80.2025.153
Cumulo dei redditi dei coniugi: ricongiungimento dopo acquisto di domicilio separato, calcolo dell’imposta con aliquota per coniugati, annullamento decisione su reclamo, diritto di essere sentito
31 luglio 2025Italiano12 min
presentato la dichiarazione d’imposta 2022, con decisione del 19 marzo 2025 l’RS
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.153
80.2025.154
Lugano
31 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 giugno 2025 contro la decisione del 14 maggio 2025 in materia di IC e
IFD 2022 e 2023.
Fatti
Fatti
- nei periodi fiscali 2022 e
2023 RI 1, coniugata con __________, è stata sottoposta a procedura di
tassazione separata;
- non avendo la contribuente
presentato la dichiarazione d’imposta 2022, con decisione del 19 marzo 2025 l’RS
1 le ha notificato la tassazione IC e IFD 2022 allestita d’ufficio,
commisurando il reddito imponibile in fr. 46'700.– per l’IC e in fr. 47'200.–
per l’IFD e la sostanza imponibile in zero franchi;
- con reclamo del 18 aprile
2025, la contribuente ha chiesto di “rettificare” la “svista” rappresentata
dall’omessa deduzione dei suoi “contributi al sostentamento di CHF 1'000.–
mensili al Signor __________”;
- con decisione del 14
maggio 2025, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, in
quanto non soddisfaceva “i requisiti formali richiesti” per contestare
una tassazione d’ufficio, in particolare non essendo stata presentata la
dichiarazione d’imposta compilata e corredata dei relativi allegati;
- per quanto concerne il
periodo fiscale 2023, la contribuente ha presentato la dichiarazione d’imposta
il 10 giugno 2024, dichiarando un reddito imponibile di fr. 34'232.–, dopo
deduzione, in particolare, dell’importo di fr. 11'100.– per persona bisognosa a
carico, con riferimento al coniuge, cui aveva versato l’importo di fr.
12'000.–;
- con decisione del 19 marzo
2025 l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno le ha notificato la
tassazione IC e IFD 2023, commisurando il reddito imponibile in fr. 46'000.–
per l’IC e in fr. 47'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in zero franchi;
- con reclamo del 18 aprile
2025, la contribuente ha chiesto di “rettificare” la svista rappresentata
dall’omessa deduzione dei suoi “contributi al sostentamento di CHF 1'000.–
mensili al Signor __________”;
- con
decisione del 14 maggio 2025, l’autorità di tassazione ha accolto parzialmente
il reclamo, confermando il reddito imponibile stabilito con la decisione
impugnata, ma calcolando l’imposta con l’aliquota per coniugati, con la
motivazione seguente:
Il
17 aprile 2025 ha presentato reclamo contestando la mancata concessione degli
alimenti versati al marito, dal quale è separata di fatto.
La
separazione delle partite fiscali è ammessa solo in presenza, almeno, di una
separazione di fatto che è fiscalmente riconosciuta soltanto se sono adempiuti,
cumulativamente, i seguenti requisiti:
assenza di un’abitazione coniugale
(art. 162 CCS) rispettivamente assenza di un’abitazione comune (art. 14 LUD);
sospensione della comunione
domestica (art. 175 CCS) rispettivamente sospensione della vita comune (art. 17
LUD);
esistenza di un proprio domicilio
(art. 23 CCS) per ognuno dei coniugi o dei partner registrati;
assenza dell’unione dei mezzi
finanziati per l’abitazione ed il mantenimento;
durata di almeno un anno della
separazione di fatto (o separazione definitiva);
stato civile che risulta dal
comportamento della coppia in pubblico nell’ottica della buona fede.
In
base alla documentazione e alle informazioni in nostro possesso non sono più
date le condizioni per separare le partite fiscali.
Dal
2023 si ritiene che dobbiate nuovamente essere imposti congiuntamente e con la
dicitura coniugati.
Per
l'anno 2023 viene emessa la decisione su reclamo con l'imposizione per
coniugati.
Nella
decisione viene inserito nell'indirizzo solo il nome della contribuente, per
permettere un corretto funzionamento del nostro sistema informatico.
Il
reclamo viene parzialmente ammesso;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni citate,
contestando “il cambiamento del [suo] stato civile da separata di fatto a
coniugata, senza nessuna [sua] autorizzazione” e la mancata deduzione del
contributo al sostentamento del marito, “per non obbligarlo a dover
ricorrere all’assistenza pubblica”;
- per quanto concerne la
prima questione, la ricorrente sostiene di essere “separata di fatto da
[suo] marito __________ dal 2012, anno in cui h[a] lasciato il [loro] tetto
coniugale per trasferir[s]i a __________”, aggiungendo che nel 2017 sarebbe
“ritornata in possesso” della sua abitazione, in seguito al decesso
dell’inquilino, e di abitare “in locali diversi” rispetto al marito;
- quanto al contributo al
sostentamento del marito, sarebbe “sempre stato accettato dall’Ufficio
circondariale di tassazione”.
Diritto
- in relazione al periodo
fiscale 2022, il reclamo della contribuente è stato dichiarato
irricevibile;
- la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ma anche
se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- se l’irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera
confermerà la decisione di irricevibilità;
- poiché nella fattispecie
l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare irricevibile il reclamo,
questa Corte si confronterà unicamente con questo aspetto procedurale, senza esaminare
pertanto le censure ricorsuali che concernono il merito della tassazione;
- gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili;
- se, contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132 cpv. 1 LIFD), tuttavia, può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, in tal caso, il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);
- tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);
- la prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.
sentenza TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid.
5.1);
- nel caso in esame, per il
periodo fiscale 2022 la ricorrente non ha presentato la dichiarazione
d’imposta, nonostante diffida, e l’Ufficio di tassazione le ha conseguentemente
notificato una tassazione d’ufficio, non mancando di attirare la sua attenzione,
nella motivazione della stessa, sui requisiti di validità di un eventuale
reclamo e sulle conseguenze della loro inosservanza;
- la contribuente ha
tuttavia interposto reclamo, limitandosi a contestare la mancata concessione
della deduzione per persona bisognosa a carico, senza presentare la
dichiarazione d’imposta;
- in queste circostanze,
l’Ufficio di tassazione non poteva che dichiarare irricevibile il reclamo, non
essendo adempiuti i requisiti di validità previsti dalla legge;
- ne consegue che il ricorso
deve essere respinto, nella misura in cui concerne la tassazione IC e IFD del
periodo fiscale 2022;
- in relazione al periodo
fiscale 2023, l’autorità di tassazione ha invece accolto parzialmente il reclamo,
passando sostanzialmente dalla tassazione separata dei coniugi a quella
congiunta;
- il reddito di coniugi non
separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni
(art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 1 LT);
- il cumulo si giustifica
alla luce del principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art.
127 cpv. 2 Cost.), ritenuto che i coniugi costituiscono, sia sul piano del
diritto civile che sul piano economico, una certa unità (DTF 141 II 318 consid.
2.2.1);
- quando la coppia è
separata legalmente o di fatto ogni coniuge torna ad essere tassato
individualmente (DTF 138 II 300 consid. 2.1);
- i coniugi non separati
legalmente o di fatto sono tassati insieme per l’intero periodo fiscale in cui
hanno contratto matrimonio (art. 42 cpv. 1 LIFD; art. 53 cpv. 1 LT), mentre, in
caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, sono tassati
individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD; art. 53 cpv.
Considerandi
2.
LT);
- il riconoscimento di una
separazione legale o di fatto è subordinato alle seguenti condizioni: (a) i
coniugi hanno un domicilio proprio o residenze separate; (b) non vi è più
un'unione coniugale; (c) non vi è più una gestione in comune dei mezzi
necessari per l’alloggio e il sostentamento (sentenza del TF 9C_277/2024 del 27
maggio 2024 consid. 3.2 e giurisprudenza citata);
- la tassazione congiunta si
riflette anche sui diritti e sugli obblighi procedurali dei contribuenti;
- in particolare, i coniugi
non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri
procedurali spettanti al contribuente secondo le leggi sulle imposte dirette
(art. 113 cpv. 1 LIFD; art. 186 cpv. 1 LT);
- entrambi firmano la
dichiarazione d’imposta e, ove la dichiarazione d’imposta sia firmata da uno
solo dei coniugi, all’altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare
infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi
(art. 113 cpv. 2 LIFD; art. 186 cpv. 2 LT);
- i rimedi giuridici e le
altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in
tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD; art. 186 cpv. 3 LT);
- ogni comunicazione delle
autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è
indirizzata congiuntamente ai due coniugi (art. 113 cpv. 4 LIFD; art. 186 cpv.
4.
LT);
- inoltre, fatte salve le
eccezioni previste dalle leggi federale e cantonale, in linea di principio i
coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta
complessiva (art. 13 cpv. 1 prima frase LIFD; art. 12 cpv. 1 prima frase LT);
- nel caso in esame, la
ricorrente aveva trasferito il domicilio a __________ il 1° febbraio 2012, ma è
poi ritornata al precedente domicilio, a __________, a partire dal 1° maggio
2016.
e da allora risulta formare un’unica economia domestica insieme al marito;
- ciononostante, le partite
fiscali dei coniugi sono rimaste separate anche nei periodi 2016 e seguenti, tanto
è vero che i contribuenti hanno continuato a presentare dichiarazioni
individuali;
- per il periodo fiscale
2023, in particolare, i contribuenti hanno presentato ciascuno la propria
dichiarazione e l’autorità di tassazione ha notificato a ciascuno di loro una
decisione di tassazione, considerandoli separati di fatto;
- solo in seguito al reclamo
della ricorrente, che contestava la mancata concessione della deduzione per
persona bisognosa a carico, l’autorità fiscale ha ritenuto che non fossero
(più) adempiuti i presupposti per la tassazione separata dei coniugi e ha
disposto la ricongiunzione delle partite fiscali;
- ha allora riformato la
decisione di tassazione della sola insorgente, lasciando immutato il reddito
imponibile, ma applicando l’aliquota per coniugati anziché quella per persone
sole;
- il fisco non è per contro
intervenuto sulla decisione di tassazione concernente il marito della
ricorrente, argomentando che “nella decisione viene inserito nell'indirizzo
solo il nome della contribuente, per permettere un corretto funzionamento del
nostro sistema informatico”;
- tuttavia, vista la
rilevanza della modifica intrapresa e tenuto conto degli effetti che comporta
la tassazione congiunta dei coniugi, l’autorità di tassazione non poteva
limitarsi a riformare la sola tassazione della moglie, applicando l’aliquota
per coniugati;
- come ricordato in
precedenza, infatti, la tassazione congiunta ha diverse implicazioni per i
coniugi: oltre agli effetti del cumulo dei redditi nel calcolo dell’imponibile
e all’applicazione di un’aliquota diversa, i coniugi esercitano in comune i
diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente ed è prevista anche la
responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta complessiva;
- sebbene nel caso in esame
la tassazione del marito avesse accertato un reddito imponibile e un’imposta di
zero franchi, non solo la ricorrente ma anche il coniuge doveva essere
interpellato prima di procedere alla ricongiunzione delle partite fiscali;
- limitandosi a modificare
il calcolo dell’imposta relativa alla ricorrente, l’autorità fiscale ha violato
il diritto di essere sentito di entrambi i contribuenti;
- il diritto di essere
sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., conferisce infatti all’interessato
segnatamente il diritto di esprimersi su fatti rilevanti prima che sia presa
una decisione che concerne la sua situazione giuridica (sentenza del TF
5A_489/2024 del 27 agosto 2024 consid. 2.5 e giurisprudenza citata);
- la decisione impugnata
relativa al periodo fiscale 2023 deve pertanto essere annullata e gli atti
rinviati all’autorità di tassazione, affinché adotti una nuova decisione, dopo
aver garantito il diritto di essere sentito dei contribuenti;
- visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia è parzialmente a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne il periodo fiscale 2022, il ricorso è respinto.
1.2. Nella
misura in cui concerne il periodo fiscale 2023, il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 maggio 2025 è annullata e gli atti
sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo aver
garantito il diritto di essere sentito dei contribuenti.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un mezzo
(fr. 440.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: