80.2025.126
Deduzioni: alimenti, separazione di fatto prima del divorzio, verifica e quantificazione dei contributi di mantenimento da parte del marito e padre
16 settembre 2025Italiano16 min
novembre 2022, il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto il matrimonio fra RI
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.126
80.2025.127
Lugano
16 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 maggio 2025 contro la decisione del 25 aprile 2025 in materia di IC e IFD
2022.
Fatti
Fatti
A. a.
Con sentenza del 15
novembre 2022, il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto il matrimonio fra RI
1 e __________, omologando la convenzione tra i coniugi concernente gli effetti
accessori del divorzio. I figli __________ (2 aprile 2006) e __________ (8
luglio 2009) sono stati affidati alla madre, alla quale il marito è stato
condannato a versare un contributo alimentare per sé pari a fr. 1’200.– fino al
30 novembre 2024 e di fr. 450.– fino al 30 giugno 2027, nonché un contributo
per i figli pari complessivamente a fr. 4’310.–, ridotto a fr. 3’580.– al
termine della frequenza della scuola privata da parte del figlio minore e, dal
1° luglio 2027, a fr. 3’980.–.
b.
Con la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022, RI 1 ha chiesto, per
quanto qui d’interesse, la deduzione di fr. 11'020.–. a titolo di alimenti
versati all’ex moglie.
B. Con decisione di
tassazione IC e IFD 2022 dell’8 gennaio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) ha
suddiviso l’importo posto in deduzione, pari a fr. 11’020.–, in fr. 2’400.– a
titolo di alimenti versati al coniuge divorziato e fr. 8’620.– a titolo di
alimenti per i figli minorenni, versati negli ultimi due mesi del 2022 sulla
base di quanto previsto dalla convenzione di divorzio omologata.
C. Con due distinti
messaggi di posta elettronica, datati 8 e 15 gennaio 2024, il contribuente
chiedeva all’UT di applicare, per il calcolo dell’IFD, l’aliquota prevista per
“coniugati o persone sole con figli a carico”. Nel secondo messaggio, oltre a
reiterare tale richiesta, sosteneva che, nonostante il divorzio, il suo diritto
alle deduzioni per figli e coniuge dovesse rimanere invariato, poiché aveva
provveduto al loro mantenimento almeno fino alla fine di novembre 2022.
L’autorità fiscale respingeva le richieste evidenziando che, in caso di
divorzio, era il genitore che riceve gli alimenti ad avere diritto
all’“aliquota genitori”.
D. Con reclamo del 20
gennaio 2024, RI 1 oltre a contestare l’importo delle spese di gestione e
manutenzione e quello degli interessi passivi, chiedeva una deduzione per figli
a carico di fr. 22'200.–. per l’IC e di fr. 13'000.– per l’IFD e di applicare
l’aliquota per “coniugati o persone sole con figli a carico”. A sostegno delle
sue richieste faceva riferimento al punto 6 della convenzione di divorzio
omologata la quale prevede – tra l’altro – che “[…] Al marito è riservato il
diritto di richiedere le deduzioni fiscali d’uso per entrambi i figli”.
E. Con decisione del 25
aprile 2025, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, rettificando gli importi
relativi alle spese di gestione e manutenzione degli immobili e agli interessi
passivi privati. Respingeva invece la richiesta di deduzione per figli a carico,
così come l’applicazione dell’aliquota prevista per persone divorziate con
figli a carico.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 impugna la decisione su reclamo.
Chiede il riconoscimento della deduzione, per l’intero anno 2022, degli importi
versati a titolo di contributi alimentari, pari a fr. 51’720.– per i figli e a
fr. 14’400.– per l’ex moglie. Sostiene che l’UT non avrebbe potuto negargli il
riconoscimento delle deduzioni sociali senza, al contempo, ammettere gli
alimenti versati per l’intero periodo fiscale. La sentenza della Pretura di
Lugano avrebbe disposto la separazione delle partite fiscali con effetto dal 1°
gennaio 2022; di conseguenza, per tutto il 2022 la famiglia non avrebbe più
costituito un’unità economica. Nella stessa sentenza, oltre a fissare i
contributi alimentari di fr. 1’200.– per l’ex moglie e di fr. 4’310.– per i
figli, sarebbe stato “legalmente evidenziato” che tali somme sono state da lui
versate mensilmente nel corso del 2022. L’UT avrebbe quindi errato nel
rifiutare di considerare gli alimenti versati prima del passaggio in giudicato
della sentenza di divorzio.
G. Con le proprie
osservazioni l’UT rimanda alle motivazioni contenute nella decisione impugnate
ed alle spiegazioni fornite nella corrispondenza con il contribuente.
Diritto
1. Oggetto di
contestazione, nel caso concreto, è l’ammontare dei contributi alimentari
deducibili dal reddito del marito per l’anno fiscale 2022. Egli sostiene che
l’UT, non avendo riconosciuto le deduzioni sociali per i figli, avrebbe dovuto
ammettere la deduzione integrale degli alimenti versati per l’intero periodo
fiscale.
Secondo il contribuente,
la separazione delle partite fiscali con effetto dal 1° gennaio 2022 – “stabilita”
dalla sentenza di scioglimento del matrimonio e di omologazione della
convenzione di divorzio del 6 maggio 2022 – implica che, per tutto l’anno 2022,
la famiglia non costituirebbe più un’“unità economica”, con la conseguenza che
il regime matrimoniale non sarebbe più applicabile.
I contributi alimentari,
pari a fr. 1'200.– per l’ex moglie e fr. 4'310.– per i figli, che egli afferma
di avere versato mensilmente nel corso del 2022, non rappresenterebbero quindi
l’adempimento di obblighi derivanti dal regime matrimoniale, bensì versamenti
fiscalmente deducibili.
Considerandi
2.
2.1.
Gli
articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT stabiliscono il reddito e la sostanza di
coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime
dei beni. Da questo requisito deriva a contrario che quando il
matrimonio sussiste legalmente, ma i coniugi vivono separati legalmente o di
fatto, essi non devono più essere tassati congiuntamente ma separatamente (cfr.
Messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta
federale diretta, FF 1983 III 1 ss, p. 100).
Secondo la giurisprudenza
e la dottrina, affinché si verifichi una separazione di fatto, non deve più
esistere un nucleo familiare comune e le risorse finanziarie non devono più
essere gestite congiuntamente. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione
ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone quindi che i coniugi abbiano
rinunciato alla convivenza. Di conseguenza, finché ciascun coniuge ha il
proprio domicilio pur mantenendo la comunione matrimoniale, non esiste una vita
separata. Affinché siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione separata,
i coniugi devono avere l’intenzione di porre fine alla comunione matrimoniale,
ossia devono rinunciare a vivere in un’unica economia domestica, in particolare
per uno dei motivi previsti dagli articoli 137, 175 e 176 CC, e devono vivere
separati in modo durevole. La tassazione separata implica anche che i mezzi di
sussistenza dei coniugi non siano messi in comune, in particolare per quanto
riguarda l'appartamento e le spese domestiche; in altre parole, un coniuge è
sostenuto dall'altro solo sotto forma di sussidi di importo specifico (sentenza
2C_567/2016 e 2C_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.2 e giurisprudenza
citata).
2.2
In caso di divorzio o
separazione legale o di fatto, il cumulo degli elementi imponibili viene
pertanto meno e i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo
fiscale (articoli 42 cpv. 2 LIFD e 53 cpv. 2 LT). Sia in caso di matrimonio sia
in caso di divorzio o separazione, la situazione personale alla fine del periodo
fiscale è quindi determinante per l’intero periodo fiscale. Lo stesso criterio
vale del resto anche per il riconoscimento delle deduzioni sociali (articoli 35
cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT) come pure per stabilire l’aliquota applicabile
(art. 35 cpv. 4 LT; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 20
settembre 2014, n. 2C_1145/2013 e 2C_1146/2013, consid. 2.2).
2.3
Fintanto che la famiglia costituisce
un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non
hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per
il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti
(art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT).
Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti
percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità
parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD;
art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il
contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD;
art. 32 cpv. 1 lett. c LT).
Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica
anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è
irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del
Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t,
consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n.
30, consid. 3.2).
2.4
Nel
caso degli alimenti, il principio di congruenza o di corrispondenza esige che
tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal
reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono
assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del
debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il
debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta
presso il creditore (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed.,
Basilea 2019, n. 55 ad art. 23, p. 731, e n. 41 ad art. 33 LIFD, p. 994;
inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2a, 3a ediz., Basilea 2017,
n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008
consid. 2.4.).
3.
Nel
caso in esame, al 31 dicembre 2022 RI 1 risultava divorziato ed è stato
pertanto correttamente assoggettato a tassazione individuale per l’intero
periodo fiscale. A giusto titolo il contribuente non rivendica più la deduzione
per figli a carico prevista dagli articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35
cpv. 1 lett. a LIFD, poiché, alla data determinante del 31 dicembre
2022, i figli minorenni convivevano con la madre, la quale provvedeva al loro
sostentamento grazie agli alimenti da lui versati. La deduzione spettava quindi
all’ex moglie.
Resta quindi da verificare
se l’autorità fiscale abbia correttamente riconosciuto la deduzione degli
alimenti versati all’ex coniuge per sé e per i figli minorenni limitatamente
agli ultimi due mesi del 2022, sulla base della sentenza di divorzio e come richiesto
dal contribuente nella dichiarazione fiscale, oppure se, come da lui ora
preteso, debba essere ammessa la deduzione di un importo maggiore.
4.
4.1.
La prima condizione per la
deducibilità degli alimenti è che siano adempiuti i presupposti per la
tassazione separata dei coniugi.
4.2
A tale riguardo, si è già
ricordato che, per stabilire se i coniugi si considerino separati o meno, è
determinante la situazione personale alla fine del periodo fiscale. Basta
quindi che nel corso dell’anno sia intervenuta la separazione di fatto perché i
coniugi siano sottoposti a tassazione separata per l’intero periodo fiscale. Il
momento preciso in cui è intervenuta la separazione è tuttavia rilevante, se si
deve stabilire da quando siano deducibili gli alimenti.
In una sentenza del 29
febbraio 2016 (2C_502/2015; 2C_508/2015, in: RDAF 2016 II p. 602), il Tribunale
federale ha avuto modo di decidere che, dopo la costituzione di economie
domestiche e domicili separati, con il conseguente abbandono definitivo della
volontà di continuare l’unione coniugale, si deve ritenere che sia intervenuta
una separazione di fatto dei coniugi, in quanto a questo punto diventa evidente
l’imminente separazione delle risorse comuni, che sembra essere solo una
questione di tempo. Il semplice fatto che i coniugi continuino a disporre di un
conto bancario in comune per un tempo determinato, per provvedere al proprio
mantenimento, non basta per escludere che vi sia stata una separazione di
fatto, che si evince invece dal quadro complessivo della loro situazione. Nel
caso in esame, i coniugi avevano finanziato le rispettive spese di mantenimento
in modo separato, attingendo al conto bancario del marito, sul quale confluiva
il suo stipendio (consid. 3.3).
Nel caso concreto, l’Alta
Corte ha ritenuto che i coniugi fossero fiscalmente separati già dall’inizio
del 2011, nonostante fino all’inizio di settembre dello stesso anno avessero continuato
a finanziare il proprio sostentamento tramite un conto comune.
4.3
Tornando al caso in esame,
come già accennato in narrativa, il matrimonio tra RI 1 e __________ è stato
sciolto con sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 15 novembre 2022. Con
la medesima decisione è stata omologata la convenzione sugli effetti accessori
del divorzio, in virtù della quale i due figli minorenni sono stati affidati
alla madre e il padre è stato obbligato a versare contributi alimentari pari,
al momento qui di interesse, a fr. 4'310.– per i figli e a fr. 1'200.– per l’ex
coniuge. Sulla base di tale convenzione, l’autorità di tassazione ha
riconosciuto in deduzione unicamente i contributi ivi stabiliti per gli ultimi
due mesi del 2022.
Tale soluzione non appare
tuttavia convincente alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale.
In particolare, riconoscere la deduzione soltanto dei contributi alimentari
versati a seguito della pronuncia del divorzio non tiene in debita
considerazione il fatto che tale evento è, secondo il corso naturale delle cose
e l’esperienza generale della vita, preceduto da una separazione di fatto che,
come visto, a determinate condizioni, costituisce il momento a partire dal
quale sono soddisfatte le condizioni per l’imposizione separata. Tale punto segna
anche il riferimento temporale a partire dal quale possono essere dedotti
eventuali contributi alimentari.
È vero che il ricorrente
non precisa quando sia avvenuta la separazione di fatto. È altresì vero che lo
stesso contribuente, nella propria dichiarazione fiscale, aveva richiesto la
deduzione di contributi alimentari per fr. 11’020.– (corrispondenti a due
mensilità dei contributi stabiliti nella convenzione di divorzio) e che, con il
reclamo, aveva erroneamente indicato la deduzione per figli a carico.
Tuttavia, agli atti
dell’incarto fiscale risulta un contratto di locazione, sottoscritto dallo
stesso ricorrente, per un appartamento di 3.5 locali in via __________, con
decorrenza dal 10 luglio 2022. Dalla convenzione di divorzio, omologata il 15
novembre 2022, emerge invece che la moglie avrebbe potuto continuare ad abitare
con i figli nell’ex abitazione coniugale, sita in via __________, di proprietà
del marito e situata nel medesimo comune, sino al 31 dicembre 2027, o fino
all’inizio di una nuova convivenza.
Parrebbe quindi che, al
più tardi dal 10 luglio 2022, il marito abbia costituito un domicilio separato
da quello della famiglia.
Vista anche la richiesta
ricorsuale di “considerare le deduzioni generali per gli alimenti per l’intero
anno 2022” e la precisazione che “è stato legalmente evidenziato e stabilito
che ho versato mensilmente nel 2022 la cifra di fr. 1'200.– franchi e 4'310.–
franchi per il sostegno alimentare di mia ex-moglie e figli”, si impone di verificare
precisamente, con la collaborazione dell’insorgente, il momento in cui quest’ultimo
ha costituito un’economia domestica e un domicilio separati da quelli della ex
moglie e dei figli.
5.
5.1.
Una volta accertato che,
prima del divorzio, vi sia stata la separazione dei coniugi e quando questa si
sia verificata, si tratterà poi di stabilire se, nel lasso di tempo intercorso
fra la separazione di fatto e il divorzio, siano stati versati alimenti.
5.2
Non necessariamente i
contributi di mantenimento devono rivestire la forma di prestazioni in denaro
dirette e ricorrenti. Può trattarsi anche di versamenti indiretti, come per
esempio il pagamento dei premi della cassa malati, delle imposte, degli oneri ipotecari
o dei costi i di locazione oppure consistere in vere e proprie prestazioni in
natura, come per esempio quando il beneficiario degli alimenti vive
gratuitamente nella casa o nell’appartamento dell’ex coniuge (Locher, op. cit., n. 54 ad art. 23 LIFD,
p. 994; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 30 del
21.
dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge
federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 14.1.2, p. 31).
Nella già citata sentenza
del 29 febbraio 2016 (RDAF 2016 II 602), il Tribunale federale ha ammesso che i
prelevamenti della moglie dal conto comune, alimentato quasi esclusivamente con
lo stipendio del marito, costituissero contributi di mantenimento. Secondo
l’Alta Corte, il fatto che i coniugi avessero potuto fissare l’ammontare
definitivo dei contributi solo dopo essere rimasti separati per alcuni mesi non
era un motivo per negare la deduzione degli alimenti, in mancanza di versamenti
per un importo determinato (consid. 4).
5.3
Tornando al caso in esame,
il ricorrente sostiene di aver provveduto al mantenimento di moglie e figli dopo
la separazione e prima del divorzio, senza tuttavia spiegare in quale forma lo
abbia fatto e senza produrre alcun giustificativo a tale riguardo. Come risulta
dalla citata pronuncia della Suprema Corte, il contribuente potrebbe anche aver
consentito alla moglie di prelevare il necessario per il mantenimento proprio e
dei figli dai propri conti bancari. Una tale circostanza deve in ogni caso
essere comprovata dallo stesso ricorrente.
L’autorità di tassazione dovrà
pertanto verificare, con la collaborazione del contribuente, se, fra la
separazione di fatto e la pronuncia del divorzio, siano stati versati
contributi di mantenimento deducibili.
Il fatto che il contribuente
abbia richiesto solo in sede di ricorso la deduzione dei contributi versati
precedentemente alla sentenza di divorzio sarà tenuto in considerazione,
ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.
6.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e gli atti
sono rinviati all’UT affinché provveda ad emanare una nuova decisione dopo aver
effettuato i necessari approfondimenti. La tassa di giustizia e le spese
processuali sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo IC
e IFD 2022 del 25 aprile 2025 è annullata e gli atti sono rinviati
all’UT perché adotti una nuova decisione dopo aver effettuato gli accertamenti
che s’impongono.
2. Le
spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: