80.2025.163
Comunione ereditaria: ripartizione elementi imponibili, quote legali o testamentarie, non singoli beni, metà al coniuge superstite indipendentemente dal regime dei beni
4 agosto 2025Italiano10 min
deceduto __________, che ha lasciato come eredi la moglie __________ e i figli RI
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.163
80.2025.164
Lugano
4 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 giugno 2025 contro la decisione del 12 maggio 2025 in materia di IC e IFD
2022 e 2023.
Fatti
Fatti
A. Il 21 gennaio 2020 è
deceduto __________, che ha lasciato come eredi la moglie __________ e i figli RI
1, __________, __________, __________ e __________. Il de cuius non
aveva redatto alcun testamento.
Con due decisioni del 16
aprile 2025, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC e IFD per i periodi
fiscali 2022 e 2023. Nelle stesse, ha aggiunto a quanto dichiarato il 10% della
sostanza mobiliare e immobiliare della Comunione ereditaria fu __________ e il
10% del relativo reddito.
B. Con reclamo del 12
maggio 2025, RI 1, rappresentato __________ SA, ha contestato l’attribuzione
alla sua base imponibile del 10% della sostanza e del reddito relativi alla
Comunione ereditaria fu __________. Facendo riferimento ad una decisione del 9
marzo 2021 del Pretore di Locarno-Città, con cui __________ era stato designato
rappresentante della Comunione ereditaria, il reclamante ha sottolineato che
non era ancora avvenuta la liquidazione del regime matrimoniale, con la
conseguenza che “tutti i beni del defunto e del coniuge superstite entrano a
far parte della comunione ereditaria e quindi per prassi e semplicità questi
beni devono essere suddivisi in 50% a favore del coniuge superstite e 50% a
favore degli altri eredi”. Per quanto riguarda il rimanente 50%, “non
essendoci alcun testamento, le interessenze sono suddivis[e], in base al codice
civile, 50% al coniuge superstite e 50% ai discendenti”. Secondo il
contribuente, ciò comportava che il 50% dei beni del defunto fosse attribuito
alla coniuge superstite per effetto della liquidazione del regime matrimoniale
e il rimanente 50% fosse suddiviso in base alle quote ereditarie, cioè per metà
alla coniuge superstite e per l’altra metà ai cinque figli. La quota del
reclamante, come pure degli altri figli, sarebbe ammontata pertanto al 5% e non
al 10%.
C. Con due decisioni del
28 maggio 2025, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo del
contribuente, facendo riferimento ad una successiva decisione del pretore (13
luglio 2022), da cui risulterebbe che le quote dei coeredi sarebbero le
seguenti: 50% __________ e 10% ciascuno i cinque figli del defunto. La nuova
rappresentante della Comunione ereditaria avrebbe peraltro affermato che “gli
utili d’esercizio rappresentano pertanto unicamente e direi giustamente i
risultati della gestione immobiliare successiva al decesso e vengono poi
suddivisi in ragione del 50% alla vedova e 10% a ciascun figlio”. Il fisco
ha aggiunto che anche la decisione di tassazione della vedova era stata
modificata in tal senso e che la dichiarazione d’imposta di quest’ultima e
quella del reclamante erano state trasmesse a pochi minuti di distanza l’una
dall’altra, cosa che induceva a presumere che fossero “state compilate dalla
stessa persona”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone letteralmente le
considerazioni sottoposte all’autorità di tassazione con il reclamo.
Diritto
1. L’autorità di
tassazione ha suddiviso gli attivi e i passivi, i redditi e le deduzioni,
relativi alla sostanza immobiliare e mobiliare della Comunione ereditaria fu __________,
attribuendo una quota del 50% alla coniuge superstite, __________, e il 10%
ciascuno ai cinque figli, fra i quali il ricorrente.
Quest’ultimo contesta il
suddetto criterio di ripartizione delle quote, argomentando che alla vedova
spetterebbe il 50% a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e poi
ancora il 50% della rimanente metà a titolo di successione. Solo il residuo 25%
andrebbe pertanto suddiviso fra i cinque figli.
Considerandi
2.
2.1.
Per l’imposta federale
diretta, l’art. 10 cpv. 1 LIFD prevede che il reddito di comunioni ereditarie sia
aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di società semplici, di società
in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili
dei singoli soci.
Per le imposte cantonali,
l’art. 9 cpv. 1 LT dispone che le società in nome collettivo, le società in
accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non
soggiacciano all’imposizione come tali, ma che il loro reddito e la loro
sostanza siano aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.
2.2
La ripartizione viene
intrapresa in base alle quote legali o testamentarie degli eredi. Il fatto che
il singolo coerede sia assoggettato alle imposte sulla base della sua quota
ereditaria, e non dei singoli beni della successione, dipende dalla circostanza
che gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento
della sua apertura (sentenza del TF 2C_46/2008 del 18 dicembre 2008 consid.
2.3.1, con riferimento all’art. 560 cpv. 1 CC).
3.
3.1.
Secondo l’insorgente, la
coniuge superstite del defunto avrebbe diritto alla metà del patrimonio e dei
redditi della successione, in base alla liquidazione del regime matrimoniale.
3.2
Il regime della
partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni
coniuge (art. 196 CC). Sono beni propri per legge i beni appartenenti ad un
coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od
altro titolo gratuito (art. 198 cifra 2 CC). Sono acquisti i beni acquisiti da
un coniuge a titolo oneroso durante il regime (art. 197 cpv. 1 CC). Gli
acquisti di un coniuge comprendono segnatamente il guadagno del suo lavoro e i
redditi dei suoi beni propri (art. 197 cpv. 2 cifre 1 e 4 CC). Il regime dei
beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro
regime (art. 204 cpv. 1 CC). L’aumento è dato dal valore totale degli
acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li
gravano (art. 210 cpv. 1 CC). A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà
dell’aumento conseguito dall’altro (art. 215 cpv. 1 CC). I reciproci crediti
sono compensati e ne risulta il credito di partecipazione (art. 215 cpv. 2 e
218.
CC). Il credito di partecipazione è di natura esclusivamente obbligatoria e
consiste in un credito pecuniario, che frutta interessi a contare dalla
chiusura della liquidazione del regime (art. 218 cpv. 2 CC). Nel caso della
liquidazione del regime per decesso di un coniuge, il credito di partecipazione
è nei confronti degli eredi del coniuge defunto, se i suoi acquisti hanno
beneficiato di un aumento superiore; nel caso contrario, è la comunione
ereditaria ad avere un credito nei confronti del coniuge superstite. Il coniuge
non ha per contro alcun diritto di partecipazione di natura reale nei confronti
dei beni che fanno parte degli acquisti dell’altro coniuge. A parte singole
eccezioni, il credito di partecipazione non fonda la pretesa all’attribuzione
di determinati beni (sentenza del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25 maggio
2016.
consid. 4.3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
3.3
La successione di un coniuge
defunto è composta dai suoi beni propri e dalla metà del suo aumento come pure
dalla metà dell’aumento del coniuge superstite (art. 215 cpv. 1 CC). Il coniuge
superstite riceve, in concorso con i discendenti, la metà della successione
(art. 462 cifra 1 CC; sentenza del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25 maggio
2016.
consid. 4.4).
3.4
Sulla base delle
considerazioni che precedono, il Tribunale federale si è confrontato con il
caso di una vedova, che aveva ereditato, insieme alle due figlie di primo letto
del marito, un’impresa individuale. Nell’anno del decesso e in quello
successivo, prima che le coeredi sottoscrivessero il contratto di divisione, la
vedova aveva dichiarato la metà dei beni della successione e dei relativi
redditi ed era stata assoggettata alle imposte su questa base. Anni dopo, il
fisco cantonale aveva avviato un procedimento di ricupero d’imposta nei suoi
confronti, argomentando che avrebbe dovuto dichiarare i tre quarti della
successione e dei relativi redditi, per il fatto che metà degli acquisti le
sarebbe spettata in base al regime matrimoniale e poi una ulteriore metà per
diritto successorio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della vedova, ricordando
che il diritto del regime matrimoniale non le aveva attribuito alcuna quota di
proprietà o pretesa reale nei confronti dell’impresa del defunto marito, ma
tutt’al più un credito pecuniario nei confronti delle coeredi. Dopo la morte
del coniuge, la vedova e le figlie del defunto avevano gestito insieme
l’impresa e i profitti conseguiti in questa fase rappresentavano redditi
provenienti da una successione indivisa, che come tali dovevano essere
attribuiti e sottoposti a imposizione in base alle rispettive quote. Non
essendovi un testamento, alla vedova spettava la metà dell’impresa (sentenza
del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25 maggio 2016 consid. 5.3).
La contribuente aveva
pertanto presentato una dichiarazione corretta, indicando di aver conseguito un
reddito corrispondente alla metà degli utili conseguiti dall’impresa nei
periodi fiscali in questione. Non era dunque giustificata l’apertura della procedura
di ricupero d’imposta (sentenza del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25
maggio 2016 consid. 5.4).
4.
4.1.
Anche nel caso in esame, __________
è morto senza lasciare un testamento. Eredi sono la moglie e i cinque figli. Ne
consegue che la coniuge superstite riceve, in concorso con i discendenti, la
metà della successione (art. 462 cifra 1 CC). Da parte loro, i figli succedono
in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC).
Come rilevato dal
Tribunale federale nella sentenza citata, per effetto del regime matrimoniale
la vedova non vanta alcun diritto all’attribuzione di beni appartenenti alla
successione.
Fino al momento della
divisione, conformemente agli articoli 10 cpv. 1 LIFD e 9 cpv. 1 LT, il reddito
e la sostanza della comunione ereditaria devono essere aggiunti agli elementi
imponibili dei singoli eredi.
La decisione impugnata,
con cui all’insorgente è stata attribuita una quota del 10% della sostanza e
dei redditi della comunione ereditaria, è pertanto conforme alla legge e alla
giurisprudenza.
4.2
Nel suo ricorso, il
contribuente non si è peraltro confrontato con la motivazione della decisione
impugnata. In quest’ultima, l’autorità di tassazione ha sottolineato che, il 13
luglio 2022, il pretore aveva sostituito il rappresentante della comunione
ereditaria e che la nuova rappresentante aveva correttamente suddiviso i
redditi dei beni della successione “in ragione del 50% alla ve-dova e 10% a
ciascun figlio”.
Il reclamo contro le
decisioni di tassazione dei periodi fiscali 2022 e 2023, interposto dal
contribuente il 12 maggio 2025, era stato allestito dal precedente
rappresentante della comunione ereditaria, che aveva sostenuto la tesi
dell’attribuzione alla vedova della quota del 75%.
Ora, sapendo che la nuova
rappresentante della comunione ereditaria aveva stabilito che alla coniuge
superstite spettasse una quota del 50% e a ciascun figlio una del 10%, ci si
domanda perché il ricorrente abbia nondimeno presentato ricorso contro la decisione
dell’autorità di tassazione, che aveva proceduto conformemente a quanto
disposto dalla stessa rappresentante dei coeredi. Nel suo ricorso, il
contribuente non contesta le affermazioni contenute nella decisione impugnata e
non ne comprova l’infondatezza, ma si limita a riproporre quanto già sostenuto
nel reclamo del precedente rappresentante.
4.3
La decisione impugnata non
può che essere confermata.
5.
Visto l’esito del
ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Co Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: