80.2025.107
Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, mancato pagamento nel termine, non restituzione del termine, irricevibilità del ricorso
30 giugno 2025Italiano7 min
di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.107
80.2025.108
Lugano
30 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 8 maggio 2025 contro la decisione del 9 aprile 2025 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
- con decisione del 9 aprile
2025, l’RS 1 ha respinto un reclamo, interposto da RI 1 contro la tassazione IC
e IFD per il periodo fiscale 2021, notificata a lui e alla moglie __________,
nella quale il reddito imponibile era stato commisurato in fr. 1'102'900.– per
l’IC e in fr. 1'118'200.– per l’IFD;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver ricevuto le richieste
di documentazione, che l’Ufficio di tassazione ha indicato nella decisione di
avergli inviato durante la procedura di reclamo;
- nelle sue osservazioni del
12 maggio 2025, l’autorità di tassazione propone di respingere il reclamo e
segnala che il contribuente e la moglie hanno debiti fiscali per i periodi
precedenti, per i quali sono già stati rilasciati al fisco degli attestati di
carenza beni;
- con raccomandata del 15
maggio 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un
termine fino al 6 giugno 2025 per versare l’importo di fr. 5'000.– a titolo di
garanzia per le tasse di giustizia e le spese processuali, avvertendolo che
altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- non ritirata, la
raccomandata è stata rinviata al mittente il 14 giugno 2025;
- con scritto del 16 giugno
2025, il ricorrente ha comunicato alla Camera di diritto tributario di non
essere riuscito a ritirare tempestivamente la lettera raccomandata a lui
indirizzata, “perché, per motivi di lavoro, [era] stato bloccato all’estero”,
e ha chiesto “una nuova rispedizione di questa lettera e la restituzione del
termine secondo l’art. 148 cpv. 1 CPC”.
Diritto
- per l’art. 231 cpv. 1 LT
la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in
Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento
di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese
di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la
comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;
- tale disposizione è stata
introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per
tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il
problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non
solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono
essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non
sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7
ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause
amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le
contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,
par. I);
- il ricorrente è in mora
con il pagamento delle imposte cantonali dei periodi precedenti, ragione per
cui la Camera di diritto tributario, il 15 maggio 2025, gli ha attribuito un
termine fino al 6 giugno 2025 per il versamento di fr. 5'000.– a titolo di
garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura;
- la raccomandata, inviata
all’indirizzo indicato dal ricorrente, è ritornata al mittente non ritirata;
- prima ancora che la
lettera fosse ritornata alla Camera di diritto tributario, con scritto del 16
giugno 2025 il ricorrente aveva tuttavia comunicato di non essere riuscito a
ritirarla tempestivamente, “perché, per motivi di lavoro, [era] stato
bloccato all’estero”, e aveva chiesto “una nuova rispedizione di questa
Considerandi
lettera e la restituzione del termine secondo l’art. 148 cpv. 1 CPC”;
- dal tracciamento
dell’invio (Track & Trace) risulta che il 16 maggio 2025 il destinatario ha
ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata e che il 20 maggio 2025 ha dato
ordine di prorogare la scadenza fino al 13 giugno 2025;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, gli invii raccomandati si presumono notificati al
destinatario il settimo giorno della loro giacenza e tale momento non può
essere prorogato da un eventuale ordine di trattenere la corrispondenza presso
l’ufficio postale (cfr. p. es. sentenza TF n. 2C_284/2014 del 2 dicembre 2014,
in RF 70/2015 p. 256 consid. 4.2 e giurisprudenza citata);
- in base alla
giurisprudenza citata, l’invio raccomandato si deve considerare notificato il
23.
maggio 2025;
- nella misura in cui – pur
non avendo ancora conosciuto il contenuto della raccomandata, che il
destinatario non aveva ritirato –, l’insorgente chiedeva la “rispedizione”
della stessa e “la restituzione del termine”, la sua lettera del 16 giugno 2025
può essere considerata come una domanda di restituzione del termine per il
versamento dell’anticipo;
- la restituzione dei
termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad
altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192
cpv. 5 LT);
- per l’imposta federale
diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti
sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD);
- per l’art. 133 cpv. 3
LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti
sono cessati;
- per impedimento non
colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza
maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o
a un errore scusabile;
- l'impedimento non deve
essere prevedibile e deve essere di natura tale che il rispetto del termine
avrebbe richiesto l'adozione di misure che non si possono ragionevolmente
pretendere da parte di un uomo d’affari prudente;
- l’assenza temporanea dal
domicilio può costituire un impedimento di questo tipo, a condizione che il
ricorrente abbia agito con diligenza per garantire che gli atti procedurali
necessari fossero intrapresi in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza
TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata);
- ora, nel caso in esame, è
escluso che l’asserita assenza all’estero per motivi di lavoro giustifichi una
restituzione del termine per il versamento dell’anticipo delle spese
giudiziarie;
- in primo luogo, il
ricorrente non ha provato in alcun modo la sua assenza all’estero, della quale
non si conoscono né le date di partenza e di rientro né i motivi né la
destinazione;
- in secondo luogo, il
contribuente ha ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata il 16 maggio
2025, ma solo il 20 maggio ha attivato l’ordine di trattenere la corrispondenza
fino al 13 giugno 2025;
- in terzo luogo, lo stesso
giorno in cui gli ha inviato per raccomandata la richiesta di versamento
dell’anticipo in questione, la Camera di diritto tributario ha indirizzato al
ricorrente, per posta semplice, anche copia delle osservazioni al ricorso,
presentate dall’Ufficio di tassazione, e il 22 maggio 2025 lo stesso ha inviato
alla Camera una replica (redatta a Caprino il 22 maggio 2025);
- il ricorso si rivela
pertanto irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: