80.2025.114
Procedura: ricorso, termini, non sospensione per ferie giudiziarie, irricevibile
25 giugno 2025Italiano7 min
A. Con decisione del 26
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.114
80.2025.115
Lugano
25 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 maggio 2025 contro la decisione del 26 marzo 2025 in materia di IC e IFD
2019.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 26
marzo 2025, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) ha notificato ai
coniugi __________ e __________ la decisione di tassazione dopo reclamo IC e
IFD 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 481'900.- per l’IC e in fr.
486'800.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-.
B. Con ricorso del 12
maggio 2025, i contribuenti, rappresentatati dall’avv. __________, impugnano la
decisione di tassazione IC e IFD 2019 dopo reclamo. In merito alla tempestività
del gravame, argomentano che la decisione, datata 26 marzo 2025, è stata da
loro ricevuta “al più presto il 27 marzo 2025”, con la conseguenza che “il
termine di ricorso, a seguito della sospensione dei termini per le ferie
giudiziarie pasquali, era giunto a scadenza il 12 maggio 2025, essendo il 10
maggio 2025 un sabato”.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata.
Va preliminarmente
analizzata la tempestività del ricorso del 12 maggio 2025 contro la decisione
su reclamo IC/IFD 2019 del 26 marzo 2025.
I ricorrenti sostengono la
tempestività del gravame in ragione delle ferie giudiziarie.
Considerandi
2.
2.1.
La procedura dinanzi alle
autorità giudiziarie cantonali (di primo grado) nell'ambito del diritto
tributario armonizzato federale, cantonale e comunale è disciplinata solo in
modo rudimentale nelle due leggi federali sulle imposte federali, cantonali e comunali
armonizzate. Secondo il combinato disposto degli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv.
1.
LIFD e secondo l'art. 50 cpv. 1 LAID, il diritto federale stabilisce solo che
“il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la decisione
su reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a un’autorità
giudiziaria di ricorso indipendente dall’autorità fiscale” (secondo la
formulazione dell'art. 50 cpv. 1 LAID, che corrisponde nel contenuto all'art.
140.
cpv. 1 LIFD). Nelle due leggi federali non vi è alcuna menzione esplicita
di una sospensione dei termini o di “ferie giudiziarie” (sentenza del TF
9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.1 e giurisprudenza citata).
2.2
Si
tratta di un silenzio qualificato, almeno per quanto riguarda l'imposta federale
diretta. Il Tribunale federale ha in effetti sempre ribadito che per l’imposta
federale diretta il diritto cantonale non ha alcuno spazio per aggiungere delle
“ferie giudiziarie”. Piuttosto, gli articoli 133 e 140 LIFD disciplinano la
decorrenza dei termini in modo tassativo. Per questo motivo sono inammissibili
disposizioni cantonali divergenti o più estese sulla decorrenza dei termini
nell'ambito del diritto dell’imposta federale diretta (sentenza del TF
9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.2 e giurisprudenza
citata).
2.3
2.3.1
La giurisprudenza della
Suprema Corte esclude per contro che vi sia un silenzio qualificato nell’ambito
del diritto tributario armonizzato die Cantoni e dei Comuni. Piuttosto,
nell'ambito dell’art. 50 LAID, spetta al legislatore cantonale disciplinare
autonomamente i dettagli in merito alla decorrenza del termine. A questo
proposito, a differenza dell'art. 140 cpv. 1 LIFD, quanto stabilito dal diritto
federale non non è né completo né tassativo. È quindi lasciato
all’apprezzamento legislatore cantonale di decidere se prevedere una
sospensione dei termini nell’ambito dell'applicazione delle imposte armonizzate
dei Cantoni e dei Comuni, ad esempio nel periodo pasquale, in estate e durante
le festività natalizie e di fine anno (sentenza 9C_685/2023 del 23 aprile 2024
consid. 2.2.4 e giurisprudenza citata).
2.3.2
Per
quanto concerne il diritto cantonale ticinese, l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT
prevede che il contribuente possa impugnare con ricorso scritto la decisione su
reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario.
Neppure la legge
tributaria cantonale prevede dunque le ferie giudiziarie: per quanto concerne
le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente
un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);
Questa Camera ha già avuto
modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie
previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenze CDT n. 80.2014.254 del 18
dicembre 2014 e CDT n. 80.2017.211 del 9 novembre 2017).
In merito all’assenza
delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere
utile ricordare un’iniziativa del legislatore cantonale. L’art. 231 cpv. 1 LT,
nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di
diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora
con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato
importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura
e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo
termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria
dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle
ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il
termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di
modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione
il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando
proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art.
231.
cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).
3.
Ora, gli insorgenti
sostengono di aver ricevuto la decisione impugnata “al più presto il 27
marzo 2025” e che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 12 maggio 2025, “a
seguito della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie pasquali”.
Ritenendo come data della
notificazione della decisione il 27 marzo 2025 e tenendo in considerazione
l’inesistenza delle ferie giudiziarie, il termine di ricorso di 30 giorni, sia
per l’IC sia per l’IFD, è giunto a scadenza il 28 aprile 2025. Anche ammettendo
che la notificazione sia avvenuta uno o due giorni dopo, il termine sarebbe
scaduto entro la fine di aprile del 2025.
Ne discende che il
ricorso, presentato il 12 maggio 2025, è tardivo e come tale deve essere
dichiarato irricevibile.
4.
Il ricorso è irricevibile
siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: