80.2025.128
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, condizioni di ricevibilità, mancata dichiarazione, reclamo con dichiarazione parzialmente compilata e priva di allegati
8 luglio 2025Italiano22 min
cittadino __________, vive a __________ insieme alla moglie RI 2, cittadina __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.128
80.2025.129
Lugano
8 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 maggio 2025 contro la decisione del 24 aprile 2025 in materia di IC e IFD
2016.
Fatti
Fatti
A. RI 1,
cittadino __________, vive a __________ insieme alla moglie RI 2, cittadina __________.
Non avendo presentato
la dichiarazione fiscale per il 2016, con decisione del 9 agosto 2018 l’RS 1
(di seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione d’ufficio IC e IFD
2016, stabilendo il reddito imponibile, per l’IC, in fr. 278'500.- e, per l’IFD
in fr. 279'400.- e la sostanza imponibile in fr. 224'000.-, con la seguente
motivazione:
Richiamata la diffida del 17.05.2018, ritenuto che
alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la
tassazione d’ufficio.
La
tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2
della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.
Il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa
che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente
compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.
Vi
rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non
soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza
la tassazione d’ufficio diventerà definitiva.
B. RI 1 e RI 2 contestavano
la decisione di tassazione d’ufficio con reclamo del 6 settembre 2018 a cui
accludevano la dichiarazione d’imposta per il 2016.
C. a.
Con scritto del 20
gennaio 2022, l’UT chiedeva ai reclamanti di produrre la seguente
documentazione entro il 9 febbraio 2022:
§
copia di tutte le attestazioni di
debiti e prestiti indicati nella dichiarazione fiscale
§ documentazione a sostegno della sostanza mobiliare e
immobiliare dichiarata
I contribuenti venivano
avvertiti che, in caso di inosservanza della richiesta, il reclamo sarebbe
stato dichiarato inammissibile.
In seguito ad uno scambio
via posta elettronica, il termine veniva prorogato sino al 7 giugno 2022.
Veniva ribadita la comminatoria di irricevibilità in caso di mancato
adempimento.
b.
In data 4 dicembre 2024,
l’UT si è nuovamente rivolto ai contribuenti, inoltrando alla loro
rappresentante RA 1 una richiesta della seguente documentazione:
-
copia del contratto di debito
stipulato con il signor __________ e avviso di accredito bancario a comprova
dell’importo ricevuto;
-
copia dei contratti di acquisto delle
opere d’arte, il cui valore è stato esposto al punto 26.5 della dichiarazione
fiscale e precisazione dei mezzi finanziari utilizzati per sostenere gli
acquisti.
Veniva attribuito un
termine entro il 20 dicembre 2024 con la comminatoria di irricevibilità del
reclamo in caso di inosservanza.
c.
Con scritto del 3 febbraio
2025, la rappresentante della contribuente dichiarava che non esisteva un
“contratto di finanziamento scritto” con __________, allegando a supporto copia
degli estratti bancari relativi agli accrediti del presunto prestito. In merito
alle opere d’arte, indicava che nella dichiarazione erano riportate l’opera denominata
“__________”, per il cui acquisto era stato utilizzato l’importo bonificato
dalla __________, e l’opera “__________ di __________”, per la quale veniva
prodotta una ricevuta di acquisto nonché la documentazione giustificativa dei
relativi prelievi bancari.
d.
In
seguito ad uno scambio di corrispondenza elettronica, con lettera del 3 aprile
2025 l’autorità fiscale, dopo aver evidenziato che quanto prodotto non
comprovasse la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio,
invitava nuovamente il contribuente a produrre entro il 23 aprile 2025:
-
copia di tutti i contratti in
essere con il signor __________ (contratto di prestito, mandato,…) con
spiegazione della natura delle operazioni di acquisto di opere d’arte;
-
copia dei contratti
d’assicurazione delle opere d’arte;
-
rendiconti della società __________
SA per gli anni 2015 e 2016 con documentazione a comprova del prestito concesso
alla società che è stato poi rimborsato nel corso del 2016 (contratto di
prestito, piano di rientro, …).
I
reclamanti venivano avvertiti ancora una volta che, in caso di mancata
ottemperanza alla richiesta, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
e.
Con scritto del 22 aprile
i contribuenti ribadivano che con __________ non vi fosse alcun accordo
scritto. Le opere d’arte sarebbero inoltre state depositate presso un magazzino
specializzato senza alcuna polizza assicurativa. Nemmeno vi sarebbe stato alcun
accordo scritto per il prestito, poi restituito a contanti, concesso da RI 1
alla __________A il cui bilancio e conto economico venivano
acclusi all’invio.
D. Con decisione del 24
aprile 2025 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo. Dopo aver ricordato i
presupposti per impugnare una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale
sosteneva che quanto prodotto dai contribuenti non era sufficiente a “sanare il
vizio di forma”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati
dalla RA 1, impugnano la decisione dopo reclamo IC e IFD 2016. Sostengono di
aver prodotto una dichiarazione completa e di aver dato seguito a tutte le
richieste di documentazione dell’autorità fiscale. Malgrado ciò l’UT avrebbe
insistito per avere un contratto di prestito scritto fra __________ e RI 1,
nonostante il Codice delle obbligazioni non preveda l’obbligatorietà della
forma scritta e siano stati prodotti i giustificativi bancari a conferma del
ricevimento del prestito. Accludono infine un nuovo documento a conferma delle
garanzie, sotto forma di cartelle ipotecarie, che sarebbero state fornite da RI
1 a __________.
F. Con osservazioni del
28 maggio 2025, l’UT evidenzia come RI 1 sia consulente nel mercato delle opere
d’arte, nonché azionista e amministratore unico della __________ SA in
liquidazione, società tassata d’ufficio negli anni dal 2015 al 2019. La
tassazione d’ufficio sub judice sarebbe basata su quanto definito nella
tassazione dell’anno precedente, passata in giudicato. I dati forniti con la
dichiarazione fiscale per il 2017, poi, non combacerebbero con quanto
dichiarato nel 2016. Ciò considerato, secondo il fisco cantonale, il tentativo
di giustificare le incongruenze facendo riferimento a contratti verbali e a
pagamenti a contanti non è stato ritenuto sufficiente a sanare il vizio di
forma. Inoltre, il documento aggiuntivo prodotto con il ricorso sarebbe
unicamente una bozza di un rogito. Ad ogni modo non sarebbe stato chiarito il
motivo per cui l’operazione in questione sia stata effettuata e quali siano i
costi di gestione, le commissioni e il guadagno del contribuente e il motivo
per cui non sia stata effettuata tramite la società.
G. Il 27 giugno 2025, la
rappresentante dei contribuenti ha prodotto un ulteriore documento “a comprova
dei finanziamenti ricevuti dal Sig. __________”.
Diritto
1. Contestata nel caso
di specie è la tassazione d’ufficio relativa al periodo fiscale 2016, contro
cui i contribuenti avevano interposto reclamo, dichiarato irricevibile dall’UT.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
Nel caso concreto si
tratta pertanto unicamente di accertare se l’autorità fiscale abbia stabilito a
torto o a ragione l’irricevibilità del gravame.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
"manifestamente inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare
eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta
inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenza
TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1)
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione
d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo
se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata
superata per effetto dell’intervento del contribuente (cfr. ad esempio sentenza
del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).
3.
3.1.
3.1.1
Nel caso in
disamina, i contribuenti sono stati assoggettati a una tassazione d’ufficio per
il 2016 poiché, malgrado la diffida, non avevano inoltrato la dichiarazione
d’imposta. Nella motivazione della decisione del 9 agosto 2018 l’UT aveva
espressamente indicato come la stessa fosse censurabile unicamente se
manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali
mezzi di prova.
Malgrado ciò, con il
reclamo i contribuenti hanno presentato una dichiarazione d’imposta
manifestamente incompleta. In primo luogo, la dichiarazione non conteneva
alcuna menzione delle azioni della __________ SA. Secondo quanto dichiarato da __________
negli atti dell’incarto fiscale relativo al 2015, in risposta ad una richiesta
di informazioni del fisco, tale società è stata da lui costituita mediante il
versamento del capitale nel 2008. Di conseguenza, per quell’anno — nonostante
il ricorrente non avesse indicato alcuna partecipazione — l’UT ha imputato alla
sua sostanza l’intero pacchetto azionario della società. Contrariamente a
quanto dichiarato l’anno precedente, in cui era stato indicato un importante
reddito derivante da un contratto di consulenza commerciale, nell’anno in esame
non è stato dichiarato alcun reddito da attività indipendente, senza che sia stata
fornita alcuna spiegazione al riguardo.
Anche la documentazione
allegata era palesemente carente. Veniva esposto un debito privato pari a fr.
997'500.- con l’indicazione “__________ prestito senza interessi 950'000 euro”,
senza il minimo supporto documentale. Nella sostanza mobiliare risultavano
inoltre indicate due opere d’arte per un valore complessivo di fr. 989'415.-
anche in questo caso senza alcun documento giustificativo a supporto.
Anche la documentazione
trasmessa in seguito ai numerosi solleciti dell’autorità fiscale — che
richiedeva copia del contratto di credito con __________, dei relativi avvisi
di accredito, nonché dei contratti di acquisto delle opere d’arte e dei mezzi
utilizzati per il loro acquisto — è risultata incompleta e carente.
In un primo momento, si suppone a comprova
dei mezzi finanziari utilizzati per l’acquisto delle opere d’arte, veniva
prodotto un avviso di accredito di fr. 979'982.28 a favore di __________ SA - e
non di RI 1 - contabilizzato l’11 dicembre 2017, ovvero nel periodo fiscale
seguente a quello sub judice.
In seguito, per il tramite
della RA 1 veniva presentato un estratto del conto UBS __________ intestato a RI
1.
in cui venivano evidenziati gli accrediti ed i prelievi relativi agli
acquisti delle opere d’arte ed i bonifici ricevuti a titolo di prestito da __________.
Veniva spiegato che con quest’ultimo non vi era alcun contratto di
finanziamento scritto.
Ora, indipendentemente dalla
forma del presunto contratto di credito, i cui contorni non sono stati
minimamente chiariti, non può essere ignorato che i versamenti da __________
sul menzionato conto UBS del 15 giugno 2016 per euro 100’000 e del 28 giugno
2016.
per euro 400'000, riportano come causale “Prestito acquisto __________”,
senza che il contribuente abbia dichiarato il possesso di alcuna opera
dell’artista né fornito alcuna spiegazione.
Ulteriormente sollecitati
dall’autorità fiscale la quale chiedeva spiegazioni sulla natura delle
operazioni di acquisto delle opere d’arte i contribuenti non fornivano alcun
chiarimento. Indicavano poi che, contrariamente alle richieste dell’UT nemmeno
vi era alcuna polizza assicurativa per le opere d’arte denominate “__________”
e “__________ di __________”, le quali erano depositate presso un magazzino
specializzato.
Quanto alla richiesta di
spiegazioni riguardo alla somma di euro 50'000, con la causale “trapasso”, accreditata
sul menzionato conto UBS dalla__________ SA il 27 giugno 2016, secondo i
contribuenti si riferirebbe al rimborso di un prestito concesso da RI 1 alla
società. Anche in questo caso non sarebbe stato stipulato alcun accordo scritto
“essendo lui [RI 1, ndr] sia il beneficiario del prestito [ch]e
amministratore della società”.
A tal riguardo occorre
ricordare che, anche per i contratti che non richiedono la forma scritta, chi
ne afferma l’esistenza ha l’onere di provarne l’esistenza, dimostrando la
volontà contrattuale delle parti e l’accordo sugli elementi essenziali. In
assenza di tali prove, il contratto non può ritenersi validamente stipulato.
Tuttavia, contrariamente
alla richiesta dell’autorità fiscale, che chiedeva la documentazione societaria
a comprova del prestito concesso da RI 1, i contribuenti si limitavano a
produrre il bilancio ed il conto economico della __________ SA dal 2015 al 2017
dai quali, in assenza dei necessari dettagli, non è possibile evincere
l’esistenza di alcun contratto di prestito con il qui ricorrente. A ciò si
aggiunga che la stessa __________ SA, secondo le indicazioni fornite
dall’autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, è stata tassata d’ufficio
nei periodi fiscali dal 2015 al 2019.
3.1.2
A conferma
dell’inattendibilità delle informazioni fornite con il reclamo vi sono poi i
dati presentati con la dichiarazione fiscale nel 2017. Anzitutto, in questo
periodo fiscale nel modulo 1 non viene indicato alcun debito nei confronti di __________,
il cui unico accenno consiste nell’annotazione a mano nel modulo 5. Inoltre,
non è stato fornito alcun giustificativo riguardante l’eventuale rimborso del
prestito né indicazioni su come questo sarebbe stato finanziato, nel caso si
fosse verificato. Oltre a ciò, nella sostanza era stata esposta una sola solo
opera d’arte con l’indicazione “OPERA D’ARTE ACC. EURO 239’700” (la stessa
utilizzata per indicare l’opera “__________” nella dichiarazione del 2016) per
l’importo di fr. 251'685.-. Nelle comunicazioni e note per l’Ufficio di
tassazione veniva inoltre indicato “Opera d’arte __________ inserita per errore
nella dichiarazione 2016”.
3.2
Come
già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di
manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente,
deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da
consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla
motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente
inesatta (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017,
consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro
una tassazione d’ufficio l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a
indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la
tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del
contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre
2021, consid. 5.1.2.).
3.3
3.3.1
Nel
caso in esame, i contribuenti hanno prodotto la dichiarazione di tassazione
2016.
parzialmente compilata, alla quale non erano allegati tutti i
giustificativi necessari per poter stabilire con certezza tutti gli elementi
imponibili, neppure prodotti a seguito dei numerosi solleciti dell’UT.
3.3.2
Ora,
il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione
completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; v. anche art. 196 LT). Deve in
particolare compilare il modulo in modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2
LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e fornire i documenti necessari (art. 125 LIFD; art.
199.
LT). Fra i documenti che una persona fisica deve allegare alla
dichiarazione d’imposta figurano in particolare gli elenchi completi dei
titoli, crediti e debiti (art. 125 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 199 cpv. 1
lett. c LT). Deve inoltre fornire, a domanda dell’autorità di tassazione
informazioni orali e scritte, specialmente quando, vista la dichiarazione
d’imposta, sorgono delle questioni in relazione ai redditi, alle spese di
acquisizione, all’evoluzione del patrimonio (art. 126 cpv. 2 LIFD; art. 200
cpv. 2 LT). Al contribuente incombe quindi la responsabilità dell’esattezza
della sua dichiarazione (sentenze TF 2C_980/2017 del 28.6.2018 consid. 5.3.,
2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2. e riferimenti ivi citati).
3.3.3
Come visto, la prova della
manifesta inesattezza può essere apportata – in sede di reclamo – adempiendo in
maniera corretta agli obblighi procedurali precedentemente trascurati e con una
completa esposizione dei fatti. Tuttavia, nel caso concreto non ricorrevano
tali condizioni: come evidenziato, mancavano documenti e informazioni
essenziali per la determinazione degli elementi imponibili, nonostante i
ripetuti solleciti dell’autorità fiscale, ai quali i contribuenti non hanno
dato seguito in modo adeguato. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, se il contribuente
interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per
impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara
irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi
(Fenners/Looser, Besonderheiten
bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare
p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra
Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le
sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30
ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.
1.6). In una simile situazione l’autorità fiscale, avrebbe anche
potuto dichiarare immediatamente irricevibile il reclamo senza procedere ad
ulteriori richieste di documentazione.
Pertanto,
l’autorità di tassazione ha legittimamente mantenuto la tassazione d’ufficio,
non essendo adempiuti i presupposti per sostituirla con una tassazione
ordinaria.
3.4
La decisione impugnata del
24.
aprile 2025, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo dei
contribuenti, si rivela pertanto legittima.
3.5
3.5.1
Con il ricorso e con un successivo scritto del 27 giugno 2025
i contribuenti hanno prodotto nuova documentazione, che attesterebbe la costituzione di una serie di cartelle ipotecarie al
portatore che sarebbero poi state consegnate a __________ a titolo di garanzia
del prestito. A sostegno di tale tesi hanno presentato una ricevuta dello
stesso __________ con cui egli dichiara di aver ricevuto sette cartelle al
portatore iscritte “sui mappali __________, __________ e __________ RFD di __________”
a garanzia dei prestiti accordati a __________ “negli ultimi dieci anni”, uno
dei quali, di fr. 400'000.-, era stato accordato nel 2017 per “l’anticipo della
casa”.
3.5.2
Se a giusto titolo
l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono
i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le
critiche formulate dalla ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha
ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame
equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un
contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il
carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo,
verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste
dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver
violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla
tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire
alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n.
2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid.
6.2.1
con riferimenti).
3.5.3
La documentazione prodotta con
il ricorso non può pertanto essere presa in considerazione. In ogni caso, anche
nella più favorevole delle ipotesi, essa si limiterebbe a comprovare la
costituzione di alcune cartelle ipotecarie, senza apportare ulteriori elementi
rilevanti. La "ricevuta" rilasciata da __________ non
apporta alcun elemento chiarificatore rispetto alla fattispecie in esame, non
contenendo alcun riferimento a prestiti riconducibili al periodo fiscale
oggetto di accertamento.
Non appare pertanto idonea a
provare la manifesta inesattezza della decisione d’ufficio.
Non è pertanto possibile
modificare la tassazione d’ufficio alla luce della documentazione presentata
solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.
4.
4.1.
Appurato
che l’autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una ordinaria, a
causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte dei contribuenti,
resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente
eccessiva.
4.2
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19
settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata;
inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a ediz.,
Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,
p. 38). Una tassazione d’ufficio
non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è
oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima
inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla effettiva capacità
contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da
considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17
ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti alla sentenza del TF n. 2C_679/2016
dell’11 luglio 2017).
4.3
Anche quando intraprende
una tassazione d’ufficio,
l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti conosciuti al momento
della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione ordinaria, deve prendere
in considerazione d’ufficio tutti
i documenti di cui dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio
2017.
consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile,
l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo
contribuente, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di
collaborazione previsti dagli articoli 127 ss. LIFD e articoli 201 ss. LT.
L’autorità può, se del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter
stabilire gli elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti
nell’incarto fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario
giusta l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità
fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non
dispone di elementi probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del
dispendio o all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore
di vita sono ammissibili (Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 23 ad
art. 130 LIFD).
4.4
Non da ultimo, l’autorità
fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere
obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli
elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica
debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica
per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla
violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti
giurisprudenziali).
4.5
Nel caso concreto,
l’autorità fiscale, come indicato nelle proprie osservazioni, non avendo
ricevuto la dichiarazione fiscale per il 2016 si è fondata sui dati della
decisione di tassazione del 2015 passata in giudicato.
In particolare, per quanto
riguarda la determinazione del reddito da attività lucrativa indipendente,
quantificata per il 2015 in fr. 199'800.- l’UT si è fondato su un reddito
mensile di euro 18'000 percepito dal ricorrente negli ultimi mesi del periodo fiscale
che, secondo le poche informazioni fornite sarebbe da ricondursi ad un
contratto di consulenza commerciale con la __________ Ltd. Non si evince dagli
atti che egli abbia minimamente spiegato o documentato la fine del rapporto contrattuale
con la __________ Ltd. Anche nel ricorso in esame, il ricorrente non spende una
parola in merito alla questione del reddito da attività lucrativa indipendente.
I redditi da attività dipendente
di RI 1 e della moglie, anch’essi stimati sulla base di quanto accertato nel
2015, risultano invece persino inferiori a quelli dichiarati con il reclamo per
il 2016.
Quanto agli elementi della
sostanza e ai debiti privati, i contribuenti non hanno fornito le informazioni
ed i documenti necessari a stabilirne con certezza l’entità. Nemmeno quanto
prodotto in corso di procedura di reclamo è servito a comprovare la manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio. Sono invece emersi degli elementi
tutt’altro che chiari ed in contrasto con quanto dichiarato per il periodo
fiscale successivo.
Tutto ben ponderato, la
stima dell’UT effettuata secondo i dati a sua disposizione, in particolare
quelli accertati per il periodo fiscale 2015 sulla base della dichiarazione del
contribuente, non può certo considerarsi arbitraria. Stando così le cose, la
valutazione operata dall’UT non si palesa manifestamente eccessiva.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: