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Decisione

80.2025.10

Procedura: ricorso, obblighi di collaborazione, attestazione di completezza, relazione bancaria non dichiarata, rinvio degli atti all’autorità di tassazione

25 giugno 2025Italiano11 min

alla Camera di diritto tributario, __________, sempre rappresentato dalla __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.10

80.2025.11

Lugano

25 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 gennaio 2025 contro la decisione dell’11 dicembre 2024 in materia di IC/IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. __________

(__________), cittadino __________

è giunto in Ticino dal __________ nel 2018. Nel 2018 era a beneficio di un

permesso di dimora.

b.

Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di fr. 71'345.- e una

sostanza imponibile di fr. 6'095'621.-.

B. Con richiesta di

documentazione del 16 agosto 2023 (rinnovata il 25 ottobre 2023) l’Ufficio di

tassazione di Lugano (di seguito UT) domandava al contribuente di voler

produrre, in particolare per il 2018, il bilancio e il conto economico con la

nota integrativa della società “__________” nonché delle due società detenute

in __________, le visure camerali e/o i certificati azionari a comprova della

quota di percentuale di partecipazione di possesso delle stesse. Nel secondo

scritto del 25 ottobre 2023, __________ veniva avvertito che lo scritto valeva

quale diffida, ritenuta la mancata presa di posizione alla precedente

richiesta. Il contribuente veniva avvisato che in caso di inosservanza si

sarebbe proceduto con l’applicazione delle penalità previste agli art. 257 LT e

174 LIFD e con la tassazione d’ufficio giusta gli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv.

2 LIFD.

C. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2018 (ordinaria complementare) del 19 dicembre 2023 (periodo

di assoggettamento dal 13 marzo 2018 al 31 dicembre 2018), l’autorità fiscale

accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 134'000.- (determinante per

l’aliquota di fr. 195'200.-) nonché una sostanza imponibile di fr. 8'868'000.-

(determinante per l’aliquota di fr. 9'254'000.-). Per l’IFD, il reddito

imponibile veniva stabilito in fr. 134'000.- (in fr. 195'200.- l’importo

determinante per l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati dal

contribuente, l’UT aumentava il reddito da titoli e capitali da fr. 51'997.- a

fr. 139'233.- con la motivazione: “Valori rettificati in base agli importi

effettivi, risultanti dalla documentazione in possesso dell’ufficio di

tassazione”.

Veniva inoltre modificato

il valore locativo dell’abitazione secondaria/di vacanza da fr. 3'000.- a fr.

16'800.- con l’indicazione “Valore locativo estero esposto al netto delle

spese di manutenzione”.

Nella sostanza, i titoli e

capitali, venivano accertati d’ufficio in fr. 8'851'598.- con l’indicazione:

“Valutazione d’ufficio delle partecipazioni estere a CHF 3'000'000.- (nessuna

risposta fornita alle richieste di documenti del 16.8.23 e 25.10.23)”.

D. Con reclamo del 16

gennaio 2024, il contribuente, patrocinato dalla __________, contestava

l’aumento dei redditi da titoli e capitali e sosteneva che, sulla base della

documentazione presentata, e in particolare quella della Banca “__________”, il

reddito effettivamente percepito fosse di fr. 51'997.-, somma corrispondente a

quanto da lui dichiarato. Il contribuente censurava inoltre il valore locativo

degli immobili ubicati in __________, essendo lo stesso “manifestamente

sproporzionato rispetto ai valori catastali”, nonché il mancato

riconoscimento delle spese professionali del contribuente nonché degli oneri

assicurativi.

E. Con decisione di

tassazione dell’11 dicembre 2024, il reclamo del contribuente veniva

parzialmente accolto, limitatamente al reddito determinante per l’aliquota, che

veniva stabilito, per l’IC in fr. 180'500.- mentre per l’IFD in fr. 185'300.-.

La decisione era così motivata:

Contro la tassazione 2018 è stato inoltrato reclamo

nei termini di legge.

Sulla base della documentazione

presentata e quanto ritenuto opportuno inviare in riscontro alla richiesta del

9.10.2024 viene evaso il reclamo come segue:

­

Reddito titoli capitali

rettificato come dal seguente conteggio: __________ Relazione __________ fr.

51'996.95 (dal 12.10 al 31.12.2018) Cedole e redditi Sicav scaduti nel periodo

13.3.2018/11.10.2018 fr. 87’236.-, valorizzazione sulla base della

documentazione in nostro possesso e da listino corsi AFC in assenza della

documentazione bancaria richiesta con nostra lettera del 9.10.24.

­

Deduzione spese professionali e

oneri assicurativi dedotti al punto 888

­

i valori di reddito e sostanza

immobiliare estera definiti sulla base delle vigenti disposizioni, vengono

riconfermati in assenza di comprove divergenti (cfr. sent__________ CDT)

Titoli e capitali, in assenza

della documentazione contabile richiesta con lettera del 9.10.2024 i valori

delle partecipazioni estere vengono riconfermati.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________, sempre rappresentato dalla __________,

contesta l’aumento del reddito da titoli e capitali da fr. 51'997.- a fr.

139'233.-. In particolare, nell’attestato bancario rilasciato dalla __________ sarebbe

indicato l’ammontare del reddito prodotto dai titoli, corrispondente

all’ammontare esposto nella dichiarazione fiscale. Secondo il ricorrente “l’istituto

bancario non ha correttamente precisato sull’attestato che il signor __________

ha aperto la relazione bancaria nell’autunno del 2018, alcuni mesi dopo il suo

arrivo in Svizzera e pertanto non ha conseguito i redditi su base annua come da

motivazione indicata nella decisione su reclamo”. L’istituto bancario __________

si sarebbe rifiutato di fornire l’attestazione dalla quale risulta che la

relazione bancaria è stata aperta unicamente nel corso del 2018.

G. Con osservazioni del 20

gennaio 2025, l’autorità fiscale conferma la correttezza degli elementi

imponibili accertati, precisando che i redditi mobiliari sono stati corretti in

base ai documenti e alle risultanze del listino corsi AFC (redditi SICAV e

cedole scadute dopo la data di arrivo). Malgrado le richieste non sarebbe stata

prodotta la documentazione bancaria necessaria né sarebbero stati prodotti i

bilanci delle società estere, necessari per calcolare il valore di

quest’ultime.

H. Con replica del 6

febbraio 2025, il ricorrente contesta la presa di posizione del fisco e trasmette

il nuovo estratto fiscale per il 2018 della banca __________, dal quale

risulterebbe che egli ha unicamente conseguito un reddito da titoli di fr.

51'989.-.

Secondo l’insorgente, del

tutto fuori luogo sarebbe la censura dell’UT in merito alla mancata produzione

dei bilanci societari relativi alle strutture detenute all’estero dal

contribuente. La maggior parte di essi sono stati trasmessi, fatto salvo per alcuni

non reperibili “per la natura del soggetto giuridico e del Paese di

residenza”.

L’UT, al quale sono stati

inviati gli allegati e lo scritto del ricorrente, non ha presentato alcuna

duplica.

I. Il 29 aprile 2025 la

Camera di diritto tributario si è rivolta alla __________. Rilevato che dal nuovo

attestato fiscale 2018, elaborato dalla __________ e allegato allo scritto del

6 febbraio 2025, era emersa l’apertura di conti nel corso del 2018 e di

molteplici operazioni descritte quali “Trasferimento titoli (Entrata)”

recanti la data 12 ottobre 2018, le ha attribuito un termine fino al 2 giugno

2025 per fornire l’attestato di completezza relativo alle relazioni bancarie

intrattenute con __________ e per fornire i dettagli dei trasferimenti titoli

avvenuti nel 2018, spiegando presso quale istituto di credito erano in deposito

sino al 12 ottobre 2018.

Con risposta del 22 maggio

2025, la rappresentante del contribuente ha trasmesso la documentazione

bancaria della __________, compresa l’attestazione di completezza.

Diritto

1. Oggetto del gravame

è la commisurazione del reddito da titoli e capitali, stabilito dall’autorità

fiscale in fr. 139'233.- rispetto ai fr. 51'997.- dichiarati dal contribuente.

A supporto della propria

tesi, il ricorrente, in sede ricorsuale, ha prodotto la documentazione bancaria

completa rilasciata dalla __________, che confermerebbe gli elementi di reddito

così come da lui indicati.

Considerandi

2.

2.1.

Il contribuente deve fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126

cpv. 1 LIFD; v. anche art. 196 LT). Deve in particolare compilare il modulo in

modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e fornire

i documenti necessari (art. 125 LIFD; art. 199 LT). Fra i documenti che una

persona fisica deve allegare alla dichiarazione d’imposta figurano in

particolare gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (art. 125 cpv. 1

lett. c LIFD; art. 199 cpv. 1 lett. c LT). Deve inoltre fornire,

a domanda dell’autorità di tassazione informazioni orali e scritte,

specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle questioni

in relazione ai redditi, alle spese di acquisizione, dell’evoluzione del

patrimonio (art. 126 cpv. 2 LIFD; art. 200 cpv. 2 LT). Al contribuente incombe

quindi la responsabilità dell’esattezza della sua dichiarazione (sentenze TF

2C_980/2017 del 28.6.2018 consid. 5.3., 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2.

e riferimenti ivi citati).

2.2

Nell'adempiere l’obbligo

d’informare, il contribuente non può invocare il segreto bancario. Egli deve

procurarsi e fornire le attestazioni bancarie richieste, tra le quali le attestazioni

di completezza (Althaus-Houriet,

in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 126 LIFD; Circolare 19 dell’AFC del 7.3.1995: Obbligo

d'informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD, pag. 4 e

riferimenti ivi citati).

I terzi che hanno o hanno

avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare

un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle

reciproche pretese e prestazioni (art. 43 cpv. 1 LAID; art. 127 cpv. 1 lett. e

LIFD; art. 201 cpv. 1 lett. e LT).

La prassi delle banche

svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale

al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei a essere

allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini

dell’imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in

base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su

questi documenti bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e

l’indicazione a piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta” (cfr.

la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).

Fra le attestazioni

scritte previste dagli art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e

LT figurano anche le cosiddette attestazioni di completezza, che hanno lo scopo

di stabilire con chiarezza e certezza l’insieme delle pretese e prestazioni

reciproche di un contribuente con l’istituto bancario di cui è cliente (cfr. a

tale riguardo DTF 121 II 257 consid. 3b/b p. 261).

3.

3.1.

Nell’elenco titoli, il

contribuente ha in particolare dichiarato, per quanto concerne, l’istituto di

credito __________, la relazione “…__________ DT __________, sostanza fr.

0.-, reddito fr. 0.-; … __________ DT __________ CHF, sostanza fr. 5'700'401.-,

reddito fr. 51'997.-“ (cfr. anche allegato F al ricorso). A giustificazione

della sostanza e dei redditi dichiarati, relativi alla relazione bancaria in

essere con la __________, il contribuente ha allegato alla dichiarazione

fiscale 2018 l’estratto fiscale relativo al conto __________ (conto corrente e

deposito titoli).

3.2

3.2.1

Dalla disamina dell’attestazione

di completezza, rilasciata dalla __________ (__________), rispetto ai dati

forniti in precedenza emerge che il contribuente è titolare non solo della

relazione bancaria __________ ma pure di un’altra, la __________, e meglio un

conto corrente, che, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, è stato

aperto già il 25 febbraio 2015 (e chiuso, come l’altra relazione bancaria, nel

corso del 2019). In particolare, per entrambe le relazioni sono state prodotte

le movimentazioni, ma per la __________ non è stata inviata l’attestazione

valida ai fini fiscali. Dal vaglio della documentazione emergono delle

importanti transazioni: ad esempio, il 7 febbraio 2018 l’addebito di fr.

200'000.- per la costituzione della __________, il 16 maggio 2018 un versamento

a contanti di fr. 6'000.-, transazioni (accrediti) di fr. 4'000.-, di Euro

83'000.-, di fr. 180'000.-, di fr. 23'000.- con indicata la causale “girata da

uno dei nostri clienti”.

3.2.2

Appare evidente che il

contribuente non ha dichiarato, nel 2018, la totalità dei suoi elementi

imponibili. L’esame della nuova documentazione prodotta impone infatti – con

ogni evidenza – un approfondimento circa la situazione reddituale del

contribuente, il quale deve infatti dettagliare le fonti di tali entrate.

Spetterà poi all’UT determinarsi, nel rispetto del doppio grado di giudizio, in

merito alla qualifica delle stesse. Tenuto conto che, in assenza di adeguate

spiegazioni da parte del contribuente, le entrate registrate sulla relazione __________

__________ potranno anche essere ritenute quali redditi imponibili del

contribuente.

3.3

Inoltre, rispetto alla

richiesta d’informazioni formulata dalla CDT il 29 aprile 2025, il ricorrente

non ha prodotto alcun atto relativo ai “dettagli dei trasferimenti titoli

avvenuti nel 2018”, circostanza che dovrà a sua volta essere presa in

considerazione dall’autorità fiscale con la nuova decisione.

4.

Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD

2018.

dell’11 dicembre 2024 dev’essere annullata e gli atti ritornati all’UT per

l’adozione di una nuova decisione, in base ai nuovi atti prodotti dal

ricorrente in sede ricorsuale. Non si prelevano tassa di giustizia e spese di

procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2018 dell’11 dicembre 2024 è

annullata e gli atti sono rinviati all’UT per nuova decisione, in base ai nuovi

atti prodotti dal ricorrente in sede ricorsuale.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: