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Decisione

80.2025.126

Deduzioni: alimenti, separazione di fatto prima del divorzio, verifica e quantificazione dei contributi di mantenimento da parte del marito e padre

16 settembre 2025Italiano16 min

novembre 2022, il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto il matrimonio fra RI

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.126

80.2025.127

Lugano

16 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 maggio 2025 contro la decisione del 25 aprile 2025 in materia di IC e IFD

2022.

Fatti

Fatti

A. a.

Con sentenza del 15

novembre 2022, il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto il matrimonio fra RI

1 e __________, omologando la convenzione tra i coniugi concernente gli effetti

accessori del divorzio. I figli __________ (2 aprile 2006) e __________ (8

luglio 2009) sono stati affidati alla madre, alla quale il marito è stato

condannato a versare un contributo alimentare per sé pari a fr. 1’200.– fino al

30 novembre 2024 e di fr. 450.– fino al 30 giugno 2027, nonché un contributo

per i figli pari complessivamente a fr. 4’310.–, ridotto a fr. 3’580.– al

termine della frequenza della scuola privata da parte del figlio minore e, dal

1° luglio 2027, a fr. 3’980.–.

b.

Con la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022, RI 1 ha chiesto, per

quanto qui d’interesse, la deduzione di fr. 11'020.–. a titolo di alimenti

versati all’ex moglie.

B. Con decisione di

tassazione IC e IFD 2022 dell’8 gennaio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) ha

suddiviso l’importo posto in deduzione, pari a fr. 11’020.–, in fr. 2’400.– a

titolo di alimenti versati al coniuge divorziato e fr. 8’620.– a titolo di

alimenti per i figli minorenni, versati negli ultimi due mesi del 2022 sulla

base di quanto previsto dalla convenzione di divorzio omologata.

C. Con due distinti

messaggi di posta elettronica, datati 8 e 15 gennaio 2024, il contribuente

chiedeva all’UT di applicare, per il calcolo dell’IFD, l’aliquota prevista per

“coniugati o persone sole con figli a carico”. Nel secondo messaggio, oltre a

reiterare tale richiesta, sosteneva che, nonostante il divorzio, il suo diritto

alle deduzioni per figli e coniuge dovesse rimanere invariato, poiché aveva

provveduto al loro mantenimento almeno fino alla fine di novembre 2022.

L’autorità fiscale respingeva le richieste evidenziando che, in caso di

divorzio, era il genitore che riceve gli alimenti ad avere diritto

all’“aliquota genitori”.

D. Con reclamo del 20

gennaio 2024, RI 1 oltre a contestare l’importo delle spese di gestione e

manutenzione e quello degli interessi passivi, chiedeva una deduzione per figli

a carico di fr. 22'200.–. per l’IC e di fr. 13'000.– per l’IFD e di applicare

l’aliquota per “coniugati o persone sole con figli a carico”. A sostegno delle

sue richieste faceva riferimento al punto 6 della convenzione di divorzio

omologata la quale prevede – tra l’altro – che “[…] Al marito è riservato il

diritto di richiedere le deduzioni fiscali d’uso per entrambi i figli”.

E. Con decisione del 25

aprile 2025, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, rettificando gli importi

relativi alle spese di gestione e manutenzione degli immobili e agli interessi

passivi privati. Respingeva invece la richiesta di deduzione per figli a carico,

così come l’applicazione dell’aliquota prevista per persone divorziate con

figli a carico.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 impugna la decisione su reclamo.

Chiede il riconoscimento della deduzione, per l’intero anno 2022, degli importi

versati a titolo di contributi alimentari, pari a fr. 51’720.– per i figli e a

fr. 14’400.– per l’ex moglie. Sostiene che l’UT non avrebbe potuto negargli il

riconoscimento delle deduzioni sociali senza, al contempo, ammettere gli

alimenti versati per l’intero periodo fiscale. La sentenza della Pretura di

Lugano avrebbe disposto la separazione delle partite fiscali con effetto dal 1°

gennaio 2022; di conseguenza, per tutto il 2022 la famiglia non avrebbe più

costituito un’unità economica. Nella stessa sentenza, oltre a fissare i

contributi alimentari di fr. 1’200.– per l’ex moglie e di fr. 4’310.– per i

figli, sarebbe stato “legalmente evidenziato” che tali somme sono state da lui

versate mensilmente nel corso del 2022. L’UT avrebbe quindi errato nel

rifiutare di considerare gli alimenti versati prima del passaggio in giudicato

della sentenza di divorzio.

G. Con le proprie

osservazioni l’UT rimanda alle motivazioni contenute nella decisione impugnate

ed alle spiegazioni fornite nella corrispondenza con il contribuente.

Diritto

1. Oggetto di

contestazione, nel caso concreto, è l’ammontare dei contributi alimentari

deducibili dal reddito del marito per l’anno fiscale 2022. Egli sostiene che

l’UT, non avendo riconosciuto le deduzioni sociali per i figli, avrebbe dovuto

ammettere la deduzione integrale degli alimenti versati per l’intero periodo

fiscale.

Secondo il contribuente,

la separazione delle partite fiscali con effetto dal 1° gennaio 2022 – “stabilita”

dalla sentenza di scioglimento del matrimonio e di omologazione della

convenzione di divorzio del 6 maggio 2022 – implica che, per tutto l’anno 2022,

la famiglia non costituirebbe più un’“unità economica”, con la conseguenza che

il regime matrimoniale non sarebbe più applicabile.

I contributi alimentari,

pari a fr. 1'200.– per l’ex moglie e fr. 4'310.– per i figli, che egli afferma

di avere versato mensilmente nel corso del 2022, non rappresenterebbero quindi

l’adempimento di obblighi derivanti dal regime matrimoniale, bensì versamenti

fiscalmente deducibili.

Considerandi

2.

2.1.

Gli

articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT stabiliscono il reddito e la sostanza di

coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime

dei beni. Da questo requisito deriva a contrario che quando il

matrimonio sussiste legalmente, ma i coniugi vivono separati legalmente o di

fatto, essi non devono più essere tassati congiuntamente ma separatamente (cfr.

Messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali

sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta

federale diretta, FF 1983 III 1 ss, p. 100).

Secondo la giurisprudenza

e la dottrina, affinché si verifichi una separazione di fatto, non deve più

esistere un nucleo familiare comune e le risorse finanziarie non devono più

essere gestite congiuntamente. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione

ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone quindi che i coniugi abbiano

rinunciato alla convivenza. Di conseguenza, finché ciascun coniuge ha il

proprio domicilio pur mantenendo la comunione matrimoniale, non esiste una vita

separata. Affinché siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione separata,

i coniugi devono avere l’intenzione di porre fine alla comunione matrimoniale,

ossia devono rinunciare a vivere in un’unica economia domestica, in particolare

per uno dei motivi previsti dagli articoli 137, 175 e 176 CC, e devono vivere

separati in modo durevole. La tassazione separata implica anche che i mezzi di

sussistenza dei coniugi non siano messi in comune, in particolare per quanto

riguarda l'appartamento e le spese domestiche; in altre parole, un coniuge è

sostenuto dall'altro solo sotto forma di sussidi di importo specifico (sentenza

2C_567/2016 e 2C_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.2 e giurisprudenza

citata).

2.2

In caso di divorzio o

separazione legale o di fatto, il cumulo degli elementi imponibili viene

pertanto meno e i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo

fiscale (articoli 42 cpv. 2 LIFD e 53 cpv. 2 LT). Sia in caso di matrimonio sia

in caso di divorzio o separazione, la situazione personale alla fine del periodo

fiscale è quindi determinante per l’intero periodo fiscale. Lo stesso criterio

vale del resto anche per il riconoscimento delle deduzioni sociali (articoli 35

cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT) come pure per stabilire l’aliquota applicabile

(art. 35 cpv. 4 LT; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 20

settembre 2014, n. 2C_1145/2013 e 2C_1146/2013, consid. 2.2).

2.3

Fintanto che la famiglia costituisce

un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non

hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per

il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti

(art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT).

Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti

percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità

parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD;

art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il

contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD;

art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica

anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è

irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del

Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t,

consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n.

30, consid. 3.2).

2.4

Nel

caso degli alimenti, il principio di congruenza o di corrispondenza esige che

tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal

reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono

assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del

debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il

debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta

presso il creditore (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed.,

Basilea 2019, n. 55 ad art. 23, p. 731, e n. 41 ad art. 33 LIFD, p. 994;

inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2a, 3a ediz., Basilea 2017,

n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008

consid. 2.4.).

3.

Nel

caso in esame, al 31 dicembre 2022 RI 1 risultava divorziato ed è stato

pertanto correttamente assoggettato a tassazione individuale per l’intero

periodo fiscale. A giusto titolo il contribuente non rivendica più la deduzione

per figli a carico prevista dagli articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35

cpv. 1 lett. a LIFD, poiché, alla data determinante del 31 dicembre

2022, i figli minorenni convivevano con la madre, la quale provvedeva al loro

sostentamento grazie agli alimenti da lui versati. La deduzione spettava quindi

all’ex moglie.

Resta quindi da verificare

se l’autorità fiscale abbia correttamente riconosciuto la deduzione degli

alimenti versati all’ex coniuge per sé e per i figli minorenni limitatamente

agli ultimi due mesi del 2022, sulla base della sentenza di divorzio e come richiesto

dal contribuente nella dichiarazione fiscale, oppure se, come da lui ora

preteso, debba essere ammessa la deduzione di un importo maggiore.

4.

4.1.

La prima condizione per la

deducibilità degli alimenti è che siano adempiuti i presupposti per la

tassazione separata dei coniugi.

4.2

A tale riguardo, si è già

ricordato che, per stabilire se i coniugi si considerino separati o meno, è

determinante la situazione personale alla fine del periodo fiscale. Basta

quindi che nel corso dell’anno sia intervenuta la separazione di fatto perché i

coniugi siano sottoposti a tassazione separata per l’intero periodo fiscale. Il

momento preciso in cui è intervenuta la separazione è tuttavia rilevante, se si

deve stabilire da quando siano deducibili gli alimenti.

In una sentenza del 29

febbraio 2016 (2C_502/2015; 2C_508/2015, in: RDAF 2016 II p. 602), il Tribunale

federale ha avuto modo di decidere che, dopo la costituzione di economie

domestiche e domicili separati, con il conseguente abbandono definitivo della

volontà di continuare l’unione coniugale, si deve ritenere che sia intervenuta

una separazione di fatto dei coniugi, in quanto a questo punto diventa evidente

l’imminente separazione delle risorse comuni, che sembra essere solo una

questione di tempo. Il semplice fatto che i coniugi continuino a disporre di un

conto bancario in comune per un tempo determinato, per provvedere al proprio

mantenimento, non basta per escludere che vi sia stata una separazione di

fatto, che si evince invece dal quadro complessivo della loro situazione. Nel

caso in esame, i coniugi avevano finanziato le rispettive spese di mantenimento

in modo separato, attingendo al conto bancario del marito, sul quale confluiva

il suo stipendio (consid. 3.3).

Nel caso concreto, l’Alta

Corte ha ritenuto che i coniugi fossero fiscalmente separati già dall’inizio

del 2011, nonostante fino all’inizio di settembre dello stesso anno avessero continuato

a finanziare il proprio sostentamento tramite un conto comune.

4.3

Tornando al caso in esame,

come già accennato in narrativa, il matrimonio tra RI 1 e __________ è stato

sciolto con sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 15 novembre 2022. Con

la medesima decisione è stata omologata la convenzione sugli effetti accessori

del divorzio, in virtù della quale i due figli minorenni sono stati affidati

alla madre e il padre è stato obbligato a versare contributi alimentari pari,

al momento qui di interesse, a fr. 4'310.– per i figli e a fr. 1'200.– per l’ex

coniuge. Sulla base di tale convenzione, l’autorità di tassazione ha

riconosciuto in deduzione unicamente i contributi ivi stabiliti per gli ultimi

due mesi del 2022.

Tale soluzione non appare

tuttavia convincente alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale.

In particolare, riconoscere la deduzione soltanto dei contributi alimentari

versati a seguito della pronuncia del divorzio non tiene in debita

considerazione il fatto che tale evento è, secondo il corso naturale delle cose

e l’esperienza generale della vita, preceduto da una separazione di fatto che,

come visto, a determinate condizioni, costituisce il momento a partire dal

quale sono soddisfatte le condizioni per l’imposizione separata. Tale punto segna

anche il riferimento temporale a partire dal quale possono essere dedotti

eventuali contributi alimentari.

È vero che il ricorrente

non precisa quando sia avvenuta la separazione di fatto. È altresì vero che lo

stesso contribuente, nella propria dichiarazione fiscale, aveva richiesto la

deduzione di contributi alimentari per fr. 11’020.– (corrispondenti a due

mensilità dei contributi stabiliti nella convenzione di divorzio) e che, con il

reclamo, aveva erroneamente indicato la deduzione per figli a carico.

Tuttavia, agli atti

dell’incarto fiscale risulta un contratto di locazione, sottoscritto dallo

stesso ricorrente, per un appartamento di 3.5 locali in via __________, con

decorrenza dal 10 luglio 2022. Dalla convenzione di divorzio, omologata il 15

novembre 2022, emerge invece che la moglie avrebbe potuto continuare ad abitare

con i figli nell’ex abitazione coniugale, sita in via __________, di proprietà

del marito e situata nel medesimo comune, sino al 31 dicembre 2027, o fino

all’inizio di una nuova convivenza.

Parrebbe quindi che, al

più tardi dal 10 luglio 2022, il marito abbia costituito un domicilio separato

da quello della famiglia.

Vista anche la richiesta

ricorsuale di “considerare le deduzioni generali per gli alimenti per l’intero

anno 2022” e la precisazione che “è stato legalmente evidenziato e stabilito

che ho versato mensilmente nel 2022 la cifra di fr. 1'200.– franchi e 4'310.–

franchi per il sostegno alimentare di mia ex-moglie e figli”, si impone di verificare

precisamente, con la collaborazione dell’insorgente, il momento in cui quest’ultimo

ha costituito un’economia domestica e un domicilio separati da quelli della ex

moglie e dei figli.

5.

5.1.

Una volta accertato che,

prima del divorzio, vi sia stata la separazione dei coniugi e quando questa si

sia verificata, si tratterà poi di stabilire se, nel lasso di tempo intercorso

fra la separazione di fatto e il divorzio, siano stati versati alimenti.

5.2

Non necessariamente i

contributi di mantenimento devono rivestire la forma di prestazioni in denaro

dirette e ricorrenti. Può trattarsi anche di versamenti indiretti, come per

esempio il pagamento dei premi della cassa malati, delle imposte, degli oneri ipotecari

o dei costi i di locazione oppure consistere in vere e proprie prestazioni in

natura, come per esempio quando il beneficiario degli alimenti vive

gratuitamente nella casa o nell’appartamento dell’ex coniuge (Locher, op. cit., n. 54 ad art. 23 LIFD,

p. 994; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 30 del

21.

dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 14.1.2, p. 31).

Nella già citata sentenza

del 29 febbraio 2016 (RDAF 2016 II 602), il Tribunale federale ha ammesso che i

prelevamenti della moglie dal conto comune, alimentato quasi esclusivamente con

lo stipendio del marito, costituissero contributi di mantenimento. Secondo

l’Alta Corte, il fatto che i coniugi avessero potuto fissare l’ammontare

definitivo dei contributi solo dopo essere rimasti separati per alcuni mesi non

era un motivo per negare la deduzione degli alimenti, in mancanza di versamenti

per un importo determinato (consid. 4).

5.3

Tornando al caso in esame,

il ricorrente sostiene di aver provveduto al mantenimento di moglie e figli dopo

la separazione e prima del divorzio, senza tuttavia spiegare in quale forma lo

abbia fatto e senza produrre alcun giustificativo a tale riguardo. Come risulta

dalla citata pronuncia della Suprema Corte, il contribuente potrebbe anche aver

consentito alla moglie di prelevare il necessario per il mantenimento proprio e

dei figli dai propri conti bancari. Una tale circostanza deve in ogni caso

essere comprovata dallo stesso ricorrente.

L’autorità di tassazione dovrà

pertanto verificare, con la collaborazione del contribuente, se, fra la

separazione di fatto e la pronuncia del divorzio, siano stati versati

contributi di mantenimento deducibili.

Il fatto che il contribuente

abbia richiesto solo in sede di ricorso la deduzione dei contributi versati

precedentemente alla sentenza di divorzio sarà tenuto in considerazione,

ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

6.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e gli atti

sono rinviati all’UT affinché provveda ad emanare una nuova decisione dopo aver

effettuato i necessari approfondimenti. La tassa di giustizia e le spese

processuali sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo IC

e IFD 2022 del 25 aprile 2025 è annullata e gli atti sono rinviati

all’UT perché adotti una nuova decisione dopo aver effettuato gli accertamenti

che s’impongono.

2. Le

spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: