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Decisione

80.2025.107

Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, mancato pagamento nel termine, non restituzione del termine, irricevibilità del ricorso

30 giugno 2025Italiano7 min

di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.107

80.2025.108

Lugano

30 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 8 maggio 2025 contro la decisione del 9 aprile 2025 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

- con decisione del 9 aprile

2025, l’RS 1 ha respinto un reclamo, interposto da RI 1 contro la tassazione IC

e IFD per il periodo fiscale 2021, notificata a lui e alla moglie __________,

nella quale il reddito imponibile era stato commisurato in fr. 1'102'900.– per

l’IC e in fr. 1'118'200.– per l’IFD;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver ricevuto le richieste

di documentazione, che l’Ufficio di tassazione ha indicato nella decisione di

avergli inviato durante la procedura di reclamo;

- nelle sue osservazioni del

12 maggio 2025, l’autorità di tassazione propone di respingere il reclamo e

segnala che il contribuente e la moglie hanno debiti fiscali per i periodi

precedenti, per i quali sono già stati rilasciati al fisco degli attestati di

carenza beni;

- con raccomandata del 15

maggio 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un

termine fino al 6 giugno 2025 per versare l’importo di fr. 5'000.– a titolo di

garanzia per le tasse di giustizia e le spese processuali, avvertendolo che

altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- non ritirata, la

raccomandata è stata rinviata al mittente il 14 giugno 2025;

- con scritto del 16 giugno

2025, il ricorrente ha comunicato alla Camera di diritto tributario di non

essere riuscito a ritirare tempestivamente la lettera raccomandata a lui

indirizzata, “perché, per motivi di lavoro, [era] stato bloccato all’estero”,

e ha chiesto “una nuova rispedizione di questa lettera e la restituzione del

termine secondo l’art. 148 cpv. 1 CPC”.

Diritto

- per l’art. 231 cpv. 1 LT

la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in

Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento

di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese

di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la

comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;

- tale disposizione è stata

introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per

tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il

problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non

solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono

essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non

sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7

ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause

amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le

contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,

par. I);

- il ricorrente è in mora

con il pagamento delle imposte cantonali dei periodi precedenti, ragione per

cui la Camera di diritto tributario, il 15 maggio 2025, gli ha attribuito un

termine fino al 6 giugno 2025 per il versamento di fr. 5'000.– a titolo di

garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura;

- la raccomandata, inviata

all’indirizzo indicato dal ricorrente, è ritornata al mittente non ritirata;

- prima ancora che la

lettera fosse ritornata alla Camera di diritto tributario, con scritto del 16

giugno 2025 il ricorrente aveva tuttavia comunicato di non essere riuscito a

ritirarla tempestivamente, “perché, per motivi di lavoro, [era] stato

bloccato all’estero”, e aveva chiesto “una nuova rispedizione di questa

Considerandi

lettera e la restituzione del termine secondo l’art. 148 cpv. 1 CPC”;

- dal tracciamento

dell’invio (Track & Trace) risulta che il 16 maggio 2025 il destinatario ha

ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata e che il 20 maggio 2025 ha dato

ordine di prorogare la scadenza fino al 13 giugno 2025;

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, gli invii raccomandati si presumono notificati al

destinatario il settimo giorno della loro giacenza e tale momento non può

essere prorogato da un eventuale ordine di trattenere la corrispondenza presso

l’ufficio postale (cfr. p. es. sentenza TF n. 2C_284/2014 del 2 dicembre 2014,

in RF 70/2015 p. 256 consid. 4.2 e giurisprudenza citata);

- in base alla

giurisprudenza citata, l’invio raccomandato si deve considerare notificato il

23.

maggio 2025;

- nella misura in cui – pur

non avendo ancora conosciuto il contenuto della raccomandata, che il

destinatario non aveva ritirato –, l’insorgente chiedeva la “rispedizione”

della stessa e “la restituzione del termine”, la sua lettera del 16 giugno 2025

può essere considerata come una domanda di restituzione del termine per il

versamento dell’anticipo;

- la restituzione dei

termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad

altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192

cpv. 5 LT);

- per l’imposta federale

diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il

contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,

assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in

tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti

sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD);

- per l’art. 133 cpv. 3

LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il

contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,

assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in

tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti

sono cessati;

- per impedimento non

colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza

maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o

a un errore scusabile;

- l'impedimento non deve

essere prevedibile e deve essere di natura tale che il rispetto del termine

avrebbe richiesto l'adozione di misure che non si possono ragionevolmente

pretendere da parte di un uomo d’affari prudente;

- l’assenza temporanea dal

domicilio può costituire un impedimento di questo tipo, a condizione che il

ricorrente abbia agito con diligenza per garantire che gli atti procedurali

necessari fossero intrapresi in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza

TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata);

- ora, nel caso in esame, è

escluso che l’asserita assenza all’estero per motivi di lavoro giustifichi una

restituzione del termine per il versamento dell’anticipo delle spese

giudiziarie;

- in primo luogo, il

ricorrente non ha provato in alcun modo la sua assenza all’estero, della quale

non si conoscono né le date di partenza e di rientro né i motivi né la

destinazione;

- in secondo luogo, il

contribuente ha ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata il 16 maggio

2025, ma solo il 20 maggio ha attivato l’ordine di trattenere la corrispondenza

fino al 13 giugno 2025;

- in terzo luogo, lo stesso

giorno in cui gli ha inviato per raccomandata la richiesta di versamento

dell’anticipo in questione, la Camera di diritto tributario ha indirizzato al

ricorrente, per posta semplice, anche copia delle osservazioni al ricorso,

presentate dall’Ufficio di tassazione, e il 22 maggio 2025 lo stesso ha inviato

alla Camera una replica (redatta a Caprino il 22 maggio 2025);

- il ricorso si rivela

pertanto irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: