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Decisione

80.2025.178

Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo del dispendio, evoluzione patrimoniale, ammanco, mancata prova di una donazione

18 settembre 2025Italiano14 min

al 28 gennaio 2025 per produrre la documentazione e le informazioni atte a “comprovare

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.178

80.2025.179

Lugano

18 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 luglio 2025 contro la decisione del 5 giugno 2025 in materia di IC e IFD

2023.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2,

nella dichiarazione d’imposta 2023, presentata il 30 aprile 2024, dichiaravano

un reddito imponibile di fr. 37'415.- ed una sostanza imponibile pari a fr.

0.-. Nell’allegato modulo 2 (Elenco dei titoli e altri collocamenti di

capitali), alla domanda se avessero beneficiato di donazioni di beni o diritti

nel 2023, i contribuenti rispondevano negativamente.

B. Con uno scritto del 7

gennaio 2025 l’RS 1 (di seguito UT) attribuiva ai contribuenti un termine fino

al 28 gennaio 2025 per produrre la documentazione e le informazioni atte a “comprovare

il modo di finanziamento, in tutti i suoi dettagli, dell’acquisto del veicolo

Fiat Ducato Challenger (copia di contratto d’acquisto o contratto leasing)”,

veicolo di cui avevano dichiarato l’acquisto nel 2023 al prezzo d’acquisto di

fr. 29'000.-.

Nella sua risposta del 20

gennaio 2025, RI 2 spiegava che il camper le era stato ceduto dal padre e

precisava che “lo utilizziamo assieme”. Aggiungeva che il veicolo era

stato immatricolato a suo nome in quanto ciò le permetteva di avere una

copertura assicurativa migliore, essendo ella in possesso di un altro veicolo

più recente con casco totale. Informava infine l’UT di “non essere in

possesso di un contratto di acquisto o di un contratto di leasing”.

C. Con decisione del 19

marzo 2025 l’autorità fiscale notificava ai contribuenti la tassazione IC e IFD

2023, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 64’500.- per l’IC e in

fr. 73'900.- per l’IFD e la sostanza complessiva imponibile di fr. 0.-.

Rispetto alla dichiarazione presentata, il fisco aveva in particolar modo aggiunto

ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.-, quali “prestazioni

valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di

disponibilità finanziaria”.

D. Con reclamo del 10

aprile 2025, la contribuente chiedeva “di stralciare il punto 6.3 altri

redditi dal [suo] calcolo dell’imposta 2023, in quanto non [aveva] percepito

alcun altro reddito”. La reclamante si scusava inoltre per “la

mancanza

della corretta documentazione [fornita] al momento della compilazione dei

documenti di tassazione, non indicando la donazione ricevuta da [suo] padre __________,

[denaro utilizzato] per l’acquisto del camper notificato come veicolo sulla [sua]

dichiarazione di tassazione.”

Allegava al reclamo una

dichiarazione di __________, datato 10 aprile 2025 (ovvero il giorno del

reclamo), nella quale il padre della reclamante “comunic[ava] di aver

eseguito una donazione alla figlia di fr. 30'000.- per l’acquisto di un camper

a sua figlia”, spiegava inoltre di aver prelevato la somma dal proprio

conto bancario Raiffeisen __________ “in diverse tappe” e di averla depositata

“nella [propria] cassaforte privata in attesa di trovare un veicolo conforme

alle esigenze e a prezzo adeguato”. La contribuente allegava al reclamo

anche la copia della carta d’identità del padre, il contratto d’acquisto del

camper d’occasione (datato 16 settembre 2023), la documentazione relativa ai

prelevamenti bancari Raiffeisen da parte del padre effettuati nel 2020 (per una

somma totale di fr. 27'000.-), e i dettagli contabili di due diversi

trasferimenti di conto (il primo nel 2022 e il secondo nel 2023, per un importo

totale di fr. 2'400.-).

E. Con scritto del 24

aprile 2025, l’UT sottoponeva ai reclamanti un calcolo del dispendio relativo

all’anno 2023, dal quale “risulta[va] un’insufficiente disponibilità

finanziaria per il sostentamento”, e gli attribuiva un termine fino al 14

maggio 2025 per prendere posizione, avvertendoli che ogni rettifica apportata

al calcolo doveva essere debitamente comprovata. L’UT precisava inoltre che nel

calcolo non era stata inserita la donazione di __________, in quanto non sarebbe

stata di pertinenza dell’anno 2023, ma piuttosto dell’anno 2020, come risultava

dagli estratti bancari prodotti.

Nella sua risposta del 27 aprile

2025, la reclamante riconosceva che “effettivamente [suo] padre __________,

non aveva inserito la data della donazione avvenuta il 15 settembre 2023” e

allegava una nuova dichiarazione del genitore, datata a sua volta 27 aprile

2025, che stabiliva la data della donazione al 15 settembre 2023.

F. Con decisione del 5

giugno 2025, l’UT respingeva il reclamo, “vista l’incongruenza tra la data

del prelievo dei soldi e la data dell’acquisto del veicolo (passano tre anni)”

e riconfermava “il reddito d’altra fonte per insufficiente disponibilità

finanziaria dei contribuenti.” Questi ultimi avevano infatti giustificato

l’insufficiente disponibilità finanziaria “correggendo unicamente il

precedente scritto redatto da __________ ed inserendo quale data di donazione

il 15 settembre 2023 (giorno precedente l’acquisto del camper)”. Inoltre, l’autorità

fiscale ribadiva che, nel calcolo del dispendio, “non veniva presa in

considerazione la donazione, in quanto, come risultava dagli estratti bancari

inviati in sede di reclamo, non era di pertinenza dell’anno 2023, ma erano

tutti prelevamenti riguardanti l’anno 2020 (eseguito cinque prelievi in

contanti nell’anno per un tot. fr. 27'000.-).

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano

nuovamente l’aggiunta di “altri redditi” per un importo di fr. 20'000.- nella

decisione di tassazione IC/IFD 2023. I ricorrenti ribadiscono che “il

reddito di CHF 20.000,00 è inesistente” e che hanno acquistato il veicolo “con

i risparmi donati da… __________, che custodiva i propri risparmi presso la sua

abitazione.” Non comprendono “il motivo per cui questa modalità non sia

stata accettata né creduta, quando corrisponde semplicemente alla realtà dei

fatti” e chiedono “un incontro… per poter spiegare di persona quanto

accaduto”.

H. Nelle sue

osservazioni del 17 luglio 2025, l’UT propone di respingere il ricorso.

Diritto

1. Nel caso in esame,

l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dai ricorrenti ed ha aggiunto

ai proventi dichiarati “altri redditi” nella misura di fr. 20'000.-, ritenendo

che gli importi dichiarati non fossero sufficiente a coprire il loro fabbisogno

per il periodo fiscale 2023. Nel calcolo delle entrate e delle uscite,

allestito dall’autorità di tassazione e sottoposto ai contribuenti nel corso

della procedura di reclamo, figura in particolare un’uscita di fr. 29'490.-,

corrispondente al prezzo pagato per l’acquisto di un camper.

Gli insorgenti contestano

di avere conseguito redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati e sostengono

che l’acquisto del veicolo sarebbe stato finanziato grazie ad una donazione del

padre della ricorrente.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo gli articoli 16

LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,

periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della

legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei

comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio

il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,

l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,

agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di

diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti

dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Le eccezioni, in un

sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere

interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020

consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale

derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale

(art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a

LT).

2.2

Le donazioni sono quindi

esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia

imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da

tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si

considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce

un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).

La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a

quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute

allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di

attribuzione tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni

(sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).

2.3

Se in esito alle misure

istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della

prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del

fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i fatti

che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal

fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e

comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono

sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta

allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e

sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza

del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).

Un contribuente, che

sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile

bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le

conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_959/2010

del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

3.

3.1.

I

ricorrenti non contestano il calcolo del dispendio allestito dall’autorità di

tassazione, dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per

far fronte alle uscite del periodo fiscale litigioso. La loro tesi è tuttavia

che avrebbero beneficiato di un’ulteriore entrata, costituita da una donazione.

3.2

Va ricordato che,

presentando la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2023, i

ricorrenti hanno espressamente negato di aver beneficiato di donazioni nel

corso del periodo fiscale. Hanno infatti risposto negativamente alla relativa

domanda che figura sulla prima pagina del modulo 2 (Elenco titoli).

Nel corso della procedura

di tassazione, l’UT ha chiesto ai contribuenti di “comprovare il modo di

finanziamento, in tutti i suoi dettagli, dell’acquisto del veicolo Fiat Ducato

Challenger (copia di contratto d’acquisto o contratto leasing)”. In

risposta, RI 2 ha spiegato che il camper le era stato “ceduto” dal padre e che

era utilizzato “assieme” da padre e figlia, aggiungendo che l’immatricolazione

del veicolo a suo nome era stato giustificato dalla preoccupazione di ottenere

una copertura assicurativa “migliore”. Inoltre, la contribuente ha dichiarato

di non essere “in possesso di un contratto di acquisto o di un contratto

leasing”.

In base a questa prima

versione dei fatti, i ricorrenti hanno cercato di accreditare la tesi che il

camper non fosse stato da loro acquistato, ma che lo avesse comperato il padre

della contribuente, perché fosse usato da entrambi. Coerentemente con questa

tesi, hanno affermato di non disporre di un contratto di acquisto o di leasing,

lasciando chiaramente intendere che il contratto fosse stato concluso dal

genitore.

3.3

Con il reclamo, i

contribuenti hanno presentato una diversa versione dei fatti, scusandosi con il

fisco “per la mancanza della corretta documentazione fornita[gli] al momento

della compilazione dei documenti di tassazione”. Hanno quindi prodotto un

contratto di acquisto del camper, firmato il 16 settembre 2023 dalla contribuente

stessa quale acquirente. Nella stessa occasione, hanno per la prima volta

sostenuto la tesi della donazione, basata in particolar modo sulla

dichiarazione allegata del padre e sui prelevamenti bancari effettuati da

quest’ultimo nel 2020.

La nuova tesi è

chiaramente incompatibile con quella sostenuta in precedenza. Colpisce in

particolar modo il fatto che sia stato prodotto un contratto di acquisto, che

secondo la versione precedente non esisteva neppure, essendo il camper stato

acquistato dal padre della contribuente.

3.4

In seguito al reclamo dei

contribuenti, l’autorità di tassazione ha sottoposto loro un calcolo del

dispendio, precisando di non avervi incluso la pretesa donazione, in quanto “non

è di pertinenza dell’anno 2023 ma dell’anno 2020”.

Gli insorgenti hanno

allora prodotto una nuova dichiarazione del preteso donante, nella quale è

stata inserita quale data della donazione il 15 settembre 2023, cioè il giorno

precedente la firma del contratto di acquisto del veicolo. L’importo, prelevato

a diverse riprese nel corso del 2020 da conti bancari del padre, sarebbe stato

conservato da quest’ultimo nella propria cassaforte “in attesa di trovare un

veicolo conforme alle nostre esigenze e ad un prezzo adeguato”.

Rispetto a quanto addotto

con il reclamo, i contribuenti hanno dunque posticipato la data della pretesa

donazione dal 2020, anno in cui il padre avrebbe prelevato i fondi dai propri

conti bancari, al 2023, anno in cui è avvenuto l’acquisto del camper.

3.5

Alla luce dei fatti

descritti, la decisione dell’autorità di tassazione, che non ha ritenuto

comprovata la pretesa donazione dell’importo di 30'000 franchi dal padre della

ricorrente alla figlia, non può essere censurata.

Le argomentazioni e i

mezzi di prova proposti dagli insorgenti non consentono infatti di riconoscere

che la contribuente abbia beneficiato, nel corso del 2023, di una donazione in

contanti da parte del padre e che abbia in tal modo potuto affrontare il

pagamento del prezzo di acquisto del veicolo.

I ripetuti cambiamenti di

versione sullo svolgimento dei fatti e le incertezze sulla loro tempistica sono

elementi che giustificano l’insorgere di dubbi. Particolarmente problematico è

il fatto stesso che i contribuenti abbiano dapprima escluso di aver beneficiato

di donazioni, non solo nella dichiarazione ma anche nella prima presa di

posizione, sollecitata dal fisco, quando hanno sostenuto che il camper fosse

stato acquistato dal genitore per sé e per la figlia.

Quanto alla provenienza

dei fondi che sarebbero stati donati, ci si domanda perché il preteso donante li

avrebbe prelevati tre anni prima di donarli alla figlia. In merito alla

spiegazione secondo cui li avrebbe depositati nella sua cassaforte “in

attesa di trovare un veicolo conforme alle […] esigenze e a prezzo adeguato”,

non è stata fornita alcuna prova di ricerche o trattative risalenti agli anni

2020.

e seguenti. Sarebbe comunque insolito il prelevamento da propri conti

bancari, in vista di una donazione, seguito dal deposito in una “cassaforte

privata” per tre anni.

4.

4.1.

Nel ricorso, i

contribuenti affermano di non comprendere “il motivo per cui questa modalità

non sia stata accettata né creduta, quando corrisponde semplicemente alla

realtà dei fatti” e chiedono “un incontro presso i vostri uffici per

poter spiegare di persona quanto accaduto”.

In sostanza, chiedono di

essere convocati dalla Camera di diritto tributario per confermare la loro

stessa versione dei fatti.

4.2

Secondo gli articoli 115

LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella

misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte

interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative

risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di

far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia

pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo

fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti.

D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale

garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine

all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una

propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento

anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero

condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014

del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii).

4.3

I ricorrenti non hanno

proposto l’assunzione di ulteriori prove, ma si limitano a chiedere di poter

ribadire a voce quanto già sostenuto nel reclamo e nel ricorso. In particolare,

non chiedono l’audizione di testimoni.

In queste circostanze, non

vi è ragione di convocarli solo per consentir loro di confermare a voce quanto

già scritto. Se disponessero di mezzi di prova finora non proposti, avrebbero

dovuto produrli o chiederne l’acquisizione al più tardi nel ricorso.

5.

Non essendo

comprovata la donazione, l’UT ha correttamente imposto l’importo di fr. 20'000.-

a titolo di “altri redditi”.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: