80.2025.101
Procedura: ricorso, requisiti, motivazione, generica contestazione di componenti di reddito già al centro delle procedure di tassazione e di reclamo, irricevibile
8 luglio 2025Italiano6 min
2025, il ricorrente ha argomentato che il termine per presentare ricorso sarebbe
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.101
80.2025.102
Lugano
8 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 aprile 2025 contro la decisione del 26 marzo 2025 in materia di IC e IFD
2018.
Fatti
Fatti
- con decisione di
tassazione del 26 marzo 2025, l’Ufficio circondariale di tassazione di
Mendrisio (di seguito UT) ha accolto parzialmente il reclamo, interposto da RI
1 contro la decisione di tassazione IC e IFD 2018, commisurando il reddito
imponibile in fr. 619'300.- per l’IC (fr. 685'500.- il reddito determinante per
l’aliquota) e in fr. 532'400.- per l’IFD (fr. 598'700.- il reddito determinante
per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 559'000.- (fr. 586'000.- la
sostanza determinante per l’aliquota);
- con ricorso del 28 aprile
2025 alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione in questione
con la seguente motivazione:
2.2. contesto
il reddito da attività accessoria quale indipendente in quanto inesistente.
4.2. contesto
l’importo di Chf 586'030.00 quale prestito simulato imposto al 70% di Chf
837'186.00 in quanto lo ritengo ingiustificato.
Spese professionali devono
essermi considerate in ragione della forfettaria Chf 2500.00
Le spese delle assicurazioni
per la cassa malati obbligatoria, non percependo sussidi cantonali devono
essermi riconosciute nella forma forfettaria di Chf 5'200.00.
- con scritto del 29 aprile
2025, la Camera di diritto tributario si è rivolta all’insorgente, chiedendogli
di prendere posizione sulla tempestività del ricorso;
- con risposta del 9 maggio
2025, il ricorrente ha argomentato che il termine per presentare ricorso sarebbe
scaduto il 26 aprile 2025 e, trattandosi di un sabato, lo stesso sarebbe stato
protratto al giorno feriale successivo, ossia al 28 aprile 2025, sicché il
gravame risulterebbe tempestivo;
- con ulteriore scritto del
23 maggio 2025, trasmesso per invio APlus, all’insorgente è stato attribuito un
termine di 10 giorni per presentare un ricorso motivato secondo l’art. 227 LT e
per comunicare la data dell’avvenuta notifica della decisione su reclamo, con
l’avvertimento che, scaduto infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato
dichiarato irricevibile;
- con risposta del 4 giugno
2025, RI 1 indica, preliminarmente, di aver ricevuto la missiva trasmessagli
dalla Camera di diritto tributario unicamente la mattina precedente, motivo per
il quale ritiene il termine impartito rispettato e la sua presa di posizione
tempestiva;
- nel merito argomenta che i
redditi aggiunti dall’autorità di tassazione nella decisione contestata dovrebbero
essere comprovati dall’UT e non dal contribuente, mentre le spese
professionali, essendo di natura forfettaria, dovrebbero essere considerate
d’ufficio, così come gli oneri assicurativi legati alla cassa malati.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 1
prima frase LT, il contribuente può im-pugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Ca-mera di diritto tributario;
- per l’art. 227 cpv. 2 LT
il ricorrente deve indicare, nell’atto di ri-corso, le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere
allegati o desi-gnati esattamente e, se il ricorso non soddisfa questi
requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la formula-zione delle conclusioni e dei motivi non
sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si
possa dedur-re su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa
domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del
21 novembre 2006 consid. 4.2);
- il Tribunale federale ha
anche deciso che non ha diritto all’attribuzione di un termine di grazia il
contribuente che si limita a presentare un atto incompleto, nell’intento di
provocare una proroga del termine di ricorso, confidando in un termine
supplementare (sentenza 9C_589/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 5.1 e
giurisprudenza citata);
- nel caso in esame, dalla
decisione impugnata si evince che l’autorità di tassazione ha assoggettato
all’imposta sul reddito delle prestazioni valutabili in denaro provenienti da
una o più società vicine al ricorrente, in particolare nella forma di un prestito
simulato e di vantaggi;
- dalla motivazione della
decisione risulta anche che il fisco aveva richiesto della documentazione al
contribuente, ma che la stessa non è stata prodotta;
- nelle circostanze
descritte, l’insorgente non poteva limitarsi a presentare un ricorso
contestando genericamente le diverse componenti del reddito imponibile, che
erano state al centro delle procedure di tassazione e di reclamo;
- anche ammettendo che spetti
all’autorità di tassazione di sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o
aumentano il carico impositivo, ciò non esime tuttavia il contribuente
dall’obbligo di motivare il proprio ricorso e di allegare o designare
esattamente i documenti probatori, soprattutto nel caso in cui aveva già omesso
di prestare la collaborazione richiesta nella procedura di reclamo;
- come visto, al ricorrente
è dunque stato attribuito un termine di grazia per presentare un ricorso
motivato;
- il termine di 10 giorni, attribuito
al ricorrente, è venuto a scadere il 3 giugno 2025 (in merito al computo dei
termini con degli invii APlus cfr. sentenza
del TF 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina; inoltre sentenza CDT n. 80.2024.190 del 6 dicembre
2024 consid. 2.5);
- nel termine attribuitogli,
il ricorrente non ha tuttavia presentato un ricorso motivato, avendo risposto
alla lettera della Camera di diritto tributario solo il 4 giugno 2025;
- anche volendo fare
astrazione dalla tempestività dello scritto, il suo contenuto, che si limita a
ribadire quanto già affermato nel ricorso, non potrebbe comunque essere ritenuto
una motivazione conforme alle esigenze legali;
- ne consegue che il ricorso
è manifestamente inadeguato rispetto ai requisiti previsti dagli articoli 227 cpv.
Considerandi
2.
LT e 140 cpv. 2 LIFD, ritenuto che, neppure nel termine di grazia attribuitogli,
il contribuente proposto un ricorso motivato;
- il ricorso non può
pertanto che essere dichiarato irricevibile;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il cancelliere: