80.2025.109
Procedura: riscossione, interessi di ritardo, pagamento acconti con numero di riferimento errato, restituzione degli importi ad un’altra persona, annullamento
25 settembre 2025Italiano20 min
2024, la contribuente ha inviato copia dell’ordine di pagamento, rilevando che “il
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.109
Lugano
25 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 8 maggio 2025 contro la decisione del 7 aprile 2025 in materia di riscossione
interessi di ritardo IC 2019.
Fatti
Fatti
A. Il 30 aprile 2019 l’RS
1 (UEC) ha inviato ai coniugi RI 1 e RA 1 la richiesta d’acconto dell’imposta
cantonale 2019, per un importo totale di fr. 11'115.–, suddiviso in tre rate di
fr. 3'705.– ciascuna.
Il 29 maggio 2019 RA 1 ha ordinato
alla sua banca di versare all’UEC l’importo di fr. 11'115.–, con la causale
“Acconto Icant 19”, indicando il numero di riferimento 3 03475 86004 17285.
Con decisione dell’11
aprile 2024, l’Ufficio di tassazione di Lugano ha notificato ai contribuenti la
tassazione IC 2019, commisurando l’imposta dovuta in fr. 53'135.40.
Il 27 aprile 2024 l’UEC ha
inviato ai contribuenti un conteggio d’imposta, da cui risultava un’eccedenza a
loro favore di fr. 27'075.80. Dal debito d’imposta di fr. 53'135.40 era stato
infatti dedotto l’importo di fr. 80'211.20, corrispondente all’imposta
preventiva accreditata.
B. Il 18 giugno 2024 l’UEC
ha inviato ai contribuenti un conteggio, con il quale ha posto a loro carico
interessi di ritardo nella misura di fr. 1'095.35, per il fatto che “i
termini fissati per il pagamento dell’imposta cantonale 2019 non [erano] stati
rispettati”.
Con email del 28 giugno
2024, RA 1 si è rivolta all’UEC, affermando che il 29 maggio 2019 era stato da
lei accreditato l’importo di fr.11'115.– quale acconto dell’imposta cantonale
2019. Non avendo trovato tale importo nel conteggio del conguaglio, chiedeva
all’autorità di riscossione “a quale imposta per quale anno tale importo è
stato accreditato”.
Il 1° luglio 2024 l’UEC ha
comunicato alla contribuente che non gli risultava alcun pagamento di
quell’importo a quella data e la invitava a inviare copia della conferma
bancaria del pagamento “per effettuare una verifica contabile”.
Con email del 4 luglio
2024, la contribuente ha inviato copia dell’ordine di pagamento, rilevando che “il
conto è corretto, invece è errato il no. di referenza”. Ha chiesto inoltre
di inviarle il calcolo degli interessi sia per l’imposta cantonale sia per
l’imposta federale diretta.
Il 5 luglio 2024 l’UEC ha
inviato i conteggi richiesti e ha informato la contribuente che per il
versamento dell’importo di fr. 11'115.– “aveva utilizzato il riferimento
dell’imposta cantonale 2017 a nome di __________ numero di controllo __________
ed in data 12.09.2019 l’importo era stato restituito”.
La contribuente ha chiesto
su quale conto fosse stato rimborsato l’importo in questione, in quanto non le
risultava che fosse stato “ritornato sul suo conto, ossia sul conto da cui è
inizialmente partito il pagamento come da ordine in allegato”.
Il 10 luglio 2025
l’autorità di riscossione ha precisato che la restituzione era avvenuta “tramite
assegno postale in data 12.07.2019” e che “la riscossione dell’assegno è
avvenuta in data 12.08.2019”.
C. Con reclamo dell’11
luglio 2024, i coniugi RI 1 e RA 1 hanno impugnato il conteggio degli interessi
di ritardo.
Il 27 marzo 2019 la
reclamante avrebbe avuto “accesso all’e-banking anche di sua madre __________”
ed avrebbe “proceduto per conto della signora __________ (no contr. __________)
al versamento del conguaglio imposte cantonali 2017 di CHF 1'890.– dovute da
quest’ultima tramite versamento e-banking dal conto privato intestato alla
signora __________ immettendo in no. di riferimento indicato nella fattura di
conguaglio __________”.
Ricevuta poi la richiesta
di pagamento dell’acconto delle imposte cantonali 2019 dei coniugi RI 1 e RA 1,
quest’ultima, il 29 maggio 2019, “ha provveduto a versare l’importo di CHF
11'115.– dal proprio conto privato tramite e-banking all’Ufficio esazione e
condoni, indicando come motivo di pagamento «imposte cantonali 2019», ma
lasciando erroneamente il no. di riferimento per le imposte cantonali 2017 __________
pagate per conto di sua madre due mesi prima”. All’insaputa della
reclamante, l’importo di fr. 11'115.– sarebbe di conseguenza stato attribuito “alla
partita fiscale imposta cantonale 2017 __________” e poi restituito
“erroneamente” a quest’ultima, “sebbene il conto bancario da cui era
originato il pagamento dell’importo pagato in eccesso era quello della Signora __________
e non quello della signora __________. Solo ricevendo il conteggio degli
interessi di ritardo, la reclamante si sarebbe accorta che non era stato
computato l’acconto di fr. 11'115.–.
I reclamanti contestavano
pertanto l’addebito degli interessi di ritardo, sia in considerazione del
citato errore sia per il fatto che già il 18 aprile 2021 era stato accreditato
alle imposte cantonali 2019 l’importo di fr. 80'211.20, corrispondente all’imposta
preventiva, “e di conseguenza da tale data il Cantone disponeva di un
importo che eccedeva l’imposta cantonale effettivamente dovuta 2019
dell’importo di fr. 27'075.80”. Inoltre, a causa dell’errore commesso
dall’UEC, che aveva restituito l’acconto alla madre della reclamante, i
contribuenti non avevano potuto disporre dell’importo in questione.
D. Con decisione del 7
aprile 2025, l’UEC ha respinto il reclamo. Secondo l’autorità di riscossione,
l’interesse di ritardo “è di carattere oggettivo e si applica in tutti i
casi di mancato pagamento nei termini previsti, salvo situazioni di forza
maggiore, che in questo caso non sussistono”. Nella fattispecie, il
versamento era stato “accreditato sul conto e/o partita fiscale corretta” e
“l’autorità fiscale non può essere ritenuta responsabile dell’errore”. Il
fisco ha anche sottolineato che la madre della reclamante, incassando
l’assegno, “non si è posta alcuna domanda”, cosa “particolarmente
sorprendente, considerato che ha ricevuto un rimborso di CHF 11'115.– a fronte
di un dovuto d’imposta di soli CHF 1'890.–”. A suo avviso, l’autorità
fiscale “deve presumere che un versamento effettuato con un determinato
numero di riferimento sia attribuibile al contribuente cui tale riferimento
appartiene”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla moglie RA
1, chiede l’annullamento del conteggio degli interessi di ritardo. Richiama una
sentenza del Tribunale federale, secondo cui, se gli acconti sono stati
erroneamente versati utilizzando le cedole di versamento relative ad un periodo
d’imposta precedente e sono quindi rimborsati al contribuente invece di essere
riversati all’anno corretto, non sono dovuti interessi di ritardo (sentenza
2C_239/2014 consid. 3). Nel caso concreto, l’importo versato nei termini dai
contribuenti sarebbe stato riversato dal fisco ad una terza persona. Non vi
sarebbe alcuna base legale per la richiesta di interessi di ritardo in caso di
versamento entro la scadenza, utilizzando un numero di riferimento errato. In
base al principio della buona fede, ricevendo il versamento di un’imposta già
saldata da tempo, il fisco non avrebbe potuto intendere che il contribuente
volesse pagare per conto della madre le sue imposte cantonali del 2017. L’UEC
avrebbe dovuto “verificare la provenienza del versamento e il motivo per il
quale è stato fatto”. Sarebbero lesi anche il principio di proporzionalità
e il senso di giustizia, se si considera che l’imposta preventiva di fr.
80'211.20, accreditata al conto delle imposte cantonali 2019, “non soggiace
ad alcun obbligo di interesse remunerativo a favore dei contribuenti”. Ai
contribuenti non potrebbe neppure essere imputata la responsabilità per il
fatto che __________ abbia proceduto all’incasso dell’assegno inviatole
erroneamente dall’UEC.
F. Nelle sue
osservazioni del 16 giugno 2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni propone di respingere il ricorso. La sentenza del Tribunale
federale citata nel ricorso non sarebbe pertinente, poiché in quel caso il
versamento, seppur con un numero di riferimento errato, era stato comunque
ricevuto dal fisco e accreditato al contribuente, sebbene per un altro periodo
fiscale. Qui invece la restituzione è avvenuta ad una terza persona. Contesta
poi l’affermazione secondo cui non vi sarebbe una base legale per richiedere
interessi di ritardo in caso di versamento con un numero di riferimento errato.
L’art. 243 LT non ammetterebbe infatti eccezioni per errori del contribuente. Il
fisco nega poi la violazione dei principi della buona fede e della
proporzionalità, obiettando che l’UEC non potrebbe essere “tenuto a verificare
la plausibilità di ogni singolo versamento”. Al contrario, dovrebbe partire dal
presupposto che le informazioni fornite dal contribuente siano corrette.
G. Il ricorrente ha
replicato in data 18 luglio 2025. La legge non prevederebbe l’obbligo di indicare
il numero di riferimento in occasione del versamento di acconti. Nel caso
concreto, sarebbe stato indicato quale motivo del pagamento imposte cantonali
2019. L’imputazione alla partita fiscale di un terzo contribuente sarebbe stata
effettuata dai “sistemi automatizzati che processano le transazioni”. La
sentenza citata nel ricorso sarebbe pertinente, poiché anche in questo caso
sarebbe stato usato un numero di riferimento errato, solo che il fisco avrebbe
attribuito il pagamento non ad un altro periodo fiscale ma ad un altro
contribuente.
L’Ufficio giuridico della
Divisione delle contribuzioni ha preso posizione il 4 agosto 2025, contestando
le argomentazioni della replica. Sostiene in particolare che, “in un sistema
di pagamenti di massa, l’identificazione mediante numero di riferimento è il
criterio principale e più affidabile” e che “a fronte di un numero di
riferimento valido, l’amministrazione non solo può, ma deve presumere che
l’intenzione del pagatore corrisponda ai dati forniti”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 241 cpv. 5
LT, contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di
riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini
stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.
I rimedi giuridici contro
le decisioni in materia di riscossione dell’imposta sono stati introdotti con
la legge cantonale del 23 marzo 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015. In seguito
ad una sentenza della Camera di diritto tributario, secondo cui il diritto alla
via giudiziaria (art. 29a Cost.) impone di ammettere la possibilità di
sottoporre al giudizio di un tribunale le contestazioni che concernono le
richieste di conguaglio dell’imposta cantonale e comunale (sentenza CDT n.
80.2013.166 del 4 giugno 2014, in RtiD II-2014 n. 12t), il legislatore
cantonale ha disciplinato il diritto di contestare, mediante reclamo
all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario, i fattori
fiscali correlati con la decisione di tassazione quali i conteggi definitivi,
segnatamente il conguaglio d’imposta e il conteggio degli interessi (cfr.
Messaggio 7042 del 4 febbraio 2015, Proposte di modifiche della Legge
tributaria cantonale del 21 giugno 1994, p. 6).
1.2.
Contro il conteggio degli
interessi di ritardo, inviato dall’UEC ai coniugi RI 1 e RA 1 il 18 giugno
2024, i contribuenti hanno interposto reclamo alla stessa autorità di
riscossione. Contro la decisione del 7 aprile 2025, con cui l’UEC ha respinto
il reclamo, RI 1 è legittimato ad interporre ricorso alla Camera di diritto
tributario.
Considerandi
2.
2.1.
L’imposta ordinaria scade,
di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato, il quale può anche
prevedere la scadenza di singole rate di acconto (art. 240 cpv. 1 LT).
L’art. 241 cpv. 1 LT
prevede che l’imposta sia riscossa conformemente alla tassazione.
Per l’art. 241 cpv. 2 LT
l’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione
d’imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto.
L’art. 241 cpv. 3 LT
dispone che le imposte riscosse in rate siano conteggiate in quelle dovute
conformemente alla tassazione definitiva.
Secondo l’art. 241 cpv. 4
LT, se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è
un’eccedenza, questa è rimborsata con un interesse rimunerativo fissato dal
Consiglio di Stato. L’autorità di riscossione emette i relativi conteggi
definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare
compensazioni con altre imposte scadute.
2.2
L’art. 1 cpv. 1 del
Decreto esecutivo del 12 dicembre 2018 concernente la riscossione e i tassi
d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019 prevede che la
riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2019 abbia
luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate
sulla base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione;
la quarta rata è a conguaglio.
Per l’art. 1 cpv. 2 del
Decreto le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del
contribuente.
L’art. 1 cpv. 3 del
Decreto fissa i seguenti termini di scadenza delle singole rate dell’imposta
ordinaria diretta:
per la I rata di
acconto il 1° maggio 2019
per la II rata di
acconto il 1° luglio 2019
per la III rata di
acconto il 1° settembre 2019
rata a conguaglio a
partire dal 2020, alla data d’intimazione del conteggio.
2.3
Per l’art. 243 cpv. 1 LT
il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro
il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato.
Secondo l’art. 243 cpv. 2
LT, l’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di
reclamo o di ricorso.
L’art. 6 cpv. 1 del
Decreto esecutivo del 12 dicembre 2018 stabilisce che, se l’ammontare delle
imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla
loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo
annuo del 2.5%.
2.4
Per gli importi d’imposta
che non sono stati versati entro il termine stabilito, il debitore è pertanto
tenuto a pagare – senza diffida – interessi di ritardo. Tali interessi non
rappresentano, per la loro natura, una sanzione o una pena né nel diritto
pubblico né nel diritto privato. La loro giustificazione risiede piuttosto
nella perdita di interessi subita dal creditore e nel guadagno che consegue il
debitore. Nel caso di imposte periodiche, gli interessi di ritardo sono dovuti
sia se le rate d’acconto (previste dalla legge) non sono pagate o lo sono in
ritardo sia se viene pagato in ritardo il conguaglio finale (Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3a edizione, Zurigo 2024, §
25, n. 28, p. 403 e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Nel caso in esame, non è
contestato il fatto che il 29 maggio 2019 RA 1 abbia ordinato alla sua banca di
versare all’UEC l’importo di fr. 11'115.–, con la causale “Acconto Icant 19”,
indicando il numero di riferimento __________, che concerneva l’imposta
cantonale 2017 di __________. È pure accertato che l’importo in questione è
stato restituito a quest’ultima “tramite assegno postale in data 12.07.2019” e
che “la riscossione dell’assegno è avvenuta in data 12.08.2019”.
3.2
Nella
sentenza 2C_239/2014 del 9 febbraio 2015, il Tribunale federale si è occupato
del caso di un contribuente friburghese che aveva pagato le rate d’acconto
dell’imposta cantonale per il periodo fiscale 2011, utilizzando bollettini di
versamento con il numero di riferimento relativo al periodo fiscale 2008. Gli
importi versati gli erano così stati rimborsati. Il fisco cantonale aveva
infine preteso il pagamento di interessi di ritardo.
La Suprema Corte ha
dapprima ricordato che i crediti di rate d’acconto di pretese fiscali si
estinguono se l’adempimento avviene al tempo giusto, nel luogo giusto e secondo
le modalità previste dalla legge. Nella misura in cui il diritto tributario non
contiene disposizioni proprie sull'estinzione del credito fiscale mediante
adempimento, si applicano a titolo di diritto pubblico le disposizioni relative
a crediti simili, in particolare le disposizioni del CO sull’adempimento e
sull’estinzione dei crediti (consid. 3.1). Nel caso in esame, il diritto
cantonale applicabile non esigeva dal contribuente che, nel versamento delle
rate d’acconto, indicasse il numero di riferimento. Si trattava pertanto di
stabilire se, pagando le rate d’acconto per il 2011 mediante bollettini di
versamento che riportavano il numero di riferimento del periodo fiscale 2008,
il contribuente avesse estinto il debito fiscale mediante adempimento (consid.
3.3).
Il fatto di pagare acconti
utilizzando bollettini di versamento recanti il numero di riferimento di un
determinato periodo fiscale, secondo l’Alta Corte si potrebbe considerare come
una dichiarazione della volontà del contribuente di pagare acconti per questo
periodo fiscale (art. 86 cpv. 1 CO). Se tale dichiarazione di volontà non
coincide con la volontà effettiva del contribuente, allora le deve essere
attribuito il significato che gli spetta in base al principio della buona fede.
La dichiarazione deve dunque essere interpretata come il destinatario poteva e
doveva comprenderla in buona fede, nelle circostanze concrete.
Nel caso in esame, quando
il ricorrente aveva pagato le sue rate d’acconto per il 2011, non aveva più
debiti per le imposte del 2008. Il fisco cantonale non poteva pertanto
interpretare in buona fede il versamento di acconti tramite bollettini di
versamento con il numero di riferimento del periodo fiscale 2008 nel senso che
il contribuente volesse pagare acconti per questo periodo fiscale. Le
disposizioni del diritto privato sull’estinzione di crediti mediante
adempimento nel caso in cui vi siano più debiti da pagare (art. 86 s. CO) non
si opponevano pertanto, secondo il Tribunale federale, all’estinzione del credito
relativo alle rate d’acconto per il periodo fiscale 2011. Di conseguenza, il
ricorso è stato accolto, riconoscendo che gli interessi di ritardo non erano
dovuti (consid. 3.4).
3.3
Nella
sentenza 9C_779/2017 del 9 aprile 2018, la Suprema Corte è stata confrontata
con il caso di una società, che era debitrice di contributi non pagati per fr.
10'728.35 nei confronti dell’istituzione di previdenza del suo personale. Il 26
aprile 2016 aveva versato l’importo di fr. 3'000.–, utilizzando un bollettino
di versamento di un’altra società, a sua volta affiliata allo stesso istituto
di previdenza. Quest’ultimo aveva accreditato l’importo ricevuto al conto della
seconda società. L’11 maggio 2016 l’assicuratore aveva fatto notificare alla
prima società un precetto esecutivo per l’importo di fr. 10'728.35. Il
Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo aveva rigettato
l’opposizione della debitrice per l’intero importo. La società ha allora
interposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo di ridurre il debito di
3'000 franchi.
I giudici supremi hanno
argomentato che, se vi sono più rapporti di debito e credito tra le stesse
parti, il datore di lavoro che paga i contributi all’istituto di previdenza
non deve solo provare di aver pagato, ma anche che il pagamento si riferiva al
credito per il quale è stato chiamato in causa. Se invece un creditore vanta
più crediti nei confronti di diversi debitori, nell’ambito delle
transazioni commerciali si presume, in base all’esperienza comune, che i
pagamenti dei rispettivi debitori siano destinati all’estinzione dei propri
debiti (consid. 2 e giurisprudenza citata).
Richiamando la sentenza 2C_239/2014
del 9 febbraio 2015 consid. 3.4 (v. supra, consid. 3.2), il Tribunale
federale ha affermato che l’utilizzo di un bollettino di versamento errato non
è comunque determinante per l’attribuzione di un pagamento in entrata, se il
beneficiario non poteva presumere in buona fede che la dichiarazione di volontà
del debitore, espressa mediante il numero di riferimento, corrispondesse alla
sua reale volontà (consid. 4.2.1).
I giudici federali hanno
accolto il ricorso della società, argomentando che il tribunale cantonale aveva
violato il diritto federale, presumendo che con il versamento litigioso fosse
stato estinto un debito di terzi, senza approfondire la discrepanza fra la
provenienza del bonifico e il beneficiario del pagamento dei contributi. Il
debito della ricorrente nei confronti dell’istituto di previdenza, che aveva
promosso la procedura esecutiva, è stato così ridotto nella misura di 3'000
franchi (consid. 4.3).
3.4
Dalla citata
giurisprudenza del Tribunale federale si ricavano le seguenti indicazioni.
In primo luogo, il diritto
tributario non contiene disposizioni esaustive in merito all’estinzione dei
crediti d’imposta. Trovano pertanto applicazione le disposizioni del CO
sull’adempimento e sull’estinzione dei crediti. Per il caso in cui un
contribuente abbia diversi debiti nei confronti del fisco, si applicano gli
articoli 86 e 87 CO.
In base a queste
disposizioni, il fatto che un contribuente utilizzi bollettini di versamento
recanti il numero di riferimento di un determinato periodo fiscale giustificherebbe
la presunzione che il contribuente voglia pagare acconti per questo periodo
fiscale. Se tale dichiarazione di volontà non coincide con la volontà effettiva
del contribuente, allora le deve essere attribuito il significato che gli
spetta in base al principio della buona fede. La dichiarazione deve dunque
essere interpretata come il fisco poteva e doveva comprenderla in buona fede,
nelle circostanze concrete.
Se un contribuente impiega
dei bollettini recanti un numero di riferimento di un periodo fiscale per il
quale non ha più debiti scoperti, il fisco non può presumere in buona fede che abbia
voluto pagare acconti per questo periodo fiscale.
Nel caso in cui un
creditore vanti più crediti nei confronti di diversi debitori, si presume che il
pagamento di un debitore sia destinato all’estinzione dei propri debiti. In
presenza di una discrepanza fra la provenienza del bonifico e la persona che
beneficia del pagamento, il creditore non può presumere che con il versamento sia
stato estinto un debito di terzi, senza approfondire la questione.
3.5
Ora, tornando alla
fattispecie in discussione, è acclarato che l’autorità di riscossione, ricevuto
il bonifico in discussione, ha constatato che l’imposta cui si riferiva il
numero di riferimento indicato sul bollettino di versamento, era stata già
integralmente pagata. Inoltre, la stessa contribuente non aveva più debiti
fiscali scoperti. L’UEC non sembra invece essersi interrogato in merito al
fatto che il bonifico non proveniva da un conto bancario della contribuente a
cui riconduceva il numero di riferimento, bensì da quello di una terza persona.
Ha invece presunto che questa terza persona avesse fatto un versamento a favore
della contribuente in questione. Non essendovi debiti fiscali scoperti, ha
inviato a quest’ultima un assegno per l’importo corrispondente al versamento
ricevuto.
Tenuto conto della
giurisprudenza precedentemente citata, tuttavia, questo modo di procedere non è
conforme con il diritto applicabile.
In primo luogo, il fatto
che il debito fiscale, corrispondente al numero di riferimento figurante sul
bollettino di versamento impiegato, fosse già stato estinto sarebbe stato
sufficiente per indurre l’UEC a concludere che il bonifico non era destinato a coprire
quel debito fiscale. In buona fede, doveva supporre che il versamento servisse
per estinguere un altro debito. D’altra parte, quale causale del versamento
l’ordinante aveva indicato “Acconto Icant 2019”, cosa che sarebbe stata
sufficiente per concludere che il bonifico non aveva alcuna relazione con le
imposte del 2017.
In secondo luogo, il fatto
che il bonifico provenisse da un conto bancario, di cui era titolare una
persona diversa da quella cui riconduceva il numero di riferimento impiegato,
già di per sé non giustificava la presunzione che chi aveva ordinato il
pagamento volesse estinguere il debito di un’altra persona e non uno proprio. A
maggior ragione, doveva essere indotto ad escludere l’ipotesi del pagamento a
favore di una terza persona, alla luce del fatto che i debiti fiscali di questa
terza persona (in casu, la madre dell’ordinante) erano già stati estinti
e, comunque, l’importo bonificato eccedeva ampiamente tali debiti.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, non si può condividere il giudizio dell’autorità
di esazione, che ha escluso che con il bonifico del 29 maggio 2019 la moglie
del ricorrente avesse estinto il debito corrispondente alle rate d’acconto
dell’imposta cantonale 2019. Di conseguenza, non si giustifica la decisione di
porre a carico dei contribuenti gli interessi di ritardo.
4.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per
quanto concerne le ripetibili, sebbene l’avv. RA 1 assuma la funzione solo di
rappresentante contrattuale del marito, si deve comunque ritenere che abbia
agito in una causa propria, in quanto è debitrice solidale degli interessi di
ritardo litigiosi. Non ha quindi diritto alle ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 7 aprile 2025 è riformata nel senso
che i contribuenti non sono debitori di interessi di mora.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: