80.2025.142
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro del conteggio annuale dell’imposta alla fonte, mancata pronuncia in merito a elemento soggettivo e commisurazione della sanzione, annullamento
24 agosto 2025Italiano13 min
della correzione da parte di I-Fonte dei dari caricat[i] per il quarto trimestre…”.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.142
Lugano
24 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 maggio 2025 contro la decisione del 2 maggio 2025 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. La RI 1, con sede a __________,
è una società che ha quale scopo l’attività di agenzia per il lavoro, la
prestazione di servizi di ricerca e selezione del personale, di orientamento e
formazione professionale ed ogni ulteriore servizio in grado di supportare le
risorse umane di aziende, professionisti, enti pubblici e privati ed in
particolare la consulenza al collocamento di personale temporaneo e a tempo
fisso, le consulenze professionali e la fornitura professionale di manodopera
di personale temporaneo e/o a tempo fisso, per lo svolgimento di tutte le
attività.
Con decisione del 19 marzo
2025, l’RS 1 le ha inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali
di fr. 4'000.– per non aver presentato, entro il termine assegnato con diffida,
il conteggio annuale 2024 della trattenuta sui salari dei lavoratori soggetti
all’imposta alla fonte.
B. Con reclamo del 17
aprile 2025, la società debitrice dell’imposta alla fonte ha sostanzialmente
giustificato il mancato inoltro del conteggio annuale con problemi tecnici
incontrati, in particolare nell’uso del software Swissdec 5.0.
L’UIFB ha respinto il
reclamo, con decisione del 2 maggio 2025, così motivata:
Facendo seguito al colloquio
telefonico intercorso in data 29 aprile u.s. e con riferimento alle motivazioni
esposte nel reclamo, si precisa che, a seguito delle verifiche effettuate, non
sono state riscontrate anomalie o malfunzionamenti imputabili all’utilizzo
dell’applicativo IFonte.
Si segnala, inoltre, che il
conteggio annuale relativo all’anno 2024, alla data odierna, non risulta essere
stato regolarmente trasmesso all’autorità fiscale.
Si rammenta che l’omessa
presentazione del conteggio di chiusura annuale potrà comportare, da parte
dell’autorità fiscale competente, l’emissione di una tassazione d’ufficio.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede l’annullamento della
multa inflittale per il mancato inoltro del conteggio annuale “o quanto meno
una sua ragionevole riduzione”, imputando il ritardo “a una situazione
straordinaria di passaggio legislativo e di certificazioni, che ha creato una
serie di complicazioni pratiche e gestionali di rilievo, e in parte all’attesa
della correzione da parte di I-Fonte dei dari caricat[i] per il quarto trimestre…”.
La ricorrente ripercorre gli scambi di corrispondenza elettronica intercorsi
nei mesi precedenti con l’autorità fiscale e sottolinea che il passaggio dalla
“certificazione Swissdec 4.0” alla “certificazione Swissdec 5.0” avrebbe
comportato problemi nel recupero dei dati dei dipendenti e imposto
l’inserimento manuale di alcune informazioni mancanti.
D. Prendendo posizione
sul ricorso, in data 26 giugno 2025, l’UIFB ha dichiarato di rinunciare a
presentare osservazioni e ha ribadito “la bontà dei processi di inoltro in
formato elettronico dei dati relativi all’assoggettamento alla fonte usati con
pieno successo e soddisfazione dalla quasi totalità dei datori di lavoro, che
hanno inoltrato i conteggi nei termini e senza particolari problemi”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 100 cpv. 1
lett. c LIFD, il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di versare
periodicamente le imposte all’autorità fiscale competente, allestire,
all’intenzione di quest’ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla
medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della
riscossione dell’imposta.
L’art. 120 cpv. 1 lett. d
LT, da parte sua, impone al datore di lavoro l’obbligo di allestire, tramite
l’applicativo ufficiale, i conteggi corrispondenti e trasmetterli per via
elettronica all’indirizzo dell’autorità fiscale competente, nonché consentire a
quest’ultima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della
riscossione dell’imposta.
1.2.
In base alla Circolare n.
12/2022 del 1° gennaio 2022 della Divisione delle contribuzioni (Multa per
violazione di obblighi procedurali), per quanto concerne le imposte alla fonte
trattenute ai lavoratori dipendenti, i datori di lavoro che hanno la loro sede
o il loro stabilimento d’impresa nel Cantone sono tenuti, tra l’altro, a
trasmettere all’Ufficio delle imposte alla fonte i seguenti conteggi, moduli o
rendiconti:
·
il rendiconto trimestrale delle imposte trattenute deve essere
trasmesso entro 10 giorni dalla fine di ogni trimestre, anche se il datore di
lavoro non è momentaneamente tenuto ad alcun riversamento d’imposta;
·
i moduli ufficiali di conteggio annuale devono essere trasmessi
entro il 31 gennaio dell’anno che segue quello dell’assoggettamento.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, l’art. 174 cpv. 1 LIFD dispone che chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la stessa legge oppure una disposizione presa in applicazione di
quest’ultima, in particolare:
a. non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati di cui dev’essere corredata;
b. non
adempie l’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c. viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario,
sia punito con la multa.
Per l’art. 174 cpv. 2 LIFD
la multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000
franchi al massimo.
2.2
In relazione alle imposte
cantonali, l’art. 55 della Legge federale del 14 dicembre 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)
prevede che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per
negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, è punito con la multa sino
a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.
2.3
Nel diritto ticinese,
secondo l’art. 257 cpv. 1 LT, chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli
articoli 253a e 253b;
è punito con la multa.
Per l’art. 257 cpv. 2 LT
la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
3.
3.1.
Come ha affermato il
Tribunale federale, facendo riferimento alla dottrina in materia, le
disposizioni citate reprimono le violazioni di obblighi procedurali o, secondo
alcuni autori, l’insubordinazione a un’ingiunzione dell’autorità. Il bene
giuridico tutelato da questi articoli è la buona esecuzione della tassazione,
che è messa in pericolo dalla condotta recalcitrante del contribuente; inoltre,
questo comportamento provoca, indirettamente, la messa in pericolo, perlomeno
astratta, del credito fiscale della collettività.
La sanzione non ha la sola
funzione di punire il contribuente, ma mira anche a costringerlo a conformarsi
alle ingiunzioni che gli sono state fatte quando non obbedisce a un obbligo cui
è tenuto. La sanzione deve consentire all’autorità di tassazione di stabilire
in modo esatto e completo gli elementi imponibili, al fine di stabilire le
imposte dovute; se il contribuente non adempie i suoi obblighi, vi è infatti il
rischio che questi elementi siano sottostimati e, di conseguenza, che l’onere
fiscale sia ridotto indebitamente.
Fra gli articoli 55 LAID e
174.
LIFD c’è concorso ideale, poiché i beni giuridici tutelati dalle due
disposizioni sono diversi: mirano entrambi a garantire l’esecuzione di un
obbligo procedurale, ma l’uno tutela, in ultima analisi, il credito
dell’imposta federale diretta e l’altro il credito dell’imposta cantonale e di
quella comunale, messi in pericolo dalla condotta del contribuente.
Le multe d’ordine inflitte
per violazione degli obblighi procedurali sono da tempo qualificate sanzioni
penali, oltre che provvedimenti coattivi. La multa deve pertanto essere
stabilita in ogni caso in base alla colpevolezza del contribuente. Si deve
procedere ad una valutazione adeguata del caso, prendendo in considerazione
tutte le peculiarità, come la gravità della colpa e la situazione personale del
contribuente, in particolare la sua situazione finanziaria e gli effetti della
pena sulla sua situazione («Strafempfindlichkeit»). La multa deve
rappresentare una sanzione efficace e non una semplice misura bagatellare
(sentenza del TF 2C_576/2016 / 2C_577/2016 del 6 marzo 2017 consid. 3.1, in DTF
143.
IV 130, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
3.2
Dal momento che le multe
degli articoli 55 LAID e 174 LIFD sono qualificate sanzioni penali, la pena
dovrebbe essere fissata secondo i principi generali del Codice penale svizzero
del 21 dicembre 1937 (RS 311.0), in particolare l’art. 47 CP (cfr. art. 333
cpv. 1 e 106 cpv. 3 CP). La giurisprudenza aveva già riconosciuto che tali
disposizioni penali si applicano nell’ambito della sottrazione d’imposta (art.
175.
LIFD), che è qualificata «echtes Strafverfahren». Secondo la Suprema
Corte, non si vede cosa si opponga alla loro considerazione in relazione agli
articoli 55 LAID e 174 LIFD. D’altronde, i criteri stabiliti dalla
giurisprudenza per commisurare le multe d’ordine corrispondono a quelli
previsti dall’art. 47 CP, cioè la colpevolezza dell’autore, cosa che impone di
considerare in particolare i precedenti di quest’ultimo, la sua situazione
personale, l’effetto della pena sul suo avvenire, come pure il suo movente (DTF
143.
IV 130 consid. 3.2, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
3.3
Secondo la già citata
Circolare n. 12/2022 della Divisione delle contribuzioni, al datore di lavoro
che dopo diffida non presenta i rendiconti sarà inflitta una multa (n. 5.3.3).
Per quanto attiene al
mancato inoltro del conteggio annuale, l’ammontare della multa in base al
numero dei dipendenti è calcolato utilizzando la seguente tabella:
fino a 5
dipendenti Fr. 200
da 6 a 10
dipendenti Fr. 300
da 11 a 20
dipendenti Fr. 500
da 21 a 50
dipendenti Fr. 750
da 51 a 100
dipendenti Fr. 1’000
da 101 a 200
dipendenti Fr. 1’500
da 201 in avanti dipendenti
Fr. 2’000
La
Circolare aggiunge poi che, secondo giurisprudenza, l’importo della multa non è
da commisurare unicamente sulla base del numero dei dipendenti, ma anche tenuto
conto della capacità contributiva del contribuente e che circostanze attenuanti
o aggravanti potranno poi influire sul risultato finale. Il numero dei
dipendenti può costituire un elemento di giudizio ma non certamente il solo (Circolare
n. 12/2022 n. 5.3.3, con riferimento alla sentenza CDT n. 80.2002.122).
4.
4.1.
Nel caso in esame, alla
ricorrente l’UIFB ha inflitto una multa per violazione degli obblighi
procedurali di 4'000 franchi, per non avere inoltrato il conteggio annuale
della trattenuta su salari dei lavoratori soggetti all’imposta alla fonte.
L’insorgente non nega di
aver tardato ad adempiere i suoi obblighi di collaborazione, ma adduce a
giustificazione dei problemi incontrati nell’impiego dei software
necessari.
4.2
Come
già ricordato, quelle con cui il fisco infligge ai contribuenti delle sanzioni
per contravvenzioni alle leggi tributarie costituiscono decisioni di natura
penale. È pertanto necessario che vi siano menzionati alcuni indispensabili
elementi quali ad esempio l’indicazione delle persone che partecipano alla
decisione, la descrizione dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa,
una risposta alla domanda se la fattispecie di reato è stata adempiuta dalla
persona interessata, e in caso affermativo con quale tipo di colpa
(intenzionalità o negligenza), le modalità di partecipazione al reato (in
qualità di autore o partecipe), la pronuncia dell’assoluzione oppure della
condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di una multa, la sua
commisurazione.
L’autorità
è tenuta a motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della
decisione dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella
posizione giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono
del procedimento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella
relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.
La
motivazione deve ad ogni modo permettere alla persona interessata di
comprendere appieno tutte le circostanze così da potere, se del caso, impugnare
la decisione.
In
generale, per i casi di violazione degli obblighi procedurali secondo gli
articoli 257 LT e 174 LIFD, una motivazione viene considerata come sufficiente
quando la stessa comprende i seguenti elementi:
· il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni
commesse;
· l’indicazione dell’obbligo procedurale violato
nonostante diffida;
· la valutazione della colpevolezza [dolo o negligenza];
· la menzione dei criteri di commisurazione della pena;
· l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura
in cui devono essere addebitati alla persona interessata;
· indicazione dei rimedi giuridici;
· indicazione delle persone e autorità cui la decisione
viene comunicata
(Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 146 s. ad art. 182
LIFD, p. 1864 s.).
4.3
Dalla motivazione della
decisione con cui la ricorrente è stata sanzionata, come pure dalla decisione
successiva con cui è stato respinto il reclamo contro la prima, si apprende
unicamente che la società insorgente, obbligata a trattenere l’imposta alla
fonte dagli stipendi dei dipendenti non domiciliati, ha omesso di inoltrare il
conteggio annuale per il periodo fiscale 2024, entro il termine del 31 gennaio
2025.
La stessa debitrice dell’imposta non nega tale circostanza.
Si deve constatare
tuttavia che, nella decisione impugnata, l’autorità fiscale non ha preso
posizione in merito alle argomentazioni contenute nel reclamo, se non rilevando
di non avere riscontrato “anomalie o malfunzionamenti imputabili
all’utilizzo dell’applicativo IFonte”. E, soprattutto, non si è minimamente
confrontata con l’elemento soggettivo e con la commisurazione della sanzione.
A quest’ultimo riguardo,
si è ricordato come il Tribunale federale richieda di considerare la
colpevolezza dell’autore, in particolare i suoi precedenti, la sua situazione
personale, l’effetto della pena sul suo avvenire, come pure il suo movente. La
stessa Circolare n. 12/2022 della Divisione delle contribuzioni indica, quali
criteri di commisurazione della multa per il mancato inoltro del conteggio
dell’imposta alla fonte, il numero dei dipendenti, la capacità contributiva del
contribuente e le circostanze attenuanti o aggravanti.
Tenuto conto anche
dell’ammontare della sanzione, la motivazione della decisione contestata non
può essere ritenuta conforme ai requisiti previsti dalla legge e dalla
giurisprudenza.
Stando alla tabella
contenuta nella Circolare n. 12/2022, l’ammontare massimo della multa, se il
debitore dell’imposta alla fonte ha oltre 201 dipendenti, è di 2'000 franchi. Si
potrebbe ipotizzare che l’importo sia stato raddoppiato per tener conto di una
o più recidive. Dalle decisioni tuttavia non emerge alcuna indicazione utile.
In ogni caso, non sembrano essere stati considerati altri aspetti, necessari
per tener conto della colpevolezza dell’autore dell’infrazione.
In queste condizioni, la
decisione impugnata non consente neppure a questa Corte di verificare la
legittimità della stessa.
4.4
La decisione impugnata è
conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati all’autorità fiscale,
affinché si pronunci nuovamente sul reclamo, con una motivazione conforme ai
requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
5.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
2 maggio 2025 è annullata e gli atti sono rinviati all’UIFB, affinché addotti
una nuova decisione, con una motivazione conforme ai requisiti previsti dalla
legge e dalla giurisprudenza.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: