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Decisione

80.2025.101

Procedura: ricorso, requisiti, motivazione, generica contestazione di componenti di reddito già al centro delle procedure di tassazione e di reclamo, irricevibile

8 luglio 2025Italiano6 min

2025, il ricorrente ha argomentato che il termine per presentare ricorso sarebbe

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.101

80.2025.102

Lugano

8 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 28 aprile 2025 contro la decisione del 26 marzo 2025 in materia di IC e IFD

2018.

Fatti

Fatti

- con decisione di

tassazione del 26 marzo 2025, l’Ufficio circondariale di tassazione di

Mendrisio (di seguito UT) ha accolto parzialmente il reclamo, interposto da RI

1 contro la decisione di tassazione IC e IFD 2018, commisurando il reddito

imponibile in fr. 619'300.- per l’IC (fr. 685'500.- il reddito determinante per

l’aliquota) e in fr. 532'400.- per l’IFD (fr. 598'700.- il reddito determinante

per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 559'000.- (fr. 586'000.- la

sostanza determinante per l’aliquota);

- con ricorso del 28 aprile

2025 alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione in questione

con la seguente motivazione:

2.2. contesto

il reddito da attività accessoria quale indipendente in quanto inesistente.

4.2. contesto

l’importo di Chf 586'030.00 quale prestito simulato imposto al 70% di Chf

837'186.00 in quanto lo ritengo ingiustificato.

Spese professionali devono

essermi considerate in ragione della forfettaria Chf 2500.00

Le spese delle assicurazioni

per la cassa malati obbligatoria, non percependo sussidi cantonali devono

essermi riconosciute nella forma forfettaria di Chf 5'200.00.

- con scritto del 29 aprile

2025, la Camera di diritto tributario si è rivolta all’insorgente, chiedendogli

di prendere posizione sulla tempestività del ricorso;

- con risposta del 9 maggio

2025, il ricorrente ha argomentato che il termine per presentare ricorso sarebbe

scaduto il 26 aprile 2025 e, trattandosi di un sabato, lo stesso sarebbe stato

protratto al giorno feriale successivo, ossia al 28 aprile 2025, sicché il

gravame risulterebbe tempestivo;

- con ulteriore scritto del

23 maggio 2025, trasmesso per invio APlus, all’insorgente è stato attribuito un

termine di 10 giorni per presentare un ricorso motivato secondo l’art. 227 LT e

per comunicare la data dell’avvenuta notifica della decisione su reclamo, con

l’avvertimento che, scaduto infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato

dichiarato irricevibile;

- con risposta del 4 giugno

2025, RI 1 indica, preliminarmente, di aver ricevuto la missiva trasmessagli

dalla Camera di diritto tributario unicamente la mattina precedente, motivo per

il quale ritiene il termine impartito rispettato e la sua presa di posizione

tempestiva;

- nel merito argomenta che i

redditi aggiunti dall’autorità di tassazione nella decisione contestata dovrebbero

essere comprovati dall’UT e non dal contribuente, mentre le spese

professionali, essendo di natura forfettaria, dovrebbero essere considerate

d’ufficio, così come gli oneri assicurativi legati alla cassa malati.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- secondo l’art. 227 cpv. 1

prima frase LT, il contribuente può im-pugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Ca-mera di diritto tributario;

- per l’art. 227 cpv. 2 LT

il ricorrente deve indicare, nell’atto di ri-corso, le conclusioni, i fatti sui

quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere

allegati o desi-gnati esattamente e, se il ricorso non soddisfa questi

requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la

comminatoria dell’irricevibilità;

- lo stesso principio vale

anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la formula-zione delle conclusioni e dei motivi non

sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si

possa dedur-re su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa

domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del

21 novembre 2006 consid. 4.2);

- il Tribunale federale ha

anche deciso che non ha diritto all’attribuzione di un termine di grazia il

contribuente che si limita a presentare un atto incompleto, nell’intento di

provocare una proroga del termine di ricorso, confidando in un termine

supplementare (sentenza 9C_589/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 5.1 e

giurisprudenza citata);

- nel caso in esame, dalla

decisione impugnata si evince che l’autorità di tassazione ha assoggettato

all’imposta sul reddito delle prestazioni valutabili in denaro provenienti da

una o più società vicine al ricorrente, in particolare nella forma di un prestito

simulato e di vantaggi;

- dalla motivazione della

decisione risulta anche che il fisco aveva richiesto della documentazione al

contribuente, ma che la stessa non è stata prodotta;

- nelle circostanze

descritte, l’insorgente non poteva limitarsi a presentare un ricorso

contestando genericamente le diverse componenti del reddito imponibile, che

erano state al centro delle procedure di tassazione e di reclamo;

- anche ammettendo che spetti

all’autorità di tassazione di sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o

aumentano il carico impositivo, ciò non esime tuttavia il contribuente

dall’obbligo di motivare il proprio ricorso e di allegare o designare

esattamente i documenti probatori, soprattutto nel caso in cui aveva già omesso

di prestare la collaborazione richiesta nella procedura di reclamo;

- come visto, al ricorrente

è dunque stato attribuito un termine di grazia per presentare un ricorso

motivato;

- il termine di 10 giorni, attribuito

al ricorrente, è venuto a scadere il 3 giugno 2025 (in merito al computo dei

termini con degli invii APlus cfr. sentenza

del TF 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a

giurisprudenza e dottrina; inoltre sentenza CDT n. 80.2024.190 del 6 dicembre

2024 consid. 2.5);

- nel termine attribuitogli,

il ricorrente non ha tuttavia presentato un ricorso motivato, avendo risposto

alla lettera della Camera di diritto tributario solo il 4 giugno 2025;

- anche volendo fare

astrazione dalla tempestività dello scritto, il suo contenuto, che si limita a

ribadire quanto già affermato nel ricorso, non potrebbe comunque essere ritenuto

una motivazione conforme alle esigenze legali;

- ne consegue che il ricorso

è manifestamente inadeguato rispetto ai requisiti previsti dagli articoli 227 cpv.

Considerandi

2.

LT e 140 cpv. 2 LIFD, ritenuto che, neppure nel termine di grazia attribuitogli,

il contribuente proposto un ricorso motivato;

- il ricorso non può

pertanto che essere dichiarato irricevibile;

- tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il cancelliere: