80.2025.178
Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo del dispendio, evoluzione patrimoniale, ammanco, mancata prova di una donazione
18 settembre 2025Italiano14 min
al 28 gennaio 2025 per produrre la documentazione e le informazioni atte a “comprovare
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.178
80.2025.179
Lugano
18 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 luglio 2025 contro la decisione del 5 giugno 2025 in materia di IC e IFD
2023.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2,
nella dichiarazione d’imposta 2023, presentata il 30 aprile 2024, dichiaravano
un reddito imponibile di fr. 37'415.- ed una sostanza imponibile pari a fr.
0.-. Nell’allegato modulo 2 (Elenco dei titoli e altri collocamenti di
capitali), alla domanda se avessero beneficiato di donazioni di beni o diritti
nel 2023, i contribuenti rispondevano negativamente.
B. Con uno scritto del 7
gennaio 2025 l’RS 1 (di seguito UT) attribuiva ai contribuenti un termine fino
al 28 gennaio 2025 per produrre la documentazione e le informazioni atte a “comprovare
il modo di finanziamento, in tutti i suoi dettagli, dell’acquisto del veicolo
Fiat Ducato Challenger (copia di contratto d’acquisto o contratto leasing)”,
veicolo di cui avevano dichiarato l’acquisto nel 2023 al prezzo d’acquisto di
fr. 29'000.-.
Nella sua risposta del 20
gennaio 2025, RI 2 spiegava che il camper le era stato ceduto dal padre e
precisava che “lo utilizziamo assieme”. Aggiungeva che il veicolo era
stato immatricolato a suo nome in quanto ciò le permetteva di avere una
copertura assicurativa migliore, essendo ella in possesso di un altro veicolo
più recente con casco totale. Informava infine l’UT di “non essere in
possesso di un contratto di acquisto o di un contratto di leasing”.
C. Con decisione del 19
marzo 2025 l’autorità fiscale notificava ai contribuenti la tassazione IC e IFD
2023, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 64’500.- per l’IC e in
fr. 73'900.- per l’IFD e la sostanza complessiva imponibile di fr. 0.-.
Rispetto alla dichiarazione presentata, il fisco aveva in particolar modo aggiunto
ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.-, quali “prestazioni
valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di
disponibilità finanziaria”.
D. Con reclamo del 10
aprile 2025, la contribuente chiedeva “di stralciare il punto 6.3 altri
redditi dal [suo] calcolo dell’imposta 2023, in quanto non [aveva] percepito
alcun altro reddito”. La reclamante si scusava inoltre per “la
mancanza
della corretta documentazione [fornita] al momento della compilazione dei
documenti di tassazione, non indicando la donazione ricevuta da [suo] padre __________,
[denaro utilizzato] per l’acquisto del camper notificato come veicolo sulla [sua]
dichiarazione di tassazione.”
Allegava al reclamo una
dichiarazione di __________, datato 10 aprile 2025 (ovvero il giorno del
reclamo), nella quale il padre della reclamante “comunic[ava] di aver
eseguito una donazione alla figlia di fr. 30'000.- per l’acquisto di un camper
a sua figlia”, spiegava inoltre di aver prelevato la somma dal proprio
conto bancario Raiffeisen __________ “in diverse tappe” e di averla depositata
“nella [propria] cassaforte privata in attesa di trovare un veicolo conforme
alle esigenze e a prezzo adeguato”. La contribuente allegava al reclamo
anche la copia della carta d’identità del padre, il contratto d’acquisto del
camper d’occasione (datato 16 settembre 2023), la documentazione relativa ai
prelevamenti bancari Raiffeisen da parte del padre effettuati nel 2020 (per una
somma totale di fr. 27'000.-), e i dettagli contabili di due diversi
trasferimenti di conto (il primo nel 2022 e il secondo nel 2023, per un importo
totale di fr. 2'400.-).
E. Con scritto del 24
aprile 2025, l’UT sottoponeva ai reclamanti un calcolo del dispendio relativo
all’anno 2023, dal quale “risulta[va] un’insufficiente disponibilità
finanziaria per il sostentamento”, e gli attribuiva un termine fino al 14
maggio 2025 per prendere posizione, avvertendoli che ogni rettifica apportata
al calcolo doveva essere debitamente comprovata. L’UT precisava inoltre che nel
calcolo non era stata inserita la donazione di __________, in quanto non sarebbe
stata di pertinenza dell’anno 2023, ma piuttosto dell’anno 2020, come risultava
dagli estratti bancari prodotti.
Nella sua risposta del 27 aprile
2025, la reclamante riconosceva che “effettivamente [suo] padre __________,
non aveva inserito la data della donazione avvenuta il 15 settembre 2023” e
allegava una nuova dichiarazione del genitore, datata a sua volta 27 aprile
2025, che stabiliva la data della donazione al 15 settembre 2023.
F. Con decisione del 5
giugno 2025, l’UT respingeva il reclamo, “vista l’incongruenza tra la data
del prelievo dei soldi e la data dell’acquisto del veicolo (passano tre anni)”
e riconfermava “il reddito d’altra fonte per insufficiente disponibilità
finanziaria dei contribuenti.” Questi ultimi avevano infatti giustificato
l’insufficiente disponibilità finanziaria “correggendo unicamente il
precedente scritto redatto da __________ ed inserendo quale data di donazione
il 15 settembre 2023 (giorno precedente l’acquisto del camper)”. Inoltre, l’autorità
fiscale ribadiva che, nel calcolo del dispendio, “non veniva presa in
considerazione la donazione, in quanto, come risultava dagli estratti bancari
inviati in sede di reclamo, non era di pertinenza dell’anno 2023, ma erano
tutti prelevamenti riguardanti l’anno 2020 (eseguito cinque prelievi in
contanti nell’anno per un tot. fr. 27'000.-).
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano
nuovamente l’aggiunta di “altri redditi” per un importo di fr. 20'000.- nella
decisione di tassazione IC/IFD 2023. I ricorrenti ribadiscono che “il
reddito di CHF 20.000,00 è inesistente” e che hanno acquistato il veicolo “con
i risparmi donati da… __________, che custodiva i propri risparmi presso la sua
abitazione.” Non comprendono “il motivo per cui questa modalità non sia
stata accettata né creduta, quando corrisponde semplicemente alla realtà dei
fatti” e chiedono “un incontro… per poter spiegare di persona quanto
accaduto”.
H. Nelle sue
osservazioni del 17 luglio 2025, l’UT propone di respingere il ricorso.
Diritto
1. Nel caso in esame,
l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dai ricorrenti ed ha aggiunto
ai proventi dichiarati “altri redditi” nella misura di fr. 20'000.-, ritenendo
che gli importi dichiarati non fossero sufficiente a coprire il loro fabbisogno
per il periodo fiscale 2023. Nel calcolo delle entrate e delle uscite,
allestito dall’autorità di tassazione e sottoposto ai contribuenti nel corso
della procedura di reclamo, figura in particolare un’uscita di fr. 29'490.-,
corrispondente al prezzo pagato per l’acquisto di un camper.
Gli insorgenti contestano
di avere conseguito redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati e sostengono
che l’acquisto del veicolo sarebbe stato finanziato grazie ad una donazione del
padre della ricorrente.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 16
LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,
periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio
il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,
l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un
sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere
interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020
consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale
derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale
(art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a
LT).
2.2
Le donazioni sono quindi
esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia
imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da
tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si
considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce
un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).
La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a
quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute
allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di
attribuzione tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni
(sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).
2.3
Se in esito alle misure
istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della
prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del
fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i fatti
che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal
fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e
comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono
sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta
allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e
sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza
del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).
Un contribuente, che
sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile
bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le
conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_959/2010
del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
I
ricorrenti non contestano il calcolo del dispendio allestito dall’autorità di
tassazione, dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per
far fronte alle uscite del periodo fiscale litigioso. La loro tesi è tuttavia
che avrebbero beneficiato di un’ulteriore entrata, costituita da una donazione.
3.2
Va ricordato che,
presentando la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2023, i
ricorrenti hanno espressamente negato di aver beneficiato di donazioni nel
corso del periodo fiscale. Hanno infatti risposto negativamente alla relativa
domanda che figura sulla prima pagina del modulo 2 (Elenco titoli).
Nel corso della procedura
di tassazione, l’UT ha chiesto ai contribuenti di “comprovare il modo di
finanziamento, in tutti i suoi dettagli, dell’acquisto del veicolo Fiat Ducato
Challenger (copia di contratto d’acquisto o contratto leasing)”. In
risposta, RI 2 ha spiegato che il camper le era stato “ceduto” dal padre e che
era utilizzato “assieme” da padre e figlia, aggiungendo che l’immatricolazione
del veicolo a suo nome era stato giustificato dalla preoccupazione di ottenere
una copertura assicurativa “migliore”. Inoltre, la contribuente ha dichiarato
di non essere “in possesso di un contratto di acquisto o di un contratto
leasing”.
In base a questa prima
versione dei fatti, i ricorrenti hanno cercato di accreditare la tesi che il
camper non fosse stato da loro acquistato, ma che lo avesse comperato il padre
della contribuente, perché fosse usato da entrambi. Coerentemente con questa
tesi, hanno affermato di non disporre di un contratto di acquisto o di leasing,
lasciando chiaramente intendere che il contratto fosse stato concluso dal
genitore.
3.3
Con il reclamo, i
contribuenti hanno presentato una diversa versione dei fatti, scusandosi con il
fisco “per la mancanza della corretta documentazione fornita[gli] al momento
della compilazione dei documenti di tassazione”. Hanno quindi prodotto un
contratto di acquisto del camper, firmato il 16 settembre 2023 dalla contribuente
stessa quale acquirente. Nella stessa occasione, hanno per la prima volta
sostenuto la tesi della donazione, basata in particolar modo sulla
dichiarazione allegata del padre e sui prelevamenti bancari effettuati da
quest’ultimo nel 2020.
La nuova tesi è
chiaramente incompatibile con quella sostenuta in precedenza. Colpisce in
particolar modo il fatto che sia stato prodotto un contratto di acquisto, che
secondo la versione precedente non esisteva neppure, essendo il camper stato
acquistato dal padre della contribuente.
3.4
In seguito al reclamo dei
contribuenti, l’autorità di tassazione ha sottoposto loro un calcolo del
dispendio, precisando di non avervi incluso la pretesa donazione, in quanto “non
è di pertinenza dell’anno 2023 ma dell’anno 2020”.
Gli insorgenti hanno
allora prodotto una nuova dichiarazione del preteso donante, nella quale è
stata inserita quale data della donazione il 15 settembre 2023, cioè il giorno
precedente la firma del contratto di acquisto del veicolo. L’importo, prelevato
a diverse riprese nel corso del 2020 da conti bancari del padre, sarebbe stato
conservato da quest’ultimo nella propria cassaforte “in attesa di trovare un
veicolo conforme alle nostre esigenze e ad un prezzo adeguato”.
Rispetto a quanto addotto
con il reclamo, i contribuenti hanno dunque posticipato la data della pretesa
donazione dal 2020, anno in cui il padre avrebbe prelevato i fondi dai propri
conti bancari, al 2023, anno in cui è avvenuto l’acquisto del camper.
3.5
Alla luce dei fatti
descritti, la decisione dell’autorità di tassazione, che non ha ritenuto
comprovata la pretesa donazione dell’importo di 30'000 franchi dal padre della
ricorrente alla figlia, non può essere censurata.
Le argomentazioni e i
mezzi di prova proposti dagli insorgenti non consentono infatti di riconoscere
che la contribuente abbia beneficiato, nel corso del 2023, di una donazione in
contanti da parte del padre e che abbia in tal modo potuto affrontare il
pagamento del prezzo di acquisto del veicolo.
I ripetuti cambiamenti di
versione sullo svolgimento dei fatti e le incertezze sulla loro tempistica sono
elementi che giustificano l’insorgere di dubbi. Particolarmente problematico è
il fatto stesso che i contribuenti abbiano dapprima escluso di aver beneficiato
di donazioni, non solo nella dichiarazione ma anche nella prima presa di
posizione, sollecitata dal fisco, quando hanno sostenuto che il camper fosse
stato acquistato dal genitore per sé e per la figlia.
Quanto alla provenienza
dei fondi che sarebbero stati donati, ci si domanda perché il preteso donante li
avrebbe prelevati tre anni prima di donarli alla figlia. In merito alla
spiegazione secondo cui li avrebbe depositati nella sua cassaforte “in
attesa di trovare un veicolo conforme alle […] esigenze e a prezzo adeguato”,
non è stata fornita alcuna prova di ricerche o trattative risalenti agli anni
2020.
e seguenti. Sarebbe comunque insolito il prelevamento da propri conti
bancari, in vista di una donazione, seguito dal deposito in una “cassaforte
privata” per tre anni.
4.
4.1.
Nel ricorso, i
contribuenti affermano di non comprendere “il motivo per cui questa modalità
non sia stata accettata né creduta, quando corrisponde semplicemente alla
realtà dei fatti” e chiedono “un incontro presso i vostri uffici per
poter spiegare di persona quanto accaduto”.
In sostanza, chiedono di
essere convocati dalla Camera di diritto tributario per confermare la loro
stessa versione dei fatti.
4.2
Secondo gli articoli 115
LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella
misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.
Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte
interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne
l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative
risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di
far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia
pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo
fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti.
D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale
garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine
all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una
propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento
anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero
condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014
del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii).
4.3
I ricorrenti non hanno
proposto l’assunzione di ulteriori prove, ma si limitano a chiedere di poter
ribadire a voce quanto già sostenuto nel reclamo e nel ricorso. In particolare,
non chiedono l’audizione di testimoni.
In queste circostanze, non
vi è ragione di convocarli solo per consentir loro di confermare a voce quanto
già scritto. Se disponessero di mezzi di prova finora non proposti, avrebbero
dovuto produrli o chiederne l’acquisizione al più tardi nel ricorso.
5.
Non essendo
comprovata la donazione, l’UT ha correttamente imposto l’importo di fr. 20'000.-
a titolo di “altri redditi”.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: