80.2025.149
Deduzioni: rendita vitalizia, non finanziamento prestato alla madre per risanamento energetico della casa, credito del contribuente nei confronti della madre
24 agosto 2025Italiano8 min
della madre il debito. Quanto ai contributi di mantenimento per la figlia __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.149
80.2025.150
Lugano
24 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 giugno 2025 contro la decisione del 14 maggio 2025 in materia di IC e
IFD 2023.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta 2023, RI 1 ha chiesto la deduzione di un importo di fr. 38'758.–,
pari al 40% delle rendite vitalizie da lei pagate alla figlia __________ (fr.
19'500.–) e alla madre __________ (fr. 77'396.–). Nel primo caso, si trattava
della somma dell’assegno mensile, dell’affitto e dei premi della cassa malati
della figlia; nel secondo, spiegava di aver “sostenuto le spese di
ottimizzazione energetica (termopompa e impianto fotovoltaico) per l’immobile
di proprietà di [sua] madre __________”.
B. Notificandole la
tassazione IC e IFD 2023, con decisione del 26 febbraio 2025, l’RS 1 (UT) ha
commisurato il reddito imponibile in fr. 81'900.– per l’IC e in fr. 84'700.–
per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 252'000.–.
Rispetto alla
dichiarazione presentata, il fisco aveva in particolar modo ammesso in
deduzione solo la rendita vitalizia a favore della figlia e non anche quella
per la madre.
C. Con reclamo del 21
marzo 2025, la contribuente ha contestato la mancata deduzione della rendita
vitalizia pagata alla madre. Spiegava di vivere nella casa della madre e di
aver intrapreso dei lavori di miglioramento energetico (installazione di
pannelli solari e termopompa), da lei stessa finanziati pur non essendo
proprietaria dell’immobile. Di conseguenza, aveva registrato tali spese come
rendita vitalizia a favore della madre.
L’Ufficio di
tassazione si è rivolto alla reclamante, con scritto del 14 aprile 2025,
prospettandole una modifica della tassazione a suo favore. La deduzione della
rendita vitalizia per la figlia __________ sarebbe infatti stata concessa per
errore e sarebbe stata omessa l’imposizione, nel calcolo dell’imposta sulla
sostanza, del credito di fr. 77'396.– nei confronti della madre. Le ha
attribuito di conseguenza un termine fino al 4 maggio 2025 per prendere
posizione.
D. Con decisione del 14
maggio 2025, l’autorità di tassazione ha modificato la tassazione impugnata,
elevando il reddito imponibile a fr. 89'700.– per l’IC e a fr. 85'900.– per
l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 407'000.–. Il fisco ha infatti stralciato
la deduzione di fr. 7'800.– a titolo di rendita vitalizia e ha aumentato i
“titoli e capitali”, ai fini del calcolo della sostanza imponibile, da fr.
210'834.– a fr. 365'626.–.
Nella motivazione, ha
rilevato che l’operazione effettuata sulla casa non era “correlata ad una
rendita vitalizia bensì ad un rapporto debito/credito”, con la conseguenza che
nella tassazione della reclamante veniva considerato il credito e in quella
della madre il debito. Quanto ai contributi di mantenimento per la figlia __________,
non erano qualificabili come rendita vitalizia, bensì come costi di
mantenimento non deducibili.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che le siano spiegati i
calcoli che hanno portato all’aggiunta del credito nel calcolo dell’imposta
sulla sostanza, perché le “risultano davvero oscuri”.
Nelle sue osservazioni del
18 giugno 2025, l’autorità fiscale chiede la reiezione del ricorso e argomenta
che “in assenza di una donazione tra figlia e madre la ricorrente ha un
credito verso la madre che corrisponde all’importo pagato per le spese di
manutenzione, al contempo la madre ha un debito verso la figlia di pari
importo”.
Con scritto del 7 luglio
2025, la ricorrente sostiene di non spiegarsi perché il suo credito nei
confronti della madre sia stato stabilito in fr. 154'792.–, mentre il debito
della madre è di soli fr. 77'396.–. Lamenta poi “una forma di doppia
imposizione” per il fatto che la rendita vitalizia dichiarata è stata
considerata reddito imponibile nella tassazione della figlia, mentre a lei non
è stata concessa neppure la deduzione di fr. 7'800.–.
Diritto
1. 1.1.
All’imposta sul reddito soggiace
di principio la totalità dei proventi, periodici o unici (articoli 16 cpv. 1
LIFD e 15 cpv. 1 LT), tra cui anche quelli ottenuti da fonti previdenziali (articoli
22 LIFD e 21 LT). Secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, nella
versione in vigore nel periodo fiscale 2023, le rendite vitalizie ed i proventi
da vitalizi sono tuttavia imponibili soltanto nella misura del 40 %. Questa
limitazione tiene conto del fatto che una rendita vitalizia è costituita in
parte dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene ed in parte dal
rimborso del capitale stesso (DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid.
7.6.5). L'imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce una
soluzione schematica per assoggettare all'imposta unicamente la componente di
reddito ed escludere quella di rimborso del capitale.
Questo regime legislativo
si applica simmetricamente anche al debitore della rendita (sentenza del TF
2C_448/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Secondo
gli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b LT, nella
versione in vigore nel periodo fiscale 2023, è infatti dedotta dai proventi
solo il 40 per cento delle rendite vitalizie versate.
1.2.
Come correttamente
stabilito dall’autorità fiscale, la ricorrente non ha diritto ad alcuna
deduzione a titolo di rendita vitalizia.
Nel caso del finanziamento
dei lavori di risanamento energetico della casa della madre, si tratta di un
contratto di mutuo, mediante il quale l’insorgente ha messo a disposizione
della madre l’importo di denaro necessario per pagare le opere in questione. Il
suo credito nei confronti della madre rientra pertanto nella base imponibile
dell’imposta sulla sostanza, che comprende “tutti gli attivi mobiliari e
immobiliari” (art. 41 cpv. 1 LT).
Per quanto concerne il
contributo al mantenimento della figlia, l’autorità di tassazione ha ricordato
che le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia non
possono essere dedotte (articoli 34 cpv. 1 lett. a LIFD e 33 cpv. 1
lett. a LT). Il fatto che l’autorità di tassazione abbia considerato
l’importo dichiarato quale rendita vitalizia, nel calcolo dell’imposta sul
reddito della figlia, non può influire sul diritto della contribuente alla
deduzione corrispondente. D’altra parte, nonostante l’aggiunta di tale reddito
alla sua base imponibile, la figlia ha pagato un’imposta sul reddito di soli
fr. 91.30 e nessuna imposta federale diretta.
Considerandi
2.
In relazione al
credito della ricorrente nei confronti della madre, la stessa contribuente non
contesta più che lo stesso debba essere considerato nel calcolo della sua
sostanza imponibile. Sostiene tuttavia che il relativo importo sia stato
raddoppiato. Sarebbe cioè stato aggiunto alla sostanza imponibile un importo di
fr. 154'792.–, mentre il debito considerato nella tassazione della madre __________
sarebbe di soli fr. 77'388.–.
In effetti, nella
decisione dopo reclamo (25 aprile 2025) che concerne la madre della ricorrente,
i debiti privati sono stati aumentati da fr. 176'002.– a fr. 253'390.–, con un
incremento di fr. 77'388.-. Nella tassazione della figlia ricorrente, i titoli
e capitali sono invece cresciuti da fr. 210’834.– a fr. 365'626.–, con un
incremento di fr. 154'792.–.
È evidente che l’autorità
fiscale ha commesso un errore nel calcolo del credito in questione.
La decisione impugnata
deve conseguentemente essere riformata nel senso che il credito in discussione
è commisurato in fr. 77'388.–.
3.
Per quanto concerne
il mantenimento della figlia dell’insorgente, nella decisione impugnata il fisco
ha riconosciuto la deduzione per figli a carico, nel calcolo dell’imposta
federale diretta.
L’art. 35 cpv. 1 lett. a
LIFD prevede infatti che siano dedotti dal reddito netto, per ogni figlio
minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente
provvede, 6600 franchi.
La stessa deduzione non ha
potuto essere ammessa anche nel calcolo dell’imposta cantonale, per il fatto
che l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT ammette la deduzione dal reddito netto
dell’importo di 11'500 franchi, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli
studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.
Per l’art. 34 cpv. 3 LT le deduzioni sociali sono stabilite secondo la
situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50). Ora, __________, la figlia
della ricorrente, aveva compiuto 28 anni il 12 dicembre 2023. Alla data
determinante del 31 dicembre 2023, non adempiva pertanto più le condizioni
previste dall’art. 34 cpv. 1 lett. a LT.
Per quanto concerne
l’imposta sul reddito, il ricorso è conseguentemente respinto.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione dopo reclamo del 14 maggio 2025 è riformata nel senso
che, nel calcolo della sostanza imponibile, i “titoli e capitali” sono ridotti
da fr. 365'626.– a fr. 288'222.–.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un mezzo
(fr. 240.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: