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Decisione

80.2025.147

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, rifacimento terrazza, infiltrazioni nell’abitazione

22 luglio 2025Italiano7 min

sono state qualificate spese di miglioria quelle per la nuova recinzione e, parzialmente,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.147

Lugano

22 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 giugno 2025 contro la decisione del 28 maggio 2025 in materia di IC

2024.

Fatti

Fatti

- i coniugi RI 1 e RI 2,

domiciliati a Zurigo, sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per

appartenenza economica, quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;

- nella dichiarazione

d’imposta 2024, hanno attribuito al loro immobile un valore locativo di fr.

21'000.– e hanno fatto valere in deduzione spese di manutenzione per

complessivi fr. 16'232.–;

- con decisione del 7 maggio

2025, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC 2024, commisurando

il reddito imponibile in fr. 14'000.– e quello determinante per l’aliquota in

fr. 373'400.–;

- rispetto alla

dichiarazione presentata, il fisco ha ammesso in deduzione spese di

manutenzione per fr. 4'200.–, non essendo stati documentati i costi effettivi;

- con reclamo dell’8 maggio

2025, i contribuenti hanno prodotto i giustificativi delle spese fatte valere;

- con decisione del 28

maggio 2025, l’autorità di tassazione ha accolto parzialmente il reclamo,

riducendo il reddito imponibile a fr. 10'400.– e quello determinante per

l’aliquota a fr. 369'600.–;

- sono state considerate

spese di gestione, non deducibili, la tassa comunale per i rifiuti e per

l’acqua, le spese per lo spazzacamino e quelle per il taglio dell’erba, mentre

sono state qualificate spese di miglioria quelle per la nuova recinzione e, parzialmente,

quelle per il rifacimento della terrazza;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono che siano

ammesse in deduzione tutte le spese per il rifacimento della terrazza (fr.

10'556.–) e quelle per la teleferica (fr. 200.–);

- prendendo posizione sul

ricorso, nelle sue osservazioni del 23 giugno 2025, l’autorità fiscale ha

precisato di aver ammesso “in via valutativa nella misura di 2/3” i

costi per il rifacimento della terrazza, aggiungendo che, “in considerazione

delle spiegazioni supplementari fornite con il ricorso… può anche condividere

le richieste dei contribuenti”, riservata “un’eventuale partecipazione

assicurativa”;

- con scritto del 25 giugno

2025, i ricorrenti hanno confermato che l’assicurazione non ha partecipato

all’intervento in questione.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- secondo l’art. 31 cpv. 2

LT il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di

manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i

premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi;

- per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività;

- le spese di manutenzione

vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;

cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p.

687);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de

remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e

tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di

facciate; cfr. Richner/

Considerandi

Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit.);

·

le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,

“coût de remplacement”): se installazioni non più conformi alle esigenze

moderne vengono sostituite, le relative spese sono deducibili, a condizione che

le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano

le vecchie ai tempi in cui furono installate (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27

gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t);

- nella fattispecie, con la

decisione impugnata l’autorità fiscale ha ammesso in deduzione nella misura di

2/3 l’onorario versato dai ricorrenti alla __________ Sagl di __________ per il

“lavoro esterno terrazza”, consistente in:

Rimozione

vecchie piode

Rimozione

beton e betoncino

Chiudere

buchi con geolite più lisciatura pavimento e zoccolo

Applicazione

2.

mani di fondo catrame liquido

Impermeabilizzazione

con carta catrame 2 strati

Mettere

beton e betoncino più posa piode a mosaico esistenti e nuove

Preparazione

scavo per tubo e griglie

Lavoro

lattoniere

Lavoro

sotto tetto:

Rimozione

vecchia malta (gesso)

Mettere

nuova malta più lisciatura sotto travi circa 30 cm;

- nel ricorso, i

contribuenti contestano che vi sia una componente di miglioria, in quanto

l’intervento si è reso necessario a causa delle infiltrazioni d’acqua in casa;

- alla luce delle

spiegazioni fornite, la stessa autorità di tassazione ha riconosciuto trattarsi

di lavori di manutenzione;

- ne consegue che le spese

per i lavori sulla terrazza sono ammesse integralmente in deduzione (fr.

10'556.–);

- rimane litigiosa la

deduzione della “tassa per esercizio fili a sbalzo” di fr. 200.–, pagata alla

Sezione forestale del Canton Ticino;

- secondo l’art. 2 cpv. 2

della Legge del 17 dicembre 2009sulle funi metalliche (LFM; RL 770.100) sono

considerati impianti a fune metallica i fili a sbalzo e le teleferiche fisse e

temporanee dotati di una stazione di partenza e di una d’arrivo;

- l’art. 5 cpv. 1 LFM

subordina l’esercizio di un impianto a fune metallica al rilascio di

un’autorizzazione del Consiglio di Stato;

- per l’art. 10 cpv. 1 LFM per

il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio il proprietario

dell’impianto è tenuto a pagare una tassa;

- la tassa per l’esercizio

di un impianto a fune non rientra fra le spese di manutenzione, ma tutt’al più

fra quelle di gestione, come peraltro riconoscono gli stessi insorgenti,

laddove affermano che “questi costi sono paragonabili come i costi per

l’acqua, per i rifiuti”;

- ai fini della

determinazione del reddito imponibile, nel caso di immobili che il contribuente

ha a disposizione per uso proprio (abitazione primaria o secondaria), dalle

spese di manutenzione ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LT devono essere distinte le

spese di gestione, considerate delle spese per il mantenimento del

contribuente e della sua famiglia (art. 33 lett. e LT) e pertanto non

deducibili;

- in altre parole, dal

valore locativo non possono essere dedotti i cosiddetti costi di gestione come

per esempio le spese per l’acqua potabile e industriale, spese per le revisioni

periodiche di impianti, spese per la disinfezione e disinfestazione, spese di

fognatura, ritiro spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e

vani comuni, manutenzione corrente del giardino, costi di riscaldamento,

servizio di portineria e custodia, sgombero neve, spese d’elettricità, spese

d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di pulizia filtri e vasca delle

piscine, ecc. (v. Circolare della Divisione delle contribuzioni 7/2024, n.

3.3., p. 5 s.; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 76 e n. 102 ad art. 32 LIFD, p. 608 s. e p. 612);

- ne consegue che, nella

misura in cui ha negato la deduzione della tassa per l’esercizio di un impianto

a fune metallica, la decisione impugnata deve essere confermata;

- visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in misura proporzionale

alla loro soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 28 maggio 2025 è riformata nel senso

che le spese per i lavori di rifacimento della terrazza sono ammesse integralmente

in deduzione (fr. 10'556.–).

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di un quinto (fr. 100.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: