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Decisione

80.2025.149

Deduzioni: rendita vitalizia, non finanziamento prestato alla madre per risanamento energetico della casa, credito del contribuente nei confronti della madre

24 agosto 2025Italiano8 min

della madre il debito. Quanto ai contributi di mantenimento per la figlia __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.149

80.2025.150

Lugano

24 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 giugno 2025 contro la decisione del 14 maggio 2025 in materia di IC e

IFD 2023.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

d’imposta 2023, RI 1 ha chiesto la deduzione di un importo di fr. 38'758.–,

pari al 40% delle rendite vitalizie da lei pagate alla figlia __________ (fr.

19'500.–) e alla madre __________ (fr. 77'396.–). Nel primo caso, si trattava

della somma dell’assegno mensile, dell’affitto e dei premi della cassa malati

della figlia; nel secondo, spiegava di aver “sostenuto le spese di

ottimizzazione energetica (termopompa e impianto fotovoltaico) per l’immobile

di proprietà di [sua] madre __________”.

B. Notificandole la

tassazione IC e IFD 2023, con decisione del 26 febbraio 2025, l’RS 1 (UT) ha

commisurato il reddito imponibile in fr. 81'900.– per l’IC e in fr. 84'700.–

per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 252'000.–.

Rispetto alla

dichiarazione presentata, il fisco aveva in particolar modo ammesso in

deduzione solo la rendita vitalizia a favore della figlia e non anche quella

per la madre.

C. Con reclamo del 21

marzo 2025, la contribuente ha contestato la mancata deduzione della rendita

vitalizia pagata alla madre. Spiegava di vivere nella casa della madre e di

aver intrapreso dei lavori di miglioramento energetico (installazione di

pannelli solari e termopompa), da lei stessa finanziati pur non essendo

proprietaria dell’immobile. Di conseguenza, aveva registrato tali spese come

rendita vitalizia a favore della madre.

L’Ufficio di

tassazione si è rivolto alla reclamante, con scritto del 14 aprile 2025,

prospettandole una modifica della tassazione a suo favore. La deduzione della

rendita vitalizia per la figlia __________ sarebbe infatti stata concessa per

errore e sarebbe stata omessa l’imposizione, nel calcolo dell’imposta sulla

sostanza, del credito di fr. 77'396.– nei confronti della madre. Le ha

attribuito di conseguenza un termine fino al 4 maggio 2025 per prendere

posizione.

D. Con decisione del 14

maggio 2025, l’autorità di tassazione ha modificato la tassazione impugnata,

elevando il reddito imponibile a fr. 89'700.– per l’IC e a fr. 85'900.– per

l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 407'000.–. Il fisco ha infatti stralciato

la deduzione di fr. 7'800.– a titolo di rendita vitalizia e ha aumentato i

“titoli e capitali”, ai fini del calcolo della sostanza imponibile, da fr.

210'834.– a fr. 365'626.–.

Nella motivazione, ha

rilevato che l’operazione effettuata sulla casa non era “correlata ad una

rendita vitalizia bensì ad un rapporto debito/credito”, con la conseguenza che

nella tassazione della reclamante veniva considerato il credito e in quella

della madre il debito. Quanto ai contributi di mantenimento per la figlia __________,

non erano qualificabili come rendita vitalizia, bensì come costi di

mantenimento non deducibili.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che le siano spiegati i

calcoli che hanno portato all’aggiunta del credito nel calcolo dell’imposta

sulla sostanza, perché le “risultano davvero oscuri”.

Nelle sue osservazioni del

18 giugno 2025, l’autorità fiscale chiede la reiezione del ricorso e argomenta

che “in assenza di una donazione tra figlia e madre la ricorrente ha un

credito verso la madre che corrisponde all’importo pagato per le spese di

manutenzione, al contempo la madre ha un debito verso la figlia di pari

importo”.

Con scritto del 7 luglio

2025, la ricorrente sostiene di non spiegarsi perché il suo credito nei

confronti della madre sia stato stabilito in fr. 154'792.–, mentre il debito

della madre è di soli fr. 77'396.–. Lamenta poi “una forma di doppia

imposizione” per il fatto che la rendita vitalizia dichiarata è stata

considerata reddito imponibile nella tassazione della figlia, mentre a lei non

è stata concessa neppure la deduzione di fr. 7'800.–.

Diritto

1. 1.1.

All’imposta sul reddito soggiace

di principio la totalità dei proventi, periodici o unici (articoli 16 cpv. 1

LIFD e 15 cpv. 1 LT), tra cui anche quelli ottenuti da fonti previdenziali (articoli

22 LIFD e 21 LT). Secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, nella

versione in vigore nel periodo fiscale 2023, le rendite vitalizie ed i proventi

da vitalizi sono tuttavia imponibili soltanto nella misura del 40 %. Questa

limitazione tiene conto del fatto che una rendita vitalizia è costituita in

parte dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene ed in parte dal

rimborso del capitale stesso (DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid.

7.6.5). L'imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce una

soluzione schematica per assoggettare all'imposta unicamente la componente di

reddito ed escludere quella di rimborso del capitale.

Questo regime legislativo

si applica simmetricamente anche al debitore della rendita (sentenza del TF

2C_448/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Secondo

gli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b LT, nella

versione in vigore nel periodo fiscale 2023, è infatti dedotta dai proventi

solo il 40 per cento delle rendite vitalizie versate.

1.2.

Come correttamente

stabilito dall’autorità fiscale, la ricorrente non ha diritto ad alcuna

deduzione a titolo di rendita vitalizia.

Nel caso del finanziamento

dei lavori di risanamento energetico della casa della madre, si tratta di un

contratto di mutuo, mediante il quale l’insorgente ha messo a disposizione

della madre l’importo di denaro necessario per pagare le opere in questione. Il

suo credito nei confronti della madre rientra pertanto nella base imponibile

dell’imposta sulla sostanza, che comprende “tutti gli attivi mobiliari e

immobiliari” (art. 41 cpv. 1 LT).

Per quanto concerne il

contributo al mantenimento della figlia, l’autorità di tassazione ha ricordato

che le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia non

possono essere dedotte (articoli 34 cpv. 1 lett. a LIFD e 33 cpv. 1

lett. a LT). Il fatto che l’autorità di tassazione abbia considerato

l’importo dichiarato quale rendita vitalizia, nel calcolo dell’imposta sul

reddito della figlia, non può influire sul diritto della contribuente alla

deduzione corrispondente. D’altra parte, nonostante l’aggiunta di tale reddito

alla sua base imponibile, la figlia ha pagato un’imposta sul reddito di soli

fr. 91.30 e nessuna imposta federale diretta.

Considerandi

2.

In relazione al

credito della ricorrente nei confronti della madre, la stessa contribuente non

contesta più che lo stesso debba essere considerato nel calcolo della sua

sostanza imponibile. Sostiene tuttavia che il relativo importo sia stato

raddoppiato. Sarebbe cioè stato aggiunto alla sostanza imponibile un importo di

fr. 154'792.–, mentre il debito considerato nella tassazione della madre __________

sarebbe di soli fr. 77'388.–.

In effetti, nella

decisione dopo reclamo (25 aprile 2025) che concerne la madre della ricorrente,

i debiti privati sono stati aumentati da fr. 176'002.– a fr. 253'390.–, con un

incremento di fr. 77'388.-. Nella tassazione della figlia ricorrente, i titoli

e capitali sono invece cresciuti da fr. 210’834.– a fr. 365'626.–, con un

incremento di fr. 154'792.–.

È evidente che l’autorità

fiscale ha commesso un errore nel calcolo del credito in questione.

La decisione impugnata

deve conseguentemente essere riformata nel senso che il credito in discussione

è commisurato in fr. 77'388.–.

3.

Per quanto concerne

il mantenimento della figlia dell’insorgente, nella decisione impugnata il fisco

ha riconosciuto la deduzione per figli a carico, nel calcolo dell’imposta

federale diretta.

L’art. 35 cpv. 1 lett. a

LIFD prevede infatti che siano dedotti dal reddito netto, per ogni figlio

minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente

provvede, 6600 franchi.

La stessa deduzione non ha

potuto essere ammessa anche nel calcolo dell’imposta cantonale, per il fatto

che l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT ammette la deduzione dal reddito netto

dell’importo di 11'500 franchi, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli

studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.

Per l’art. 34 cpv. 3 LT le deduzioni sociali sono stabilite secondo la

situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50). Ora, __________, la figlia

della ricorrente, aveva compiuto 28 anni il 12 dicembre 2023. Alla data

determinante del 31 dicembre 2023, non adempiva pertanto più le condizioni

previste dall’art. 34 cpv. 1 lett. a LT.

Per quanto concerne

l’imposta sul reddito, il ricorso è conseguentemente respinto.

4.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della

ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione dopo reclamo del 14 maggio 2025 è riformata nel senso

che, nel calcolo della sostanza imponibile, i “titoli e capitali” sono ridotti

da fr. 365'626.– a fr. 288'222.–.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di un mezzo

(fr. 240.–).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: