80.2025.113
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, abitazione di vacanza, riferimento generico all’affitto di immobili simili e a siti internet, annullamento
20 ottobre 2025Italiano17 min
per appartenenza economica, quali proprietari del mapp. n. __________ RFD di __________.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.113
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 maggio 2025 contro la decisione del 16 aprile 2025 in materia di IC
2019.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2,
domiciliati a __________ (AG), sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino
per appartenenza economica, quali proprietari del mapp. n. __________ RFD di __________.
Nella dichiarazione
d’imposta 2023 hanno attribuito al loro immobile un valore di stima di fr.
354'747.00.- un valore locativo di fr. 20'400.-. Da quest’ultimo importo hanno
fatto valere in deduzione l’importo di fr. 26'970.- per spese di manutenzione.
B. Con decisione del 26
febbraio 2025, l’Ufficio circondariale di tassazione Locarno (di seguito UT) ha
notificato ai contribuenti la tassazione IC 2023, commisurando il reddito
imponibile in fr. 15'400.- e quello determinante per l’aliquota in fr.
370'000.- e la sostanza imponibile in fr. 259'000.- e quella determinante per
l’aliquota in fr. 1'965’000.-. Il valore locativo dell’abitazione secondaria
era stato fissato a fr. 30'000.- e le spese di gestione e manutenzione erano
state ammesse nella misura di fr. 12'465.-.
C. Con reclamo del 24
marzo 2025, i contribuenti hanno contestato il valore locativo stabilito
dall’autorità fiscale. Partendo dal presupposto che il valore di stima
ufficiale, in seguito al risanamento della casa, era aumentato da fr. 304'585.-
(2018) a fr. 354'747.- (2021), i reclamanti hanno chiesto di aumentare il valore
locativo, rispetto al periodo precedente, nella stessa proporzione dell’aumento
percentuale della stima ufficiale (16.47%), ottenendo in tal modo l’importo di fr.
20'400.-.
Con decisione del 16
aprile 2025, l’UT ha respinto il reclamo. Premesso che per le abitazioni
secondarie non era applicato la disposizione che prevedeva che il valore
locativo corrispondesse al 60-70% del valore di mercato delle pigioni,
l’autorità fiscale ha ritenuto l’importo di fr. 30'000.- “equo e consono ai
disposti di legge tributaria in vigore (art. 20 cpv. 3 LT) ed agli investimenti
effettuati negli scorsi anni, ammontanti a circa di fr. 1’1670’00.- (periodi
dal 2017-2021)”.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 espongono brevemente
la cronologia delle spese legate all’immobile di __________. La casa era stata acquistata
nel 2017 per il prezzo di fr. 1'475'000.-, quando il valore di reddito, secondo
il calcolo della stima ufficiale, ammontava a fr. 13'623.-. Poiché la
costruzione della casa risaliva al 1962 e al momento dell’acquisto era in
condizioni precarie, tra il 2018 e il 2020 i ricorrenti avrebbero effettuato
lavori di ristrutturazione per preservarne il valore, senza tuttavia modificare
la forma esterna della casa e senza bisogno di inoltrare una domanda di
costruzione. Alla fine del 2020 la ristrutturazione della casa sarebbe stata
quasi completa e il valore dei risanamenti ammontava a fr. 1’020'644.-, tutti
ammessi in deduzione dal reddito imponibile quali spese di manutenzione. Nel
calcolo della stima ufficiale successiva alla ristrutturazione, nel 2021 il
valore di reddito era stato stabilito in fr. 15'685.-, con un aumento circa del
15% rispetto alla stima precedente. Ritengono pertanto ingiustificato un
aumento del 71% del valore locativo tra il 2019 e il 2020 (IC 2019 fr. 17'515.-
e IC 2020 ed anni successivi fr. 30'000.-). Secondo gli insorgenti, il valore
locativo di fr. 20'165.–, calcolato sulla base del valore di reddito della più
recente decisione in materia di stima ufficiale, sarebbe anche coerente con i
dati dell’Ufficio federale di statistica, secondo cui “un letto in una
abitazione vacanze in Ticino in 2023 è venduto mediamente 13.7% ciò significa
7.1 settimane per anno”. Sulla base di un valore locativo di fr. 30'000.-,
l'affitto settimanale netto per la loro casa dovrebbe ammontare a fr. 4'225.-,
importo “completamente irrealistico”.
E. Nelle sue
osservazioni del 20 maggio 2025, l’UT chiede di respingere il gravame, facendo
riferimento ai “siti internet delle immobiliari”, da cui risulterebbe
che “una locazione media di una casa monofamiliare a __________ è di circa
fr. 2'500.- al mese”. Visto quanto scritto sopra si ritiene che si possa
ritenere che lo standard della casa sia medio alto. Riteniamo quindi che i
2'500 franchi al mese siano realizzabili.
ll valore locativo di fr.
30'000.- “ripartito sulle 52 settimane porta un valore ragionevole anche per
il contribuente di ca. 580.- franchi settimanali”, mentre “l'importo da
loro stabilito di una locazione settimanale di fr. 2'840.- parte da un
ragionamento di fondo sbagliato”.
Diritto
1. 1.1.
I ricorrenti contestano il
valore locativo dell’abitazione secondaria
di __________,
stabilito
dall’UT in fr. 30'000.-, e propongono di basarsi sul 90% del valore del reddito
che si evince dalla stima, oltre che sul prezzo di vendita di “un letto in
una abitazione vacanza in Ticino”.
1.2.
Adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità fiscale deve prendere la sua decisione fondandosi sui
risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima
frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135
cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il diritto a una
motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta
l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,
nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29 Cost. impone
alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando
l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
La motivazione deve dunque
consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es.
sentenza della CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
1.3.
L’UT, nella propria
decisione di tassazione dopo reclamo, ha spiegato che, il valore locativo cosi
come proposto appare equo e consono ai disposti di legge dell’art. 20 cpv. 2 e
3 LT “di fronte ad un investimento superiore a fr. 2'600'000.- (prezzo
d’acquisto e successive opere di manutenzione/miglioria). Spiegando che il
valore locativo imposto corrisponde al 100% “di quello che si pagherebbe per
l’affitto di un bene immobile simile”. L’autorità fiscale non spende
tuttavia una parola per indicare come abbia determinato la pigione di un “bene
immobile simile”. Si è limitata ad affermare che il valore locativo delle
abitazioni secondarie corrisponde al 100% delle pigioni medie per un immobile
simile, senza tuttavia fornire i dati che sarebbero stati considerati quali
termine di paragone.
Solo con le proprie
osservazioni al presente gravame, l’UT spiega di ritenere realizzabili fr.
2’500.-, basandosi sul prezzo “medio di locazione di una casa monofamiliare
a __________”, valore desunto da un controllo effettuato su non meglio
precisati “siti internet” per una casa di cui lo standard si ritiene “medio
alto”. Oltre al fatto che questa motivazione è pervenuta solo con le
osservazioni, ciò non muta il fatto che essa rimane comunque insufficiente.
In queste circostanze, si
deve concludere che il diritto di essere sentiti dei ricorrenti è stato
violato. Già solo per tale ragione, la decisione su reclamo dev’essere
annullata.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il
contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di
proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
2.2
La legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i
cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù
del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1
LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità di
accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione
alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore
di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non
quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. (DTF 125 I 65
consid. 2b, p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3, p. 152 ss.). L’Alta Corte ha
stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF
124.
I 145 consid. 4d; cfr. sentenza TF n. 2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016
consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il
limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale
dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.).
2.3
L’art. 20 cpv. 2 LT
precisa che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla
proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60-70 per cento del
valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile considerare
in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
Dal 1° gennaio 2009 è
entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al
capoverso 2 non è invece ammessa per gli immobili utilizzati a scopo di
vacanza. La modifica è stata proposta dal Consiglio di Stato nel quadro delle
misure di risanamento dei conti adottate con il preventivo 2009 ed è stata così
motivata:
Nella misura in cui la residenza di vacanza resta a
disposizione del titolare, il relativo vantaggio deve essere calcolato in forma
piena. Secondo il Governo non vi sono motivi oggettivi tali da condurre
all'adozione di misure che promuovano l'accesso della proprietà di residenze
secondarie di vacanza. Di conseguenza, il valore locativo delle residenze di
vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o provvedimenti
nell’ottica di favorire l’accesso alla proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata
la ricaduta sui comuni di residenze di vacanza, i quali devono assumersi oneri
di infrastrutture comunali senza importanti ricadute in termini di gettito
fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo, attuata tramite una modifica
dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale supplementare a carico di soggetti
fiscali titolari di una residenza secondaria e quindi, presumibilmente,
contribuenti facenti parte della classe media superiore. Osserviamo inoltre che
una parte importante di questi contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori
cantone o all’estero
(cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato no. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009
e obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
3.
3.1.
Per
quanto riguarda le modalità di determinazione del valore locativo, secondo
l’art. 1 del decreto esecutivo del 7 dicembre 2022 concernente l’imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2023, esso corrisponde al
valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima
posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde
mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri
elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore
di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
3.2
In
una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in:
RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato nel dettaglio
la nuova prassi, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base
di una circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua
illegalità.
In
primo luogo, il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i
valori locativi sono “accertati individualmente” nella procedura di stima
ufficiale degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima
ufficiale prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del
valore di stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile, come avviene,
per esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla
decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non
significa invece che essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove
si pensi appena che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di
principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra
parte, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella
misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il
termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero
le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una
procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione
dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere
probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova
dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.
Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei
ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel
Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima
ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito,
dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità
ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di
pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è
attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione
sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al
Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul
reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un
reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata,
cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha
intrapreso l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al
contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima
si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di
capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere
ulteriori precisazioni.
A
titolo abbondanziale, questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in
merito alla circostanza che il valore di reddito – ma anche il 90% del valore
di reddito – accertato nel quadro della procedura di stima ufficiale
corrisponda effettivamente al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato
(cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo
2007).
3.3
L’AFC
ha emanato delle informazioni fiscali (edite dalla Conferenza svizzera delle
imposte) (stato attuale al mese di ottobre 2021, www.estv2.admin.ch/stp/ds/f-besteuerung-eigenmietwerte-de.pdf, sito visualizzato il 07.10.2025) proprio in
relazione all’imposizione del valore locativo. In merito al calcolo del valore
locativo, nel documento si indica (a pagina 9, punto 4.1, “Le principe du
loyer comparable”) che i valori locativi sono generalmente calcolabili
grazie al metodo comparativo: e meglio il paragone con altri appartamenti
simili, ceduti in locazione. Il valore dell’utilizzo proprio corrisponderà di
principio alla pigione che un terzo dovrebbe pagare nelle medesime circostanze
per un immobile della stessa natura e che presenti le medesime caratteristiche
(stessa situazione, medesima vetustà dell’immobile e numero di locali, nonché
disposizione e superficie).
Difficilmente è possibile
trovare, nel vicinato, immobili locati della stessa natura e della stessa
grandezza. Unicamente per gli immobili strutturati in proprietà per piani è
possibile riferirsi a valori che sono direttamente paragonabili, come anche per
gli appartamenti abitati dallo stesso proprietario nel suo immobile locativo.
Tuttavia, sempre dalle Informazioni fiscali sul valore locativo, emerge
che, nei casi di abitazioni familiari, non è possibile stabilire dei valori
direttamente comparabili. Per questa tipologia di alloggi, i valori devono
essere determinati secondo criteri di calcolo oggettivi. In tal senso si
distinguono – di principio – due metodi per il calcolo dei valori locativi, il
metodo lordo e quello netto. Il metodo lordo prevale in Svizzera.
Già nelle “Direttive per
determinare il valore locativo delle case di abitazione occupate dal
proprietario del 25.3.1969” (in ASA vol. 38, p. 121 ss.), l’AFC ha sviluppato
più sistemi di calcolo relativi alla stima del valore locativo secondo il
metodo lordo. I metodi in questione vengono brevemente illustrati ai punti 4.3.
delle Informazioni fiscali sul valore locativo (v. in particolare p. 10 e 11):
e meglio il metodo comparativo, il metodo della determinazione del valore
locativo sulla base di stime cantonali degli immobili, il metodo della
procedura di stima individuale (ogni immobile viene valutato in maniera
separata in funzione di determinati criteri ad esso relativi) e i casi speciali
(ad. es. tipo ville lussuose, ville d’artista occupate dai loro proprietari).
4.
Venendo al caso in
esame, il calcolo proposto dai contribuenti con il ricorso ricalca la prassi
codificata all’art. 1 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione
delle persone fisiche, secondo cui, in mancanza di altri elementi utili al suo
calcolo, il valore locativo corrisponde, di regola, al 90% del valore di
reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima. Prassi che,
come già ricordato, è stata tuttavia dichiarata illegale dalla giurisprudenza
della Camera di diritto tributario.
In ogni caso, nella decisione impugnata, l’UT non ha menzionato in base
a quali criteri e dati sia giunto a stimare il valore di fr.
30'000.-, limitandosi a spiegare che non bisognava applicare il 60/70% del
valore di mercato delle pigioni essendo tale percentuale riservata alle
residenze primarie, bensì il 100% “di quello che si pagherebbe per l’affitto
di un bene immobile simile”. La motivazione della decisione si sofferma poi
sugli investimenti e sulle spese di manutenzione intrapresi dai contribuenti, per
un importo complessivo di fr. 2'600'000.-, per concludere apoditticamente che
il valore locativo di fr. 30'000.- annui appariva “equo e consono ai
disposti di legge”. Il fisco non ha fatto alcun riferimento alle fonti di
cui si sarebbe servito per giungere a questa conclusione né ha proposto un
calcolo, per esempio basato sulla superficie della casa dei reclamanti. Anche
il generico riferimento ai “siti internet delle immobiliari” è del tutto
insufficiente per consentire una verifica della legittimità dell’operato
dell’autorità di tassazione.
Una
motivazione circostanziata sarebbe stata particolarmente opportuna anche
pensando al fatto che il valore locativo, in seguito ai lavori di
ristrutturazioni intrapresi dai contribuenti, sarebbe cresciuto da fr. 17'515.-
a ben fr. 30'000.-.
In
sintesi, nella decisione impugnata l’autorità fiscale non spiega quali dati
comparativi abbia considerato per giungere ad un valore di mercato delle pigioni della zona di fr. 2'500.- al mese.
Non è pertanto possibile né per i contribuenti, né tantomeno per questa Camera,
verificare, nelle suesposte circostanze, la correttezza del valore
locativo attribuito all’immobile litigioso.
5.
Il ricorso è accolto
e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché proceda nei propri
incombenti ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 aprile 2025 è annullata e gli atti
sono ritornati all’UT per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: