Lexipedia

Decisione

80.2025.112

Imposta di circolazione: calcolo dell’imposta, coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv, veicolo alimentato con benzina/alcol (etanolo), scarsità di stazioni di rifornimento

24 settembre 2025Italiano12 min

Direzione, concludendo che le attuali disposizioni legali non consentirebbero alcuna

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.112

Lugano

24 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

CO

1

oggetto

ricorso

del 9 maggio 2025 contro la decisione del 29 aprile 2025 in materia di imposta

di circolazione.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 13

gennaio 2025, la CO 1 ha notificato a RI 1 la bolletta per il pagamento

dell’imposta di circolazione 2025 per il suo veicolo __________, commisurandola

in fr. 589.–.

Con scritto del 12

febbraio 2025, inviato alla CO 1, il contribuente ha contestato il calcolo

dell’imposta in questione, in particolar modo per l’applicazione del

coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv 3.9, nettamente superiore

al coefficiente Kv 2.4 previsto per i veicoli a benzina.

Con email del 4 marzo

2025, il capo del Servizio contabilità della Sezione della circolazione ha

comunicato al contribuente di aver discusso e valutato la sua richiesta con la

Direzione, concludendo che le attuali disposizioni legali non consentirebbero alcuna

modifica del calcolo della sua imposta di circolazione.

B. Con ricorso del 24

marzo 2025 al Tribunale cantonale amministrativo, RI 1 ha impugnato la risposta

in questione, chiedendo di ricalcolare l’imposta con il coefficiente CO2

Kv 2.4, in quanto il suo veicolo sarebbe stato alimentato quasi esclusivamente

a benzina, non esistendo nel Canton Ticino stazioni di rifornimento di

bioetanolo (E85).

Con sentenza del 26 marzo

2025, la giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato

irricevibile il ricorso e ha trasmesso gli atti alla Camera di diritto

tributario per competenza (art. 9a cpv. 2 della Legge sulle imposte e

tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 [LIC; RL

760.500]).

Con sentenza n. 80.2025.69

del 3 aprile 2025, la Camera di diritto tributario ha dichiarato a sua volta

irricevibile il ricorso, non essendo ancora stata notificata dalla Sezione

della circolazione al contribuente una decisione su reclamo.

C. Con decisione del 29

aprile 2025, la CO 1 ha respinto il reclamo di RI 1.

L’autorità di tassazione

ha ricordato che il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una modifica della LIC,

che prevede che l’imposta per le automobili sia calcolata con una formula, che

considera la massa a vuoto, la potenza del motore, il coefficiente Kv relativo

al vettore energetico e il coefficiente cantonale K. Nel caso del veicolo

immatricolato dal reclamante, il coefficiente Kv sarebbe stato 3.9, in quanto

il carburante era Benzina/Alcool (Etanolo). Di conseguenza, l’imposta ammontava

a fr. 589.–. La Sezione della circolazione ha sottolineato di essere tenuta a

calcolare l’imposta applicando la legge in vigore.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente che l’imposta

sia calcolata applicando il coefficiente previsto per le automobili a benzina,

cioè il coefficiente Kv 2.4, con la conseguenza che ammonterebbe a fr. 424.50.

Il ricorrente lamenta una

disparità di trattamento rispetto ai veicoli a benzina, considerato il fatto

che nel Canton Ticino non ci sono stazioni di rifornimento di bioetanolo.

Avrebbe inoltre appreso dalla Sezione della circolazione che nel 2024 sarebbero

stati in circolazione solo una trentina di veicoli rientranti nella categoria

“benzina/bioetanolo” e perlopiù si tratterebbe di veicoli di lusso, che

provocherebbero un impatto ambientale molto più elevato rispetto alla sua

vettura. Non ritiene pertanto giustificata l’esistenza di una categoria ad

hoc per un numero così limitato di veicoli. Richiama poi l’art. 3 lett. d

dell’Ordinanza del DATEC del 5 luglio 2024 concernente le specifiche relative

all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di

automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (OEE-AAT; RS 730.022.2),

secondo cui l’equivalente benzina per le automobili alimentate con miscela di

carburante (E85) si calcolerebbe con un coefficiente di 0.72, quindi inferiore

e non superiore rispetto ai veicoli a benzina. A suo avviso, anche senza

mettere in discussione la classificazione delle automobili prevista dall’art.

1c LIC, una deroga potrebbe fondarsi sull’art. 6 lett. d LIC, che

consente al Consiglio di Stato di concedere l’esonero totale o parziale per i

veicoli a motore mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che

permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale.

E. Nelle sue

osservazioni del 16 maggio 2025, la Sezione della circolazione propone di

respingere il ricorso e sottolinea che le categorie di carburante sono definite

a livello federale, all’art. 75 cpv. 1 dell’Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione

alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51) “e non possono

quindi essere modificate dalla Sezione della circolazione a prescindere dal

numero di veicoli immatricolati in ogni singola categoria”.

Diritto

1. Il ricorrente

contesta il calcolo dell’imposta di circolazione, relativa all’immatricolazione

del suo veicolo a motore Saab 9-3 2.0 BioPower. La Sezione della circolazione

ha infatti applicato il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv relativo

ai veicoli a Benzina/Alcol (Etanolo), mentre a suo avviso sarebbe giustificata

l’applicazione di quello relativo ai veicoli a benzina.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 105 cpv. 1 prima

frase della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

(LCStr; RS 741.01) riserva il diritto dei Cantoni di istituire l’imposta sui

veicoli e di riscuotere tasse. Per quanto riguarda i rapporti intercantonali, i

veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere

tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è

provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e

delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza

rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno (art. 105 cpv. 2 LCStr).

L’imposta cantonale sui

veicoli è un’imposta e non un tributo causale (DTF 99 Ia 535 consid. 3b).

2.2

L’art. 1 cpv. 1 LIC

prevede che ogni licenza di circolazione comporti il pagamento di una imposta

annuale.

Secondo l’art. 1 cpv. 1

lett. e LIC, per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti

l’imposta annuale si calcola con la seguente formula:

((massa a vuoto x 0.1) +

(kW x coefficiente CO2 (Kv)) x coefficiente cantonale (K).

L’art. 1b LIC

stabilisce che il coefficiente cantonale (K) sia fissato a 1.

Per

quanto concerne il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv, l’art.

1c LIC dispone che abbia i valori indicati nella sottostante tabella.

Codice

Descrizione

Kv

B

Benzina

2.4

C

Benzina/Elettrico

1.4

D

Diesel

2.5

E

Elettrico

0.2

F

Diesel/Elettrico

1.9

G

Gas (CNG/GPL)

2.9

J

Alcol (Etanolo)

2.8

K

Benzina/Alcol (Etanolo)

3.9

L

Gas di petrolio liquefatti (LPG)

2.

M

Metanolo

0.7

N

Gas naturale (CNG)

1.9

P

Petrolio

0.7

R

Elettrico con RE (Range Extender)

0.4

U

Altri carburanti

2.7

W

Idrogeno

0.7

X

Idrogeno/Elettrico

0.2

Y

Gas naturale (CNG) / Benzina

1.9

Z

Gas di petrolio liquefatti

(LPG)/Benzina

2.2

2.3

La

modalità di calcolo dell’imposta di circolazione, prevista dagli articoli 1

cpv. 1 lett. e, 1b e 1c LIC, è stata adottata dal Gran

Consiglio con la legge dell’11 dicembre 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Come emerge dai materiali

legislativi, la citata formula di calcolo è stata definita da un “tavolo

tecnico”, coordinato dalla Sezione della circolazione e composto dai

rappresentanti di UPSA, TCS, ACS, CarrosserieSuisse (Ticino) e Divisione

dell’ambiente, con l’obiettivo di “garantire una parità di trattamento sia oggi

sia negli anni a venire” (Messaggio del Consiglio di Stato 8342 del 18 ottobre

2023, Modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a

motore del 9 febbraio 1977, n. 5, p. 5).

Per quanto concerne in

particolare il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv, si è voluto

tener conto del fatto che le emissioni dipendono non solo dalla potenza

espressa dal motore ma anche dal vettore energetico utilizzato dal veicolo per

generare la potenza. Per questo motivo la potenza viene moltiplicata con il

fattore Kv, che dipende dal vettore energetico.

Il fattore Kv, per ogni

genere di carburante, lo si è ottenuto tramite il dato medio delle emissioni di

CO2 del parco veicoli circolante in Ticino con omologazione WLTP

degli ultimi tre anni. Detto dato lo si è arrotondato alla decina e lo si è

diviso per 100. Per evitare un risultato pari a 0, per i veicoli a propulsione

puramente elettrica (esenti da emissioni di CO2) si è definito un

valore Kv pari a 0.7. Di riflesso, agli altri vettori energetici si aggiunge

0.7

al relativo dato medio delle emissioni di CO2 per ottenere il

coefficiente Kv. Per i veicoli a propulsione elettrificata (Codice C, E, F), si

è inoltre applicata una riduzione speciale di 0.5 così da promuoverli

ulteriormente. Per questo, ad esempio, il coefficiente Kv è di 0.2 per le

vetture elettriche (Rapporto di maggioranza n. 8342 R1 del 28 novembre 2023

della Commissione gestione e finanze sul messaggio 18 ottobre 2023 concernente

la modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a

motore del 9 febbraio 1977, n. 6, p. 4).

2.4

Il disegno di legge

governativo prevedeva che i valori del coefficiente CO2 (vettore

energetico) Kv fossero indicati nel Regolamento di applicazione della LIC.

Il Parlamento ha tuttavia

approvato un emendamento, allo scopo di inserire i valori del coefficiente Kv

nella legge stessa e non nel Regolamento. È stato così introdotto il citato

art. 1c LIC (Verbali del Gran Consiglio, Anno 2023/2024, seduta XV:

lunedì 11 dicembre 2023 – pomeridiana, p. 2205).

3.

3.1.

La

Sezione della circolazione ha correttamente calcolato l’imposta annuale dovuta

dal ricorrente in relazione al veicolo Saab 9-3 2.0 BioPower, considerando che

quest’ultimo rientra fra i veicoli alimentati con benzina / alcol (etanolo). Il

codice K figura effettivamente anche nella scheda di approvazione del modello

di automobile in questione.

Non può conseguentemente

essere ammessa l’applicazione del coefficiente CO2 riservato ai

veicoli a benzina (codice B), indipendentemente dal fatto che l’insorgente

sostenga di alimentare la propria automobile prevalentemente con benzina, a

causa della mancanza di stazioni di rifornimento di etanolo nel Canton Ticino.

3.2

Né l’autorità di

tassazione né l’autorità giudiziaria possono peraltro mettere in discussione il

coefficiente 3.9, previsto all’art. 1c LIC per i veicoli a

benzina/alcol. Come ricordato, è stato lo stesso Gran Consiglio a voler

inserire la tabella in questione nella legge in senso formale, invece di

delegarne l’elaborazione e l’aggiornamento al Consiglio di Stato, come aveva

proposto quest’ultimo nel disegno di legge. Indipendentemente dalla consistenza

delle critiche rivolte alla definizione dei valori risultanti dalla tabella

dell’art. 1c LIC, tali valori sono dunque vincolanti.

3.3

Quanto alle critiche del

ricorrente nei confronti del valore attribuito dal legislatore cantonale al

coefficiente CO2 per i veicoli a benzina/alcol, le stesse si fondano

sul presupposto che la categoria delle automobili alimentate a benzina/alcol

comprenda solo una trentina di veicoli, di cui “solo circa 5 comparabili al

[suo]” e per il resto appartenenti “alla categoria veicoli di lusso di

cilindrata e impatto ambientale nettamente superiori”. Questa “sproprorzione”

falserebbe a suo dire “la media dei coefficienti Kv della categoria” e

penalizzerebbe i “pochi veicoli più efficienti”.

Ora, la tesi in questione

non è suffragata da alcun riscontro documentale, ma scaturisce da una personale

interpretazione dell’insorgente, convinto del fatto che il suo veicolo sia poco

inquinante.

3.4

Formalmente, neppure il

ricorrente pretende che l’art. 1c LIC sia in contrasto con il diritto

federale. Tuttavia, fa riferimento all’art. 3 lett. d OEE-AAT, secondo

cui l’equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a

sella leggeri alimentati con miscela di carburante (E85) è calcolato come

segue: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 0,72. La

conclusione del contribuente è che “a livello federale il coefficiente di

confronto, applicato alla [sua] categoria risulta inferiore (0,72) del 28%

a quello della benzina, e non maggiorato del 63% come a livello cantonale”.

Ora, l’art. 4 lett. d

OEE-AAT prevede invece che l’equivalente benzina per l’energia primaria per le

automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con miscela

di carburante E85 sia calcolato come segue: consumo di energia (miscela di

carburante E85) in l/100 km × 1,67.

Per calcolare le categorie

di efficienza, a partire dal 2012 i veicoli non vengono più valutati sulla base

del consumo finale di energia (“tank-to-wheel”), ma sulla base

dell’intera catena energetica, ovvero, dalla fonte energetica fino alla ruota (“well-to-wheel”).

Affinché sia possibile compararli, i consumi di energia primaria di sistemi di

propulsione alimentati con diversi vettori energetici (benzina, diesel, gas,

energia elettrica, ecc.) vengono convertiti in equivalente benzina. Ha così

origine l’equivalente benzina per l’energia primaria (cfr. Ufficio federale

dell’energia, FAQ - EtichettaEnergia per le automobili: https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/automobili/faq.html;

sito consultato il 04.09.2025).

L’equivalente benzina per

l’energia primaria tiene dunque conto non solo del contenuto energetico dei

carburanti o del consumo di energia del veicolo, ma anche dell’energia primaria

utilizzata per produrre l’energia o il carburante.

Il bioetanolo (E85)

presenta il più alto equivalente benzina per l’energia primaria. Ciò dipende in larga misura dal fatto che presuppone la produzione

di legna nelle foreste (Ufficio federale dell’energia, Étiquette-énergie pour

les voitures de tourisme: indicateurs environnementaux 2025 de la production

d’électricité et de carburant, rapport du 4 juin 2025, p. 16).

Senza

che sia necessario approfondire la questione, si può ritenere che gli argomenti

portati dal ricorrente per avvalorare la sua tesi non siano convincenti.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: