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Decisione

80.2025.163

Comunione ereditaria: ripartizione elementi imponibili, quote legali o testamentarie, non singoli beni, metà al coniuge superstite indipendentemente dal regime dei beni

4 agosto 2025Italiano10 min

deceduto __________, che ha lasciato come eredi la moglie __________ e i figli RI

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.163

80.2025.164

Lugano

4 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 giugno 2025 contro la decisione del 12 maggio 2025 in materia di IC e IFD

2022 e 2023.

Fatti

Fatti

A. Il 21 gennaio 2020 è

deceduto __________, che ha lasciato come eredi la moglie __________ e i figli RI

1, __________, __________, __________ e __________. Il de cuius non

aveva redatto alcun testamento.

Con due decisioni del 16

aprile 2025, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC e IFD per i periodi

fiscali 2022 e 2023. Nelle stesse, ha aggiunto a quanto dichiarato il 10% della

sostanza mobiliare e immobiliare della Comunione ereditaria fu __________ e il

10% del relativo reddito.

B. Con reclamo del 12

maggio 2025, RI 1, rappresentato __________ SA, ha contestato l’attribuzione

alla sua base imponibile del 10% della sostanza e del reddito relativi alla

Comunione ereditaria fu __________. Facendo riferimento ad una decisione del 9

marzo 2021 del Pretore di Locarno-Città, con cui __________ era stato designato

rappresentante della Comunione ereditaria, il reclamante ha sottolineato che

non era ancora avvenuta la liquidazione del regime matrimoniale, con la

conseguenza che “tutti i beni del defunto e del coniuge superstite entrano a

far parte della comunione ereditaria e quindi per prassi e semplicità questi

beni devono essere suddivisi in 50% a favore del coniuge superstite e 50% a

favore degli altri eredi”. Per quanto riguarda il rimanente 50%, “non

essendoci alcun testamento, le interessenze sono suddivis[e], in base al codice

civile, 50% al coniuge superstite e 50% ai discendenti”. Secondo il

contribuente, ciò comportava che il 50% dei beni del defunto fosse attribuito

alla coniuge superstite per effetto della liquidazione del regime matrimoniale

e il rimanente 50% fosse suddiviso in base alle quote ereditarie, cioè per metà

alla coniuge superstite e per l’altra metà ai cinque figli. La quota del

reclamante, come pure degli altri figli, sarebbe ammontata pertanto al 5% e non

al 10%.

C. Con due decisioni del

28 maggio 2025, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo del

contribuente, facendo riferimento ad una successiva decisione del pretore (13

luglio 2022), da cui risulterebbe che le quote dei coeredi sarebbero le

seguenti: 50% __________ e 10% ciascuno i cinque figli del defunto. La nuova

rappresentante della Comunione ereditaria avrebbe peraltro affermato che “gli

utili d’esercizio rappresentano pertanto unicamente e direi giustamente i

risultati della gestione immobiliare successiva al decesso e vengono poi

suddivisi in ragione del 50% alla vedova e 10% a ciascun figlio”. Il fisco

ha aggiunto che anche la decisione di tassazione della vedova era stata

modificata in tal senso e che la dichiarazione d’imposta di quest’ultima e

quella del reclamante erano state trasmesse a pochi minuti di distanza l’una

dall’altra, cosa che induceva a presumere che fossero “state compilate dalla

stessa persona”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone letteralmente le

considerazioni sottoposte all’autorità di tassazione con il reclamo.

Diritto

1. L’autorità di

tassazione ha suddiviso gli attivi e i passivi, i redditi e le deduzioni,

relativi alla sostanza immobiliare e mobiliare della Comunione ereditaria fu __________,

attribuendo una quota del 50% alla coniuge superstite, __________, e il 10%

ciascuno ai cinque figli, fra i quali il ricorrente.

Quest’ultimo contesta il

suddetto criterio di ripartizione delle quote, argomentando che alla vedova

spetterebbe il 50% a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e poi

ancora il 50% della rimanente metà a titolo di successione. Solo il residuo 25%

andrebbe pertanto suddiviso fra i cinque figli.

Considerandi

2.

2.1.

Per l’imposta federale

diretta, l’art. 10 cpv. 1 LIFD prevede che il reddito di comunioni ereditarie sia

aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di società semplici, di società

in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili

dei singoli soci.

Per le imposte cantonali,

l’art. 9 cpv. 1 LT dispone che le società in nome collettivo, le società in

accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non

soggiacciano all’imposizione come tali, ma che il loro reddito e la loro

sostanza siano aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.

2.2

La ripartizione viene

intrapresa in base alle quote legali o testamentarie degli eredi. Il fatto che

il singolo coerede sia assoggettato alle imposte sulla base della sua quota

ereditaria, e non dei singoli beni della successione, dipende dalla circostanza

che gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento

della sua apertura (sentenza del TF 2C_46/2008 del 18 dicembre 2008 consid.

2.3.1, con riferimento all’art. 560 cpv. 1 CC).

3.

3.1.

Secondo l’insorgente, la

coniuge superstite del defunto avrebbe diritto alla metà del patrimonio e dei

redditi della successione, in base alla liquidazione del regime matrimoniale.

3.2

Il regime della

partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni

coniuge (art. 196 CC). Sono beni propri per legge i beni appartenenti ad un

coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od

altro titolo gratuito (art. 198 cifra 2 CC). Sono acquisti i beni acquisiti da

un coniuge a titolo oneroso durante il regime (art. 197 cpv. 1 CC). Gli

acquisti di un coniuge comprendono segnatamente il guadagno del suo lavoro e i

redditi dei suoi beni propri (art. 197 cpv. 2 cifre 1 e 4 CC). Il regime dei

beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro

regime (art. 204 cpv. 1 CC). L’aumento è dato dal valore totale degli

acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li

gravano (art. 210 cpv. 1 CC). A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà

dell’aumento conseguito dall’altro (art. 215 cpv. 1 CC). I reciproci crediti

sono compensati e ne risulta il credito di partecipazione (art. 215 cpv. 2 e

218.

CC). Il credito di partecipazione è di natura esclusivamente obbligatoria e

consiste in un credito pecuniario, che frutta interessi a contare dalla

chiusura della liquidazione del regime (art. 218 cpv. 2 CC). Nel caso della

liquidazione del regime per decesso di un coniuge, il credito di partecipazione

è nei confronti degli eredi del coniuge defunto, se i suoi acquisti hanno

beneficiato di un aumento superiore; nel caso contrario, è la comunione

ereditaria ad avere un credito nei confronti del coniuge superstite. Il coniuge

non ha per contro alcun diritto di partecipazione di natura reale nei confronti

dei beni che fanno parte degli acquisti dell’altro coniuge. A parte singole

eccezioni, il credito di partecipazione non fonda la pretesa all’attribuzione

di determinati beni (sentenza del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25 maggio

2016.

consid. 4.3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

3.3

La successione di un coniuge

defunto è composta dai suoi beni propri e dalla metà del suo aumento come pure

dalla metà dell’aumento del coniuge superstite (art. 215 cpv. 1 CC). Il coniuge

superstite riceve, in concorso con i discendenti, la metà della successione

(art. 462 cifra 1 CC; sentenza del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25 maggio

2016.

consid. 4.4).

3.4

Sulla base delle

considerazioni che precedono, il Tribunale federale si è confrontato con il

caso di una vedova, che aveva ereditato, insieme alle due figlie di primo letto

del marito, un’impresa individuale. Nell’anno del decesso e in quello

successivo, prima che le coeredi sottoscrivessero il contratto di divisione, la

vedova aveva dichiarato la metà dei beni della successione e dei relativi

redditi ed era stata assoggettata alle imposte su questa base. Anni dopo, il

fisco cantonale aveva avviato un procedimento di ricupero d’imposta nei suoi

confronti, argomentando che avrebbe dovuto dichiarare i tre quarti della

successione e dei relativi redditi, per il fatto che metà degli acquisti le

sarebbe spettata in base al regime matrimoniale e poi una ulteriore metà per

diritto successorio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della vedova, ricordando

che il diritto del regime matrimoniale non le aveva attribuito alcuna quota di

proprietà o pretesa reale nei confronti dell’impresa del defunto marito, ma

tutt’al più un credito pecuniario nei confronti delle coeredi. Dopo la morte

del coniuge, la vedova e le figlie del defunto avevano gestito insieme

l’impresa e i profitti conseguiti in questa fase rappresentavano redditi

provenienti da una successione indivisa, che come tali dovevano essere

attribuiti e sottoposti a imposizione in base alle rispettive quote. Non

essendovi un testamento, alla vedova spettava la metà dell’impresa (sentenza

del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25 maggio 2016 consid. 5.3).

La contribuente aveva

pertanto presentato una dichiarazione corretta, indicando di aver conseguito un

reddito corrispondente alla metà degli utili conseguiti dall’impresa nei

periodi fiscali in questione. Non era dunque giustificata l’apertura della procedura

di ricupero d’imposta (sentenza del TF 2C_1120/2014 e 2C_1121/2014 del 25

maggio 2016 consid. 5.4).

4.

4.1.

Anche nel caso in esame, __________

è morto senza lasciare un testamento. Eredi sono la moglie e i cinque figli. Ne

consegue che la coniuge superstite riceve, in concorso con i discendenti, la

metà della successione (art. 462 cifra 1 CC). Da parte loro, i figli succedono

in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC).

Come rilevato dal

Tribunale federale nella sentenza citata, per effetto del regime matrimoniale

la vedova non vanta alcun diritto all’attribuzione di beni appartenenti alla

successione.

Fino al momento della

divisione, conformemente agli articoli 10 cpv. 1 LIFD e 9 cpv. 1 LT, il reddito

e la sostanza della comunione ereditaria devono essere aggiunti agli elementi

imponibili dei singoli eredi.

La decisione impugnata,

con cui all’insorgente è stata attribuita una quota del 10% della sostanza e

dei redditi della comunione ereditaria, è pertanto conforme alla legge e alla

giurisprudenza.

4.2

Nel suo ricorso, il

contribuente non si è peraltro confrontato con la motivazione della decisione

impugnata. In quest’ultima, l’autorità di tassazione ha sottolineato che, il 13

luglio 2022, il pretore aveva sostituito il rappresentante della comunione

ereditaria e che la nuova rappresentante aveva correttamente suddiviso i

redditi dei beni della successione “in ragione del 50% alla ve-dova e 10% a

ciascun figlio”.

Il reclamo contro le

decisioni di tassazione dei periodi fiscali 2022 e 2023, interposto dal

contribuente il 12 maggio 2025, era stato allestito dal precedente

rappresentante della comunione ereditaria, che aveva sostenuto la tesi

dell’attribuzione alla vedova della quota del 75%.

Ora, sapendo che la nuova

rappresentante della comunione ereditaria aveva stabilito che alla coniuge

superstite spettasse una quota del 50% e a ciascun figlio una del 10%, ci si

domanda perché il ricorrente abbia nondimeno presentato ricorso contro la decisione

dell’autorità di tassazione, che aveva proceduto conformemente a quanto

disposto dalla stessa rappresentante dei coeredi. Nel suo ricorso, il

contribuente non contesta le affermazioni contenute nella decisione impugnata e

non ne comprova l’infondatezza, ma si limita a riproporre quanto già sostenuto

nel reclamo del precedente rappresentante.

4.3

La decisione impugnata non

può che essere confermata.

5.

Visto l’esito del

ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Co Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: