80.2025.145
Procedura: revisione, tassazione d’ufficio passata in giudicato, notifica di stralcio dal registro degli affiliati alla Cassa di compensazione AVS non costituisce nuovo mezzo di prova
10 luglio 2025Italiano11 min
reclamo. La contribuente ha fornito informazioni in merito alle sue proprietà immobiliari
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.145
80.2025.146
Lugano
10 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 giugno 2025 contro la decisione del 5 maggio 2025 in materia di revisione
IC e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. Non avendo RI 1
inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021, neppure dopo
una diffida (18 ottobre 2022) e una multa per violazione degli obblighi di
procedura (15 novembre 2022), con decisione del 25 gennaio 2023 l’RS 1 (UT) le
ha notificato una tassazione d’ufficio per l’IC e l’IFD 2021. Il reddito
dell’attività lucrativa dipendente è stato stimato in fr. 55'000.– e quello
dell’attività lucrativa indipendente in fr. 30'000.–. Il reddito imponibile
ammontava di conseguenza a fr. 143'500.– per l’IC a a fr. 145'700.– per l’IFD e
la sostanza imponibile a fr. 350'000.–.
B. La contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione in data 23 febbraio 2023,
allegando la dichiarazione d’imposta, in cui figurava in particolare un reddito
del lavoro di fr. 30'800.– e nessun reddito dell’attività lucrativa
indipendente.
Con scritto del 19 aprile
2023, l’autorità di tassazione ha inviato alla reclamante un calcolo delle
entrate e delle uscite del periodo fiscale 2021, da cui risultava un ammanco di
fr. 49'532.–, e le ha attribuito un termine fino al 5 maggio 2023 per prendere
posizione, oltre che per fornire informazioni in merito alle sue proprietà
immobiliari nel Canton Ticino e in Grecia. L’UT avvertiva la contribuente che,
in caso di inosservanza dell’invito a collaborare, il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
C. Il 19 giugno 2023 si
è tenuta presso l’UT un’audizione della reclamante per discutere del suo
reclamo. La contribuente ha fornito informazioni in merito alle sue proprietà immobiliari
ad __________. Per il resto il verbale, sottoscritto dalle parti, era così
formulato:
Per quanto attiene il calcolo
entrate/uscite la contribuente non è in grado di spiegare la mancanza di
liquidità.
La stessa s’impegna a fornire
gli estratti Eurobank al 31.12.2020-2021-2022 oltre alla copia degli addebiti
da Eurobank a UBS, entro il 23 giugno 2023.
L'autorità di tassazione
prenderà la decisione dopo analisi dell'ulteriore documentazione che sarà
prodotta; come già indicato nella richiesta di documentazione del 19 aprile
2023, quale non fosse comprovata la manifesta inesattezza della tassazione operata
d'ufficio (requisito base perché la decisione possa essere rivista), il
reclamo sarà considerato irricevibile e la decisione di prima istanza verrà
riconfermata.
Con
scritto del 23 giugno 2023 la reclamante ha inviato all’autorità fiscale una
lettera, proponendo un proprio calcolo delle entrate e delle uscite e elencando
i debiti fiscali ancora da estinguere, oltre a sostenere di essere “una persona
parsimoniosa” e di avere quindi un fabbisogno inferiore al minimo vitale.
D. Con decisione del 19
luglio 2023, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente,
argomentando che, anche dopo la presentazione dei documenti nella procedura di
reclamo, permanevano “dubbi tali da non poter procedere ad un accertamento
esatto e completo”, con la conseguenza che non era data “la comprova
della manifesta inesattezza della tassazione di prima istanza (operata
d’ufficio)”. In particolare, la documentazione bancaria presentata non era
completa.
Non impugnata, la suddetta
decisione è passata in giudicato.
E. Con istanza del 20
marzo 2025, la contribuente ha chiesto all’UT la revisione della tassazione IC
e IFD 2021, contestando in particolare l’esistenza del reddito dell’attività
lucrativa indipendente e l’ammontare di quello dell’attività lucrativa
dipendente. Per quanto concerne l’attività indipendente, in particolare,
produceva una “notifica di stralcio dal registro affiliati”, inviatale il 25
agosto 2018 dall’Istituto delle assicurazioni sociali.
Con decisione del 4 aprile
2025, l’UT ha respinto l’istanza di revisione. A suo avviso, nel corso della procedura
di reclamo contro la tassazione d’ufficio, “la documentazione riguardante la
cessazione dell’attività indipendente e dei redditi d’attività dipendente è
stata considerata e non è invocabile quale fatto nuovo”. Inoltre, “contro
le decisioni di tassazione d’ufficio... la contribuente aveva a disposizione il
rimedio del ricorso in cui addurre i fatti invocati con revisione”.
Un reclamo, presentato
dalla contribuente il 16 aprile 2025, è stato respinto dall’autorità di
tassazione con decisione del 5 maggio 2025. Il fisco ha in particolar modo
rilevato che la reclamante non aveva interposto ricorso, contro la decisione
con cui il suo reclamo era stato dichiarato irricevibile, e che “nell’anno
della pretesa cessazione dell’attività indipendente è stata inviata una
richiesta di documentazione proprio relativa a tale fattispecie a cui la
contribuente non ha dato seguito”. In ogni caso, “il fatto che
l’attività sia cessata nell’anno 2018 non è paragonabile ad un fatto nuovo”,
in quanto la notifica risaliva al 29 agosto 2018.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente la revisione
della tassazione IC e IFD 2021, considerando “elemento di prova
determinante” il “documento ufficiale dell’Istituto delle Assicurazioni
Sociali che attesta la cessazione della propria attività indipendente con
decorrenza 31.12.2017”. Sebbene datata 2018, la notifica in questione
sarebbe da lei “stat[a] effettivamente richiest[a] e ottenut[a]… solo in
occasione del reclamo per la tassazione 2022”. L’insorgente rileva anche
che nel periodo fiscale 2023 non le sarebbe stato attribuito alcun reddito
dell’attività lucrativa indipendente.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di
revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti
in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità
che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per
evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di
imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,
2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art.
147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, la
contribuente è stata sottoposta a tassazione d’ufficio per il periodo fiscale
2021, non avendo presentato la dichiarazione d’imposta. Nonostante abbia
prestato almeno parziale collaborazione nella successiva procedura di reclamo,
l’autorità di tassazione non ha ritenuto adempiuti i presupposti per passare
alla tassazione ordinaria. Ha pertanto dichiarato irricevibile il reclamo
contro la tassazione d’ufficio, che è passata in giudicato, non essendo stato
interposto ricorso alla Camera di diritto tributario.
Con il ricorso in esame,
la contribuente chiede che sia stralciato dalla tassazione d’ufficio il reddito
dell’attività lucrativa indipendente di fr. 30'000.–. Sostiene che, nel periodo
fiscale in discussione, non avrebbe esercitato alcuna attività indipendente e
ritiene che la revisione sia giustificata dalla presentazione della “notifica
di stralcio dal registro affiliati”, inviatale dall’Istituto delle
assicurazioni sociali il 29 agosto 2018.
2.2
Il ricorso deve già essere
respinto per il fatto che il preteso “elemento di prova determinante”, che
costituirebbe motivo di revisione, era noto alla ricorrente molto tempo prima
dell’inoltro dell’istanza.
Gli articoli 148 LIFD e
233.
LT prevedono infatti che la domanda di revisione debba essere presentata
entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro
dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.
Ora, la notifica di
stralcio dal registro degli affiliati della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG è stata inviata alla ricorrente il 29 agosto 2018. Il 20 marzo 2025,
quando la contribuente ha presentato l’istanza di revisione, erano trascorsi ben
più di 90 giorni.
Nel ricorso, l’insorgente
argomenta di avere “richiesto e ottenuto” la citata notifica “solo in occasione
del reclamo per la tassazione 2022”. L’affermazione si scontra tuttavia con la
data riportata sulla notifica in questione. In ogni caso, la ricorrente non
indica quando avrebbe preso conoscenza del documento litigioso e soprattutto
non comprova la sua affermazione.
2.3
Indipendentemente dal
rispetto del termine di 90 giorni, la notifica dell’Istituto delle
assicurazioni sociali non costituisce un motivo di revisione della tassazione
passata in giudicato.
In primo luogo, la
contribuente avrebbe potuto presentare il documento nel corso della procedura
di reclamo o, tutt’al più, interporre ricorso alla Camera di diritto
tributario, producendo la notifica in questione. Per giurisprudenza, la
revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che hanno
caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere denunciati già
in quella sede (sentenza del TF 2C_960/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 2.2 e
giurisprudenza citata).
In secondo luogo, il
documento in questione non sarebbe comunque stato sufficiente a comportare lo
stralcio del reddito dell’attività lucrativa indipendente. Secondo l’art. 9
cpv. 3 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), infatti, il reddito proveniente
da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato
nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle
casse di compensazione. È dunque il fisco cantonale a comunicare l’esistenza e
l’ammontare di redditi da attività indipendente e non il contrario. La semplice
notifica, da parte della Cassa di compensazione cantonale AVS/AI/IPG,
dell’avvenuto stralcio della contribuente dal registro degli affiliati non
implica pertanto che l’autorità fiscale non possa assoggettare all’imposta un
reddito dell’attività lucrativa indipendente, se ne sono adempiuti i
presupposti secondo la normativa fiscale.
L’insorgente sembra
comunque dimenticare che la decisione dell’autorità di tassazione era fondata
anche su un problema di dispendio. Con i soli redditi dichiarati in sede di
reclamo contro la decisione di tassazione, cioè, non era giustificato il tenore
di vita della contribuente nel periodo fiscale in questione.
2.4
Ne consegue che la
decisione impugnata, con cui l’UT ha respinto il reclamo della contribuente
contro la decisione con cui aveva negato la revisione della tassazione IC e IFD
2021, è conforme al diritto applicabile.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: