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Decisione

80.2025.153

Cumulo dei redditi dei coniugi: ricongiungimento dopo acquisto di domicilio separato, calcolo dell’imposta con aliquota per coniugati, annullamento decisione su reclamo, diritto di essere sentito

31 luglio 2025Italiano12 min

presentato la dichiarazione d’imposta 2022, con decisione del 19 marzo 2025 l’RS

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.153

80.2025.154

Lugano

31 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 giugno 2025 contro la decisione del 14 maggio 2025 in materia di IC e

IFD 2022 e 2023.

Fatti

Fatti

- nei periodi fiscali 2022 e

2023 RI 1, coniugata con __________, è stata sottoposta a procedura di

tassazione separata;

- non avendo la contribuente

presentato la dichiarazione d’imposta 2022, con decisione del 19 marzo 2025 l’RS

1 le ha notificato la tassazione IC e IFD 2022 allestita d’ufficio,

commisurando il reddito imponibile in fr. 46'700.– per l’IC e in fr. 47'200.–

per l’IFD e la sostanza imponibile in zero franchi;

- con reclamo del 18 aprile

2025, la contribuente ha chiesto di “rettificare” la “svista” rappresentata

dall’omessa deduzione dei suoi “contributi al sostentamento di CHF 1'000.–

mensili al Signor __________”;

- con decisione del 14

maggio 2025, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, in

quanto non soddisfaceva “i requisiti formali richiesti” per contestare

una tassazione d’ufficio, in particolare non essendo stata presentata la

dichiarazione d’imposta compilata e corredata dei relativi allegati;

- per quanto concerne il

periodo fiscale 2023, la contribuente ha presentato la dichiarazione d’imposta

il 10 giugno 2024, dichiarando un reddito imponibile di fr. 34'232.–, dopo

deduzione, in particolare, dell’importo di fr. 11'100.– per persona bisognosa a

carico, con riferimento al coniuge, cui aveva versato l’importo di fr.

12'000.–;

- con decisione del 19 marzo

2025 l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno le ha notificato la

tassazione IC e IFD 2023, commisurando il reddito imponibile in fr. 46'000.–

per l’IC e in fr. 47'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in zero franchi;

- con reclamo del 18 aprile

2025, la contribuente ha chiesto di “rettificare” la svista rappresentata

dall’omessa deduzione dei suoi “contributi al sostentamento di CHF 1'000.–

mensili al Signor __________”;

- con

decisione del 14 maggio 2025, l’autorità di tassazione ha accolto parzialmente

il reclamo, confermando il reddito imponibile stabilito con la decisione

impugnata, ma calcolando l’imposta con l’aliquota per coniugati, con la

motivazione seguente:

Il

17 aprile 2025 ha presentato reclamo contestando la mancata concessione degli

alimenti versati al marito, dal quale è separata di fatto.

La

separazione delle partite fiscali è ammessa solo in presenza, almeno, di una

separazione di fatto che è fiscalmente riconosciuta soltanto se sono adempiuti,

cumulativamente, i seguenti requisiti:

­

assenza di un’abitazione coniugale

(art. 162 CCS) rispettivamente assenza di un’abitazione comune (art. 14 LUD);

­

sospensione della comunione

domestica (art. 175 CCS) rispettivamente sospensione della vita comune (art. 17

LUD);

­

esistenza di un proprio domicilio

(art. 23 CCS) per ognuno dei coniugi o dei partner registrati;

­

assenza dell’unione dei mezzi

finanziati per l’abitazione ed il mantenimento;

­

durata di almeno un anno della

separazione di fatto (o separazione definitiva);

­

stato civile che risulta dal

comportamento della coppia in pubblico nell’ottica della buona fede.

In

base alla documentazione e alle informazioni in nostro possesso non sono più

date le condizioni per separare le partite fiscali.

Dal

2023 si ritiene che dobbiate nuovamente essere imposti congiuntamente e con la

dicitura coniugati.

Per

l'anno 2023 viene emessa la decisione su reclamo con l'imposizione per

coniugati.

Nella

decisione viene inserito nell'indirizzo solo il nome della contribuente, per

permettere un corretto funzionamento del nostro sistema informatico.

Il

reclamo viene parzialmente ammesso;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni citate,

contestando “il cambiamento del [suo] stato civile da separata di fatto a

coniugata, senza nessuna [sua] autorizzazione” e la mancata deduzione del

contributo al sostentamento del marito, “per non obbligarlo a dover

ricorrere all’assistenza pubblica”;

- per quanto concerne la

prima questione, la ricorrente sostiene di essere “separata di fatto da

[suo] marito __________ dal 2012, anno in cui h[a] lasciato il [loro] tetto

coniugale per trasferir[s]i a __________”, aggiungendo che nel 2017 sarebbe

“ritornata in possesso” della sua abitazione, in seguito al decesso

dell’inquilino, e di abitare “in locali diversi” rispetto al marito;

- quanto al contributo al

sostentamento del marito, sarebbe “sempre stato accettato dall’Ufficio

circondariale di tassazione”.

Diritto

- in relazione al periodo

fiscale 2022, il reclamo della contribuente è stato dichiarato

irricevibile;

- la Camera di diritto

tributario deve esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ma anche

se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- se l’irricevibilità del

reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera

confermerà la decisione di irricevibilità;

- poiché nella fattispecie

l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare irricevibile il reclamo,

questa Corte si confronterà unicamente con questo aspetto procedurale, senza esaminare

pertanto le censure ricorsuali che concernono il merito della tassazione;

- gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili;

- se, contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132 cpv. 1 LIFD), tuttavia, può impugnare la tassazione operata d’ufficio

soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, in tal caso, il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);

- tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);

- la prova della manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il

contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar

modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.

sentenza TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid.

5.1);

- nel caso in esame, per il

periodo fiscale 2022 la ricorrente non ha presentato la dichiarazione

d’imposta, nonostante diffida, e l’Ufficio di tassazione le ha conseguentemente

notificato una tassazione d’ufficio, non mancando di attirare la sua attenzione,

nella motivazione della stessa, sui requisiti di validità di un eventuale

reclamo e sulle conseguenze della loro inosservanza;

- la contribuente ha

tuttavia interposto reclamo, limitandosi a contestare la mancata concessione

della deduzione per persona bisognosa a carico, senza presentare la

dichiarazione d’imposta;

- in queste circostanze,

l’Ufficio di tassazione non poteva che dichiarare irricevibile il reclamo, non

essendo adempiuti i requisiti di validità previsti dalla legge;

- ne consegue che il ricorso

deve essere respinto, nella misura in cui concerne la tassazione IC e IFD del

periodo fiscale 2022;

- in relazione al periodo

fiscale 2023, l’autorità di tassazione ha invece accolto parzialmente il reclamo,

passando sostanzialmente dalla tassazione separata dei coniugi a quella

congiunta;

- il reddito di coniugi non

separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni

(art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 1 LT);

- il cumulo si giustifica

alla luce del principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art.

127 cpv. 2 Cost.), ritenuto che i coniugi costituiscono, sia sul piano del

diritto civile che sul piano economico, una certa unità (DTF 141 II 318 consid.

2.2.1);

- quando la coppia è

separata legalmente o di fatto ogni coniuge torna ad essere tassato

individualmente (DTF 138 II 300 consid. 2.1);

- i coniugi non separati

legalmente o di fatto sono tassati insieme per l’intero periodo fiscale in cui

hanno contratto matrimonio (art. 42 cpv. 1 LIFD; art. 53 cpv. 1 LT), mentre, in

caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, sono tassati

individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD; art. 53 cpv.

Considerandi

2.

LT);

- il riconoscimento di una

separazione legale o di fatto è subordinato alle seguenti condizioni: (a) i

coniugi hanno un domicilio proprio o residenze separate; (b) non vi è più

un'unione coniugale; (c) non vi è più una gestione in comune dei mezzi

necessari per l’alloggio e il sostentamento (sentenza del TF 9C_277/2024 del 27

maggio 2024 consid. 3.2 e giurisprudenza citata);

- la tassazione congiunta si

riflette anche sui diritti e sugli obblighi procedurali dei contribuenti;

- in particolare, i coniugi

non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri

procedurali spettanti al contribuente secondo le leggi sulle imposte dirette

(art. 113 cpv. 1 LIFD; art. 186 cpv. 1 LT);

- entrambi firmano la

dichiarazione d’imposta e, ove la dichiarazione d’imposta sia firmata da uno

solo dei coniugi, all’altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare

infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi

(art. 113 cpv. 2 LIFD; art. 186 cpv. 2 LT);

- i rimedi giuridici e le

altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in

tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD; art. 186 cpv. 3 LT);

- ogni comunicazione delle

autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è

indirizzata congiuntamente ai due coniugi (art. 113 cpv. 4 LIFD; art. 186 cpv.

4.

LT);

- inoltre, fatte salve le

eccezioni previste dalle leggi federale e cantonale, in linea di principio i

coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta

complessiva (art. 13 cpv. 1 prima frase LIFD; art. 12 cpv. 1 prima frase LT);

- nel caso in esame, la

ricorrente aveva trasferito il domicilio a __________ il 1° febbraio 2012, ma è

poi ritornata al precedente domicilio, a __________, a partire dal 1° maggio

2016.

e da allora risulta formare un’unica economia domestica insieme al marito;

- ciononostante, le partite

fiscali dei coniugi sono rimaste separate anche nei periodi 2016 e seguenti, tanto

è vero che i contribuenti hanno continuato a presentare dichiarazioni

individuali;

- per il periodo fiscale

2023, in particolare, i contribuenti hanno presentato ciascuno la propria

dichiarazione e l’autorità di tassazione ha notificato a ciascuno di loro una

decisione di tassazione, considerandoli separati di fatto;

- solo in seguito al reclamo

della ricorrente, che contestava la mancata concessione della deduzione per

persona bisognosa a carico, l’autorità fiscale ha ritenuto che non fossero

(più) adempiuti i presupposti per la tassazione separata dei coniugi e ha

disposto la ricongiunzione delle partite fiscali;

- ha allora riformato la

decisione di tassazione della sola insorgente, lasciando immutato il reddito

imponibile, ma applicando l’aliquota per coniugati anziché quella per persone

sole;

- il fisco non è per contro

intervenuto sulla decisione di tassazione concernente il marito della

ricorrente, argomentando che “nella decisione viene inserito nell'indirizzo

solo il nome della contribuente, per permettere un corretto funzionamento del

nostro sistema informatico”;

- tuttavia, vista la

rilevanza della modifica intrapresa e tenuto conto degli effetti che comporta

la tassazione congiunta dei coniugi, l’autorità di tassazione non poteva

limitarsi a riformare la sola tassazione della moglie, applicando l’aliquota

per coniugati;

- come ricordato in

precedenza, infatti, la tassazione congiunta ha diverse implicazioni per i

coniugi: oltre agli effetti del cumulo dei redditi nel calcolo dell’imponibile

e all’applicazione di un’aliquota diversa, i coniugi esercitano in comune i

diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente ed è prevista anche la

responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta complessiva;

- sebbene nel caso in esame

la tassazione del marito avesse accertato un reddito imponibile e un’imposta di

zero franchi, non solo la ricorrente ma anche il coniuge doveva essere

interpellato prima di procedere alla ricongiunzione delle partite fiscali;

- limitandosi a modificare

il calcolo dell’imposta relativa alla ricorrente, l’autorità fiscale ha violato

il diritto di essere sentito di entrambi i contribuenti;

- il diritto di essere

sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., conferisce infatti all’interessato

segnatamente il diritto di esprimersi su fatti rilevanti prima che sia presa

una decisione che concerne la sua situazione giuridica (sentenza del TF

5A_489/2024 del 27 agosto 2024 consid. 2.5 e giurisprudenza citata);

- la decisione impugnata

relativa al periodo fiscale 2023 deve pertanto essere annullata e gli atti

rinviati all’autorità di tassazione, affinché adotti una nuova decisione, dopo

aver garantito il diritto di essere sentito dei contribuenti;

- visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia è parzialmente a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne il periodo fiscale 2022, il ricorso è respinto.

1.2. Nella

misura in cui concerne il periodo fiscale 2023, il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 14 maggio 2025 è annullata e gli atti

sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo aver

garantito il diritto di essere sentito dei contribuenti.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di un mezzo

(fr. 440.–).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: