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Decisione

80.2025.145

Procedura: revisione, tassazione d’ufficio passata in giudicato, notifica di stralcio dal registro degli affiliati alla Cassa di compensazione AVS non costituisce nuovo mezzo di prova

10 luglio 2025Italiano11 min

reclamo. La contribuente ha fornito informazioni in merito alle sue proprietà immobiliari

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.145

80.2025.146

Lugano

10 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 giugno 2025 contro la decisione del 5 maggio 2025 in materia di revisione

IC e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. Non avendo RI 1

inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021, neppure dopo

una diffida (18 ottobre 2022) e una multa per violazione degli obblighi di

procedura (15 novembre 2022), con decisione del 25 gennaio 2023 l’RS 1 (UT) le

ha notificato una tassazione d’ufficio per l’IC e l’IFD 2021. Il reddito

dell’attività lucrativa dipendente è stato stimato in fr. 55'000.– e quello

dell’attività lucrativa indipendente in fr. 30'000.–. Il reddito imponibile

ammontava di conseguenza a fr. 143'500.– per l’IC a a fr. 145'700.– per l’IFD e

la sostanza imponibile a fr. 350'000.–.

B. La contribuente ha

interposto reclamo contro la suddetta decisione in data 23 febbraio 2023,

allegando la dichiarazione d’imposta, in cui figurava in particolare un reddito

del lavoro di fr. 30'800.– e nessun reddito dell’attività lucrativa

indipendente.

Con scritto del 19 aprile

2023, l’autorità di tassazione ha inviato alla reclamante un calcolo delle

entrate e delle uscite del periodo fiscale 2021, da cui risultava un ammanco di

fr. 49'532.–, e le ha attribuito un termine fino al 5 maggio 2023 per prendere

posizione, oltre che per fornire informazioni in merito alle sue proprietà

immobiliari nel Canton Ticino e in Grecia. L’UT avvertiva la contribuente che,

in caso di inosservanza dell’invito a collaborare, il reclamo sarebbe stato

dichiarato irricevibile.

C. Il 19 giugno 2023 si

è tenuta presso l’UT un’audizione della reclamante per discutere del suo

reclamo. La contribuente ha fornito informazioni in merito alle sue proprietà immobiliari

ad __________. Per il resto il verbale, sottoscritto dalle parti, era così

formulato:

Per quanto attiene il calcolo

entrate/uscite la contribuente non è in grado di spiegare la mancanza di

liquidità.

La stessa s’impegna a fornire

gli estratti Eurobank al 31.12.2020-2021-2022 oltre alla copia degli addebiti

da Eurobank a UBS, entro il 23 giugno 2023.

L'autorità di tassazione

prenderà la decisione dopo analisi dell'ulteriore documentazione che sarà

prodotta; come già indicato nella richiesta di documentazione del 19 aprile

2023, quale non fosse comprovata la manifesta inesattezza della tassazione operata

d'ufficio (requisito base perché la decisione possa essere rivista), il

reclamo sarà considerato irricevibile e la decisione di prima istanza verrà

riconfermata.

Con

scritto del 23 giugno 2023 la reclamante ha inviato all’autorità fiscale una

lettera, proponendo un proprio calcolo delle entrate e delle uscite e elencando

i debiti fiscali ancora da estinguere, oltre a sostenere di essere “una persona

parsimoniosa” e di avere quindi un fabbisogno inferiore al minimo vitale.

D. Con decisione del 19

luglio 2023, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente,

argomentando che, anche dopo la presentazione dei documenti nella procedura di

reclamo, permanevano “dubbi tali da non poter procedere ad un accertamento

esatto e completo”, con la conseguenza che non era data “la comprova

della manifesta inesattezza della tassazione di prima istanza (operata

d’ufficio)”. In particolare, la documentazione bancaria presentata non era

completa.

Non impugnata, la suddetta

decisione è passata in giudicato.

E. Con istanza del 20

marzo 2025, la contribuente ha chiesto all’UT la revisione della tassazione IC

e IFD 2021, contestando in particolare l’esistenza del reddito dell’attività

lucrativa indipendente e l’ammontare di quello dell’attività lucrativa

dipendente. Per quanto concerne l’attività indipendente, in particolare,

produceva una “notifica di stralcio dal registro affiliati”, inviatale il 25

agosto 2018 dall’Istituto delle assicurazioni sociali.

Con decisione del 4 aprile

2025, l’UT ha respinto l’istanza di revisione. A suo avviso, nel corso della procedura

di reclamo contro la tassazione d’ufficio, “la documentazione riguardante la

cessazione dell’attività indipendente e dei redditi d’attività dipendente è

stata considerata e non è invocabile quale fatto nuovo”. Inoltre, “contro

le decisioni di tassazione d’ufficio... la contribuente aveva a disposizione il

rimedio del ricorso in cui addurre i fatti invocati con revisione”.

Un reclamo, presentato

dalla contribuente il 16 aprile 2025, è stato respinto dall’autorità di

tassazione con decisione del 5 maggio 2025. Il fisco ha in particolar modo

rilevato che la reclamante non aveva interposto ricorso, contro la decisione

con cui il suo reclamo era stato dichiarato irricevibile, e che “nell’anno

della pretesa cessazione dell’attività indipendente è stata inviata una

richiesta di documentazione proprio relativa a tale fattispecie a cui la

contribuente non ha dato seguito”. In ogni caso, “il fatto che

l’attività sia cessata nell’anno 2018 non è paragonabile ad un fatto nuovo”,

in quanto la notifica risaliva al 29 agosto 2018.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente la revisione

della tassazione IC e IFD 2021, considerando “elemento di prova

determinante” il “documento ufficiale dell’Istituto delle Assicurazioni

Sociali che attesta la cessazione della propria attività indipendente con

decorrenza 31.12.2017”. Sebbene datata 2018, la notifica in questione

sarebbe da lei “stat[a] effettivamente richiest[a] e ottenut[a]… solo in

occasione del reclamo per la tassazione 2022”. L’insorgente rileva anche

che nel periodo fiscale 2023 non le sarebbe stato attribuito alcun reddito

dell’attività lucrativa indipendente.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla

sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di

revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti

in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità

che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per

evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di

imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,

2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art.

147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, la

contribuente è stata sottoposta a tassazione d’ufficio per il periodo fiscale

2021, non avendo presentato la dichiarazione d’imposta. Nonostante abbia

prestato almeno parziale collaborazione nella successiva procedura di reclamo,

l’autorità di tassazione non ha ritenuto adempiuti i presupposti per passare

alla tassazione ordinaria. Ha pertanto dichiarato irricevibile il reclamo

contro la tassazione d’ufficio, che è passata in giudicato, non essendo stato

interposto ricorso alla Camera di diritto tributario.

Con il ricorso in esame,

la contribuente chiede che sia stralciato dalla tassazione d’ufficio il reddito

dell’attività lucrativa indipendente di fr. 30'000.–. Sostiene che, nel periodo

fiscale in discussione, non avrebbe esercitato alcuna attività indipendente e

ritiene che la revisione sia giustificata dalla presentazione della “notifica

di stralcio dal registro affiliati”, inviatale dall’Istituto delle

assicurazioni sociali il 29 agosto 2018.

2.2

Il ricorso deve già essere

respinto per il fatto che il preteso “elemento di prova determinante”, che

costituirebbe motivo di revisione, era noto alla ricorrente molto tempo prima

dell’inoltro dell’istanza.

Gli articoli 148 LIFD e

233.

LT prevedono infatti che la domanda di revisione debba essere presentata

entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro

dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.

Ora, la notifica di

stralcio dal registro degli affiliati della Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG è stata inviata alla ricorrente il 29 agosto 2018. Il 20 marzo 2025,

quando la contribuente ha presentato l’istanza di revisione, erano trascorsi ben

più di 90 giorni.

Nel ricorso, l’insorgente

argomenta di avere “richiesto e ottenuto” la citata notifica “solo in occasione

del reclamo per la tassazione 2022”. L’affermazione si scontra tuttavia con la

data riportata sulla notifica in questione. In ogni caso, la ricorrente non

indica quando avrebbe preso conoscenza del documento litigioso e soprattutto

non comprova la sua affermazione.

2.3

Indipendentemente dal

rispetto del termine di 90 giorni, la notifica dell’Istituto delle

assicurazioni sociali non costituisce un motivo di revisione della tassazione

passata in giudicato.

In primo luogo, la

contribuente avrebbe potuto presentare il documento nel corso della procedura

di reclamo o, tutt’al più, interporre ricorso alla Camera di diritto

tributario, producendo la notifica in questione. Per giurisprudenza, la

revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che hanno

caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere denunciati già

in quella sede (sentenza del TF 2C_960/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 2.2 e

giurisprudenza citata).

In secondo luogo, il

documento in questione non sarebbe comunque stato sufficiente a comportare lo

stralcio del reddito dell’attività lucrativa indipendente. Secondo l’art. 9

cpv. 3 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), infatti, il reddito proveniente

da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato

nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle

casse di compensazione. È dunque il fisco cantonale a comunicare l’esistenza e

l’ammontare di redditi da attività indipendente e non il contrario. La semplice

notifica, da parte della Cassa di compensazione cantonale AVS/AI/IPG,

dell’avvenuto stralcio della contribuente dal registro degli affiliati non

implica pertanto che l’autorità fiscale non possa assoggettare all’imposta un

reddito dell’attività lucrativa indipendente, se ne sono adempiuti i

presupposti secondo la normativa fiscale.

L’insorgente sembra

comunque dimenticare che la decisione dell’autorità di tassazione era fondata

anche su un problema di dispendio. Con i soli redditi dichiarati in sede di

reclamo contro la decisione di tassazione, cioè, non era giustificato il tenore

di vita della contribuente nel periodo fiscale in questione.

2.4

Ne consegue che la

decisione impugnata, con cui l’UT ha respinto il reclamo della contribuente

contro la decisione con cui aveva negato la revisione della tassazione IC e IFD

2021, è conforme al diritto applicabile.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: