80.2025.147
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, rifacimento terrazza, infiltrazioni nell’abitazione
22 luglio 2025Italiano7 min
sono state qualificate spese di miglioria quelle per la nuova recinzione e, parzialmente,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.147
Lugano
22 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 giugno 2025 contro la decisione del 28 maggio 2025 in materia di IC
2024.
Fatti
Fatti
- i coniugi RI 1 e RI 2,
domiciliati a Zurigo, sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per
appartenenza economica, quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;
- nella dichiarazione
d’imposta 2024, hanno attribuito al loro immobile un valore locativo di fr.
21'000.– e hanno fatto valere in deduzione spese di manutenzione per
complessivi fr. 16'232.–;
- con decisione del 7 maggio
2025, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC 2024, commisurando
il reddito imponibile in fr. 14'000.– e quello determinante per l’aliquota in
fr. 373'400.–;
- rispetto alla
dichiarazione presentata, il fisco ha ammesso in deduzione spese di
manutenzione per fr. 4'200.–, non essendo stati documentati i costi effettivi;
- con reclamo dell’8 maggio
2025, i contribuenti hanno prodotto i giustificativi delle spese fatte valere;
- con decisione del 28
maggio 2025, l’autorità di tassazione ha accolto parzialmente il reclamo,
riducendo il reddito imponibile a fr. 10'400.– e quello determinante per
l’aliquota a fr. 369'600.–;
- sono state considerate
spese di gestione, non deducibili, la tassa comunale per i rifiuti e per
l’acqua, le spese per lo spazzacamino e quelle per il taglio dell’erba, mentre
sono state qualificate spese di miglioria quelle per la nuova recinzione e, parzialmente,
quelle per il rifacimento della terrazza;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono che siano
ammesse in deduzione tutte le spese per il rifacimento della terrazza (fr.
10'556.–) e quelle per la teleferica (fr. 200.–);
- prendendo posizione sul
ricorso, nelle sue osservazioni del 23 giugno 2025, l’autorità fiscale ha
precisato di aver ammesso “in via valutativa nella misura di 2/3” i
costi per il rifacimento della terrazza, aggiungendo che, “in considerazione
delle spiegazioni supplementari fornite con il ricorso… può anche condividere
le richieste dei contribuenti”, riservata “un’eventuale partecipazione
assicurativa”;
- con scritto del 25 giugno
2025, i ricorrenti hanno confermato che l’assicurazione non ha partecipato
all’intervento in questione.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- secondo l’art. 31 cpv. 2
LT il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i
premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi;
- per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività;
- le spese di manutenzione
vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p.
687);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de
remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e
tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/
Considerandi
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): se installazioni non più conformi alle esigenze
moderne vengono sostituite, le relative spese sono deducibili, a condizione che
le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano
le vecchie ai tempi in cui furono installate (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27
gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t);
- nella fattispecie, con la
decisione impugnata l’autorità fiscale ha ammesso in deduzione nella misura di
2/3 l’onorario versato dai ricorrenti alla __________ Sagl di __________ per il
“lavoro esterno terrazza”, consistente in:
Rimozione
vecchie piode
Rimozione
beton e betoncino
Chiudere
buchi con geolite più lisciatura pavimento e zoccolo
Applicazione
2.
mani di fondo catrame liquido
Impermeabilizzazione
con carta catrame 2 strati
Mettere
beton e betoncino più posa piode a mosaico esistenti e nuove
Preparazione
scavo per tubo e griglie
Lavoro
lattoniere
Lavoro
sotto tetto:
Rimozione
vecchia malta (gesso)
Mettere
nuova malta più lisciatura sotto travi circa 30 cm;
- nel ricorso, i
contribuenti contestano che vi sia una componente di miglioria, in quanto
l’intervento si è reso necessario a causa delle infiltrazioni d’acqua in casa;
- alla luce delle
spiegazioni fornite, la stessa autorità di tassazione ha riconosciuto trattarsi
di lavori di manutenzione;
- ne consegue che le spese
per i lavori sulla terrazza sono ammesse integralmente in deduzione (fr.
10'556.–);
- rimane litigiosa la
deduzione della “tassa per esercizio fili a sbalzo” di fr. 200.–, pagata alla
Sezione forestale del Canton Ticino;
- secondo l’art. 2 cpv. 2
della Legge del 17 dicembre 2009sulle funi metalliche (LFM; RL 770.100) sono
considerati impianti a fune metallica i fili a sbalzo e le teleferiche fisse e
temporanee dotati di una stazione di partenza e di una d’arrivo;
- l’art. 5 cpv. 1 LFM
subordina l’esercizio di un impianto a fune metallica al rilascio di
un’autorizzazione del Consiglio di Stato;
- per l’art. 10 cpv. 1 LFM per
il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio il proprietario
dell’impianto è tenuto a pagare una tassa;
- la tassa per l’esercizio
di un impianto a fune non rientra fra le spese di manutenzione, ma tutt’al più
fra quelle di gestione, come peraltro riconoscono gli stessi insorgenti,
laddove affermano che “questi costi sono paragonabili come i costi per
l’acqua, per i rifiuti”;
- ai fini della
determinazione del reddito imponibile, nel caso di immobili che il contribuente
ha a disposizione per uso proprio (abitazione primaria o secondaria), dalle
spese di manutenzione ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LT devono essere distinte le
spese di gestione, considerate delle spese per il mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (art. 33 lett. e LT) e pertanto non
deducibili;
- in altre parole, dal
valore locativo non possono essere dedotti i cosiddetti costi di gestione come
per esempio le spese per l’acqua potabile e industriale, spese per le revisioni
periodiche di impianti, spese per la disinfezione e disinfestazione, spese di
fognatura, ritiro spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e
vani comuni, manutenzione corrente del giardino, costi di riscaldamento,
servizio di portineria e custodia, sgombero neve, spese d’elettricità, spese
d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di pulizia filtri e vasca delle
piscine, ecc. (v. Circolare della Divisione delle contribuzioni 7/2024, n.
3.3., p. 5 s.; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 76 e n. 102 ad art. 32 LIFD, p. 608 s. e p. 612);
- ne consegue che, nella
misura in cui ha negato la deduzione della tassa per l’esercizio di un impianto
a fune metallica, la decisione impugnata deve essere confermata;
- visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in misura proporzionale
alla loro soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 maggio 2025 è riformata nel senso
che le spese per i lavori di rifacimento della terrazza sono ammesse integralmente
in deduzione (fr. 10'556.–).
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di un quinto (fr. 100.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: