80.2024.99
Imposta sugli utili immobiliari: utile imponibile, costi di investimento, spese di riattazione subito dopo l’acquisto solo parzialmente deducibili, spese per il risanamento energetico non deducibili
9 ottobre 2024Italiano21 min
a __________ il foglio __________, quota di PPP di 500‰, comproprietà del fondo base part. n. __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.99
Lugano
9 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 maggio 2024 contro la decisione del 25 aprile 2024 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Fatti
A. Con atto pubblico del
27 gennaio 2023, iscritto a Registro fondiario l’8 marzo 2023, RI 1 ha venduto
a __________ il foglio __________, quota di PPP di 500‰, comproprietà del fondo base part. n. __________,
con diritto esclusivo sull’appartamento n. 1, al prezzo di fr. 930'000.–.
L’appartamento era stato acquistato il 17 maggio 2013 al prezzo di fr.
510'000.–.
B. Nella dichiarazione
per l’imposta sugli utili immobiliari, inoltrata il 24 aprile 2023, il
venditore ha indicato di aver conseguito un utile imponibile pari a fr. 81'319.–,
corrispondente a un’imposta di fr. 11'384.60.-. Dal valore di alienazione (fr.
930'000.–) aveva dedotto il valore di acquisto di fr. 510'000.–, costi di
costruzione e miglioria per complessivi fr. 287'764.–, costi di acquisto e di
vendita per complessivi fr. 10'853.– e provvigioni versate pari a fr. 40'064.–.
C. Con decisione del 26
luglio 2023, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato al venditore la tassazione
dell’imposta sugli utili immobiliari, determinando un utile imponibile di fr.
276'737.– e un’imposta corrispondente di fr. 38'743.20.-. Rispetto alla
dichiarazione presentata, l’UT ha riconosciuto solo parzialmente le deduzioni
per i costi di costruzione e miglioria, per un importo complessivo di fr.
92'964.–, e quelli di acquisto e vendita, per un totale di fr. 10'235.–, mentre
per le provvigioni versate l’UT ha riconosciuto pienamente la deduzione
dichiarata dal contribuente per un importo totale di fr. 40'064.–. L’autorità
fiscale ha motivato la sua decisione, affermando che parte delle spese qualificate
dal contribuente come migliorie erano considerate manutenzione e/o gestione
secondo quanto previsto dalla circolare N. 7/2023 della Divisione delle
contribuzioni. Inoltre, ha precisato che i costi relativi alle cartelle
ipotecarie non erano deducibili.
D. Con scritto del 21
agosto 2023, il contribuente ha presentato reclamo contro la decisione TUI
intimata il 26 luglio 2023, contestando il mancato riconoscimento di tutti i
costi di costruzione e miglioria da lui sostenuti
Con decisione del 25
aprile 2023, l’UT ha parzialmente accolto il reclamo. Dopo “verifica
dell’incarto”, l’UT “ha valutato che le spese per il rifacimento della
cucina e dei bagni sono deducibili in ragione del 50%”. Per contro, l’UT ha
confermato che “tutti gli interventi volti al risanamento e risparmio
energetico, nonché alla protezione dell’ambiente, non sono ammessi quali costi
di miglioria ai sensi della vigente circolare sulle deduzioni della sostanza
immobiliare privata. Così come pure non vengono ammesse le spese di gestione
e/o già ammesse in sede di tassazione ordinaria”. A seguito di tale
decisione, l’importo totale dei costi di costruzione e miglioria era salito da
fr. 92'964.– a fr. 130'389.–. L’imponibile ammontava di conseguenza a fr.
239'312.– e l’imposta a fr. 33'503.70.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’RA 1,
impugna la decisione dell’autorità di tassazione e chiede la deduzione dei costi
complessivi di fr. 287'764.– per interventi di miglioria effettuati su diversi
anni fiscali (2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, e 2021). A suo avviso, tali
spese dovrebbero essere considerate integralmente come costi di investimento, e
non essere qualificate per la maggior parte spese di manutenzione. Dalla
documentazione prodotta risulterebbe che gli interventi, eseguiti in due tappe
con regolari licenze edilizie, hanno comportato una trasformazione sostanziale
dell’immobile, aumentando il suo valore di mercato da fr. 510'000.– a fr.
930'000.–. Tali interventi includerebbero modifiche strutturali e finiture di
pregio, classificabili come migliorie e non come spese di manutenzione
ordinaria. Contrariamente a quanto sostenuto dall’UT, i costi di miglioria non sarebbero
mai stati dedotti nella tassazione dell’imposta sul reddito dei periodi fiscali
precedenti né sarebbero stati considerati spese di gestione. L’UT avrebbe
erroneamente ritenuto alcune spese non ammissibili e avrebbe applicato una
deduzione parziale per cucine e bagni.
F. Nelle sue
osservazioni del 10 luglio 2024, l’UT propone di respingere il ricorso.
Innanzitutto, l’UT sottolinea che la giurisprudenza sul “risanamento totale”
degli immobili è stata abrogata. Ora, anche per interventi edilizi
significativi, è necessario analizzare ogni spesa in modo dettagliato per
distinguere tra migliorie deducibili e manutenzioni non deducibili. Questo
approccio tecnico consente di separare spese di miglioria da quelle di
manutenzione, come richiesto dalla legge. Pertanto, non è possibile escludere
automaticamente le spese di manutenzione basandosi solo su valutazioni
soggettive. È necessario effettuare una valutazione dettagliata e individuale
di ogni intervento edilizio.
Secondariamente, l’UT ricorda
che la distinzione tra spese di manutenzione e miglioria è complessa, poiché
alcune spese possono simultaneamente mantenere e accrescere il valore
dell'immobile. In tal caso, la Divisione delle contribuzioni opera una
suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di
manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile nella tassazione
ordinaria. Nel caso specifico, i lavori effettuati sull'immobile, distribuiti
su diversi anni, sono stati qualificati principalmente come sostituzioni e
manutenzione conservativa, non come trasformazioni rilevanti. Solo alcune
modifiche, come la demolizione e il riposizionamento della cucina e la
realizzazione di un bagno turco, sono state considerate migliorie.
Infine, in relazione
all’affermazione dell’insorgente, secondo cui non avrebbe fatto valere le
deduzioni nell’ambito dell’imposta sul reddito, l’autorità fiscale esclude che ciò
implichi automaticamente che debbano essere dedotte per l’imposta sugli utili
immobiliari.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato preleva
un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in
considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta,
il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari –
Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di
procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
1.2.
L'utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT). Tuttavia, se l'alienante è stato
proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di
stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale
valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
2. Nel caso in esame è
litigiosa la qualifica dei costi sostenuti dal ricorrente negli anni dal 2013
al 2023. Secondo il ricorrente sarebbero da considerare costi di costruzione o
di miglioria nella misura di fr. 287'764.–, mentre l’autorità fiscale ha
riconosciuto unicamente una deduzione di fr. 130'389.– a tale titolo, ritenendo
la differenza spese di manutenzione e di gestione.
3. 3.1.
Secondo l’art. 134 cpv. 1
LT, sono considerati costi d’investimento deducibili:
·
i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di
iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a
un mediatore;
·
i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato quali i
costi di costruzione e di miglioria, i contributi di miglioria, le tasse di
allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli art. 93 e seguenti
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
·
le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri
fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per
liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravano al momento del precedente
acquisto.
3.2.
Per
quanto attiene ai costi di costruzione e di miglioria, la loro computabilità
presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo alienato, cioè che
abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di fatto o di
diritto.
È
peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un
incremento di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato
all’aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente
all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata; sentenza TF del 22 febbraio 2018 in:
StE 2018 B 44.13.1 Nr. 8 consid. 3.3 e riferimenti).
Computabili sono in primo
luogo tutti i costi di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni,
prestazioni d’opera, canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino,
ecc. Il caso più importante è quello della costruzione su di un fondo non
edificato; vengono tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni
realizzate in relazione ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 258 e dottrina e
giurisprudenza ivi citate).
3.3.
Non
possono invece essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella
determinazione del reddito o dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria
(art. 134 cpv. 2 LT).
La
legge tributaria prevede in primo luogo la deduzione dai proventi della
sostanza immobiliare privata delle spese di manutenzione, dei premi di
assicurazione e delle spese di amministrazione da parte di terzi (art. 31 cpv.
2 LT). Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione
quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne
conservano l’uso e ne mantengono la redditività (p. es. RDAT II-1992 p. 207;
RDAT II-1993 p. 390). Ai fini della determinazione del reddito imponibile non
sono invece deducibili le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di
beni patrimoniali (art. 33 lett. d LT).
La
distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria tuttavia non sempre
è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di
salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo
il valore. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore
dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In
altre parole, le spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte
carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria.
Per
ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle contribuzioni suole
operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa in
percentuale, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non
deducibile (v. Circolare DdC no. 7/2023 dell’aprile 2023).
3.4.
Per quanto concerne
l’onere della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale
l'autorità deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il
carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133
Considerandi
II 153 consid. 4.3 p. 158).
4.
Come risulta
dall’elenco degli interventi intrapresi dal ricorrente, la maggior parte dei
lavori sono stati eseguiti dal maggio del 2013 all’autunno del 2014. Sono stati,
in particolar modo, rifatti i bagni e la cucina e i pavimenti. I costi
sostenuti nel 2013 ammontano a fr. 145'455.85 e nel 2014 a fr. 80'978.–. Nel
2016.
sono stati sostituiti porte e armadi a muro, per fr. 9'900.–. Lo stesso
insorgente qualifica questi primi lavori come tappa A. Ad essa è seguita una
tappa B, concentrata negli anni 2020 e 2021, in cui la casa è stata sottoposta
ad un risanamento dal profilo dell’isolamento termico. In particolare, è stato
realizzato il cappotto termico. Le spese sostenute nel 2020 ammontano a fr.
39'294.43 e nel 2021 a fr. 15'465.28. Nel 2023, poco prima della vendita, vi
sono stati ancora alcuni lavori (in particolare la posa di una tettoia) per
complessivi fr. 7'920.80.
Secondo l’insorgente, “i
lavori di miglioria eseguiti nell’appartamento in questione” avrebbero
“permesso di rivendere l’immobile acquistato per il prezzo di CHF 510'000.– a
CHF 930'000.–“. A suo avviso, si tratterebbe di “un risanamento totale
dell’immobile”.
5.
5.1.
Seguendo
lo stesso criterio adottato dal ricorrente, ci si confronta dapprima con i
lavori che hanno costituito la tappa A.
Va ricordato che, dal 1°
gennaio 2010, l’art. 32 cpv. 2 LIFD dichiara espressamente deducibili le spese
di riattazione di immobili di nuova acquisizione. L’art. 31 cpv. 2 LT è stato
modificato di conseguenza.
5.2
In una recente sentenza il
Tribunale federale ha ricordato la genesi della modifica legislativa in
questione. Secondo la risalente giurisprudenza Dumont, i costi dei
lavori di manutenzione effettuati immediatamente (cioè entro cinque anni) dopo
l’acquisto dell’immobile non potevano in linea di principio essere dedotti dal
reddito imponibile, nell’ambito dell’imposta sul reddito. Il Tribunale federale
aveva introdotto un’eccezione a partire dalla sentenza di principio DTF 123 II
218.
per quanto riguarda i costi di manutenzione di immobili appena acquisiti e
non trascurati, se si trattava della manutenzione periodica (e non di
recuperare la manutenzione trascurata); tali costi potevano quindi essere
dedotti dal reddito. Questo caso veniva tuttavia tenuto distinto da quello in
cui il nuovo proprietario rinnova l’immobile per aumentare il reddito da
locazione o da affitto o da quello in cui un immobile (anche abitato dallo
stesso proprietario) viene trasformato in tutto o in parte o viene sottoposto a
un cambio di destinazione.
Con la modifica della
legge in vigore dal 2010, il legislatore ha voluto abrogare la giurisprudenza Dumont.
Ciò comporta “che tutte le spese affrontate per riattare un immobile saranno
deducibili quali spese di manutenzione. L’abrogazione della prassi Dumont vale
parimenti per gli immobili di nuova acquisizione (ossia acquisiti negli ultimi
cinque anni). In questo modo prevale l’approccio tecnico obiettivo e non più
il punto di vista economico” (Rapporto della Commissione dell’economia e
dei tributi del Consiglio nazionale del 3 settembre 2007 sull’iniziativa
parlamentare Müller Philipp “Limitazione della pratica Dumont”, FF 2007
7201, 7211 cifra 3) .
5.3
Nonostante l’abrogazione
della prassi Dumont, il Tribunale federale, aveva deciso che il
risanamento totale e la trasformazione o l’ampliamento completi di un immobile
costituiscono una fabbricazione e i costi che ne derivano non sono nel loro
insieme deducibili dal reddito imponibile (cosiddetta “nuova costruzione in
senso economico”).
Tuttavia, con una sentenza
del 23 febbraio 2023 (n. 9C_677/2021, in DTF 149 II 27 = ASA 91 p. 680 = RF
78/2023 p. 456 = StE 2023 B 25.6 n. 91 = RDAF 2023 II 77), ha abbandonato anche
la giurisprudenza sulla nuova costruzione in senso economico. Ha infatti
ritenuto che, secondo i materiali legislativi, nel modificare l’art. 32 cpv. 2
LIFD, il legislatore intendeva accantonare “in tutti i casi” la concezione
economica, su cui si basava la giurisprudenza Dumont, a favore di una
concezione oggettivo-tecnica. I giudici hanno affermato di non comprendere
perché la figura della “nuova costruzione in senso economico” dovrebbe essere
esclusa, se si fonda a sua volta sulla concezione economica ed era stata una
parte essenziale della giurisprudenza Dumont. A loro avviso non sarebbe
quindi compatibile né con la lettera né con l’evoluzione nel tempo dell’art. 32
cpv. 2 LIFD una considerazione “economica” complessiva di un progetto di
risanamento totale, di ristrutturazione o di trasformazione di un immobile di
nuova acquisizione, in base alla quale la deduzione dei costi dal reddito
imponibile è completamente negata in modo schematico, quindi con riferimento
anche a quelle voci di costo che, se considerate individualmente, avrebbero
effettivamente carattere di spese di manutenzione in considerazione della loro
natura oggettivo-tecnica .
In conclusione, la Suprema
Corte ha stabilito che, secondo la volontà del legislatore, per tutti i lavori su
un immobile di nuova acquisizione – come per tutti gli altri costi immobiliari
– si deve stabilire individualmente tenendo conto della loro natura
tecnico-oggettiva – e con la collaborazione del contribuente (art. 126 cpv. 1 e
2.
LIFD) – se servono a ripristinare uno stato precedente dell’immobile, e
comportano pertanto una conservazione del valore.
5.4
In una sentenza dell’11
febbraio 2015 (2C_674/2014 e 2C_675/2014), il Tribunale federale si è
confrontato con un ricorso, interposto dall’amministrazione fiscale del Canton
Vallese contro una sentenza della Commissione di ricorso in materia fiscale
dello stesso Cantone. I contribuenti avevano venduto un appartamento, dopo aver
rifatto la cucina, i bagni, i pavimenti e dopo aver ritinteggiato le pareti.
L’autorità fiscale aveva negato la deduzione delle spese sostenute, che aveva
qualificato manutenzione. La Commissione di ricorso, tuttavia, aveva accolto il
ricorso dei venditori, sostenendo che gli interventi effettuati prima della
vendita avevano “rimesso a nuovo” l’appartamento e ne avevano facilitato la
vendita. Il fisco cantonale aveva allora adito la Suprema Corte, che come detto
ha accolto il ricorso e annullato la decisione della Commissione di ricorso
cantonale. Il Tribunale federale ha ricordato che la deduzione delle spese
sostenute dipende dal fatto che siano servite alla manutenzione o a incrementare
il valore dell’immobile e non dal fatto che lo abbiano “rimesso a nuovo” o ne
abbiano favorito la vendita. Quando si tratta della sostituzione di cucine,
bagni e pavimenti, in particolare, si deve verificare se le nuove installazioni
hanno un valore o uno standard qualitativo superiore rispetto a quello
precedente. In tal caso, potrebbe essere giustificata una deduzione parziale
dei costi. L’Alta Corte ha allora rinviato gli atti al fisco cantonale, perché
procedesse al confronto del valore e della qualità delle installazioni
esistenti rispetto a quelle nuove.
Da parte sua, la Camera di
diritto tributario, in una sentenza del 4 aprile 2022 (n. 80.2022.23), ha a sua
volta affermato che la deduzione delle spese sostenute dal venditore di un
immobile dipende dal fatto che siano servite alla manutenzione oppure a
incrementare il valore dell’immobile e non dal fatto che lo abbiano
"rimesso a nuovo" o ne abbiano favorito la vendita.
5.5
Per quanto concerne la
tappa A dei lavori eseguiti dal ricorrente, si tratta evidentemente di
interventi su un immobile di nuova acquisizione. Bene ha fatto allora
l’autorità di tassazione a procedere ad un esame analitico delle singole spese,
per stabilire, in base al criterio oggettivo-tecnico, se fossero qualificabili
come spese di riattazione o di miglioria. Sarebbe per contro in contrasto con
la legge una qualifica globale di tali costi come migliorie, per il solo fatto
che hanno comportato un aumento di valore dell’immobile. Se si procedesse in
tal modo, infatti, si adotterebbe il criterio soggettivo-economico, che il
legislatore ha espressamente ripudiato, modificando l’art. 32 cpv. 2 LIFD.
Dalla notifica inoltrata
il 2 maggio 2013 all’Ufficio tecnico del Comune di __________ si apprende che
il contribuente si accingeva a posare nuovi pavimenti in cemento resina, una
nuova cucina, nuovi bagni e a dare una “imbiancata generale”.
Nella maggior parte dei
casi, l’UT ha ammesso in deduzione, considerandoli spese di miglioria, un terzo
dei costi sostenuti per il rifacimento dei bagni, della cucina e dei pavimenti
e per i lavori di pittura. In particolare, sono stati riconosciuti costi per
fr. 52'990.–, per il 2013, e per fr. 23'549.–, per il 2014.
Lo stesso insorgente non
contesta il calcolo proporzionale intrapreso dall’autorità di tassazione né
comprova l’esistenza di singoli interventi che avrebbero aumentato il valore
dell’immobile, ma si limita a chiedere che tutte le spese siano qualificate
costi di investimento, trattandosi di “un risanamento totale dell’immobile”.
Per le ragioni esposte, un simile ragionamento non può essere seguito. Il
calcolo dell’UT, alquanto favorevole al ricorrente, non può essere messo in
discussione.
6.
6.1.
Come
già ricordato, la cosiddetta tappa B dei lavori intrapresi dal contribuente è
consistita essenzialmente nel miglioramento dell’isolazione dell’immobile.
6.2
Per l’art. 32 cpv. 2
seconda frase LIFD, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019, il
Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti
destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono
essere assimilati alle spese di manutenzione.
L’art. 9 cpv. 3 LAID ha
pressoché l’identico tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD. Per quanto concerne gli
investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente,
precisa che i Cantoni possono prevedere deduzioni per la protezione
dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di
monumenti storici. L’art. 9 cpv. 3 lett. a LAID indica che il
Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni
quali investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione
dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale. Per l’art. 32 cpv. 2 seconda frase LT, nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2019, gli investimenti destinati al
risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente sono assimilati alle spese
di manutenzione nella misura stabilita per l’imposta federale.
6.3
Ai fini dell’applicazione
dell’art. 32 LIFD, il Consiglio federale ha precisato che per «investimenti
destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente» si intendono
le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il
consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili, e che tali provvedimenti
riguardano l’installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti
nonché la sostituzione di quelli vecchi, in edifici esistenti (art. 1
dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili della sostanza
privata nel quadro dell’imposta federale diretta del 9 marzo 2018 [RS 642.116],
in vigore dal 1.1.2020; per i periodi precedenti cfr. art. 5 dell’Ordinanza
concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in
materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992); tuttavia, quando i
provvedimenti sono sovvenzionati da collettività pubbliche, il contribuente può
dedurre soltanto le spese che deve sopportare personalmente (art. 1 cpv. 2
Ordinanza cit.).
Il Dipartimento federale
delle finanze ha provveduto a sua volta a precisare quali siano i provvedimenti
che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a fare uso di
energie rinnovabili, proponendo un elenco esemplificativo, nel quale rientrano
i provvedimenti per limitare la perdita di energia dall’involucro
dell’edificio, i provvedimenti per un’utilizzazione razionale dell’energia
degli impianti domestici, gli investimenti per analisi di economia energetica,
l’elaborazione di piani di ottimizzazione energetica, gli investimenti per la
sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo di energia elettrica, quali
fornelli, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, impianti
di illuminazione, ecc., compresi nel valore dell’edificio (art. 1
dell’Ordinanza concernente i provvedimenti per un’utilizzazione razionale
dell’energia e per l’impiego di energie rinnovabili, del 24 agosto 1992 [RS
642.116.1]).
Simili interventi – per
esplicita volontà del legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di
manutenzione, anche se contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile
(sentenza TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: RF 68/2013
p. 318).
6.4
Nel 2020 e nel 2021 il
ricorrente ha intrapreso lavori finalizzati alla limitazione della perdita di
energia dall’involucro dell’edificio, sulla base di una perizia termica della __________
SA.
Fra i provvedimenti
contemplati dall’art. 1 lett. a dell’Ordinanza concernente i
provvedimenti per un’utilizzazione razionale dell’energia e per l’impiego di
energie rinnovabili rientrano in particolare quelli per isolare termicamente
pavimenti, pareti, tetti e soffitti dal clima esterno, da locali non riscaldati
oppure dal suolo, come pure per sostituire le finestre con altre, migliori dal
profilo energetico, per ermetizzare gli spifferi e per installare tramezzi
paravento non riscaldati.
La decisione dell’autorità
di tassazione di negare la deduzione di tutte le spese legate al risanamento
termico dell’edificio è pertanto conforme alla legge e alla prassi in materia,
secondo cui tutti questi interventi, anche se comportano un incremento di
valore dell’immobile, sono assimilati a spese di manutenzione e dedotti
pertanto dal reddito imponibile. Ne è conseguentemente esclusa la deduzione nel
calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari.
7.
Poco prima della
vendita, il ricorrente ha ancora intrapreso lavori vari, per un ammontare
complessivo di fr. 7’920.80.
In particolare, sono stati
posati una tettoia e dei porta tende. I costi corrispondenti, per un totale di
fr. 5'149.– sono stati riconosciuti come costi di miglioria, trattandosi di
installazioni nuove.
Per il resto, gli
interventi sono consistiti in riparazioni e sostituzioni di installazioni già
esistenti (p. es. spostamento della vasca idromassaggio e della sauna, piccoli
lavori di elettricista, intervento dello spazzacamino).
Anche a questo riguardo la
decisione dell’autorità fiscale si rivela conforme al diritto applicabile.
8.
L’insorgente
sostiene infine di non aver chiesto in deduzione le spese litigiose nell’ambito
dell’imposta sul reddito.
Come già ricordato, le
stesse spese non possono essere dedotte nel calcolo sia dell’imposta sul
reddito sia dell’imposta sugli utili immobiliari.
Se un contribuente ha
sostenuto spese di manutenzione, ma non sono state dedotte nell’ambito
dell’imposta sul reddito per ragioni fattuali (p. es. dichiarazione
incompleta), non può poi pretendere di riqualificarle in spese di miglioria per
poterle dedurre dall’utile immobiliare, ma deve rispondere della dichiarazione
fatta a suo tempo (sentenza TF 2C_425/2020 consid. 3.5.4).
Ne consegue che la
semplice circostanza che le spese non siano state dedotte nel calcolo
dell’imposta sul reddito dei periodi fiscali interessati non giustifica che
siano dedotte dall’utile immobiliare al momento della vendita dell’immobile.
9.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: