80.2025.10
Procedura: ricorso, obblighi di collaborazione, attestazione di completezza, relazione bancaria non dichiarata, rinvio degli atti all’autorità di tassazione
25 giugno 2025Italiano11 min
alla Camera di diritto tributario, __________, sempre rappresentato dalla __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.10
80.2025.11
Lugano
25 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 gennaio 2025 contro la decisione dell’11 dicembre 2024 in materia di IC/IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. __________
(__________), cittadino __________
è giunto in Ticino dal __________ nel 2018. Nel 2018 era a beneficio di un
permesso di dimora.
b.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di fr. 71'345.- e una
sostanza imponibile di fr. 6'095'621.-.
B. Con richiesta di
documentazione del 16 agosto 2023 (rinnovata il 25 ottobre 2023) l’Ufficio di
tassazione di Lugano (di seguito UT) domandava al contribuente di voler
produrre, in particolare per il 2018, il bilancio e il conto economico con la
nota integrativa della società “__________” nonché delle due società detenute
in __________, le visure camerali e/o i certificati azionari a comprova della
quota di percentuale di partecipazione di possesso delle stesse. Nel secondo
scritto del 25 ottobre 2023, __________ veniva avvertito che lo scritto valeva
quale diffida, ritenuta la mancata presa di posizione alla precedente
richiesta. Il contribuente veniva avvisato che in caso di inosservanza si
sarebbe proceduto con l’applicazione delle penalità previste agli art. 257 LT e
174 LIFD e con la tassazione d’ufficio giusta gli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv.
2 LIFD.
C. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2018 (ordinaria complementare) del 19 dicembre 2023 (periodo
di assoggettamento dal 13 marzo 2018 al 31 dicembre 2018), l’autorità fiscale
accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 134'000.- (determinante per
l’aliquota di fr. 195'200.-) nonché una sostanza imponibile di fr. 8'868'000.-
(determinante per l’aliquota di fr. 9'254'000.-). Per l’IFD, il reddito
imponibile veniva stabilito in fr. 134'000.- (in fr. 195'200.- l’importo
determinante per l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati dal
contribuente, l’UT aumentava il reddito da titoli e capitali da fr. 51'997.- a
fr. 139'233.- con la motivazione: “Valori rettificati in base agli importi
effettivi, risultanti dalla documentazione in possesso dell’ufficio di
tassazione”.
Veniva inoltre modificato
il valore locativo dell’abitazione secondaria/di vacanza da fr. 3'000.- a fr.
16'800.- con l’indicazione “Valore locativo estero esposto al netto delle
spese di manutenzione”.
Nella sostanza, i titoli e
capitali, venivano accertati d’ufficio in fr. 8'851'598.- con l’indicazione:
“Valutazione d’ufficio delle partecipazioni estere a CHF 3'000'000.- (nessuna
risposta fornita alle richieste di documenti del 16.8.23 e 25.10.23)”.
D. Con reclamo del 16
gennaio 2024, il contribuente, patrocinato dalla __________, contestava
l’aumento dei redditi da titoli e capitali e sosteneva che, sulla base della
documentazione presentata, e in particolare quella della Banca “__________”, il
reddito effettivamente percepito fosse di fr. 51'997.-, somma corrispondente a
quanto da lui dichiarato. Il contribuente censurava inoltre il valore locativo
degli immobili ubicati in __________, essendo lo stesso “manifestamente
sproporzionato rispetto ai valori catastali”, nonché il mancato
riconoscimento delle spese professionali del contribuente nonché degli oneri
assicurativi.
E. Con decisione di
tassazione dell’11 dicembre 2024, il reclamo del contribuente veniva
parzialmente accolto, limitatamente al reddito determinante per l’aliquota, che
veniva stabilito, per l’IC in fr. 180'500.- mentre per l’IFD in fr. 185'300.-.
La decisione era così motivata:
Contro la tassazione 2018 è stato inoltrato reclamo
nei termini di legge.
Sulla base della documentazione
presentata e quanto ritenuto opportuno inviare in riscontro alla richiesta del
9.10.2024 viene evaso il reclamo come segue:
Reddito titoli capitali
rettificato come dal seguente conteggio: __________ Relazione __________ fr.
51'996.95 (dal 12.10 al 31.12.2018) Cedole e redditi Sicav scaduti nel periodo
13.3.2018/11.10.2018 fr. 87’236.-, valorizzazione sulla base della
documentazione in nostro possesso e da listino corsi AFC in assenza della
documentazione bancaria richiesta con nostra lettera del 9.10.24.
Deduzione spese professionali e
oneri assicurativi dedotti al punto 888
i valori di reddito e sostanza
immobiliare estera definiti sulla base delle vigenti disposizioni, vengono
riconfermati in assenza di comprove divergenti (cfr. sent__________ CDT)
Titoli e capitali, in assenza
della documentazione contabile richiesta con lettera del 9.10.2024 i valori
delle partecipazioni estere vengono riconfermati.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________, sempre rappresentato dalla __________,
contesta l’aumento del reddito da titoli e capitali da fr. 51'997.- a fr.
139'233.-. In particolare, nell’attestato bancario rilasciato dalla __________ sarebbe
indicato l’ammontare del reddito prodotto dai titoli, corrispondente
all’ammontare esposto nella dichiarazione fiscale. Secondo il ricorrente “l’istituto
bancario non ha correttamente precisato sull’attestato che il signor __________
ha aperto la relazione bancaria nell’autunno del 2018, alcuni mesi dopo il suo
arrivo in Svizzera e pertanto non ha conseguito i redditi su base annua come da
motivazione indicata nella decisione su reclamo”. L’istituto bancario __________
si sarebbe rifiutato di fornire l’attestazione dalla quale risulta che la
relazione bancaria è stata aperta unicamente nel corso del 2018.
G. Con osservazioni del 20
gennaio 2025, l’autorità fiscale conferma la correttezza degli elementi
imponibili accertati, precisando che i redditi mobiliari sono stati corretti in
base ai documenti e alle risultanze del listino corsi AFC (redditi SICAV e
cedole scadute dopo la data di arrivo). Malgrado le richieste non sarebbe stata
prodotta la documentazione bancaria necessaria né sarebbero stati prodotti i
bilanci delle società estere, necessari per calcolare il valore di
quest’ultime.
H. Con replica del 6
febbraio 2025, il ricorrente contesta la presa di posizione del fisco e trasmette
il nuovo estratto fiscale per il 2018 della banca __________, dal quale
risulterebbe che egli ha unicamente conseguito un reddito da titoli di fr.
51'989.-.
Secondo l’insorgente, del
tutto fuori luogo sarebbe la censura dell’UT in merito alla mancata produzione
dei bilanci societari relativi alle strutture detenute all’estero dal
contribuente. La maggior parte di essi sono stati trasmessi, fatto salvo per alcuni
non reperibili “per la natura del soggetto giuridico e del Paese di
residenza”.
L’UT, al quale sono stati
inviati gli allegati e lo scritto del ricorrente, non ha presentato alcuna
duplica.
I. Il 29 aprile 2025 la
Camera di diritto tributario si è rivolta alla __________. Rilevato che dal nuovo
attestato fiscale 2018, elaborato dalla __________ e allegato allo scritto del
6 febbraio 2025, era emersa l’apertura di conti nel corso del 2018 e di
molteplici operazioni descritte quali “Trasferimento titoli (Entrata)”
recanti la data 12 ottobre 2018, le ha attribuito un termine fino al 2 giugno
2025 per fornire l’attestato di completezza relativo alle relazioni bancarie
intrattenute con __________ e per fornire i dettagli dei trasferimenti titoli
avvenuti nel 2018, spiegando presso quale istituto di credito erano in deposito
sino al 12 ottobre 2018.
Con risposta del 22 maggio
2025, la rappresentante del contribuente ha trasmesso la documentazione
bancaria della __________, compresa l’attestazione di completezza.
Diritto
1. Oggetto del gravame
è la commisurazione del reddito da titoli e capitali, stabilito dall’autorità
fiscale in fr. 139'233.- rispetto ai fr. 51'997.- dichiarati dal contribuente.
A supporto della propria
tesi, il ricorrente, in sede ricorsuale, ha prodotto la documentazione bancaria
completa rilasciata dalla __________, che confermerebbe gli elementi di reddito
così come da lui indicati.
Considerandi
2.
2.1.
Il contribuente deve fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126
cpv. 1 LIFD; v. anche art. 196 LT). Deve in particolare compilare il modulo in
modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e fornire
i documenti necessari (art. 125 LIFD; art. 199 LT). Fra i documenti che una
persona fisica deve allegare alla dichiarazione d’imposta figurano in
particolare gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (art. 125 cpv. 1
lett. c LIFD; art. 199 cpv. 1 lett. c LT). Deve inoltre fornire,
a domanda dell’autorità di tassazione informazioni orali e scritte,
specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle questioni
in relazione ai redditi, alle spese di acquisizione, dell’evoluzione del
patrimonio (art. 126 cpv. 2 LIFD; art. 200 cpv. 2 LT). Al contribuente incombe
quindi la responsabilità dell’esattezza della sua dichiarazione (sentenze TF
2C_980/2017 del 28.6.2018 consid. 5.3., 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2.
e riferimenti ivi citati).
2.2
Nell'adempiere l’obbligo
d’informare, il contribuente non può invocare il segreto bancario. Egli deve
procurarsi e fornire le attestazioni bancarie richieste, tra le quali le attestazioni
di completezza (Althaus-Houriet,
in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 126 LIFD; Circolare 19 dell’AFC del 7.3.1995: Obbligo
d'informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD, pag. 4 e
riferimenti ivi citati).
I terzi che hanno o hanno
avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare
un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle
reciproche pretese e prestazioni (art. 43 cpv. 1 LAID; art. 127 cpv. 1 lett. e
LIFD; art. 201 cpv. 1 lett. e LT).
La prassi delle banche
svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale
al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei a essere
allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini
dell’imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in
base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su
questi documenti bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e
l’indicazione a piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta” (cfr.
la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).
Fra le attestazioni
scritte previste dagli art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e
LT figurano anche le cosiddette attestazioni di completezza, che hanno lo scopo
di stabilire con chiarezza e certezza l’insieme delle pretese e prestazioni
reciproche di un contribuente con l’istituto bancario di cui è cliente (cfr. a
tale riguardo DTF 121 II 257 consid. 3b/b p. 261).
3.
3.1.
Nell’elenco titoli, il
contribuente ha in particolare dichiarato, per quanto concerne, l’istituto di
credito __________, la relazione “…__________ DT __________, sostanza fr.
0.-, reddito fr. 0.-; … __________ DT __________ CHF, sostanza fr. 5'700'401.-,
reddito fr. 51'997.-“ (cfr. anche allegato F al ricorso). A giustificazione
della sostanza e dei redditi dichiarati, relativi alla relazione bancaria in
essere con la __________, il contribuente ha allegato alla dichiarazione
fiscale 2018 l’estratto fiscale relativo al conto __________ (conto corrente e
deposito titoli).
3.2
3.2.1
Dalla disamina dell’attestazione
di completezza, rilasciata dalla __________ (__________), rispetto ai dati
forniti in precedenza emerge che il contribuente è titolare non solo della
relazione bancaria __________ ma pure di un’altra, la __________, e meglio un
conto corrente, che, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, è stato
aperto già il 25 febbraio 2015 (e chiuso, come l’altra relazione bancaria, nel
corso del 2019). In particolare, per entrambe le relazioni sono state prodotte
le movimentazioni, ma per la __________ non è stata inviata l’attestazione
valida ai fini fiscali. Dal vaglio della documentazione emergono delle
importanti transazioni: ad esempio, il 7 febbraio 2018 l’addebito di fr.
200'000.- per la costituzione della __________, il 16 maggio 2018 un versamento
a contanti di fr. 6'000.-, transazioni (accrediti) di fr. 4'000.-, di Euro
83'000.-, di fr. 180'000.-, di fr. 23'000.- con indicata la causale “girata da
uno dei nostri clienti”.
3.2.2
Appare evidente che il
contribuente non ha dichiarato, nel 2018, la totalità dei suoi elementi
imponibili. L’esame della nuova documentazione prodotta impone infatti – con
ogni evidenza – un approfondimento circa la situazione reddituale del
contribuente, il quale deve infatti dettagliare le fonti di tali entrate.
Spetterà poi all’UT determinarsi, nel rispetto del doppio grado di giudizio, in
merito alla qualifica delle stesse. Tenuto conto che, in assenza di adeguate
spiegazioni da parte del contribuente, le entrate registrate sulla relazione __________
__________ potranno anche essere ritenute quali redditi imponibili del
contribuente.
3.3
Inoltre, rispetto alla
richiesta d’informazioni formulata dalla CDT il 29 aprile 2025, il ricorrente
non ha prodotto alcun atto relativo ai “dettagli dei trasferimenti titoli
avvenuti nel 2018”, circostanza che dovrà a sua volta essere presa in
considerazione dall’autorità fiscale con la nuova decisione.
4.
Il ricorso è evaso
ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD
2018.
dell’11 dicembre 2024 dev’essere annullata e gli atti ritornati all’UT per
l’adozione di una nuova decisione, in base ai nuovi atti prodotti dal
ricorrente in sede ricorsuale. Non si prelevano tassa di giustizia e spese di
procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2018 dell’11 dicembre 2024 è
annullata e gli atti sono rinviati all’UT per nuova decisione, in base ai nuovi
atti prodotti dal ricorrente in sede ricorsuale.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: