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Decisione

80.2025.109

Procedura: riscossione, interessi di ritardo, pagamento acconti con numero di riferimento errato, restituzione degli importi ad un’altra persona, annullamento

25 settembre 2025Italiano20 min

2024, la contribuente ha inviato copia dell’ordine di pagamento, rilevando che “il

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.109

Lugano

25 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 8 maggio 2025 contro la decisione del 7 aprile 2025 in materia di riscossione

interessi di ritardo IC 2019.

Fatti

Fatti

A. Il 30 aprile 2019 l’RS

1 (UEC) ha inviato ai coniugi RI 1 e RA 1 la richiesta d’acconto dell’imposta

cantonale 2019, per un importo totale di fr. 11'115.–, suddiviso in tre rate di

fr. 3'705.– ciascuna.

Il 29 maggio 2019 RA 1 ha ordinato

alla sua banca di versare all’UEC l’importo di fr. 11'115.–, con la causale

“Acconto Icant 19”, indicando il numero di riferimento 3 03475 86004 17285.

Con decisione dell’11

aprile 2024, l’Ufficio di tassazione di Lugano ha notificato ai contribuenti la

tassazione IC 2019, commisurando l’imposta dovuta in fr. 53'135.40.

Il 27 aprile 2024 l’UEC ha

inviato ai contribuenti un conteggio d’imposta, da cui risultava un’eccedenza a

loro favore di fr. 27'075.80. Dal debito d’imposta di fr. 53'135.40 era stato

infatti dedotto l’importo di fr. 80'211.20, corrispondente all’imposta

preventiva accreditata.

B. Il 18 giugno 2024 l’UEC

ha inviato ai contribuenti un conteggio, con il quale ha posto a loro carico

interessi di ritardo nella misura di fr. 1'095.35, per il fatto che “i

termini fissati per il pagamento dell’imposta cantonale 2019 non [erano] stati

rispettati”.

Con email del 28 giugno

2024, RA 1 si è rivolta all’UEC, affermando che il 29 maggio 2019 era stato da

lei accreditato l’importo di fr.11'115.– quale acconto dell’imposta cantonale

2019. Non avendo trovato tale importo nel conteggio del conguaglio, chiedeva

all’autorità di riscossione “a quale imposta per quale anno tale importo è

stato accreditato”.

Il 1° luglio 2024 l’UEC ha

comunicato alla contribuente che non gli risultava alcun pagamento di

quell’importo a quella data e la invitava a inviare copia della conferma

bancaria del pagamento “per effettuare una verifica contabile”.

Con email del 4 luglio

2024, la contribuente ha inviato copia dell’ordine di pagamento, rilevando che “il

conto è corretto, invece è errato il no. di referenza”. Ha chiesto inoltre

di inviarle il calcolo degli interessi sia per l’imposta cantonale sia per

l’imposta federale diretta.

Il 5 luglio 2024 l’UEC ha

inviato i conteggi richiesti e ha informato la contribuente che per il

versamento dell’importo di fr. 11'115.– “aveva utilizzato il riferimento

dell’imposta cantonale 2017 a nome di __________ numero di controllo __________

ed in data 12.09.2019 l’importo era stato restituito”.

La contribuente ha chiesto

su quale conto fosse stato rimborsato l’importo in questione, in quanto non le

risultava che fosse stato “ritornato sul suo conto, ossia sul conto da cui è

inizialmente partito il pagamento come da ordine in allegato”.

Il 10 luglio 2025

l’autorità di riscossione ha precisato che la restituzione era avvenuta “tramite

assegno postale in data 12.07.2019” e che “la riscossione dell’assegno è

avvenuta in data 12.08.2019”.

C. Con reclamo dell’11

luglio 2024, i coniugi RI 1 e RA 1 hanno impugnato il conteggio degli interessi

di ritardo.

Il 27 marzo 2019 la

reclamante avrebbe avuto “accesso all’e-banking anche di sua madre __________”

ed avrebbe “proceduto per conto della signora __________ (no contr. __________)

al versamento del conguaglio imposte cantonali 2017 di CHF 1'890.– dovute da

quest’ultima tramite versamento e-banking dal conto privato intestato alla

signora __________ immettendo in no. di riferimento indicato nella fattura di

conguaglio __________”.

Ricevuta poi la richiesta

di pagamento dell’acconto delle imposte cantonali 2019 dei coniugi RI 1 e RA 1,

quest’ultima, il 29 maggio 2019, “ha provveduto a versare l’importo di CHF

11'115.– dal proprio conto privato tramite e-banking all’Ufficio esazione e

condoni, indicando come motivo di pagamento «imposte cantonali 2019», ma

lasciando erroneamente il no. di riferimento per le imposte cantonali 2017 __________

pagate per conto di sua madre due mesi prima”. All’insaputa della

reclamante, l’importo di fr. 11'115.– sarebbe di conseguenza stato attribuito “alla

partita fiscale imposta cantonale 2017 __________” e poi restituito

“erroneamente” a quest’ultima, “sebbene il conto bancario da cui era

originato il pagamento dell’importo pagato in eccesso era quello della Signora __________

e non quello della signora __________. Solo ricevendo il conteggio degli

interessi di ritardo, la reclamante si sarebbe accorta che non era stato

computato l’acconto di fr. 11'115.–.

I reclamanti contestavano

pertanto l’addebito degli interessi di ritardo, sia in considerazione del

citato errore sia per il fatto che già il 18 aprile 2021 era stato accreditato

alle imposte cantonali 2019 l’importo di fr. 80'211.20, corrispondente all’imposta

preventiva, “e di conseguenza da tale data il Cantone disponeva di un

importo che eccedeva l’imposta cantonale effettivamente dovuta 2019

dell’importo di fr. 27'075.80”. Inoltre, a causa dell’errore commesso

dall’UEC, che aveva restituito l’acconto alla madre della reclamante, i

contribuenti non avevano potuto disporre dell’importo in questione.

D. Con decisione del 7

aprile 2025, l’UEC ha respinto il reclamo. Secondo l’autorità di riscossione,

l’interesse di ritardo “è di carattere oggettivo e si applica in tutti i

casi di mancato pagamento nei termini previsti, salvo situazioni di forza

maggiore, che in questo caso non sussistono”. Nella fattispecie, il

versamento era stato “accreditato sul conto e/o partita fiscale corretta” e

“l’autorità fiscale non può essere ritenuta responsabile dell’errore”. Il

fisco ha anche sottolineato che la madre della reclamante, incassando

l’assegno, “non si è posta alcuna domanda”, cosa “particolarmente

sorprendente, considerato che ha ricevuto un rimborso di CHF 11'115.– a fronte

di un dovuto d’imposta di soli CHF 1'890.–”. A suo avviso, l’autorità

fiscale “deve presumere che un versamento effettuato con un determinato

numero di riferimento sia attribuibile al contribuente cui tale riferimento

appartiene”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla moglie RA

1, chiede l’annullamento del conteggio degli interessi di ritardo. Richiama una

sentenza del Tribunale federale, secondo cui, se gli acconti sono stati

erroneamente versati utilizzando le cedole di versamento relative ad un periodo

d’imposta precedente e sono quindi rimborsati al contribuente invece di essere

riversati all’anno corretto, non sono dovuti interessi di ritardo (sentenza

2C_239/2014 consid. 3). Nel caso concreto, l’importo versato nei termini dai

contribuenti sarebbe stato riversato dal fisco ad una terza persona. Non vi

sarebbe alcuna base legale per la richiesta di interessi di ritardo in caso di

versamento entro la scadenza, utilizzando un numero di riferimento errato. In

base al principio della buona fede, ricevendo il versamento di un’imposta già

saldata da tempo, il fisco non avrebbe potuto intendere che il contribuente

volesse pagare per conto della madre le sue imposte cantonali del 2017. L’UEC

avrebbe dovuto “verificare la provenienza del versamento e il motivo per il

quale è stato fatto”. Sarebbero lesi anche il principio di proporzionalità

e il senso di giustizia, se si considera che l’imposta preventiva di fr.

80'211.20, accreditata al conto delle imposte cantonali 2019, “non soggiace

ad alcun obbligo di interesse remunerativo a favore dei contribuenti”. Ai

contribuenti non potrebbe neppure essere imputata la responsabilità per il

fatto che __________ abbia proceduto all’incasso dell’assegno inviatole

erroneamente dall’UEC.

F. Nelle sue

osservazioni del 16 giugno 2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle

contribuzioni propone di respingere il ricorso. La sentenza del Tribunale

federale citata nel ricorso non sarebbe pertinente, poiché in quel caso il

versamento, seppur con un numero di riferimento errato, era stato comunque

ricevuto dal fisco e accreditato al contribuente, sebbene per un altro periodo

fiscale. Qui invece la restituzione è avvenuta ad una terza persona. Contesta

poi l’affermazione secondo cui non vi sarebbe una base legale per richiedere

interessi di ritardo in caso di versamento con un numero di riferimento errato.

L’art. 243 LT non ammetterebbe infatti eccezioni per errori del contribuente. Il

fisco nega poi la violazione dei principi della buona fede e della

proporzionalità, obiettando che l’UEC non potrebbe essere “tenuto a verificare

la plausibilità di ogni singolo versamento”. Al contrario, dovrebbe partire dal

presupposto che le informazioni fornite dal contribuente siano corrette.

G. Il ricorrente ha

replicato in data 18 luglio 2025. La legge non prevederebbe l’obbligo di indicare

il numero di riferimento in occasione del versamento di acconti. Nel caso

concreto, sarebbe stato indicato quale motivo del pagamento imposte cantonali

2019. L’imputazione alla partita fiscale di un terzo contribuente sarebbe stata

effettuata dai “sistemi automatizzati che processano le transazioni”. La

sentenza citata nel ricorso sarebbe pertinente, poiché anche in questo caso

sarebbe stato usato un numero di riferimento errato, solo che il fisco avrebbe

attribuito il pagamento non ad un altro periodo fiscale ma ad un altro

contribuente.

L’Ufficio giuridico della

Divisione delle contribuzioni ha preso posizione il 4 agosto 2025, contestando

le argomentazioni della replica. Sostiene in particolare che, “in un sistema

di pagamenti di massa, l’identificazione mediante numero di riferimento è il

criterio principale e più affidabile” e che “a fronte di un numero di

riferimento valido, l’amministrazione non solo può, ma deve presumere che

l’intenzione del pagatore corrisponda ai dati forniti”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 241 cpv. 5

LT, contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di

riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini

stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.

I rimedi giuridici contro

le decisioni in materia di riscossione dell’imposta sono stati introdotti con

la legge cantonale del 23 marzo 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015. In seguito

ad una sentenza della Camera di diritto tributario, secondo cui il diritto alla

via giudiziaria (art. 29a Cost.) impone di ammettere la possibilità di

sottoporre al giudizio di un tribunale le contestazioni che concernono le

richieste di conguaglio dell’imposta cantonale e comunale (sentenza CDT n.

80.2013.166 del 4 giugno 2014, in RtiD II-2014 n. 12t), il legislatore

cantonale ha disciplinato il diritto di contestare, mediante reclamo

all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario, i fattori

fiscali correlati con la decisione di tassazione quali i conteggi definitivi,

segnatamente il conguaglio d’imposta e il conteggio degli interessi (cfr.

Messaggio 7042 del 4 febbraio 2015, Proposte di modifiche della Legge

tributaria cantonale del 21 giugno 1994, p. 6).

1.2.

Contro il conteggio degli

interessi di ritardo, inviato dall’UEC ai coniugi RI 1 e RA 1 il 18 giugno

2024, i contribuenti hanno interposto reclamo alla stessa autorità di

riscossione. Contro la decisione del 7 aprile 2025, con cui l’UEC ha respinto

il reclamo, RI 1 è legittimato ad interporre ricorso alla Camera di diritto

tributario.

Considerandi

2.

2.1.

L’imposta ordinaria scade,

di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato, il quale può anche

prevedere la scadenza di singole rate di acconto (art. 240 cpv. 1 LT).

L’art. 241 cpv. 1 LT

prevede che l’imposta sia riscossa conformemente alla tassazione.

Per l’art. 241 cpv. 2 LT

l’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione

d’imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto.

L’art. 241 cpv. 3 LT

dispone che le imposte riscosse in rate siano conteggiate in quelle dovute

conformemente alla tassazione definitiva.

Secondo l’art. 241 cpv. 4

LT, se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è

un’eccedenza, questa è rimborsata con un interesse rimunerativo fissato dal

Consiglio di Stato. L’autorità di riscossione emette i relativi conteggi

definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare

compensazioni con altre imposte scadute.

2.2

L’art. 1 cpv. 1 del

Decreto esecutivo del 12 dicembre 2018 concernente la riscossione e i tassi

d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019 prevede che la

riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2019 abbia

luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate

sulla base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione;

la quarta rata è a conguaglio.

Per l’art. 1 cpv. 2 del

Decreto le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del

contribuente.

L’art. 1 cpv. 3 del

Decreto fissa i seguenti termini di scadenza delle singole rate dell’imposta

ordinaria diretta:

per la I rata di

acconto il 1° maggio 2019

per la II rata di

acconto il 1° luglio 2019

per la III rata di

acconto il 1° settembre 2019

rata a conguaglio a

partire dal 2020, alla data d’intimazione del conteggio.

2.3

Per l’art. 243 cpv. 1 LT

il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro

il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato.

Secondo l’art. 243 cpv. 2

LT, l’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di

reclamo o di ricorso.

L’art. 6 cpv. 1 del

Decreto esecutivo del 12 dicembre 2018 stabilisce che, se l’ammontare delle

imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla

loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo

annuo del 2.5%.

2.4

Per gli importi d’imposta

che non sono stati versati entro il termine stabilito, il debitore è pertanto

tenuto a pagare – senza diffida – interessi di ritardo. Tali interessi non

rappresentano, per la loro natura, una sanzione o una pena né nel diritto

pubblico né nel diritto privato. La loro giustificazione risiede piuttosto

nella perdita di interessi subita dal creditore e nel guadagno che consegue il

debitore. Nel caso di imposte periodiche, gli interessi di ritardo sono dovuti

sia se le rate d’acconto (previste dalla legge) non sono pagate o lo sono in

ritardo sia se viene pagato in ritardo il conguaglio finale (Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3a edizione, Zurigo 2024, §

25, n. 28, p. 403 e giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Nel caso in esame, non è

contestato il fatto che il 29 maggio 2019 RA 1 abbia ordinato alla sua banca di

versare all’UEC l’importo di fr. 11'115.–, con la causale “Acconto Icant 19”,

indicando il numero di riferimento __________, che concerneva l’imposta

cantonale 2017 di __________. È pure accertato che l’importo in questione è

stato restituito a quest’ultima “tramite assegno postale in data 12.07.2019” e

che “la riscossione dell’assegno è avvenuta in data 12.08.2019”.

3.2

Nella

sentenza 2C_239/2014 del 9 febbraio 2015, il Tribunale federale si è occupato

del caso di un contribuente friburghese che aveva pagato le rate d’acconto

dell’imposta cantonale per il periodo fiscale 2011, utilizzando bollettini di

versamento con il numero di riferimento relativo al periodo fiscale 2008. Gli

importi versati gli erano così stati rimborsati. Il fisco cantonale aveva

infine preteso il pagamento di interessi di ritardo.

La Suprema Corte ha

dapprima ricordato che i crediti di rate d’acconto di pretese fiscali si

estinguono se l’adempimento avviene al tempo giusto, nel luogo giusto e secondo

le modalità previste dalla legge. Nella misura in cui il diritto tributario non

contiene disposizioni proprie sull'estinzione del credito fiscale mediante

adempimento, si applicano a titolo di diritto pubblico le disposizioni relative

a crediti simili, in particolare le disposizioni del CO sull’adempimento e

sull’estinzione dei crediti (consid. 3.1). Nel caso in esame, il diritto

cantonale applicabile non esigeva dal contribuente che, nel versamento delle

rate d’acconto, indicasse il numero di riferimento. Si trattava pertanto di

stabilire se, pagando le rate d’acconto per il 2011 mediante bollettini di

versamento che riportavano il numero di riferimento del periodo fiscale 2008,

il contribuente avesse estinto il debito fiscale mediante adempimento (consid.

3.3).

Il fatto di pagare acconti

utilizzando bollettini di versamento recanti il numero di riferimento di un

determinato periodo fiscale, secondo l’Alta Corte si potrebbe considerare come

una dichiarazione della volontà del contribuente di pagare acconti per questo

periodo fiscale (art. 86 cpv. 1 CO). Se tale dichiarazione di volontà non

coincide con la volontà effettiva del contribuente, allora le deve essere

attribuito il significato che gli spetta in base al principio della buona fede.

La dichiarazione deve dunque essere interpretata come il destinatario poteva e

doveva comprenderla in buona fede, nelle circostanze concrete.

Nel caso in esame, quando

il ricorrente aveva pagato le sue rate d’acconto per il 2011, non aveva più

debiti per le imposte del 2008. Il fisco cantonale non poteva pertanto

interpretare in buona fede il versamento di acconti tramite bollettini di

versamento con il numero di riferimento del periodo fiscale 2008 nel senso che

il contribuente volesse pagare acconti per questo periodo fiscale. Le

disposizioni del diritto privato sull’estinzione di crediti mediante

adempimento nel caso in cui vi siano più debiti da pagare (art. 86 s. CO) non

si opponevano pertanto, secondo il Tribunale federale, all’estinzione del credito

relativo alle rate d’acconto per il periodo fiscale 2011. Di conseguenza, il

ricorso è stato accolto, riconoscendo che gli interessi di ritardo non erano

dovuti (consid. 3.4).

3.3

Nella

sentenza 9C_779/2017 del 9 aprile 2018, la Suprema Corte è stata confrontata

con il caso di una società, che era debitrice di contributi non pagati per fr.

10'728.35 nei confronti dell’istituzione di previdenza del suo personale. Il 26

aprile 2016 aveva versato l’importo di fr. 3'000.–, utilizzando un bollettino

di versamento di un’altra società, a sua volta affiliata allo stesso istituto

di previdenza. Quest’ultimo aveva accreditato l’importo ricevuto al conto della

seconda società. L’11 maggio 2016 l’assicuratore aveva fatto notificare alla

prima società un precetto esecutivo per l’importo di fr. 10'728.35. Il

Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo aveva rigettato

l’opposizione della debitrice per l’intero importo. La società ha allora

interposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo di ridurre il debito di

3'000 franchi.

I giudici supremi hanno

argomentato che, se vi sono più rapporti di debito e credito tra le stesse

parti, il datore di lavoro che paga i contributi all’istituto di previdenza

non deve solo provare di aver pagato, ma anche che il pagamento si riferiva al

credito per il quale è stato chiamato in causa. Se invece un creditore vanta

più crediti nei confronti di diversi debitori, nell’ambito delle

transazioni commerciali si presume, in base all’esperienza comune, che i

pagamenti dei rispettivi debitori siano destinati all’estinzione dei propri

debiti (consid. 2 e giurisprudenza citata).

Richiamando la sentenza 2C_239/2014

del 9 febbraio 2015 consid. 3.4 (v. supra, consid. 3.2), il Tribunale

federale ha affermato che l’utilizzo di un bollettino di versamento errato non

è comunque determinante per l’attribuzione di un pagamento in entrata, se il

beneficiario non poteva presumere in buona fede che la dichiarazione di volontà

del debitore, espressa mediante il numero di riferimento, corrispondesse alla

sua reale volontà (consid. 4.2.1).

I giudici federali hanno

accolto il ricorso della società, argomentando che il tribunale cantonale aveva

violato il diritto federale, presumendo che con il versamento litigioso fosse

stato estinto un debito di terzi, senza approfondire la discrepanza fra la

provenienza del bonifico e il beneficiario del pagamento dei contributi. Il

debito della ricorrente nei confronti dell’istituto di previdenza, che aveva

promosso la procedura esecutiva, è stato così ridotto nella misura di 3'000

franchi (consid. 4.3).

3.4

Dalla citata

giurisprudenza del Tribunale federale si ricavano le seguenti indicazioni.

In primo luogo, il diritto

tributario non contiene disposizioni esaustive in merito all’estinzione dei

crediti d’imposta. Trovano pertanto applicazione le disposizioni del CO

sull’adempimento e sull’estinzione dei crediti. Per il caso in cui un

contribuente abbia diversi debiti nei confronti del fisco, si applicano gli

articoli 86 e 87 CO.

In base a queste

disposizioni, il fatto che un contribuente utilizzi bollettini di versamento

recanti il numero di riferimento di un determinato periodo fiscale giustificherebbe

la presunzione che il contribuente voglia pagare acconti per questo periodo

fiscale. Se tale dichiarazione di volontà non coincide con la volontà effettiva

del contribuente, allora le deve essere attribuito il significato che gli

spetta in base al principio della buona fede. La dichiarazione deve dunque

essere interpretata come il fisco poteva e doveva comprenderla in buona fede,

nelle circostanze concrete.

Se un contribuente impiega

dei bollettini recanti un numero di riferimento di un periodo fiscale per il

quale non ha più debiti scoperti, il fisco non può presumere in buona fede che abbia

voluto pagare acconti per questo periodo fiscale.

Nel caso in cui un

creditore vanti più crediti nei confronti di diversi debitori, si presume che il

pagamento di un debitore sia destinato all’estinzione dei propri debiti. In

presenza di una discrepanza fra la provenienza del bonifico e la persona che

beneficia del pagamento, il creditore non può presumere che con il versamento sia

stato estinto un debito di terzi, senza approfondire la questione.

3.5

Ora, tornando alla

fattispecie in discussione, è acclarato che l’autorità di riscossione, ricevuto

il bonifico in discussione, ha constatato che l’imposta cui si riferiva il

numero di riferimento indicato sul bollettino di versamento, era stata già

integralmente pagata. Inoltre, la stessa contribuente non aveva più debiti

fiscali scoperti. L’UEC non sembra invece essersi interrogato in merito al

fatto che il bonifico non proveniva da un conto bancario della contribuente a

cui riconduceva il numero di riferimento, bensì da quello di una terza persona.

Ha invece presunto che questa terza persona avesse fatto un versamento a favore

della contribuente in questione. Non essendovi debiti fiscali scoperti, ha

inviato a quest’ultima un assegno per l’importo corrispondente al versamento

ricevuto.

Tenuto conto della

giurisprudenza precedentemente citata, tuttavia, questo modo di procedere non è

conforme con il diritto applicabile.

In primo luogo, il fatto

che il debito fiscale, corrispondente al numero di riferimento figurante sul

bollettino di versamento impiegato, fosse già stato estinto sarebbe stato

sufficiente per indurre l’UEC a concludere che il bonifico non era destinato a coprire

quel debito fiscale. In buona fede, doveva supporre che il versamento servisse

per estinguere un altro debito. D’altra parte, quale causale del versamento

l’ordinante aveva indicato “Acconto Icant 2019”, cosa che sarebbe stata

sufficiente per concludere che il bonifico non aveva alcuna relazione con le

imposte del 2017.

In secondo luogo, il fatto

che il bonifico provenisse da un conto bancario, di cui era titolare una

persona diversa da quella cui riconduceva il numero di riferimento impiegato,

già di per sé non giustificava la presunzione che chi aveva ordinato il

pagamento volesse estinguere il debito di un’altra persona e non uno proprio. A

maggior ragione, doveva essere indotto ad escludere l’ipotesi del pagamento a

favore di una terza persona, alla luce del fatto che i debiti fiscali di questa

terza persona (in casu, la madre dell’ordinante) erano già stati estinti

e, comunque, l’importo bonificato eccedeva ampiamente tali debiti.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, non si può condividere il giudizio dell’autorità

di esazione, che ha escluso che con il bonifico del 29 maggio 2019 la moglie

del ricorrente avesse estinto il debito corrispondente alle rate d’acconto

dell’imposta cantonale 2019. Di conseguenza, non si giustifica la decisione di

porre a carico dei contribuenti gli interessi di ritardo.

4.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per

quanto concerne le ripetibili, sebbene l’avv. RA 1 assuma la funzione solo di

rappresentante contrattuale del marito, si deve comunque ritenere che abbia

agito in una causa propria, in quanto è debitrice solidale degli interessi di

ritardo litigiosi. Non ha quindi diritto alle ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 7 aprile 2025 è riformata nel senso

che i contribuenti non sono debitori di interessi di mora.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorn

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: