80.2025.144
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, risparmio di un’ora con veicolo privato, non considerazione dei “tempi di attesa”
31 luglio 2025Italiano19 min
proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.143
80.2025.144
Lugano
31 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 maggio 2025 contro la decisione del 1° maggio 2025 in materia di IC e IFD
2023.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è
comproprietario, nella misura di un mezzo, insieme a __________, della quota di
proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________,
acquistata il 2 luglio 2019. È inoltre comproprietario, nella misura di 3/161,
della quota di PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________,
acquistata il 28 marzo 2019. __________ era a sua volta comproprietaria di una
quota di 3/161. Queste ultime quote corrispondono ad un parcheggio in
un’autorimessa condominiale, con uso di un deposito.
Nel periodo fiscale 2023,
era domiciliato a __________ e lavorava quale docente di scuola media a __________.
B. Nella dichiarazione
d’imposta 2023, il contribuente ha attribuito un valore locativo di fr.
13'565.– alla PPP n. __________ di __________ e di fr. 2'095.– alla PPP n. __________
di __________, indicando per entrambe la destinazione “uso proprio”.
Ha inoltre fatto valere in
deduzione spese professionali nella misura di fr. 8'596.–, così composte:
spese di trasporto
(veicolo privato) fr. 4'212.–
doppia economia domestica fr. 1'755.–
altre spese professionali
(forfait) fr. 2'500.–
spese per attività
accessoria dipendente fr. 129.–
C. Con decisione del 19
marzo 2025, l’RS 1 (UT) ha notificato a RI 1 la tassazione IC e IFD 2023,
commisurando il reddito imponibile in fr. 69'000.– per l’IC e in fr. 73'800.–
per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 70'400.– per l’IC.
Il valore locativo
dell’appartamento di __________ è stato stabilito in fr. 6'783.– e quello della
quota di PPP di __________ in fr. 1'500.–. A quest’ultimo proposito, l’UT ha
argomentato che “l’agevolazione fiscale per le abitazioni primarie non può
essere ammessa”.
Per quanto concerne le
spese professionali, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione quelle
richieste dal contribuente, con l’eccezione delle spese di trasporto dal
domicilio al luogo di lavoro, per le quali ha concesso in deduzione l’importo
di fr. 1'400.– per l’uso dei mezzi pubblici.
D. Con reclamo del 13
aprile 2025, il contribuente ha contestato “il mancato riconoscimento del
deposito presso il comune di __________ come abitazione primaria (valore
locativo 1'048 Fr.) e la relativa correzione ad abitazione secondaria (valore
locativo 1'500 Fr.)” e il mancato riconoscimento delle spese per l’utilizzo
del veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro.
In relazione al primo
aspetto, ha sostenuto che l’acquisto del deposito a __________ era stato “funzionale
all’acquisto dell’appartamento presso il comune di __________”, in quanto
gli ha permesso di “avere un posto dove tenere al coperto una delle due
macchine e altri oggetti ingombranti come attrezzi per il fai da te, gomme
dell’auto e alcuni mobili che non avre[bbe] potuto tenere negli spazi
dell’appartamento di __________”. Si doveva quindi considerare una
“estensione dell’abitazione primaria.
Quanto alle spese di
trasporto, ha argomentato che la durata della trasferta con il veicolo privato era
di circa 30 minuti per ogni tratta, contro i 50 minuti con i mezzi pubblici.
E. Con decisione del 1°
maggio 2025, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo.
Secondo il fisco, nei
periodi precedenti aveva sbagliato a considerare il deposito come abitazione
primaria. La riduzione del valore locativo, prevista per l’abitazione primaria,
poteva essere applicata “solo per l’appartamento e una eventuale coattiva
(posteggio e cantina) nella palazzina” in cui il contribuente abitava o
tutt’al più “in un fondo contiguo”.
Per le spese di trasporto,
l’UT ha affermato che la deduzione per il trasporto con il veicolo privato
viene accettata se “il tempo di percorrenza con il mezzo pubblico è più del
doppio di quello del tempo utilizzato con il mezzo privato”. Nella
fattispecie, la condizione non era adempiuta.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il calcolo
del valore locativo del deposito di __________ e quello delle deduzioni delle
spese professionali.
L’insorgente deplora il
fatto che l’autorità fiscale abbia adottato una decisione diversa rispetto ai
periodi precedenti, non essendo mutata la situazione.
In merito al valore
locativo, contesta in particolare che la qualifica di abitazione primaria possa
essere fatta dipendere dal fatto che il deposito sorga su un fondo contiguo o
meno.
Quanto alle spese di
trasporto, propone un calcolo della durata delle trasferte settimanali, da cui
risulta che con il mezzo pubblico impiegherebbe più del doppio (628 minuti) che
con il veicolo privato (300 minuti).
Diritto
I. Valore locativo
1. 1.1.
Secondo
gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di
immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito.
1.2.
Per
quanto concerne l’imposta federale diretta, l’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che
il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali
e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
Il riferimento alle
condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il
valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa
tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone
di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; vedi anche DTF 124 I
152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF
52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).
1.3.
In relazione
alle imposte cantonali, la legge federale sull’armonizzazione delle imposte
dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta
sul reddito il valore locativo (in virtù del combinato disposto dell’art. 2
cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori
disposizioni relative alle sue modalità di accertamento, lasciando in tal modo
ai cantoni un certo margine. In merito alla questione in che misura il valore
locativo possa scendere rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non
pone pertanto alcun altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8
cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145
consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può
essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156; cfr.
sentenza del TF n. 2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016, consid. 2), precisando poi
che il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora
conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.
fed.).
2. 2.1.
Per quanto qui di
interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è
stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il
suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima
ufficiale.
L’art. 20 cpv. 3 LT, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2022, aggiunge che la riduzione di cui al
capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria.
2.2.
Dal
1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2021 era in vigore la precedente versione
dell’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al capoverso 2 non è
ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.
La modifica era stata
proposta dal Consiglio di Stato nel quadro delle misure di risanamento dei
conti adottate con il preventivo 2009 ed è stata così motivata:
Nella misura in cui la residenza di vacanza resta a
disposizione del titolare, il relativo vantaggio deve essere calcolato in forma
piena. Secondo il Governo non vi sono motivi oggettivi tali da condurre
all'adozione di misure che promuovano l'accesso della proprietà di residenze
secondarie di vacanza. Di conseguenza, il valore locativo delle residenze di
vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o provvedimenti
nell’ottica di favorire l’accesso alla proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata
la ricaduta sui comuni di residenze di vacanza, i quali devono assumersi oneri
di infrastrutture comunali senza importanti ricadute in termini di gettito
fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo, attuata tramite una modifica
dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale supplementare a carico di soggetti
fiscali titolari di una residenza secondaria e quindi, presumibilmente,
contribuenti facenti parte della classe media superiore. Osserviamo inoltre che
una parte importante di questi contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori
cantone o all’estero.
(cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009 e
obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
2.3.
In una sentenza del 14
dicembre 2016 (n. 80.2016.125/126 consid. 2), la Camera di diritto tributario
aveva affermato che, sebbene la scelta del legislatore cantonale, di limitare
il calcolo del valore locativo in misura corrispondente al valore di mercato
delle pigioni ai soli immobili “utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza”,
non fosse probabilmente la più felice, era indiscutibile che la stessa
disciplina fosse estesa a tutte le abitazioni secondarie.
In diverse
occasioni, il Tribunale federale ha confermato che il fatto di incoraggiare
fiscalmente la previdenza personale mediante l’accesso alla proprietà (art. 108
Cost.) costituisce una ragione plausibile per stabilire il valore locativo al
di sotto del valore di mercato delle pigioni (DTF 125 I 65 consid. 3c e
riferimenti citati).
La stessa concezione costituzionale della promozione dell’accesso alla
proprietà dell’abitazione (art. 108 Cost.) non si estende all’accesso alla
proprietà di residenze secondarie, poiché ciò entrerebbe in conflitto con altri
obiettivi costituzionali ed in particolare quello dell’uso parsimonioso del
suolo. In questo contesto, un valore locativo ridotto per le abitazioni
secondarie comporterebbe, dal profilo della politica di pianificazione del
territorio, l’incentivo a lasciare le case secondarie vuote invece di cederle
in locazione, rischiando di pagare imposte più elevate. È per questa ragione
che le abitazioni secondarie e quelle di vacanza sono espressamente escluse dal
campo di applicazione della Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la
costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (art. 2 cpv. 3 LCAP;
RS 843; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale del 12 aprile 2006, in DTF
132 I 157 = StE 2006 A 21.11 n. 46 = RF 2006, p. 658 = RDAF 2007 II 10, con
riferimento a: Bericht zur Prüfung des Einsatzes des Steuerrechts für
wohnungs- und bodenpolitische Ziele [Expertenkommission Locher], Berna 1994, p.
8 e p. 44).
2.4.
Con legge
del 18 ottobre 2021, il Gran Consiglio ha dunque riformulato l’art. 20 cpv. 3
LT, limitando la riduzione di cui al capoverso 2 ai soli “immobili utilizzati
come residenza primaria”.
Nel
messaggio che accompagna il disegno di legge, il Consiglio di Stato ha
giustificato la proposta con l’argomento secondo cui la formulazione precedente
“può dare adito a confusione ed essere mal interpretata” e ha rilevato
che “il Tribunale federale a[veva] già avuto modo di stabilire nella sua
giurisprudenza che la riduzione del valore locativo è ammessa attualmente solo
per l’abitazione primaria (DTF 138 II 105)”.
3. 3.1.
Nel caso in esame, il
ricorrente è comproprietario, insieme a __________, della quota di PPP n. __________
del fondo base n. __________ RFD di __________. In questo appartamento i
comproprietari sono domiciliati dal 1° agosto 2019. Si tratta pertanto
chiaramente della loro abitazione primaria.
Gli stessi sono anche comproprietari,
nella misura di 3/161 ciascuno, della quota di PPP n. __________ del fondo base
n. __________ RFD di __________, che conferisce loro il diritto all’uso di un
parcheggio in un’autorimessa condominiale e all’uso di un deposito.
L’insorgente ha attribuito alla sua quota un valore locativo di fr. 1'048.–,
considerandola abitazione primaria. L’autorità di tassazione ha elevato il
valore locativo a fr. 1'500.–, non riconoscendo l’uso quale abitazione
primaria.
3.2.
Come rilevato in
precedenza, la riduzione del valore locativo, rispetto al valore di mercato, è
ammessa dalla giurisprudenza limitatamente agli immobili che fungono da
abitazione primaria. Deve cioè trattarsi dell’immobile in cui il contribuente
ha il proprio domicilio principale (DTF 143 II 233 consid. 2.3 e giurisprudenza
citata).
L’insorgente ha
indiscutibilmente il proprio domicilio principale nell’appartamento di cui è
comproprietario a __________. Il fisco ha conseguentemente stabilito il valore
locativo applicando la riduzione prevista per le abitazioni primarie.
Quale che sia la
destinazione del parcheggio e del deposito situati a __________, non può
trattarsi del domicilio principale del ricorrente. È infatti escluso che possa
essere domiciliato in due Comuni diversi (cfr. anche l’art. 23 cpv. 2 CC).
In queste circostanze, non
è necessario approfondire la questione del requisito della “contiguità”, cui ha
fatto riferimento l’autorità di tassazione nella decisione impugnata. Un
posteggio o una cantina situata su un fondo contiguo rispetto all’abitazione
primaria sorgerà comunque generalmente nello stesso Comune.
3.3.
Per quanto concerne il
valore locativo, il ricorso è conseguentemente respinto.
Considerandi
II. Spese professionali
4.
4.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1.
LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali
deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
4.2
Con l’approvazione, nel
2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013
concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema
per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento
dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato
modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: […] le spese
di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo
massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).
Il 6 marzo 2015 è stata
modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente
ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella
versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per
il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa
dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD).
L’art. 5 cpv. 2 precisa
che sono considerati costi deducibili:
a. le spese
necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i costi
necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo
privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
4.3
Per il calcolo
dell’imposta cantonale, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese
professionali deducibili sono […] le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che
“per le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a […] sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato”
(art. 25 cpv. 2 LT).
Secondo l’art. 3 cpv. 1
del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL
640.220; quello valido per il periodo fiscale 2023 qui in esame è del 7
dicembre 2022), sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa
di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2 del
Decreto esecutivo citato).
4.4
Come ha ricordato in una
recente sentenza la Suprema Corte, l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza del 10
febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale
diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1), il cui contenuto è
analogo a quello dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo cantonale, esprime il
carattere sussidiario della deduzione per spese relative all'uso di un veicolo
privato, indicando che essa è possibile solo se non è disponibile un mezzo di
trasporto pubblico o se non è ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso.
In base alla
giurisprudenza, il ricorso all’uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente
esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la
prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o
dal suo luogo di lavoro, quando l’inizio o la fine dell’attività lucrativa si
situa in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici
oppure quando il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della
professione. Sempre in base alla giurisprudenza, l’inesigibilità può essere
inoltre data dalla durata del tragitto supplementare dovuto all’uso del
trasporto pubblico, anche se un tempo supplementare di un’ora al giorno,
rispetto al tempo necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di
trasporto privato, va di principio considerato ragionevole e quindi esigibile
(sentenza del Tribunale federale 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e
giurisprudenza citata).
5.
5.1.
Il ricorrente è docente di
scuola media e svolge la sua attività di insegnamento a __________.
Nella decisione impugnata,
l’autorità fiscale ha stabilito che la tratta dal domicilio al luogo di lavoro
può essere percorsa con i mezzi pubblici in circa 30-35 minuti, tempo cui si
aggiunge il tragitto a piedi da casa alla fermata (5 minuti) e quello dalla
fermata del bus a scuola (4 minuti).
Il ricorrente propone un
proprio calcolo della durata delle trasferte con i mezzi pubblici, includendo
anche il “tempo di attesa” fra l’arrivo a scuola e l’inizio delle lezioni e il
“tempo di attesa” dell’autobus alla fermata.
5.2
Stando alle indicazioni di
Google Maps (sul cui valore probatorio cfr. la sentenza del TF 2C_648/2021
del 17 dicembre 2021 consid. 3.2), per la tratta dal domicilio al luogo di
lavoro dell’insorgente occorrono circa 25 minuti con l’automobile e circa 45
minuti con i mezzi pubblici. Ne consegue che, usando il veicolo privato, il
contribuente risparmierebbe circa 40 minuti al giorno. La differenza della
durata è dunque nettamente inferiore a un’ora.
Il calcolo proposto dal
ricorrente, che comprende anche i “tempi di attesa”, non può essere condiviso.
Mediamente, il calcolo del
contribuente comporta una durata di 125 minuti al giorno. Di questi, circa
un’ora corrisponde al tempo di attesa alla fermata del bus al mattino, al tempo
di attesa fra l’arrivo a scuola e l’inizio della lezione e al tempo di attesa
alla fermata del bus al ritorno.
L’insorgente sembra
tuttavia dimenticare che, anche spostandosi con il veicolo privato, dovrebbe
considerare un margine di tempo fra l’arrivo a scuola e l’inizio delle lezioni.
D’altra parte, come lui stesso ha rilevato nel ricorso, le sue mansioni quale
docente di scuola media non si riducono alla tenuta delle lezioni, ma
comprendono “la preparazione delle lezioni e altre attività amministrative
(riunioni con colleghi, direzione, genitori, ecc.), portando il carico di
lavoro ad almeno 50 ore”. È pertanto perlomeno discutibile considerare
quale inizio e quale fine dell’orario di lavoro l’inizio e la fine delle
singole lezioni.
È stato d’altronde lo
stesso contribuente a quantificare in 50-55 minuti il tempo necessario per il
trasferimento casa-scuola con i mezzi pubblici, nel suo reclamo del 13 aprile
2025.
contro la tassazione IC e IFD 2023.
5.3
Ne consegue che, anche in
relazione alle spese professionali, il ricorso è respinto.
III. Buona fede
6.
6.1.
Per entrambi gli aspetti
contestati, l’insorgente sottolinea che la sua dichiarazione si sarebbe basata
sugli “stessi accertamenti degli anni precedenti” e definisce
inaccettabile “che l’ufficio di tassazione cambi da un anno all’altro le
valutazioni fatte nel corso di svariati anni addietro”. Contesta dunque
“che l’ufficio di tassazione possa modificare unilateralmente l’approccio
riguardo a criteri di tassazione consolidati nel tempo”.
6.2
Secondo la consolidata
giurisprudenza del Tribunale federale, le tassazioni relative ad un periodo
fiscale precedente non sono, in linea di principio, giuridicamente vincolanti
per tassazioni successive. Piuttosto, l’autorità fiscale può riesaminare completamente
la situazione sia di fatto che di diritto di un contribuente nel contesto di
ogni nuova tassazione e, se necessario, decidere altrimenti. A passare in
giudicato è solo la singola tassazione, che, in quanto atto amministrativo
limitato nel tempo, produce effetti giuridici limitatamente al periodo fiscale
in questione (sentenza TF 9C_700/2022 del 28 agosto 2023 consid. 2.6.2, in RF
78/2023 p. 915, e giurisprudenza citata).
Per
giurisprudenza costante, pertanto, salvo nel caso in cui il fisco dia esplicite
rassicurazioni in tal senso, il trattamento ricevuto in precedenti periodi
fiscali non dà nessun diritto allo stesso trattamento anche negli anni
successivi (sentenza del TF 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 4.2 con
ulteriori rinvii).
6.3
Ne
consegue che la decisione impugnata, con cui l’UT ha aumentato il valore
locativo della proprietà immobiliare di __________ e ha ammesso in deduzione le
spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con i mezzi pubblici, è
legittima e deve essere confermata.
7.
Il ricorso è
integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: