80.2025.112
Imposta di circolazione: calcolo dell’imposta, coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv, veicolo alimentato con benzina/alcol (etanolo), scarsità di stazioni di rifornimento
24 settembre 2025Italiano12 min
Direzione, concludendo che le attuali disposizioni legali non consentirebbero alcuna
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.112
Lugano
24 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
CO
1
oggetto
ricorso
del 9 maggio 2025 contro la decisione del 29 aprile 2025 in materia di imposta
di circolazione.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 13
gennaio 2025, la CO 1 ha notificato a RI 1 la bolletta per il pagamento
dell’imposta di circolazione 2025 per il suo veicolo __________, commisurandola
in fr. 589.–.
Con scritto del 12
febbraio 2025, inviato alla CO 1, il contribuente ha contestato il calcolo
dell’imposta in questione, in particolar modo per l’applicazione del
coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv 3.9, nettamente superiore
al coefficiente Kv 2.4 previsto per i veicoli a benzina.
Con email del 4 marzo
2025, il capo del Servizio contabilità della Sezione della circolazione ha
comunicato al contribuente di aver discusso e valutato la sua richiesta con la
Direzione, concludendo che le attuali disposizioni legali non consentirebbero alcuna
modifica del calcolo della sua imposta di circolazione.
B. Con ricorso del 24
marzo 2025 al Tribunale cantonale amministrativo, RI 1 ha impugnato la risposta
in questione, chiedendo di ricalcolare l’imposta con il coefficiente CO2
Kv 2.4, in quanto il suo veicolo sarebbe stato alimentato quasi esclusivamente
a benzina, non esistendo nel Canton Ticino stazioni di rifornimento di
bioetanolo (E85).
Con sentenza del 26 marzo
2025, la giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato
irricevibile il ricorso e ha trasmesso gli atti alla Camera di diritto
tributario per competenza (art. 9a cpv. 2 della Legge sulle imposte e
tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 [LIC; RL
760.500]).
Con sentenza n. 80.2025.69
del 3 aprile 2025, la Camera di diritto tributario ha dichiarato a sua volta
irricevibile il ricorso, non essendo ancora stata notificata dalla Sezione
della circolazione al contribuente una decisione su reclamo.
C. Con decisione del 29
aprile 2025, la CO 1 ha respinto il reclamo di RI 1.
L’autorità di tassazione
ha ricordato che il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una modifica della LIC,
che prevede che l’imposta per le automobili sia calcolata con una formula, che
considera la massa a vuoto, la potenza del motore, il coefficiente Kv relativo
al vettore energetico e il coefficiente cantonale K. Nel caso del veicolo
immatricolato dal reclamante, il coefficiente Kv sarebbe stato 3.9, in quanto
il carburante era Benzina/Alcool (Etanolo). Di conseguenza, l’imposta ammontava
a fr. 589.–. La Sezione della circolazione ha sottolineato di essere tenuta a
calcolare l’imposta applicando la legge in vigore.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente che l’imposta
sia calcolata applicando il coefficiente previsto per le automobili a benzina,
cioè il coefficiente Kv 2.4, con la conseguenza che ammonterebbe a fr. 424.50.
Il ricorrente lamenta una
disparità di trattamento rispetto ai veicoli a benzina, considerato il fatto
che nel Canton Ticino non ci sono stazioni di rifornimento di bioetanolo.
Avrebbe inoltre appreso dalla Sezione della circolazione che nel 2024 sarebbero
stati in circolazione solo una trentina di veicoli rientranti nella categoria
“benzina/bioetanolo” e perlopiù si tratterebbe di veicoli di lusso, che
provocherebbero un impatto ambientale molto più elevato rispetto alla sua
vettura. Non ritiene pertanto giustificata l’esistenza di una categoria ad
hoc per un numero così limitato di veicoli. Richiama poi l’art. 3 lett. d
dell’Ordinanza del DATEC del 5 luglio 2024 concernente le specifiche relative
all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di
automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (OEE-AAT; RS 730.022.2),
secondo cui l’equivalente benzina per le automobili alimentate con miscela di
carburante (E85) si calcolerebbe con un coefficiente di 0.72, quindi inferiore
e non superiore rispetto ai veicoli a benzina. A suo avviso, anche senza
mettere in discussione la classificazione delle automobili prevista dall’art.
1c LIC, una deroga potrebbe fondarsi sull’art. 6 lett. d LIC, che
consente al Consiglio di Stato di concedere l’esonero totale o parziale per i
veicoli a motore mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che
permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale.
E. Nelle sue
osservazioni del 16 maggio 2025, la Sezione della circolazione propone di
respingere il ricorso e sottolinea che le categorie di carburante sono definite
a livello federale, all’art. 75 cpv. 1 dell’Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione
alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51) “e non possono
quindi essere modificate dalla Sezione della circolazione a prescindere dal
numero di veicoli immatricolati in ogni singola categoria”.
Diritto
1. Il ricorrente
contesta il calcolo dell’imposta di circolazione, relativa all’immatricolazione
del suo veicolo a motore Saab 9-3 2.0 BioPower. La Sezione della circolazione
ha infatti applicato il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv relativo
ai veicoli a Benzina/Alcol (Etanolo), mentre a suo avviso sarebbe giustificata
l’applicazione di quello relativo ai veicoli a benzina.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 105 cpv. 1 prima
frase della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
(LCStr; RS 741.01) riserva il diritto dei Cantoni di istituire l’imposta sui
veicoli e di riscuotere tasse. Per quanto riguarda i rapporti intercantonali, i
veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere
tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è
provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e
delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza
rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno (art. 105 cpv. 2 LCStr).
L’imposta cantonale sui
veicoli è un’imposta e non un tributo causale (DTF 99 Ia 535 consid. 3b).
2.2
L’art. 1 cpv. 1 LIC
prevede che ogni licenza di circolazione comporti il pagamento di una imposta
annuale.
Secondo l’art. 1 cpv. 1
lett. e LIC, per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti
l’imposta annuale si calcola con la seguente formula:
((massa a vuoto x 0.1) +
(kW x coefficiente CO2 (Kv)) x coefficiente cantonale (K).
L’art. 1b LIC
stabilisce che il coefficiente cantonale (K) sia fissato a 1.
Per
quanto concerne il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv, l’art.
1c LIC dispone che abbia i valori indicati nella sottostante tabella.
Codice
Descrizione
Kv
B
Benzina
2.4
C
Benzina/Elettrico
1.4
D
Diesel
2.5
E
Elettrico
0.2
F
Diesel/Elettrico
1.9
G
Gas (CNG/GPL)
2.9
J
Alcol (Etanolo)
2.8
K
Benzina/Alcol (Etanolo)
3.9
L
Gas di petrolio liquefatti (LPG)
2.
M
Metanolo
0.7
N
Gas naturale (CNG)
1.9
P
Petrolio
0.7
R
Elettrico con RE (Range Extender)
0.4
U
Altri carburanti
2.7
W
Idrogeno
0.7
X
Idrogeno/Elettrico
0.2
Y
Gas naturale (CNG) / Benzina
1.9
Z
Gas di petrolio liquefatti
(LPG)/Benzina
2.2
2.3
La
modalità di calcolo dell’imposta di circolazione, prevista dagli articoli 1
cpv. 1 lett. e, 1b e 1c LIC, è stata adottata dal Gran
Consiglio con la legge dell’11 dicembre 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.
Come emerge dai materiali
legislativi, la citata formula di calcolo è stata definita da un “tavolo
tecnico”, coordinato dalla Sezione della circolazione e composto dai
rappresentanti di UPSA, TCS, ACS, CarrosserieSuisse (Ticino) e Divisione
dell’ambiente, con l’obiettivo di “garantire una parità di trattamento sia oggi
sia negli anni a venire” (Messaggio del Consiglio di Stato 8342 del 18 ottobre
2023, Modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a
motore del 9 febbraio 1977, n. 5, p. 5).
Per quanto concerne in
particolare il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv, si è voluto
tener conto del fatto che le emissioni dipendono non solo dalla potenza
espressa dal motore ma anche dal vettore energetico utilizzato dal veicolo per
generare la potenza. Per questo motivo la potenza viene moltiplicata con il
fattore Kv, che dipende dal vettore energetico.
Il fattore Kv, per ogni
genere di carburante, lo si è ottenuto tramite il dato medio delle emissioni di
CO2 del parco veicoli circolante in Ticino con omologazione WLTP
degli ultimi tre anni. Detto dato lo si è arrotondato alla decina e lo si è
diviso per 100. Per evitare un risultato pari a 0, per i veicoli a propulsione
puramente elettrica (esenti da emissioni di CO2) si è definito un
valore Kv pari a 0.7. Di riflesso, agli altri vettori energetici si aggiunge
0.7
al relativo dato medio delle emissioni di CO2 per ottenere il
coefficiente Kv. Per i veicoli a propulsione elettrificata (Codice C, E, F), si
è inoltre applicata una riduzione speciale di 0.5 così da promuoverli
ulteriormente. Per questo, ad esempio, il coefficiente Kv è di 0.2 per le
vetture elettriche (Rapporto di maggioranza n. 8342 R1 del 28 novembre 2023
della Commissione gestione e finanze sul messaggio 18 ottobre 2023 concernente
la modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a
motore del 9 febbraio 1977, n. 6, p. 4).
2.4
Il disegno di legge
governativo prevedeva che i valori del coefficiente CO2 (vettore
energetico) Kv fossero indicati nel Regolamento di applicazione della LIC.
Il Parlamento ha tuttavia
approvato un emendamento, allo scopo di inserire i valori del coefficiente Kv
nella legge stessa e non nel Regolamento. È stato così introdotto il citato
art. 1c LIC (Verbali del Gran Consiglio, Anno 2023/2024, seduta XV:
lunedì 11 dicembre 2023 – pomeridiana, p. 2205).
3.
3.1.
La
Sezione della circolazione ha correttamente calcolato l’imposta annuale dovuta
dal ricorrente in relazione al veicolo Saab 9-3 2.0 BioPower, considerando che
quest’ultimo rientra fra i veicoli alimentati con benzina / alcol (etanolo). Il
codice K figura effettivamente anche nella scheda di approvazione del modello
di automobile in questione.
Non può conseguentemente
essere ammessa l’applicazione del coefficiente CO2 riservato ai
veicoli a benzina (codice B), indipendentemente dal fatto che l’insorgente
sostenga di alimentare la propria automobile prevalentemente con benzina, a
causa della mancanza di stazioni di rifornimento di etanolo nel Canton Ticino.
3.2
Né l’autorità di
tassazione né l’autorità giudiziaria possono peraltro mettere in discussione il
coefficiente 3.9, previsto all’art. 1c LIC per i veicoli a
benzina/alcol. Come ricordato, è stato lo stesso Gran Consiglio a voler
inserire la tabella in questione nella legge in senso formale, invece di
delegarne l’elaborazione e l’aggiornamento al Consiglio di Stato, come aveva
proposto quest’ultimo nel disegno di legge. Indipendentemente dalla consistenza
delle critiche rivolte alla definizione dei valori risultanti dalla tabella
dell’art. 1c LIC, tali valori sono dunque vincolanti.
3.3
Quanto alle critiche del
ricorrente nei confronti del valore attribuito dal legislatore cantonale al
coefficiente CO2 per i veicoli a benzina/alcol, le stesse si fondano
sul presupposto che la categoria delle automobili alimentate a benzina/alcol
comprenda solo una trentina di veicoli, di cui “solo circa 5 comparabili al
[suo]” e per il resto appartenenti “alla categoria veicoli di lusso di
cilindrata e impatto ambientale nettamente superiori”. Questa “sproprorzione”
falserebbe a suo dire “la media dei coefficienti Kv della categoria” e
penalizzerebbe i “pochi veicoli più efficienti”.
Ora, la tesi in questione
non è suffragata da alcun riscontro documentale, ma scaturisce da una personale
interpretazione dell’insorgente, convinto del fatto che il suo veicolo sia poco
inquinante.
3.4
Formalmente, neppure il
ricorrente pretende che l’art. 1c LIC sia in contrasto con il diritto
federale. Tuttavia, fa riferimento all’art. 3 lett. d OEE-AAT, secondo
cui l’equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a
sella leggeri alimentati con miscela di carburante (E85) è calcolato come
segue: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 0,72. La
conclusione del contribuente è che “a livello federale il coefficiente di
confronto, applicato alla [sua] categoria risulta inferiore (0,72) del 28%
a quello della benzina, e non maggiorato del 63% come a livello cantonale”.
Ora, l’art. 4 lett. d
OEE-AAT prevede invece che l’equivalente benzina per l’energia primaria per le
automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con miscela
di carburante E85 sia calcolato come segue: consumo di energia (miscela di
carburante E85) in l/100 km × 1,67.
Per calcolare le categorie
di efficienza, a partire dal 2012 i veicoli non vengono più valutati sulla base
del consumo finale di energia (“tank-to-wheel”), ma sulla base
dell’intera catena energetica, ovvero, dalla fonte energetica fino alla ruota (“well-to-wheel”).
Affinché sia possibile compararli, i consumi di energia primaria di sistemi di
propulsione alimentati con diversi vettori energetici (benzina, diesel, gas,
energia elettrica, ecc.) vengono convertiti in equivalente benzina. Ha così
origine l’equivalente benzina per l’energia primaria (cfr. Ufficio federale
dell’energia, FAQ - EtichettaEnergia per le automobili: https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/automobili/faq.html;
sito consultato il 04.09.2025).
L’equivalente benzina per
l’energia primaria tiene dunque conto non solo del contenuto energetico dei
carburanti o del consumo di energia del veicolo, ma anche dell’energia primaria
utilizzata per produrre l’energia o il carburante.
Il bioetanolo (E85)
presenta il più alto equivalente benzina per l’energia primaria. Ciò dipende in larga misura dal fatto che presuppone la produzione
di legna nelle foreste (Ufficio federale dell’energia, Étiquette-énergie pour
les voitures de tourisme: indicateurs environnementaux 2025 de la production
d’électricité et de carburant, rapport du 4 juin 2025, p. 16).
Senza
che sia necessario approfondire la questione, si può ritenere che gli argomenti
portati dal ricorrente per avvalorare la sua tesi non siano convincenti.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: