80.2024.97
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione mascherata di utile, costi pubblicitari e di consulenza fatturati da società vicina in perdita
13 novembre 2024Italiano26 min
sito visualizzato il 10.10.2024). Amministratore unico della stessa è __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.97
80.2024.98
Lugano
13 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1 __________
contro
RS
1
oggetto
ricorso del 21 maggio 2024 contro la decisione del 25
aprile 2024 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. a.
__________, è una società,
la quale, sino al 30.3.2020 aveva la propria sede legale a __________. Scopo
della stessa è “(…) l’effettuazione, la gestione per conto proprio o per
conto terzi, della logistica in genere, di spedizioni e/o di trasporti,
nazionali e/o internazionali di ogni genere (…)” (www.zefix.ch,
sito visualizzato il 10.10.2024). Amministratore unico della stessa è __________,
residente a __________.
b.
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2019, nella dichiarazione d’imposta presentata il 10 maggio 2019,
la contribuente faceva valere una perdita aziendale di fr. 41'914.- ed un
capitale imponibile nel Cantone di fr. 100'000.-.
B. Con
richiesta inviata per posta APlus il 19 maggio 2021, l’RS 1 (UTPG) chiedeva
alla contribuente di voler produrre, per il 2019, i seguenti documenti:
·
Copia della scheda contabile
“Costi pubblicitari” allegando copia delle 5 fatture più importanti allibrati
per ogni anno e copia del giustificativo di pagamento bancario se pagate
all’estero;
·
Copia della scheda contabile
“Lavori di terzi/prestazioni di subappaltanti” allegando copia delle 5 fatture
più importanti allibrate e copia del giustificativo di pagamento bancario se
pagate all’estero;
·
Copia della scheda contabile
“Veicoli” e “Ammortamenti” (2018 e 2019);
·
Dettaglio della ripartizione della
cifra d’affari e degli attivi tra __________ e __________ (2018 e 2019);
·
Copia delle schede contabili
relativi ai 4 prestiti attivi e scheda contabile relativa al finanziamento
della partecipata (2019);
·
Copia della scheda contabile
relative ai costi di consulenza commerciali passiva, allegando copia delle 5
fatture più importanti allibrate per ogni anno e copia del giustificativo di
pagamento bancario se pagate all’estero.
C. Con decisione del 24
giugno 2021, l’UTPG notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2019,
nella quale commisurava l’utile imponibile in fr. 207'200.- e il capitale
imponibile in fr. 100'000.-. In particolare, rispetto a quanto dichiarato dalla
contribuente, l’autorità fiscale aveva aggiunto all’utile netto, di fr.
16'154.-, l’importo di fr. 136'610.- a titolo di “distribuzioni dissimulate
di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso
commerciale”, fr. 52'175.- quali spese non documentate o eccessive, multe
per fr. 2'020.-, nonché interessi attivi insufficienti, per un importo di fr.
334.-. Non veniva, diversamente da quanto richiesto dalla contribuente, computata
alcuna precedente perdita aziendale.
Nella motivazione, per
quanto concerne le prestazioni valutabili in denaro, si indicava che le stesse
erano legate ai costi pubblicitari per fr. 115'000.- e ai costi di consulenza
per fr. 21'610.-, corrisposti alla __________. La decisione era così motivata:
La società che ha fatturato le prestazioni __________
aveva, fino a inizio 2020, il seguente scopo sociale “L’attività di gestione di
saloni da parrucchiere unisex nonché ogni tipo di lavoro avente affinità con
l’attività di un salone da parrucchiere e make-up”. Appare quanto mai inusuale
che la società in questione possa effettuare pubblicità e consulenza alla
contribuente, una casa di spedizione. Anche il costo per la pubblicità appare
decisamente eccessivo rispetto alla cifra d’affari della contribuente. Si fa
presente che ora la __________ ha cambiato scopo sociale e azionariato. La __________
ha attualmente un nuovo scopo e una nuova ragione sociale, ossia __________. Ci
preme osservare che il nuovo socio gerente nonché unico proprietario di __________
è il Sig. __________ che risulta anche essere persona vicina alla __________.
In merito ai costi non
documentati veniva precisato:
In sede di richiesta documenti erano state
richieste copia delle fatture più importanti allibrate e, se pagate all’estero,
copia dei giustificativi di pagamento bancario.
Per le
fatture ricevute da un soggetto estero, il Sig. __________, sono state allegate
le fatture ma non copia dei giustificativi di pagamento bancario.
In
base a quanto esposto non venivano riconosciute quattro fatture per un totale
di fr. 52'175.-.
D. Con reclamo del 30
giugno 2021, la __________ impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021.
Per quanto concerne i
costi non documentati relativi alle prestazioni di __________, la società sosteneva
di aver presentato la documentazione richiesta, precisando che una fattura era
stata pagata a contanti.
In relazione alle
prestazioni valutabili in denaro, per quanto riguardava i costi di consulenza,
gli stessi si sarebbero riferiti ad una “trattativa intercorsa tra la nostra
società e la __________”. La __________ avrebbe avuto l’intenzione di
rilevare il negozio in via __________ a __________ e __________ si sarebbe resa
disponibile alla trattativa “istruendo un nostro dipendente per tutto il
mese di gennaio 2019 per quanto riguardava la gestione dei fornitori, la questione
della logistica dall’Italia”. Tuttavia, all’inizio del mese di febbraio
2019, la contribuente avrebbe deciso, dopo attenta valutazione, di non voler
rilevare il negozio. La __________ avrebbe allora addebitato i costi “maturati
per quel mese di tempo a loro dire «perso» ma che per noi è stato
comunque molto proficuo in termini di esperienza settoriale”.
Per quanto riguardava
invece i costi pubblicitari, la __________ avrebbe presentato alla reclamante “clienti
dello stesso o simile settore”, con i quali avrebbe iniziato una
collaborazione professionale. In base agli accordi, la contribuente avrebbe
versato alla __________ una commissione “calcolata sulla cifra d’affari
media annua dei clienti presentati”.
In merito alla pretesa
vicinanza di __________ alla __________, quest’ultima sosteneva che il primo
non avrebbe avuto alcun potere decisionale in seno alla società ed inoltre che
“(…) il suo rapporto con la nostra società non ha influito nelle trattative
o negli accordi con la __________”.
E.
a.
L’UTPG, a seguito del
gravame presentato, dava mandato all’Ufficio dell’Ispettorato fiscale di voler
compiere un’ispezione fiscale nei confronti della __________. Dal 2 al 4 agosto
2022 avveniva la verifica, presso la fiduciaria __________ a __________.
b.
Con e-mail del 5 agosto 2022
inviata __________della contribuente, l’Ispettore che si era occupato del caso inviava
una richiesta di documentazione e di informazioni. Con risposta del 2 dicembre 2022,
la contribuente forniva delle spiegazioni in merito ai costi pubblicitari e di
consulenza da parte della __________. Presentava inoltre il libro degli
azionisti aggiornato, dal quale si evinceva che azionista unico della __________
era __________. Il 12 dicembre 2022 si teneva un’audizione tra l’amministratore
unico __________ e l’Ispettorato fiscale.
c.
Il 18 aprile 2024,
l’Ispettorato fiscale rassegnava il proprio rapporto in merito alle risultanze
della verifica.
F. Con decisione del 24
aprile 2024, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo l’utile
imponibile a fr. 127'100.-.
Venivano in particolare
confermate le riprese dei costi pubblicitari __________ (per un importo pari a
fr. 115'000.-) e dei costi di consulenza __________ (per un ammontare di fr.
21'610.-). Dopo aver ricordato i presupposti per ritenere una distribuzione
dissimulata di utile, l’autorità fiscale argomentava che né il contenuto del
reclamo né gli scritti della contribuente né le informazioni ricevute durante
gli incontri comprovavano “il carattere commerciale del costo sostenuto in
favore di __________”. In particolare, se era stato provato il fatto __________
un negozio di abbigliamento, tuttavia non sarebbe stato dimostrato chi, in capo
a __________ “(…) abbia fornito le consulenze/ prestazioni oggetto di
reclamo”. Sarebbe stato poco plausibile che le stesse fossero state
effettuate dall’unica dipendente, una “commessa venditrice, il cui contratto
di lavoro è stato ripreso dalla precedente gestione”. Secondo l’autorità
fiscale, i presunti contatti con la potenziale nuova clientela italiana
sarebbero stati stabiliti tutt’al più da __________ “(…) che ha utilizzato __________
all’epoca, società da lui recentemente acquistata, per la fatturazione”. Ad
ogni modo, secondo l’UTPG, le affermazioni in merito alla cifra d’affari
apportata non avrebbero trovato riscontro in contabilità, in quanto il cliente __________
non appariva tra i ricavi, mentre per il cliente __________ “a fronte di
prospettate fatture di fr. 25'000 mensili per 36 mensilità, è stata rilevata
unicamente una fattura di CHF 25'530.- nel 2019 e una fattura di CHF 19'620.-
nel 2020”. Secondo l’UTPG, __________ sarebbe stato __________alla
reclamante: dall’analisi della contabilità della __________, sarebbero emerse,
oltre ad un rapporto di dipendente, prestazioni fatturate da __________ a
titolo indipendente, nonché importanti addebiti di spese per viaggi e
rappresentanza. In presenza di una palese differenza tra prestazione e
controprestazione, la condizione di vicinanza si sarebbe dovuta considerare adempiuta.
G. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge contro la decisione su
reclamo. Premesso di essere una società basata a __________ e di operare nel
campo della “logistica internazionale”, sostiene che, con l’intenzione
di volersi espandere in __________, avrebbe richiesto di potersi “sponsorizzare
presso un negozio nel pieno centro di __________, zona pedonale) denominato __________»
tutt’oggi esistente”. Con la Boutique in questione sarebbe stato concluso “un
accordo commerciale di reciproca collaborazione in quanto la stessa Boutique ci
ha presentato numerosi clienti nel campo della moda con base in Italia e che
necessitavano dei nostri servizi di logistica”. Motivo per il quale “non
vi era altro che un rapporto commerciale a lungo termine con il negozio di
Lugano, rappresentato dalla società __________ (ora __________)”.
Viene anche censurata una
doppia imposizione intercantonale con il Canton Zurigo, in quanto il Canton
Ticino “pur essendo informato del fatto che abbiamo già pagato le decisioni
di tassazione 2019 a Zurigo, insiste nel tassarci a sua volta ignorando l’art.
127 cpv. 3 Cost.”.
H. Nelle sue
osservazioni del 26/27 giugno 2024, dopo aver ripercorso l’iter procedurale che
ha condotto alla tassazione su reclamo, l’UTPG rileva, in merito alla pretesa
doppia imposizione intercantonale con il Canton Zurigo, che la prima presa di
contatto con quest’ultimo Cantone riguarda l’anno 2020. Per il 2020, il fisco
zurighese avrebbe peraltro indicato che la sede statutaria di Zurigo
costituisce uno “Scheindomizil” e che il diritto di assoggettamento
illimitato spetta al Canton Ticino. La contribuente non avrebbe inoltre mai
fatto cenno ad una decisione di tassazione emessa dall’autorità fiscale del
Canton Zurigo per il periodo fiscale 2019 e non ne avrebbe fornito alcuna
copia. Nel merito della tassazione, il fisco ribadisce che la contribuente non ha
comprovato in maniera esaustiva l’identità delle persone che in seno alla __________
avrebbero effettuato le prestazioni fatturate come pure che quest’ultime siano
state effettivamente eseguite.
Diritto
1. Contestata,
nel caso di specie, è la ripresa operata nell’utile, da parte dell’UTPG, dei
costi pubblicitari e di consulenza sostenuti dalla ricorrente e fatturati dalla
__________ L’autorità fiscale, che ha ritenuto trattarsi di una distribuzione
dissimulata di utile, è dell’opinione che i contatti con la “potenziale
nuova clientela __________” sarebbero riconducibili tutt’al più a __________,
considerato persona vicina alla ____________________, società da lui detenuta,
per la fatturazione dei costi di pubblicità e consulenza.
Di diverso avviso la
contribuente, la quale, oltre ad indicare che __________ non ha alcun ruolo
decisionale in seno alla __________, ritiene che le spese in questione siano
state giustificate e documentate, motivo per il quale chiede che non vengano computate
nell’utile imponibile. La ricorrente lamenta anche la violazione del divieto di
doppia imposizione intercantonale, per essere già stata tassata, per il
medesimo periodo fiscale, nel Canton Zurigo.
I. Distribuzione
dissimulata di utile
2. Presupposti
2.1.
Secondo l’art. 57 LIFD
l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66
LT.
Gli articoli 58 cpv. 1
lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono che costituiscono
utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo
del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese
riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni palesi o
dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso
commerciale.
Secondo la
giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute
cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse
condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che
concedevano
(sentenza
TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593
consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
2.2.
Una distribuzione
dissimulata di utile può anche sussistere nel caso di un costo contabilizzato,
ma che non è giustificato dall’uso commerciale (sentenza TF 9C_678/2022 del 5
giugno 2023, consid. 7.2.2.).
La questione se una spesa
sia riconosciuta dall’uso commerciale si decide generalmente a dipendenza del
fatto che sia ragionevole dal profilo commerciale. I costi sono commercialmente
ragionevoli e quindi riconosciuti dal punto di vista commerciale se appaiono
giustificabili dal punto dell’economia aziendale (sentenza del TF 2C_988/2021
del 27 settembre 2022 consid. 2.1.1 e giurisprudenza citata).
Secondo la giurisprudenza,
le spese sono giustificate dal punto di vista economico se hanno un
collegamento diretto e immediato (organico) con l’utile conseguito (cfr.
sentenza 2C_104/2010 del 23 giugno 2010 consid. 2.2.1.).
È
irrilevante sapere se un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in
questione e se questa spesa fosse opportuna nel senso di una gestione aziendale
razionale ed orientata al profitto (sentenza 2P.153/2002 del 29 novembre 2002
consid. 3.2.).
2.3.
Nel
caso in cui sulla base di un rapporto di partecipazione una società compie
delle distribuzioni dissimulate di utile non nei confronti di un detentore
delle partecipazioni, ma di un terzo vicino a quest’ultimo, tali vantaggi
devono essere registrati fiscalmente in un primo momento come redditi della
sostanza mobiliare (distribuzione dissimulata di utile) a livello del detentore
delle quote sociali. E ciò in base alla teoria cosiddetta del “triangolo” (“Dreieckstheorie”).
Da lì passano poi alla terza persona vicina. In caso di distribuzioni
dissimulate di utile fra società sorelle, il vantaggio passa direttamente da
una società sorella all’altra. Gli azionisti implicati nelle società sono
indirettamente toccati, nella misura in cui il valore della partecipazione
nella società che fornisce la prestazione diminuisce, mentre che il valore
della società che la riceve aumenta nella stessa proporzione. Una prestazione
tra società sorelle si basa, regolarmente, su di un rapporto di partecipazione
comune, ragione per la quale tali prestazioni alle società sorelle sono delle
distribuzioni dissimulate di utile agli azionisti da una parte e degli apporti
(dissimulati) di capitali degli azionisti alla società beneficiaria dall’altra
parte (sentenza TF 2C_824/2021 del 12 ottobre 2022 consid. 4.3, in StR 78/2023
p. 75).
In una sentenza 23 marzo
2018 (CDT n. 80.2017.35/36, in RtiD II-2018 n. 9t), la Camera di diritto tributario
ha riconosciuto che costituisce una prestazione valutabile in denaro fra
società sorelle la fatturazione, da parte di una società, delle pretese
prestazioni fornite dai propri dipendenti a favore di un’altra società,
controllata dallo stesso azionista. Si giustifica pertanto la ripresa di una
parte del compenso, pagato dalla società che avrebbe fornito la prestazione,
all’altra società, i cui conti presentano una perdita di rilievo. Nella
fattispecie, non era stata infatti fornita alcuna prova di un prestito di
personale alla società sorella, che aveva in tal modo beneficiato di un
risanamento.
2.4.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale
vanno addotti e provati dal fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno
invece addotti e provati dal contribuente.
Confrontato a fattispecie
relative a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve in particolare
apportare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona
vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le
prove addotte dall’autorità costituiscono degli indizi sufficienti in merito
all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il
contrario (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.2 e giurisprudenza
citata).
3.
Prestazione
senza controprestazione corrispondente
3.1.
La questione se sussista o meno una sproporzione tra
la prestazione fornita da parte della società e la controprestazione che ne
ricava si determina facendo un confronto con quello che sarebbe stato pattuito
tra persone indipendenti (“Drittvergleich”). Si tratta di esaminare se
la prestazione sarebbe stata accordata, nella stessa misura, anche ad un terzo
estraneo alla società, ossia si deve verificare se il principio della piena
concorrenza ("Dealing at arm's length") è stato rispettato.
Questo modo di procedere permette d’identificare il valore venale del bene
trasferito oppure del servizio reso, con il quale la controprestazione
effettivamente pretesa deve essere comparata (sentenza TF 2C_11/2018 del 10
dicembre 2018 consid. 7.3 e giurisprudenza citata).
3.2.
3.2.1.
Come detto in precedenza,
oggetto di ripresa nell’utile sono costi pubblicitari per fr. 115'000.- nonché
costi di consulenza per fr. 21'610.- da parte di __________.
3.2.2.
Per quanto attiene ai
costi di consulenza, la contribuente aveva prodotto una fattura (203B/2019) per
un importo di fr. 21'160.-, spiegando di aver avuto l’intenzione di rilevare il
negozio di via __________, e che la __________ si era resa disponibile alla
trattativa “istruendo un nostro dipendente per tutto il mese di gennaio 2019
per quanto riguardava la gestione dei fornitori, (…) della logistica dall’__________”.
La trattativa non sarebbe tuttavia andata a buon fine, motivo per il quale la __________
avrebbe comunque addebitato i costi per il “tempo perso” (cfr. Rapporto
dell’Ispettorato fiscale, p. 14).
In merito ai costi pubblicitari,
la contribuente ha trasmesso la fattura del 30 giugno 2019 della __________,
riportante il descrittivo “Servizi pubblicitari anno 2019 CHF 115'000 a
corpo”.
3.2.3.
Il 17 aprile 2018 la __________
[mandante] e __________ [mandatario] sottoscrivevano un accordo denominato “Contratto
per procacciamento e/o presentazione cliente”. Secondo tale pattuizione, il
mandatario aveva la possibilità di presentare nuovi clienti al mandante
nell’ambito della logistica. Due incontri, a tale scopo, erano già previsti.
Per quanto concerne il pagamento, lo stesso è stato fissato tenendo in
considerazione la durata totale del contratto e del fatturato prodotto dallo
stesso. Inoltre, la percentuale dovuta come commissione corrispondeva al 6.5% dell’intero
importo della fattura prodotta da ogni contratto nel tempo totale.
3.2.4.
L’UTPG ha conferito
mandato all’Ispettorato fiscale, per procedere alla verifica dei conti della
società e meglio per valutare la congruità dei citati costi.
Nel rapporto del 18 aprile
2024, l’Ispettorato ha rilevato che la ricorrente aveva giustificato, in un
primo momento [reclamo del 30.6.2021], l’adeguatezza dei costi sostenendo che
la __________ le avesse presentato “clienti dello stesso o simile settore”. Con
tali società, la ricorrente avrebbe iniziato ad operare in maniera attiva – per
quanto concerne il settore della logistica – e alla __________ sarebbe stata
riconosciuta “una commissione calcolata sulla cifra d’affari media annua dei
clienti presentati” (Rapporto IF __________, p. 14 s.).
Con lettera del 1° gennaio
2022, __________ ha sostenuto invece che, tramite il negozio della __________,
nel quale erano presenti diversi brand di moda, aveva avuto la
possibilità di conoscere __________, proprietario e socio unico d__________ __________,
nonché possessore di un importante outlet di abbigliamento, tramite il quale __________
avrebbe potuto entrare in contatto con “diversi clienti nel mondo della moda”.
Secondo la contribuente, tali conoscenze sarebbero state fondamentali per
ottenere “dagli stessi clienti __________ della società __________ la distribuzione
ed il trasporto di merce sul territorio elvetico”. Nel corso del 2020, la __________
sarebbe poi stata acquistata dalla __________ ed avrebbe contribuito “ad un
importante sviluppo commerciale”. Per tale __________ avrebbe chiesto di riconoscerle
una “fee sui lavori effettuati con i clienti passati tramite il canale __________”.
Grazie a questi contatti,
sarebbero stati firmati due contratti: uno con la __________ (attività iniziata
nel mese di febbraio 2019 e che avrebbe dovuto generare una cifra d’affari di
circa fr. 36'000.- per 36 mesi) ed un altro con la __________ (che avrebbe
dovuto generare una cifra d’affari di fr. 25'000.- mensili per 36 mesi).
3.2.5.
La contribuente, per
comprovare l’attività di __________, ha prodotto all’Ispettorato fiscale la
seguente documentazione:
·
contratto di affitto, sottoscritto il 1° gennaio 2015, relativo
al “negozio vendita al dettaglio/negozio coiffeur” ubicato in via __________
a Lugano;
·
il contratto di lavoro dell’unica dipendente della __________,
__________ assunta a titolo di “venditrice qualificata” (contratto del 9
ottobre 2019);
·
distinta della manodopera per l’anno 2021, inoltrata alla Commissione
paritetica cantonale per il commercio al dettaglio del Canton Ticino, dalla __________,
dal quale si evincerebbe che l’unica impiegata era __________ [coniuge di __________].
L’Ispettorato fiscale
(Rapporto, p. 15 s.) ha sostenuto che le informazioni trasmesse dalla
contribuente non gli avevano permesso di chiarire chi, in seno alla __________,
avesse fornito tali prestazioni. Durante l’incontro del 26 aprile 2023, __________
aveva comunicato che il negozio ubicato in via Carducci a __________ era
gestito dalla figlia di __________, “noto parrucchiere attivo sia in __________
che a __________”.
__________ avrebbe
“ritirato il negozio”, senza la merce, che sarebbe stata rilevata da __________
per i propri negozi in Italia.
L’Ispettorato fiscale ha
attirato l’attenzione sulle “differenti spiegazioni ricevute nel corso degli
accertamenti” e ha concluso che “la scelta di fatturare tramite __________
una prestazione per apporto clientela (contatti con i fornitori) è stata libera
scelta del __________”. Tale scelta avrebbe consentito alla ricorrente “dal
profilo fiscale… [di] beneficiare delle perdite 2019 di __________”, la
quale, “a livello di UL1 (al netto dei ricavi pubblicitari contabilizzati)…
conseguiva perdite”.
Oltre a ciò, le
affermazioni circa l’indotto economico apportato tramite l’intermediazione della
__________ non avrebbero trovato conferma nei bilanci prodotti dalla
contribuente. Il cliente __________ non appariva infatti tra i ricavi, mentre
per quanto concerne la __________ a fronte di un ricavo prospettato di fr.
25'000.- mensili per 36 mensilità, era stata rilevata “unicamente una
fattura di CHF 25'530.- nel 2019 e una fattura di CHF 19'620.- nel 2020”.
3.3.
Ora, nella documentazione
allegata alla dichiarazione d’imposta 2017, e in particolar modo nell’allegato
al bilancio, alla voce “Impegni condizionali” si può leggere “Garanzia __________
per acquisizione nel 2018 di una società __________ come partecipata”.
Appare pertanto evidente che la conoscenza con __________ risale al 2017 ed è
dunque precedente alla sottoscrizione con la __________ del contratto finalizzato
alla presentazione di nuovi clienti
Motivo per il quale non
possono essere prese in considerazione, per giustificare i costi sostenuti, le
affermazioni contenute nello scritto del 2 dicembre 2022 della __________
all’Ispettorato fiscale, secondo cui: “Nel corso dell’anno 2020 __________ è
stata acquistata da __________ ed ha contribuito ad un importante sviluppo
commerciale e relazionale per quanto concerne il tessuto italiano e della
Svizzera italiana, per tutto questo servizio la __________ chiese un contratto
tra le parti e chiese inoltre di riconoscerle una fee sui lavori effettuati con
i clienti passati tramite il canale __________”.
Come sostenuto
dall’Ispettorato fiscale, non vi è evidenza agli atti di un’opera di procacciamento
di clienti prestata dalla __________ alla __________
Dalla verifica condotta
dall’Ispettorato fiscale non è neppure stato possibile riscontrare la
registrazione di ricavi provenienti dalla società __________, mentre, per
quanto riguarda la __________, risulta unicamente un’esigua entrata rispetto a
quelle asseritamente prospettate. In altri termini, non è stato possibile
documentare i contratti e le relazioni d’affari sulle quali sono state stabilite
le pretese “fees” da retrocedere alla __________.
Oltre a ciò, come
correttamente rilevato dall’autorità fiscale, anche volendo partire
dall’ipotesi dell’esistenza dei contratti stipulati tramite l’intervento della __________,
la contribuente non ha mai indicato chi, all’interno della __________, avrebbe
fornito la consulenza. Difficilmente ipotizzabile che si sia trattato di __________,
la quale, da quanto si apprende dagli atti, lavorava alle dipendenze della __________
quale “responsabile vendite dell’__________”, che è un negozio di
abbigliamento, ma che era già impiegata sotto la precedente gestione, quella di
__________, quando scopo sociale dell’azienda era la gestione di saloni da
parrucchiere (cfr. doc. 8 alle Osservazioni UTPG).
Di fatto, la società non
ha comprovato l’esistenza della prestazione e della relativa controprestazione,
non ottemperando, in tale maniera, all’onere della prova che le pertoccava. D’altra
parte, come ha sottolineato l’Ispettorato fiscale, la fatturazione dei costi
litigiosi ha consentito alla ricorrente di ridurre l’utile, aumentando i ricavi
della __________, che era in perdita.
4.
Prestazione concessa ad un azionista o a una persona vicina
4.1.
Il
Tribunale federale ha affermato che non è necessaria la prova diretta del fatto
che il beneficiario della prestazione sia un azionista o una persona vicina.
Ciò può essere presunto, nel caso in cui non sia possibile trovare alcuna altra
spiegazione dello svolgimento dell’operazione insolita e questa conclusione si
imponga (cfr. p. es. la sentenza 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14 gennaio
2015 consid. 6.4 e riferimenti).
4.2.
Vista la fattispecie
appare innegabile la stretta vicinanza delle società __________. Egli è
subentrato dal 10 ottobre 2018 nella __________ Sagl al precedente proprietario
__________, il quale si occupava di gestire saloni da parrucchiere unisex (cfr.
scopo sociale della __________ sino al 23.12.2020 [poi divenuta, da tale data __________]),
divenendo socio e gerente con diritto di firma individuale. Per quanto concerne
la RI 1, dagli atti emerge che __________ ed il figlio erano dipendenti della
stessa. Già nel contesto della procedura fiscale 2016, invero erano state
riprese nell’utile aziendale della __________, delle prestazioni valutabili in
denaro (per fr. 34'300.-). Le stesse erano legate ai costi, molto importanti,
di due veicoli, che non erano contabilizzati fra gli attivi societari ma che
erano di proprietà di __________ e di __________ __________. Dalle fatture
assunte dalla società si evinceva sia il pessimo stato dei veicoli sia la
natura privata degli stessi (importazioni a nome della persona fisica). Pure
nel 2017 è avvenuta una ripresa nell’utile, ancora a titolo di distribuzione
dissimulata, quando __________ e __________ __________ hanno venduto le loro
vetuste automobili alla __________ ad un prezzo troppo elevato per rapporto al
loro valore commerciale.
A comprova della stretta
vicinanza di __________ alla __________ vi è pure lo scritto del 12 maggio 2023
(doc. 15, Osservazioni UTPG), con il quale, a seguito dell’incontro del 26
aprile 2023 con l’Ispettorato fiscale, è stato lo stesso __________ a fare il
punto della situazione circa le varie richieste di informazioni.
Appare pertanto più che
condivisibile la conclusione alla quale è giunta l’autorità fiscale la quale in
sostanza ha rilevato che l’operazione di fatturare una prestazione non
documentata né giustificata, ed accreditare l’importo all’altra società (in
perdita) è stata possibile unicamente per il fatto che entrambe le società sono
dominate da __________. Del resto, nonostante __________ risulti iscritto nel
registro delle azioni di __________, tuttavia dalle dichiarazioni fiscali dal 2018
al 2022 “non risultano né le azioni in oggetto né mezzi sufficienti al loro
acquisto”, sicché, con ogni probabilità, l’amministratore unico, detiene le
azioni di __________ unicamente a titolo fiduciario (osservazioni UTPG, p. 7).
5. Commisurazione della prestazione valutabile in denaro
5.1.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini
del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la
prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la
determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va
posto a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, il valore economico reale è di principio costituito dal
prezzo che sarebbe disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio
su di un mercato libero ed aperto (sentenze
2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.3; 2C_876/2012 del 3.4.2014, consid. 5.4;
2C_788/2010 del 18.5.2011 consid. 4.1; 2C_275/2010 del 24.8.2010 consid. 3.1; DTF
107 Ib 325 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale del 26 novembre 2003 n.
2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3).
5.2.
Appare evidente, che la
prestazione per “costi pubblicitari e consulenza” da parte della __________
non è avvenuta – poiché non è stata documentata -, motivo per il quale, a
giusta ragione, l’UTPG ha ripreso nell’utile sia le cosiddette spese
“pubblicitarie” sia i costi di consulenza.
6. Carattere
riconoscibile della distribuzione dissimulata di utile
Secondo la
giurisprudenza il carattere riconoscibile della distribuzione dissimulata di
utile è presunto se la sproporzione tra le prestazioni è manifesta (sentenza TF
2C_11/2018 del 10 dicembre 2018, consid. 7.8.).
Considerandi
II. Doppia
imposizione intercantonale
7.
7.1.
Da
ultimo la ricorrente lamenta una doppia imposizione intercantonale, lasciando
intendere di essere già stata imposta, per il medesimo periodo fiscale anche nel
Canton Zurigo.
Nelle osservazioni al
ricorso (p. 8), l’UTPG rileva che la “prima presa di contatto” da parte
dell’autorità fiscale del Canton Zurigo e la prima decisione emessa da
quest’ultima (con la quale peraltro stabilisce che la sede statutaria nel
Canton Zurigo costituisce uno “Scheindomizil” e che il diritto di
assoggettamento illimitato compete al Canton Ticino) risale al 2020. Non vi
sarebbe pertanto, per il 2019, alcun caso di doppia imposizione intercantonale.
7.2
Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è
vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza
se un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il
medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale), oppure se un Cantone,
violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della
propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 148 I 65 consid. 3.1).
7.3
Come facilmente evincibile,
dalla sola disamina del Registro di commercio, il trasferimento di sede formale
dal Canton Ticino al Canton Zurigo è avvenuto unicamente il 30 marzo 2020. Ad
ogni modo, come giustamente rilevato dal fisco ticinese, le stesse autorità
fiscali zurighesi, con decisione del 26 gennaio 2023, hanno stabilito che, per
il 2020, la RI 1 non è imponibile, siccome alla sede statutaria di Zurigo
esiste unicamente un domicilio “fittizio” (Scheindomizil), in quanto il
luogo dell’amministrazione effettiva è ubicato in Ticino.
A ciò si aggiunge che, il
12.
dicembre 2022 si è tenuta un’audizione proprio in merito alla questione
dell’assoggettamento, nell’ambito del quale è stata accettata l’imposizione
illimitata nel Canton Ticino per l’intero periodo fiscale 2020, come anche per il
2021.
ed il 2022.
Sicché non esiste né un
caso di doppia imposizione effettiva né tantomeno virtuale.
Anche su questo punto il
ricorso dev’essere respinto.
8.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 3’500.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: