttore della Divisione delle contribuzioni, chiedendogli in particolar modo

un incontro e dicendosi consapevoli della “portata delle inevitabili

ricadute sulla intera DDC”.

Proprio il messaggio inviato

al direttore del fisco cantonale induce a dubitare della tempestività

dell’istanza dell’8 marzo 2024. Il 12 febbraio 2024 gli istanti hanno infatti

lamentato la condotta processuale di __________ e di __________, affermando che

non era loro chiaro se il contenuto della lettera di __________ fosse condiviso

dal direttore e “dalla direzione tutta”. Hanno poi dichiarato che non era stato

“minimamente compreso l’assist che abbiamo fornito con la ventilata ricusa,

anzi, è stato fissato un termine per adire alle vie formali di servizio”.

Appare evidente dalle

parole indicate l’uso strumentale della ricusa, il cui scopo era quello di influire

sulle procedure di tassazione e di reclamo che concernevano i ricorrenti.

Questi ultimi si attendevano che, dopo aver ventilato (aggettivo non a

caso impiegato dagli stessi ricorrenti nella loro email), nella lettera del 31

gennaio 2024, la ricusa di __________ e di “eventuali membri della Direzione

che hanno commissionato l’ispezione”, il direttore del fisco intervenisse

sui suddetti funzionari, per evitare “ricadute sull’intera DDC”.

3.3

In queste circostanze, la

presentazione dell’istanza formale di ricusa solo l’8 marzo 2024 appare incompatibile

con il principio della buona fede. Lo svolgimento dei contatti con il direttore

della Divisione delle contribuzioni mostra infatti che gli indugi degli istanti

dipendevano dal loro intento di ottenere un suo intervento a loro favore

nell’ambito delle procedure che li concernevano. Non avendo ottenuto il

risultato auspicato, hanno infine formalizzato la domanda di ricusa. Il fatto

che lo stesso direttore del fisco, nella sua risposta email del 20 febbraio

2024, abbia concesso una “proroga del primo termine di __________

fino all’8 marzo 2024 in relazione alla eventuale… formalizzazione di una

ricusa” non giustifica una diversa conclusione. A parte del fatto che non

si trattava di un termine prorogabile, non competeva al direttore della

Divisione una sua concessione. D’altra parte, il 20 febbraio 2024 il termine di

dieci giorni previsto dalla lettera del 31 gennaio 2024 era ampiamente scaduto

e non poteva conseguentemente essere prorogato.

3.4

L’istanza di ricusa si

rivela pertanto irricevibile, in quanto tardiva. La stessa conclusione si

impone del resto per l’istanza, nella misura in cui chiede la ricusa di

“ignoti”.

4.

4.1.

Indipendentemente dalla

sua tempestività, l’istanza di ricusa si rivela infondata anche nel merito.

4.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza 9C_469/2011 del 18 giugno 2012

consid. 3.2 con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale

persegue lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze

estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a

favore o a pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle

regole cantonali sulla ricusa e l’esclusione o astensione obbligatoria.

Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale

(art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di

sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di

garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice

affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte,

non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice

sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano

circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far

sorgere un rischio di parzialità.

4.3

In generale, le

disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri di autorità

amministrative che per le autorità giudiziarie. Nei procedimenti amministrativi

si applica l’art. 29 cpv. 1 Cost., che riconosce ad ognuno il diritto alla

parità ed equità di trattamento. L’esigenza di imparzialità discende da tale

disposizione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i funzionari

pubblici devono essenzialmente ricusarsi solo se hanno un interesse personale

nella questione in esame, se hanno precedentemente espresso il loro disprezzo o

antipatia personale nei confronti della parte, o se hanno commesso errori

procedurali o di apprezzamento, che sono particolarmente gravi per la loro

natura o per la loro insolita frequenza ed equivalgono a una grave violazione

dei loro doveri d’ufficio nei confronti della persona interessata. Le

dichiarazioni inopportune di un funzionario possono essere considerate motivo

di ricusazione solo se costituiscono una grave scorrettezza nei confronti della

parte interessata (sentenza 2C_649/2021 del 21.10.2021 consid. 4.2 e

giurisprudenza citata).

5.

5.1.

I ricorrenti ritengono che

i funzionari ricusati abbiano una “prevenzione nella causa”, secondo gli

articoli 182 cpv. 1 lett. d LT e 109 cpv. 1 lett. d LIFD.

Rimproverano loro di aver commesso errori procedurali particolarmente gravi, “sfociando

in una violazione dei doveri d’ufficio”. Le critiche degli insorgenti si

concentrano in particolar modo sul rapporto, allestito dal capoufficio

dell’Ispettorato fiscale, sulla cui base sarebbe poi stata notificata la

decisione di assoggettamento nei confronti di RI 2 e sarebbe stata elaborata la

decisione di tassazione della RI 1 per il periodo fiscale 2021. In questo

rapporto, sarebbero stati riportati dei passaggi tratti da altri documenti, con

modifiche e omissioni, finalizzate a condizionare le successive decisioni a

sfavore dei contribuenti interessati. Per quanto concerne il vicedirettore

della Divisione delle contribuzioni, il suo errore sarebbe consistito nell’aver

difeso l’operato del capo dell’Ispettorato, senza riconoscere l’esistenza di “documenti

falsati e fatti comprovati gravi”.

5.2

5.2.1

Secondo

la giurisprudenza, un errore procedurale – o anche un'errata applicazione del

diritto sostanziale – non è di per sé sufficiente a determinare un’apparenza di

prevenzione. Ciò avviene solo se il membro di un’autorità amministrativa o

giudiziaria ha commesso errori grossolani o ripetuti che costituiscono una

grave violazione dei suoi doveri d’ufficio. Una persona che esercita poteri

sovrani deve necessariamente decidere questioni controverse o che dipendono in

larga misura dalla sua valutazione. Anche se nel normale esercizio del suo

ufficio prende una decisione che si rivela errata, non c'è motivo di dubitare

della sua imparzialità in futuro. D’altronde, la procedura di ricusazione non

può essere utilizzata per correggere errori - formali o materiali -

asseritamente commessi da una persona che esercita poteri sovrani; tali

contestazioni devono essere sollevate mediante ricorso sul merito della causa

(sentenza del TF n. 2C_110/2019 del 9 dicembre 2019 consid. 5.1 e

giurisprudenza citata).

5.2.2

Sulla base di questi

principi, il Tribunale federale ha ritenuto che non vi fosse un motivo di

ricusa nei confronti di un funzionario del fisco del Canton Argovia, che, dopo

che l’autorità di ricorso cantonale aveva annullato una tassazione d’ufficio da

lui allestita, si era rivolto al contribuente, invitandolo a produrre la

documentazione necessaria per una revisione dei conti, minacciandolo di una

tassazione d’ufficio e prospettandogli anche l’eventualità di una reformatio

in peius. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che eventuali errori commessi

dal funzionario dovessero essere corretti nella procedura ricorsuale e che

comunque non erano adempiuti i presupposti per una sua ricusazione (sentenza

2C_598/2009 dell’11.2.2010 consid. 3.3 in fine).

5.2.3

Alla

stessa conclusione la Suprema Corte è pervenuta in un caso concernente un

avvocato zurighese, che aveva ricusato una funzionaria del fisco cantonale, la

quale, dopo una verifica dei suoi conti, gli aveva prospettato delle

tassazioni, per tre periodi fiscali, basate su redditi molto elevati. Dopo

un’audizione con la stessa funzionaria, l’autorità fiscale cantonale gli aveva

tuttavia notificato delle decisioni di tassazioni, in cui il reddito imponibile

era stabilito in importi che corrispondevano circa alla metà di quelli

risultanti dai progetti di tassazione. Non essendo imputabile alla funzionaria

alcun errore grossolano o ripetuto, tale da assurgere a grave violazione dei

doveri d’ufficio, il Tribunale federale ha escluso che fosse prevenuta nei

confronti del contribuente (sentenza 2C_1/2011 del 7.4.2011 consid. 4).

5.2.4

Un motivo di ricusa è

stato escluso anche in un altro caso zurighese, in cui un contribuente si era

rivolto ad un funzionario fiscale, chiedendogli l’accesso agli atti, e si era

sentito rispondere che avrebbe potuto fissare un appuntamento, anche se non avrebbe

trovato nulla che non gli fosse già noto, come per esempio le dichiarazioni d’imposta

da lui compilate. Il contribuente, relazionandosi con il tassatore, aveva

manifestato la preoccupazione che la procedura di tassazione avesse subito una “contaminazione”

mediante l’acquisizione di documenti raccolti nell’ambito di un procedimento

della Divisione affari penali e inchieste (DAPI) dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni. In seguito alle rassicurazioni del funzionario aveva

rinunciato all’esame degli atti, ma aveva poi appreso che il tassatore aveva

effettivamente preso contatto con la DAPI e si era fatto inviare il rapporto

allestito da quest’ultima. Pur definendo maldestra la risposta del tassatore,

in quanto aveva potuto influenzare il comportamento del contribuente, l’Alta

Corte ha escluso che giustificasse la sua ricusa (sentenza 2C_649/2021 del 21

ottobre 2021).

5.3

Venendo al caso in esame,

non è certo questa la sede per passare in rassegna i singoli argomenti esposti

nel rapporto del capoufficio dell’Ispettorato fiscale, per verificare se effettivamente

abbia alterato dei passaggi di documenti citati o abbia altrimenti inserito

affermazioni non corrispondenti a quanto risulta dagli atti da lui esaminati.

Un tale controllo presuppone infatti che venga confrontato il contenuto di

tutti i documenti citati con quanto riportato nel rapporto in questione. Meno

ancora si può pretendere che sia verificata l’eventuale omissione di

dichiarazioni o di atti, che secondo i ricorrenti avrebbero invece dovuto

essere considerati nell’elaborazione del rapporto.

È infatti evidente che una

simile valutazione può essere intrapresa solo nell’ambito di una procedura di

reclamo e/o di ricorso contro le decisioni in materia di assoggettamento e di

tassazione, che si sono basate sul rapporto stesso. Con il ricorso alla Camera

di diritto tributario contro la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, in particolare, possono essere fatti valere tutti i vizi della

decisione impugnata e della procedura anteriore (articoli 227 cpv. 3 LT e 140

cpv. 3 LIFD). Nella misura in cui le decisioni che concernono l’assoggettamento

e il calcolo dell’imposta dei ricorrenti si fossero basate su fatti non

rispondenti a quanto effettivamente accaduto o su documenti falsi o alterati,

spetterebbe alla stessa autorità fiscale, in sede di reclamo, o all’autorità

giudiziaria, nella procedura di ricorso, constatare tali vizi e annullare le

decisioni impugnate.

All’attuale stato delle

cose, pertanto, non si può rimproverare ai funzionari ricusati alcun errore

procedurale. In ogni caso, quand’anche dovessero averne commessi, ciò non denoterebbe

per ciò stesso un’apparenza di prevenzione.

5.4

Per quanto concerne la

censura, rivolta all’autorità di tassazione per aver respinto i reclami

interposti contro le decisioni di assoggettamento e di tassazione “ancora

nella fase di possibilità di ricorso in ambito di ricusa”, si ricorda agli

insorgenti che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un’eventuale

decisione adottata ignorando l’obbligo di ricusazione dovrebbe essere annullata

indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia corretto (sentenza

2C_455/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4 e giurisprudenza citata). Adottando

le decisioni su reclamo, l’autorità di tassazione non ha pertanto in alcun modo

recato un pregiudizio ai contribuenti.

5.5

Quanto infine

all’affermazione dei ricorrenti, secondo cui il DFE avrebbe negato loro l’accesso

al “fascicolo completo della documentazione (inclusa corrispondenza,

scritti, atti, ecc.)”, sebbene sia stato “sollecitato in più occasioni”,

al ricorso è stato allegato un messaggio email con cui il il 19 aprile 2024 RI

2, per sé e per la RI 1, ha chiesto di volergli “trasmettere copia della

documentazione completa (scritti, corrispondenza, appunti, documentazione

diversa se non da noi fornita) su cui il CdS ha fondato la sua decisione”.

Con la risposta del 22 aprile 2024 la direzione del DFE ha informato l’istante

che la decisione era stata emessa e che poteva essere contestata con ricorso

alla Camera di diritto tributario.

In effetti, la richiesta

di esame degli atti è stata inoltrata dopo la notificazione della decisione,

avvenuta il 16 aprile 2024.

Come risulta dallo scritto

del 28 maggio 2024, con cui il Direttore del DFE ha preso posizione sul

ricorso, la decisione si è basata “sulla documentazione prodotta dal

ricorrente e [sui] relativi allegati, unitamente alle sentenze citate nella decisione”.

Non risulta pertanto che

il DFE abbia acquisito altri atti prima di pronunciarsi sull’istanza di ricusa.

In ogni caso, tutti i

documenti relativi agli scambi di corrispondenza fra fisco e contribuenti, che

hanno preceduto la ricusazione, sono stati allegati dalla Divisione delle

contribuzioni alle proprie osservazioni del 25 giugno 2024 e sono poi state

trasmesse agli insorgenti.

6.

Ne consegue che il

ricorso è irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’800.–

b. nelle

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: