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Decisione

80.2025.114

Procedura: ricorso, termini, non sospensione per ferie giudiziarie, irricevibile

25 giugno 2025Italiano7 min

A. Con decisione del 26

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.114

80.2025.115

Lugano

25 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 maggio 2025 contro la decisione del 26 marzo 2025 in materia di IC e IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 26

marzo 2025, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) ha notificato ai

coniugi __________ e __________ la decisione di tassazione dopo reclamo IC e

IFD 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 481'900.- per l’IC e in fr.

486'800.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-.

B. Con ricorso del 12

maggio 2025, i contribuenti, rappresentatati dall’avv. __________, impugnano la

decisione di tassazione IC e IFD 2019 dopo reclamo. In merito alla tempestività

del gravame, argomentano che la decisione, datata 26 marzo 2025, è stata da

loro ricevuta “al più presto il 27 marzo 2025”, con la conseguenza che “il

termine di ricorso, a seguito della sospensione dei termini per le ferie

giudiziarie pasquali, era giunto a scadenza il 12 maggio 2025, essendo il 10

maggio 2025 un sabato”.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata.

Va preliminarmente

analizzata la tempestività del ricorso del 12 maggio 2025 contro la decisione

su reclamo IC/IFD 2019 del 26 marzo 2025.

I ricorrenti sostengono la

tempestività del gravame in ragione delle ferie giudiziarie.

Considerandi

2.

2.1.

La procedura dinanzi alle

autorità giudiziarie cantonali (di primo grado) nell'ambito del diritto

tributario armonizzato federale, cantonale e comunale è disciplinata solo in

modo rudimentale nelle due leggi federali sulle imposte federali, cantonali e comunali

armonizzate. Secondo il combinato disposto degli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv.

1.

LIFD e secondo l'art. 50 cpv. 1 LAID, il diritto federale stabilisce solo che

“il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la decisione

su reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a un’autorità

giudiziaria di ricorso indipendente dall’autorità fiscale” (secondo la

formulazione dell'art. 50 cpv. 1 LAID, che corrisponde nel contenuto all'art.

140.

cpv. 1 LIFD). Nelle due leggi federali non vi è alcuna menzione esplicita

di una sospensione dei termini o di “ferie giudiziarie” (sentenza del TF

9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.1 e giurisprudenza citata).

2.2

Si

tratta di un silenzio qualificato, almeno per quanto riguarda l'imposta federale

diretta. Il Tribunale federale ha in effetti sempre ribadito che per l’imposta

federale diretta il diritto cantonale non ha alcuno spazio per aggiungere delle

“ferie giudiziarie”. Piuttosto, gli articoli 133 e 140 LIFD disciplinano la

decorrenza dei termini in modo tassativo. Per questo motivo sono inammissibili

disposizioni cantonali divergenti o più estese sulla decorrenza dei termini

nell'ambito del diritto dell’imposta federale diretta (sentenza del TF

9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.2 e giurisprudenza

citata).

2.3

2.3.1

La giurisprudenza della

Suprema Corte esclude per contro che vi sia un silenzio qualificato nell’ambito

del diritto tributario armonizzato die Cantoni e dei Comuni. Piuttosto,

nell'ambito dell’art. 50 LAID, spetta al legislatore cantonale disciplinare

autonomamente i dettagli in merito alla decorrenza del termine. A questo

proposito, a differenza dell'art. 140 cpv. 1 LIFD, quanto stabilito dal diritto

federale non non è né completo né tassativo. È quindi lasciato

all’apprezzamento legislatore cantonale di decidere se prevedere una

sospensione dei termini nell’ambito dell'applicazione delle imposte armonizzate

dei Cantoni e dei Comuni, ad esempio nel periodo pasquale, in estate e durante

le festività natalizie e di fine anno (sentenza 9C_685/2023 del 23 aprile 2024

consid. 2.2.4 e giurisprudenza citata).

2.3.2

Per

quanto concerne il diritto cantonale ticinese, l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT

prevede che il contribuente possa impugnare con ricorso scritto la decisione su

reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario.

Neppure la legge

tributaria cantonale prevede dunque le ferie giudiziarie: per quanto concerne

le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente

un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);

Questa Camera ha già avuto

modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie

previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenze CDT n. 80.2014.254 del 18

dicembre 2014 e CDT n. 80.2017.211 del 9 novembre 2017).

In merito all’assenza

delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere

utile ricordare un’iniziativa del legislatore cantonale. L’art. 231 cpv. 1 LT,

nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di

diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora

con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato

importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura

e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo

termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria

dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle

ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il

termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di

modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione

il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando

proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art.

231.

cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

3.

Ora, gli insorgenti

sostengono di aver ricevuto la decisione impugnata “al più presto il 27

marzo 2025” e che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 12 maggio 2025, “a

seguito della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie pasquali”.

Ritenendo come data della

notificazione della decisione il 27 marzo 2025 e tenendo in considerazione

l’inesistenza delle ferie giudiziarie, il termine di ricorso di 30 giorni, sia

per l’IC sia per l’IFD, è giunto a scadenza il 28 aprile 2025. Anche ammettendo

che la notificazione sia avvenuta uno o due giorni dopo, il termine sarebbe

scaduto entro la fine di aprile del 2025.

Ne discende che il

ricorso, presentato il 12 maggio 2025, è tardivo e come tale deve essere

dichiarato irricevibile.

4.

Il ricorso è irricevibile

siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 300.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: