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Decisione

80.2025.1

Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo del dispendio, evoluzione patrimoniale, ammanco, mancata prova del ricavo da vendita di titoli e di una donazione

26 marzo 2025Italiano27 min

errore nel calcolo del dispendio. Sosteneva che l’UT avesse erroneamente computato

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.1

80.2025.2

Lugano

26 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 2 gennaio 2025 contro la decisione del 4 dicembre 2024 in materia di IC e

IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 e RI 2,

domiciliati a __________, nella propria dichiarazione d’imposta del 2017

dichiaravano un reddito imponibile di fr. 106'269.-- ed una sostanza imponibile

negativa di fr. 715'911.--, al netto di debiti privati pari a fr. 1'780'000.--.

In particolare, la sostanza mobiliare era composta da 23 azioni al portatore

della __________, da fr. 10'000.-- di numerario e, per il resto, da capitali

depositati su diversi conti bancari.

B. Con

decisione del 3 novembre 2021, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito

UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2017, nella quale

commisurava il reddito imponibile in fr. 203'700.-- per l’IC (fr. 198'000.--

determinante per l’aliquota) in fr. 207'200.-- per l’IFD (fr. 201'500.--

determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 0.--. In

particolare, rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti, l’autorità fiscale

aveva aggiunto l’importo di fr. 80'000.-- alla voce “Altri redditi” con

l’indicazione “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte

stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

C. Con reclamo

dell'11/12 novembre 2021, i contribuenti, rappresentati daRA 1, contestavano la

decisione di tassazione non riuscendo a trovare spiegazione per l’“enorme”

aumento di reddito.

D. a.

Facendo seguito ad una

richiesta di informazioni dell’autorità fiscale del 5 luglio 2022, con scritto

del “23/26 settembre 2022”, il rappresentante dei contribuenti lamentava un

errore nel calcolo del dispendio. Sosteneva che l’UT avesse erroneamente computato

un’uscita di fr. 50'000.-- per l’acquisto di titoli mentre RI 1 avrebbe invece

incassato tale somma dalla vendita di azioni della __________ ad un suo

collaboratore, evidenziando come il patrimonio presente nei conti dei coniugi __________

fosse passato da fr. 25'000.-- nel 2016, a fr. 80'000.-- nel 2017 per poi

arrivare a fr. 65'000.-- nel 2018. Lamentava inoltre che non fosse stato preso

in considerazione il fatto che RI 2 possedeva due appartamenti a __________, dai

quali conseguiva dei, seppur modesti, redditi da pigione. La stessa avrebbe poi

ereditato dal padre “USD 80’000/85’000” che avrebbe portato in Svizzera

dall’Ucraina poco alla volta, in occasione dei suoi frequenti viaggi a __________.

Facendo riferimento ad un preteso “Gentlemen agreement” fra RI 1,

presidente del CdA, e l’UTPG per una tassazione favorevole della __________,

insinuava che la decisione impugnata avesse lo scopo di aggiungere “alla

tassazione privata dei signori __________” ciò che era stato “tolto in tasse”

alla persona giuridica.

b.

Con e-mail del 18 ottobre

2022, l’Ufficio di tassazione chiedeva chiarimenti in merito al fatto che,

nonostante la pretesa vendita delle azioni della __________ nel 2017, le azioni

dichiarate fossero ancora 23, ovvero lo stesso numero di quelle possedute alla

fine del periodo fiscale precedente. Evidenziava inoltre come l’uscita

monetaria indicata nel calcolo del dispendio fosse riferita all’acquisto dell’auto

Audi R8. Attribuiva infine ai reclamanti un termine fino al 12 novembre 2022

per produrre la seguente documentazione:

·

Copia del contratto di vendita delle

azioni __________ e documentazione bancaria a comprova dei capitali incassati a

seguito della vendita (specificare la data di vendita delle azioni);

·

Documentazione bancaria a comprova

dei prelevamenti effettuati (avvisi di addebito). Si prega di voler specificare

gli elementi presenti nella massa ereditaria e di volerci indicare il loro

stato alla fine del periodo fiscale 2017.

c.

Con e-mail dell’8 novembre

2022, il rappresentante dei contribuenti produceva una dichiarazione della

madre di RI 2, munita della sua firma autenticata, con la quale la medesima confermava

di aver “regalato” alla figlia euro 75'000 in contanti provenienti dai suoi

risparmi personali e dall’eredità del marito __________. Il rappresentante dei

contribuenti spiegava quindi che un totale di euro 60'000 sarebbe stato portato

in Svizzera, passando dall’Italia, in occasione di tre viaggi a __________ dei

coniugi __________. Accludeva inoltre i giustificativi dei pagamenti ricevuti

da RI 1 per la vendita delle sue azioni della __________ al dipendente della

stessa __________.

d.

Con e-mail del 16 novembre

2022 l’autorità fiscale chiedeva la produzione degli avvisi di accredito

relativi al versamento in contanti degli importi portati in Svizzera dall’__________.

e.

Il rappresentante dei

contribuenti rispondeva con e-mail del 7 dicembre 2022. In sostanza affermava

che il denaro proveniente dall’eredità paterna di RI 2 veniva custodito dalla

madre in __________ in euro contanti. Quando la figlia rientrava in Ticino ne

portava con sé euro 10'000 o 20'000 a seconda che ci fosse con lei o meno il marito.

Una volta introdotti in Svizzera, questi soldi venivano tenuti in cassaforte

per poi essere spesi “per la famiglia”. Ribadiva inoltre la tesi secondo cui

l’UT avrebbe erroneamente computato un’uscita per l’acquisto di titoli anziché

un reddito derivante dall’alienazione di parte delle azioni della __________

detenute da RI 1 ad un suo collaboratore.

E. Con decisione su

reclamo del 4 dicembre 2024, l’UT confermava la decisione di tassazione con la

seguente motivazione:

Nel

caso specifico, la documentazione presentata a sostegno della donazione

ricevuta è considerata insufficiente, per tanto l'importo ricevuto in donazione

non può essere considerato nel calcolo entrate/uscite 2017.

Per

quanto concerne invece la vendita delle azioni __________, si rileva che, nel

corso dei periodi fiscali 2015 e 2016, il contribuente ha effettivamente

venduto parte delle sue azioni ma non risulta alcuna vendita nel corso

dell'anno 2017 (il numero di azioni __________ non è infatti mutato ed è

rimasto il medesimo rispetto a quello dichiarato alla fine del periodo fiscale

2016).

Visto

quanto sopra esposto, è confermato un reddito d'altra fonte pari a CHF 80’000.-.

[…]

i

contribuenti, per tramite del loro rappresentante, contestano raggiunta di un

reddito d'altra fonte di CHF 80'000.- per insufficienza di disponibilità

finanziaria.

Secondo

il rappresentante, nel calcolo del dispendio non si è tenuto conto di CHF

50'000.- derivato dalla vendita di azioni __________ e la signora __________,

nel febbraio 2017, ha beneficiato di una donazione da parte della madre,

residente in Ucraina, di 75'000.- euro a contanti (i fondi derivano in parte

anche dall'eredità ricevuta dalla signora dopo la morte del marito).

L'importo

ricevuto in donazione è stato trasferito in Svizzera in contanti e, in seguito,

non è stato versato su nessun conto svizzero: per tanto non esiste alcun tipo

di documentazione a comprova dell'entrata di questi introiti. A disposizione

dell'autorità rimane unicamente lo scritto della madre della contribuente in

cui attesta di aver effettuato una donazione a favore della figlia.

Secondo

la giurisprudenza, se, di norma, per una donazione proveniente dalla Svizzera è

sufficiente indicare semplicemente nome e indirizzo del donante, per le

donazioni provenienti dall'estero, il fisco ha il dovere di esigere dal

contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un

maggiore rigore d’indagine [sic!], così da garantire la generalità dell'imposta

e la parità di trattamento tra gli amministrati.

Sempre

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente non è in

grado di produrre le prove che gli sono state richieste, l'autorità fiscale non

può prendere in considerazione queste entrate nel calcolo della disponibilità

finanziaria in applicazione alle regole generali concernenti l'onere

probatorio.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 2 e RI 1, sempre rappresentati dalla

RA 1, impugnano la decisione di tassazione su reclamo IC e IFD 2017, lamentando

la presa in considerazione di un reddito inesistente, frutto di un “fraintendimento”

che ancora oggi non riescono a spiegarsi. Nel periodo fiscale 2016 avrebbero disposto

di fr. 40'000.-- “sui loro conti e in casa” e non comprendono perché “in una

certa misura questo non viene tenuto in considerazione”. Ribadiscono di non

aver acquistato alcun titolo ma di aver conseguito un reddito dalla vendita di

azioni. Deducendo “l’acquisto delle azioni dal totale”, non vi sarebbe quindi

un’eccedenza negativa ma almeno “CHF 40’000/45'000 di attivo”. Rimproverano

inoltre all’autorità di tassazione di non averli mai convocati in audizione,

nonostante le ripetute richieste degli “ultimi 7-8 anni”.

G. Nelle proprie

osservazioni del 10 gennaio 2025, l’Ufficio di tassazione rileva come le

critiche relative alla scarsa chiarezza della decisione impugnata evidenzino in

realtà la mancata comprensione del funzionamento del calcolo del dispendio. Aggiunge

inoltre che non vi sarebbe stata alcuna utilità nel convocare i contribuenti

per un’audizione.

Con replica del 28 gennaio

2024, il rappresentante dei ricorrenti rimprovera all’UT di aver emesso una

decisione “non chiara” e di non aver risposto alle richieste di spiegazioni. Ad

ogni modo, in ragione degli argomenti esposti con il ricorso, il calcolo del

dispendio “rimane sempre a favore dei sig.ri RI 2”, senza considerare

poi la “questione dell’eredità del padre” di RI 2 consegnata alla madre

e “portata in Ticino di volta in volta”.

Diritto

1. 1.1.

In primo luogo, il

rappresentante dei ricorrenti lamenta di non essere stato convocato

personalmente nonostante le sue numerose richieste.

1.2.

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.

5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Per

quanto concerne la censura secondo cui l’autorità di tassazione non avrebbe

convocato la reclamante, va ricordato che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv.

1 LIFD stabiliscono che, nella procedura di reclamo contro una decisione di

tassazione ordinaria, l’autorità di tassazione prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente

tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la

tassazione anche a svantaggio del medesimo.

la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale

diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto di essere

convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost.,

poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di

essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di

essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

Come

ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di

procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di

tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui

[solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni

anche oralmente; sentenza TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 3.2).

1.3.

Nel

caso in disamina, dopo aver ricevuto la dichiarazione d’imposte per il 2017

l’Ufficio di tassazione si è rivolto alla RA 1 con una richiesta di

informazioni.

Anche

dopo aver esaminato il reclamo, l’autorità fiscale ha ritenuto necessario

inviare al rappresentante dei ricorrenti un’articolata richiesta di

documentazione, con la comminatoria che se non avesse trasmesso quanto

richiesto, avrebbe deciso sulla base della documentazione già a sua disposizione.

Sono poi seguiti numerosi scambi di e-mail fra l’UT e la __________. L’autorità

di tassazione ha quindi dato modo ai reclamanti di esprimersi e di produrre

prove pertinenti a sostegno del proprio reclamo, rispettando il loro diritto di

essere sentiti. Ciononostante, i contribuenti non sono riusciti ad apportare la

documentazione richiesta sicché l’UT ha confermato la propria decisione.

Questa

prima censura deve pertanto essere rigettata.

Considerandi

2.

2.1.

Nel merito, contestata è

l’aggiunta di altri redditi sulla base del calcolo del dispendio allestito

dall’Ufficio di tassazione. I ricorrenti sostengono che i dati delle entrate e

delle uscite sarebbero errati.

2.2

Secondo gli articoli 123

cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il

contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa

ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla

collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente

(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario

per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e

200.

cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in

modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare

i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di

tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla

luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a

proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione

patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è

in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.

Secondo gli articoli 130

cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione

esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure

se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la

legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dall’adempimento di due

condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi

procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale

di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due

condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione,

basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di

tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la

giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione

d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso

dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a

quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza

TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

2.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, una tassazione d’ufficio può essere intrapresa non solo

se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili, ma anche quando le circostanze di fatto

determinanti per la tassazione non possono essere accertate, sebbene il

contribuente non abbia violato alcun obbligo procedurale, vale a dire se

l'incertezza dei dipende da altre ragioni, che non possono essere superate

(sentenza 2C_179/2016 e 2C_180/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 3.1 e

giurisprudenza citata; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura

di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 41 ad art. 130 LIFD, p. 2203).

2.4

Al

contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre

spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non

sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere

provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le

conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di

elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al

contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento

dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente

comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge

alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà

procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi

del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2

LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).

3.

3.1.

Nel caso concreto,

nonostante abbia rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, l’autorità

di tassazione ha rivalutato il reddito imponibile nella misura corrispondente

all’ammanco scaturente dal calcolo delle entrate e delle uscite 2017. Non

avendo l’insorgente dimostrato né la vendita di azioni della __________ nel

periodo fiscale in questione né le pretese donazioni ricevute sotto forma di

numerario da parte della madre di RI 2, questi elementi non sono stati presi in

considerazione.

3.2

L’Ufficio di tassazione ha

stabilito il calcolo del dispendio sulla base dei seguenti elementi:

Attivi

1.1.2017

31.12.2017

Entrate

Uscite

Titoli

29’690

80’065

50’375

23.

azioni __________

23’000

23’000

Numerario

10’000

10’000

Acquisto auto

54’776

Passivi

1.1.2017

31.12.2017

Debiti

1'785’583

1'780’783

4’800

Redditi

Salario

112’160

Reddito da titoli

68.

Affitti

24’000

Oneri

Spese professionali

4’200

Oneri assicurativi

13’596

III Pilastro B

5’079

Spese di manutenzione

4’000

Spese titoli

236.

Interessi passivi

29’569

Imposte

12’224

Imposte comunali valutate

5’681

Totali

136’228

184’536

Fabbisogno

30’000

Totali

136’228

214’536

Eccedenza

- 78’308

3.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione patrimoniale del

contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di tassazione ha il diritto

di aggiungere ai redditi dichiarati un importo aggiuntivo stabilito per

apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne l'inesattezza (sentenza

TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.4, in StR 72/2017

p. 413).

3.4

I contribuenti contestano

l’ammanco risultante dal calcolo del dispendio intrapreso dall’autorità di

tassazione, sostenendo che non sarebbe stati presi in considerazione i fr.

40'000.-- presenti sui propri conti e in numerario alla fine del 2016.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’UT non sarebbe inoltre stato acquistato

alcun titolo nel periodo fiscale in questione ma, piuttosto, RI 1 avrebbe

venduto “le azioni della sua azienda” a due dipendenti.

4.

4.1.

La

prima censura degli insorgenti concerne l’importo di fr. 50'375.--, inserito

dall’UT fra le uscite del periodo fiscale litigioso.

4.2

Secondo l’art. 126 cpv. 1

LIFD, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta. Deve segnatamente fornire, a domanda

dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri

contabili, giustificativi ed attestati, come anche documenti concernenti le

relazioni d’affari (cpv. 2). Di analogo tenore l’art. 200 cpv. 1 e 2 LT

Di norma, solo il

contribuente può fornire informazioni complete sulla propria situazione

finanziaria. L'obbligo di indagine dell'autorità di accertamento è quindi

relativizzato dall’obbligo di collaborazione del contribuente. Quest’ultimo

deve fare tutto il possibile per consentire una valutazione completa e

corretta.

Non solo deve presentare

all'autorità competente una dichiarazione dei redditi completa e veritiera, ma

deve anche dimostrarne la correttezza e fornire all'autorità di accertamento,

su richiesta, informazioni su tutto ciò che può essere rilevante ai fini

dell'accertamento (sentenza TF 2C_404/2019 del 29.1.2020, consid. 2.1.).

4.3

Anzitutto è necessario chiarire

un equivoco alla base della critica riguardante un presunto “banale errore”

dell’Ufficio tributario il quale, anziché considerare un reddito derivante

dalla vendita di azioni della __________ da RI 1 a due suoi collaboratori, avrebbe

erroneamente trattato tale operazione come un suo acquisto computando un’uscita

di fr. 50'375.-- nel calcolo del dispendio.

L’autorità fiscale non ha computato

ai ricorrenti alcuna uscita relativa all’acquisto di titoli, né del resto gli

atti contengono alcuna informazione a tal riguardo. In effetti, l’uscita di fr.

50'375.-- si riferisce alla variazione patrimoniale degli averi presenti sui

conti dei contribuenti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, e ciò è

facilmente desumibile confrontando le cifre dichiarate dai contribuenti negli

elenchi dei titoli e di altri collocamenti di capitali per gli anni 2016 e

2017.

Una conferma tangibile che

l’UT non ha preso in considerazione alcun acquisto o vendita di azioni della __________

è fornita dal numero di azioni (23) riportato alla voce attivi nel calcolo del

dispendio, corrispondente esattamente al dato utilizzato per la tassazione del

periodo fiscale precedente.

A partire da queste

considerazioni si può rispondere anche alla critica di non aver preso in

considerazione, “in qualche modo”, i fr. 40'000.-- di liquidità dichiarati dai

contribuenti nel 2016: in realtà, questi dati (ovvero i fr. 29'690.-- di

capitali sui conti bancari dei ricorrenti e i fr. 10'000.-- di numerario

accertati alla fine del 2016) costituiscono la base dell’evoluzione

patrimoniale su cui l’UT ha fondato il calcolo del dispendio.

4.4

Nemmeno risulta dagli atti

che i ricorrenti abbiano conseguito alcun reddito dalla vendita di azioni della

__________ nel periodo fiscale sub judice. Essi non spiegano d’altronde chiaramente

le circostanze né il momento in cui sarebbe avvenuta tale vendita. Dalla struttura

del ricorso si può presumere che essi si riferiscano alla vendita delle azioni

avvenuta nel periodo fiscale precedente, ovvero il 2016, come confermato anche

dal tenore dello scritto di replica.

In merito alle operazioni

di compravendita di titoli dei ricorrenti, dagli atti si evincono le seguenti

informazioni.

Con e-mail 11 novembre

2021.

all’ispettore fiscale __________, ai fini di chiarire alcune posizioni

fiscali per la tassazione del 2019, il rappresentante dei ricorrenti spiegava

che RI 1 aveva acquistato nello stesso anno 37 azioni della __________. Il 17

dicembre 2019 ne aveva acquistate altre 17. Indicava quindi che RI 1 disponeva,

a fine 2019, di un totale di 77 azioni della __________ (le 23 azioni che

possedeva all’inizio del periodo fiscale e le 54 acquistate nel corso del

2019).

Per quanto attiene al

periodo fiscale 2017, con e-mail dell’8 novembre 2022 all’indirizzo

dell’ispettrice fiscale __________, la quale chiedeva di spiegare quale vendita

di titoli fosse stata effettuata nell’anno in questione, il ricorrente si

limitava ad accludere i giustificativi dei pagamenti ricevuti da RI 1 per la

vendita delle sue azioni all’impiegato __________ e meglio:

·

una nota di accredito di fr.

60'000.-- del 22 luglio 2020, da parte di __________, con la causale “Acquisto

azioni come da contratto a favore di __________”;

·

una nota di accredito di fr.

20'000.-- del 13 aprile 2016, con la causale “__________, Acquisto azioni __________”;

·

una nota di accredito di fr.

9'690.86 del 27 maggio 2015 con la causale “Acquisto azioni __________”;

·

una nota di accredito di fr.

90'000.-- del 25 maggio 2015 con la causale “__________, Acquisto azioni __________”;

·

una nota di accredito di fr.

20'000.-- del 13 aprile 2016 con la causale “Acquisto azioni __________”.

Spiegava inoltre che RI 1

era in procinto di vendere ai suoi collaboratori le azioni della __________ in

suo possesso, rimandando alla menzionata e-mail dell’11 novembre 2021 per i

dettagli in merito all’acquisto di tali partecipazioni.

4.5

Da quanto addotto dagli

insorgenti e qui brevemente illustrato, risulta evidente come essi non abbiano

conseguito alcun reddito derivante dalla vendita di partecipazioni di RI 1 nella

__________ nel periodo fiscale sub judice. Il numero di azioni alla fine

del 2016 coincide con quello dichiarato dai contribuenti al termine del periodo

fiscale 2017 e di cui disponevano ancora all’inizio del 2019. I giustificativi

dei pagamenti ricevuti, poi, si riferiscono ad utili conseguiti nel corso dei

periodi fiscali precedenti (2015 e 2016) o successivi. Ne consegue che

rettamente il calcolo del dispendio dell’UT non considera alcuna entrata in

relazione a tali operazioni.

5.

5.1.

Per quanto riguarda invece

l’eredità del padre di RI 2 che, consegnata alla madre a __________, sarebbe

stata “portata a casa in Ticino di volta in volta”, la questione è stata solo

accennata nella replica dai ricorrenti. Malgrado ciò, le spiegazioni fornite

dai contribuenti all’autorità di tassazione presenti agli atti dell’incarto

fiscale permettono di fare le seguenti considerazioni. Dalla traduzione della

dichiarazione munita della firma autenticata di __________, si evince che nel

mese di febbraio 2017 la medesima avrebbe “regalato” alla figlia RI 2 l’importo

di euro 75'000 in contanti provenienti dai suoi risparmi personali e quelli

ricevuti in eredita dal marito __________, il 6 settembre 2015. Il

patrocinatore dei ricorrenti ha quindi affermato che un totale di euro 60'000 sarebbe

stato portato in Svizzera, attraverso l’Italia, in occasione dei seguenti

viaggi a __________ dei coniugi __________: “la prima volta a Pasqua del 2017

(con i 2 coniugi __________)”; “a luglio e a novembre 2017 (la signora __________

ha viaggiato da sola)”; “nel Natale 2017 i due coniugi sono andati a __________”.

Questo importo sarebbe poi stato destinato alle spese di famiglia.

5.2

5.2.1

Secondo gli articoli 16

LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,

periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della

legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei

comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio

il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,

l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,

agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di

diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti

dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Le eccezioni, in un

sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere

interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020

consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale

derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale

(art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a

LT)

5.2.2

Le donazioni sono quindi

esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia

imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da

tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si

considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce

un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).

La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a

quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute

allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di

attribuzione tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni

(sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).

5.2.3

Il Tribunale federale ha

avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal

reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei

confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove

dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito

d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del

contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.

2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in

quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito

nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua

decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in

Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i

debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono

all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle

informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore

d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di

trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).

5.2.4

Se in esito alle misure

istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della

prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del

fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i fatti

che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal

fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e

comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono

sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta

allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e

sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza

del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).

Un contribuente, che

sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile

bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le

conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n.

2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

5.3

Nel caso di specie, nella

dichiarazione fiscale agli atti per il 2017, i contribuenti non hanno indicato

di aver ricevuto alcuna donazione [modulo 2]. Solamente una volta confrontati

con la necessità di giustificare l’ammanco risultante dal calcolo del dispendio

operato dall’autorità di tassazione hanno affermato di aver ricevuto, nel corso

del 2017, una donazione da parte della madre di RI 2 pari a euro 75'000 in

contanti, di cui euro 60'000, introdotti in Svizzera in più occasioni,

attraverso l’Italia.

D’altra parte, i

contribuenti hanno documentato unicamente tramite dichiarazione della madre di RI

2, munita di firma autenticata, la donazione di euro 75'000. Questa conferma si

appalesa insufficiente, in assenza di bonifici bancari o altre prove,

espressamente richiese dall’UT ai ricorrenti. In aggiunta nemmeno nella

dichiarazione per l’anno fiscale sub judice i contribuenti avevano

inserito la pretesa donazione.

Ne consegue che l’UT,

imponendo la somma di fr. 80'000.-- a titolo di altri redditi, senza

considerare la pretesa donazione ricevuta dalla madre di RI 2 ha correttamente

applicato le regole generali concernenti l’onere probatorio.

5.4

A

tale riguardo, la Camera di diritto tributario, nella sentenza CDT n.

80.2021.183/184 del 10 novembre 2021, si è chinata sulla questione dell’onere

della prova circa la pretesa esistenza e consistenza di un numerario dichiarato

da una persona giunta in Svizzera dall’estero. In quel caso era stata

espressamente richiesta – da parte del fisco – una prova dell’esistenza e del

consumo del denaro a contanti. L’UT aveva anche, nel caso oggetto dell’indicata

sentenza, richiesto all’insorgente di voler fornire la “dichiarazione di trasferimento

contante (ADM)”: ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo del 19 novembre 2008 (entrato in vigore il 13 dicembre

2008), chiunque entra o esce dal territorio italiano e trasporta denaro

contante di importo pari o superiore a € 10'000.-- è tenuto a dichiarare tale

somma all’Agenzia delle dogane, mediante apposita dichiarazione.

Nella sentenza indicata

(consid. 4.7), questa Camera aveva ritenuto perlomeno curioso che il

contribuente non avesse fornito tale documento, ritenuto

che lo stesso aveva sempre dichiarato di possedere – al suo arrivo in Svizzera

– fr. 1'700'000.-- .

La citata sentenza era

pertanto giunta alla seguente conclusione (consid. 4.7):

La

mancata prova da parte del ricorrente dell’esistenza delle cifre esposte

a numerario implica che le stesse non possano essere considerate nel

calcolo delle imposte controverse. Pertanto, la decisione impugnata, che ha

stralciato i capitali in questione dalla sostanza imponibile e ha stabilito

l’imposizione di “altri redditi”, merita conferma.

Nel caso concreto i

ricorrenti hanno sostenuto di aver portato con sé in Svizzera, attraverso

l’Italia, al ritorno da tre viaggi in __________, un importo di euro 60'000. In

precedenza avevano inoltre affermato che gli importo introdotti in Svizzera

venivano suddivisi tranches di 10’0000/20'000 euro ciascuna. Nonostante

l’obbligo di dichiarare tali somme all’Agenzia delle dogane, la dichiarazione

di trasferimento contante non è stata prodotta.

6.

Nel caso concreto,

confrontati con un calcolo del dispendio da cui emergeva un’importante

eccedenza negativa, i ricorrenti avrebbero dovuto produrre documentazione a

comprova dell’asserita vendita di azioni della __________ nel 2017, così come

del preteso numerario ricevuto da RI 2 a titolo di donazione dalla madre e

portato in Svizzera da __________ nel periodo fiscale 2017.

Poiché la prova necessaria

non è stata fornita, appare giustificato aggiungere ai redditi dichiarati dai

contribuenti un importo di fr. 80'000.--, così come stabilito dall’autorità di

tassazione in base al calcolo del dispendio del periodo fiscale 2017.

7.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: