80.2025.166
Imposta sugli utili immobiliari: utile imponibile, costi di investimento, realizzazione giardino d’inverno
3 settembre 2025Italiano10 min
è aggiudicata la quota di un mezzo del mapp. n. __________ del marito, nell’ambito
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.166
Lugano
3 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 giugno 2025 contro la decisione del 26 maggio 2025 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e __________
hanno acquistato il 14 aprile 2014 il mapp. n. __________ RFD di __________ al
prezzo di fr. 780'000.–.
Il 27 aprile 2021 RI 1 si
è aggiudicata la quota di un mezzo del mapp. n. __________ del marito, nell’ambito
dell’incanto pubblico per la liquidazione dei beni di spettanza del fallimento
di __________, al prezzo di fr. 7'000.–.
Il 29 agosto 2024 RI 1 ha
venduto a __________ il mapp. n. __________ RFD di __________ al prezzo di fr.
1’000'000.–.
B. Nella dichiarazione
per l’imposta sugli utili immobiliari, la venditrice ha fatto valere in
deduzione dal valore di alienazione, oltre al prezzo di acquisto (fr.
780'000.–), spese di costruzione e di miglioria per fr. 111'131.– e spese di
acquisto e di vendita per fr. 12'980.–, commisurando in tal modo l’utile
imponibile in fr. 95'889.–.
Notificandole la
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 febbraio
2025, l’RS 1 ha commisurato l’utile imponibile in fr. 313'584.– e l’imposta
dovuta in fr. 70'918.95. Nel calcolo dell’utile immobiliare, ha tenuto conto
del fatto che il fondo alienato era stato acquistato per metà nel 2014 e per
metà in occasione dell’aggiudicazione avvenuta nel 2021. Di conseguenza, i
costi di miglioria riconosciuti (pari a un terzo delle spese per la
sostituzione della cucina e di una doccia) sono stati dedotti solo nella misura
di un mezzo, così come le spese di acquisto fatte valere. Per quanto concerne
la quota acquistata all’incanto, dal valore di alienazione sono stati dedotti
il prezzo di aggiudicazione, i crediti garantiti da pegno immobiliare, le
ipoteche legali e le spese di aggiudicazione, per un totale di fr. 285'737.–.
C. Con reclamo del 6
marzo 2025, la contribuente ha contestato il mancato riconoscimento dei costi
di costruzione e di miglioria fatti valere, in particolare per la sostituzione
della cucina, per il cappotto termico, per la sostituzione del pavimento e dei serramenti
e per si sistemazione del tetto, per un totale di fr. 111'131.–.
L’autorità di tassazione
ha respinto il reclamo, con decisione del 26 maggio 2025, nella quale ha
ribadito che la maggior parte delle spese chieste in deduzione rientravano fra
le spese di manutenzione e quelle finalizzate al risparmio energetico, come
tali deducibili nell’ambito dell’imposta sul reddito. Una quota di miglioria
(un terzo) era stata ammessa limitatamente alle spese di sostituzione della
cucina e del rifacimento del locale doccia.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede la deduzione, a titolo
di costi di miglioria, di un ulteriore importo di fr. 14'294.55, corrispondente
alle spese per la realizzazione di un giardino d’inverno, laddove in precedenza
c’era una terrazza aperta, senza tetto e senza infissi, con calpestio in
ghiaia.
E. Nelle sue
osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione propone di accogliere
parzialmente il ricorso, tenendo conto del fatto che le spese per il giardino
d’inverno sono state sostenute negli anni 2013 e 2014, cioè prima che la
ricorrente diventasse proprietaria della quota di un mezzo del marito.
L’importo deducibile ammonterebbe di conseguenza alla metà del costo fatto
valere, cioè a fr. 7'147.–.
Diritto
1.
Lo Stato preleva
un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto
che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
1.2.
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l'alienante è
stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
2. 2.1.
Secondo l’art. 134 cpv. 1
LT, sono considerati costi di investimento:
·
i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di
iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a
un mediatore;
·
i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i
costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria, le
tasse di allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli art. 93 e
seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
·
le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri
fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per
liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del
precedente acquisto.
2.2.
Per
quanto attiene, in particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la
loro computabilità presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo
alienato, cioè che abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di
fatto o di diritto. È peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia
condotto di fatto ad un incremento di valore corrispondente: dato il suo
carattere di costo finalizzato all’aumento del valore, esso deve essere
computato in misura corrispondente all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 258 e
dottrina ivi citata).
2.3.
Non possono invece essere
fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o
dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria (art. 134 cpv. 2 LT).
La legge federale
sull’imposta federale diretta e la legge tributaria consentono, al contribuente
che possiede immobili privati, di dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le
spese d’amministrazione da parte di terzi (articoli 32 cpv. 2 prima frase LIFD
e 31 cpv. 2 LT).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, quali spese di manutenzione secondo l’art. 32 cpv. 2
prima frase LIFD sono deducibili le spese che servono a mantenere, a
ripristinare o a sostituire il valore d’uso concreto di un bene in un immobile.
Le spese che comportano un aumento del valore di un immobile devono essere
distinte dalle spese di manutenzione (art. 34 lett. d LIFD). Mentre i
costi di manutenzione servono a preservare i valori già esistenti, con le spese
di miglioria si creano nuovi valori aggiuntivi. La delimitazione tra la
conservazione del valore e l’incremento del valore avviene secondo criteri
tecnico-oggettivi. Il termine di paragone non è rappresentato dal valore
dell’immobile nel suo complesso, ma da quello dell’installazione concretamente
sottoposta a manutenzione o sostituzione. Tutte le spese che migliorano lo
stato di un immobile hanno un carattere di miglioria. Sulla base di un punto di
vista funzionale, è decisivo il fatto che la misura in questione abbia
comportato un miglioramento qualitativo e quindi un incremento di valore
dell’immobile (sentenza 9C_677/2021 del 23 febbraio 2023, in DTF 149 II 27 =
ASA 91 p. 680 = RF 78/2023 p. 456 = StE 2023 B 25.6 n. 91 = RDAF 2023 II 77
consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
2.4.
Per quanto concerne
l’onere della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale
l'autorità deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il
carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133
Considerandi
II 153 consid. 4.3 p. 158).
Secondo giurisprudenza, la
prova delle spese sostenute a tale titolo avviene di regola mediante
presentazione di fatture quietanzate o di altri documenti giustificativi
(sentenza TF 2C_1186/2016 del 24 aprile 2017 consid. 4.3 con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina).
3.
3.1.
Nella fattispecie, con la
decisione impugnata l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione solo in
parte le spese che la ricorrente aveva fatto valere quali costi di costruzione
e di miglioria, trattandosi perlopiù di spese di manutenzione e di spese
finalizzate al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente, come tali
deducibili nell’ambito dell’imposta sul reddito. Con il ricorso in esame, la
contribuente contesta unicamente il mancato riconoscimento delle spese per la
realizzazione di un giardino d’inverno, per un ammontare di complessivi fr. 14’294.55.
3.2
Come riconosciuto dalla
stessa autorità di tassazione, nelle osservazioni al ricorso, alla luce della
documentazione prodotta con il ricorso, si deve riconoscere che l’intervento
per la realizzazione del giardino d’inverno assuma carattere di miglioria. Non
si è trattato infatti della riparazione né della sostituzione di una struttura
esistente, bensì dell’aggiunta di nuove componenti.
Anche la Circolare n.
7/2023 del 1° aprile 2023 della Divisione delle contribuzioni (Deduzioni sui
proventi della sostanza immobiliare privata, n. 6.1) menziona, fra gli
interventi di miglioria totale o parziale dell’immobile, elencati a titolo
esemplificativo, quelli per l’ampliamento, inteso come aggiunta di nuovi
elementi accessori o di parti abitative (per es. la costruzione di una veranda
chiusa in sostituzione di una terrazza aperta).
3.3
L’art.
128.
cpv. 2 LT prevede che, per il calcolo dell’utile e la durata della
proprietà, sia determinante il precedente trasferimento.
Come rileva l’Ufficio di
tassazione, nelle osservazioni al ricorso, i costi di investimento in
discussione sono stati sostenuti negli anni 2013 e 2014. L’insorgente è
divenuta proprietaria esclusiva dell’immobile venduto solo nel 2021, con
l’aggiudicazione all’incanto della quota di un mezzo appartenente al marito.
L’utile immobiliare è
stato conseguentemente calcolato tenendo conto del fatto che l’acquisto è
avvenuto in due momenti diversi.
La ricorrente ha pertanto
diritto alla deduzione delle spese di miglioria, sostenute negli anni 2013 e
2014, limitatamente alla quota di un mezzo di cui era proprietaria a tale
momento.
4.
Il ricorso è
parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a
carico della ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 maggio 2025 è riformata nel senso
che i costi di costruzione e di miglioria sono aumentati nella misura di fr.
7'147.–.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un mezzo
(fr. 290.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: